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Document 61999CC0197

    Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 6 dicembre 2001.
    Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee.
    Ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado - Trattato CECA - Aiuti concessi dagli Stati - Quinto codice degli aiuti alla siderurgia - Decisione della Commissione 97/271/CECA che vieta taluni interventi finanziari a favore di un'impresa siderurgica - Art. 33 del Trattato CECA - Violazione.
    Causa C-197/99 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-08461

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:658

    61999C0197

    Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 6dicembre2001. - Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado - Trattato CECA - Aiuti concessi dagli Stati - Quinto codice degli aiuti alla siderurgia - Decisione della Commissione 97/271/CECA che vieta taluni interventi finanziari a favore di un'impresa siderurgica - Art. 33 del Trattato CECA - Violazione. - Causa C-197/99 P.

    raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-08461


    Conclusioni dell avvocato generale


    1. Nel 1996, le autorità belghe hanno adottato una serie di provvedimenti finanziari a favore dell'impresa siderurgica Forges de Clabecq SA (in prosieguo: «Forges de Clabecq»). La Commissione, con decisione 18 dicembre 1996 , ha dichiarato che i provvedimenti controversi costituivano aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune ed ha imposto la restituzione degli aiuti versati illecitamente.

    2. Tale decisione ha costituito oggetto di numerosi ricorsi di annullamento dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee . Il regno del Belgio chiede oggi l'annullamento della sentenza del Tribunale 25 marzo 1999 nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto da Forges de Clabecq.

    I - Il contesto normativo comunitario

    3. Il Trattato CECA vieta, in via di principio, gli aiuti di Stato alle imprese siderurgiche. Esso stabilisce, al suo art. 4, lett. c), che sono incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e, per conseguenza, sono proibiti, alle condizioni previste dal detto Trattato «le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati o gli oneri speciali imposti da essi, in qualunque forma».

    4. L'art. 95, primo comma, del Trattato CECA enuncia che:

    «In tutti i casi non previsti dal presente trattato, nei quali una decisione o una raccomandazione della Commissione appaia necessaria per attuare, mentre è in funzione il mercato comune del carbone e dell'acciaio e conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, uno degli scopi della Comunità, quali sono definiti agli articoli 2, 3 e 4, questa decisione o questa raccomandazione può essere presa con parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità e dopo consultazione del Comitato consultivo».

    5. Al fine di soddisfare le esigenze della ristrutturazione del settore siderurgico, la Commissione si è basata sulle menzionate norme dell'art. 95 per attuare, a partire dagli anni 80, un regime comunitario degli aiuti che dispone la concessione di aiuti di Stato alla siderurgia in taluni casi tassativamente elencati. Il regime comunitario in vigore nel caso di specie è quello istituito con decisione della Commissione 27 novembre 1991, 3855/91/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (detta «quinto codice degli aiuti alla siderurgia»).

    6. Secondo l'art. 1, n. 1, del codice, «[t]utti gli aiuti (...) a favore della siderurgia, finanziati da uno Stato membro, da enti territoriali o mediante risorse statali (...), possono essere considerati aiuti comunitari e pertanto compatibili con il corretto funzionamento del mercato comune, soltanto se conformi alle disposizioni degli articoli da 2 a 5» .

    7. Sul piano procedurale, l'art. 6, n. 2, del codice stabilisce che alla Commissione sono comunicati in tempo utile tutti i progetti di intervento finanziario da parte di Stati membri, enti territoriali o organismi che utilizzano a tal fine risorse pubbliche, a favore di imprese siderurgiche. Ai sensi dell'art. 6, n. 4, del codice, lo Stato membro interessato può dare esecuzione alle misure progettate solo previa approvazione della Commissione.

    II - I fatti all'origine della controversia

    8. Il 25 giugno 1996, le autorità belghe hanno notificato alla Commissione, ai sensi dell'art. 6, n. 2, del codice, un piano di ristrutturazione che aveva l'obiettivo di mantenere le attività di Forges de Clabecq. Il piano conteneva diversi provvedimenti e, in particolare, un conferimento di capitale di BEF 1,5 miliardi e una ristrutturazione dei debiti dell'impresa. Soltanto quest'ultima misura finanziaria è in discussione nel presente procedimento.

    9. I debiti di Forges de Clabecq derivavano da numerosi finanziamenti concessi da due società belghe, la Société nationale de crédit à l'industrie (in prosieguo: la «SNCI») e la Compagnie belge pour le financement de l'industrie SA (in prosieguo: la «Belfin»).

    10. Durante la prima metà degli anni 80, la SNCI aveva concesso quattro finanziamenti a Forges de Clabecq . Il primo finanziamento ammontava a BEF 1,5 miliardi e comprendeva due rate successive: una prima rata di BEF 820 milioni e una seconda rata di BEF 680 milioni. Il secondo finanziamento riguardava su un importo di BEF 850 milioni. Il terzo finanziamento ammontava a BEF 1,5 miliardi e il quarto, concesso nel 1985, riguardava BEF 650 milioni.

    11. Con le due decisioni 16 dicembre 1982 e 31 luglio 1985 , la Commissione aveva autorizzato, a determinate condizioni, una parte di tali finanziamenti SNCI.

    12. Anche la Belfin aveva concesso numerosi finanziamenti a Forges de Clabecq mediante capitali presi in prestito da istituti finanziari. Un primo finanziamento, concesso nel 1991, ammontava a BEF 300 milioni e un secondo finanziamento, concesso nel 1994, riguardava un importo di BEF 200 milioni .

    13. Il 5 luglio 1996, la Commissione ha scritto alle autorità belghe per sapere se esse avessero adottato altre misure finanziarie oltre a quelle notificate. Essa ha inoltre evidenziato che la notifica non conteneva alcuna informazione sulle condizioni della ristrutturazione dei debiti di Forges de Clabecq.

    14. Le autorità belghe hanno risposto alla Commissione con lettera 23 luglio 1996. Esse hanno allegato alla loro lettera numerosi documenti che menzionavano un accordo di massima della SNCI e della Belfin di prorogare di tre anni il termine del rimborso dei prestiti.

    15. Con una comunicazione ai sensi dell'art. 6, n. 4, del codice degli aiuti, pubblicata l'11 ottobre 1996 , la Commissione ha diffidato il governo belga invitandolo, al pari di qualsiasi altro interessato, a presentare le proprie osservazioni. Il regno del Belgio ha risposto a tale diffida con lettera 23 ottobre 1996.

    16. Il 18 dicembre 1996, la Commissione ha adottato la decisione controversa. Essa ha dichiarato che la totalità delle misure d'intervento adottate dal Belgio a favore di Forges de Clabecq costituivano aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune.

    17. Per quanto concerne la ristrutturazione dei debiti dell'impresa, la Commissione ha accertato che i prestiti SNCI e Belfin beneficiavano di una garanzia di Stato. A suo parere, tali garanzie costituivano aiuti di Stato che avrebbero dovuto essere notificati ai sensi dell'art. 6, n. 2, del codice. Inoltre, la Commissione ha indicato che la proroga della garanzia dello Stato per altri tre anni rappresentava un aumento dell'aiuto contenuto nella garanzia. Essa ne ha concluso che «[l]e garanzie dei prestiti Belfin e SNCI e la loro proroga costituiscono aiuti di Stato» e che tali «aiuti [sono] illeciti, poiché concessi senza [la sua] autorizzazione preventiva» .

    18. Pertanto, la Commissione ha intimato alle autorità belghe di sopprimere la totalità degli interventi finanziari e ad esigere la restituzione degli aiuti illegalmente versati.

    19. Il 19 dicembre 1996, ossia il giorno successivo all'adozione della decisione controversa, gli amministratori di Forges de Clabecq hanno riconosciuto il fallimento dell'impresa dinanzi al Tribunal de commerce (Tribunale commerciale) di Nivelles (Belgio).

