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Document 61999CC0251

    Conclusioni dell'avocato generale Mischo del 25 ottobre 2001.
    Enichem SpA contro Commissione delle Comunità europee.
    Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Policloruro di vinile (PVC) - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) - Annullamento di una decisione della Commissione - Nuova decisione - Atti che hanno preceduto la prima decisione - Autorità del giudicato - Principio ne bis in idem - Prescrizione - Termine ragionevole - Motivazione - Accesso al fascicolo - Processo equo - Segreto professionale - Autoincolpazione - Vita privata - Ammende.
    Causa C-251/99 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-08375

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:571

    61999C0251

    Conclusioni dell'avocato generale Mischo del 25 ottobre 2001. - Enichem SpA contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Policloruro di vinile (PVC) - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) - Annullamento di una decisione della Commissione - Nuova decisione - Atti che hanno preceduto la prima decisione - Autorità del giudicato - Principio ne bis in idem - Prescrizione - Termine ragionevole - Motivazione - Accesso al fascicolo - Processo equo - Segreto professionale - Autoincolpazione - Vita privata - Ammende. - Causa C-251/99 P.

    raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-08375


    Conclusioni dell avvocato generale


    I - Introduzione

    A - I fatti all'origine della controversia

    1. In seguito ad accertamenti compiuti nel settore del polipropilene nei giorni 13 e 14 ottobre 1983, ai sensi dell'art. 14 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato , la Commissione delle Comunità europee apriva un'istruttoria sul policloruro di vinile (in prosieguo: il «PVC»). Essa effettuava quindi varie ispezioni presso le imprese interessate e rivolgeva a queste ultime numerose richieste di informazioni.

    2. Il 24 marzo 1988 la Commissione avviava d'ufficio, a norma dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, un procedimento contro quattordici produttori di PVC. Il 5 aprile 1988 essa contestava a ciascuna di dette imprese gli addebiti, ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all'art. 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 . Tutte le imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti presentavano osservazioni nel corso del mese di giugno 1988. Ad eccezione della Shell International Chemical Company Ltd, che non aveva fatto domanda in tal senso, esse venivano sentite nel corso del mese di settembre 1988.

    3. Il 1° dicembre 1988 il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti (in prosieguo: il «comitato consultivo») emetteva il proprio parere sulla proposta di decisione della Commissione.

    4. Al termine della procedura la Commissione adottava la decisione 21 dicembre 1988, 89/190/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/31.865, PVC ; in prosieguo: la «decisione PVC I»). Con tale decisione la Commissione infliggeva sanzioni, per violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE), ai seguenti produttori di PVC: Atochem SA, BASF AG, DSM NV, Enichem SpA, Hoechst AG (in prosieguo: la «Hoechst»), Hüls AG, Imperial Chemical Industries plc (in prosieguo: l'«ICI»), Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Montedison SpA, Norsk Hydro AS, la Société artésienne de vinyle SA, Shell International Chemical Company Ltd, Solvay e Cie (in prosieguo: la «Solvay») e Wacker-Chemie GmbH.

    5. Tutte queste imprese, tranne la Solvay, proponevano ricorso dinanzi al giudice comunitario per ottenere l'annullamento di tale decisione.

    6. Con ordinanza 19 giugno 1990, Norsk Hydro/Commissione , il Tribunale dichiarava irricevibile il ricorso di questa impresa.

    7. Le altre cause venivano riunite ai fini della trattazione orale e della sentenza.

    8. Con sentenza 27 febbraio 1992, BASF e a./Commissione , il Tribunale dichiarava inesistente la decisione PVC I.

    9. Su ricorso della Commissione la Corte, con sentenza 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a. (in prosieguo: la «sentenza 15 giugno 1994») , annullava la sentenza del Tribunale e la decisione PVC I.

    10. A seguito di questa sentenza la Commissione adottava, il 27 luglio 1994, una nuova decisione nei confronti dei produttori interessati dalla decisione PVC I, ad eccezione però della Solvay e della Norsk Hydro AS [decisione della Commissione 27 luglio 1994, 94/599/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/31.865-PVC, GU L 239, pag. 14; in prosieguo: la «decisione PVC II»)]. Tale decisione imponeva alle imprese destinatarie ammende di importo identico a quelle che erano state loro inflitte con la decisione PVC I.

    11. La decisione PVC II contiene le seguenti disposizioni:

    «Articolo 1

    BASF AG, DSM NV, Elf Atochem SA, Enichem SpA, Hoechst AG, Hüls AG, Imperial Chemical Industries plc, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Montedison SpA, Société Artésienne de Vinyl SA, Shell International Chemical Co. Ltd e Wacker Chemie GmbH hanno violato l'articolo 85 del trattato CE, partecipando (insieme a Norsk Hydro [...] e Solvay [...]) per i periodi indicati nella presente decisione ad un accordo ed una pratica concordata con inizio intorno all'agosto 1980, in base al quale i produttori che forniscono PVC nel territorio della Comunità hanno preso parte a riunioni periodiche intese a fissare prezzi-obiettivo e quote obiettivo, a programmare iniziative concordate per aumentare i livelli dei prezzi e a controllare l'esecuzione dei predetti accordi collusivi.

    Articolo 2

    Le imprese menzionate nell'articolo 1 che operano tuttora nel settore del PVC nella Comunità (eccetto Norsk Hydro [...] e Solvay [...]), che sono tuttora soggette all'obbligo di porre fine alle infrazioni, pongono immediatamente fine alle suddette infrazioni (se già non vi abbiano provveduto) e si astengono d'ora in poi, per quanto riguarda le attività che esse svolgono nel settore del PVC, da ogni accordo o pratica concordata che possa avere oggetto o effetto identico o analogo, compreso ogni scambio di informazioni normalmente coperte dal segreto commerciale, mediante il quale i partecipanti possono conoscere direttamente o indirettamente dati concernenti la produzione, le forniture, l'entità delle scorte, i prezzi di vendita, i piani relativi ai costi o agli investimenti di altri singoli produttori, nonché da ogni accordo o pratica concordata con cui essi siano in grado di controllare l'adesione a qualsiasi accordo espresso o tacito o a qualsiasi pratica concordata in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati all'interno della Comunità. Ogni sistema di scambio di informazioni generali in relazione al settore PVC al quale i produttori aderiscano deve essere gestito in modo tale da escludere qualsiasi informazione che consenta di individuare il comportamento dei singoli produttori; in particolare, le imprese si astengono dallo scambiarsi informazioni supplementari aventi rilevanza ai fini della concorrenza e non previste in tale sistema.

    Articolo 3

    Per l'infrazione di cui all'articolo 1, le seguenti ammende vengono inflitte alle imprese menzionate qui di seguito:

    i) BASF AG: ammenda di ECU 1 500 000;

    ii) DSM NV: ammenda di ECU 600 000;

    iii) Elf Atochem SA: ammenda di ECU 3 200 000;

    iv) Enichem SpA: ammenda di ECU 2 500 000;

    v) Hoechst AG: ammenda di ECU 1 500 000;

    vi) Hüls AG: ammenda di ECU 2 200 000;

    vii) Imperial Chemical Industries plc: ammenda di ECU 2 500 000;

    viii) Limburgse Vinyl Maatschappij NV: ammenda di ECU 750 000;

    ix) Montedison SpA: ammenda di ECU 1 750 000;

    x) Société Artésienne de Vinyl SA: ammenda di ECU 400 000;

    xi) Shell International Chemical Company Ltd: ammenda di ECU 850 000;

    xii) Wacker Chemie GmbH: ammenda di ECU 1 500 000».

    B - Il procedimento dinanzi al Tribunale

    12. Con separati atti depositati presso la cancelleria del Tribunale tra il 5 e il 14 ottobre 1994, le imprese Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Elf Atochem SA (in prosieguo: la «Elf Atochem»), BASF AG, Shell International Chemical Company Ltd, DSM NV e DSM Kunststoffen BV, Wacker-Chemie GmbH, Hoechst, la Société artésienne de vinyle SA, Montedison SpA, ICI, Hüls AG ed Enichem SpA proponevano ricorso dinanzi al Tribunale.

    13. Tutte le ricorrenti chiedevano l'annullamento, totale o parziale, della decisione PVC II, e, in subordine, l'annullamento dell'ammenda ad esse inflitta o la riduzione del suo importo. La Montedison SpA chiedeva altresì la condanna della Commissione al rimborso dei danni in ragione delle spese connesse alla costituzione di una cauzione e per ogni altra spesa derivante dalla decisione PVC II.

