Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61999CC0250

    Conclusioni dell'avocato generale Mischo del 25 ottobre 2001.
    Degussa AG contro Commissione delle Comunità europee.
    Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Policloruro di vinile (PVC) - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) - Annullamento di una decisione della Commissione - Nuova decisione - Atti che hanno preceduto la prima decisione - Autorità del giudicato - Principio ne bis in idem - Prescrizione - Termine ragionevole - Motivazione - Accesso al fascicolo - Processo equo - Segreto professionale - Autoincolpazione - Vita privata - Ammende.
    Causa C-250/99 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-08375

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:570

    61999C0250

    Conclusioni dell'avocato generale Mischo del 25 ottobre 2001. - Degussa AG contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Policloruro di vinile (PVC) - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) - Annullamento di una decisione della Commissione - Nuova decisione - Atti che hanno preceduto la prima decisione - Autorità del giudicato - Principio ne bis in idem - Prescrizione - Termine ragionevole - Motivazione - Accesso al fascicolo - Processo equo - Segreto professionale - Autoincolpazione - Vita privata - Ammende. - Causa C-250/99 P.

    raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-08375


    Conclusioni dell avvocato generale


    I - Introduzione

    A - I fatti all'origine della controversia

    1. In seguito ad accertamenti compiuti nel settore del polipropilene nei giorni 13 e 14 ottobre 1983, ai sensi dell'art. 14 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato , la Commissione delle Comunità europee apriva un'istruttoria sul policloruro di vinile (in prosieguo: il «PVC»). Essa effettuava quindi varie ispezioni presso le imprese interessate e rivolgeva a queste ultime numerose richieste di informazioni.

    2. Il 24 marzo 1988 la Commissione avviava d'ufficio, a norma dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, un procedimento contro quattordici produttori di PVC. Il 5 aprile 1988 essa contestava a ciascuna di dette imprese gli addebiti, ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all'art. 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 . Tutte le imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti presentavano osservazioni nel corso del mese di giugno 1988. Ad eccezione della Shell International Chemical Company Ltd, che non aveva fatto domanda in tal senso, esse venivano sentite nel corso del mese di settembre 1988.

    3. Il 1° dicembre 1988 il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti (in prosieguo: il «comitato consultivo») emetteva il proprio parere sulla proposta di decisione della Commissione.

    4. Al termine della procedura la Commissione adottava la decisione 21 dicembre 1988, 89/190/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/31.865, PVC ; in prosieguo: la «decisione PVC I»). Con tale decisione la Commissione infliggeva sanzioni, per violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE), ai seguenti produttori di PVC: Atochem SA, BASF AG, DSM NV, Enichem SpA, Hoechst AG (in prosieguo: la «Hoechst»), Hüls AG, Imperial Chemical Industries plc (in prosieguo: l'«ICI»), Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Montedison SpA, Norsk Hydro AS, la Société artésienne de vinyle SA, Shell International Chemical Company Ltd, Solvay e Cie (in prosieguo: la «Solvay») e Wacker-Chemie GmbH.

    5. Tutte queste imprese, tranne la Solvay, proponevano ricorso dinanzi al giudice comunitario per ottenere l'annullamento di tale decisione.

    6. Con ordinanza 19 giugno 1990, Norsk Hydro/Commissione , il Tribunale dichiarava irricevibile il ricorso di questa impresa.

    7. Le altre cause venivano riunite ai fini della trattazione orale e della sentenza.

    8. Con sentenza 27 febbraio 1992, BASF e a./Commissione , il Tribunale dichiarava inesistente la decisione PVC I.

    9. Su ricorso della Commissione la Corte, con sentenza 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a. (in prosieguo: la «sentenza 15 giugno 1994») , annullava la sentenza del Tribunale e la decisione PVC I.

    10. A seguito di questa sentenza la Commissione adottava, il 27 luglio 1994, una nuova decisione nei confronti dei produttori interessati dalla decisione PVC I, ad eccezione però della Solvay e della Norsk Hydro AS [decisione della Commissione 27 luglio 1994, 94/599/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/31.865-PVC, GU L 239, pag. 14; in prosieguo: la «decisione PVC II»)]. Tale decisione imponeva alle imprese destinatarie ammende di importo identico a quelle che erano state loro inflitte con la decisione PVC I.

    11. La decisione PVC II contiene le seguenti disposizioni:

    «Articolo 1

    BASF AG, DSM NV, Elf Atochem SA, Enichem SpA, Hoechst AG, Hüls AG, Imperial Chemical Industries plc, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Montedison SpA, Société Artésienne de Vinyl SA, Shell International Chemical Co. Ltd e Wacker Chemie GmbH hanno violato l'articolo 85 del trattato CE, partecipando (insieme a Norsk Hydro [...] e Solvay [...]) per i periodi indicati nella presente decisione ad un accordo ed una pratica concordata con inizio intorno all'agosto 1980, in base al quale i produttori che forniscono PVC nel territorio della Comunità hanno preso parte a riunioni periodiche intese a fissare prezzi-obiettivo e quote obiettivo, a programmare iniziative concordate per aumentare i livelli dei prezzi e a controllare l'esecuzione dei predetti accordi collusivi.

    Articolo 2

    Le imprese menzionate nell'articolo 1 che operano tuttora nel settore del PVC nella Comunità (eccetto Norsk Hydro [...] e Solvay [...]), che sono tuttora soggette all'obbligo di porre fine alle infrazioni, pongono immediatamente fine alle suddette infrazioni (se già non vi abbiano provveduto) e si astengono d'ora in poi, per quanto riguarda le attività che esse svolgono nel settore del PVC, da ogni accordo o pratica concordata che possa avere oggetto o effetto identico o analogo, compreso ogni scambio di informazioni normalmente coperte dal segreto commerciale, mediante il quale i partecipanti possono conoscere direttamente o indirettamente dati concernenti la produzione, le forniture, l'entità delle scorte, i prezzi di vendita, i piani relativi ai costi o agli investimenti di altri singoli produttori, nonché da ogni accordo o pratica concordata con cui essi siano in grado di controllare l'adesione a qualsiasi accordo espresso o tacito o a qualsiasi pratica concordata in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati all'interno della Comunità. Ogni sistema di scambio di informazioni generali in relazione al settore PVC al quale i produttori aderiscano deve essere gestito in modo tale da escludere qualsiasi informazione che consenta di individuare il comportamento dei singoli produttori; in particolare, le imprese si astengono dallo scambiarsi informazioni supplementari aventi rilevanza ai fini della concorrenza e non previste in tale sistema.

    Articolo 3

    Per l'infrazione di cui all'articolo 1, le seguenti ammende vengono inflitte alle imprese menzionate qui di seguito:

    i) BASF AG: ammenda di ECU 1 500 000;

    ii) DSM NV: ammenda di ECU 600 000;

    iii) Elf Atochem SA: ammenda di ECU 3 200 000;

    iv) Enichem SpA: ammenda di ECU 2 500 000;

    v) Hoechst AG: ammenda di ECU 1 500 000;

    vi) Hüls AG: ammenda di ECU 2 200 000;

    vii) Imperial Chemical Industries plc: ammenda di ECU 2 500 000;

    viii) Limburgse Vinyl Maatschappij NV: ammenda di ECU 750 000;

    ix) Montedison SpA: ammenda di ECU 1 750 000;

    x) Société Artésienne de Vinyl SA: ammenda di ECU 400 000;

    xi) Shell International Chemical Company Ltd: ammenda di ECU 850 000;

    xii) Wacker Chemie GmbH: ammenda di ECU 1 500 000».