    III - Il procedimento dinanzi al Tribunale

    20. Con atto introduttivo depositato alla cancelleria del Tribunale il 25 febbraio 1997, Forges de Clabecq ha presentato un ricorso di annullamento nei confronti della decisione controversa. Il regno del Belgio è intervenuto a sostegno delle conclusioni della ricorrente .

    21. Il governo belga ha elaborato uno specifico argomento volto a contestare la valutazione della Commissione secondo cui «[l]e garanzie [di Stato] dei prestiti Belfin e SNCI e la loro proroga costituiscono aiuti di Stato (...) illeciti» .

    22. Il regno del Belgio ha dedotto quattro motivi di annullamento vertenti su: (1) una violazione dell'obbligo di motivazione; (2) una violazione delle decisioni della Commissione 16 dicembre 1982 e 31 luglio 1985; (3) una violazione dell'art. 6 del codice degli aiuti, e (4) l'esistenza di un palese errore di valutazione nonché di una violazione dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA.

    IV - La sentenza impugnata

    23. Con il primo motivo, il regno del Belgio sosteneva che la decisione controversa non era sufficientemente motivata rispetto all'art. 15 del Trattato CECA . Esso sottolineava che la Commissione aveva censurato i «prestiti SNCI e Belfin» senza precisare quelli ai quali essa si riferiva esattamente. Il governo belga riteneva che, in mancanza di tale precisazione, non fosse possibile comprendere il dispositivo della decisione controversa, secondo il quale «[i]l Belgio è tenuto a sopprimere gli aiuti (...) e ad esigere la restituzione degli aiuti illeciti già versati».

    24. Il Tribunale ha respinto tale primo motivo in quanto:

    «110 (...) il governo belga non può sostenere di trovarsi nell'impossibilità di stabilire di quali prestiti si tratti. Emerge chiaramente dalla decisione impugnata che essa riguarda il complesso delle garanzie collegate a tutti i prestiti Belfin e SNCI».

    25. Il secondo motivo di annullamento riguardava le garanzie di Stato collegate ai prestiti SNCI .

    Il regno del Belgio sottolineava che le garanzie di Stato criticate dalla decisione controversa riguardavano la seconda rata di BEF 680 milioni del primo finanziamento SNCI e il quarto finanziamento SNCI di BEF 650 milioni.

    Ebbene - esso faceva notare - la garanzia di Stato collegata al primo finanziamento SNCI, ivi compresa la seconda rata di BEF 680 milioni, era stata espressamente autorizzata con decisione della Commissione 16 dicembre 1982 (in prosieguo: la «decisione del 1982»). Analogamente, la garanzia di Stato collegata al quarto finanziamento SNCI di BEF 650 milioni era stata autorizzata con decisione 31 luglio 1985 (in prosieguo: la «decisione del 1985»).

    Stando così le cose, la Commissione non poteva, senza disconoscere le sue decisioni precedenti, esaminare le medesime misure d'intervento alla luce del codice degli aiuti attualmente in vigore, concludere per l'illegalità di queste e ordinare la loro restituzione. Il governo belga precisava di aver rispettato i requisiti di approvazione stabiliti dalla Commissione nelle sue decisioni del 1982 e del 1985.

    26. Il Tribunale ha respinto tale secondo motivo per le seguenti ragioni:

    «97 Secondo una costante giurisprudenza, il principio della certezza del diritto è diretto a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto comunitario (...). A tal fine è essenziale che le istituzioni comunitarie rispettino l'intangibilità degli atti che vengono emanati e che pregiudicano la situazione di diritto e di fatto dei soggetti di diritto, per cui esse potranno modificare questi atti solo nel rispetto delle regole di competenza e di procedura (...).

    98 Tuttavia una violazione di tale principio non può essere fatta valere se il soggetto la cui situazione giuridica e sostanziale è stata pregiudicata dall'atto di cui è causa non ha rispettato le condizioni stabilite da quest'ultimo (...).

    99 Nel caso di specie va osservato che nel 1996 le garanzie dello Stato sui prestiti SNCI e Belfin non rientravano più nell'autorizzazione della Commissione contenuta nelle decisioni del 1982 e del 1985. Infatti nel corso degli anni successivi alle dette decisioni le autorità belghe hanno effettuato talune modifiche rilevanti delle modalità di rimborso dei detti prestiti, particolarmente vantaggiose per la ricorrente. Emerge in particolare dai chiarimenti forniti a questo proposito dal governo belga (memoria d'intervento, punto 12) che lo Stato belga si è accollato un importo di [BEF] 198 milioni sui [BEF] 680 milioni del prestito ed ha autorizzato una dilazione di vari anni dei diversi prestiti SNCI e delle relative garanzie dello Stato.

    100 Tali modifiche non sono state notificate alla Commissione e non possono essere considerate compatibili con le condizioni cui erano subordinate le autorizzazioni del 1982 e del 1985. Nella decisione del 1982 la Commissione aveva fatto presente al governo belga che l'autorizzazione del provvedimento notificato avrebbe dovuto esaurire la possibilità per la ricorrente di continuare a ricercare soluzioni per i suoi problemi nell'assistenza finanziaria dello Stato; tale modalità della decisione di autorizzazione è stata chiaramente disattesa dalle modifiche effettuate in seguito dalle autorità belghe relativamente al provvedimento autorizzato. Nella decisione del 1985 la Commissione precisava che gli aiuti autorizzati avrebbero dovuto essere effettuati entro il 31 dicembre 1985, modalità che escludeva successive modifiche rilevanti del regime di finanziamento autorizzato a favore della ricorrente. Ad ogni modo è manifesto che le autorizzazioni della Commissione in materia di aiuti concessi dallo Stato possono riguardare unicamente i provvedimenti così come sono stati notificati e non si può ritenere che i loro effetti si protraggano oltre il periodo inizialmente previsto per l'attuazione dei detti provvedimenti».

    27. Il terzo motivo di annullamento riguardava una violazione dell'art. 6 del codice degli aiuti .

    Il regno del Belgio ricordava che, nella decisione controversa, la Commissione aveva ritenuto che la proroga, per un periodo di altri tre anni, delle garanzie di Stato relative ai prestiti SNCI e Belfin costituisse un aiuto illegale in quanto era stata concessa senza la sua preventiva autorizzazione. Esso riteneva che tale valutazione fosse erronea poiché la proroga controversa era stata debitamente notificata alla Commissione il 25 giugno 1996 e non era mai stata eseguita, in conformità dell'art. 6, nn. 2 e 4, del codice.

    28. Il Tribunale non si è pronunciato su tale motivo.

    29. Con il suo quarto motivo , il regno del Belgio sosteneva che la Commissione aveva commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che i prestiti Belfin beneficiassero di una garanzia di Stato. Esso faceva osservare che soltanto i prestiti sottoscritti dalla Belfin presso banche erano muniti di una tale garanzia, ma non i prestiti che venivano concessi dalla Belfin alle imprese beneficiarie.

    30. Il Tribunale ha respinto tale quarto motivo in quanto:

    «70 Per quanto riguarda i prestiti SNCI e Belfin va rilevato anzitutto che la Commissione non li ha qualificati come aiuti in quanto tali, bensì ha qualificato in tal modo le garanzie dello Stato. Va poi osservato che l'argomento del governo belga secondo cui non esisteva una garanzia dello Stato per i prestiti Belfin è contraddetto da una lettera 25 giugno 1996 inviata dalla Belfin [a Forges de Clabecq] e allegata dalla [Société wallonne pour la sidérurgie SA (SWS)] alla lettera 23 luglio 1996 trasmessa alla Commissione, secondo la quale l'accordo di principio con una dilazione di tre anni del programma di rimborso del capitale dei prestiti concessi alla [Forges de Clabecq] dalla Belfin era subordinato alla condizione di un "accordo dello Stato (stanziamento pubblico) di estendere la garanzia alle scadenze differite". Il carattere statuale della garanzia dello Stato non può neppure essere validamente contestato».