    C - La sentenza del Tribunale

    14. Con sentenza 20 aprile 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), il Tribunale ha:

    - riunito le cause ai fini della decisione;

    - annullato l'art. 1 della decisione PVC II, in quanto assumeva che la Société artésienne de vinyle SA avesse partecipato all'infrazione contestata dopo i primi sei mesi del 1981;

    - ridotto rispettivamente a 2 600 000 euro, 135 000 euro e 1 550 000 euro le ammende inflitte alla Elf Atochem SA, alla Société artésienne de vinyle e all'ICI;

    - respinto i ricorsi per il resto;

    - statuito sulle spese.

    D - Il procedimento dinanzi alla Corte

    15. Con atto depositato in cancelleria il 6 luglio 1999, l'Enichem SpA (in prosieguo: «l'Enichem») ha proposto ricorso contro la sentenza del Tribunale in forza dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte.

    16. Essa conclude che la Corte voglia:

    - annullare la sentenza impugnata nelle parti contestate e di conseguenza annullare la decisione PVC II;

    - in subordine, annullare la sentenza impugnata nelle parti che le arrecano pregiudizio e di conseguenza annullare o ridurre l'ammenda inflitta;

    - condannare la Commissione alle spese di entrambi i procedimenti.

    17. La Commissione conclude che la Corte voglia:

    - respingere il ricorso;

    - condannare la ricorrente alle spese di entrambi i procedimenti.

    II - Analisi

    18. A sostegno del suo ricorso, l'Enichem svolge tredici motivi che occorre analizzare nell'ordine in cui sono esposti.

    A - Sulla violazione dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale

    19. La ricorrente contesta al Tribunale il fatto di aver constatato, al punto 41 della sentenza, che nella sua memoria di replica l'Enichem ha operato un rinvio globale ai motivi e agli argomenti esposti in comune da talune ricorrenti nel corso della procedura orale dinanzi al Tribunale, svoltasi il 13 e il 14 giugno 1995, e di avere dichiarato che detto rinvio globale a documenti, anche allegati alla replica, non può sostituire l'esposizione dei fatti, dei motivi e degli argomenti nel testo stesso della memoria.

    20. Il Tribunale ha quindi concluso che la replica dell'Enichem, in quanto operante un rinvio a difese comuni, non soddisfaceva i requisiti di cui all'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura e non poteva dunque essere presa in considerazione.

    21. Rammento che, ai sensi di detta disposizione, il ricorso deve contenere «l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti».

    22. L'Enichem afferma che il Tribunale ha applicato erroneamente tale disposizione, in quanto:

    - le censure relative alla procedura formulate nelle difese comuni erano già incluse nel ricorso e sono state semplicemente precisate nella replica;

    - gli argomenti svolti all'udienza facevano parte della procedura ed erano noti al Tribunale, giacché erano stati esposti dinanzi ad esso;

    - le obiezioni opposte dalle parti, in particolare dall'Enichem, agli argomenti svolti dalla Commissione nella sua memoria difensiva erano già incluse in tali difese;

    - il rinvio, contenuto nella replica, alle difese comuni implicava necessariamente che la ricorrente aderisse all'intero contenuto delle stesse, e quindi non imponeva al Tribunale di cercare e individuare, negli allegati, i motivi su cui erano fondati il ricorso o la replica.

    23. A tale proposito, occorre rilevare che non è censurabile il fatto che una parte rinvii, nella propria memoria di replica, agli argomenti svolti nel quadro di difese comuni durante una procedura orale disposta dal Tribunale nell'ambito delle stesse cause, riunite a tal fine.

    24. Per non privare detta procedura orale di qualunque effetto utile, si presume che gli argomenti svolti nel corso della stessa siano ben noti al Tribunale e le parti non sono tenute a ribadirli nella loro memoria di replica.

    25. Pertanto, il fatto che una parte alleghi il testo degli scritti degli avvocati alla sua memoria di replica può tutt'al più essere considerato superfluo.

    26. Ciò detto, il Tribunale non è tenuto a fare riferimento a tali difese, che potrebbero eventualmente non corrispondere del tutto a quanto è stato affermato, ma può limitarsi a fare riferimento agli argomenti esposti all'udienza.

    27. Pertanto, il Tribunale commetterebbe un errore di diritto qualora rifiutasse di prendere in considerazione memorie, in quanto contenenti argomentazioni svolte nell'ambito delle difese comuni, adducendo il semplice fatto che tali argomentazioni, nelle predette memorie, sono state riprese solo in forma di mero rinvio agli scritti allegati a quest'ultime.

    28. Tuttavia, dall'art. 51 dello Statuto CE della Corte emerge che un'irregolarità procedurale, per poter essere dedotta come motivo d'impugnazione, deve avere leso gli interessi della parte ricorrente.

    29. A tale proposito, la ricorrente si limita a spiegare che la conclusione cui perviene il Tribunale ha fatto sì che la parte della sua replica relativa ai vizi di procedura non fosse presa in considerazione ai fini della sentenza, ovvero venisse amputata di tutti gli argomenti trattati nelle difese comuni. Ciò costituisce solo una descrizione generica degli effetti della decisione del Tribunale e quindi non può essere considerato sufficiente.

    30. Infatti la ricorrente non indica con precisione alcun argomento menzionato nella replica dinanzi al Tribunale che non sia stato preso in considerazione da quest'ultimo e, a fortiori, non dimostra in alcun modo che, se lo fosse stato, tale argomento avrebbe potuto influenzare la decisione del Tribunale.

    31. La ricorrente pertanto, contrariamente a quanto disposto dall'art. 51 dello Statuto, non fa valere alcun danno specifico ai suoi interessi che sia stato causato dall'asserita irregolarità procedurale.

    32. Da quanto precede discende che occorre respingere questo motivo.

    B - Sulla violazione dell'autorità di cosa giudicata

    33. A differenza del Tribunale, l'Enichem ritiene che la sentenza 15 giugno 1994, Commissione/BASF e a., citata, abbia statuito definitivamente sulla causa PVC e che pertanto la Commissione non potesse adottare una nuova decisione.

    34. Essa si basa, in primo luogo, sull'art. 54 dello Statuto CE della Corte, in applicazione del quale la Corte, se non intende pronunciarsi su uno o più aspetti della lite sottoposta al suo esame, può rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca definitivamente su di essa. Nella specie, la Corte si sarebbe pronunciata solo sulla presunta violazione di forme sostanziali, giacché tale violazione, comportando l'annullamento della decisione PVC I, rendeva superfluo l'esame degli altri motivi.

    35. L'Enichem ne deduce che la Corte avrebbe dichiarato che il procedimento PVC si era concluso in seguito alla sua sentenza e che l'annullamento della decisione PVC I riguardava tutti gli aspetti di tale decisione.

    36. Non condivido quest'analisi.

    37. Infatti dalla giurisprudenza della Corte emerge che gli obblighi derivanti da una sentenza di annullamento per l'istituzione da cui emana l'atto annullato vanno dedotti dal dispositivo e dalla motivazione che ne costituiscono il sostegno necessario .

    38. Nella specie, la Corte ha dichiarato nella sentenza PVC I che occorreva annullare la decisione impugnata per violazione del regolamento interno della Commissione e ha espressamente precisato, al punto 78 di detta sentenza, che non era quindi necessario esaminare gli altri motivi dedotti dalle ricorrenti.

    39. Ne consegue necessariamente che la Corte non si è pronunciata su tali motivi e ha quindi lasciato alla Commissione la possibilità di adempiere l'obbligo, impostole dall'art. 176 del Trattato CE (divenuto art. 233 CE), di adottare le misure che comporta l'esecuzione della sentenza della Corte, emanando una nuova decisione in conformità del suo regolamento interno.

    40. In secondo luogo, la ricorrente invoca inutilmente l'art. 17 del regolamento n. 17, che conferisce alla Corte competenza di merito in materia di ricorsi contro le decisioni con cui la Commissione infligge un'ammenda.

    41. A tale proposito, essa fa valere che, in forza di questa disposizione, la Corte tratterebbe l'intera causa di cui è investita. Ciò è quanto avrebbe fatto nel caso di specie, come risulterebbe dall'elenco dei motivi di forma e di merito che le venivano sottoposti, contenuto al punto 56 della sua sentenza. Poiché la Corte non avrebbe fornito alcuna indicazione per il prosieguo del procedimento, ad esempio rinviandolo al Tribunale, la sua sentenza avrebbe riguardato tutti gli elementi dedotti dinanzi ad essa.

    42. Detto argomento discende da una concezione erronea della nozione di competenza anche di merito. Essa implica infatti per la Corte il potere di pronunciarsi sull'intera controversia, ad esempio sostituendo la decisione della Commissione con la propria per quanto riguarda il livello delle ammende. Per contro, tale competenza anche di merito non implica che debba necessariamente ritenersi che una sentenza della Corte abbia statuito anche sui motivi il cui esame è stato da quest'ultima esplicitamente dichiarato non necessario al fine di adottare una decisione sull'oggetto della controversia, ossia sulla validità dell'atto impugnato.