    B - Il procedimento dinanzi al Tribunale

    12. Con separati atti depositati presso la cancelleria del Tribunale tra il 5 e il 14 ottobre 1994, le imprese Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Elf Atochem SA (in prosieguo: la «Elf Atochem»), BASF AG, Shell International Chemical Company Ltd, DSM NV e DSM Kunststoffen BV, Wacker-Chemie GmbH, Hoechst, la Société artésienne de vinyle SA, Montedison SpA, ICI, Hüls AG ed Enichem SpA proponevano ricorso dinanzi al Tribunale.

    13. Tutte le ricorrenti chiedevano l'annullamento, totale o parziale, della decisione PVC II, e, in subordine, l'annullamento dell'ammenda ad esse inflitta o la riduzione del suo importo. La Montedison SpA chiedeva altresì la condanna della Commissione al rimborso dei danni in ragione delle spese connesse alla costituzione di una cauzione e per ogni altra spesa derivante dalla decisione PVC II.

    C - La sentenza del Tribunale

    14. Con sentenza 20 aprile 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), il Tribunale ha:

    - riunito le cause ai fini della decisione;

    - annullato l'art. 1 della decisione PVC II, in quanto assumeva che la Société artésienne de vinyle SA avesse partecipato all'infrazione contestata dopo i primi sei mesi del 1981;

    - ridotto rispettivamente a 2 600 000 euro, 135 000 euro e 1 550 000 euro le ammende inflitte alla Elf Atochem SA, alla Société artésienne de vinyle e all'ICI;

    - respinto i ricorsi per il resto;

    - statuito sulle spese.

    D - Il procedimento dinanzi alla Corte

    15. Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 29 giugno 1999, la Degussa AG, già la Degussa-Hüls AG (in prosieguo: la «Degussa») ha proposto ricorso contro la sentenza del Tribunale in forza dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte.

    16. Essa conclude che la Corte voglia:

    - annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge il suo ricorso e la condanna alle spese;

    - annullare gli articoli 1, 2 e 3 della decisione PVC II nelle parti che la riguardano;

    - condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi del giudizio.

    17. La Commissione conclude che la Corte voglia:

    - respingere il ricorso;

    - condannare la ricorrente alle spese.

    II - Analisi

    18. La ricorrente deduce quattro motivi di ricorso che è opportuno analizzare in ordine successivo.

    Sul motivo vertente sulla violazione del principio del termine ragionevole

    19. La Degussa sostiene in primo luogo che il principio generale del termine ragionevole è stato disatteso a causa della durata complessiva del procedimento, amministrativo e giurisdizionale. Sottolinea che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'art. 6, n. 1, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950, la ragionevolezza della durata della procedura si valuta in relazione all'intero procedimento, amministrativo e giurisdizionale, e non solo in relazione alle sue varie fasi (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 28 giugno 1979, König, serie A n. 27, punto 98 e segg.). Questa giurisprudenza sarebbe applicabile, mutatis mutandis, al principio generale di diritto comunitario della durata ragionevole del procedimento.

    20. La ricorrente fa valere che, nel caso di specie, i primi accertamenti della Commissione sono iniziati nell'ottobre 1983, mentre la sentenza impugnata è stata resa solo nell'aprile 1999. Aggiunge che, tenuto conto della probabile durata del procedimento d'impugnazione, la chiusura definitiva del procedimento dovrebbe avvenire solo dopo circa vent'anni. Il limite assoluto di durata ancora sopportabile per un procedimento verrebbe in tal modo superato. Tale durata sarebbe imputabile alla Commissione e agli organi giurisdizionali comunitari. Essa supererebbe già nettamente quella di undici anni esaminata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza 24 settembre 1997, Garyfallou AEBE/Grecia (Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, pag. 1821, punto 40).

    21. Non condivido quest'analisi.

    22. Ritengo infatti, contrariamente alla ricorrente, che non ci si possa limitare a cumulare la durata del procedimento amministrativo con quella del procedimento giurisdizionale al fine di stabilire la durata del procedimento ai sensi del principio del termine ragionevole.

    23. Siffatta impostazione comporterebbe infatti una serie di conseguenze paradossali.

    24. Ad esempio, in un caso complesso in cui la Commissione, per definizione, avrebbe bisogno di molto tempo per accertare gli elementi di diritto e di fatto necessari per adottare la sua decisione, il giudice comunitario, da parte sua, per non rischiare di giungere ad una durata totale eccessiva, disporrebbe solo di un termine minimo per valutare questo medesimo caso complesso!

    25. E' lecito dubitare che tale criterio sia atto a rafforzare la tutela dei diritti delle imprese.

    26. Come rileva la Commissione, questa tesi è anche incompatibile con la garanzia d'indipendenza del giudice, giacché implica che l'amministrazione, lasciando semplicemente trascorrere il tempo, potrebbe obbligare il giudice a svolgere un esame accelerato della causa, salvo far vincere automaticamente la società.

    27. Inoltre, in tal caso la tutela giurisdizionale diverrebbe per le imprese una specie di scommessa ch'esse vincerebbero praticamente sempre. Infatti, proponendo ricorso d'annullamento contro la decisione della Commissione, esse avvierebbero un processo nel cui ambito solo una sentenza della Corte che respingesse tutti i motivi da esse addotti potrebbe impedire loro di risultare vittoriose, facendo valere una violazione del principio del termine ragionevole, sempreché, beninteso, tale sentenza intervenisse con sufficientemente tempestività.

    28. In tutti gli altri casi - annullamento della decisione, seguito o meno dall'adozione di una nuova decisione, oppure annullamento della sentenza di primo grado con rinvio al Tribunale - alle imprese interessate basterebbe continuare a proporre ricorsi tenendo, se così posso esprimermi, d'occhio il calendario per potere, al momento giusto, porre fine al processo, giocando la carta vincente del termine ragionevole.

    29. Tale criterio ignora, a mio parere, la differenza di natura esistente tra il procedimento dinanzi alla Commissione e quello dinanzi al giudice comunitario.

    30. Infatti dinanzi alla Commissione è in discussione un insieme di fatti addebitati all'impresa e sui quali, in linea di principio, esiste un dibattito relativo sia alla materialità di detti fatti che alla loro portata giuridica. A tale dibattito può seguire o meno l'adozione di una decisione da parte della Commissione, decisione di cui sia il principio stesso che il contenuto dipendono in certa misura dal potere discrezionale della Commissione, responsabile dell'attuazione della politica comunitaria della concorrenza.

    31. Per contro, il Tribunale è investito di un atto giuridico determinato, una decisione della Commissione, nei cui confronti viene formulata una serie di censure precise. Lo stesso accade, mutatis mutandis, per la Corte nell'ambito dell'impugnazione. Il ricorso dev'essere proposto entro un termine preciso e il giudice ha l'obbligo di risolvere la controversia.

