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Document 61999CC0254
Opinion of Mr Advocate General Mischo delivered on 25 October 2001. # Imperial Chemical Industries plc (ICI) v Commission of the European Communities. # Appeal - Competition - Polyvinylchloride (PVC) - Article 85(1) of the EC Treaty (now Article 81(1) EC) - Annulment of a Commission decision - New decision - Documents predating the first decision - Res judicata - Principle of non bis in idem - Limitation - Reasonable period - Statement of reasons - Access to the file - Fair hearing - Professional secrecy - Self-incrimination - Private life - Fines. # Case C-254/99 P.
Conclusioni dell'avocato generale Mischo del 25 ottobre 2001.
Imperial Chemical Industries plc (ICI) contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Policloruro di vinile (PVC) - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) - Annullamento di una decisione della Commissione - Nuova decisione - Atti che hanno preceduto la prima decisione - Autorità del giudicato - Principio ne bis in idem - Prescrizione - Termine ragionevole - Motivazione - Accesso al fascicolo - Processo equo - Segreto professionale - Autoincolpazione - Vita privata - Ammende.
Causa C-254/99 P.
Conclusioni dell'avocato generale Mischo del 25 ottobre 2001.
Imperial Chemical Industries plc (ICI) contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Policloruro di vinile (PVC) - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) - Annullamento di una decisione della Commissione - Nuova decisione - Atti che hanno preceduto la prima decisione - Autorità del giudicato - Principio ne bis in idem - Prescrizione - Termine ragionevole - Motivazione - Accesso al fascicolo - Processo equo - Segreto professionale - Autoincolpazione - Vita privata - Ammende.
Causa C-254/99 P.
Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-08375
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:569
Conclusioni dell'avocato generale Mischo del 25 ottobre 2001. - Imperial Chemical Industries plc (ICI) contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Policloruro di vinile (PVC) - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) - Annullamento di una decisione della Commissione - Nuova decisione - Atti che hanno preceduto la prima decisione - Autorità del giudicato - Principio ne bis in idem - Prescrizione - Termine ragionevole - Motivazione - Accesso al fascicolo - Processo equo - Segreto professionale - Autoincolpazione - Vita privata - Ammende. - Causa C-254/99 P.
raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-08375
I - Introduzione
A - Fatti all'origine della controversia
1. In seguito ad accertamenti compiuti nel settore del polipropilene nei giorni 13 e 14 ottobre 1983, ai sensi dell'art. 14 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato , la Commissione delle Comunità europee apriva un'istruttoria sul policloruro di vinile (in prosieguo: il «PVC»). Essa effettuava quindi varie ispezioni presso le imprese interessate e rivolgeva a queste ultime numerose richieste di informazioni.
2. Il 24 marzo 1988 la Commissione avviava d'ufficio, a norma dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, un procedimento contro quattordici produttori di PVC. Il 5 aprile 1988 essa contestava a ciascuna di dette imprese gli addebiti, ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all'art. 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 . Tutte le imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti presentavano osservazioni nel corso del mese di giugno 1988. Ad eccezione della Shell International Chemical Company Ltd, che non aveva fatto domanda in tal senso, esse venivano sentite nel corso del mese di settembre 1988.
3. Il 1° dicembre 1988 il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti (in prosieguo: il «comitato consultivo») emetteva il proprio parere sulla proposta di decisione della Commissione.
4. Al termine della procedura la Commissione adottava la decisione 21 dicembre 1988, 89/190/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/31.865, PVC ; in prosieguo: la «decisione PVC I»). Con tale decisione la Commissione infliggeva sanzioni, per violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE), ai seguenti produttori di PVC: Atochem SA, BASF AG, DSM NV, Enichem SpA, Hoechst AG (in prosieguo: la «Hoechst»), Hüls AG, Imperial Chemical Industries plc (in prosieguo: l'«ICI»), Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Montedison SpA, Norsk Hydro AS, la Société artésienne de vinyle SA, Shell International Chemical Company Ltd, Solvay e Cie (in prosieguo: la «Solvay») e Wacker-Chemie GmbH.
5. Tutte queste imprese, tranne la Solvay, proponevano ricorso dinanzi al giudice comunitario per ottenere l'annullamento di tale decisione.
6. Con ordinanza 19 giugno 1990, Norsk Hydro/Commissione , il Tribunale dichiarava irricevibile il ricorso di questa impresa.
7. Le altre cause venivano riunite ai fini della trattazione orale e della sentenza.
8. Con sentenza 27 febbraio 1992, BASF e a./Commissione , il Tribunale dichiarava inesistente la decisione PVC I.
9. Su ricorso della Commissione la Corte, con sentenza 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a. (in prosieguo: la «sentenza 15 giugno 1994») , annullava la sentenza del Tribunale e la decisione PVC I.
10. A seguito di questa sentenza la Commissione adottava, il 27 luglio 1994, una nuova decisione nei confronti dei produttori interessati dalla decisione PVC I, ad eccezione però della Solvay e della Norsk Hydro AS [decisione della Commissione 27 luglio 1994, 94/599/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/31.865-PVC, GU L 239, pag. 14; in prosieguo: la «decisione PVC II»)]. Tale decisione imponeva alle imprese destinatarie ammende di importo identico a quelle che erano state loro inflitte con la decisione PVC I.
11. La decisione PVC II contiene le seguenti disposizioni:
«Articolo 1
BASF AG, DSM NV, Elf Atochem SA, Enichem SpA, Hoechst AG, Hüls AG, Imperial Chemical Industries plc, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Montedison SpA, Société Artésienne de Vinyl SA, Shell International Chemical Co. Ltd e Wacker Chemie GmbH hanno violato l'articolo 85 del trattato CE, partecipando (insieme a Norsk Hydro [...] e Solvay [...]) per i periodi indicati nella presente decisione ad un accordo ed una pratica concordata con inizio intorno all'agosto 1980, in base al quale i produttori che forniscono PVC nel territorio della Comunità hanno preso parte a riunioni periodiche intese a fissare prezzi-obiettivo e quote obiettivo, a programmare iniziative concordate per aumentare i livelli dei prezzi e a controllare l'esecuzione dei predetti accordi collusivi.
Articolo 2
Le imprese menzionate nell'articolo 1 che operano tuttora nel settore del PVC nella Comunità (eccetto Norsk Hydro [...] e Solvay [...]), che sono tuttora soggette all'obbligo di porre fine alle infrazioni, pongono immediatamente fine alle suddette infrazioni (se già non vi abbiano provveduto) e si astengono d'ora in poi, per quanto riguarda le attività che esse svolgono nel settore del PVC, da ogni accordo o pratica concordata che possa avere oggetto o effetto identico o analogo, compreso ogni scambio di informazioni normalmente coperte dal segreto commerciale, mediante il quale i partecipanti possono conoscere direttamente o indirettamente dati concernenti la produzione, le forniture, l'entità delle scorte, i prezzi di vendita, i piani relativi ai costi o agli investimenti di altri singoli produttori, nonché da ogni accordo o pratica concordata con cui essi siano in grado di controllare l'adesione a qualsiasi accordo espresso o tacito o a qualsiasi pratica concordata in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati all'interno della Comunità. Ogni sistema di scambio di informazioni generali in relazione al settore PVC al quale i produttori aderiscano deve essere gestito in modo tale da escludere qualsiasi informazione che consenta di individuare il comportamento dei singoli produttori; in particolare, le imprese si astengono dallo scambiarsi informazioni supplementari aventi rilevanza ai fini della concorrenza e non previste in tale sistema.
Articolo 3
Per l'infrazione di cui all'articolo 1, le seguenti ammende vengono inflitte alle imprese menzionate qui di seguito:
i) BASF AG: ammenda di ECU 1 500 000;
ii) DSM NV: ammenda di ECU 600 000;
iii) Elf Atochem SA: ammenda di ECU 3 200 000;
iv) Enichem SpA: ammenda di ECU 2 500 000;
v) Hoechst AG: ammenda di ECU 1 500 000;
vi) Hüls AG: ammenda di ECU 2 200 000;
vii) Imperial Chemical Industries plc: ammenda di ECU 2 500 000;
viii) Limburgse Vinyl Maatschappij NV: ammenda di ECU 750 000;
ix) Montedison SpA: ammenda di ECU 1 750 000;
x) Société Artésienne de Vinyl SA: ammenda di ECU 400 000;
xi) Shell International Chemical Company Ltd: ammenda di ECU 850 000;
xii) Wacker Chemie GmbH: ammenda di ECU 1 500 000».
B - Il procedimento dinanzi al Tribunale
12. Con separati atti depositati presso la cancelleria del Tribunale tra il 5 e il 14 ottobre 1994, le imprese Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Elf Atochem SA (in prosieguo: la «Elf Atochem»), BASF AG, Shell International Chemical Company Ltd, DSM NV e DSM Kunststoffen BV, Wacker-Chemie GmbH, Hoechst, la Société artésienne de vinyle SA, Montedison SpA, ICI, Hüls AG ed Enichem SpA proponevano ricorso dinanzi al Tribunale.
13. Tutte le ricorrenti chiedevano l'annullamento, totale o parziale, della decisione PVC II, e, in subordine, l'annullamento dell'ammenda ad esse inflitta o la riduzione del suo importo. La Montedison SpA chiedeva altresì la condanna della Commissione al rimborso dei danni in ragione delle spese connesse alla costituzione di una cauzione e per ogni altra spesa derivante dalla decisione PVC II.
C - La sentenza del Tribunale
14. Con sentenza 20 aprile 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), il Tribunale ha:
- riunito le cause ai fini della decisione;
- annullato l'art. 1 della decisione PVC II, in quanto assumeva che la Société artésienne de vinyle SA avesse partecipato all'infrazione contestata dopo i primi sei mesi del 1981;
- ridotto rispettivamente a 2 600 000 euro, 135 000 euro e 1 550 000 euro le ammende inflitte alla Elf Atochem SA, alla Société artésienne de vinyle e all'ICI;
- respinto i ricorsi per il resto;
- statuito sulle spese.
D - Il procedimento dinanzi alla Corte
15. Con atto depositato in cancelleria l'8 giugno 1999, l'ICI ha proposto ricorso in forza dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia.
16. Essa conclude che la Corte voglia:
- annullare la sentenza impugnata per quanto la riguarda;
- annullare la decisione PVC II per quanto la riguarda o, in caso contrario, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
- annullare l'ammenda, ridotta a 1 550 000 euro dal Tribunale, o ridurne ulteriormente l'importo;
- condannare la Commissione alle spese di entrambi i procedimenti.
17. La Commissione chiede che la Corte voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese di entrambi i procedimenti.