    43. La nozione di competenza anche di merito indica la portata dei poteri della Corte, ma non l'uso ch'essa ne ha fatto in un caso specifico.

    44. Da quanto precede discende che occorre respingere detto motivo.

    C - Sull'invalidità degli atti procedurali precedenti l'adozione della decisione PVC I

    45. L'Enichem contesta al Tribunale il fatto di avere dichiarato, al punto 193 della sentenza impugnata, che la validità degli atti preparatori precedenti l'adozione della decisione PVC I non era stata messa in discussione dall'annullamento di tale decisione da parte della Corte.

    46. A suo parere, gli atti preparatori di una decisione finale non hanno vita autonoma, ma sono intellettualmente e organicamente collegati alla decisione che pone fine al procedimento amministrativo. Tali atti avrebbero come finalità la detta decisione. Il fatto che il vizio all'origine dell'annullamento della decisione abbia invalidato solo la parte finale del procedimento non costituirebbe un elemento decisivo.

    47. In realtà, un vizio di procedura che inficiasse la legittimità della decisione definitiva si ripercuoterebbe necessariamente sugli atti anteriori del procedimento amministrativo.

    48. Va rilevato che la questione della sorte degli atti preparatori di una decisione finale annullata dipende dalle conseguenze che occorre trarre dalla sentenza di annullamento. Orbene, come si è visto, tali conseguenze dipendono dalla motivazione della sentenza di annullamento.

    49. Da tale motivazione si deduce la portata degli obblighi dell'istituzione da cui emana l'atto annullato e quindi, in particolare, la soluzione del problema se detta istituzione debba, o meno, adottare nuovamente atti preparatori.

    50. Da nessun elemento della sentenza 15 giugno 1994, Commissione/BASF e a., che ha annullato la decisione PVC I, emerge che la nullità si estenda agli atti preparatori di tale decisione.

    51. Risulta anzi che l'annullamento era dovuto semplicemente alla violazione, da parte della Commissione, delle norme di procedura che disciplinano esclusivamente le modalità di adozione della decisione definitiva. La nullità non poteva quindi estendersi alle fasi procedurali anteriori alla sopravvenienza di tale vizio procedurale e alle quali le dette norme non erano applicabili.

    52. Rammento che la Corte ha peraltro espressamente precisato nella sua sentenza che non era necessario esaminare gli altri motivi dedotti, compresi quindi quelli relativi alla validità degli atti preparatori.

    53. A differenza di quanto afferma la ricorrente, la situazione era quindi analoga a quella che formava oggetto della sentenza Spagna/Commissione , in cui la Corte ha dichiarato che il procedimento diretto a sostituire l'atto annullato poteva essere ripreso esattamente dal punto in cui era intervenuta la causa di nullità.

    54. Infatti le differenze dedotte dalla ricorrente tra la presente causa e la suddetta sentenza, citata dal Tribunale, a mio parere non sono pertinenti.

    55. Il fatto che in detta causa si trattasse di annullamento parziale non ha alcuna conseguenza, giacché anche in quell'occasione la Commissione ha comunque deciso di adottare un nuovo atto che sostituisse quello precedente.

    56. La ricorrente aggiunge nondimeno che nella causa Spagna/Commissione, citata, la Commissione doveva adottare, ai sensi dell'art. 176 del Trattato, le misure che comportava l'esecuzione della sentenza di annullamento tenendo conto dell'illegittimità constatata dalla Corte, mentre nella specie la Commissione non sarebbe tenuta ad adottare una nuova decisione.

    57. Occorre tuttavia sottolineare che in entrambi i casi la Commissione è tenuta a trarre le conseguenze della sentenza di annullamento. Ne consegue che in entrambi i casi essa doveva tener conto della sentenza al momento di stabilire la procedura di adozione e il contenuto del nuovo atto. A tale proposito, è irrilevante il fatto che in un caso dovesse obbligatoriamente adottare un atto del genere mentre nell'altro potesse scegliere di non farlo.

    58. Infatti, la questione che si pone nei due casi è quella dell'effetto dell'annullamento sulle modalità di adozione e sul contenuto del nuovo atto e non quella del principio stesso della sua adozione.

    59. Da quanto precede discende che occorre respingere detto motivo.

    D - Sull'interpretazione e sull'applicazione erronee del diritto comunitario per quanto riguarda i diritti della difesa in caso di nuova adozione di una decisione d'infrazione annullata

    60. L'Enichem contesta al Tribunale di avere dichiarato, ai punti 246-258, 260-268 e 270 della sentenza impugnata, che non era necessaria una nuova audizione delle imprese interessate, neppure in merito all'opportunità di una nuova decisione, in quanto la decisione PVC II non comportava nuovi addebiti rispetto alla decisione PVC I.

    61. A suo parere il Tribunale ha altresì errato nel dichiarare che, poiché non era necessaria l'audizione delle imprese, non occorreva convocare il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti (in prosieguo: il «comitato consultivo»). Il Tribunale avrebbe quindi privato tale comitato della sua funzione di controllo e di orientamento dell'esercizio dei poteri della Commissione.

    62. L'Enichem aggiunge infine che, per quanto riguarda il consigliere-uditore, il Tribunale avrebbe ritenuto erroneamente che l'audizione delle imprese effettuata nel 1988 fosse sufficiente e che la decisione della Commissione 23 novembre 1990, relativa allo svolgimento delle audizioni nell'ambito dei procedimenti a norma degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE e degli artt. 65 e 66 del Trattato CECA , non fosse applicabile a tale data.

    63. Il fatto di prendere in considerazione siffatto criterio temporale si sarebbe tradotto in una restrizione esplicita e intenzionale dei diritti della difesa, tanto più che la decisione PVC II è stata adottata nel 1994, quando la decisione della Commissione 24 novembre 1990, citata, era già in vigore da molto tempo.

    64. E' giocoforza ricordare, in primo luogo, che si è già dimostrato come gli atti preparatori della decisione definitiva, ivi compresi sia l'audizione delle imprese che l'intervento del consigliere-uditore che l'audizione del comitato consultivo, effettuati prima dell'adozione della decisione PVC I, abbiano conservato la loro validità.

    65. Ne consegue che le imprese sono state sentite, conformemente ai regolamenti applicabili, in quanto hanno potuto esprimersi sugli addebiti formulati nei loro confronti.

    66. Rammento, in tale contesto, che l'art. 19, n. 1, del regolamento n. 17 dispone che, prima di adottare la sua decisione, la Commissione dà modo alle imprese «di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti su cui essa si basa».

    67. A tale riguardo, l'art. 4 del regolamento della Commissione 99/63 precisa che la Commissione può prendere in considerazione soltanto gli addebiti sui quali le imprese hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista.

    68. Orbene, non si afferma che la decisione PVC I comprendesse addebiti sui quali le imprese non sono state sentite né che la decisione PVC II comprendesse ulteriori addebiti rispetto alla decisione PVC I. Ne consegue che, nella specie, i regolamenti non imponevano di procedere ad una nuova audizione delle imprese.

    69. L'affermazione dell'Enichem secondo cui l'audizione consentirebbe alle imprese di esprimersi anche su aspetti del procedimento diversi dagli addebiti non inficia detta conclusione. Infatti, quand'anche così fosse, non se ne desumerebbe un obbligo della Commissione di procedere a consultazioni su tali aspetti diversi giacché, come si è visto, i regolamenti applicabili sanciscono un diritto ad essere sentiti sugli addebiti, il che è perfettamente comprensibile nel contesto della tutela dei diritti della difesa, in quanto, per definizione, le imprese devono potersi difendere contro gli addebiti formulati nei loro confronti.

    70. Per quanto riguarda la facoltà della Commissione di procedere ad una discussione in contraddittorio per iscritto, occorre sottolineare che, poiché, come nella specie, la Commissione non era tenuta a sentire nuovamente le parti, ha scarsa importanza la forma che tale consultazione avrebbe potuto assumere.

    71. La mancanza di un obbligo di sentire nuovamente le parti, che deriva da quanto precede, implica che non occorreva neppure far intervenire il consigliere-uditore, il cui ruolo è, per definizione, connesso allo svolgimento di un'audizione.

    72. Quanto all'audizione del comitato consultivo, a norma dell'art. 10, n. 5, del regolamento n. 17 il comitato consultivo si pronuncia su un progetto preliminare di decisione. Orbene, la ricorrente non fa valere che il testo della decisione PVC II diverga in modo sostanziale da quello che ha formato oggetto dell'esame del comitato, giacché si limita a fare riferimento all'affermazione del Tribunale, contenuta al punto 252 della sua sentenza, secondo cui la nuova decisione era stata adottata in circostanze di fatto e di diritto diverse da quelle esistenti al momento in cui era stata adottata la decisione iniziale. Il Tribunale ha tuttavia precisato, nella stessa frase, che ciò non significava affatto che la decisione contenesse addebiti nuovi.

