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Document 61999CC0288

Conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed del 23 gennaio 2001.
VauDe Sport GmbH & Co. KG contro Oberfinanzdirektion Koblenz.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hessisches Finanzgericht, Kassel - Germania.
Tariffa doganale comune - Voci doganali - Classificazione nella nomenclatura combinata - Gerla portabimbi.
Causa C-288/99.

Raccolta della Giurisprudenza 2001 I-03683

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:51

61999C0288

Conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed del 23 gennaio 2001. - VauDe Sport GmbH & Co. KG contro Oberfinanzdirektion Koblenz. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hessisches Finanzgericht, Kassel - Germania. - Tariffa doganale comune - Voci doganali - Classificazione nella nomenclatura combinata - Gerla portabimbi. - Causa C-288/99.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-03683


Conclusioni dell avvocato generale


1. La presente causa ha come oggetto la classificazione doganale di un articolo indicato sotto la denominazione «gerla portabimbi». Il giudice a quo vuol sapere dalla Corte se la nozione «contenitori simili» figurante sotto la voce 4202 NC della tariffa doganale comune debba essere intesa nel senso che riguarda anche l'articolo designato come gerla portabimbi o se si debba, conformemente alla regola generale 3 b), classificarlo sotto la voce 6307 NC che contempla «gli altri manufatti confezionati» ovvero sotto un'altra voce, cioè alla voce NC 9401 o 7616.

I - Le disposizioni applicabili

2. Secondo il giudice a quo, le pertinenti disposizioni della Tariffa doganale comune sono quelle del regolamento della Commissione 13 giugno 1995, n. 1359, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87, relativo alla Nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (o Nomenclatura combinata; in prosieguo: la «NC») e che abroga il regolamento (CEE) n. 802/80 (GU L 142, pag. 1).

3. Le voci doganali prese in considerazione dal giudice nazionale nella causa principale dispongono, per quanto riguarda il rinvio pregiudiziale, quanto segue:

4. Voce 4202 NC

«4202 Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta:

- Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili:

(...)

4202 92 - - con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:

(...)

- - - di materie tessili:

4202 92 91 - - - - Sacchi da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacchi per articoli sportivi

4202 92 98 - - - - altri

4202 99 00 - - altri»;

5. Voce 6307 NC

«6307 Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti:

6307 10 - Strofinacci anche scamosciati, e articoli simili per pulizie:

(...)

6307 20 00 - Cinture e giubbotti di salvataggio

6307 90 - altri:

6307 90 10 - - a maglia

- - altri:

6307 90 91 - - - di feltro

6307 90 99 - - - altri»;

6. Voce 7616 NC

«7616 Altri lavori di alluminio:

7616 10 00 - Punti, chiodi, rampini, viti, bulloni, dati, cacciavite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed altri oggetti simili

7616 90 - altri:

7616 90 10 - - Ferri da maglia e uncinetti

7616 90 30 - - Tele metalliche, griglie e reti

- - altri:

7616 90 91 - - - di getti di alluminio

7616 90 99 - - - altri»;

7. Voce 9401 NC

«9401 Mobili (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti:

9401 10 - Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei:

(...)

9401 20 00 - Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli

9401 30 - Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza:

(...)

9401 40 00 - Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti

9401 50 00 - Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili

- altri mobili per sedersi, con intelaiatura in legno:

(...)

- altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo:

9401 71 00 - - imbottiti

9401 79 00 - - altri

9401 80 00 - altri mobili per sedersi

9401 90 - Parti:

(...)».

8. Le regole generali per l'interpretazione della NC, che figurano nella prima parte della stessa, titolo I, prevedono in particolare, sotto la lettera A:

«La classificazione delle merci nella Nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.

3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.

b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

(...)

6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

9. Al fine di rispondere alla questione per la quale la Corte è stata adita vanno altresì prese in considerazione le seguenti note delle sezioni e dei capitoli della NC, nella versione che qui rileva:

10. La nota 7 della sezione XI, intitolata «Materie tessili e loro manufatti», dispone in particolare:

«In questa sezione, per "confezionati" s'intendono:

(...)

e) i manufatti riuniti mediante cucitura, incollatura o altrimenti (esclusi i pezzi dello stesso tessile riuniti all'estremità in modo da formare una pezza di maggiore lunghezza, nonché le pezze costituite da due o più tessili sovrapposti su tutta la loro superficie riuniti tra loro, anche con interposizione di una materia di imbottitura);

(...)».

11. La nota 1 del capitolo 63, intitolata «Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci», che rientra nella detta sezione XI della NC, precisa:

«Il sottocapitolo I, che comprende oggetti di qualsiasi tessile, si applica soltanto ai manufatti confezionati».

12. La nota 2 del capitolo 94 della NC, intitolato «Mobili, mobili medico-chirurgici, oggetti letterecci e simili; apparecchi per illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate», fa parte della sezione XX («Merci e prodotti diversi»), ed è così formulata:

«Gli oggetti (diversi dalle parti) compresi nelle voci da 9401 a 9403 devono essere costruiti per essere poggiati a terra.

Restano tuttavia compresi in queste voci, anche se sono costruiti per essere sospesi, fissati al muro o posti gli uni sugli altri:

(...)

b) le sedie e i letti».

13. Talune note esplicative del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci pubblicate dal Consiglio di cooperazione doganale (in prosieguo: «note esplicative del sistema armonizzato») sono altrettanto utili al fine di dirimere la questione sollevata. A questo proposito sono particolarmente pertinenti le seguenti note.

14. - Sotto la regola generale 3 a), al punto IV delle note esplicative, alla lettera b), viene indicato:

«bisogna considerare come più specifica la voce che identifica la merce in esame in modo più chiaro e secondo una descrizione più precisa e più completa».