    32. Il fatto che sia dinanzi alla Commissione che dinanzi al Tribunale le imprese abbiano diritto a che la loro posizione venga definita entro un termine ragionevole non implica pertanto che i due procedimenti possano essere considerati equivalenti per quanto riguarda tale principio e siano quindi cumulabili.

    33. L'analisi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo citata dalla ricorrente peraltro non conduce ad una conclusione diversa.

    34. Così, nella sentenza König, citata, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha effettivamente ritenuto che il termine ragionevole iniziasse a decorrere prima del procedimento amministrativo. Si trattava tuttavia, a differenza del caso di specie, di un procedimento amministrativo che faceva seguito all'adozione dell'atto arrecante pregiudizio e che doveva essere necessariamente svolto prima di poter proporre un ricorso giurisdizionale.

    35. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha quindi sostanzialmente proceduto all'esame di tutto il periodo successivo all'adozione dell'atto impugnato. Non ne consegue affatto che occorra aggiungervi periodi di tempo anteriori a tale adozione.

    36. Quanto alla sentenza Garyfallou AEBE/Grecia, citata, va rilevato ch'essa non riguardava il cumulo di un procedimento amministrativo e di uno giurisdizionale, bensì quello di procedimenti avviati dinanzi a più organi giurisdizionali.

    37. Da quanto precede discende che la ricorrente contesta a torto al Tribunale di non aver effettuato tale cumulo.

    38. La Degussa sostiene, in secondo luogo, che il principio del termine ragionevole è già stato disatteso dalla durata del solo procedimento amministrativo.

    39. Il Tribunale infatti avrebbe erroneamente distinto due fasi, protrattesi, la prima, dall'inizio degli accertamenti all'invio della comunicazione degli addebiti, e, la seconda, dalla notifica della contestazione degli addebiti all'adozione della decisione PVC II, salvo il periodo in cui il giudice comunitario ha esaminato la legittimità della decisione PVC I e la validità della sentenza pronunciata dal Tribunale sul ricorso proposto contro tale decisione. Constatando, al punto 132 della sentenza impugnata, che le imprese hanno uno specifico interesse a che la seconda fase del procedimento sia condotta dalla Commissione con una diligenza particolare, il Tribunale avrebbe escluso questa fase dal campo di applicazione del principio generale del termine ragionevole. Avrebbe invece applicato alla prima fase un criterio molto ampio, tale da indurlo ad ammettere che una durata di 52 mesi fosse ragionevole. Avrebbe in tal modo ignorato l'interesse legittimo delle imprese interessate a sapere il più presto possibile, al termine degli accertamenti, se e in quale misura vengano loro effettivamente contestate infrazioni al diritto della concorrenza, onde poter assumere iniziative in vista della loro difesa.

    40. Come il Tribunale, ritengo tuttavia che per stabilire il termine da prendere in considerazione occorra distinguere tra la fase di istruzione propriamente detta e la fase in contraddittorio del procedimento.

    41. Infatti nella prima non è ancora stata formulata alcuna contestazione nei confronti degli operatori. Vero è che la Commissione può chiedere loro informazioni, ma essi non debbono difendersi da alcuna accusa. Pertanto non vi è alcuna incertezza sulla fondatezza di un'accusa che verrebbe loro rivolta né, di conseguenza, alcun danno materiale o morale.

    42. A tale proposito occorre inoltre sottolineare che, prima della comunicazione degli addebiti, le sole misure adottate dalla Commissione sono provvedimenti istruttori. Orbene, questi ultimi, quali sono previsti dal regolamento n.17, non possono essere considerati come atti che comportano la contestazione di un illecito penale.

    43. Infatti la natura stessa di questi provvedimenti e la loro collocazione cronologica nell'iter decisionale dimostrano che al momento in cui essi vengono adottati la Commissione non è ancora in grado di porre addebiti a carico di chicchessia, ma sta ancora cercando gli elementi di fatto che eventualmente consentiranno di adottare una comunicazione degli addebiti, la quale non sarà necessariamente rivolta alle imprese che hanno formato oggetto di provvedimenti istruttori.

    44. In altri termini, il semplice fatto di essere destinataria di provvedimenti istruttori adottati dalla Commissione non fa di un'impresa un'imputata. Il fatto stesso che tali provvedimenti vengano adottati indica, infatti, che la Commissione è alla ricerca di elementi in grado di consentirle di stabilire se occorra perseguire un'impresa e, in caso affermativo, di accertare l'identità di questa. Pertanto in questa fase la Commissione, per definizione, non può ancora accusare nessuno.

    45. Pertanto, gli argomenti che la ricorrente tenta di fondare sulla necessità per le imprese di essere certe della loro situazione per poter organizzare la propria difesa, non potrebbero essere determinanti in questa fase.

    46. Si noterà in questo contesto che, in questa fase del procedimento, il regolamento n. 17 impone alle imprese l'obbligo di collaborare con la Commissione. Anche il legislatore comunitario ha quindi ritenuto che in questa fase l'impresa non si trovi in posizione di imputata.

    47. Occorre inoltre rilevare che l'applicazione del principio del termine ragionevole in questa fase del procedimento avrebbe l'effetto perverso di spingere le imprese a dare prova della massima inerzia possibile nell'adempimento di questo obbligo, in quanto saprebbero che qualunque loro manovra dilatoria aumenterebbe le possibilità di ottenere l'annullamento di un'eventuale decisione per mancato rispetto del termine ragionevole da parte della Commissione.

    48. La Commissione, da parte sua, si vedrebbe costretta ad istruire i procedimenti entro termini che non le consentirebbero di pervenire ad una decisione finale corretta.

    49. Per contro, un'impresa destinataria di una comunicazione degli addebiti è senz'altro oggetto di una contestazione ben determinata. Inoltre la comunicazione degli addebiti implica la volontà, da parte della Commissione, di adottare una decisione nei confronti di detta impresa, la cui situazione è quindi pregiudicata ai fini dell'applicazione del principio del termine ragionevole.

    50. Da quanto precede discende che il Tribunale ha ritenuto a ragione che si dovessero mantenere distinte due fasi del procedimento amministrativo.

    51. La Degussa afferma, in terzo luogo, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere ragionevole la durata della prima fase, ai punti 127-129 della sentenza impugnata, facendo riferimento al volume del fascicolo ed alla complessità dei fatti da chiarire da parte della Commissione, dato il tipo di comportamenti in causa e la loro entità nel mercato geografico interessato, che si estende a tutta la zona di operatività dei principali produttori di PVC nel mercato comune. A suo parere, le circostanze prese in considerazione non potevano giustificare la durata del procedimento. Esse non sarebbero affatto insolite nell'ambito di una procedura d'applicazione dell'art. 85 del Trattato. In altre cause paragonabili, relative ai settori della produzione di putrelle e di cartone, i termini sarebbero stati decisamente inferiori, ossia, rispettivamente, 16 e 20 mesi circa. Inoltre, la Commissione sarebbe rimasta a lungo inattiva nel corso della prima fase. Infine, essa dovrebbe organizzarsi in modo da disporre di personale sufficiente per istruire rapidamente casi complessi.

    52. Ritengo tuttavia che la valutazione della durata eccessiva del procedimento, tenuto conto della complessità dei problemi sollevati, rientri nella competenza del Tribunale. Si tratta di una questione di fatto, da risolvere in funzione delle circostanze del caso concreto. Non è quindi possibile, nell'ambito dell'impugnazione, rimettere in discussione la valutazione effettuata dal Tribunale a tale riguardo.