    73. Ritengo che, in mancanza di tale modifica sostanziale, il regolamento non imponesse di sentire nuovamente il comitato consultivo su un testo sostanzialmente identico a quello su cui si era già pronunciato.

    74. Da quanto precede discende che il detto motivo è privo di fondamento.

    E - Sul difetto di motivazione per quanto riguarda l'adozione della decisione PVC II dopo l'annullamento della decisione PVC I

    75. L'Enichem contesta al Tribunale il fatto di avere respinto, ai punti 386 e 387 della sentenza impugnata, il suo motivo tratto da una violazione dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE), in quanto la Commissione non avrebbe indicato, come prescritto da tale disposizione, i motivi che l'avevano indotta a ribadire gli addebiti e le ammende a carico della ricorrente quindici anni dopo i fatti contestati e sei anni dopo la decisione PVC I.

    76. Il Tribunale avrebbe interpretato l'obbligo di motivazione della Commissione in modo del tutto restrittivo, ammettendo che il primo considerando della decisione PVC II, che riguarda semplicemente il Trattato, costituisse un richiamo formale al compito affidato alla Commissione e adempisse pertanto l'obbligo di motivare l'interesse dell'istituzione a constatare un'infrazione e a sanzionare le imprese coinvolte. Orbene, tenuto conto del ruolo di correttivo del potere discrezionale della Commissione, connesso all'obbligo di motivazione, tale obbligo andrebbe interpretato in senso ampio, onde evitare che le scelte della Commissione sfuggano al controllo di legittimità.

    77. Ciò varrebbe a maggior ragione, nella fattispecie, se si considera che la Commissione avrebbe esercitato la sua competenza in modo inedito, al di fuori della sua prassi abituale, adottando una nuova decisione dopo l'annullamento di una decisione precedente da parte della Corte.

    78. Occorre tuttavia sottolineare che il Tribunale ha giustamente rammentato che la Commissione dispone di una competenza discrezionale nell'attuazione delle prerogative che il Trattato le attribuisce nell'ambito del diritto della concorrenza, e ne ha dedotto ch'essa non era tenuta spiegare in dettaglio i motivi che l'hanno indotta ad adottare una nuova decisione.

    79. Secondo giurisprudenza costante, infatti, la portata dell'obbligo di motivazione che incombe all'autore dell'atto dipende dalla natura dell'atto di cui trattasi. In particolare, se la decisione di adottare tale atto rientra nel potere discrezionale del suo autore, non si può pretendere una motivazione specifica a tale riguardo .

    80. In questo contesto occorre distinguere, beninteso, l'obbligo di motivare il fatto stesso di aver adottato l'atto, che costituisce l'oggetto del motivo dedotto dalla ricorrente, da quello di motivare il contenuto della decisione, di cui la ricorrente non adduce una violazione e che implica che la Commissione debba precisare in modo sufficientemente articolato la natura dell'infrazione contestata al destinatario, i motivi per cui ritiene che sussista tale infrazione e gli obblighi che intende imporre al destinatario.

    81. Da quanto precede discende che occorre respingere questo motivo.

    F - Sull'errore di diritto relativo alle conseguenze da trarre dalla constatazione di un difetto di correlazione tra due documenti sui quali si basa l'accusa della Commissione

    82. L'Enichem rileva che il Tribunale ha considerato, al punto 670 della sentenza impugnata, che il dettato dei due documenti di programmazione intitolati rispettivamente «checklist» e «response to proposals» non permetteva di ritenere, come la Commissione aveva fatto, che il secondo costituisse la risposta degli altri produttori alle proposte dell'ICI contenute nel primo.

    83. La ricorrente contesta al Tribunale il fatto di avere invece dichiarato, al punto 671 della sentenza impugnata, che tale circostanza non pregiudicava il sistema probatorio della Commissione, in quanto quest'ultima aveva prodotto numerosi documenti che dimostravano l'esistenza delle pratiche descritte nella decisione PVC II ed i documenti di programmazione in causa enunciavano in modo chiaro l'esistenza di un progetto di creazione di intesa in capo all'ICI.

    84. Essa gli contesta inoltre il fatto di avere riconosciuto che i documenti di programmazione costituivano la base su cui sono state condotte le consultazioni e le discussioni tra produttori e che hanno portato alla realizzazione effettiva delle misure illecite previste, e che la Commissione ha pertanto concluso, giustamente, che i documenti di programmazione potevano essere considerati all'origine dell'intesa che si era materializzata nelle settimane successive alla loro elaborazione.

    85. Il Tribunale avrebbe quindi sostanzialmente modificato il contenuto dell'accusa. L'infrazione ch'esso avrebbe rilevato sarebbe nettamente meno grave di quella contestata dalla Commissione, giacché non vi sarebbe stato consenso formale all'intesa, e di durata inferiore, in quanto la data dei documenti non potrebbe più indicare il momento in cui è iniziata la partecipazione all'infrazione. Orbene, il Tribunale non ne avrebbe tratto alcuna conseguenza.

    86. Da quanto precede discende che, in sostanza, la ricorrente contesta al Tribunale il fatto di aver ritenuto, con la Commissione, che i documenti di programmazione potessero essere considerati all'origine dell'intesa, mentre, a differenza della Commissione, ha ritenuto che dal loro dettato non risultasse che uno di essi costituiva la risposta dei produttori alle proposte contenute nell'altro.

    87. L'esame del valore probatorio di tali documenti rientra senza dubbio nel potere di valutazione dei fatti da parte del Tribunale. Orbene, secondo giurisprudenza costante, tale valutazione non è soggetta al controllo della Corte nell'ambito dell'impugnazione, salvo il caso di snaturamento dei fatti da parte del Tribunale .

    88. Si deve quindi verificare se, nel caso di specie, siamo in presenza di una siffatta situazione. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che non è così.

    89. Infatti, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il Tribunale non ha accertato una mancanza di correlazione tra i due documenti. Vero è che non ha ritenuto provato che un documento costituisse la risposta all'altro, tuttavia ha considerato incontestabile l'esistenza di un nesso tra i due documenti di programmazione.

    90. Al punto 668 della sentenza impugnata il Tribunale ha infatti dichiarato quanto segue:

    «L'argomento secondo cui i due documenti di programmazione non sarebbero tra loro vincolati non può essere accolto. A questo proposito, si deve anzitutto ricordare che questi documenti sono stati scoperti nei locali dell'ICI e che essi erano materialmente uniti l'uno all'altro. Inoltre, occorre rilevare che la lista di controllo conteneva l'elenco di taluni temi, che, in modo generale, riguardavano meccanismi di controllo dei volumi di vendita e di controllo dei prezzi. Tali temi sono essi stessi affrontati, in modo più preciso, nelle risposte alle proposte. Inoltre, taluni punti più dettagliati si ritrovano nell'uno e l'altro dei documenti. Questo è il caso del riferimento ad un periodo di stabilità di tre mesi, della possibilità di un aumento dei prezzi durante l'ultimo trimestre del 1980, della necessità di trovare una soluzione per tener conto delle nuove capacità di produzione o ancora della possibilità di variazioni in rapporto alle quote di mercato prefissate, con lo stesso riferimento ad una soglia del 5% e alle riserve formulate a questo proposito. Non si può quindi ritenere che questi due documenti non si trovino in alcun rapporto tra di loro».

    91. Il Tribunale ha inoltre sottolineato che i documenti rivelavano chiaramente l'esistenza di un progetto di creazione d'intesa e che la Commissione ha prodotto numerosi documenti che dimostrano l'esistenza delle pratiche descritte nella decisione. Infine, esso ha rilevato che queste ultime presentavano una stretta correlazione con le pratiche descritte in tali documenti.

    92. Pertanto, ritengo che non si possa affermare che il Tribunale ha snaturato i fatti dichiarando che i documenti di programmazione costituivano la base su cui sono state svolte le consultazioni e le discussioni tra i produttori ed hanno condotto all'effettiva attuazione delle misure illecite previste.

    93. Poiché il Tribunale è giunto alla stessa conclusione cui era pervenuta la Commissione, non si può sostenere, come fa la ricorrente, ch'esso ha modificato sostanzialmente l'accusa, per quanto riguarda sia la gravità che la durata dell'infrazione, di cui avrebbe dovuto tenere conto.

    94. Occorre inoltre sottolineare che dal testo della decisione della Commissione non emerge che essa, per stabilire la gravità e la durata dell'infrazione, si sia basata sull'ipotesi secondo cui il documento «response to proposals» testimonierebbe il consenso formale degli altri produttori alla proposta di costituire un'intesa.