15. - Sotto la regola generale 3 b), al punto VIII delle note esplicative, figura la seguente nota:

«Il fattore che determina il carattere essenziale varia da merce a merce. Esso può, ad esempio, essere rappresentato dalla natura della materia costitutiva o degli elementi che compongono l'oggetto in esame, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso, dal loro valore, dall'importanza di una delle materie costitutive, avuto riguardo all'utilizzazione delle merci».

16. Dalle considerazioni generali delle note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 42 della NC emerge che questo capitolo

«comprende principalmente quasi tutti i lavori di cuoio o di pelle naturale, artificiali o ricostituiti. Vi sono pure compresi alcuni oggetti di altre materie, prodotti di industrie connesse a quelle del cuoio, in particolare (...) nn. 42.01 e 42.02 (...)».

17. Dal punto 17 delle note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 6307 NC risulta che sotto tale voce rientrano:

«Le culle portatili e analoghi dispositivi per il trasporto dei bambini».

18. Conformemente alle considerazioni generali delle note esplicative relative al capitolo 94 della NC, si deve intendere per «mobile» o «mobilio»:

«I diversi oggetti mobili, non compresi in voci più specifiche della tariffa, destinati a poggiare a terra (...) e che servono ad arredare, a scopo principalmente utilitario, appartamenti, (...) vetture automobili (...) e sistemi di trasporto analoghi (...)».

19. Le note esplicative relative alla voce 9401 NC menzionano come rientrante in tale voce in particolare i seggioloni, compresi quelli speciali per automobili.

20. Dopo la proposizione del ricorso di cui alla causa principale, la Commissione adottava il regolamento 13 luglio 1999, n. 1529, relativo alla classificazione di taluni merci nella Nomenclatura combinata (GU L 178, pag. 10).

21. Tale regolamento dispone quanto segue:

«Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella contenuta in allegato sono classificate nella Nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 della stessa tabella.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alla sorveglianza comunitaria preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione della Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materie di classificazione delle merci nella Nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere utilizzate a norma dell'art. 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di sessanta giorni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee».

22. Il regolamento è stato pubblicato il 14 luglio 1999.

23. Il suo allegato, per quanto riguarda la fattispecie qui in esame, si presenta in tali termini:

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II - I fatti e il procedimento

A - I fatti e la questione pregiudiziale

24. Dai documenti versati agli atti emerge che la ricorrente nella causa principale (vauDe Sport GmbH & Co. KG; in prosieguo: la «ricorrente») ha chiesto presso le autorità doganali tedesche il rilascio di un'informazione doganale vincolante per un articolo da lei descritto come segue:

«Gerla portabimbi Comfort pieghevole, con il sistema di trasporto ad altezza variabile Tergoform e con sacco a spalla integrato».

25. Con informazione doganale vincolante del 20 settembre 1995, l'Oberfinanzdirektion Koblenz, ZuVa-Außenstelle Frankfurt am Main (in prosieguo: l'«Oberfinanzdirektion») classificava l'articolo di cui trattasi nella sottovoce doganale 6307 9099 0990, designandolo come segue:

«Altri tessuti confezionati ad esempio gerla portabimbi Comfort, (...)

- telaio di tubi d'acciaio (rettificato in udienza in "tubi di alluminio") e tessuti di fibre chimiche sintetiche, assemblati mediante cuciture,

- consistente in sostanza in un sedile per un bambino, imbottito ai lati e all'altezza del capo, fornito di cinte di sicurezza di tessuto,

- sotto il cui sedile si trova un piccolo vano portaoggetti richiudibile con una cerniera,

- dotato di fasce di sostegno imbottite e di cinture di stoffa,

- non fatto a mano,

- le cui parti in tessuto sono decisive per l'ambito, il valore e l'utilizzo del prodotto».

26. Tale decisione di classificazione si base su varie note e sulla regola generale di classificazione doganale 3 b). Ivi viene altresì precisato che una classificazione sotto la voce 4202 non era concepibile, come sostenuto dalla ricorrente, per il motivo che l'articolo non si presenta come uno zaino e che sotto questa voce rientrano unicamente le merci che sono ivi espressamente indicate. Orbene, tale voce non fa alcuna menzione delle gerle portabimbi. La decisione cita altresì la sottovoce 7326 90 97 come codice NC sotto il quale una classificazione sarebbe configurabile.

27. Nel reclamo nei confronti di tali informazioni doganali vincolanti, la ricorrente manteneva ferma la propria posizione secondo la quale la gerla portabimbi doveva essere classificata sotto la voce NC 4202, poiché questo articolo è comparabile, per quanto riguarda il suo uso e le sue caratteristiche, a uno zaino. Si tratta, nei due casi, di poter trasportare un carico sul dorso nel modo più confortevole e più sicuro possibile.

28. Con decisione pronunciata il 17 giugno 1996, l'Oberfinanzdirektion confermava la sua decisione iniziale. Riteneva che una classificazione sotto la voce 4202 NC non fosse possibile, perché ciò comporterebbe illegittimamente un ampliamento della portata materiale di tale voce.

29. La ricorrente interponeva appello avverso tale decisione con ricorso proposto il 17 luglio 1996. In una circostanziata ordinanza di rinvio, lo Hessisches Finanzgericht rende conto degli argomenti sostenuti dalle parti ed espone i motivi che a suo avviso giustificano che alla Corte sia sottoposta la seguente questione:

30. «Se la nozione di "contenitori simili" di cui alla voce 4202 della Tariffa doganale comune debba essere intesa nel senso che essa comprende anche una merce definita come "gerla portabimbi", consistente essenzialmente in un telaio di tubi d'alluminio e tessuti di fibre chimiche sintetiche - cuciti insieme - nel quale può essere trasportato, sulla schiena, un bambino in posizione seduta e sotto il quale si trova una piccola sacca portaoggetti,

oppure

se la merce sopra descritta debba essere classificata come altro manufatto confezionato, nella sottovoce NC 6307 90 99 0990 ai sensi della regola generale 3 b),

oppure

se la merce sopra descritta sia compresa in un'altra voce».