II - Analisi
18. L'ICI deduce otto motivi a sostegno del suo ricorso. I primi tre riguardano il potere della Commissione di adottare la decisione PVC II. Essi sono relativi, rispettivamente, all'autorità di cosa giudicata, al principio del non bis in idem e all'obbligo di decidere entro un termine ragionevole.
A - Sull'autorità di cosa giudicata
19. Dinanzi al Tribunale l'ICI ha sostenuto che la Commissione non poteva adottare la decisione PVC II senza violare l'autorità di cosa giudicata della citata sentenza Commissione/BASF e a..
20. L'ICI censura il Tribunale di avere, ai punti 77-85 della sentenza impugnata, respinto tale motivo fondandosi sulla giurisprudenza della Corte secondo cui l'autorità di cosa giudicata riguarda unicamente i punti di fatto e di diritto che sono stati effettivamente o necessariamente decisi dalla pronuncia giudiziale .
21. Essa sostiene che il carattere definitivo e vincolante della citata sentenza Commissione/BASF e a. risulta chiaramente dalla stessa struttura di tale sentenza, nella quale la Corte, dopo aver annullato la sentenza del Tribunale, ha deciso di statuire «definitivamente» sulla controversia ai sensi dell'art. 54 dello Statuto CE della Corte di giustizia. La ricorrente sottolinea che la Corte in seguito ha esaminato, non più l'impugnazione della Commissione, ma «i ricorsi di annullamento presentati dinanzi al Tribunale e diretti contro la decisione della Commissione». Annullando la decisione PVC I per violazione di forme sostanziali, la Corte avrebbe statuito definitivamente non solo sulle questioni procedurali, ma sull'insieme dei motivi dedotti dalle imprese in primo grado e ricordati dalla Corte, il che sarebbe stato del tutto conforme alla sua competenza e alla sua missione nell'ambito di un ricorso. A tal proposito, sarebbe significativo osservare che la Corte non ha ingiunto alla Commissione, né espressamente né implicitamente, di adottare una seconda decisione. Di conseguenza, tutte le questioni controverse avrebbero acquisito forza di cosa giudicata, sicché, adottando la decisione PVC II, la Commissione avrebbe usurpato i poteri della Corte .
22. Cosa occorre pensare di tale argomento?
23. Come afferma in modo molto appropriato la Commissione, l'essenziale, nella fattispecie, non è che la Corte abbia statuito «definitivamente», ma in che cosa la sua sentenza sia definitiva. Infatti, dalla circostanza che la Corte, applicando l'art. 54 dello Statuto, abbia risolto definitivamente la controversia, si può unicamente dedurre che lo stato degli atti lo consentiva, ai sensi di tale disposizione.
24. Ciò significa che la Corte disponeva di tutti gli elementi necessari per risolvere la controversia che costituiva oggetto della sentenza del Tribunale, vale a dire la validità della decisione PVC I, impugnata dinanzi a quest'ultimo, e che essa ha definitivamente statuito su tale questione, come sottolinea, d'altro canto, la ricorrente.
25. A tal fine, essa si è fondata sugli elementi che ha giudicato necessari. Per contro, non deriva dall'art. 54 dello Statuto, al quale si riferisce la ricorrente, né risulta da alcun passo della citata sentenza della Corte, che quest'ultima avrebbe necessariamente risolto anche questioni di diritto o di fatto la cui risoluzione non era necessaria per dirimere la controversia.
26. Anzi, la Corte ha esplicitamente dichiarato, al punto 78 della motivazione della citata sentenza Commissione/BASF e a., che «la decisione deve perciò essere annullata per violazione di forme sostanziali, senza che occorra esaminare gli altri mezzi dedotti dalle ricorrenti».
27. Non è possibile affermare in modo più chiaro che tali motivi non dovevano essere presi in considerazione e non lo sono stati. La tesi della ricorrente equivale ad attribuire alla sentenza della Corte proprio l'effetto opposto poiché implica, viceversa, che la Corte si sarebbe pronunciata sull'insieme dei motivi dedotti senza limitarsi al solo che ha giudicato sufficiente per statuire sulla validità della decisione.
28. La tesi dell'ICI è anche contraddetta dalla giurisprudenza della Corte secondo la quale gli obblighi che derivano da una sentenza di annullamento per l'istituzione da cui emana l'atto annullato vanno desunti dal dispositivo, nonché dalla motivazione che ne costituisce il sostegno necessario .
29. Nella fattispecie, come ho già osservato, risulta dal tenore della citata sentenza Commissione/BASF e a. che la Corte ha statuito che si doveva annullare la decisione impugnata a causa della violazione del regolamento interno, senza che occorresse esaminare gli altri motivi dedotti.
30. Contrariamente alla tesi dell'ICI, ricordata al paragrafo 21, la Corte ha quindi lasciato alla Commissione la possibilità di assolvere il suo obbligo, derivante dall'art. 176 del Trattato CE (divenuto art. 233 CE), di prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comportava adottando una nuova decisione in conformità con il suo regolamento interno.
31. L'argomento della ricorrente secondo il quale sarebbe significativo che la Corte non abbia rinviato la causa al Tribunale né alla Commissione, non convince.
32. Infatti, quando, come nella fattispecie, la Corte giudica una controversia che lo stato degli atti consente di risolvere immediatamente, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto CE, ne deriva necessariamente che essa non rinvia la causa al Tribunale. Tuttavia, ciò non fornisce, di per sé, nessuna indicazione sulla portata dei motivi decisi dalla Corte. Infatti, se la Corte dispone di tutti gli elementi necessari per decidere, ciò non significa affatto che, per risolvere la lite di cui la Corte ha avocato a sé la decisione, occorra pronunciarsi su tutti i motivi dedotti dalle parti.
33. In modo altrettanto facile si spiega anche il mancato rinvio alla Commissione. Quest'ultima, infatti, dispone di un potere discrezionale nell'attuazione della politica comunitaria in materia di concorrenza. Di conseguenza, l'annullamento della sua decisione non l'obbligava ad adottarne una nuova, ma comportava unicamente la facoltà di farlo, nel rispetto della sentenza della Corte. Questa avrebbe violato le prerogative della Commissione, se le avesse rinviato il problema.
34. Deriva, inoltre, da quanto precede che, adottando una nuova decisione, la Commissione non ha leso l'equilibrio istituzionale creato dai Trattati. Invano, dunque, la ricorrente si richiama ai punti 21 e 22 della sentenza Parlamento/Consiglio, citata, in cui la Corte ha sottolineato l'importanza del reciproco rispetto, da parte delle istituzioni, delle loro rispettive competenze e la necessità di poter sanzionare eventuali violazioni di detta regola.
35. Poiché nessuno degli argomenti della ricorrente può essere accolto, il motivo deve essere respinto.
B - Sulla violazione del principio ne bis in idem
36. Dinanzi al Tribunale, l'ICI ha sostenuto che la Commissione aveva violato il principio ne bis in idem adottando una nuova decisione dopo l'annullamento della decisione PVC I da parte della Corte.
37. Essa rimprovera il Tribunale di avere dichiarato, per respingere il motivo, che essa era stata esonerata dal pagare l'ammenda inflitta con la decisione PVC I dopo che quest'ultima era stata annullata. A suo parere, tale circostanza non sarebbe stata rilevante. La questione determinante sarebbe stata quella di sapere se la decisione PVC II si fondasse sullo stesso comportamento di quello di cui trattasi nella sentenza Commissione/BASF e a. (v. Corte europea dei Diritti dell'uomo, sentenza Gradinger 23 ottobre 1995, serie A, n. 328 C, § 55). Ora, così sarebbe stato nella fattispecie.
38. Essa contesta anche al Tribunale di aver dichiarato che la Corte non aveva risolto tutti i motivi dedotti dalle parti. Tale circostanza sarebbe irrilevante. L'art. 4 del protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU») si applicherebbe ad una condanna definitiva. Una decisione sarebbe definitiva ove sia irrevocabile, vale a dire qualora non esista più alcun mezzo ordinario di impugnazione possibile o qualora le parti abbiano esaurito tali mezzi di impugnazione o abbiano lasciato decorrere il termine dell'impugnazione. Nella fattispecie, l'ICI non avrebbe più avuto nessun altro mezzo di impugnazione dopo la sentenza Commissione/BASF e a. Quest'ultima sarebbe quindi stata definitiva ai fini dell'applicazione del principio ne bis in idem.
39. La sola eccezione all'applicazione del principio ne bis in idem sarebbe quella prevista dall'art. 4, n. 2, del protocollo n. 7 della CEDU, in forza del quale la riapertura del processo è possibile, in particolare, se un vizio sostanziale nel procedimento precedente sia tale da inficiare il giudizio pronunciato. A tal proposito, la relazione esplicativa riguardo al protocollo n. 7 della CEDU avrebbe indicato che l'art. 4, n. 2, di quest'ultimo corrisponde all'ipotesi di un vizio redibitorio tale da influire sulla sorte della controversia. Tuttavia, il vizio procedurale che ha comportato l'annullamento della decisione PVC I, sebbene sostanziale, non potrebbe essere qualificato come redibitorio e non sarebbe stato tale da influire sulla sorte della controversia, in quanto anche in mancanza di irregolarità procedurali la Commissione avrebbe adottato una decisione identica a quella che ha effettivamente preso.
40. Risulta da quanto precede che, dal punto di vista della ricorrente, il principio ne bis in idem, la cui applicabilità nell'ambito del diritto comunitario della concorrenza, in quanto principio generale del diritto, è stata riconosciuta dal Tribunale e non è contestata dalle parti, che si riferiscono, a ragione, alla giurisprudenza Boehringer Mannheim/Commissione , ha una duplice dimensione. Nell'ambito della presente causa, esso comporterebbe, da un lato, che un'impresa non potrebbe essere sanzionata due volte per gli stessi fatti e, dall'altro, che non potrebbe neanche essere perseguita due volte per gli stessi fatti.
41. Nella fattispecie, è indiscutibile che la ricorrente non ha subito una doppia sanzione. Infatti, la sanzione prevista dalla decisione PVC I è venuta meno con l'annullamento di quest'ultima. Il fatto che la Commissione abbia deciso di adottare una nuova decisione che impone la stessa ammenda non cambia niente a tal riguardo. In definitiva, i comportamenti presi in esame dalle due decisioni sono stati sanzionati soltanto dalla decisione PVC II, che non si è aggiunta alla precedente, ma vi si è sostituita.
42. In tale ambito, l'ICI contesta al Tribunale di avere, a torto, dichiarato che l'ICI era esonerata dal dover pagare l'ammenda dopo l'annullamento della decisione PVC I. In realtà, essa sarebbe stata costretta, in forza della decisione PVC I, a pagare l'ammenda nel 1988 se non avesse costituito una cauzione. Quest'ultima è stata sbloccata solo in seguito alla sentenza PVC I nel 1992, senza possibilità di recuperare le relative spese.