    53. In ogni caso, a mio parere dagli argomenti sopra esposti emerge che il principio del termine ragionevole non si applica prima della formulazione di un'accusa formale, ossia nella prima fase del procedimento amministrativo.

    54. La Degussa afferma, in quarto luogo, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto anche nel valutare la ragionevolezza della durata della seconda fase, dichiarando, al punto 133 della sentenza impugnata, ch'essa era durata solo 10 mesi, mentre in realtà sarebbe durata circa 6 anni e quasi 4 mesi.

    55. Essa contesta al Tribunale di aver detratto la durata del procedimento giurisdizionale conclusosi con la sentenza Commissione/BASF e a.. Tale criterio sarebbe stato giustificato solo qualora ciascuno dei procedimenti, amministrativo e giurisdizionale, avesse contribuito a conseguire l'obiettivo della certezza e della chiarezza del diritto. Orbene, a tal fine i giudici comunitari avrebbero dovuto valutare nel suo insieme la legittimità nel merito della decisione della Commissione, il che non sarebbe avvenuto nel caso di specie, in quanto non sarebbero stati esaminati né i motivi di merito né i motivi dedotti in subordine relativi alle ammende inflitte, mentre in quel momento non si poteva prevedere che la Commissione avrebbe in seguito adottato una nuova decisione in base a quella precedente. Tale situazione sarebbe quindi imputabile esclusivamente alla Commissione.

    56. La Degussa conclude, pertanto, che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione una durata complessiva di oltre 6 anni, comprendente quella del procedimento giurisdizionale, e constatare che tale durata era manifestamente irragionevole.

    57. Occorre anzitutto rammentare che, come ho già rilevato, non si possono semplicemente sommare le rispettive durate del procedimento amministrativo e di quello giurisdizionale.

    58. La ricorrente ritiene tuttavia che tale principio avrebbe dovuto trovare applicazione solo qualora il procedimento dinanzi al giudice comunitario avesse riguardato, come il procedimento amministrativo, il merito della controversia e non solo i vizi di procedura.

    59. Non si comprende però che cosa giustificherebbe tale distinzione. Infatti la differenza di natura tra i due procedimenti, sotto il profilo del termine ragionevole, non è esclusa dagli argomenti dedotti dinanzi al giudice, che, in ogni caso, riguardano tutti lo stesso problema, ossia la validità della decisione impugnata.

    60. La ricorrente sostiene, in quinto luogo, che la durata di 4 anni e mezzo del procedimento giurisdizionale conclusosi con la sentenza impugnata costituisce di per sé una violazione, da parte del Tribunale, del principio generale del termine ragionevole.

    61. Essa sottolinea che, in seguito al deposito dei ricorsi, nel mese di aprile 1995 il Tribunale ha deciso di sospendere la fase scritta e di limitare la fase orale all'esame dei motivi procedurali e che successivamente, con ordinanza 14 luglio 1995, ha disposto la ripresa della fase scritta, conclusa il 20 febbraio 1996. Aggiunge che è stata svolta una nuova fase orale tra il 9 e il 12 febbraio 1998 e che la sentenza impugnata è stata infine emessa il 20 aprile 1999. A suo parere, la suddivisione del procedimento giurisdizionale in due fasi distinte, comprendenti ciascuna una fase scritta e una fase orale proprie, non era in alcun modo giustificata.

    62. Che cosa si deve pensare di questo argomento?

    63. Occorre fare riferimento alla sentenza Baustahlgewebe/Commissione , in cui la Corte ha dichiarato che il carattere ragionevole della durata del procedimento andava valutato in funzione delle circostanze specifiche della fattispecie. Si trattava peraltro di un procedimento più lungo di quello esaminato nella presente causa, giacché esso era durato, dinanzi al solo Tribunale, 5 anni e 6 mesi.

    64. La Corte ha sottolineato l'importanza da attribuire alla complessità della causa e agli obblighi inerenti al procedimento dinanzi ai giudici comunitari, connessi in particolare al regime linguistico della procedura.

    65. Inoltre la Corte ha identificato due periodi precisi, di 32 e 22 mesi, che ha ritenuto significativi, per la loro durata ingiustificata, sotto il profilo del principio del termine ragionevole.

    66. Orbene, nella specie la ricorrente non invoca un periodo simile. E' vero che addebita al Tribunale il tempo ch'esso avrebbe perso per organizzare una fase orale dedicata specificamente ai motivi procedurali. Tuttavia è giocoforza constatare, da un lato, che questa presunta perdita di tempo non è equiparabile ai periodi considerati nella citata sentenza Baustahlgewebe/Commissione, in quanto nell'aprile 1995 il Tribunale ha disposto la sospensione della fase scritta e l'organizzazione della fase orale, svoltasi nel giugno 1995, e la fase scritta è stata ripresa nel luglio 1995.

    67. D'altro canto, come emerge da quanto precede, il Tribunale non è rimasto inattivo durante tale periodo di tempo, in quanto ha anzi tentato di proseguire la trattazione della causa nel modo che ha ritenuto più efficace in quel momento.

    68. Anche questo argomento della ricorrente è quindi infondato.

    69. La Degussa contesta infine al Tribunale di aver dichiarato, al punto 122 della sentenza impugnata, che la violazione del principio generale del termine ragionevole di per sé non inficia la validità della decisione e che un annullamento è giustificato solo qualora una durata eccessiva del procedimento abbia comportato anche una violazione dei diritti della difesa.

    70. Essa ritiene che la Commissione, alla scadenza del termine ragionevole, perda il diritto di adottare una decisione. Sarebbe inconcepibile imporre alle imprese, oltre agli inconvenienti già subiti a causa della durata eccessiva del procedimento, di non far valere i loro diritti se non nell'ambito di un'azione di risarcimento, che allungherebbe ulteriormente la durata complessiva del procedimento e che in molti casi non produrrebbe alcun risultato, essendo il danno subito di natura morale o indimostrabile. L'unica conseguenza giuridica tale da garantire l'applicazione del diritto fondamentale in questione sarebbe quindi la nullità della decisione adottata. Le stesse considerazioni varrebbero, mutatis mutandis, per la durata ragionevole del procedimento dinanzi al Tribunale.

    71. Per quanto riguarda il procedimento amministrativo, una durata eccessiva comporterebbe necessariamente una violazione dei diritti della difesa delle imprese interessate, date le difficoltà generate dalla possibilità di riunire tutti gli elementi di prova che potrebbero essere utili alla loro difesa. Tale violazione non potrebbe più essere sanata nel procedimento dinanzi al Tribunale (sentenza Solvay/ Commissione) .

    72. In subordine, la Degussa chiede una riduzione dell'ammenda inflitta richiamandosi alla sentenza Baustahlgewebe/Commissione .

    73. Da quanto precede discende tuttavia che nel caso di specie non vi è stata alcuna violazione del principio del termine ragionevole. Ne consegue che non è necessario esaminare se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto per quanto riguarda le conseguenze di tale violazione, né stabilire se, conformemente alla giurisprudenza Baustahlgewebe/Commissione, citata, si debba ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente.