B - Il procedimento dinanzi al giudice nazionale

31. La ricorrente sostiene che, conformemente alla regola generale 3 a), la voce più specifica prevale sulla voce più generica. Siccome l'indicazione di un articolo secondo il suo oggetto è sempre molto più precisa di quella basata sul suo materiale, occorre, a suo avviso, verificare nella specie se il manufatto controverso presenti le caratteristiche obiettive previste nella voce 4202 o quelle rientranti nella voce 9401. Solo in caso di soluzione negativa sarebbe prevedibile una classificazione in funzione della composizione materiale dell'articolo.

32. A suo parere, la gerla portabimbi può senz'altro essere considerata come un contenitore simile ad uno zaino. La nomenclatura della Tariffa doganale comune non comprende la definizione del termine "contenitore". Si deve pertanto, nella specie, fare riferimento ai concetti degli ambienti economici interessati. La gerla portabimbi potrebbe essere comparata ad uno zaino se se ne considerano più esattamente le caratteristiche principali, cioè il costoso sistema di trasporto con il quale la ricorrente attrezza anche i suoi zaini speciali destinati al trekking. A suo avviso, è proprio il sistema di trasporto che fa di un contenitore uno zaino senza che sia determinante che tale zaino consenta solo il trasporto di oggetti o anche il trasporto delle persone. Questo sta a significare che l'articolo deve essere classificato nella voce 4202 NC.

33. E' altresì possibile, secondo la ricorrente, classificare l'articolo come seggiolone per bambini, che può essere sia appoggiato sul suolo che portato sul dorso di una persona. La gerla portabimbi sarebbe così simile ad un seggiolone per auto anche se se ne differenzia per il fatto che implica un sistema di trasporto speciale nonché per la sua funzione principale, cioè il trasporto di un bambino sul dorso in occasione di gite o di altre analoghe occasioni. Il fatto che il sistema di trasporto disponga di un treppiede pieghevole che consente di poggiarlo sicuramente sul suolo sta ad indicare, secondo la ricorrente, che è anche possibile classificare l'articolo sotto la voce 9401 NC come seggiolone per bambini.

34. La ricorrente sostiene che una classificazione della gerla portabimbi in funzione del materiale utilizzato richiede che si tenga conto del valore e della funzione di tale materiale. Il sistema di trasporto in alluminio rivestirebbe a questo proposito un'importanza particolare, poiché conferirebbe alla gerla portabimbi il suo carattere essenziale. Il valore rispettivo delle parti non costituirebbe l'aspetto determinante. In caso di classificazione doganale secondo la composizione del materiale utilizzato, la gerla portabimbi dovrebbe essere classificata sotto la voce 7616 NC (altri manufatti in alluminio).

35. L'Oberfinanzdirektion ha concluso per il rigetto del ricorso, e confermato la sua classificazione doganale iniziale. Sostiene, in sostanza, che la gerla portabimbi non costituisce un sistema di trasporto destinato a trasportare oggetti, ma che la sua menzione primaria è quella di trasportare bambini piccoli in maniera sicura. L'articolo non rientrerebbe pertanto nella sottovoce 4202 NC, data l'assenza di menzione della gerla portabimbi sotto tale voce.

36. Il procedimento veniva sospeso dato che l'Oberfinanzdirektion aveva sottoposto la problematica nella classificazione della gerla portabimbi al comitato per la nomenclatura tariffaria e statistica della Commissione europea. Tale questione veniva trattata da tale comitato nel corso della sua 171e riunione, il 12 e 13 novembre 1998. Secondo il verbale di tale riunione, sei dei nove Stati membri che ivi erano rappresentati si sono pronunciati, nel corso di una riunione, per la sua classificazione nella sottovoce 6307 NC. Dopo che veniva disposta la continuazione del procedimento in data 17 dicembre 1998, l'Oberfinanzdirektion informava il giudice a quo che, nel corso della sua 187e riunione, tenutasi a Bruxelles il 29 e 30 aprile 1999, il comitato del codice doganale (settore tessile) aveva approvato, con quattordici voti contro uno, un progetto di regolamento di base relativo alla classificazione delle gerle portabimbi. Secondo tale progetto, si deve, conformemente alle regole generali 1 e 6, alla regola generale 3 b) nonché ad altre note che ivi sono citate, classificare tale articolo sotto la voce NC 6307 9099.

37. Il giudice a quo rileva che l'articolo controverso non è espressamente citato tra gli articoli rientranti nella voce 4202 NC. Una gerla portabimbi potrebbe essere ivi classificata solo se costituisse un contenitore simile alle merci ivi espressamente indicate. Le note esplicative del sistema armonizzato enumerano le merci che devono essere considerate come «contenitori simili» ai sensi della seconda parte di tale voce. Tale enumerazione non è tassativa, come sta a suggerire l'indicazione «ecc».

38. Il giudice a quo, prendendo in considerazione i punti comuni e le differenze tra lo zaino e la gerla portabimbi, rileva che i primi potrebbero far propendere a favore di una classificazione nella voce suggerita dalla ricorrente. Tuttavia, a tale tesi osterebbero non solo le divergenze non trascurabili tra queste due merci ma anche il fatto che, secondo la formulazione delle voci e alla luce delle merci qualificate «simili» nelle note esplicative del sistema armonizzato, si tratta di oggetti chiusi o, comunque, di oggetti che chiudono e che, in tutti i casi, sono destinati alla conservazione delle cose. Includere la gerla portabimbi nella nozione di «contenitori simili» si risolverebbe pertanto nell'ampliare la voce doganale in maniera illegittima.

39. Il giudice a quo ritiene dubbio che la gerla portabimbi controversa possa essere classificata nella voce 9401. La nota 2 del capitolo 94 e le note esplicative del sistema armonizzato riguardanti tali capitoli stanno ad indicare che gli articoli contemplati devono essere appoggiati sul suolo e devono servire ad arredare, per uno scopo essenzialmente utile, gli appartamenti, nonché automobili e sistemi di trasporto analoghi.