43. Tuttavia, si deve constatare che il Tribunale non ha affatto dichiarato che l'ICI era stata esonerata dal pagare l'ammenda. Esso ha soltanto affermato, a ragione, come ho già osservato, che le imprese non hanno subito due sanzioni per una stessa infrazione.
44. Riguardo alle spese della cauzione, che derivano dalla scelta dell'impresa di non pagare l'ammenda nel momento in cui è stata inflitta, non si può ravvisare una sanzione ai sensi del principio ne bis in idem e la ricorrente peraltro non lo asserisce.
45. E' del pari incontestabile che l'altra conseguenza del principio ne bis in idem è stata rispettata nella fattispecie. Infatti, contrariamente a quanto essa afferma, la ricorrente, non è stata perseguita due volte.
46. Perché così fosse occorrerebbe infatti, come ha del resto sottolineato il Tribunale al punto 96 della sentenza impugnata, che l'ICI fosse stata sottoposta ad una nuova azione, dopo che la questione della sua colpevolezza per l'infrazione avesse già costituito oggetto di una decisione divenuta definitiva. Ora, occorre ricordare che, nel corso del procedimento giudiziario relativo alla decisione PVC I, né il Tribunale, né la Corte si sono pronunciati su tale punto.
47. Ne consegue che la situazione non è affatto equiparabile all'ipotesi dell'assoluzione, contemplata dall'art. 4 del protocollo n. 7 della CEDU, al quale si riferisce la ricorrente.
48. Di conseguenza, l'argomento si deve respingere, senza che neppure occorra interrogarsi sull'applicabilità di tale disposizione, né, in particolare, su quella delle deroghe previste al n. 2. Infatti, poiché il presente caso non soddisfa le condizioni di applicazione del principio, è inutile esaminare l'applicabilità delle deroghe a quest'ultimo.
49. Deriva da quanto precede che occorre respingere tale motivo.
C - Sulla violazione del principio del termine ragionevole
50. L'ICI suddivide in tre parti il motivo concernente la violazione del principio del termine ragionevole.
Sulla prima parte relativa alla subordinazione dell'applicazione del principio del termine ragionevole all'esistenza di un pregiudizio.
51. L'ICI rileva che il Tribunale, al punto 121 della sentenza impugnata, ha ammesso che il rispetto di un termine ragionevole nell'adottare decisioni a conclusione di procedimenti amministrativi in materia di concorrenza costituisce un principio generale di diritto comunitario. Essa ricorda che l'art. 6 della CEDU sancisce il principio di un termine ragionevole per quanto riguarda qualsiasi accusa in materia penale. Essa sostiene che il suddetto articolo si applica ai procedimenti in materia di concorrenza dinanzi alla Commissione , visto che tali procedimenti sono di natura penale.
52. Essa deduce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che una decisione della Commissione può essere annullata per violazione del principio del termine ragionevole solo se l'impresa può provare di aver subito un pregiudizio. Una tale soluzione sarebbe contraria alla costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
53. A tal proposito, occorre riferirsi al punto 122 della sentenza impugnata, che è così redatto:
«Anche a supporla accertata, tuttavia, la violazione di tale principio giustificherebbe l'annullamento della Decisione solo qualora comportasse anche una violazione dei diritti della difesa delle imprese interessate. Infatti, quando non è dimostrato che un lasso di tempo eccessivo abbia pregiudicato la capacità delle imprese di difendersi in modo efficace, il mancato rispetto del termine ragionevole non incide sulla validità del procedimento amministrativo e può dunque analizzarsi solo come un motivo di pregiudizio atto ad essere invocato dinanzi al giudice comunitario nell'ambito di un ricorso ex artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato».
54. Ne risulta che il Tribunale non ha affatto dichiarato che una decisione poteva essere annullata per violazione del principio del termine ragionevole solo se le imprese di cui trattasi dimostrassero di aver subito un pregiudizio.
55. Infatti, non è all'esistenza di un pregiudizio che esso ha subordinato l'annullamento della decisione, ma a quella di una violazione dei diritti della difesa. Su tale punto, esso ha quindi accolto una soluzione analoga a quella che risulta dalla giurisprudenza della Corte .
56. A sostegno della sua affermazione secondo la quale la decisione del Tribunale su tale punto sarebbe contraria alla costante giurisprudenza relativa alla CEDU, la ricorrente cita le cause Eckle e Corigliano . Tuttavia, si deve constatare che, in tali due cause, si poneva la questione se una persona dovesse far valere un pregiudizio per poter essere considerata vittima, ai sensi dell'art. 25 della Convenzione, di una violazione dei suoi diritti. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha risolto la questione in senso negativo, riconoscendo che una violazione poteva esistere anche in mancanza di un pregiudizio. Erano perciò in discussione le condizioni necessarie per invocare una violazione del principio, e non le conseguenze di un'eventuale violazione.
57. Ora, nella fattispecie, lo ripeto, il Tribunale non ha affatto subordinato la possibilità di far valere la violazione del principio alla prova di un pregiudizio. Esso ha soltanto dichiarato che l'applicazione di detto principio comportava conseguenze diverse a seconda che la sua violazione avesse, o no, avuto un effetto sull'esercizio dei diritti della difesa.
58. Si deve pertanto respingere la prima parte di tale motivo.
Sulla seconda parte relativa alla mancata presa in conto della durata complessiva del procedimento.
59. L'ICI contesta al Tribunale di non aver tenuto conto, per valutare la durata del procedimento, dei periodi corrispondenti all'esame della causa da parte del Tribunale e della Corte, periodi di una durata di circa dieci anni.
60. Tale impostazione sarebbe incompatibile con la giustificazione profonda del diritto al rispetto del termine ragionevole, la quale comporterebbe tre parti:
- necessità di evitare un periodo di incertezza commerciale e finanziaria indebitamente prolungato;
- tutela del diritto di organizzare una difesa efficace;
- mantenimento della fiducia del pubblico nelle azioni della Commissione e nella funzione della Corte.
61. La decisione PVC II avrebbe violato questi tre aspetti della giustificazione. Il fatto che una parte del periodo totale decorso sia imputabile alle cause promosse dinanzi al Tribunale e alla Corte non sarebbe rilevante, dato che proprio le irregolarità procedurali commesse dalla Commissione nell'adottare la decisione PVC I sarebbero all'origine di tali cause.
62. L'iter logico seguito dal Tribunale sarebbe peraltro contrario all'art. 6 della CEDU. Alla luce della giurisprudenza relativa a tale disposizione , occorrerebbe, per valutare se la decisione PVC II abbia violato il principio del termine ragionevole, esaminare il procedimento «nel suo insieme».
63. Non condivido tale analisi.
64. Ritengo infatti, contrariamente alla parte ricorrente, che non ci si possa limitare a cumulare la durata del procedimento amministrativo con quella del procedimento giurisdizionale per determinare la durata del procedimento ai sensi del principio del termine ragionevole.
65. Una impostazione di questo genere avrebbe, infatti, una serie di conseguenze paradossali.
66. Ad esempio, in una causa complessa in cui, per definizione, la Commissione avrebbe bisogno di molto tempo per determinare gli elementi di diritto e di fatto necessari per motivare la sua decisione, il giudice comunitario sarebbe costretto a pronunciarsi su questa stessa causa complessa in un brevissimo lasso di tempo, se vuole evitare che il procedimento «nel suo insieme» duri troppo a lungo.
67. E' lecito dubitare che una tale concezione sia atta a rafforzare la tutela dei diritti delle imprese.
68. Questa tesi non garantisce inoltre l'indipendenza giudiziaria poiché implica che l'amministrazione, con il semplice fatto di far durare a lungo il procedimento amministrativo, potrebbe costringere il giudice ad un esame accelerato della causa, visto che altrimenti l'impresa risulterebbe automaticamente vittoriosa.
69. Inoltre, la tutela giurisdizionale diventerebbe allora, per le imprese, una specie di scommessa che vincerebbero in quasi tutti i casi. Infatti, intentando un ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione, esse avvierebbero un processo nell'ambito del quale solo una sentenza della Corte che respingesse l'insieme dei loro motivi potrebbe impedir loro di trionfare invocando la violazione del principio del termine ragionevole, nell'ipotesi, beninteso, che tale sentenza fosse stata pronunciata con sufficiente rapidità.
70. In tutte le altre ipotesi - annullamento della decisione seguita, o no, dall'adozione di una nuova decisione o ancora annullamento della sentenza di primo grado con rinvio al Tribunale - sarebbe sufficiente alle imprese interessate continuare, ove necessario, a presentare ricorsi tenendo d'occhio, per così dire, il calendario per potere, al momento opportuno, vincere la causa giocando la carta del termine ragionevole.
71. Aggiungerò che una simile concezione trascura, a mio parere, la differenza di natura esistente tra il procedimento dinanzi alla Commissione e quello dinanzi al giudice comunitario.
72. In effetti, dinanzi alla Commissione si discute un insieme di fatti addebitati all'impresa, dei quali sono controverse, in generale, tanto l'esistenza quanto la portata giuridica. A tale dibattito può far seguito o meno una decisione della Commissione, responsabile dell'attuazione della politica comunitaria della concorrenza, la quale dispone di un certo potere discrezionale tanto nel decidere se occorra adottare una decisione quanto nel fissarne il contenuto.
73. Per contro, al Tribunale di primo grado viene sottoposto un atto giuridico ben definito, cioè una decisione della Commissione, avverso il quale è dedotta una serie di precisi motivi. Lo stesso vale, mutatis mutandis, per la Corte nell'ambito del ricorso. Il ricorso deve essere presentato entro un preciso termine e il giudice ha l'obbligo di risolvere la controversia.
74. Il diritto delle imprese a veder regolata la loro situazione in un termine ragionevole, sia dinanzi alla Commissione sia dinanzi al Tribunale, non implica quindi che i due procedimenti possano essere considerati equivalenti, ai fini di tale principio, e pertanto, cumulabili.
75. L'analisi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo citata dalla ricorrente non conduce peraltro ad una diversa conclusione.
76. Così, il fatto che, nella sentenza Wemhoff , la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia dichiarato che il periodo da prendere in considerazione per valutare il rispetto di un termine ragionevole scada, eventualmente, alla data in cui è resa una decisione in appello, non rende per nulla necessario cumulare le durate rispettive del procedimento dinanzi alla Commissione e di quello dinanzi al giudice comunitario.
77. Occorre poi constatare che la già citata sentenza Garyfallou AEBE/Grecia non può essere invocata a sostegno della tesi della ricorrente, in quanto riguardava non già il cumulo di un procedimento amministrativo e di un procedimento giudiziario, ma quello di procedimenti instaurati dinanzi a giurisdizioni diverse.