    74. Pertanto, solo in subordine rilevo l'infondatezza di tale motivo.

    75. Infatti è pacifico che la ragion d'essere del principio del termine ragionevole è tutelare gli operatori coinvolti in un procedimento d'infrazione ai sensi del regolamento n. 17. Pertanto, l'applicazione di tale principio deve comportare conseguenze proporzionate rispetto all'entità del danno subito dagli operatori a causa dell'eccessiva durata del procedimento.

    76. Ne consegue che, se quest'ultima non ha influenzato l'esercizio da parte delle imprese dei loro diritti di difesa e quindi non ha inciso sull'esito del procedimento, l'applicazione del principio deve determinare conseguenze minori che non nell'ipotesi inversa.

    77. In particolare, non si vede perché andrebbe comunque annullata una decisione della Commissione il cui contenuto, per ipotesi, sarebbe stato identico in mancanza di un'eccessiva durata della procedura d'adozione.

    78. Infatti non solo ciò significherebbe dare prova di un eccessivo formalismo, ma tale conseguenza sarebbe anche sproporzionata rispetto allo scopo di tutelare i diritti degli operatori, in quanto il danno subito da questi ultimi non deriverebbe dal contenuto del provvedimento in sé, ma solo dal momento in cui esso è stato infine adottato.

    79. In tal caso, un risarcimento è atto a salvaguardare i diritti delle imprese evitando al contempo di imporre alla Commissione la scelta tra adottare una nuova decisione del tutto identica alla precedente o rinunciare a sanzionare l'infrazione.

    80. Per contro, se si dimostra che i diritti della difesa sono stati violati, non si può contestare che s'imponga l'annullamento della decisione nella sua interezza.

    81. La ricorrente tenta tuttavia di dimostrare che la durata eccessiva di un procedimento pregiudica di per sé le possibilità di difesa delle imprese, giacché esse, con il trascorrere del tempo, avrebbero sempre maggiori difficoltà a raccogliere le prove necessarie.

    82. E' lecito domandarsi se la Commissione non incontrerebbe lo stesso problema.

    83. In ogni caso, tali difficoltà devono essere provate in concreto dalla ricorrente e non possono essere presunte. Ora, la tesi della ricorrente equivale a formulare la presunzione assoluta che il decorso del tempo abbia determinato tali conseguenze sulle possibilità di difesa delle imprese.

    84. La soluzione adottata dal Tribunale quanto all'effetto della durata del procedimento sulla validità della decisione della Commissione è peraltro conforme, mutatis mutandis, a quella cui è giunta la Corte nel contesto dell'annullamento di una sentenza del Tribunale. Essa ha infatti incontestabilmente dichiarato, al punto 49 della sentenza Baustahlgewebe/Commissione, citata, che «in mancanza di qualsivoglia indizio del fatto che la durata del procedimento abbia influito sulla soluzione della controversia» non v'era motivo di annullare la sentenza impugnata.

    85. Tale impostazione, del resto, costituisce semplicemente l'applicazione al caso di specie del principio generale secondo cui un vizio di procedura può determinare la nullità solo qualora sia sufficientemente grave. Ciò discende da una giurisprudenza costante in materia di annullamento per violazione di forme sostanziali ed ha peraltro anche ispirato l'art. 51 dello Statuto della Corte, che subordina la possibilità di far valere irregolarità procedurali, come mezzo d'impugnazione, alla condizione ch'esse abbiano leso gli interessi della parte ricorrente.

    86. Da quanto precede discende che il motivo vertente su una violazione del principio del termine ragionevole è infondato sotto tutti i profili e va quindi respinto.

    Sulla mancanza di un procedimento amministrativo preparatorio regolare

    87. La ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non avendo rilevato una violazione dei diritti procedurali e dei diritti della difesa, dovuta alla mancanza di un procedimento preparatorio regolare. Suddivide il motivo in due parti.

    Sulla prima parte, vertente sull'invalidità degli atti preparatori della decisione PVC I

    88. La Degussa contesta al Tribunale il fatto di aver concluso, ai punti 189 e 193 della sentenza impugnata, che la validità degli atti preparatori anteriori all'adozione della decisione PVC I non era stata messa in discussione dalla sentenza Commissione/BASF e a., citata. Siffatta conclusione non risulterebbe affatto dalla motivazione di detta sentenza. Il Tribunale si sarebbe erroneamente richiamato alla sentenza Spagna/Commissione , da cui emergerebbe che, in caso di annullamento, un procedimento può essere ripreso esattamente dal punto fino al quale può essere considerato regolare. Nella sentenza Commissione/BASF e a., citata, la Corte avrebbe sì annullato la decisione PVC I a causa di un vizio di forma verificatosi nell'ultima fase della sua adozione, ma non si sarebbe pronunciata sulla regolarità del procedimento seguito, di cui le ricorrenti avevano contestato una serie di irregolarità.

    89. Secondo la Degussa, alla luce della sentenza Spagna/Commissione, citata, avrebbero potuto essere conservati solo gli atti preparatori la cui regolarità fosse emersa dalla motivazione della sentenza Commissione/BASF e a., citata, o che non fossero stati messi in discussione. La Corte, non avendo esaminato altri motivi oltre a quelli vertenti su una violazione delle forme sostanziali, non avrebbe esplicitamente annullato gli atti procedurali preparatori della decisione PVC I, ma non ne avrebbe nemmeno constatato la validità. Orbene, solo in quest'ultima ipotesi avrebbe potuto essere ammessa la conferma della validità degli atti istruttori.

    90. La Degussa sostiene inoltre che il Tribunale, ai punti 191 e 192 della sentenza impugnata, ha erroneamente ritenuto che la sua sentenza Cimenteries CBR e a./Commissione non inficiasse la sua analisi.

    91. La questione degli effetti dell'annullamento di una decisione sulla validità degli atti precedenti dipende, come ha giustamente dichiarato il Tribunale, dai motivi d'annullamento, il che peraltro non è contestato dalla ricorrente.

    92. Tale affermazione, che d'altro canto costituisce solo l'applicazione al caso di specie della regola generale dell'autorità di cosa giudicata, è confermata sia dalla giurisprudenza citata dal Tribunale che da quella invocata dalla stessa ricorrente.

    93. Pertanto, il Tribunale ha giustamente dichiarato che occorreva stabilire, alla luce del dispositivo e della motivazione della sentenza della Corte relativa alla decisione PVC I, l'effetto dell'annullamento di quest'ultima sugli atti preparatori.

    94. Orbene, tale annullamento era dovuto al solo fatto della violazione da parte della Commissione delle norme di procedura che disciplinano esclusivamente le modalità di adozione della decisione finale. La nullità pertanto non poteva estendersi alle fasi della procedura anteriori alla sopravvenienza di questo vizio procedurale e a quelle cui non erano applicabili le suddette norme.

    95. La situazione era quindi analoga a quella che ha formato oggetto della sentenza Spagna/Commissione, citata, in cui la Corte ha dichiarato che il procedimento diretto a sostituire l'atto annullato poteva essere ripreso esattamente dal punto in cui era intervenuta la causa di nullità.

    96. La ricorrente perviene tuttavia ad una conclusione diametralmente opposta. Ritiene che, poiché la Corte non ha esplicitamente confermato la validità degli atti preparatori, mentre questa veniva contestata, se ne dovrebbe dedurre ch'essi siano stati invalidati dalla sentenza della Corte.