La gerla portabimbi non può essere ricollegata a questa designazione perché non è concepita per essere appoggiata sul suolo e non serve ad arredare un qualsiasi habitat o strumento di trasporto menzionato in tale nota.

40. Se è vero che una classificazione nelle sottovoci NC 4202 e 9401 non è auspicabile, si deve, secondo il giudice a quo, trattare la gerla portabimbi controversa conformemente alla regola generale 2 b), il che presuppone una classificazione secondo i principi enunciati dalla regola generale 3 poiché l'articolo è composto di materiali diversi.

La regola generale 3 a) non sarebbe applicabile nella presente situazione, poiché non esiste una voce generale o specifica per la gerla portabimbi. Si dovrebbe di conseguenza esaminare l'applicabilità della regola generale 3 b).

41. Nell'ambito dell'applicazione di tale regola generale, si sarebbe dovuto valutare se risulti con immediata evidenza che le parti della gerla portabimbi composte di materiale tessile conferiscono a questa il suo carattere essenziale, in modo che occorrerebbe classificare il manufatto nella voce 6307, la quale contempla «altri manufatti confezionati». Emerge inoltre dalle note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 6307 NC che le culle portatili e analoghi dispositivi devono essere classificati sotto questa voce.

42. D'altro lato, il giudice a quo attira l'attenzione sul fatto che tale norma generale prevede tre metodi di classificazione per le merci che, a priori, possono rientrare in più voci distinte. A questo proposito fa rinvio alle note esplicative del sistema armonizzato relative alla regola generale 3 b).

43. Successivamente, rifacendosi alla sentenza pronunciata dalla Corte nella causa 253/87 , il giudice a quo ha esaminato quale tra le materie che lo compongono era quella che conferiva alla gerla portabimbi il suo carattere essenziale. Ha concluso che le proprietà della gerla portabimbi non erano determinate né dalle parti in tessuto né dalla struttura in alluminio. Un siffatto equilibrio delle componenti dell'articolo potrebbe richiedere, conformemente alla regola generale 3 c), una classificazione nella voce 7616 9099 0900.

III - Gli argomenti sviluppati dinanzi alla Corte

44. La ricorrente nel procedimento principale e la Commissione hanno depositato osservazioni scritte. Le loro difese sono state sentite il 16 novembre 2000 nell'ambito della fase orale del procedimento.

45. In linea essenziale, la ricorrente ha invocato gli argomenti già sollevati nei confronti dell'Oberfinanzdirektion dinanzi al giudice a quo. A suo avviso, dalle note esplicative del sistema armonizzato relative alla regola generale 3 a) risulta che si deve sempre considerare come più specifica la voce che definisce la merce considerata nel modo più chiaro e completo. Poiché l'indicazione della merce in base alla sua destinazione è sotto questo riguardo più specifica di quella effettuata in funzione della sua composizione materiale e si deve innanzi tutto valutare se la gerla portabimbi controversa rientri sotto la voce 4202 o sotto la voce 9401, prima di considerare la possibilità di classificarla in base alla sua composizione, conformemente alla regola generale 3 b).

46. La ricorrente si riallaccia al parere del giudice a quo per quanto riguarda la somiglianza tra la gerla portabimbi e i contenitori indicati nella voce 4202. Per contro, non condivide il timore di quest'ultima circa l'illegittima estensione della portata di tale voce. La ricorrente osserva che, in quanto anche fabbricante di zaini, rientra in un settore dell'industria connesso a quella del cuoio, conformemente alle considerazioni generali delle note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 42 della NC. La ricorrente ha sviluppato le gerle portabimbi controverse parallelamente al confezionamento degli zaini, mettendo a profitto, in particolare, una esperienza pluriennale nei sistemi di trasporto a zaino. Per quanto la sua destinazione sia essenzialmente il trasporto di un bambino, la gerla portabimbi è altresì destinata a trasportare oggetti sul dorso in un vano previsto per la loro sistemazione fissato al sedile.

47. Per quanto riguarda la voce 9401, la ricorrente sottolinea, al contrario di quanto afferma il giudice a quo, che obiettivamente la gerla portabimbi controversa può essere altresì considerata come un sedile per bambini. Da un lato, conformemente alla nota 2, seconda frase, lett. b), del capitolo 94 della NC, i sedili rientrano nelle voci 9401-9403 «anche se essi sono concepiti per essere sospesi». D'altra parte, alla luce della formulazione delle considerazioni generali delle note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 94, e contrariamente all'opinione del giudice a quo, i mobili rientranti nel capitolo 94, ivi comprese le sedie rientranti nella voce 9402, servirebbero solo principalmente ad arredare, allo scopo di produrre un utile, appartamenti, nonché autovetture e sistemi di trasporto analoghi.

48. Secondo la ricorrente, solo qualora la gerla portabimbi non possa costituire oggetto di una classificazione doganale in funzione della sua destinazione sarebbe prevedibile una classificazione in base al materiale, cioè o nella voce 6307, o nella voce 7616. Orbene, in applicazione della regola generale 3 b), l'articolo che conferisce alla gerla portabimbi il suo carattere essenziale sarebbe la costosa armatura in tubi di alluminio. Di conseguenza, solo la classificazione nella voce 7616 NC è, secondo la ricorrente, prevedibile. Poiché il giudice a quo è pervenuto alla medesima conclusione applicando la regola generale 3 c), la ricorrente si rifà alle considerazioni figuranti a questo riguardo nell'ordinanza di rinvio.

49. La ricorrente ricorda altresì che, con lettera 26 luglio 1999, ha chiesto al giudice a quo di sottoporre a questa Corte la questione supplementare della validità del regolamento CE della Commissione 13 luglio 1999, n. 1529. L'ordinanza di rinvio evoca espressamente tale regolamento a pag. 11. Nella misura in cui la Corte dovesse essere del parere che la seconda parte della questione per la quale è stata adita richieda una soluzione negativa, la ricorrente chiede di constatare l'invalidità di tale regolamento per quanto riguarda le merci designate dal punto 3 del suo allegato.