78. Deriva da quanto sopra che a torto la parte ricorrente contesta al Tribunale di non aver effettuato tale cumulo.
79. La seconda parte del motivo non può quindi essere accolta.
Sulla terza parte relativa alla violazione del termine ragionevole a causa della sola durata del procedimento amministrativo.
80. L'ICI sostiene che il principio del termine ragionevole è stato violato già a causa del periodo di 52 mesi che ha preceduto l'avvio del procedimento ai sensi del regolamento n. 17. Essa menziona, in proposito, alcune sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che hanno ritenuto rilevanti, rispettivamente, un periodo di quattro anni in una causa pendente dinanzi ad un giudice di merito e un periodo di quindici mesi in un'inchiesta preliminare che precedeva il rinvio a giudizio . Richiama anche la già citata sentenza Baustahlgewebe/Commissione , nella quale s'è tenuto conto di un periodo di 32 mesi decorso tra la fine della fase scritta dinanzi al Tribunale e la decisione di passare alla fase orale nonché di un periodo di 22 mesi decorso tra la chiusura della fase orale e la pronuncia della sentenza.
81. L'ICI sottolinea che, secondo la Commissione, l'infrazione nel settore del PVC ha avuto inizio nell'agosto del 1980. La Commissione riconoscerebbe che, nel momento in cui fu avviata l'istruttoria sul PVC, la partecipazione dell'ICI era probabilmente cessata. Soprattutto, l'ICI avrebbe ceduto le sue attività nel settore del PVC nell'ottobre del 1986, in un'epoca in cui ignorava la natura esatta delle allegazioni della Commissione. Essa avrebbe continuato ad ignorarla sino all'aprile del 1988, quando la Commissione le ha notificato gli addebiti definitivi, quattro anni e mezzo dopo l'inizio dell'indagine. A quella data, però, l'ICI non avrebbe più avuto interessi diretti nel settore del PVC e non sarebbe più stata in grado di riunire il personale competente, che, nel frattempo, aveva lasciato l'impresa o di avere accesso ai fascicoli corrispondenti, che venivano periodicamente distrutti.
82. Nonostante tali circostanze, la Commissione non avrebbe preso nessun provvedimento tra il giugno 1984 e il gennaio 1987. Questo ritardo avrebbe necessariamente leso in modo grave la capacità dell'ICI di organizzare una difesa efficace, sebbene una violazione del termine ragionevole possa essere accertata indipendentemente da un pregiudizio di questo genere.
83. L'ICI conclude che il periodo di quattro anni e mezzo trascorso prima dell'avvio formale delle azioni deve essere considerato un termine del tutto irragionevole e che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, ciò è sufficiente a far annullare la decisione PVC II.
84. Mi sembra, tuttavia, che spetti al Tribunale accertare se il procedimento sia stato eccessivamente lungo tenuto conto della complessità dei problemi sollevati. Si tratta in questo caso di una questione di fatto, da risolvere, come afferma la stessa ricorrente, in base alle circostanze del caso concreto, il che implica, peraltro, che la citazione di diversi periodi di tempo che hanno costituito oggetto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo risulta inutile, in quanto la ricorrente non dimostra che le fattispecie siano comparabili.
85. Non è pertanto possibile, nell'ambito del ricorso, rimettere in discussione la valutazione del Tribunale a tale proposito .
86. Per inficiare tale conclusione non basta all'ICI affermare di aver subito un pregiudizio a causa del ritardo in cui è incorsa la Commissione. Ricordo che, in tale contesto, essa fa valere che, non avendo più interessi diretti nel settore del PVC quando fu avviato il procedimento ai sensi del regolamento n. 17, non disponeva più del personale competente, che nel frattempo l'aveva lasciata, e non aveva più accesso ai fascicoli pertinenti, che erano stati periodicamente distrutti.
87. Occorre sottolineare, a questo riguardo, che l'esistenza eventuale di un pregiudizio non toglie al motivo dedotto il suo carattere fattuale.
88. Inoltre, faccio notare, insieme alla Commissione, che tale affermazione è assai generica e che, in particolare, l'ICI non spiega se abbia adottato provvedimenti di conservazione delle prove, per tutelare i propri interessi, e, in caso negativo, perché non lo abbia fatto, allorquando, dall'ottobre 1983, data dell'accertamento effettuato presso di essa, sapeva di poter essere perseguita.
89. Poiché l'argomento della ricorrente relativo alla durata del procedimento amministrativo è, a mio parere, un motivo di fatto ed è quindi irricevibile, solo in subordine farò notare che è pure infondato.
90. Infatti, alla stregua del Tribunale, ritengo che, nel determinare il termine da prendere in considerazione, occorra distinguere tra la fase istruttoria propriamente detta e la fase in contraddittorio del procedimento.
91. In effetti, nella prima, nessun addebito viene ancora formulato nei confronti degli operatori. Vero è che la Commissione può domandare loro delle informazioni, ma essi non devono difendersi da alcuna accusa. Non esiste quindi nessun sospetto che un'accusa formulata nei loro confronti possa risultare fondata né, di conseguenza, alcun danno materiale o morale.
92. Inoltre, occorre sottolineare, in proposito, che, prima della comunicazione degli addebiti, i soli provvedimenti adottati dalla Commissione sono provvedimenti istruttori. Ora, questi ultimi, come previsti dal regolamento n. 17, non possono ritenersi provvedimenti che implichino l'addebito di aver commesso un'infrazione penale.
93. Infatti, la natura stessa di tali provvedimenti e la loro collocazione nella cronologia della presa di decisione mostrano che, quando li adotta, la Commissione è alla ricerca di elementi che le consentano di decidere se si debba accusare un'impresa e, in caso affermativo, di individuare quest'ultima, che non sarà peraltro necessariamente una delle imprese destinatarie dei provvedimenti istruttori. Non le è quindi ancora possibile, per definizione, accusare qualcuno.
94. In altri termini, il semplice fatto di essere destinataria di provvedimenti istruttori adottati dalla Commissione non trasforma l'impresa in un'imputata.
95. Il divario rispetto alle fattispecie cui si riferiva la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo riguardante l'inizio del periodo pertinente, citata dalla ricorrente , è peraltro rivelatore, ammesso che si possa, nel presente contesto, fare riferimento a casi in cui era in discussione la libertà degli interessati e non l'applicazione del diritto economico a persone giuridiche.
96. Infatti, la data di decorrenza presa in considerazione in tali casi corrispondeva alla data in cui erano state formulate accuse precise, in generale sotto forma di un rinvio a giudizio, accompagnato talvolta da una detenzione preventiva. Non si possono manifestamente equiparare tali situazioni a quella del destinatario di provvedimenti istruttori adottati senza che esista ancora una comunicazione degli addebiti.
97. Inoltre, si noterà nel presente contesto che, in questa fase del procedimento, il regolamento n. 17 impone alle imprese l'obbligo di collaborare con la Commissione. Il legislatore comunitario ha quindi, anch'esso, ritenuto che, a questo stadio, l'impresa non si trovi nella posizione dell'accusato.
98. Occorre inoltre rilevare che, se si applicasse il principio del termine ragionevole in questo stadio del procedimento, si otterrebbe l'effetto perverso di incoraggiare le imprese a restare quanto più possibile inerti nell'esecuzione di tale obbligo, poiché qualsiasi manovra dilatoria da parte loro aumenterebbe manifestamente le loro possibilità di ottenere l'annullamento di un'eventuale decisione per mancato rispetto del termine ragionevole da parte della Commissione.
99. La Commissione, quanto ad essa, potrebbe essere costretta a istruire pratiche in tempi che non le consentirebbero più di motivare correttamente la sua decisione finale.
100. Per contro, l'impresa che si sia vista notificare la comunicazione degli addebiti è, essa sì, chiaramente destinataria di una precisa censura. Inoltre, con la comunicazione degli addebiti la Commissione mostra che intende adottare una decisione nei confronti dell'impresa stessa la cui situazione diviene quindi rilevante ai fini dell'applicazione del principio del termine ragionevole.
101. Giustamente il Tribunale ha perciò ritenuto, sulla base di quanto precede, che occorreva effettuare una distinzione tra due fasi del procedimento amministrativo e non ci si poteva quindi limitare a far valere la durata totale di quest'ultimo.
102. Aggiungerò, sempre in subordine, che le osservazioni di cui sopra giustificano a mio parere la conclusione secondo cui il principio del termine ragionevole non si applica nella prima fase del procedimento amministrativo, anteriormente alla comunicazione degli addebiti.
103. Occorre sottolineare, a questo riguardo, come ciò non implichi affatto che i singoli manchino di qualsiasi tutela contro indagini della Commissione che si prolunghino eccessivamente nel tempo. Infatti, come la Commissione giustamente sottolinea, il decorso del tempo nelle liti in materia di concorrenza che le sono sottoposte costituisce fin d'ora oggetto di un insieme esaustivo di norme conformi ai principi di certezza del diritto e di processo equo, istituite con regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea .
104. Condivido l'analisi della Commissione, secondo la quale tale regolamento pone la Commissione e ogni impresa interessata in grado di conoscere precisamente, in anticipo, i termini entro i quali la Commissione è tenuta ad agire se intende imporre un'ammenda. Prima della scadenza del termine, ogni impresa che sa di aver partecipato ad un'infrazione alle regole di concorrenza saprà che un'ammenda può ancora esserle inflitta. La prudenza ed il buon senso l'indurranno quindi a prendere i provvedimenti appropriati, compresa la conservazione di documenti e la raccolta di testimonianze dei dipendenti interessati, per poter difendersi in caso di necessità.
105. Analogamente, la Commissione può organizzare il suo procedimento sapendo che le imprese interessate non avranno, o non dovrebbero avere, la falsa impressione che il decorso del tempo le sottragga a qualsiasi rischio di ammenda.
106. E' corretta anche l'osservazione della Commissione secondo cui l'introduzione di un principio del «termine eccessivo», da valutare caso per caso, che verrebbe ad aggiungersi alle disposizioni del regolamento citato, nuocerebbe alla certezza del diritto.
107. Deriva da quanto precede che il motivo relativo alla violazione del principio del termine ragionevole è infondato, o irricevibile, in tutte le sue parti e deve quindi essere respinto.
D - Sulla mancanza di un procedimento amministrativo regolare
108. L'ICI ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto dichiarando che la decisione PVC II era stata preceduta da un procedimento amministrativo regolare. Il suo motivo si suddivide in due parti.
Sulla prima parte relativa all'invalidità degli atti preparatori della decisione PVC I
109. L'ICI censura il Tribunale di aver dichiarato, al punto 189 della sentenza impugnata, che la citata sentenza Commissione/BASF e a., non aveva viziato la validità delle misure preparatorie della decisione PVC I, precedenti alla fase nella quale il vizio sanzionato dall'annullamento era stato accertato.
