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Document 61999CC0261

    Conclusioni dell'avvocato generale Alber del 11 gennaio 2001.
    Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.
    Inadempimento di uno Stato - Aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune - Recupero - Mancanza di impossibilità assoluta di esecuzione.
    Causa C-261/99.

    Raccolta della Giurisprudenza 2001 I-02537

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:15

    61999C0261

    Conclusioni dell'avvocato generale Alber dell'11 gennaio 2001. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Inadempimento di uno Stato - Aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune - Recupero - Mancanza di impossibilità assoluta di esecuzione. - Causa C-261/99.

    raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-02537


    Conclusioni dell avvocato generale


    1. Nel presente ricorso per inadempimento la Commissione addebita alla Francia di non aver eseguito una decisione sul recupero di un aiuto.

    2. Il 4 novembre 1998 la Commissione adottava la decisione su un aiuto della Francia a favore dell'impresa «Nouvelle Filature Lainière de Roubaix» .

    3. La decisione afferma tra l'altro:

    «Articolo 4

    1. La Francia adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare dalla "Nouvelle Filature Lainière de Roubaix" l'aiuto di cui all'articolo 2 già versato illegalmente.

    2. Il recupero viene effettuato conformemente alle procedure di diritto nazionale. Le somme da recuperare producono interessi, a decorrere dalla data del versamento al beneficiario fino alla loro effettiva restituzione. Gli interessi sono calcolati al tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

    3. La Francia sopprime immediatamente l'aiuto di cui all'articolo 3, applicando le condizioni normali di mercato corrispondenti almeno al tasso di riferimento dell'8,28% in vigore al momento della concessione del prestito.

    Articolo 5

    La Francia comunica alla Commissione, entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, i provvedimenti adottati per conformarvisi».

    4. Il 26 gennaio 1999 la Francia presentava quindi un ricorso di annullamento avverso tale decisione . Per ulteriori dettagli sulla fattispecie si rinvia alle conclusioni presentate in tale causa.

    5. Il 3 febbraio 1999 la Commissione invitava le autorità francesi a comunicarle l'esecuzione della decisione, giacché altrimenti sarebbe stata adita la Corte di giustizia ex art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE). Il 13 luglio 1999 la Commissione, non avendo ottenuto alcuna risposta a tale intimazione, proponeva il presente ricorso.

    6. La Commissione delle Comunità europee chiede di:

    - dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato nel termine impartito i provvedimenti necessari a recuperare dalla «Nouvelle Filature Lainière de Roubaix» gli aiuti a suo favore dichiarati illegittimi ed incompatibili col mercato comune dalla decisione della Commissione 4 novembre 1998, 1999/378/CE, notificata il 17 novembre 1998, è venuta meno agli obblighi incombentile a norma dell'art. 189, n. 4, del Trattato CE (divenuto art. 249, n. 4, CE) e degli artt. 4 e 5 della decisione stessa;

    - condannare la Repubblica francese alle spese.

    Posizioni delle parti

    7. La Commissione fa riferimento alla circostanza che il ricorso di annullamento non ha alcun effetto sospensivo e che la Francia non ha formulato nella causa C-17/99 alcuna domanda di provvedimenti urgenti. Conseguentemente, la Francia era obbligata a conformarsi alla decisione.

    8. Secondo la giurisprudenza costante, uno Stato membro può opporre all'obbligo di recuperare un aiuto solo l'impossibilità assoluta del recupero medesimo. Nel caso di specie non sussisterebbe alcun elemento secondo cui si sarebbe verificata una circostanza siffatta.

    9. La Francia avrebbe inoltre violato l'obbligo di collaborazione leale con la Commissione, poiché i competenti organi francesi non avrebbero né risposto all'intimazione della Commissione né altrimenti accennato ad eventuali ostacoli in occasione del recupero dell'aiuto o proposto misure alternative per attuare la decisione. E' altrettanto poco manifesto che la Francia si sia in alcun modo adoperata per il recupero dell'aiuto.

    10. La Francia dichiara di essere consapevole del suo obbligo di recuperare l'aiuto, ma di non essere stata sinora in grado di conformarvisi.

    11. La Francia afferma di essersi adoperata, in cooperazione con l'impresa interessata, onde trovare il modo di effettuare il recupero. Benché un recupero immediato ed integrale avrebbe comportato il fallimento dell'impresa - una circostanza che, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia nota alla Francia, non giustifica la rinuncia al recupero -, la Francia non si è richiamata a tale circostanza nei confronti della Commissione.

    12. La Francia avrebbe proposto il ricorso di annullamento in parola, ma non avrebbe presentato domanda alcuna di provvedimenti urgenti pur essendo a conoscenza della costante giurisprudenza della Corte.

    13. Durante la fase orale della causa C-17/99 svoltasi il 23 novembre 2000, il rappresentante del governo francese comunicava che nel frattempo la «Nouvelle Filature Lainière de Roubaix» era fallita e che era stata sciolta con decisione giudiziaria.

    Valutazione

    14. Non è invero appagante che nel presente caso debba decidersi sul punto se la Francia agisca in contrasto col Trattato, allorché essa rinuncia - almeno provvisoriamente - al recupero di un aiuto, mentre ancora pende un ricorso avverso la decisione in merito all'aiuto . Però, come anche la Francia lo riconosce, la giurisprudenza su tale questione è comunque univoca.