50. Secondo la Commissione, le quattro posizioni 4202, 9401, 7616 e 6307 possono essere prese in considerazioni ai fini della classificazione dell'articolo controverso.

51. La Commissione ritiene che una classificazione nella voce 4202 NC sia da escludersi. In primo luogo, la voce 4202 non menziona le gerle portabimbi, a meno che non le si potessero considerare come «contenitori simili» ai sensi di tale disposizione. La Commissione ha rievocato la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale, nell'interesse della certezza del diritto e della facilità dei controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci deve ricercarsi, generalmente, nelle loro caratteristiche e proprietà obiettive, come quelle definite dalla formulazione della voce di cui trattasi. La gerla portabimbi non soddisfa tale criterio per quanto riguarda la voce 4202. Una gerla portabimbi, anche se è portata sul dorso come uno zaino, si distinguerebbe tuttavia da questo per il fatto che si presenta come un sedile aperto la cui unica funzione è quella di trasportare un bambino. La presenza, sotto il sedile, di un vano per la sistemazione di piccoli oggetti e munito di una chiusura sarebbe una caratteristica del tutto accessoria e quindi poco pertinente ai fini della classificazione doganale. La voce 4202, secondo la Commissione, contempla unicamente il trasporto di oggetti. Inoltre, tutti i contenitori previsti in questa voce sono chiusi o capaci di esserlo. La gerla portabimbi non presenta né l'una né l'altra di tali caratteristiche.

52. La Commissione esclude altresì una classificazione nella voce 9401. Da un lato, contrariamente a quanto previsto dalla nota 2, prima frase, del capitolo 94 della NC, la gerla portabimbi sarebbe stata concepita esclusivamente per essere portata sul dorso, anche se essa può, con tutta evidenza, essere appoggiata sul suolo come qualsiasi altro oggetto. Il treppiedi pieghevole svolgerebbe unicamente una funzione puramente accessoria. Esso avrebbe lo scopo di facilitare la sistemazione del bambino nella gerla e di evitare che si ribalti. D'altro lato, la seconda condizione enunciata in modo cumulativo dalla detta nota non sarebbe neppure soddisfatta, poiché la gerla portabimbi non serve ad arredare uno degli habitat o dei mezzi di trasporto menzionati in tale nota.

53. Dal momento che, secondo la Commissione, non esiste una voce doganale specifica per le gerle portabimbi, queste ultime dovrebbero essere classificate facendo applicazione della regola generale 2 b). Orbene, nella misura in cui la gerla portabimbi di cui trattasi è un prodotto misto o composito, composto in linea essenziale da materiali tessili e da tubi di alluminio, la regola generale 2 b) fa rinvio alla regola generale 3. Dato che la regola 3 a) non sarebbe nella specie applicabile, la regola 3 b) dovrebbe essere utilizzata e imporrebbe la classificazione sulla base del materiale o dell'articolo che conferisce al manufatto - nella specie una gerla portabimbi - il suo carattere essenziale. A questo proposito, la valutazione dovrebbe avere ad oggetto i seguenti elementi determinanti: il tipo o la natura del materiale o dell'articolo, il suo volume, il suo peso, il suo valore o la sua importanza in vista dell'uso del manufatto. Inoltre, al fine di identificare tra i materiali o gli articoli che compongono la merce quello che gli conferisce carattere essenziale, ci si dovrebbe chiedere, tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte, se tale merce, privata dell'una o dell'altra delle sue componenti, conservi o no il suo carattere essenziale.

54. Secondo la Commissione, la struttura in alluminio potrebbe, a prima vista, essere considerata come conferente al prodotto il suo carattere essenziale, poiché assicura alla gerla portabimbi una posizione stabile. Tuttavia, in realtà, la componente in tessuto è di per sé sufficiente a trasportare un bimbo sul dorso. L'armatura in alluminio conferisce una stabilità, un sostegno e un certo conforto, ma non è indispensabile al trasporto del bambino. Sotto l'ottica del volume, del peso e del valore delle varie componenti, sono le parti in tessuto e non l'armatura in alluminio a costituire, a parere della Commissione, l'elemento determinante.

55. Benché la Commissione fosse cosciente del fatto che il suo punto di vista diverge da quello del giudice a quo, il quale è, sulla base dell'applicazione della regola generale 3 c), incline a classificare la gerla portabimbi sotto la voce 7616, ritiene che l'articolo di cui trattasi rientri nella voce 6307, conformemente alla regola generale 3 b) e tenuto conto del fatto che è il componente in tessuto a prevalere in ragione della sua utilità per l'utilizzo del prodotto.

56. Tale classificazione sarebbe inoltre confortata dal punto 17 delle note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 6307 NC, il quale include in tale voce doganale le «culle portatili e dispositivi analoghi per il trasporto dei bimbi».

57. La Commissione dichiara di aver fatto un'analisi analoga alla base del regolamento n. 1529/1999, dove un prodotto identico a quello di cui trattasi nella causa principale, viene classificato nella voce 6307 in applicazione, in particolare, della regola 3 b).

58. E' inoltre cosciente del fatto che un regolamento che precisa le condizioni per la classificazione sotto una determinata voce doganale ha carattere costitutivo e non potrebbe produrre effetto retroattivo.

59. Dato che possono essere prese in considerazioni, nella specie, unicamente le voci 6307 e 7616, secondo la Commissione, la questione essenziale per decidere tra queste due opposte posizioni è quella di sapere se un bimbo possa essere trasportato in una gerla portabimbi senza armatura metallica. Alla luce del regolamento n. 1529/1999, il quale parte da un'analisi della Commissione alla quale si sono rifatti quattordici Stati membri a conclusione del procedimento previsto all'art. 10, n. 1, del regolamento n. 2658/87, e tenuto conto del punto 17 delle note esplicative del sistema armonizzato relative alla posizione 6307 NC, la risposta dovrebbe essere affermativa.