    31. Il Tribunale ha dichiarato che nemmeno i motivi dedotti da Forges de Clabecq e dagli altri intervenienti erano fondati. Esso ha quindi respinto il ricorso nel suo complesso.

    V - Il ricorso

    32. Con atto introduttivo depositato alla cancelleria della Corte il 26 giugno 1999, il regno del Belgio ha proposto il presente ricorso. La Belfin è stata autorizzata ad intervenire a sostegno delle conclusioni del ricorrente con ordinanza 24 gennaio 2000 . Entrambe le parti chiedono l'annullamento della sentenza impugnata nonché l'annullamento della decisione controversa.

    33. A sostegno delle loro conclusioni, esse deducono sei motivi di annullamento. Due motivi riguardano contemporaneamente i prestiti SNCI e i prestiti Belfin (punto A); due motivi riguardano specificamente i prestiti SNCI (punto B), e altri due motivi riguardano specificamente i prestiti Belfin (punto C).

    A - I motivi riguardanti i prestiti SNCI e i prestiti Belfin

    1. Primo motivo: violazione dell'obbligo di motivazione

    a) Argomenti del ricorrente

    34. Nell'ambito del suo primo motivo di annullamento, il regno del Belgio contesta i punti 70 e 110 della sentenza impugnata. Esso deduce i seguenti argomenti :

    «4 Emerge da quanto precede che (...) il Tribunale (...) non ha identificato i prestiti SNCI e Belfin a cui si riferisce la Commissione, e in particolare i prestiti SNCI di cui trattasi, mentre il ricorrente aveva appunto contestato la carenza di motivazione della decisione [controversa] in proposito (cf. punto 21 della memoria d'intervento).

    Al pari della Commissione, il Tribunale si riferisce a tali prestiti come a "i prestiti SNCI e Belfin" senza precisare di quali prestiti si tratti. Tale identificazione è tuttavia necessaria dato che, come ha ricordato il Tribunale, sono stati concessi numerosi finanziamenti a Forges de Clabecq (...).

    5 In assenza di una motivazione idonea nella decisione [controversa], il ricorrente ha dedotto che i prestiti interessati sono, per i prestiti SNCI, la seconda rata di un importo di 680 [milioni di BEF] del primo finanziamento all'investimento di 1500 [milioni di BEF] e l'ultimo finanziamento all'investimento di 650 [milioni di BEF]. Per i prestiti Belfin, il ricorrente ha preso in considerazione due finanziamenti, l'uno di 300 [milioni di BEF] e l'altro di 200 [milioni di BEF].

    6 Spettava al Tribunale pronunciarsi sulla mancata identificazione dei prestiti che avevano costituito oggetto della condanna della Commissione. La constatazione effettuata dal giudice di primo grado dell'identificazione assertivamente sufficiente di tali prestiti da parte della Commissione non poggia su adeguati elementi di motivazione nella sentenza.

    Quindi la sentenza impugnata è inficiata da una carenza di motivazione».

    b) Valutazione

    35. L'argomento presentato dal regno del Belgio mi pare confuso ed ambiguo. E' difficile capire se esso riguardi l'obbligo di motivazione che incombe al Tribunale ovvero l'obbligo di motivazione che incombe alla Commissione.

    36. Da un lato, il governo belga fa riferimento a una carenza o a una insufficienza di motivazione della sentenza impugnata. Esso sostiene che «la sentenza impugnata è inficiata da una carenza di motivazione» in quanto «il Tribunale (...) non ha identificato i prestiti SNCI e Belfin a cui si riferisce la Commissione» .

    37. Dall'altro lato, il governo belga contesta anche la conclusione del Tribunale secondo cui la decisione controversa è sufficientemente motivata. Esso sottolinea che «[l]a constatazione effettuata dal giudice di primo grado dell'identificazione assertivamente sufficiente di tali prestiti da parte della Commissione non poggia su adeguati elementi» .

    38. Il regno del Belgio fa quindi confusione tra due distinti motivi di annullamento .

    39. Il primo motivo riguarda il requisito formale di motivazione. Esso è volto a far sanzionare una carenza o una insufficienza di motivazione della sentenza impugnata e si basa, nel caso di specie, su una violazione degli artt. 30 e 46 dello Statuto CECA della Corte di giustizia . L'art. 30 dello Statuto CECA - applicabile al Tribunale ai sensi dell'art. 46 del detto Statuto - stabilisce che «[l]e sentenze sono motivate» .

    40. Il secondo motivo invece verte sulla legittimità sostanziale della sentenza impugnata. Esso si basa sull'esistenza di un errore di diritto ed è volto a far constatare che il Tribunale ha interpretato erroneamente la portata dell'obbligo di motivazione che incombe alla Commissione . In tale caso, il regno del Belgio sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella parte in cui ha dichiarato che la motivazione della decisione controversa riguardante l'identificazione dei prestiti SNCI e Belfin rispettava i requisiti di cui all'art. 15 del Trattato CECA.

    41. Dato che è impossibile determinare con precisione l'oggetto del motivo dedotto dal regno del Belgio, esaminerò successivamente le due ipotesi innanzi evocate.

    i) Prima ipotesi: il motivo verte su una violazione degli artt. 30 e 46 dello Statuto CECA

    42. Nella prima ipotesi, il regno del Belgio sostiene che la sentenza impugnata è inficiata da una carenza di motivazione in quanto il Tribunale non ha identificato i prestiti SNCI e Belfin oggetto della decisione controversa.

    43. La motivazione della sentenza impugnata è effettivamente laconica su tale punto. Il Tribunale si è limitato ad indicare che «il governo belga non può sostenere di trovarsi nell'impossibilità di stabilire di quali prestiti si tratti. Emerge chiaramente dalla decisione impugnata che essa riguarda il complesso delle garanzie collegate a tutti i prestiti Belfin e SNCI» .

    44. Tuttavia, contrariamente al regno del Belgio, ritengo che non si possa contestare al Tribunale di aver omesso d'identificare i prestiti SNCI e Belfin oggetto della decisione controversa.

    45. Infatti, ricorderò che, al punto 8 della sentenza impugnata, il Tribunale ha descritto i prestiti SNCI nel seguente modo:

    «Nel corso della prima metà degli anni '80 è stato elaborato a favore della [Forges de Clabecq] un programma di rilancio e in tale contesto sono stati concessi diversi finanziamenti all'investimento (...). Un primo finanziamento ammontava a [BEF] 1,5 miliardi, il secondo a [BEF] 850 milioni e un terzo a [BEF] 1,5 miliardi. Il quarto e ultimo finanziamento è stato concesso nel 1985 e ammontava a [BEF] 650 milioni. Tale gruppo di finanziamenti (...) viene comunemente denominato "prestiti SNCI" (convenzioni di mutuo con la Société nationale du crédit à l'industrie)».

    46. Analogamente, al punto 9 della sentenza impugnata, il Tribunale ha descritto i prestiti Belfin nel seguente modo:

    «La Compagnie belge pour le financement de l'industrie (in prosieguo: la "Belfin"), (...) concedeva anch'essa alla [Forges de Clabecq] diversi prestiti grazie a capitali presi in prestito da istituti finanziari: [BEF] 104 milioni nel 1988, e [BEF] 196 milioni nel 1989, ambedue ripresi mediante un finanziamento di [BEF] 300 milioni nel 1991 e [BEF] 200 milioni nel 1994 in sostituzione di un prestito concluso nel 1987».