    95. Al contrario, la Commissione non fa alcuna distinzione tra le imprese che avrebbero contribuito alla creazione dell'intesa sancendo formalmente il loro accordo e quelle che si sarebbero accontentate di aderire ad un'intesa costituita da altri .

    96. Per quanto riguarda la valutazione della durata dell'infrazione, vero è che la Commissione considera pertinente la data delle proposte dell'ICI, senza tuttavia far riferimento alle reazioni a tali proposte. Inoltre, e in special modo, essa prende in considerazione anche la data di istituzione del nuovo sistema di riunione.

    97. Da quanto precede discende che questo motivo dev'essere respinto.

    G - Sull'imputazione di una responsabilità collettiva

    98. L'Enichem contesta al Tribunale il fatto di averle imputato, ai punti 768-780 della sentenza impugnata, una responsabilità collettiva, in violazione del principio generale della responsabilità individuale.

    99. A tale proposito, essa rammenta che, poiché lo stesso Tribunale avrebbe riconosciuto che i documenti di programmazione non costituivano il momento della formazione di una volontà comune, ma rappresentavano semmai un progetto dell'ICI, tali documenti non potevano essere considerati come un elemento atto a dimostrare che la stessa Enichem fosse a conoscenza del piano comune.

    100. A suo parere, il Tribunale non poteva neanche validamente ritenere che tale conoscenza fosse stata necessariamente acquisita nell'ambito delle riunioni. Infatti non esisterebbe alcuna prova della sua partecipazione assidua alle riunioni. L'Enichem ritiene che non sia provato a quali riunioni specifiche ha partecipato e inoltre che sia pacifico ch'essa non ha partecipato a tutte le riunioni.

    101. Pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto imputare validamente all'Enichem l'insieme delle violazioni basandosi sulla presunzione ch'essa fosse a conoscenza di tutte le manifestazioni dell'intesa.

    102. Ove si dovesse interpretare tale motivo nel senso che non costituisca solo una rimessa in discussione della valutazione, da parte del Tribunale, delle prove relative alla partecipazione dell'Enichem alle riunioni dell'intesa, giacché in tal caso, secondo la giurisprudenza Hilti/Commissione, citata, sarebbe manifestamente irricevibile, occorre rilevare quanto segue.

    103. Nei punti criticati dalla ricorrente, il Tribunale cita vari passaggi della decisione PVC II da cui risulta chiaramente che la Commissione ha ritenuto che un'impresa fosse responsabile non solo per la sua partecipazione ad una manifestazione specifica dell'intesa, ma anche all'intesa nel suo complesso. In altre parole, la responsabilità individuale comprenderebbe anche il fatto di partecipare all'intesa presenziando alle riunioni in cui se ne pianifica l'attuazione, senza che sia necessariamente dimostrato che l'impresa che prende parte a dette riunioni abbia anche partecipato materialmente a ciascuna delle misure attuate.

    104. Così, al punto 768 della sentenza, il Tribunale ha citato il punto 25, secondo comma, della decisione PVC II, in cui la Commissione afferma che «per quanto riguarda gli aspetti pratici dei mezzi probatori, la Commissione ritiene che, oltre a dimostrare l'esistenza di un'intesa mediante prove persuasive, è necessario provare anche che ciascun sospetto partecipante ha aderito al progetto comune. Tuttavia, ciò non significa che debbano esistere prove documentali che dimostrino che ciascun partecipante ha preso parte ad ogni manifestazione dell'infrazione».

    105. Al punto seguente, il Tribunale ha citato il punto 31, in fine, della decisione PVC II, secondo cui «il punto essenziale è che per un lungo periodo i produttori si sono concentrati in vista di uno scopo comune illecito e ciascuno di essi deve non solo assumersi la responsabilità per il ruolo svolto direttamente come singolo, ma anche condividere la responsabilità per l'attuazione dell'intesa nel suo complesso».

    106. La tesi della Commissione, accolta dal Tribunale, è volta ad affermare l'esistenza di una responsabilità dell'impresa per la partecipazione alle riunioni dell'intesa in quanto tale, in aggiunta alla responsabilità costituita dal fatto che si prenda parte ad una manifestazione specifica dell'intesa.

    107. In ciò si può vedere il riflesso dei termini dell'art. 85 del Trattato, ai sensi del quale la partecipazione ad un accordo il cui oggetto è anticoncorrenziale costituisce un'infrazione, senza che occorra dimostrare l'esistenza di un effetto anticoncorrenziale.

    108. Si deve ritenere, come afferma la ricorrente, che il Tribunale abbia in tal modo affermato una responsabilità collettiva?

    109. Io credo di no.

    110. Infatti l'analisi esposta in precedenza è intesa ad affermare che la responsabilità individuale dell'impresa non è limitata alla sua partecipazione a manifestazioni specifiche dell'intesa, ma comprende altresì il suo contributo a ciò che si potrebbe definire l'amministrazione generale della stessa.

    111. Tale tesi non è affatto sorprendente e non si può ritenere che implichi il riconoscimento di una qualsivoglia responsabilità collettiva. Al contrario, non vi è nulla di anormale nel considerare, ad esempio, che la responsabilità di un'impresa che abbia preso parte solo molto di rado alle riunioni di gestione dell'intesa non sia la stessa di quella di un'impresa che vi abbia partecipato assiduamente, anche qualora la Commissione riesca solo a dimostrare, per quanto riguarda queste due imprese, un'uguale partecipazione a manifestazioni specifiche dell'intesa.

    112. La responsabilità individuale può quindi sicuramente derivare al tempo stesso dalla partecipazione a manifestazioni specifiche dell'intesa e da un contributo più generale all'attuazione di quest'ultima - il che viene definito dalla Commissione come responsabilità per il funzionamento dell'intesa nel suo complesso - senza con ciò divenire responsabilità collettiva.

    113. L'Enichem tuttavia fa valere la giurisprudenza del Tribunale secondo cui si può escludere la responsabilità di un'impresa per fatti specifici, in mancanza della prova di una partecipazione alle riunioni nel corso delle quali sono state discusse determinate iniziative particolari.

    114. Va tuttavia sottolineato che la possibilità di escludere la responsabilità per fatti specifici non comporta affatto l'inesistenza di una responsabilità per il contributo ad un processo globale, ossia per la partecipazione a riunioni il cui oggetto anticoncorrenziale, vale a dire la gestione di un'intesa, è fuori discussione.

    115. Beninteso, la responsabilità individuale menzionata al paragrafo 112 presuppone la prova della partecipazione della singola impresa considerata sia a dette riunioni che alle manifestazioni specifiche, e che la sanzione inflitta sia proporzionata all'intesa accertata.

    116. Il Tribunale ha rispettato tale condizione in quanto ai punti 774 e 777 della sentenza impugnata ha sottolineato, in generale, che la Commissione pensava di aver provato la partecipazione di ciascun produttore alle riunioni aventi ad oggetto in particolare la fissazione dei prezzi in comune e, nello specifico, ha verificato se ciò valesse per ciascuna delle ricorrenti. Esso è in tal modo pervenuto, ai punti 931-941 della sentenza impugnata, alla conclusione che era dimostrata la partecipazione individuale dell'Enichem a riunioni o a manifestazioni specifiche dell'intesa, senza che sia stato invocato lo snaturamento.

    117. Occorre pertanto sottolineare che nell'ambito dell'impugnazione non si può rimettere in discussione la detta valutazione, da parte del Tribunale, delle prove relative alla partecipazione della ricorrente all'infrazione.

    118. Da quanto precede discende che occorre respingere il detto motivo.

    H - Sull'accesso insufficiente al fascicolo

    119. L'Enichem contesta al Tribunale il fatto di avere dichiarato che l'irregolarità commessa dalla Commissione per quanto riguarda l'accesso delle imprese al fascicolo non può di per sé determinare l'annullamento della decisione PVC II e che sussiste violazione dei diritti della difesa solo quando siano state realmente compromesse le possibilità di difesa delle parti.

    120. La ricorrente critica il metodo utilizzato dal Tribunale per stabilire la pertinenza dei documenti non divulgati dalla Commissione e gli contesta in particolare il fatto di averne esclusi molti, senza nemmeno esaminarli, in quanto la loro data era precedente o successiva al periodo in esame.

    121. La ricorrente sostiene inoltre che la mancata comunicazione di tutti i documenti del fascicolo, ad eccezione dei documenti riservati o interni, costituisce di per sé una violazione dei diritti della difesa.

    122. Essa afferma che il metodo adottato nel caso di specie dal Tribunale inverte l'onere della prova, obbligando le imprese a dimostrare a posteriori che determinati documenti avrebbero potuto essere loro utili, e consente alla Commissione di negare l'accesso al fascicolo amministrativo senza conseguenze pratiche.