60. La Commissione, è, per contro, cosciente del fatto che il giudice a quo propende per una soluzione negativa a tale questione fondamentale.

61. Suggerisce di risolvere la questione pregiudiziale come segue:

«Per classificare un determinato manufatto indicato col nome di gerla portabimbi, consistente essenzialmente in un telaio di tubi d'alluminio e in tessuti di fibre sintetiche - cuciti insieme - in cui un bimbo collocato in posizione seduta può essere trasportato sul dorso, fermo restando che sotto tale sedile si trova un vano per la collocazione di piccoli oggetti, il giudice a quo è invitato a stabilire se in funzione dell'insieme degli elementi costitutivi, l'armatura d'alluminio controversa sia effettivamente indispensabile per il trasporto dei bimbi.

Se il giudice a quo conclude nel senso che l'armatura in alluminio controversa non sia assolutamente indispensabile per l'uso della gerla portabimbi, questa dovrebbe essere classificata nella voce 6307, in applicazione della regola generale 3 b).

Se il giudice a quo, per contro, conclude che tale non sia il caso, la gerla portabimbi va classificata nella voce 7616 in applicazione della regola generale 3 c)».

IV - Analisi giuridica

62. La classificazione di una gerla portabimbi quale descritta nell'ordinanza di rinvio può essere effettuata in funzione delle sue caratteristiche e proprietà oggettive ovvero deve essere effettuata in ragione del materiale o del manufatto che le conferisce il carattere essenziale, qualora sia possibile identificarlo?

63. Le parti nel procedimento principale restano divise su tale questione. La ricorrente ritiene che le caratteristiche e le proprietà obiettive del manufatto controverso richiedano una classificazione sotto la voce 4202 NC o, in subordine, sotto la voce 9401 NC. Per contro, l'Oberfinanzdirektion resta ferma nella sua affermazione che le caratteristiche e le proprietà obiettive della gerla portabimbi ostano ad una siffatta classificazione perché non rispondono alla descrizione delle merci figuranti nelle voci 4202 e 9401. Tenuto conto del materiale o dell'articolo che conferisce al manufatto la sua caratteristica essenziale, questa rientrerebbe sotto la voce 6307.

64. Nell'ordinanza chiaramente motivata, il giudice a quo espone in dettaglio le ragioni per le quali ritiene che esista un dubbio evidente circa la fondatezza di una classificazione della gerla portabimbi sotto la voce 4202 ovvero 9401. Appare certo che considera gli argomenti contrari alla classificazione nella voce 9401 talmente convincenti che la prima parte della questione sottoposta a questa Corte prende in considerazione soltanto la classificazione dell'articolo controverso sotto la voce 4202.

65. Se si segue il giudice a quo e si prende in considerazione, di primo acchito, solo la possibilità di una classificazione sotto la voce 4202, si deve constatare che la gerla portabimbi non è espressamente menzionata tra i manufatti enumerati sotto tale voce.

66. Quindi la questione che si pone è quella di sapere se una gerla portabimbi, tale quale quella di cui trattasi, rientri nella nozione di «contenitore simile» figurante alla fine di tale voce. Solo in caso di soluzione affermativa la gerla portabimbi potrà essere classificata nella voce 4202, a titolo di contenitore simile agli articoli che sono ivi espressamente indicati.

67. Prima di affrontare la questione se la gerla portabimbi possa essere considerata come un siffatto contenitore simile è opportuno fare ancora alcune considerazioni generali per quanto riguarda l'interpretazione dei termini che consentono di conferire una portata non specifica ad un elenco numeroso di merci eterogenee.

68. Se il termine «simile» dovesse riferirsi alle caratteristiche particolari di un determinato articolo o di un insieme determinato di merci facenti parti dell'elenco di cui trattasi, le caratteristiche e le proprietà obiettive che tutte le merci enumerate hanno, in linea di principio, in comune rischierebbero di trovarsi indebolite.

69. La giurisprudenza di questa Corte si è opposta con costanza a tale tendenza, come emerge in particolare nella sentenza Rank Xerox : «(...) per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà obiettive, quali definite dal testo della voce della tariffa doganale comune e delle note delle sezioni o dei capitoli».

70. Di conseguenza, è determinante valutare le caratteristiche e le proprietà obiettive che i manufatti numerati nella voce 4202 hanno in comune. Solo in tal modo è possibile individuare gli articoli che rientrano o no sotto la nozione di «contenitore simile».

71. Gli articoli enumerati sotto la voce 4202 hanno praticamente tutti come elemento comune il fatto che sono chiusi o possono esserlo e che sono destinati a sistemare e o a trasportare oggetti.

72. Le note esplicative del sistema armonizzato aventi ad oggetto i termini «contenitore simile» inducono alla stessa conclusione. Esse contemplano altresì pressoché esclusivamente articoli chiusi o che possono esserlo e destinati a sistemare e/o trasportare oggetti. Conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte, esse costituiscono strumenti importanti per assicurare un'applicazione uniforme di tale tariffa da parte delle autorità doganali degli Stati membri e possono, in quanto tali, essere considerate strumenti validi per la sua interpretazione .

73. Al pari della Commissione, deduco da ciò che le gerle portabimbi, quali quella oggetto della causa principale, non possono essere classificate nella voce 4202. Tenuto conto delle sue caratteristiche obiettive, tale articolo è aperto e destinato al trasporto di bambini piccoli. La sua classificazione sotto la voce 4202 ne comporterebbe illegittimamente un ampliamento.

74. Per le stesse ragioni, neppure il ragionamento della ricorrente secondo cui la rassomiglianza fra la gerla portabimbi di cui trattasi e gli zaini destinati al trekking deporrebbe a favore di una classificazione della prima sotto la voce 4202 è pertinente.