110. In realtà, gli atti procedurali adottati dalla Commissione prima dell'adozione di una decisione non avrebbero nessun significato autonomo rispetto a quest'ultima. Come il Tribunale avrebbe sottolineato al punto 10 della sentenza impugnata, la decisione PVC II sarebbe stata una nuova decisione. In quanto tale, essa avrebbe richiesto il rispetto delle garanzie procedurali ad essa collegate. L'annullamento della decisione PVC I avrebbe comportato la nullità degli effetti degli atti del procedimento amministrativo precedente alla decisione PVC I. Di conseguenza, tali atti non avrebbero potuto costituire le tappe procedurali che dovevano necessariamente essere percorse prima dell'adozione della decisione PVC II.
111. Tuttavia, non si capisce perché il fatto che la validità degli atti preparatori possa essere contestata solo nell'ambito di un ricorso avverso la decisione finale debba implicare che la nullità di quest'ultima si estenderebbe agli atti preparatori.
112. Infatti, se questi atti non possono costituire oggetto di un ricorso di annullamento a titolo autonomo, è unicamente perché, in mancanza di un effetto definitivo, essi non possono essere considerati come atti lesivi.
113. La questione degli effetti dell'annullamento di una decisione sulla validità degli atti preliminari dipende, come ha dichiarato, giustamente, il Tribunale , dai motivi di annullamento, il che non viene peraltro contestato dalla ricorrente.
114. Tale affermazione, che costituisce d'altro canto solo l'applicazione al caso di specie della regola generale dell'autorità di cosa giudicata, è confermata dalla giurisprudenza citata dal Tribunale .
115. Ne consegue che a ragione il Tribunale ha dichiarato che occorreva determinare, alla luce del dispositivo e della motivazione della sentenza della Corte relativa alla decisione PVC I, l'effetto dell'annullamento di quest'ultima sugli atti preparatori.
116. Ora, tale annullamento era giustificato soltanto dal fatto che la Commissione aveva violato regole procedurali che riguardavano esclusivamente le modalità dell'adozione definitiva della decisione. La nullità non poteva estendersi alle tappe procedurali precedenti al sopravvenire di tale vizio procedurale, che non potevano essere disciplinate da tali regole.
117. La situazione era quindi analoga a quella che ha costituito oggetto della sentenza Spagna/Commissione , citata dal Tribunale, nella quale la Corte ha dichiarato che il procedimento diretto a sostituire l'atto annullato poteva essere ripreso al punto preciso in cui l'illiceità si era manifestata.
118. Il Tribunale non ha quindi commesso errore di diritto ritenendo che la nullità della decisione PVC I non si era estesa agli atti preliminari della decisione annullata.
119. Si deve pertanto respingere la prima parte del motivo.
Sulla seconda parte relativa al mancato rispetto di talune tappe del procedimento amministrativo preliminare
120. L'ICI deduce che, comunque, l'adozione della decisione PVC II richiedeva una nuova audizione delle imprese interessate, una nuova relazione del consigliere-uditore, nonché una nuova consultazione del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti (in prosieguo: «il comitato» o «il comitato consultivo»). Inoltre, essa ritiene che il fascicolo sottoposto alla deliberazione del collegio dei membri della Commissione fosse incompleto.
Sull'audizione
121. L'ICI contesta al Tribunale di aver dichiarato, al punto 251 della sentenza impugnata, che una nuova audizione delle imprese interessate sarebbe stata necessaria prima dell'adozione della decisione PVC II solo qualora quest'ultima avesse contenuto addebiti nuovi rispetto a quelli enunciati nella decisione PVC I, cosa che non si sarebbe verificata nella fattispecie. Secondo l'ICI, le imprese avrebbero dovuto essere sentite non solo nell'ipotesi di nuovi addebiti, ma in merito a qualsiasi addebito fatto valere nei loro confronti.
122. Il loro diritto ad essere sentite, per iscritto e oralmente, riguarderebbe peraltro non solo le questioni di fatto, ma anche le questioni di diritto . Al punto 264 della sentenza impugnata, lo stesso Tribunale avrebbe ammesso che occorre consentire a ciascuna impresa di far conoscere efficacemente il suo punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati.
123. L'ICI fa riferimento anche alle sentenze Italia/Commissione e British Aerospace e Rover/Commissione , nella seconda delle quali la Corte avrebbe sottolineato l'importanza di osservare le procedure applicabili prima dell'adozione di una nuova decisione.
124. Il diritto dell'ICI ad essere sentita avrebbe dovuto vertere sulla pertinenza e sulle conseguenze delle allegazioni formulate contro di essa, alla luce dei cambiamenti verificatisi nelle circostanze di fatto e di diritto dal 1988. La ricorrente avrebbe potuto formulare osservazioni in particolare sul principio dell'autorità di cosa giudicata, sul principio ne bis in idem, sul principio del termine ragionevole, sulle questioni che dovevano essere esaminate dal consigliere-uditore, sull'obbligo di consultare il comitato consultivo, sulle conseguenze dell'art. 20 del regolamento n. 17, sulle ammende, sui cambiamenti sopravvenuti nella situazione di fatto nonché sulle diverse sentenze pronunciate dal Tribunale.
125. L'importanza del diritto ad essere sentito un'altra volta sarebbe evidente per analogia con il regolamento di procedura dello stesso Tribunale, il cui art. 119, n. 1, attribuisce alle parti il diritto assoluto di presentare nuove osservazioni quando la Corte rinvia per decisione una causa al Tribunale dopo l'annullamento di una sentenza di quest'ultimo, sebbene di regola la fase scritta del procedimento debba ritenersi conclusa.
126. Una nuova audizione sarebbe stata giustificata anche dalla necessità, per i membri della Commissione, di esaminare attentamente gli argomenti relativi all'opportunità di adottare una nuova decisione.
127. Infine, essa si sarebbe desunta dall'art. 4 del protocollo n. 7 della CEDU, in forza del quale una nuova decisione può essere presa dopo una decisione definitiva iniziale solo qualora il caso sia riaperto «conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato».
128. Si deve ricordare, anzitutto, che è già stato provato che gli atti preparatori della decisione finale, fra cui vanno inclusi tanto l'audizione delle imprese quanto l'intervento del consigliere-uditore e la riunione del comitato consultivo, compiuti anteriormente all'adozione della decisione PVC I, hanno conservato la loro validità.
129. Ne consegue che le imprese sono state sentite, conformemente ai regolamenti applicabili, in quanto hanno potuto pronunciarsi sugli addebiti formulati a loro carico.
130. In tale ambito, ricordo che ai sensi dell'art. 19, n. 1, del regolamento n. 17 la Commissione, prima di prendere la decisione, dà modo alle imprese «di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti su cui essa si basa».
131. L'art. 4 del regolamento n. 99/63 precisa, a tale riguardo, che la Commissione, nel decidere, prende in considerazione soltanto quegli addebiti sui quali le imprese hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista.
132. Ora, non viene sostenuto che la decisione PVC I abbia comportato addebiti sui quali le imprese non sarebbero state sentite né che la decisione PVC II abbia comportato addebiti supplementari rispetto alla decisione PVC I. Ne deriva che, nella fattispecie, i regolamenti non imponevano di procedere ad una nuova audizione delle imprese.
133. Tale conclusione è rafforzata dalla giurisprudenza della Corte da cui emerge che, come sottolinea la stessa ricorrente, il principio dei diritti della difesa richiede che la persona avverso la quale la Commissione ha avviato un procedimento amministrativo sia stata messa in condizione, nel corso di tale procedimento, di far conoscere efficacemente il suo punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati nonché sui documenti accolti dalla Commissione a sostegno della sua affermazione relativa all'esistenza di una violazione del diritto comunitario.
134. Il rispetto dei diritti della difesa implica quindi che le imprese abbiano potuto far valere i loro argomenti circa i comportamenti che vengono loro contestati. Per contro, esso non si spinge fino ad esigere che le imprese siano state consultate su tutti gli altri aspetti dell'azione della Commissione.
135. Di conseguenza, inutilmente la ricorrente, sottolineando che il diritto ad essere sentiti riguarda non solo le questioni di fatto ma anche i punti di diritto, cerca di far rientrare nell'ambito dell'obbligo di consultazione una serie di questioni, citate al paragrafo 124, che non fanno parte degli addebiti su cui si basa la Commissione né della motivazione addotta a sostegno della comunicazione degli addebiti e non rientrano quindi nell'ambito del diritto dell'ICI ad essere sentita.
136. La ricorrente ha spiegato in modo dettagliato che, dall'epoca del procedimento preparatorio, in seguito al decorso del tempo, vi sono stati mutamenti nel contesto di fatto e di diritto, ma ciò non invalida le conclusioni che precedono. Infatti, simili mutamenti possono sopravvenire in qualsiasi momento del procedimento e non si può pretendere che ogni volta la Commissione organizzi una nuova audizione, tanto più che mutamenti di questo genere non comportano nessun obbligo per la Commissione di modificare la decisione che sta per prendere, la quale si riferisce - occorre sottolinearlo - ad un periodo ben delimitato nel passato.
137. Ciò vale, ad esempio, per gli sviluppi giurisprudenziali menzionati dalla ricorrente, che non hanno per nulla modificato i fatti addebitati alle ricorrenti, né le prove di questi ultimi, né la loro qualifica e non hanno quindi potuto avere rilevanza in ordine all'obbligo di sentire le imprese relativamente agli addebiti su cui si basa la Commissione.
138. La possibilità che, in seguito a tali sviluppi, taluni addebiti non siano più giuridicamente sostenibili è, come sottolinea la Commissione, una questione totalmente diversa da quella di sapere se l'ICI abbia potuto far conoscere il suo punto di vista in merito. Infatti, se, a causa di questi sviluppi dei quali - ricordiamolo - la Commissione non deve tener conto ex ante, la posizione adottata nella comunicazione degli addebiti e nella decisione risulta giuridicamente errata, la decisione sarà annullata per inadeguata applicazione del Trattato e non per violazione del diritto dell'ICI ad essere sentita relativamente agli addebiti accolti contro di essa.
139. Inoltre faccio notare, per quanto riguarda più specificatamente gli sviluppi giurisprudenziali in tema di procedura, che le questioni procedurali, per loro stessa natura, non fanno normalmente parte della comunicazione degli addebiti.
140. Le modifiche del contesto fattuale tra il 1988 e il 1994, e in particolare le condizioni di mercato, sono poi anch'esse ugualmente irrilevanti, in quanto la decisione si riferisce al periodo che va dal 1980 al 1984 e riguarda quindi esclusivamente gli avvenimenti che si sono svolti durante tale periodo, sui quali l'ICI ha avuto piena possibilità di esprimersi al momento dell'adozione della decisione PVC I, relativa agli stessi fatti.