    123. La ricorrente afferma pertanto che la semplice constatazione di un accesso incompleto al fascicolo, salvo per i documenti riservati e le note interne della Commissione, deve comportare l'annullamento della decisione.

    124. Tale affermazione non trova alcun sostegno nella giurisprudenza . Da essa emerge, al contrario, che la mancata divulgazione di un documento può comportare l'annullamento della decisione della Commissione solo qualora abbia potuto nuocere alla difesa della ricorrente. Per contro, secondo detta giurisprudenza, la mancata divulgazione di un documento che non può essere utile alla difesa dell'impresa è priva di conseguenze sulla validità della decisione.

    125. A tale proposito, occorre sottolineare che l'accesso al fascicolo non costituisce un fine in sé, bensì è inteso a consentire alle imprese di esercitare effettivamente i loro diritti della difesa. Ne consegue logicamente che, quando un'irregolarità nell'accesso al fascicolo non ha avuto effetti sull'esercizio di tali diritti, essa non può comportare l'annullamento della decisione impugnata.

    126. Da quanto precede discende che il Tribunale ha avuto ragione a dichiarare, richiamandosi alla sua attuale giurisprudenza, che la decisione controversa avrebbe dovuto essere annullata solo qualora la mancata divulgazione di documenti avesse potuto nuocere alle possibilità della ricorrente di difendersi.

    127. Era quindi perfettamente logico, da parte sua, verificare se tale condizione fosse soddisfatta nel caso di specie. Non si vede come esso avrebbe potuto altrimenti applicare tale giurisprudenza, salvo privare la detta condizione di qualsiasi effetto. E' quindi a torto che la ricorrente contesta al Tribunale il fatto stesso di avere svolto siffatto esame.

    128. L'Enichem ritiene inoltre che, nell'ambito di detto esame, il Tribunale abbia commesso un errore d'analisi.

    129. Va rilevato che il problema di stabilire se un determinato documento possa essere utile o meno alla difesa della ricorrente costituisce una questione di fatto che, in quanto tale, non può costituire oggetto di esame da parte della Corte nell'ambito di un'impugnazione.

    130. La ricorrente sostiene tuttavia che è erroneo lo stesso metodo di esame adottato dal Tribunale, in quanto quest'ultimo avrebbe sistematicamente escluso i documenti la cui data era anteriore o successiva al periodo dell'inchiesta. Orbene, si potrebbe benissimo ipotizzare che tali documenti contengano elementi attinenti al periodo dell'inchiesta e possano quindi essere utili alla difesa della ricorrente.

    131. Senza che occorra esaminare la ricevibilità del detto argomento, è giocoforza constatare ch'esso non è decisivo. Infatti, anche ritenendolo fondato, la ricorrente dovrebbe ancora dimostrare l'esistenza di documenti precisi di cui il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che la mancata divulgazione non poteva ledere i diritti della difesa.

    132. Infatti la ricorrente non può limitarsi ad affermare in abstracto che il Tribunale è ricorso ad un criterio errato. Occorrerebbe anche dimostrare che per effetto di tale errore un documento, di cui il Tribunale aveva dichiarato che, vista la sua data, non poteva essere utile alla difesa della ricorrente, conteneva invece elementi che la ricorrente avrebbe potuto fare valere.

    133. Ciò trova conferma nel fatto che l'asserzione della ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe escluso documenti semplicemente in base alla loro data contrasta direttamente con quanto dichiarato al punto 1040 della sentenza impugnata, secondo cui «vanno ugualmente stralciati i documenti e gli estratti di documenti di cui le ricorrenti si avvalgono, allorché essi si riferiscano ad un periodo precedente l'inizio dell'intesa o successivo alla fine dell'infrazione presa in considerazione dalla Commissione per determinare l'importo dell'ammenda. A questo scopo non è rilevante la data del documento, bensì la pertinenza dell'estratto addotto dalle ricorrenti in merito al periodo dell'infrazione».

    134. Orbene, l'Enichem non individua alcun documento che avrebbe contenuto elementi utili alla sua difesa e dei quali il Tribunale avrebbe quindi ritenuto a torto che la mancata divulgazione non abbia comportato una violazione dei diritti della difesa.

    135. Ne consegue che la ricorrente non dimostra che l'irregolarità commessa nel contesto dell'accesso al fascicolo abbia avuto la minima conseguenza sulle sue possibilità di difesa.

    136. Pertanto, questo motivo va disatteso.

    I - Sull'imputazione erronea dell'infrazione alla ricorrente, in quanto holding di un gruppo, per tenere conto del suo volume d'affari ai fini del calcolo dell'importo dell'ammenda

    137. L'Enichem contesta al Tribunale il fatto di avere dichiarato, ai punti 978-992 della sentenza impugnata, ch'essa sia stata destinataria della decisione PVC II, in quanto holding del gruppo ENI responsabile dell'infrazione, in luogo della società Enichem Anic, una delle società operative nel settore del PVC in seno al gruppo. Essa afferma che la scelta del destinatario ha avuto lo scopo di tenere conto del volume d'affari della holding, di gran lunga superiore a quello della società operativa. L'Enichem chiede che la scelta venga censurata e che la decisione PVC II venga quindi annullata.

    138. Essa critica, in particolare, la considerazione svolta dal Tribunale al punto 986 della sentenza impugnata nei termini seguenti:

    «Orbene, nel caso di specie sembra che, come nel suo diritto (in particolare vedi sentenze della Corte 15 luglio 1970, Boehringer/Commissione, citata, punto 55, e 8 novembre 1983, cause riunite 96/82-102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ e a./Commissione, Racc. pag. 3369, punti 51-53), la Commissione abbia determinato previamente un importo globale dell'ammenda, che è stato in seguito distribuito tra le imprese in funzione della quota media di mercato detenuta da ciascuna e delle eventuali circostanze attenuanti o aggravanti proprie a ciascuna. Pertanto, con riserva dell'applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, che fissa la soglia massima dell'ammenda suscettibile di essere irrogata dalla Commissione, il fatturato della holding non è stato preso in considerazione per la determinazione dell'importo dell'ammenda individuale inflitta alla ricorrente [...]».

    139. Occorre sottolineare che l'Enichem, nell'ambito di detto motivo, non solleva la questione se la modalità di calcolo adottata dalla Commissione fosse inficiata da un errore di diritto, questione che costituirebbe indiscutibilmente un motivo di diritto, e potrebbe, in quanto tale, costituire oggetto di esame da parte della Corte. Essa si limita infatti a contestare l'affermazione del Tribunale secondo cui la Commissione, nel calcolo dell'ammenda, non ha tenuto conto del volume d'affari delle imprese interessate.

    140. Orbene, la constatazione del Tribunale relativa alle modalità con cui la Commissione ha calcolato tale importo costituisce una valutazione di fatto che non può costituire oggetto di esame da parte della Corte nell'ambito di un'impugnazione, salvo uno snaturamento dei fatti da parte del Tribunale.

    141. E' giocoforza constatare che la ricorrente è ben lungi dal produrre il minimo principio di prova di siffatto snaturamento. Essa si limita a ribadire insistentemente i suoi dubbi circa la veridicità dell'affermazione del Tribunale.

    142. Tale conclusione non è minimamente inficiata dal riferimento, operato dalla ricorrente, al fatto che il volume d'affari doveva necessariamente essere pertinente, in quanto l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 imponeva alla Commissione di non infliggere un'ammenda superiore al 10% della cifra d'affari dell'impresa responsabile dell'infrazione.

    143. Infatti, la circostanza che il volume d'affari sia stato preso in considerazione in osservanza di detta disposizione non dimostra, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, ch'esso sia stato considerato per un fine diverso dalla fissazione di un limite massimo, di cui non viene lamentato il superamento. D'altro canto, la ricorrente non contesta l'affermazione della Commissione secondo cui l'ammenda non raggiunge il 10% del fatturato della società né, a fortiori, di quello della holding.

    144. E' inoltre errata l'affermazione della ricorrente secondo cui lo stesso Tribunale avrebbe affermato che il volume d'affari dell'impresa era uno degli elementi considerati dalla Commissione per determinare l'importo complessivo dell'ammenda prima di ripartirla tra le imprese sanzionate. Infatti dalla lettura dei punti 1174 e seguenti della sentenza impugnata emerge soltanto che, secondo il Tribunale, la Commissione ha considerato «la dimensione generale delle imprese coinvolte» .

    145. Orbene, dal contesto risulta che il Tribunale faceva riferimento ai punti 51-53 della decisione PVC II, in cui la Commissione menziona, tra i criteri di cui ha tenuto conto, il fatto che le imprese in causa «rappresentano la quasi totalità» del mercato del PVC. Il Tribunale pertanto non ha fatto riferimento al volume d'affari delle imprese, il che non può sorprendere, giacché non lo fanno neanche le parti della decisione PVC II cui esso rinvia.