75. In primo luogo, tale ragionamento non tiene conto del fatto che, per valutare se un articolo è un «contenitore simile» ai sensi della formulazione della voce 4202, va ricercata una corrispondenza non già con le caratteristiche specifiche di un determinato articolo, bensì con le caratteristiche obiettive che sono comuni a tutti gli articoli enumerati sotto tale voce.

76. In secondo luogo, la gerla portabimbi non soddisfa, nell'ambito di questo ragionamento, le condizioni alle quali lo zaino deve soddisfare in quanto «contenitore simile»: infatti, essa non può essere chiusa e non è destinata al trasporto di oggetti.

77. La presenza sotto la gerla portabimbi di un vano per la sistemazione di piccoli oggetti non ha nella specie alcuna incidenza sulla qualifica e sulla classificazione del manufatto. Le sue caratteristiche obiettive determinanti lo designano come gerla portabimbi e in quanto tale esso va classificato.

78. Da ciò concludo che la prima parte della questione per la quale questa Corte è stata adita va così risolta:

«La nozione di "contenitori simili" figurante nella voce NC 4202 della TDC contempla gli articoli che hanno come caratteristica comune quella di essere chiusi o di poterlo essere e di essere destinati a sistemare o a trasportare oggetti. Il manufatto indicato con la denominazione di gerla portabimbi, consistente, in linea essenziale, in telaio di tubi d'alluminio e in tessuti di fibre sintetiche - cuciti insieme - nel quale un bimbo posto in posizione seduta può essere trasportato sul dorso e sotto il cui sedile si trova un vano per la sistemazione di piccoli oggetti, non risponde alle caratteristiche obiettive che ne giustificano la classificazione sotto la voce NC 4202».

79. Nella causa principale è stata altresì sollevata la questione se la gerla portabimbi potesse essere classificata nella voce 9401 come «sedia».

80. Il giudice a quo e la Commissione ritengono, partendo dalle stesse considerazioni, che la possibilità di classificare la gerla portabimbi di cui trattasi sotto tale voce sia, secondo il primo, dubbia e, a parere della seconda, impossibile. Il loro punto di vista è corretto.

81. Sia la nota 2 del capitolo 94 che le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 94 della NC vi ostano espressamente: «gli articoli contemplati nella voce 9401 devono essere concepiti per essere appoggiati sul suolo e debbono servire a arredare, per uno scopo essenzialmente utile, gli appartamenti (...), le automobili (...), e sistemi di trasporto analoghi».

82. Considerando che la gerla portabimbi non è destinata specificamente ad essere appoggiata sul suolo né è intesa ad arredare appartamenti nonché autovetture o sistemi di trasporto analoghi, una sua classificazione nella voce 9401 non è configurabile.

83. Di conseguenza, neppure l'affermazione della ricorrente secondo la quale la gerla portabimbi avrebbe, in ragione delle sue caratteristiche obiettive, una doppia destinazione e potrebbe pertanto essere classificata sotto la voce 9401 è sostenibile. Il fatto che sia attrezzata di un treppiedi pieghevole che consentirebbe di appoggiarlo sul suolo non ha alcuna incidenza sulla sua destinazione caratteristica principale, che è quella di essere trasportata sul dorso. Inoltre, la mancanza della seconda condizione cumulativa, secondo la quale le sedie di cui trattasi debbono servire ad arredare, a uno scopo «essenzialmente» utile, appartamenti, nonché autovetture e sistemi di trasporto analoghi, osta anch'essa alla classificazione nella sottovoce 9401.

84. Dato che il giudice a quo ha, per così dire, escluso la classificazione nella voce 9401 e non solleva espressamente tale questione, ciò non deve costituire oggetto di esame da parte di questa Corte.

85. Tuttavia, tenuto conto della circostanza che soltanto le voci 4202 e 9401 vengono in considerazione ai fini della classificazione della gerla portabimbi in funzione delle sue caratteristiche obiettive e della sua destinazione, e del fatto che, nelle loro osservazioni scritte - nonché orali -, la ricorrente nella causa principale nonché la Commissione hanno espressamente previsto la possibilità di una classificazione del manufatto sotto la voce 9401, ne va fatta menzione nel dispositivo della sentenza.

86. La mia conclusione a questo proposito è la seguente:

«La gerla portabimbi di cui trattasi non presenta neanche le caratteristiche che ne giustificherebbero la classificazione nella voce NC 9401, poiché non è destinata ad essere appoggiata sul suolo e non serve essenzialmente ad arredare appartamenti, autovetture e sistemi analoghi di trasporto».

87. Considerato pertanto che nessuna posizione doganale specifica si presta ad una classificazione della gerla portabimbi, una siffatta classificazione richiede che vengano esaminate le norme generali di interpretazione della NC.

88. Per quanto riguarda gli articoli composti da elementi diversi, come ricorre nel caso di specie, la regola generale 2 b) rimanda alla regola generale 3. La regola generale 3 a) non è applicabile, poiché contempla la classificazione in voci specifiche. Pertanto si deve in primo luogo verificare se sia configurabile una classificazione in applicazione della regola 3 b).

89. In forza di tale regola generale di interpretazione, è necessario, per procedere alla classificazione doganale di un articolo, accertare quale sia, tra i materiali che lo compongono, quello che gli conferisce la caratteristica essenziale, cosa che può farsi chiedendosi se il prodotto, privato dell'uno dell'altro dei suoi componenti, conservi o no le proprietà che lo caratterizzano (v. causa 253/97, già citata, nota 1, punto 8 della sentenza).

90. La ricorrente, la Commissione e il giudice a quo restano divisi sulla questione del materiale che conferisce il carattere essenziale alla gerla portabimbi di cui trattasi.

91. La Commissione è per una classificazione sotto la voce 6307 per il motivo che l'elemento caratteristico della gerla portabimbi è costituito dalle sue componenti tessili. La ricorrente ritiene che sia l'armatura in alluminio ad essere determinante. Di conseguenza, propende per una classificazione nella voce 7616. Il giudice a quo ritiene che né l'elemento in tessuto né l'armatura sono determinanti. In applicazione della regola 3 c), è propenso per la classificazione nella voce 7616.