    47. Ne risulta che la sentenza impugnata permette di identificare i prestiti SNCI e Belfin oggetto della decisione controversa. Il Tribunale ha dichiarato che la Commissione aveva sanzionato le garanzie di Stato relative ai quattro prestiti SNCI nonché le garanzie relative ai due prestiti Belfin - vale a dire il prestito di BEF 300 milioni e quello di BEF 200 milioni .

    48. Stando così le cose, ritengo che il Tribunale abbia soddisfatto l'obbligo di motivazione di cui agli artt. 30 e 46 dello Statuto CECA. Il primo motivo, nella parte in cui verte su una violazione di tali norme, deve quindi essere respinto.

    ii) Seconda ipotesi: il motivo verte sull'esistenza di un errore di diritto

    49. Nella seconda ipotesi, il regno del Belgio ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nella parte in cui ha deciso che la motivazione della decisione controversa rispettasse i requisiti di cui all'art. 15 del Trattato CECA. A suo parere, il Tribunale non poteva validamente sostenere che la decisione controversa fosse sufficientemente motivata riguardo all'identificazione dei prestiti SNCI e Belfin.

    50. Si deve ricordare che la questione della portata dell'obbligo di motivazione costituisce una questione di diritto soggetta al controllo della Corte nel contesto di un ricorso . Un motivo che verte sul disconoscimento della portata di tale obbligo è ricevibile anche se comporta che si debba necessariamente prendere in considerazione i fatti sui quali si è basato il Tribunale per giungere alla sua conclusione .

    51. Per quanto concerne la motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE), la Corte ha stabilito i seguenti principi .

    52. La motivazione dev'essere adeguata alla natura dell'atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L'obbligo di motivazione dev'essere valutato in funzione, in particolare, del contenuto dell'atto e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da questo interesate possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.

    53. Secondo la giurisprudenza , i medesimi principi si applicano all'obbligo di motivazione che incombe alla Commissione in forza dell'art. 15 del Trattato CECA.

    54. Nel caso di specie, la decisione controversa non identifica nominatamente i prestiti SNCI e Belfin di cui si contesta la garanzia dello Stato. In detta decisione, la Commissione si è limitata ad indicare che le garanzie dei «prestiti SNCI e Belfin» e la loro proroga costituiscono degli aiuti illegali, senza precisare i prestiti a cui si riferiva.

    55. Tuttavia, contrariamente al governo belga, ritengo che tale circostanza non sia tale da rendere la decisione controversa inficiata da una carenza di motivazione.

    56. In conformità della giurisprudenza innanzi citata, la motivazione di un atto dev'essere valutata alla luce del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi. In tal senso, nel settore degli aiuti di Stato, la Corte ha precisato che occorreva tener conto di eventuali decisioni precedenti della Commissione e del contenuto della comunicazione con la quale questa ha avviato il procedimento d'inchiesta .

    57. Ebbene, nel caso di specie, la decisione di avvio dell'inchiesta identifica con precisione i prestiti SNCI e Belfin contestati. Nella sua comunicazione 96/C 301/03 ai sensi dell'art. 6, n. 4, del codice , la Commissione ha sottolineato che essa aveva invitato le autorità belghe a fornirle precisazioni sulla ristrutturazione dei debiti di Forges de Clabecq e che:

    «Nella loro risposta del 26 luglio 1996 (...), le autorità belghe hanno precisato che (...) i prestiti della SNCI ([BEF] 680 milioni e [BEF] 650 milioni) e della Belfin (di cui uno di [BEF] 200 milioni) hanno ottenuto una dilazione di tre anni per tutte le scadenze».

    58. La decisione di avvio d'inchiesta menziona quindi i prestiti controversi come due prestiti SNCI - un prestito di BEF 680 milioni e uno di BEF 650 milioni - nonché i prestiti Belfin - di cui un prestito di BEF 200 milioni.

    59. Così facendo, la Commissione ha ripreso le informazioni contenute nei documenti che le autorità belghe avevano allegato alla loro lettera 23 luglio 1996 . Fra tali documenti, vi erano la lettera 25 giugno 1996 inviata dalla Belfin a Forges de Clabecq , la clausola addizionale sottoscritta il 3 maggio 1996 dalla Belfin e da Forges de Clabecq e la lettera 23 maggio 1996 inviata dal ministero delle Finanze belga alla SNCI .

    Il primo documento indicava che la Belfin aveva concesso due finanziamenti a Forges de Clabecq. Il secondo documento permetteva di conoscere l'importo di uno di questi due finanziamenti, vale a dire BEF 200 milioni. Dal terzo documento risultava che la SNCI aveva concesso due finanziamenti a Forges de Clabecq, vale a dire un prestito di BEF 680 milioni e un altro prestito di BEF 650 milioni.

    60. Ne risulta che, letta nel suo contesto e alla luce della decisione di avvio d'inchiesta, la decisione controversa permette di identificare i prestiti SNCI e Belfin considerati. La Commissione ha contestato le garanzie di Stato relative alla seconda rata del primo prestito SNCI (BEF 680 milioni), al quarto prestito SNCI (BEF 650 milioni) nonché ai due prestiti Belfin (BEF 300 milioni e BEF 200 milioni).

    61. Gli argomenti dedotti dal regno del Belgio confermano, del resto, che la decisione controversa era sufficientemente motivata su tale punto. Emerge, infatti, dal ricorso che le autorità belghe hanno identificato correttamente i prestiti ai quali faceva riferimento la Commissione.

    62. Stando così le cose, il Tribunale non ha commesso errori di diritto statuendo che la motivazione della decisione controversa soddisfaceva ai requisiti di cui all'art. 15 del Trattato CECA. Il primo motivo, nella parte in cui riguarda l'esistenza di un tale errore, deve quindi essere respinto .

    2. Secondo motivo: violazione degli artt. 30 e 46 dello Statuto CECA

    a) Argomenti del ricorrente

    63. Con il suo secondo motivo di annullamento, il regno del Belgio sostiene che la sentenza impugnata è inficiata da una carenza di motivazione.

    Esso ricorda che, dinanzi al Tribunale, aveva contestato la legittimità della decisione controversa nella parte in cui questa indicava che la proroga delle garanzie di Stato relative ai prestiti SNCI e Belfin costituisse un aiuto illecito. Il regno del Belgio sottolinea che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi su tale motivo.

    b) Valutazione

    64. E' certo che il Tribunale non si è pronunciato sul motivo dedotto dal regno del Belgio in primo grado. Il problema che si pone è quindi determinare se il Tribunale fosse obbligato a rispondere a tale argomento.

    65. La Corte ha colto raramente le occasioni per definire il contenuto dell'obbligo di motivazione che incombe al Tribunale. L'analisi delle sentenze rese in proposito dimostra che essa preferisce procedere caso per caso nel decidere se, nella fattispecie, il Tribunale abbia motivato adeguatamente la conclusione alla quale perviene. La giurisprudenza attuale consente tuttavia di trarre taluni principi.

    66. Si può ritenere che la motivazione di una sentenza debba fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo giurisdizionale . Per quanto concerne un ricorso fondato sull'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), l'obbligo di motivazione implica evidentemente che il Tribunale esamini i motivi di annullamento fatti valere dal ricorrente ed esponga le ragioni che conducono al rigetto del motivo o all'annullamento dell'atto impugnato.

    67. Nella sentenza Connolly/Commissione , la Corte ha tuttavia posto dei limiti a tale obbligo di rispondere ai motivi dedotti. Essa ha deciso che la motivazione di una sentenza dev'essere valutata rispetto alle circostanze del caso di specie e non può richiedere che il Tribunale sia tenuto a replicare in dettaglio a tutti gli argomenti invocati dal ricorrente . Seguendo le conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer , essa ha precisato che il Tribunale non era obbligato a rispondere ad argomenti che non hanno un «carattere sufficientemente chiaro e preciso» e non sono fondati su «elementi di prova circostanziati» .