141. Di conseguenza, d'accordo con l'analisi della Commissione, ritengo che non vi sia ragione di applicare un principio il quale, ove esistesse, imporrebbe di adottare decisioni solo entro un termine limitato a partire dalla data in cui le imprese hanno potuto presentare le loro osservazioni. Ricordo che si applicano comunque le regole sulla prescrizione.
142. Inoltre, a torto la ricorrente fa valere la giurisprudenza Italia/Commissione e Britsh Aerospace e Rover/Commissione, citata. Infatti, queste due sentenze non riguardavano una situazione in cui, come nella fattispecie, una nuova decisione relativa alla stessa infrazione sostituisce una decisione precedente annullata. Esse vertevano, invece, sull'ipotesi nella quale una nuova decisione relativa ad una nuova infrazione si fondava su una decisione precedente concernente un'infrazione analoga. La necessità di una nuova audizione derivava quindi dal fatto che vi erano due infrazioni diverse, quod non nella fattispecie.
143. L'analogia che la ricorrente cerca di creare con l'art. 119, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale non convince neanch'essa. Infatti, non si tratta qui del rinvio di una questione da parte di una giurisdizione superiore per una nuova sentenza, bensì dell'annullamento di un atto amministrativo per vizio di forma. E' questo motivo di invalidità, come ho già osservato, che delimita gli effetti dell'annullamento e consente, nella fattispecie, l'adozione di un nuovo atto senza che debbano essere compiute di nuovo le formalità validamente effettuate in precedenza.
144. Occorre respingere anche l'argomento dell'ICI secondo il quale, tenuto conto del carattere eccezionale dell'adozione di una seconda decisione, sarebbe stato particolarmente importante sentire le imprese. Infatti, risulta da quanto è stato già indicato relativamente all'oggetto dell'audizione delle imprese, vale a dire gli addebiti accolti contro di loro, che quest'ultimo non può includere la questione dell'opportunità di adottare una decisione.
145. Infine, il riferimento fatto dalla ricorrente all'art. 4 del protocollo n. 7 della CEDU, che prescrive che un caso possa essere riaperto solo «conformemente alla legislazione e alla procedura penale dello Stato interessato», non è di nessun aiuto alla sua causa, anche ammettendo che tale disposizione sia applicabile. Infatti, nella presente controversia si tratta precisamente di determinare ciò che è conforme al diritto applicabile.
146. Deriva dall'insieme delle considerazioni che precedono che a ragione il Tribunale ha ritenuto che la Commissione poteva adottare la decisione PVC II senza procedere ad una nuova audizione delle imprese.
Sul ruolo del consigliere-uditore
147. L'ICI censura il Tribunale di aver respinto i suoi argomenti relativi all'intervento del consigliere-uditore senza esaminare quelli relativi al ruolo di quest'ultimo. Dopo aver ricordato le competenze del consigliere-uditore enunciate dalla decisione della Commissione 24 novembre 1990, relativa allo svolgimento delle audizioni nell'ambito dei procedimenti a norma degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE e degli artt. 65 e 66 del Trattato CECA (Ventesimo Rapporto sulla politica della concorrenza, pag. 350), essa sottolinea che il suo ruolo è fondamentale. Ora, se non viene organizzata nessuna audizione prima di emanare una decisione, il consigliere-auditore non può esercitare le funzioni e i poteri che gli sono propri, sicché le questioni essenziali che un'impresa avrebbe potuto sollevare non sono portate a sua conoscenza né, per il suo tramite, sono rese note al comitato consultivo, al direttore generale della concorrenza, al membro della Commissione incaricato delle questioni della concorrenza nonché al collegio dei membri della Commissione, in violazione di un aspetto fondamentale dei diritti della difesa.
148. Occorre ricordare, a tale proposito, che il ruolo del consigliere-uditore è intrinsecamente legato all'audizione, cosicché, se non vi era, come nella fattispecie, l'obbligo di procedere ad una nuova audizione, non esisteva necessariamente neanche l'obbligo di far intervenire di nuovo il consigliere-uditore. Quest'ultimo ha potuto, nell'ambito del procedimento di adozione della decisione PVC I, esercitare tutte le funzioni che gli sono affidate, garantendo così i diritti della ricorrente.
Sulla consultazione del comitato consultivo
149. L'ICI rimprovera al Tribunale di aver dichiarato, ai punti 256 e 257 della sua sentenza, che un nuovo parere del comitato consultivo non era necessario.
150. Infatti, secondo la ricorrente, deriva chiaramente dall'art. 10, n. 3, del regolamento n. 17 che ogni decisione deve dar luogo ad una consultazione distinta, che le imprese siano state sentite o no e qualunque sia il grado di analogia delle decisioni di cui trattasi e, a fortiori, qualora la decisione oggetto della precedente consultazione sia stata annullata e fosse stata presa in epoca assai remota.
151. Visto che la situazione di fatto e di diritto sarebbe mutata in maniera significativa alla data dell'adozione della decisione PVC II, si sarebbe dovuto nuovamente invitare il comitato consultivo ad esprimersi sull'opportunità di adottare una nuova decisione e di infliggere ammende nonché sull'importo di queste ultime, anche nel caso in cui, come ha dichiarato il Tribunale, la decisione PVC II avesse comportato semplici modifiche redazionali.
152. E' già stato accertato - ricordiamolo subito - che gli atti preparatori della decisione non erano stati inficiati dall'annullamento di quest'ultima. Ne consegue che il comitato consultivo è stato validamente consultato prima dell'adozione della decisione PVC II.
153. Occorre quindi unicamente domandarsi se la Commissione avesse l'obbligo di procedere ad una seconda consultazione del comitato.
154. L'art. 10 del regolamento n. 17 precisa che il comitato si pronuncia su una proposta di decisione. Ne deriva che esso non deve necessariamente essere adito riguardo al testo definitivo di quest'ultima, come è peraltro confermato dal preambolo del regolamento n. 99/63, in cui si legge che l'istruzione del fascicolo da parte della Commissione può continuare dopo la consultazione del comitato.
155. Ciò non toglie che tale consultazione sarebbe privata di oggetto se la decisione finale si distinguesse fondamentalmente dal testo sottoposto al comitato.
156. A giusto titolo, pertanto, il Tribunale ha ritenuto pertinente la circostanza, non contestata dalla ricorrente, che la decisione PVC II non presentava modifiche sostanziali rispetto alla decisione PVC I. In mancanza di tali modifiche, il regolamento non imponeva, a mio parere, di adire nuovamente il comitato su un testo sostanzialmente identico a quello sul quale si era già validamente espresso.
157. Le modifiche del contesto dedotte dalla ricorrente, così come l'influenza che avrebbero potuto avere sulle valutazioni del comitato, non mi sembrano tali da giustificare una soluzione diversa, in quanto sono prive di rilevanza tenuto conto del fatto che il periodo sul quale verteva la decisione era rimasto lo stesso.
158. L'obbligo di consultare nuovamente il comitato non può poi, manifestamente, nascere da probabili mutamenti nella composizione di quest'ultimo.
159. Infine, il raffronto che la ricorrente cerca di fare con il ruolo del comitato consultivo in caso di rinnovo, di modifica o di revoca di una decisione di esenzione è inefficace. Infatti, tali decisioni sono valide per un periodo di tempo diverso da quello disciplinato dall'atto che sostituiscono, contrariamente a quanto avviene nella fattispecie.
Sul contenuto del fascicolo sottoposto al collegio dei commissari
160. Infine, l'ICI sostiene che, a causa dei vizi che hanno inficiato il procedimento amministrativo precedente alla decisione PVC I, il collegio dei membri della Commissione non ha potuto esaminare l'insieme dei documenti pertinenti, vale a dire, in particolare, una nuova relazione del consigliere-uditore e un nuovo resoconto della consultazione del comitato consultivo.
161. Il Tribunale avrebbe risolto la questione partendo dall'erronea premessa secondo cui la Commissione, astenendosi dal sentire di nuovo le imprese interessate, non aveva commesso errore di diritto. Nella fattispecie, il collegio dei membri della Commissione, diverso da quello che aveva adottato la decisione PVC I, avrebbe quindi avuto a disposizione solo le memorie delle parti depositate sei anni prima, la relazione del consigliere-uditore redatta alla stessa epoca e il parere del comitato consultivo, anch'esso del 1988.
162. Si deve constatare che, non esistendo alcun obbligo di procedere ad una nuova audizione né di riunire il comitato consultivo, non poteva necessariamente esservi l'obbligo di sottoporre al collegio dei commissari nuovi documenti relativi a tali formalità.
163. Deriva da quanto precede che occorre respingere anche la seconda parte del motivo e, quindi, la totalità di quest'ultimo.
E - Sulla mancanza di motivazione della maniera di procedere della Commissione ai fini dell'applicazione della decisione PVC II
164. L'ICI ricorda che, dinanzi al Tribunale, aveva contestato alla Commissione di non avere, in violazione dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE), motivato, in particolare, la sua scelta procedurale di non procedere ad una nuova comunicazione degli addebiti né ad una nuova audizione delle parti, l'utilizzazione di documenti scoperti nell'ambito di un'istruttoria distinta o di prove ottenute in violazione del diritto di non autoaccusarsi e il rifiuto di autorizzare l'accesso al fascicolo. Essa rileva che il Tribunale, al punto 389 della sentenza impugnata, ha ritenuto che tali argomenti miravano sostanzialmente a contestare la fondatezza della valutazione della Commissione in merito a queste diverse questioni e che rientravano solo nell'ambito dell'esame della fondatezza della decisione.
165. Essa sostiene che, nella fattispecie, la Commissione non era tenuta ad adottare una nuova decisione. Risolvendo di farlo senza una nuova comunicazione degli addebiti, senza una nuova audizione delle imprese e senza consultazione del comitato consultivo, la Commissione avrebbe tenuto un comportamento non soltanto insolito, ma anche privo di qualsiasi precedente. In tali circostanze, le imprese avrebbero avuto il diritto di ottenere spiegazioni circa il modo di procedere scelto dalla Commissione. Il rifiuto della Commissione di fornire tali spiegazioni avrebbe costituito una violazione palese dell'art. 190 del Trattato. Su questo punto, la ricorrente fa valere in particolare le sentenze Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e a./Commissione e Delacre e a./Commissione .
166. La tesi della ricorrente non convince.
167. Ricordo, a tal proposito, che per giurisprudenza consolidata l'obbligo di motivare un atto mira a consentire alla parte di comprendere le ragioni che servono da fondamento a detto atto per contestarlo eventualmente, e al giudice di esercitare il suo controllo sulla liceità di quest'ultimo .