92. Come giustamente rilevato dalla Commissione, la questione quali siano i materiali di cui la gerla portabimbi di cui trattasi è costituita che le conferiscono il carattere essenziale implica, in definitiva, una valutazione di merito. E' ciò nondimeno possibile definire in modo più preciso i principi a tal fine applicabili.

93. La ricorrente e la Commissione attribuiscono molto peso, nelle loro osservazioni, all'importanza che per la gerla portabimbi riveste il sistema di sostegno in alluminio. La ricorrente tenta di dimostrare che questa armatura determina le caratteristiche principali dell'articolo. Per contro, la Commissione cerca di dimostrare che un dispositivo composto unicamente di tessuto, senza una siffatta armatura, è sufficiente a consentire il trasporto di un bambino piccolo sul dorso.

94. Evidentemente, l'uno e l'altra tengono presente la dichiarazione fatta da questa Corte nella sentenza Sportex, sopra citata, secondo la quale il materiale caratteristico può essere determinato «chiedendosi se il prodotto, privato dell'uno o dell'altro dei suoi componenti, conservi o meno le proprietà che lo caratterizzano». Mi sembra che l'indicazione qui data da questa Corte debba poter essere utilizzata nell'ambito della formulazione e delle posizioni della NC.

95. Al fine di valutare se sia configurabile la classificazione di un articolo sotto una delle voci del capitolo 63 della NC, va tenuto conto della relazione tra, da un lato, la nota 1 di tale capitolo - «Il sottocapitolo I, che comprende oggetti di qualsiasi tessile, si applica soltanto in manufatti confezionati» - e, d'altro lato, la designazione degli articoli nelle voci del sottocapitolo I, cioè le voci da 6301 a 6307 inclusa.

96. Queste voci designano vari articoli che debbono le loro caratteristiche principali alla componente in tessuto di cui sono essenzialmente costituiti, ma che necessitano di norma per il loro uso di una qualsiasi armatura in metallo, in legno o in materiale sintetico per sostenere la componente in tessuto o per tenderlo (come, per esempio, per i tendaggi d'interno contemplati nella voce 6303 o per le tende esterne, tende e articoli di campeggio indicati nella voce 6303).

97. Dalle note esplicative del sistema armonizzato relative alla posizione 6307 risulta che rientrino parimenti sotto tale voce articoli composti per lo più da tessuto che conferisce loro proprietà caratteristiche, ma il cui uso viene sovente in pratica facilitato da un'armatura di altro materiale, come nel caso delle «culle portatili e dispositivi simili per il trasporto di bambini».

98. Se si attribuisse importanza quanto meno equivalente al materiale di cui sono costituiti gli elementi portanti di tali articoli, questi non potrebbero, di conseguenza, essere classificati nella voce 6307. Una siffatta conseguenza è incompatibile con l'economia e la formulazione del capitolo 63 e, più particolarmente, con quelli della voce 6307, quali emergono dalla nota della NC soprammenzionata e dalle note esplicative del sistema armonizzato.

99. Ne traggo pertanto la seguente conclusione:

«Una gerla portabimbi costituita per lo più di tessuto che determina parimenti le sue proprietà caratteristiche deve essere classificata sotto la voce NC 6307, anche se comprende altresì componenti di materiale diverso, che possono rilevarsi utili ovvero necessari per il suo uso».

100. Infine, farò ancora qualche osservazione a proposito del regolamento n. 1529/99, che viene invocato sia dalla ricorrente che dalla Commissione. Ai sensi dell'allegato a tale regolamento, le gerle portabimbi dovrebbero essere classificate sotto la voce 6307.

101. La Commissione si avvale dai lavori preparatori del regolamento per avallare il suo punto di vista circa la classificazione della gerla portabimbi controversa. La ricorrente ha chiesto a questa Corte di accertare l'invalidità del detto regolamento.

102. Il regolamento è entrato in vigore in epoca successiva ai fatti che hanno dato luogo alla causa principale. Il giudice a quo non ne fa menzione nella sua ordinanza.

103. Pertanto da tale regolamento, il quale, come rilevato dalla stessa Commissione, ha carattere costitutivo e non può produrre effetto retroattivo, non può trarsi alcun argomento utile per dirimere la questione sottoposta a questa Corte in via pregiudiziale .

104. La domanda diretta a ottenere una pronuncia circa la validità del regolamento esorbita dall'ambito della questione pregiudiziale. Conformemente alla costante giurisprudenza, anch'essa deve essere pertanto respinta .

V - Conclusione

Per questi motivi, suggerisco alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale sollevata dallo Hessisches Finanzgericht come segue:

«a) La nozione di "contenitore simile" figurante nella voce NC 4202 della TDC contempla gli articoli che hanno come caratteristica comune quella di essere chiusi o di poterlo essere e di essere destinati a sistemare e/o a trasportare oggetti. Un manufatto designato con il nome di gerla portabimbi, consistente essenzialmente in un telaio di tubi d'alluminio e in tessuti di fibre sintetiche - cuciti insieme -, nel quale un bambino collocato in posizione seduta può essere trasportato sul dorso e sotto il cui sedile si trova un vano per la sistemazione di piccoli oggetti, non risponde alle caratteristiche obiettive che ne giustificano la classificazione sotto la voce NC 4202. Tale manufatto non presenta neppure le caratteristiche che ne giustificherebbero la classificazione sotto la voce NC 9401 perché non è destinato ad essere appoggiato sul suolo e non serve essenzialmente ad arredare appartamenti, nonché autovetture e analoghi sistemi di trasporto.

b) Una gerla portabimbi costituita per lo più da tessuto che determina allo stesso modo le sue proprietà caratteristiche va classificata sotto la voce NC 6307, anche se comprende pure componenti di altro materiale che si dimostrano utili se non necessari per il suo uso».

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