    68. Se ci si basa sulla giurisprudenza relativa all'art. 190 del Trattato, si può anche ritenere che il Tribunale non possa essere tenuto a rispondere agli argomenti manifestamente non pertinenti o chiaramente secondari .

    69. Dati tali principi, ritengo che il Tribunale fosse obbligato a rispondere al motivo del regno del Belgio nella presente causa.

    70. Da una parte, l'argomento del ricorrente era «sufficientemente chiaro e preciso» ai sensi della giurisprudenza Connolly/Commissione . Il governo belga sosteneva che la proroga, per un periodo di altri tre anni, delle garanzie di Stato relative ai prestiti SNCI e Belfin, non costituiva un aiuto illecito poiché era stata comunicata alla Commissione ai sensi dell'art. 6, n. 2, del codice degli aiuti . L'argomento si fondava, inoltre, su «elementi di prova circostanziati» dato che il fascicolo conteneva la notifica fatta dalle autorità belghe alla Commissione il 25 giugno 1996 .

    71. Dall'altra parte, difficilmente si può ritenere che l'argomento del regno del Belgio fosse «manifestamente non pertinente» o «chiaramente secondario».

    72. Infatti, va ricordato che l'art. 6, n. 4, del codice vieta agli Stati membri di dare esecuzione alle misure progettate prima di ottenere l'approvazione della Commissione. E' evidente, anche se la Corte non l'ha ancora affermato espressamente, che tale norma ha effetto diretto e genera, in capo agli amministrati, dei diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare .

    73. I cittadini possono quindi far valere la violazione di cui all'art. 6, n. 4, del codice dinanzi ai giudici nazionali. In forza della giurisprudenza , detti giudici debbono assicurare che saranno tratte tutte le conseguenze di una tale violazione in conformità del loro diritto nazionale.

    74. Ebbene, sul piano nazionale, possono derivare rilevanti conseguenze dall'accertamento dell'illegittimità di un aiuto di Stato.

    Anzitutto, i cittadini che giustificano un interesse possono domandare al giudice nazionale di disporre la restituzione dell'aiuto concesso in violazione del divieto di cui all'art. 6, n. 4 del codice. La Corte ha dichiarato che, contrariamente alla Commissione, i giudici nazionali possono disporre la restituzione di un aiuto per il solo fatto che esso non sia stato notificato .

    Poi, il giudice nazionale può, indipendentemente dal contenuto della decisione finale della Commissione, accertare l'illegittimità dell'atto che istituisce l'aiuto nonché l'illegittimità delle misure di attuazione . Ne deriva che potrebbe trovarsi pregiudicata la validità di tutte le misure relative all'esecuzione dell'aiuto. Tale conseguenza pone problemi particolari nel caso di aiuti concessi sotto forma di garanzia dello Stato poiché, in detta ipotesi, l'illegittimità dell'aiuto può incidere sul rapporto giuridico esistente fra lo Stato e l'istituto mutuante. La Commissione ritiene, del resto, che la questione relativa all'incidenza dell'illegittimità dell'aiuto sul rapporto giuridico instaurato tra lo Stato e i soggetti terzi deve essere esaminata secondo il diritto nazionale .

    Infine, la violazione del divieto di esecuzione può essere considerata come una violazione «sufficientemente caratterizzata» ai sensi della giurisprudenza Brasserie du pêcheur per implicare la responsabilità dello Stato . E' quindi possibile che l'accertamento dell'illegittimità dell'aiuto costituisca per il giudice nazionale un fondamento per condannare lo Stato a riparare i danni causati dal versamento immediato dell'aiuto . L'azione risarcitoria può essere intentata non solo dal beneficiario dell'aiuto , ma anche dai suoi concorrenti quando la restituzione dell'aiuto non è idonea a ricollocarli in una situazione identica a quella che esisteva prima del versamento .

    75. Ne deriva che il motivo sollevato dal regno del Belgio in primo grado presentava un interesse evidente. Contestando l'illegittimità della proroga delle garanzie di Stato, il governo belga voleva evitare le conseguenze dell'effetto diretto dell'art. 6, n. 2, del codice e, in particolare, la possibilità di mettere in discussione la sua responsabilità a causa della violazione del diritto comunitario nonché la nullità degli atti pubblici e privati legati all'attuazione della proroga controversa.

    76. Pertanto, ritengo che il Tribunale sia venuto meno al suo obbligo di motivazione omettendo di rispondere al motivo dedotto dal regno del Belgio. Propongo quindi alla Corte di annullare la sentenza impugnata su tale punto.

    B - I motivi specifici dei prestiti SNCI

    77. Alla luce delle conclusioni elaborate, non si giustificherebbe più l'esame degli altri motivi di annullamento. Infatti, se, come penso, la sentenza impugnata deve essere annullata in quanto il Tribunale è venuto meno al suo obbligo di motivazione, gli altri motivi sollevati dal regno del Belgio resterebbero inoperanti. E' quindi in subordine che proseguirò la mia analisi.

    78. Il regno del Belgio solleva due motivi di annullamento riguardanti i prestiti SNCI. Il primo motivo verte sulla violazione del principio della certezza del diritto. Il secondo motivo verte su una carenza di motivazione della sentenza impugnata.

    1. Primo motivo: violazione del principio della certezza del diritto

    a) Argomenti del ricorrente

    79. Nel suo primo motivo, il ricorrente contesta al Tribunale di aver statuito che le autorità belghe non potevano valersi delle decisioni del 1982 e del 1985 . Esso sostiene che il ragionamento del Tribunale è inficiato da un duplice errore di diritto.

    80. In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore nella qualificazione giuridica dei fatti. Esso ha statuito che la decisione del 1982 subordinava l'autorizzazione della garanzia di Stato relativa al primo prestito SNCI alla condizione che Forges de Clabecq non beneficiasse di nessun altro aiuto finanziario dello Stato belga. Ebbene, tale indicazione non comparirebbe nell'elenco delle condizioni poste dalla Commissione per l'approvazione della garanzia controversa. Detto errore di qualificazione avrebbe causato una violazione del principio della certezza del diritto dato che ha condotto il Tribunale a negare alle autorità belghe la possibilità di far valere la decisione del 1982.

    81. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che le modifiche apportate al quarto prestito SNCI disattendessero le condizioni poste dalla decisione del 1985. Infatti, le modifiche controverse si sarebbero limitate a prorogare talune scadenze del finanziamento, senza modificare le modalità del rimborso.

    b) Valutazione

    82. Ai punti 97-101 della sentenza impugnata, il Tribunale ha deciso che le autorità belghe non potevano valersi delle decisioni del 1982 e del 1985 a motivo che, avendo apportato importanti modifiche alle modalità di rimborso dei prestiti SNCI, esse avevano disconosciuto le condizioni di approvazione poste da tali decisioni.

    83. Penso che la sentenza impugnata sia inficiata da un errore di diritto su tale punto. Secondo me, il Tribunale ha omesso di constatare che la decisione controversa non era sufficientemente motivata in relazione all'art. 15 del Trattato CECA.

    84. Risulta da una costante giurisprudenza che il motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di un atto di una istituzione costituisce un motivo di ordine pubblico che deve essere accertato d'ufficio dal giudice comunitario . Se omette di rilevare d'ufficio tale motivo, quando la decisione impugnata non soddisfa gli obblighi di motivazione, il Tribunale commette un errore di diritto che deve essere sanzionato dalla Corte .

    85. Nel caso di specie, la decisione del 1982 aveva autorizzato il governo belga a costituire una garanzia di Stato sul primo prestito SNCI di BEF 1,5 miliardi. La decisione del 1985, dal canto suo, faceva seguito ad una notifica delle autorità belghe del 31 maggio 1985 e le autorizzava a costituire una garanzia sul quarto prestito SNCI di BEF 650 milioni. Con tali due decisioni, la Commissione aveva quindi dichiarato che le garanzie di Stato costituivano aiuti legittimi e compatibili con il mercato comune.