    97. Questo ragionamento si fonda su un'interpretazione erronea della giurisprudenza della Corte . Infatti, come sottolinea la Commissione, la sentenza di annullamento vincola l'istituzione autrice dell'atto annullato solo attraverso il dispositivo e la motivazione che ne costituisce il necessario fondamento.

    98. Essi contengono l'insieme degli elementi di cui l'istituzione deve tenere conto per dare esecuzione alla sentenza della Corte. Ne consegue necessariamente che non si può considerare accolto un motivo su cui la Corte non si sia pronunciata.

    99. Inoltre, tenuto conto del principio dell'economia processuale, la Corte non aveva alcun bisogno di esaminare gli altri motivi, in quanto aveva già accertato la nullità della decisione controversa sulla base di uno di essi.

    100. La tesi della ricorrente è incompatibile anche con la presunzione di validità che si riconnette agli atti delle istituzioni. In forza di tale presunzione, infatti, i suddetti atti devono essere considerati validi sino a che la loro invalidità non sia stata esplicitamente rilevata dalla Corte, il che è l'esatto contrario del ragionamento svolto dalla ricorrente.

    101. Quest'ultima si richiama altresì alla sentenza nella causa Cimenteries CBR e a./Commissione, citata, in cui il Tribunale avrebbe dichiarato che in seguito all'annullamento della decisione della Commissione l'insieme del procedimento diviene illegittimo.

    102. Tuttavia occorre collocare tale affermazione nel contesto della sentenza di cui trattasi. Infatti la nullità della decisione era dovuta all'invalidità del procedimento preparatorio, ossia all'accesso al fascicolo, e non, come nella specie, alla mancanza di autenticazione del testo finale della decisione. Pertanto, ne conseguiva necessariamente che, traendo le conclusioni dalla sentenza d'annullamento, spettava alla Commissione tenere conto delle cause dell'annullamento e porvi rimedio, se del caso compiendo nuovamente gli atti di procedura la cui nullità aveva causato l'invalidità della decisione finale.

    103. Da quanto precede discende che occorre respingere l'argomento della ricorrente e quindi la prima parte del suo motivo.

    Sulla seconda parte, vertente sull'obbligo di avviare un nuovo procedimento amministrativo

    104. La Degussa afferma che, a prescindere dalla loro validità, gli atti preparatori anteriori alla decisione PVC I non erano sufficienti per consentire alla Commissione di adottare la decisione PVC II. A suo parere, la Commissione avrebbe dovuto avviare un procedimento complementare che comprendesse l'audizione della ricorrente, l'intervento del comitato consultivo e quello del consigliere auditore.

    105. Essa contesta, in primo luogo, la tesi del Tribunale secondo cui, in mancanza di nuovi addebiti, non era necessaria una nuova audizione. Sostiene infatti che a norma del regolamento n. 17 ogni decisione in materia di constatazione di infrazioni dev'essere preceduta da un'audizione.

    106. Occorre tuttavia rammentare che, come si è dimostrato in precedenza, l'audizione che ha preceduto la decisione PVC I non è stata invalidata dall'annullamento di questa. Le imprese interessate sono quindi state sentite ed hanno potuto far valere i loro argomenti in merito alle censure formulate dalla Commissione nei loro confronti.

    107. Il problema che si pone, quindi, è il seguente: la Commissione aveva l'obbligo di procedere ad una seconda audizione delle imprese interessate.

    108. E' giocoforza constatare che tale obbligo non deriva né dal regolamento n. 17 né dal regolamento n. 99/63. Infatti da tali normative risulta unicamente che la Commissione deve dare alle imprese cui è diretta la comunicazione degli addebiti la possibilità di esprimersi sui fatti loro contestati.

    109. In detti regolamenti si precisa altresì che la Commissione nella sua decisione può fondarsi solo su fatti sui quali le imprese siano state messe in condizione di esprimersi.

    110. Ne consegue che, se la decisione della Commissione non contiene addebiti nuovi rispetto a quelli su cui le imprese sono state sentite, i regolamenti non prescrivono di procedere ad una seconda audizione.

    111. Il parallelo che la ricorrente tenta di stabilire con la revoca, la reiterazione o la correzione di una decisione non è persuasivo. Infatti, in tutti questi casi vi è modifica del contenuto o della portata di un atto esistente. Per ipotesi, questa situazione non ha potuto costituire oggetto dello stesso procedimento preliminare che aveva preceduto l'adozione di detto atto. Per contro, come si vedrà, nel caso di specie non vi è alcuna modifica sostanziale rispetto alla situazione che è stata oggetto del procedimento preliminare.

    112. La Degussa afferma tuttavia, in secondo luogo, che se anche la decisione PVC II non comporta nuovi addebiti in senso stretto, essa è intervenuta in un contesto di fatto e di diritto sufficientemente diverso rispetto a quello in cui è stata adottata decisione PVC I perché occorra considerare tali circostanze modificate equiparabili a nuovi addebiti.

    113. A tale proposito, pone l'accento sullo sviluppo della giurisprudenza, sulle conseguenze giuridiche del decorso del tempo e sulle modifiche che hanno inciso sul contesto di fatto e quindi sul livello delle ammende.

    114. Si è già detto che i regolamenti pertinenti prescrivono solo che le imprese siano messe in grado di esprimersi sugli addebiti posti a loro carico. Per contro, non richiedono ch'esse siano sentite su ogni circostanza nuova.

    115. Occorre quindi che le imprese abbiano potuto far valere i propri argomenti in relazione ai comportamenti loro contestati. Per converso, i regolamenti non prescrivono che le imprese vengano sentite su tutti gli altri aspetti dell'azione della Commissione, compreso, ad esempio, il livello delle ammende.

    116. Ciò vale a fortiori nel caso di specie, in cui, come rammenta giustamente la Commissione, la decisione PVC II verte unicamente sui comportamenti posti in essere tra il 1980 e il 1984 e sui quali le imprese hanno avuto tutto il tempo di esprimersi.

    117. Come ha constatato il Tribunale al punto 1235 della sentenza impugnata, la Commissione, emanando la decisione PVC II, mirava unicamente ad adottare una decisione identica, nel merito, a quella del 1988, limitandosi a correggere il vizio di procedura che aveva condotto al suo annullamento da parte della Corte.

    118. Il fatto che dopo il 1988 vi siano stati sviluppi nel contesto di fatto e di diritto è irrilevante rispetto alle condizioni imposte dai regolamenti. Esse sono state rispettate svolgendo l'audizione sugli addebiti che hanno formato oggetto della decisione controversa.

    119. La possibilità che nel frattempo siano intervenuti sviluppi giurisprudenziali non inficia le conclusioni che precedono. Infatti sviluppi del genere possono sopravvenire in qualsiasi fase del procedimento e non si può pretendere che la Commissione organizzi ogni volta una nuova audizione. Tanto più che tali sviluppi non comportano per la Commissione alcun obbligo di modificare la decisione ch'essa è in procinto di adottare.

    120. Da quanto precede discende che la Commissione non aveva l'obbligo di procedere una seconda volta all'audizione delle imprese.