    15. La Corte di giustizia ha recentemente dichiarato :

    «34 Si deve ricordare anzitutto che il sistema delle impugnazioni predisposto dal Trattato distingue i ricorsi di cui agli artt. 169 e 170 del Trattato CE (divenuti artt. 226 e 227 CE), che mirano a far accertare che uno Stato membro non ha adempiuto agli obblighi che gli incombono, ed i ricorsi di cui agli artt. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) e 175 del Trattato CE (divenuto art. 232 CE), che mirano a far controllare la legittimità degli atti o delle omissioni delle istituzioni comunitarie. Questi mezzi d'impugnazione perseguono scopi distinti e sono soggetti a modalità diverse. Uno Stato membro, quindi, in mancanza di una disposizione del Trattato che lo autorizzi espressamente, non può eccepire l'illegittimità di una decisione di cui sia destinatario come argomento difensivo nei confronti del ricorso per inadempimento basato sulla mancata esecuzione di tale decisione (sentenze 30 giugno 1988, causa 226/87, Commissione/Grecia, Racc. pag. 3611, punto 14, e 27 ottobre 1992, causa C-74/91, Commissione/Germania, Racc. pag. I-5437, punto 10).

    35 Una soluzione diversa potrebbe valere solo se l'atto di cui è causa fosse inficiato da vizi particolarmente gravi ed evidenti, al punto da potersi considerare un atto inesistente (sentenze 30 giugno 1988, Commissione/Grecia, citata, punto 16, e 27 ottobre 1992, Commissione/Germania, citata, punto 11).

    36 Tale accertamento è d'obbligo anche nel contesto di un ricorso per inadempimento fondato sull'art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato».

    16. Nel presente caso non risulta alcun elemento nel senso che la decisione della Commissione vada definita inesistente. Dalle conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-17/99 emerge piuttosto ch'essa va considerata legittima.

    17. Nella menzionata sentenza in occasione della causa C-404/97 , la Corte ha ancora ritenuto che:

    «38 Va poi ricordato che risulta dalla giurisprudenza costante che la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell'accertamento della sua illegittimità e tale conseguenza non può dipendere dalla forma in cui l'aiuto è stato concesso (v., segnatamente, sentenza 10 giugno 1993, causa C-183/91, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3131, punto 16).

    39 La Corte ha anche dichiarato che il solo mezzo di difesa che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione sulla base dell'art. 93, n. 2, del Trattato è quello dell'impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione (sentenza 4 aprile 1995, causa C-348/93, Commissione/Italia, Racc. pag. I-673, punto 16)».

    18. Infine, la Corte di giustizia ha segnalato nella sentenza in parola il fatto che una «decisione controversa fruisce di una presunzione di legittimità e che, a dispetto dell'esistenza di un ricorso di annullamento, essa rimane obbligatoria in tutti i suoi elementi» . Ciò è stabilito anche all'art. 14, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE . Tale disposizione si riferisce espressamente al fatto che l'obbligo di procedere al recupero può essere sospeso ai sensi dell'art. 185 del Trattato CE (divenuto art. 242 CE) in pendenza di un ricorso di annullamento .

    19. La Repubblica francese non ha sollecitato la sospensione dell'obbligo di procedere al recupero degli aiuti. La Francia sostiene invero che una siffatta istanza non avrebbe avuto, stante la giurisprudenza della Corte di giustizia, prospettiva alcuna di successo, tuttavia tale opinione è irrilevante nel presente procedimento. Senza la sospensione in parola, l'obbligo di procedere al recupero continua a sussistere. Eventuali argomenti della Repubblica francese contro la giurisprudenza della Corte di giustizia su tale questione dovrebbero essere presi in considerazione solo nel contesto di una pronuncia sulla sospensione di una decisione della Commissione.

    20. Neanche la circostanza che l'impresa beneficiaria dell'aiuto sia nel frattempo fallita o sia stata sciolta può modificare il risultato del procedimento di cui trattasi. Da un lato, alla Repubblica francese incombe ancora l'obbligo di esigere la restituzione degli aiuti pure durante il procedimento fallimentare. Dall'altro, secondo l'art. 5 della decisione della Commissione, la Repubblica francese era quanto meno obbligata, entro due mesi dalla notificazione della decisione stessa, ad adottare i provvedimenti per il recupero dell'aiuto ed a comunicarli alla Commissione . Orbene, a codesto obbligo la Repubblica francese non si è conformata.

    21. Si propone quindi di statuire nel modo seguente:

    «1) La Repubblica francese, non avendo adottato nel termine impartito i provvedimenti necessari a recuperare dalla "Nouvelle Filature Lainière de Roubaix" gli aiuti a suo favore dichiarati illegittimi ed incompatibili col mercato comune dalla decisione della Commissione 4 novembre 1998, 1999/378/CE, notificata il 17 novembre 1998, è venuta meno agli obblighi incombentile a norma dell'art. 189, n. 4, del Trattato CE (divenuto art. 249, n. 4, CE) e degli artt. 4 e 5 della decisione stessa.

    2) La Repubblica francese è condannata alle spese».

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