    86. E' certo che la Commissione ha riconsiderato tale valutazione nella decisione controversa. Essa ha affermato che:

    «In linea di massima una garanzia di Stato per prestiti finanziari costituisce un aiuto di Stato che avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione e non avrebbe dovuto essere erogato prima [della sua] approvazione (...). Questo non è avvenuto per i prestiti concessi a Forges de Clabecq (...).

    Le garanzie dei prestiti Belfin e SNCI (...) costituiscono aiuti di Stato. Si tratta inoltre di aiuti illeciti, poiché concessi senza l'autorizzazione preventiva della Commissione» .

    87. Ebbene, contrariamente ai requisiti posti dalla giurisprudenza , dalla decisione controversa non emergono i motivi per i quali la Commissione ha revocato le sue decisioni del 1982 e del 1985. Essa non contiene nessuna indicazione che consenta di accertare perché la Commissione ha soppresso, in modo retroattivo, l'autorizzazione delle garanzie di Stato approvate nel 1982 e nel 1985. La motivazione della decisione controversa non permette quindi agli interessati di conoscere le giustificazioni del provvedimento adottato né al giudice comunitario di esercitare il suo controllo giurisdizionale.

    88. Stando così le cose, ritengo che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto omettendo di rilevare d'ufficio il motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione. Inoltre, esponendo le ragioni per le quali, a suo parere, le autorità belghe non potevano valersi delle decisioni del 1982 e del 1985, il Tribunale ha sostituito la propria motivazione a quella della Commissione. Quindi ha anche superato i limiti della competenza attribuitagli dall'art. 33 del Trattato CECA nell'ambito del controllo della legittimità degli atti della Commissione . Per tali diversi motivi, propongo quindi alla Corte di annullare la sentenza impugnata.

    89. Nell'ipotesi in cui la Corte decida di non accogliere detta soluzione, esaminerò brevemente, in subordine, gli argomenti sollevati dal regno del Belgio.

    90. La decisione del 1982 è stata adottata nel seguente contesto. Il 4 novembre 1980, le autorità belghe hanno informato la Commissione della loro intenzione di costituire una garanzia di Stato sulla prima rata del primo prestito SNCI (BEF 820 milioni) . L'11 agosto 1982, le medesime autorità hanno informato la Commissione della loro decisione di estendere la garanzia alla totalità del prestito . Tale notifica riguardava anche altre misure progettate dallo Stato belga a favore del settore siderurgico.

    91. Con comunicazione 11 ottobre 1982, adottata ai sensi dell'art. 8, n. 3, della decisione 2320/81/CECA , la Commissione ha deciso di avviare la procedura d'inchiesta, invitando gli interessati a presentare le loro osservazioni .

    92. Il 16 dicembre 1982, essa ha adottato la propria decisione nei confronti di quattro procedimenti avviati tra il 19 dicembre 1980 e il 25 novembre 1982, riguardanti aiuti agli investimenti, aiuti d'urgenza e un aiuto al funzionamento a favore di Forges de Clabecq. La Commissione ha autorizzato la concessione di un importo di BEF 1,985 miliardi a titolo di garanzia, di cui BEF 1,5 miliardi per la prima fase del programma d'investimento. La sua decisione è formulata come segue:

    «Stando così le cose, e per il momento, la Commissione autorizza soltanto la concessione di 1,985 miliardi di garanzia (dei quali 1,5 miliardi per la prima fase del programma d'investimenti e 485 milioni di aiuti al funzionamento). Detta autorizzazione è tuttavia subordinata alle seguenti condizioni:

    i) Il vostro governo rinuncerà a concedere gli altri aiuti inizialmente previsti a favore degli investimenti (abbuono e aiuti fiscali per la prima fase e garanzia per la seconda).

    ii) L'importo della garanzia dell'ultimo provvedimento (SID/B/18) non potrà superare 820 milioni di franchi belgi.

    iii) Forges de Clabecq dovrà conformarsi alle disposizioni che adotterà la Commissione per evitare che gli aiuti così erogati non siano da questa usati per ripianare le perdite derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni in materia di prezzi. La Commissione si attende, inoltre, che il governo belga collabori al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di quote di produzione da parte di Forges de Clabecq.

    La Commissione deciderà sulle garanzie che restano soggette alla procedura di cui all'articolo 8 (3) non appena avrà ricevuto le osservazioni degli interessati nell'ambito della detta procedura. Essa terrà conto al riguardo delle contropartite offerte, che hanno permesso di adottare la presente decisione.

    La Commissione attira l'attenzione del [g]overno belga sul fatto che lo svincolo di una tale somma di aiuti esaurirà la possibilità per Clabecq di fruire di collaborazioni pubbliche qualunque sia l'evoluzione dei mercati. Ebbene, va constatato che nonostante dai dati comunicati alla Commissione risulti una realizzazione di utili, Clabecq resterà molto sensibile alle fluttuazioni dei mercati. Occorrerà quindi che essa ricerchi nel minor tempo possibile specializzazioni tali da radicare meglio tale redditività, dato che i problemi che potrebbero ancora porsi per l'impresa non potranno più venir risolti con l'assistenza finanziaria dello Stato».

    93. La decisione del 1982 pone quindi tre condizioni per l'approvazione della garanzia di Stato relativa al primo prestito SNCI.

    In primo luogo, le autorità belghe devono rinunciare alla concessione di taluni aiuti che avevano inizialmente previsto . In secondo luogo, le autorità belghe sono tenute a limitare, ad un importo di BEF 820 milioni, la garanzia di Stato relativa al terzo prestito SNCI di BEF 1,5 miliardi. In terzo luogo, Forges de Clabecq non può usare gli aiuti per ripianare le perdite derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni della Commissione in materia di prezzi. Essa deve, inoltre, rispettare i propri obblighi in materia di quote di produzione.

    94. Ne risulta che, contrariamente a quanto ha deciso il Tribunale, la Commissione non ha stabilito alcuna condizione secondo la quale «l'autorizzazione del provvedimento notificato avrebbe dovuto esaurire la possibilità per [Forges de Clabecq] di continuare a ricercare soluzioni per i suoi problemi nell'assistenza finanziaria dello Stato» .

    95. Una tale indicazione compare soltanto sotto forma di osservazione finale nella decisione del 1982, e non sotto forma di condizioni stabilite per l'approvazione della garanzia di Stato. Se la Commissione avesse veramente voluto subordinare la sua autorizzazione a una tale condizione, essa avrebbe inserito tale elemento nell'elenco delle condizioni stabilite per l'approvazione . In difetto, l'osservazione della Commissione può costituire soltanto un semplice avvertimento, che esprime un atteggiamento negativo nei confronti di un nuovo intervento delle autorità belghe a favore di Forges de Clabecq.

    96. Il fascicolo conferma che l'indicazione controversa non poteva costituire una condizione per l'approvazione della garanzia di Stato. Infatti, con decisione del 1985, la Commissione ha autorizzato il governo belga a concedere un nuovo aiuto di BEF 2 253 milioni a Forges de Clabecq, di cui 650 milioni a titolo di garanzia di Stato sul quarto prestito SNCI. E' difficile ritenere che la decisione del 1982 contenesse una condizione che vietava qualsiasi ulteriore aiuto dello Stato belga, quando, tre anni dopo, la Commissione medesima ha approvato un nuovo aiuto a favore di Forges de Clabecq .

    97. Pertanto, ritengo che il Tribunale abbia commesso un errore nella qualificazione giuridica quando ha statuito che la decisione del 1982 conteneva una condizione che vietava ogni ulteriore aiuto dello Stato belga a favore di Forges de Clabecq. Nella parte in cui si è fondato sulla violazione di detta condizione per negare alle autorità belghe la possibilità di avvalersi della decisione del 1982, il Tribunale ha anche violato il principio della certezza del diritto.