    121. La ricorrente svolge un ragionamento analogo, mutatis mutandis, con riguardo all'obbligo di rivolgersi al comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti (in prosieguo: «il comitato consultivo»). A suo parere, esso avrebbe dovuto essere sentito in forza dell'art. 10, n. 3, del regolamento n. 17, che ne prescrive la consultazione prima di ogni decisione.

    122. La consultazione del 1988, secondo la ricorrente, non poteva in alcun modo sostituirsi ad una nuova consultazione prima dell'adozione della decisione del 1994, a causa di un completo mutamento, tra queste due date, delle circostanze di fatto e di diritto. In particolare, si sarebbe dovuto consultare il comitato sul principio stesso dell'adozione della decisione PVC II senza procedimento preliminare in seguito dell'annullamento della decisione PVC I, in quanto tale situazione era senza precedenti.

    123. Questo argomento, come quello relativo all'audizione delle imprese, non è persuasivo.

    124. Rammento infatti che gli atti preparatori della decisone PVC I non sono stati invalidati dall'annullamento di questa. Ne consegue che il comitato consultivo è stato effettivamente sentito prima dell'adozione della decisione PVC II. Avrebbe dovuto essere consultato una seconda volta?

    125. Dall'art. 10, n. 5, del regolamento n. 17 emerge che il comitato consultivo si esprime su un progetto preliminare di decisione. Orbene, la ricorrente non afferma che il testo della decisione PVC II diverge in modo sostanziale da quello su cui è stato sentito il comitato consultivo.

    126. In mancanza di tale differenza sostanziale, a mio parere il regolamento non imponeva di sentire nuovamente il comitato consultivo su un testo essenzialmente identico a quello su cui si era già pronunciato.

    127. Le modifiche del contesto invocate dalla ricorrente non mi sembrano tali da giustificare una soluzione diversa.

    128. Sottolineo che l'unico elemento concreto menzionato dalla ricorrente a tale riguardo, ossia il principio stesso dell'adozione di una nuova decisione in una situazione del genere, non è così inedito come essa lascia intendere, giacché la Commissione aveva già dichiarato, nella quarta relazione sulla politica di concorrenza , che l'art. 3 del regolamento relativo alla prescrizione doveva consentirle di adottare una nuova decisione che imponesse un'ammenda in caso di annullamento, per vizio di procedura, di una siffatta decisione.

    129. Quanto agli sviluppi giurisprudenziali, alla luce delle considerazioni svolte in precedenza nel contesto dell'obbligo di sentire le imprese, neanch'essi mi sembrano tali da comportare l'obbligo di adire nuovamente il comitato consultivo.

    130. La ricorrente invoca, infine, la necessità di un nuovo intervento del consigliere-auditore. Ritiene che il Tribunale non abbia risposto al motivo ch'essa aveva formulato in tal senso.

    131. A questo proposito, occorre rinviare al punto 253 della sentenza impugnata, secondo cui «poiché non era tenuta a procedere ad una nuova audizione delle imprese interessate, la Commissione non ha potuto violare i termini della propria decisione 23 novembre 1990 relativa allo svolgimento delle audizioni nell'ambito delle procedure di esecuzione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE e degli artt. 65 e 66 del Trattato CECA».

    132. L'argomento della ricorrente è quindi infondato.

    Sulla violazione dei diritti della difesa dovuta ad un insufficiente accesso al fascicolo

    133. La Degussa rammenta che, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, le ricorrenti hanno ottenuto, in forza di provvedimenti di organizzazione del procedimento, la divulgazione dei documenti che non erano stati loro trasmessi dalla Commissione durante il procedimento amministrativo. Essa rileva che, al punto 1019 della sentenza impugnata, il Tribunale ha accertato una violazione del diritto della ricorrente di accedere al fascicolo. Contesta al Tribunale il fatto di avere respinto, al termine dell'esame delle osservazioni delle ricorrenti relative ai documenti infine divulgati, la sua domanda di annullamento della decisione PVC II, in quanto l'insufficienza dell'accesso al fascicolo non aveva comportato una violazione dei diritti della difesa.

    134. La ricorrente sostiene che questa conclusione è errata, in quanto si fonderebbe su un criterio di valutazione a sua volta erroneo, giacché il metodo contestato del Tribunale sarebbe consistito, secondo il punto 1039 della sentenza impugnata, nell'accertare se documenti non divulgati durante il procedimento amministrativo avrebbero potuto, qualora fossero stati comunicati, influenzare le conclusioni della Commissione. Essa afferma che il Tribunale non è in grado di effettuare una valutazione del genere.

    135. L'esame da esso svolto ignorerebbe anche la portata del diritto di accesso al fascicolo. Una violazione di tale diritto si verificherebbe allorché la Commissione abbia escluso dal procedimento documenti di cui disponeva e che avrebbero potuto essere utili alla difesa della ricorrente. A tale proposito, sarebbe irrilevante sapere se i suddetti documenti siano stati effettivamente considerati utili alla difesa nell'ambito di un controllo a posteriori del Tribunale. Sarebbe altresì irrilevante sapere se la Commissione abbia tenuto conto delle circostanze risultanti da tali documenti.

    136. Vi sarebbe quindi violazione dei diritti della difesa delle imprese ogniqualvolta la Commissione non trasmetta nel corso del procedimento amministrativo documenti eventualmente utili alla difesa di queste ultime.

    137. La ricorrente critica quindi non solo le modalità con cui il Tribunale ha esaminato la portata dei documenti non divulgati, ma anche il principio stesso di tale esame.

    138. A tale proposito, occorre rammentare che dalla giurisprudenza della Corte emerge incontestabilmente che, se l'impresa non dimostra che i documenti in causa contenevano elementi utili alla sua difesa e che, di conseguenza, l'impossibilità di prenderne conoscenza prima della decisione aveva pregiudicato i suoi diritti della difesa, la decisione della Commissione non va annullata.

    139. Pertanto il Tribunale, che peraltro cita al riguardo la propria giurisprudenza , ha ritenuto a ragione che la semplice esistenza di un'irregolarità nell'accesso al fascicolo non giustificasse l'annullamento delle decisione e che quest'ultimo s'imponesse solo qualora fosse stato provato che la mancata divulgazione avrebbe potuto avere un effetto negativo sulle possibilità di difesa della ricorrente.

    140. Pertanto era perfettamente logico ch'esso verificasse se tale condizione fosse stata rispettata nel caso di specie. Non si vede come avrebbe potuto applicare altrimenti tale giurisprudenza, salvo privare detta condizione di qualsiasi contenuto.

    141. Quanto alla questione se il Tribunale abbia in tal modo applicato un criterio di analisi erroneo, occorre rilevare quanto segue.

    142. Si è visto che la ricorrente cita il punto 1039 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale dichiara che l'oggetto della misura di organizzazione del procedimento da esso disposta era «esaminare se documenti non divulgati alle ricorrenti durante il procedimento amministrativo potessero influire, se fossero stati comunicati, sulle conclusioni della Commissione».

    143. Si deve tuttavia osservare che il Tribunale, per analizzare i documenti, ha anche utilizzato le espressioni «pregiudicare le possibilità di difesa delle ricorrenti» (punto 1035 della sentenza impugnata), «l'entità del pregiudizio ai loro diritti della difesa» (punto 1036), «pregiudicato le possibilità di difesa delle imprese» (punto 1041), «comportare alcun elemento utile alla difesa delle ricorrenti» (punto 1073).