168. Ne consegue che la decisione impugnata deve indicare in modo sufficientemente elaborato la natura dell'infrazione contestata al suo destinatario, le ragioni per le quali la Commissione ritiene essere in presenza di detta infrazione e gli obblighi che intende imporre al destinatario.
169. Ora, l'argomento esposto dalla ricorrente non prova affatto che la Commissione sia venuta meno a tale obbligo nella presente causa. Infatti, l'ICI non afferma che il testo della decisione non le consentiva di comprendere senza nessuna difficoltà la natura degli addebiti formulati dalla Commissione, come anche il modo in cui quest'ultima li giustificava.
170. Si deve quindi concludere che la ricorrente non dimostra la violazione dell'obbligo di motivazione incombente alla Commissione.
171. Inoltre, occorre sottolineare che il fatto che la Commissione non abbia, nella sua decisione, confutato l'insieme degli addebiti formulati dalle ricorrenti non può essere considerato come una violazione dell'obbligo di motivazione, dato che quest'ultima soddisfaceva le condizioni in precedenza menzionate.
172. Infatti, l'obbligo di motivazione non può includere, salvo paralizzare l'esercizio di ogni potere di decisione, quello di respingere anticipatamente l'insieme dei motivi di gravame che potrebbero essere formulati allo stadio del ricorso contenzioso.
173. In tale ambito, la Commissione giustamente ricorda la giurisprudenza costante secondo la quale essa non è tenuta a discutere, nelle sue decisioni, tutti i punti di fatto e di diritto sollevati da un'impresa nel corso del procedimento amministrativo , e ne deduce, a fortiori, che tale considerazione si applica agli argomenti dedotti nel ricorso di annullamento di una tale decisione.
174. Inoltre, se dei motivi di gravame come quelli citati dalla ricorrente si rivelassero fondati, sarebbe in discussione la fondatezza della decisione. Non ne deriverebbe, invece, che la motivazione di quest'ultima non sia stata tale da consentire alla ricorrente di comprendere il provvedimento adottato a suo carico e le ragioni addotte per giustificarlo, che sia a giusto titolo o no.
175. Null'altro ha inteso dire il Tribunale al punto 389 della sentenza impugnata, in cui ha dichiarato che il fatto che la Commissione non fornisca alcuna spiegazione quanto ai motivi summenzionati non costituisce un vizio di motivazione in quanto tali argomenti mirano in sostanza unicamente a contestare la fondatezza della valutazione della Commissione in merito a queste diverse questioni. Ora, contestazioni di questo tipo, che attengono alla fondatezza della decisione, sono prive di pertinenza quando si tratta di accertare se la motivazione dell'atto impugnato sia sufficiente o meno.
176. Ne consegue che la censura di una motivazione insufficiente della sentenza su tale punto è infondato.
177. Si deve pertanto respingere tale motivo.
F - Sulla violazione dell'art. 20, n. 1, del regolamento n. 17
178. L'ICI osserva che aveva sostenuto dinanzi al Tribunale che la Commissione aveva violato l'art. 20, n. 1, del regolamento n. 17, in forza del quale le informazioni raccolte in applicazione degli artt. 11, 12, 13 e 14 del regolamento «possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste», utilizzando come prove nella presente causa informazioni raccolte nell'ambito degli accertamenti effettuati in un altro settore, quello del polipropilene.
179. Essa afferma che il Tribunale ha dichiarato ingiustamente che la Commissione non si era limitata ad inserire nel fascicolo della presente causa documenti che aveva ottenuto da un'altra, ma che aveva richiesto una nuova copia dei documenti controversi alle imprese interessate, sulla base di mandati di accertamento o di decisioni vertenti sul PVC, sicché essa non aveva violato la disposizione dedotta.
180. La ricorrente ritiene che la Commissione, pur avendo il diritto di utilizzare i documenti in esame per avviare una nuova indagine, non potesse sfruttarli come prove nell'ambito di quest'ultima, nemmeno mediante l'espediente di richiedere nuove copie dei documenti nell'ambito della seconda indagine. Una tale soluzione risulterebbe dalla giurisprudenza .
181. Nella fattispecie, la violazione dell'art. 20, n. 1, del regolamento n. 17 sarebbe ancor più grave perché i documenti controversi utilizzati dalla Commissione come prove sarebbero stati presentati nella decisione PVC I come determinanti.
182. Faccio notare già fin da ora che, come il Tribunale ha constatato, tutti i documenti controversi sono stati richiesti e ottenuti dalla Commissione un'altra volta, nell'ambito dell'indagine vertente sul PVC, dopo che essa li aveva già utilizzati in seguito all'indagine sul polipropilene.
183. Pertanto, correttamente il Tribunale ha sintetizzato il problema osservando che si tratta di stabilire se la Commissione, dopo aver ottenuto dei documenti in una prima causa ed averli utilizzati come indizio per aprire un altro procedimento, possa chiedere, sulla base di mandati o decisioni relativi a tale secondo procedimento, una nuova copia di tali documenti e utilizzarli in tal caso come prove in questa seconda causa.
184. Risulta infatti, indiscutibilmente, dalla giurisprudenza della Corte , che la Commissione può utilizzare documenti ottenuti nell'ambito di un primo procedimento come indizio per avviarne un secondo. Su questo punto, del resto, le parti concordano.
185. Si tratta quindi di accertare che cosa la Commissione possa fare, con i documenti di cui è già in possesso, una volta avviata la nuova indagine.
186. A tale proposito, la Corte ha precisato nella sua sentenza Dow Benelux, citata, che l'art. 20, n. 1, è inteso a tutelare i diritti della difesa che sarebbero «gravemente compromessi qualora la Commissione potesse fondarsi, nei confronti delle imprese, su prove che, conseguite durante un accertamento, siano estranee all'oggetto ed allo scopo di questo» (punto 18).
187. Ne consegue che tale disposizione è diretta a tutelare le imprese dall'effetto sorpresa a cui sarebbero esposte se la Commissione potesse utilizzare senza limiti tutte le prove trovate durante un accertamento.
188. Essa completa pertanto l'art. 14 e, dall'altro lato, l'art. 11 del regolamento, i quali impongono alla Commissione di definire con precisione l'oggetto e lo scopo dell'accertamento o della domanda di informazioni. Tale obbligo costituisce, ai sensi della giurisprudenza, la contropartita del dovere di collaborazione delle imprese.
189. E` incontestabile che le imprese non sono affatto private di tale tutela se la Commissione effettua una nuova domanda per ottenere un documento. Infatti, le imprese si trovano in questo caso, dal punto di vista della difesa dei loro diritti, nella stessa situazione in cui si troverebbero se la Commissione non disponesse ancora del documento (con la sola differenza che la Commissione sa esattamente ciò che deve domandare).
190. Ne deriva che i limiti che la Corte ha voluto imporre all'uso di tali documenti consistono nell'impossibilità di farli valere come prova senza che abbiano costituito oggetto delle garanzie previste dal regolamento n. 17, vale a dire le condizioni di sostanza e di forma di cui agli artt. 11 e 14 del regolamento, il cui rispetto è soggetto al controllo del giudice comunitario. Si tratta, in altri termini, di impedire alla Commissione di aggirare tali garanzie riutilizzando documenti in un altro contesto senza compiere i procedimenti preliminari in tale nuovo contesto e privando così le imprese delle garanzie previste dal regolamento.
191. Per contro, sarebbe totalmente sproporzionato rispetto a tale obiettivo costringere la Commissione, una volta avviato il nuovo procedimento, a dimenticare del tutto il documento utilizzato come indizio per aprirlo. Del resto, è difficile immaginare in concreto quale forma dovrebbe assumere questa nuova indagine espletata dalla Commissione, obbligatoriamente colpita da «amnesia acuta», per riprendere l'espressione menzionata dalla Corte nella sentenza Asociación Española de Banca Privada e a., citata.
192. Infatti, come sottolinea la Commissione, sarebbe del tutto paradossale che essa potesse, sulla base di documenti scoperti casualmente nell'ambito di un procedimento, avviarne un altro, senza mai, in tale ambito, esaminare e controllare i documenti stessi che hanno giustificato l'instaurazione del procedimento.
193. Deriva da quanto precede che i diritti della difesa non ostano a che la Commissione chieda di nuovo documenti di cui ha già avuto conoscenza nell'ambito di un altro procedimento.
194. La giurisprudenza fatta valere dalla stessa ricorrente non è tale da comportare una conclusione diversa.
195. A giusto titolo, ad esempio, la ricorrente menziona la sentenza Dow Benelux, citata, per sottolineare che la Commissione non può utilizzare come prova documenti ottenuti nell'ambito di un altro procedimento. Tuttavia, come s'è visto, nella fattispecie la Commissione non ha fatto questo, bensì ha utilizzato i documenti di cui trattasi come indizio per avviare validamente un nuovo procedimento nell'ambito del quale li ha nuovamente richiesti ed ottenuti.
196. Nemmeno la già citata sentenza Asociación Española de Banca Privada e a. può essere utilmente invocata a sostegno della ricorrente. In essa, infatti, la Corte ha semplicemente applicato il principio della sentenza Dow Benelux, citata, all'utilizzazione di informazioni da parte di un'autorità nazionale, dichiarando che un'autorità nazionale non può utilizzare come prova, in un procedimento nazionale, documenti comunicati ai sensi del regolamento n. 17. La Corte tuttavia ha precisato che tali fatti possono essere utilizzati per valutare l'opportunità di instaurare o no un procedimento nazionale, nell'ambito del quale può essere fornita un'altra volta la prova della loro esistenza utilizzando i poteri derivanti dal diritto nazionale e rispettando le garanzie previste da quest'ultimo.
197. Infine, nella causa SEP/Commissione, citata, la Corte ha fatto rinvio all'enunciato della sentenza Asociación Española de Banca Privada e a., citata.
198. Pertanto, si deve respingere il motivo relativo alla violazione dell'art. 20, n. 1, del regolamento n. 17.
G - Sulla prescrizione dell'azione
199. L'ICI ricorda che il Tribunale non ha accolto il suo motivo relativo alla prescrizione del potere della Commissione di infliggere ammende, ai sensi del regolamento n. 2988/74. Essa gli contesta di aver dichiarato che i ricorsi proposti contro la decisione PVC I avevano sospeso il termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 2988/74.
200. Infatti, a suo parere, la sospensione del termine previsto da quest'ultimo in caso di ricorso giurisdizionale non riguarderebbe i ricorsi diretti contro la decisione definitiva, ma quelli diretti contro le decisioni adottate durante il procedimento amministrativo come dimostrerebbero il riferimento all'art. 3 che figura all'art. 2, n. 3, e il riferimento alla «sospensione della prescrizione dell'azione», contenuto nel titolo e nel testo dell'art. 3, in quanto tale espressione non riguarderebbe la decisione finale stessa.