    98. Senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti sollevati dal ricorrente, propongo quindi alla Corte di annullare la sentenza impugnata.

    2. Secondo motivo: violazione dell'obbligo di motivazione

    99. Con il suo secondo motivo, il regno del Belgio sostiene che la sentenza impugnata sia inficiata da una carenza di motivazione. Date le considerazioni che precedono, l'esame di tale motivo è divenuto privo di oggetto.

    C - I motivi specifici dei prestiti Belfin

    100. Il regno del Belgio e la Belfin fanno valere due motivi di annullamento riguardanti i prestiti Belfin. Il primo motivo riguarda uno snaturamento dei mezzi di prova prodotti dinanzi al Tribunale. Il secondo motivo riguarda una carenza di motivazione della sentenza impugnata.

    1. Primo motivo: snaturamento dei mezzi di prova

    a) Argomenti della Belfin

    101. Con il primo motivo, la Belfin contesta al Tribunale di aver deciso che la garanzia di Stato verteva sui prestiti che essa aveva concesso a Forges de Clabecq.

    102. Al punto 70 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che «l'argomento del governo belga secondo cui non esisteva una garanzia dello Stato per i prestiti Belfin è contraddetto da una lettera 25 giugno 1996 inviata dalla Belfin [a Forges de Clabecq] (...), secondo la quale l'accordo di principio con una dilazione di tre anni del programma di rimborso del capitale dei prestiti concessi [a Forges de Clabecq] dalla Belfin era subordinato alla condizione di un "accordo dello Stato (stanziamento pubblico) di estendere la garanzia alle scadenze differite"».

    103. Secondo la Belfin, la lettera 25 giugno 1996 non dimostra, in alcun modo, che la garanzia dello Stato belga fosse collegata ai finanziamenti che essa aveva concesso a Forges de Clabecq. Questa confermerebbe soltanto che era necessario il consenso dello Stato per operare la dilazione delle scadenze dei prestiti sottoscritti dalla Belfin presso i propri finanziatori.

    104. La Belfin aggiunge che, dinanzi al Tribunale, il governo belga aveva prodotto dei mezzi di prova circostanziati che dimostravano che soltanto i prestiti sottoscritti dalla Belfin erano coperti dalla garanzia dello Stato belga. Pertanto, il Tribunale avrebbe snaturato i mezzi di prova dinanzi ad esso prodotti. Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe inficiata da una manifesta inesattezza.

    b) Valutazione

    105. Ai sensi dell'art. 32 quinquies del Trattato CECA, che è identico all'art. 168 A del Trattato CE (divenuto art. 225 CE), l'impugnazione deve essere limitata ai soli motivi di diritto. Un'impugnazione quindi può essere basata solo su motivi relativi alla violazione di regole di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti .

    106. Emerge tuttavia da una costante giurisprudenza che la Corte è competente ad esaminare l'accertamento dei fatti operato dal Tribunale nell'ipotesi in cui l'inesattezza materiale di tali accertamenti risulti dai documenti del fascicolo . La Corte ha precisato che, in tale caso, è necessario che l'inesattezza risulti evidente in base alla documentazione agli atti, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti .

    107. Inoltre, la Corte ha costantemente deciso che, se spetta unicamente al Tribunale giudicare il valore da attribuire ai mezzi di prova , il problema dello snaturamento di questi elementi è una questione di diritto che può essere soggetta al controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione .

    108. In quanto il primo motivo si fonda su tali gravami, esso deve essere considerato ricevibile ai sensi della citata giurisprudenza.

    109. Dinanzi al Tribunale, il regno del Belgio ha sostenuto che la Commissione aveva commesso un errore manifesto ritenendo che i prestiti Belfin beneficiassero di una garanzia dello Stato . Esso ha ripetuto spesso che soltanto i prestiti sottoscritti dalla Belfin presso gli istituti finanziari beneficiavano di una tale garanzia .

    110. A dimostrazione, il governo belga ha prodotto numerosi elementi dinanzi al Tribunale. Esso si è basato sul regio decreto 29 giugno 1981, inteso alla creazione di una Compagnie belge pour le financement de l'industrie , sulla convenzione 31 luglio 1981 fra gli azionisti della Belfin e sulla clausola addizionale n. 3 di tale convenzione sottoscritta il 25 aprile 1994 .

    111. Da parte mia, ritengo che tutti detti elementi dimostrassero, contrariamente a quanto ha deciso il Tribunale, che la garanzia dello Stato belga verteva sui prestiti sottoscritti dalla Belfin, e non sui prestiti concessi a Forges de Clabecq.

    112. L'art. 2 del regio decreto 29 giugno 1981 descrive il compito della Belfin come quello «di contribuire (...) al finanziamento degli investimenti da realizzare nell'ambito della ristrutturazione e dello sviluppo dei diversi settori (...) dell'economia belga».

    L'art. 5, n. 1, dello stesso decreto prevede che «la garanzia dello Stato è concessa dal presente decreto sull'importo totale, in capitale, interessi e premi, delle obbligazioni da emettere e dei prestiti da contrarre da parte della società Belfin nell'ambito dei suoi compiti come definiti all'art. 2».

    L'art. 5, n. 2, aggiunge che «[l]'importo complessivo del capitale delle obbligazioni emesse e dei prestiti contratti che beneficiano della garanzia dello Stato non potrà mai superare la somma di 30 miliardi di franchi belgi».

    113. La convenzione di azionisti della Belfin precisa e sviluppa le disposizioni di cui al regio ecreto 29 giugno 1981. Il suo art. 8 stabilisce che «la Belfin avrà il compito di impegnarsi, principalmente mediante prestiti, fino a concorrenza di tre rate successive di 10 miliardi di franchi belgi ciascuna (...). Essa presterà tali importi a mutuatari [che sono] denominati (...) i destinatari finali».

    L'art. 9 della convenzione prevede che «[l]o Stato si impegna a garantire al 100%, fin dall'inizio, tutti i prestiti, in capitale, interessi e premi, contratti dalla Belfin nei 10 anni (...), essendo tutti i finanziatori della Belfin posti su un piano di parità». La medesima disposizione precisa che «[l]o Stato si impegna a consegnare alla Belfin, per ogni prestito contratto da quest'ultima (...), una lettera di garanzia conforme alla domanda del finanziatore, entro cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta inviata dalla Belfin».

    114. Infine, la clausola addizionale n. 3 della convenzione di azionisti è stata sottoscritta il 25 aprile 1994, al fine di consentire la ristrutturazione di taluni debiti di Forges de Clabecq. Essa stabilisce che:

    «Nell'ambito di uno sforzo comune dei finanziatori a lungo termine di Forges de Clabecq (...), la società Belfin è stata invitata a prorogare un finanziamento di BEF 200 milioni scadente l'8 maggio 1994. Al fine di realizzare tale consolidamento, la società Belfin è autorizzata, in deroga all'articolo 9 della [c]onvenzione (...), a contrarre, con la garanzia dello Stato belga, un prestito di BEF 200 milioni di una durata di 7 anni e a prestare "back to back" la detta somma per la medesima durata e alle medesime condizioni a Forges de Clabecq».

    115. La lettera 25 giugno 1996 , quanto ad essa, ha costituito per il Tribunale il fondamento per constatare che i prestiti Belfin beneficiavano di una garanzia dello Stato. Tale lettera indica che:

    «A seguito di delibera, il Consiglio [di amministrazione della Belfin] all'unanimità autorizza il signor P. Gérardin a negoziare una dilazione di tre anni del programma di rimborso del capitale dei prestiti concessi a Forges de Clabecq dalla Belfin, restando inteso che un accordo in merito dovrà in ogni caso essere subordinato alle seguenti condizioni:

    1. (...)