    146. Da quanto precede discende che, poiché la Commissione, contrariamente alla tesi della ricorrente, non ha tenuto conto del volume d'affari delle imprese coinvolte nel fissare l'importo dell'ammenda, la questione se a tal fine l'infrazione avrebbe dovuto essere imputata alla società operativa, anziché alla holding, è manifestamente irrilevante.

    147. Pertanto, occorre respingere detto motivo.

    J - Sulla violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17

    148. L'Enichem afferma che il Tribunale, ai punti 1146-1148 della sentenza impugnata, ha commesso un errore nell'analisi del rapporto esistente tra il volume d'affari dell'esercizio precedente la decisione della Commissione, cui rinvia l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, e l'importo dell'ammenda.

    149. Il Tribunale avrebbe erroneamente disatteso la censura della ricorrente secondo cui la Commissione, nella decisione PVC II, ha inflitto un'ammenda d'importo identico, in valore assoluto, a quello dell'ammenda fissata dalla decisione PVC I, senza tenere conto del fatto che, in tali condizioni, il rapporto tra il volume d'affari considerato e l'ammenda inflitta con la decisione PVC II sarebbe stato necessariamente diverso dal nesso intercorrente tra il volume d'affari considerato e l'ammenda inflitta con la decisione PVC I.

    150. Condivido l'analisi del Tribunale secondo cui le condizioni enunciate all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 sono soddisfatte, in quanto l'importo dell'ammenda inflitta dalla Commissione non eccede il 10% del volume d'affari realizzato dall'impresa interessata nell'esercizio sociale precedente.

    151. Ciò è infatti quanto emerge dai termini inequivoci della detta disposizione.

    152. La circostanza dedotta a tale proposito dall'Enichem, secondo cui il rapporto tra il volume d'affari e l'ammenda è necessariamente cambiato tra le due decisioni, è quindi irrilevante ai fini di detta disposizione, dato che, come nel caso di specie, non è stata superata la soglia del 10%.

    153. Infatti la disposizione è intesa unicamente ad imporre un limite massimo al potere sanzionatorio della Commissione. Essa non ha invece lo scopo di determinare con maggiore precisione il rapporto che dovrebbe intercorrere tra l'importo dell'ammenda e il volume d'affari dell'impresa sanzionata.

    154. A tale proposito, la ricorrente menziona l'esigenza di evitare che la sanzione sia eccessiva o insufficiente. E' incontestabile che il principio di proporzionalità sia applicabile in tale materia. Tuttavia, per garantirne l'osservanza occorre prendere in considerazione altri criteri oltre al volume d'affari, come peraltro dimostra il caso di specie, in cui la Commissione ha tenuto conto di un insieme di criteri, quali la gravità del comportamento tenuto, l'importanza del prodotto o la quota di mercato delle imprese.

    155. L'importo adeguato dell'ammenda non risulta dunque da un semplice rapporto aritmetico con il volume d'affari dell'esercizio sociale precedente, bensì da un insieme di fattori.

    156. Da quanto precede discende che a buon diritto il Tribunale ha ritenuto che non sussistesse alcuna violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.

    K - Sull'insufficiente motivazione dei criteri di calcolo dell'ammenda

    157. L'Enichem sostiene che i punti 1172-1184 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha esaminato il motivo tratto da un'insufficiente motivazione dei criteri adottati dalla Commissione per il calcolo dell'ammenda, sono inficiati da una contraddizione con i punti 986 e 1191 della stessa sentenza e sono incompatibili con la giurisprudenza più recente in materia di obbligo di motivazione della Commissione.

    158. Essa osserva che, per respingere il motivo dedotto, il Tribunale ha analizzato i punti 51-54 della decisione PVC II e ha concluso ch'essi contenevano un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi di valutazione considerati, tra i quali figuravano, al punto 53 della decisione, «l'importanza rispettiva [delle imprese], sul mercato del PVC».

    159. Orbene, l'importanza di un produttore potrebbe essere dedotta, oltre che dal suo volume d'affari, anche dalla sua quota di mercato. Tale espressione sarebbe quindi ambigua.

    160. Pertanto il Tribunale si contraddirebbe affermando al contempo che il criterio delle quote di mercato era determinante e che la motivazione era adeguata, giacché quest'ultima opererebbe tutt'al più solo un riferimento ambiguo alle quote di mercato.

    161. L'Enichem aggiunge che la Commissione dovrebbe essere tenuta ad indicare i suoi calcoli nel corpo della decisione, onde evitare che le imprese ed il giudice comunitario siano costretti ad indovinare la traduzione in cifre dei criteri generali enunciati e consentire alle parti di presentare osservazioni, nonché un sindacato di legittimità da parte del giudice comunitario.

    162. Il Tribunale si sarebbe quindi limitato a torto a dichiarare, al punto 1180 della sentenza impugnata, che è «auspicabile» che le imprese siano poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta, senza che a tal fine debbano proporre ricorso giurisdizionale contro la decisione.

    163. Il detto argomento è infondato.

    164. Occorre infatti rammentare che, al punto 1183 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che la ricorrente conosceva già le esatte modalità di calcolo dell'ammenda inflitta, in quanto, in occasione dei ricorsi contro la decisione PVC I, aveva ottenuto precisazioni al riguardo per mezzo di una tabella elaborata dalla Commissione in seguito ad una richiesta di chiarimenti del Tribunale ed allegata al ricorso contro la decisione PVC II. La stessa ricorrente vi fa peraltro riferimento.

    165. Orbene, secondo la giurisprudenza , le condizioni che la motivazione di una decisione deve soddisfare dipendono dal contesto che, nel caso di specie, include le informazioni di cui la ricorrente era già in possesso in seguito al procedimento PVC I.

    166. Poiché non può negarsi l'identità, su questo punto, delle due decisioni, non si può contestare la conclusione del Tribunale che riconosce il carattere sufficiente, date le circostanze, della motivazione della decisione PVC II.

    167. Inoltre, per quanto riguarda più specificamente la questione dell'inserimento della motivazione nel corpo della decisione, anziché in una tabella fornita al di fuori di essa, la Corte ha dichiarato , in un contesto analogo a quello del caso di specie, che l'obbligo di motivazione è adempiuto allorché la Commissione indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell'infrazione. Solo in difetto di tali elementi la decisione è viziata da carenza di motivazione.

    168. Orbene, nella specie il Tribunale ha constatato , senza essere contraddetto dalla ricorrente, che al punto 52 della decisione impugnata la Commissione ha esposto il suo ragionamento in merito alla gravità dell'infrazione e che, al punto 54 della stessa decisione, ha esaminato la durata dell'infrazione.

    169. Il Tribunale ha quindi respinto giustamente, anche per tale ragione, il motivo tratto dall'insufficiente motivazione della decisone PVC II, a prescindere dal modo in cui occorre interpretare il punto 53 della decisione della Commissione.

    170. Pertanto, occorre respingere il detto motivo.

    L - Sull'interpretazione e sull'applicazione erronee del diritto comunitario e sulla valutazione insufficiente delle prove per quanto riguarda il rapporto tra l'ammenda inflitta alla ricorrente e la sua quota di mercato

    171. L'Enichem fa valere di aver sostenuto dinanzi al Tribunale che, nel determinare l'importo dell'ammenda, la Commissione aveva commesso un errore per quanto riguardava la sua quota di mercato, stimandola in media al 6% per il periodo 1980-1982 e al 15% per gli anni 1983-1984. Essa sottolinea che, in tutte le fasi del procedimento, lei stessa aveva indicato una quota media inferiore al 4% per il primo periodo ed una quota del 12,8% per il 1983 e del 12,3% per il 1984.

    172. La ricorrente contesta al Tribunale il fatto di avere dichiarato, ai punti 615 e 616 della sentenza impugnata, che i dati da essa dedotti erano inaffidabili e, in ogni caso, ingannevoli, giacché non aveva precisato le basi su cui aveva stabilito la sua quota di mercato per il 1984, e che essa aveva «diluito» tale quota rapportando le sue vendite non alle vendite dei produttori europei, bensì al consumo europeo, per forza di cose più elevato poiché comprendente anche le importazioni.

    173. Secondo l'Enichem, le affermazioni del Tribunale non sono esatte e rivelano ch'esso non ha tenuto conto degli elementi da lei addotti. Essa sottolinea in particolare che, anche rapportando le sue vendite a quelle dei produttori europei, permarrebbe una differenza notevole tra le sue cifre e quelle considerate dalla Commissione.

    174. La ricorrente contesta inoltre al Tribunale il fatto di avere dichiarato, ai punti 1201-1204 della sentenza impugnata, che, contrariamente a quanto da lei affermato, la Commissione le aveva attribuito una quota di mercato inferiore al 10%, e non pari al 15%, per il periodo 1980-1984.