    144. Inoltre, al punto 1074 della sentenza impugnata, il Tribunale constata che nessuna delle ricorrenti «ha dimostrato che lo svolgimento della procedura e la decisione siano stati condizionati, a suo pregiudizio, dalla mancata divulgazione di un documento che essa avrebbe dovuto conoscere». La stessa espressione «svolgimento della procedura» fa implicitamente riferimento alle possibilità delle imprese di difendersi nel corso di questa.

    145. Inoltre la lettura dei passaggi dedicati a questo esame dal Tribunale rivela indiscutibilmente che quest'ultimo ha valutato se i documenti in questione presentassero una minima utilità per le ricorrenti. Pertanto non ha limitato la sua analisi alla questione se la mancata divulgazione dei documenti controversi avesse avuto conseguenze sul contenuto della decisione finale.

    146. Infatti la sua motivazione è diretta essenzialmente a dimostrare che i documenti in questione, lungi dal fornire un argomento alla ricorrente, non potevano essere fatti valere da quest'ultima, visti la loro natura o il loro oggetto, ovvero erano tali, dato il loro contenuto, da confermare le conclusioni della Commissione, o comunque da non contraddirle affatto.

    147. Ritengo pertanto che il Tribunale, nel suo metodo di analisi, si sia conformato alla predetta giurisprudenza della Corte.

    148. L'esempio concreto citato dalla ricorrente per dimostrare che ciò non è avvenuto non è persuasivo.

    149. Essa afferma infatti che documenti non divulgati che menzionavano l'esistenza di una «vivace concorrenza» tra i produttori di PVC avrebbero potuto essere utilizzati dalle imprese per dimostrare quanto meno l'insuccesso dell'attuazione dell'intesa vietata, considerazione di cui la Commissione avrebbe potuto tener conto per fissare l'importo dell'ammenda. La mancata divulgazione di tali documenti avrebbe quindi inciso sulle possibilità di difesa della ricorrente, anche se non era stato dimostrato che la decisione avrebbe avuto un contenuto diverso qualora il documento le fosse stato comunicato in tempo utile.

    150. La Commissione fa valere che la valutazione del valore probatorio dei documenti da parte del Tribunale è una valutazione di fatto che non può essere esaminata nell'ambito di un'impugnazione.

    151. Nella specie, il problema che si pone è leggermente diverso. Infatti la ricorrente non rimette direttamente in discussione una valutazione di fatto del Tribunale, bensì tenta di dimostrare, alla luce di questo esempio, che il Tribunale si è basato su un criterio erroneo per procedere a detta valutazione e che tale errore ha avuto conseguenze concrete, ossia che il Tribunale ha ritenuto a torto che la mancata divulgazione di detti documenti non ha comportato una violazione dei diritti della difesa.

    152. La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia valutato se la decisione della Commissione sarebbe stata diversa qualora i suddetti documenti fossero stati divulgati e non mette in discussione il risultato della sua valutazione a tale riguardo. Essa sostiene tuttavia che il Tribunale avrebbe dovuto svolgere un altro esame, ossia stabilire se le imprese avrebbero potuto far valere tali documenti. In tal modo sarebbe pervenuto ad una soluzione diversa, il che indicherebbe le conseguenze concrete della scelta, da parte del Tribunale, di un criterio di valutazione erroneo.

    153. Tuttavia, è giocoforza osservare che il Tribunale nella specie non si è limitato a valutare se la decisione della Commissione sarebbe stata diversa qualora i documenti fossero stati divulgati. Esso ha espressamente sottolineato, al punto 1063 della sentenza impugnata, che le imprese erano state in grado di far valere le circostanze indicate nei detti documenti, cosa che peraltro avevano fatto.

    154. A questo proposito, dichiara ch'esse disponevano già a tal fine di una base documentale «abbondante» in seguito all'invio di documenti alle parti ad opera della Commissione nel maggio 1988. E' quindi infondata l'affermazione della ricorrente secondo cui il fatto di non avere avuto a disposizione tutti i documenti relativi alla concorrenza tra i produttori avrebbe impedito alle imprese di decidere con sicurezza quali documenti potessero essere utili alla loro difesa.

    155. Pertanto, neanche l'esempio citato dalla ricorrente è atto a dimostrare che il Tribunale abbia utilizzato un criterio di analisi erroneo, né, a fortiori, che sarebbe giunto ad una conclusione diversa qualora avesse adottato un criterio corretto.

    156. Da quanto precede discende che questo motivo è infondato.

    Sul motivo vertente sulla violazione dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE)

    157. La Degussa contesta al Tribunale di avere respinto il suo motivo vertente sull'imprecisione delle modalità di calcolo dell'ammenda da parte della Commissione. Il Tribunale avrebbe così ignorato la portata dell'obbligo di motivazione e violato l'art. 190 del Trattato.

    158. Detta disposizione richiederebbe infatti che la motivazione di una decisione appaia nella decisione stessa. Il Tribunale avrebbe quindi errato nel ritenere che le indicazioni relative al calcolo dell'ammenda non rientrino tra gli elementi della motivazione che devono apparire nella decisione e che sia sufficiente che tali indicazioni vengano fornite nel corso del procedimento giurisdizionale.

    159. Questo argomento è privo di fondamento sia con riguardo alle circostanze del caso di specie che in linea di principio.

    160. Infatti la Commissione rileva giustamente che, al punto 1183 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato il fatto che la ricorrente conosceva già le esatte modalità di calcolo dell'ammenda inflitta, in quanto, in occasione dei ricorsi contro la decisione PVC I, aveva ottenuto precisazioni al riguardo per mezzo di una tabella elaborata dalla Commissione in seguito ad una richiesta di chiarimenti del Tribunale ed allegata all'atto introduttivo del ricorso contro la decisione PVC II.

    161. Orbene, secondo una giurisprudenza costante , le condizioni che la motivazione di una decisione deve soddisfare dipendono dal contesto che, nella specie, include le informazioni di cui la ricorrente era già in possesso in seguito al procedimento PVC I.

    162. Poiché è pacifico che le due decisioni su questo punto sono identiche, non si può contestare la conclusione del Tribunale che constata il carattere sufficiente, in tali condizioni, della motivazione della decisione PVC II.

    163. Inoltre, la Corte ha in ogni caso ritenuto , in un contesto analogo a quello del caso di specie, che l'obbligo di motivazione è adempiuto allorché la Commissione indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell'infrazione. Solo in difetto di tali elementi, la decisione è viziata da carenza di motivazione.

    164. Orbene, nella specie il Tribunale ha constatato , senza essere contraddetto dalla ricorrente, che al punto 52 della decisione impugnata la Commissione ha esposto il suo ragionamento in merito alla gravità dell'infrazione e che, al punto 54 della stessa decisione, ha esaminato la durata dell'infrazione.

    165. Ha quindi respinto giustamente, anche per tale ragione, il motivo vertente sulla carenza di motivazione della decisone PVC II.

    166. Pertanto, anche questo motivo va disatteso.

    III - Conclusione

    167. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:

    - respingere il ricorso;

    - condannare la ricorrente alle spese.

    Top