201. L'uso dell'articolo determinativo «la» nell'espressione «la decisione della Commissione» che figura all'art. 3 significherebbe che tale espressione contempla una decisione citata all'art. 2, vale a dire una decisione ai sensi dell'art. 11 o dell'art. 14 del regolamento n. 17.
202. Infine, poiché l'art. 3, o un suo equivalente, non figurava nella proposta di regolamento elaborata dalla Commissione, i considerando del regolamento non conterrebbero una motivazione specifica relativa all'aggiunta dell'art. 3. Se quest'ultimo avesse dovuto avere conseguenze così radicali come quelle riconosciute dal Tribunale, dei considerando distinti sarebbero stati previsti nel regolamento per giustificare tale disposizione.
203. Peraltro, l'ICI ritiene che il Tribunale contraddica con la sua interpretazione la sua propria constatazione secondo cui l'art. 3 mira a consentire la sospensione della prescrizione qualora la Commissione «sia impedita dall'intervenire per un motivo obiettivo che non le è imputabile». La presentazione di un ricorso contro una decisione finale della Commissione che infligge ammende non impedirebbe affatto all'istituzione di adottare una decisione di tale tipo. Il ricorso non le impedirebbe nemmeno di procedere all'esecuzione di una decisione che infligge ammende, in quanto una decisione finale è pienamente esecutiva sino a che essa sia stata annullata o dichiarata inesistente da una decisione giurisdizionale.
204. L'interpretazione del Tribunale sarebbe anche contraria al principio del diritto comunitario secondo il quale una parte non può trarre profitto da un proprio illecito.
205. Tuttavia, quest'ultimo argomento ha per conseguenza che la sospensione della prescrizione si potrebbe applicare solo in mancanza di qualsiasi illecito della Commissione, vale a dire qualora il ricorso contro la decisione di quest'ultima sia respinto. Infatti, si deve presupporre che ogni annullamento sia la conseguenza di un illecito della Commissione. Ora, è proprio in mancanza di annullamento che è inutile dedurre la prescrizione.
206. Inoltre, tale argomento contraddice la tesi della ricorrente che pretende che la sospensione della prescrizione si applichi in caso di annullamento di decisioni diverse dalla decisione finale. Infatti, tali nullità sono anch'esse dovute ad un illecito della Commissione.
207. Neppure l'argomento che l'ICI cerca di desumere da una contraddizione nell'iter logico del Tribunale risulta convincente. Infatti, l'impedimento a cui esso si riferiva è quello che si manifesta quando, come nella fattispecie, la decisione della Commissione è annullata e, in mancanza della sospensione, la durata del procedimento giudiziario comporterebbe la prescrizione del diritto di agire, il che impedirebbe quindi alla Commissione di agire nei confronti dei fatti sui quali verteva la decisione.
208. I diversi argomenti testuali della ricorrente non corroborano la sua tesi, anzi la contraddicono.
209. Infatti, la formula «dell'azione» non mira affatto ad escludere l'atto che rappresenta l'obiettivo e il risultato dell'azione, vale a dire la decisione finale, ma semplicemente a collocare la disposizione nell'ambito della distinzione che effettua il regolamento tra la prescrizione del diritto di agire e quello del diritto di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate.
210. L'uso dell'articolo determinativo «la» all'art. 3 si spiega con il fatto che il regolamento contempla una decisione ben precisa, vale a dire quella che costituisce oggetto di un ricorso. Per contro, se il regolamento avesse inteso contemplare una decisione che rientrava nell'ambito dell'art. 2, avrebbe dovuto, come nota la Commissione, utilizzare l'espressione «qualsiasi» decisione o «una» decisione, in quanto l'art. 2 contempla numerose decisioni e non una decisione precisa che sarebbe «la» decisione.
211. Passando ad un'osservazione di importanza fondamentale, non condivido la tesi della ricorrente sull' «interdipendenza» tra l'art. 2 e l'art. 3 del regolamento. Infatti, tanto il titolo quanto il testo dell'art. 3 rivelano che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, tale disposizione ha un oggetto diverso da quello dell'art. 2.
212. Essa prevede, infatti, non un'interruzione della prescrizione, che avrebbe l'effetto di far gravare sull'autore della decisione il rischio connesso alla durata del processo, ma una sospensione della prescrizione per la durata del processo.
213. Inoltre, affinché vi sia un processo, occorre un atto della Commissione che possa essere impugnato dinanzi al giudice comunitario. Le «decisioni» previste dall'art. 3 devono quindi essere atti impugnabili.
214. Come ha assai opportunamente notato il Tribunale, così non è necessariamente per gli atti che costituiscono oggetto dell'art. 2, nel quale sono elencati diversi atti che non costituiscono decisioni. Peraltro, ciò non è molto sorprendente: numerosi mezzi istruttori interrompono la prescrizione, senza tuttavia costituire di per sé atti impugnabili.
215. Tuttavia, la ricorrente sostiene che la decisione della Commissione nell'accertare l'infrazione e nell'imporre l'ammenda non può rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3.
216. Quanto precede mostra che la suddetta affermazione non è affatto suffragata dal testo di tale disposizione.
217. Per di più, come sottolinea il Tribunale, la diversità di oggetto tra queste due disposizioni vieta, salvo non rispettare la logica del regolamento, di dare alla seconda un ambito di applicazione determinato con i termini della prima.
218. Inoltre, la tesi della ricorrente implica la conseguenza paradossale che un ricorso avverso una decisione sui mezzi istruttori comporta in forza dell'art. 3 la sospensione della prescrizione, mentre un ricorso avverso la decisione che impone l'ammenda non avrebbe tale effetto.
219. La tesi difesa dalla ricorrente implica una seconda conseguenza paradossale, vale a dire il fatto che nessuna disposizione del regolamento si applicherebbe al caso di specie, cioè all'annullamento della decisione che impone l'ammenda, il che sarebbe tanto più sorprendente in quanto il primo considerando del regolamento menziona la necessità di adottare una normativa completa.
220. Vero è che la ricorrente cerca di sottrarsi a tale conseguenza affermando che le implicazioni in materia di prescrizione derivanti da una decisione definitiva sono esaminate dagli artt. 4, 5 e 6 del regolamento. In tal modo essa prescinde del tutto dal fatto che una decisione della Commissione che costituisca oggetto di un ricorso non può essere considerata definitiva.
221. Essa ignora anche la distinzione fondamentale tra la prescrizione del diritto di agire e quella del diritto di esecuzione.
222. Infatti, risulta indubbiamente dai termini di tali articoli che essi riguardano la prescrizione in materia di esecuzione di una decisione. Ora, tale problema può sorgere per definizione solo qualora la decisione di cui trattasi non sia stata, come nella fattispecie, annullata.
223. Ne consegue che tali articoli del regolamento non sono manifestamente applicabili nella fattispecie.
224. La ricorrente insiste ancora sul fatto che l'interpretazione accolta dal Tribunale non terrebbe conto della durata massima di dieci anni, dopo la quale la prescrizione opera definitivamente malgrado eventuali interruzioni, ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento.
225. Tuttavia, si deve constatare che, come tale norma espressamente indica, il termine di dieci anni è prolungato della durata della sospensione di cui all'art. 3.
226. Infine, faccio presente che la paura della ricorrente di veder la Commissione adottare «una serie di decisioni successive che vadano fino alla seconda metà del ventunesimo secolo» è priva di giustificazione obiettiva. Infatti, riuscire a realizzare una tale successione di decisioni illecite sarebbe estremamente aleatorio, se non prodigioso, in quanto la Commissione potrebbe riprendere soltanto un atto annullato per puri motivi procedurali e dovrebbe comunque ricominciare il procedimento a monte dell'atto per cui è stato accertato un vizio di forma.
227. Deriva da quanto precede che a ragione il Tribunale ha applicato l'art. 3 del regolamento e dichiarato, di conseguenza, che non vi era prescrizione del diritto della Commissione ad adottare la decisione PVC II.
228. Pertanto si deve respingere il motivo relativo alla prescrizione.
H - Sul mancato annullamento o mancata riduzione dell'ammenda da parte del Tribunale come conseguenza della violazione del principio del termine ragionevole
229. L'ICI sostiene che il Tribunale ha indebitamente respinto le sue conclusioni di annullamento o di riduzione delle ammende che erano fondate sul principio del termine ragionevole, fondandosi sulla constatazione che la durata del procedimento seguito dalla Commissione non era irragionevole. Essa deduce che, se si ammette che tale durata era effettivamente irragionevole, il Tribunale ha anche commesso un errore nell'omettere di tenerne conto per valutare l'ammenda inflittale.
230. A prescindere da tale argomento, l'ICI sostiene che l'ammenda inflittale dovrebbe essere ridotta in maniera sostanziale a causa della durata eccessiva e irragionevole del procedimento considerato nel suo insieme. Essa ricorda che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Baustahlgewebe/Commissione, citata, l'ammenda è stata ridotta dalla Corte, in quanto il procedimento dinanzi al Tribunale era stato di una durata eccessiva.
231. La ricorrente sottolinea che, in detta causa, il procedimento considerato nel suo insieme era durato circa tredici anni, tra l'inizio degli accertamenti e la sentenza della Corte. Essa ritiene che, nella presente causa, l'insieme del procedimento sarà durato forse 19 o 20 anni quando la Corte pronuncerà la sua sentenza e che, durante tale periodo, essa stessa avrà sostenuto spese irrecuperabili, connesse alla costituzione di una cauzione durante i periodi corrispondenti alle decisioni PVC I e PVC II a titolo dell'ammenda inflitta, nonché ai procedimenti contenziosi. La durata di tali procedimenti e l'onere che ne è risultato per le imprese interessate sarebbe senza precedenti nella storia della Corte.
232. Per tali ragioni, l'ammenda comminata all'ICI dovrebbe essere sostanzialmente ridotta o annullata.
233. Tuttavia, si deve osservare che tale motivo si basa sulla premessa che, nella fattispecie, vi sarebbe stata una violazione del principio del termine ragionevole. Ora, è già stato indicato in precedenza che così non era. Ne consegue necessariamente che tale motivo deve essere respinto.
234. Poiché il Tribunale ha giustamente dichiarato che non vi era stata violazione del principio in questione, non lo si può criticare per non aver concesso un indennizzo in relazione al danno che sarebbe stato causato dall'asserita violazione. Anche se il danno fosse provato, il suo risarcimento presuppone la violazione del principio.
235. Il raffronto con la causa Baustahlgewebe/Commissione, citata, effettuato dalla ricorrente, conferma tale analisi, in quanto, contrariamente alla fattispecie, la Corte aveva accertato in tal caso la violazione del principio e ha, di conseguenza, concesso un indennizzo.
236. Pertanto, si deve respingere anche quest'ultimo motivo e, di conseguenza, l'intero ricorso
III - Conclusione
237. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.