    175. La ricorrente sottolinea, a tale proposito, che la media del 10% è stata ottenuta in base alle cifre del 6% e del 15% considerate dalla Commissione, rispettivamente, per gli anni 1980-1982 e 1983-1984, la cui attribuzione è sempre stata rifiutata dall'Enichem. Essa sostiene che la sua quota di mercato media nei quattro anni considerati era del 7,2% o del 7,7%, se rapportata alle vendite dei produttori europei, e quindi sensibilmente inferiore al 9,6% attribuitole dalla Commissione. Orbene, in base a tale quota di mercato, l'ammenda inflitta all'Enichem avrebbe dovuto essere inferiore a ECU 2 000 000, anziché pari ai ECU 2 500 000 cui essa è stata condannata.

    176. Cosa bisogna pensare di tale argomento?

    177. A priori, sembrerebbe che la ricorrente sollevi un puro motivo di fatto, giacché sottopone alla valutazione della Corte le cifre già esaminate dal Tribunale.

    178. A tale riguardo, il fatto di qualificare il motivo come tratto da un esame insufficiente delle prove è ininfluente. Infatti nella fattispecie non si può parlare di esame insufficiente, poiché il Tribunale ha non solo posto quesiti su tale questione, ma vi ha altresì dedicato brani importanti della sua sentenza.

    179. In realtà, è giocoforza constatare che l'unica carenza che la ricorrente contesta effettivamente al Tribunale consiste nel non essere pervenuto alla sua stessa conclusione per quanto riguarda la valutazione delle cifre fornite da lei e dalla Commissione. La ricorrente non condivide il risultato dell'esame, svolto dal Tribunale, dei dati ch'essa ha prodotto e chiede alla Corte di procedere ad un nuovo esame.

    180. Saremmo quindi in presenza di ciò che potrebbe definirsi l'esempio tipico del motivo di fatto, sottratto all'esame della Corte nell'ambito di un procedimento d'impugnazione.

    181. Pertanto, l'irricevibilità del motivo sarebbe manifesta, salvo invocare lo snaturamento dei fatti da parte del Tribunale.

    182. Tuttavia la ricorrente invoca tale snaturamento solo per rimettere in discussione l'affermazione, formulata al punto 1204 della sentenza impugnata, secondo cui essa non avrebbe contestato la fissazione al 10% della sua quota media di mercato.

    183. Tale invocazione è però vana, giacché il Tribunale non ha detto che le cifre non erano contestate, ma ha dichiarato che mancava una seria contestazione da parte della ricorrente.

    184. Tale argomento è quindi indissociabile dalla censura principale formulata dalla ricorrente, ossia il rigetto da parte del Tribunale dei dati da lei forniti. Occorre quindi verificare se tale rigetto fosse viziato da snaturamento.

    185. Il Tribunale si è basato sul fatto che la ricorrente non indicava la base delle sue cifre, ch'esso pertanto non riteneva sufficientemente affidabili.

    186. Orbene, è giocoforza constatare, alla luce degli allegati al ricorso su cui la ricorrente fonda la sua tesi, che la valutazione del Tribunale non è censurabile. Infatti i documenti in questione contengono solo le cifre senza alcuna spiegazione o, in un caso, contengono spiegazioni, fornite dalla ricorrente, tese a sottolineare l'incertezza che circonda i dati utilizzati come riferimento per stabilire le suddette cifre.

    187. La ricorrente critica inoltre l'affermazione del Tribunale secondo cui, poiché le cifre relative alle vendite fornite dall'Enichem sono rapportate ai consumi europei e non alle vendite dei produttori europei, la quota di mercato indicata dalla ricorrente risulta notevolmente ridotta.

    188. Essa non contesta tuttavia l'esistenza di tale riduzione, ma fa valere di non aver avuto alcuna volontà dissimulatrice. Il mercato di un prodotto non si definirebbe in base alle vendite dei produttori accusati dalla Commissione, bensì in base all'insieme delle vendite nel mercato geografico di riferimento. Inoltre l'Enichem non conoscerebbe il riferimento utilizzato dalle altre imprese per calcolare la loro quota di mercato.

    189. A tale riguardo, occorre sottolineare in ogni caso che spettava al Tribunale confrontare le cifre della ricorrente con quelle della Commissione. Era dunque logico, da parte sua, sottolineare l'esistenza di una differenza di metodo ed il suo inevitabile e non contestato effetto aritmetico.

    190. Da quanto precede deriva che la ricorrente non dimostra in che modo il Tribunale avrebbe snaturato i fatti di causa. Il motivo va quindi respinto in quanto irricevibile.

    M - Sulla violazione del principio di proporzionalità nella determinazione dell'importo dell'ammenda

    191. L'Enichem ricorda che l'ammenda inflitta con la decisione PVC II è la stessa inflitta con la decisione PVC I. Orbene, il valore reale di detta ammenda, valutata con riferimento alla data di ciascuna delle due decisioni, sarebbe molto diverso e ingiustamente penalizzante. Infatti i ECU 2 500 000 convertiti nel 1998 corrisponderebbero a ITL 3 842 000 000, mentre, al tasso di conversione del 1994, rappresenterebbero ITL 4 835 000 000. In termini reali, ciò si tradurrebbe in un aumento dell'ammenda del 20%, poiché gli elementi sulla cui base essa è stata calcolata, in particolare la gravità e la durata dell'infrazione, sarebbero rimasti gli stessi.

    192. L'Enichem contesta la motivazione con cui il Tribunale ha disatteso tale censura ai punti 1215-1224 della sentenza impugnata.

    193. Rileva che il «diritto» della Commissione di esprimere l'importo dell'ammenda in ECU, affermato dal Tribunale, è una facoltà che la Commissione deve esercitare nel rispetto dei principi fondamentali, ivi compreso il principio di proporzionalità.

    194. Per conformarsi a tale principio, la Commissione avrebbe potuto benissimo adottare un metodo che consentisse di mantenere il valore dell'ammenda inflitta originariamente.

    195. L'Enichem contesta poi al Tribunale il fatto di avere considerato che i rischi di modifica dei tassi di cambio fossero inevitabili e che la ricorrente avrebbe dovuto premunirsi contro detto rischio mentre il procedimento era pendente dinanzi al Tribunale, e in seguito dinanzi alla Corte.

    196. A tale riguardo, essa sostiene che la fluttuazione dei tassi di cambio rappresenta un'alea tipica degli scambi commerciali, ma estranea all'applicazione del diritto. Lo stretto rapporto esistente tra l'importo dell'ammenda e la gravità dell'infrazione commessa non può essere alterato da fattori del tutto estrinseci.

    197. Sarebbe inoltre inesatto affermare che l'Enichem avrebbe dovuto premunirsi contro il rischio del cambio durante il procedimento dinanzi alla Corte. Infatti, durante tale periodo, era venuto meno ogni obbligo di pagamento dell'ammenda, poiché la decisione PVC I era stata dichiarata inesistente.

    198. A tale riguardo occorre tuttavia sottolineare che, poiché la sentenza del Tribunale era stata impugnata, la ricorrente non poteva comportarsi come se tale dichiarazione di inesistenza fosse definitivamente acquisita.

    199. L'Enichem aggiunge infine che la Commissione avrebbe dovuto assumersi la responsabilità di aver provocato la nullità della decisione PVC I e l'Enichem non avrebbe dovuto sopportare un onere aggiuntivo a causa di un errore altrui.

    200. La Corte ha già avuto modo di occuparsi del problema sollevato dalla ricorrente. Essa ha infatti esaminato un argomento analogo nelle sentenze Sarrió/Commissione e Enso Española/Commissione .

    201. La Corte ha dichiarato che le fluttuazioni monetarie costituiscono «un'alea che può generare vantaggi oppure svantaggi, alla quale le imprese [che realizzano una quota delle vendite sui mercati d'esportazione] devono abitualmente far fronte nell'ambito delle loro attività commerciali e la cui esistenza, in quanto tale, non è idonea a rendere inadeguato l'importo di un'ammenda legittimamente fissato».

    202. La Corte ha aggiunto che, «ad ogni buon conto, l'importo massimo dell'ammenda determinato ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, in funzione del fatturato realizzato nel corso dell'esercizio sociale precedente l'adozione della decisione costituisce un limite alle eventuali conseguenze pregiudizievoli delle fluttuazioni monetarie».

    203. Rammento che nel caso di specie non viene addotto che tale limite sia stato superato.

    204. Da quanto precede discende che occorre respingere il detto motivo. Pertanto, il ricorso va respinto nella sua interezza.

    III - Conclusione

    205. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di:

    - respingere il ricorso;

    - condannare la ricorrente alle spese.

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