    2. (...)

    3. (...)

    4. Accordo dello Stato (stanziamento pubblico) di estendere la garanzia alle scadenze differite».

    116. Contrariamente al Tribunale, ritengo che la lettera menzionata non sia idonea a confutare gli altri mezzi di prova presentati dal ricorrente.

    117. E' vero che, isolata dal suo contesto, tale lettera può far pensare che la garanzia dello Stato riguardi prestiti Belfin. Il paragrafo introduttivo e il punto 4 di tale lettera usano termini che sembrano designare la medesima realtà. Mentre il paragrafo introduttivo annuncia una «dilazione» del rimborso dei «prestiti concessi a Forges de Clabecq», il punto 4, subordinando tale dilazione al requisito che lo Stato estenda la sua garanzia alle «scadenze differite», lascia presumere che la garanzia dello Stato sia collegata ai crediti concessi dalla Belfin.

    118. Tuttavia, basta accostare la lettera controversa agli altri mezzi di prova presentati dal regno del Belgio per constatare che il punto 4 riguarda le scadenze dei prestiti sottoscritti dalla Belfin.

    Emerge dai documenti prodotti dal ricorrente che la Belfin ha il compito legale di garantire il finanziamento degli investimenti in numerosi settori dell'economia. Per far ciò, la Belfin sottoscrive prestiti presso istituti finanziari e presta, a sua volta, tali somme alle imprese beneficiarie. In forza del diritto belga, la garanzia dello Stato è concessa automaticamente ai prestiti sottoscritti dalla Belfin.

    Ne risulta che, ai prestiti concessi dalla Belfin, corrispondono prestiti sottoscritti per assicurarne il finanziamento. La clausola aggiuntiva n. 3 alla convenzione di azionisti della Belfin, sottoscritta il 25 aprile 1994, conferma che, quando la Belfin è invitata a «prorogare un finanziamento», essa è, al tempo stesso, «autorizzata (...) a contrarre, con la garanzia dello Stato belga, un prestito» per lo stesso importo.

    119. La simmetria che esiste fra i finanziamenti Belfin e i «prestiti Belfin» consente quindi di ricavare il significato del punto 4 della lettera 25 giugno 1996. Quando, per effettuare una «dilazione» delle scadenze dei prestiti concessi a Forges de Clabecq, la Belfin deve negoziare una proroga delle scadenze dei propri finanziamenti presso gli istituti finanziari, essa subordina il proprio accordo al requisito che lo Stato belga estenda la sua garanzia alle «scadenze differite». Ne risulta che, posto nel suo contesto e alla luce degli altri mezzi di prova prodotti dal ricorrente, il punto 4 della lettera 25 giugno 1996 riguarda le scadenze dei prestiti sottoscritti dalla Belfin, e non le scadenze dei finanziamenti concessi a Forges de Clabecq.

    120. Stando così le cose, penso che il Tribunale non poteva basarsi soltanto sulla lettera 25 giugno 1996 per concludere che la garanzia dello Stato verteva sui prestiti Belfin. Prendendo in considerazione tale documento per fondare la sua conclusione, quando gli altri tre documenti contraddicevano tale interpretazione, il Tribunale ha snaturato gli altri mezzi di prova ad esso sottoposti dal governo belga. Propongo quindi alla Corte, per tale quarto motivo, di annullare la sentenza impugnata.

    2. Secondo motivo: violazione degli artt. 30 e 46 dello Statuto CECA

    a) Argomenti delle parti

    121. Nel suo secondo motivo, il regno del Belgio e la Belfin sostengono che la sentenza impugnata è inficiata da una carenza di motivazione.

    122. Essi ricordano che, dinanzi al Tribunale, il governo belga aveva contestato la decisione controversa nella parte in cui indicava che le garanzie dello Stato relative ai prestiti sottoscritti dalla Belfin costituivano aiuti di Stato . Il ricorrente aveva spiegato che la garanzia dello Stato per le somme prese in prestito dalla Belfin era sempre controgarantita dai destinatari finali dei prestiti. Infatti, ai sensi dell'art. 11 della convenzione di azionisti della Belfin, i destinatari sarebbero tenuti a partecipare ad un «fondo di garanzia» istituito in seno alla Belfin. Inoltre, secondo l'art. 10 della stessa convenzione, i ricorsi dello Stato nei confronti della Belfin, a causa della chiamata in garanzia per gli importi chiesti in prestito, sarebbero proposti a concorrenza delle somme che costituiscono il «fondo di garanzia». Pertanto, il ricorrente riteneva che, anche supponendo che i prestiti Belfin fossero garantiti, detta garanzia fosse di natura privata e non poteva costituire un aiuto di Stato.

    123. Ebbene, al punto 70 della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato ad affermare che «[i]l carattere statuale della garanzia dello Stato non può neppure essere validamente contestato». La ricorrente e l'interveniente ritengono che tale valutazione non sia sufficientemente motivata.

    b) Valutazione

    124. Ai paragrafi 66-68 delle presenti conclusioni, ho esposto i principi che possono, secondo me, definire il contenuto dell'obbligo di motivazione che incombe al Tribunale.

    125. Ho indicato che la motivazione di una sentenza deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione adottata e da permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo giurisdizionale. L'obbligo di motivazione deve tuttavia essere valutato alla luce delle circostanze del caso. Esso non può richiedere che il Tribunale risponda ad argomenti che non hanno un «carattere sufficientemente chiaro e preciso» o ad argomenti «chiaramente secondari».

    126. Nel caso di specie, penso che il punto 70 della sentenza impugnata non soddisfi detti obblighi di motivazione.

    127. Infatti, va ricordato che il concetto di «aiuto», di cui all'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, è «più ampio di quello di sovvenzione, dato che esso vale a designare non soltanto prestazioni positive del genere delle sovvenzioni stesse, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa» .

    128. La Corte ha anche dichiarato che la nozione di aiuto «comporta necessariamente vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali o che costituiscono un onere supplementare per lo Stato o per gli enti designati o istituiti a tal fine» . Ne risulta che tutti i benefici accordati da uno Stato non costituiscono necessariamente un aiuto di Stato. Soltanto i benefici concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali devono considerarsi «aiuti» ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA.

    129. Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale non ha spiegato i motivi concreti per i quali le garanzie dello Stato sui prestiti sottoscritti dalla Belfin fossero benefici concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali. Si è limitato ad indicare, in modo generale, che il carattere statuale di una garanzia non può essere contestato.

    130. Il regno del Belgio aveva pertanto formalmente contestato la decisione controversa su tale punto . Esso aveva sostenuto che, a causa delle commissioni versate al «fondo di garanzia» dai destinatari finali dei prestiti Belfin, le garanzie dello Stato belga sui prestiti sottoscritti dalla Belfin non erano concesse mediante risorse statali bensì mediante risorse private. Le osservazioni depositate dalla Commissione confermano, inoltre, che l'esame di tale argomento richiedeva taluni sviluppi. La Commissione ha, infatti, a lungo respinto la tesi del governo belga sostenendo che il meccanismo di controgaranzia istituito dalla convenzione di azionisti della Belfin costituiva una «costruzione schermo» .

    131. Stando così le cose, ritengo che il Tribunale sia venuto meno all'obbligo di motivazione che gli incombe. Per tale quinto motivo, propongo quindi alla Corte di annullare la sentenza impugnata.

    VI - L'avocazione della controversia dopo l'annullamento

    132. L'art. 54, primo comma, dello Statuto CECA stabilisce che, quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure può rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.

    133. Nel caso di specie, mi sembra che lo stato degli atti consenta una decisione. Propongo quindi alla Corte di avocare la causa e di statuire definitivamente sulla controversia.

    VII - Il merito della controversia

    134. Il regno del Belgio domanda l'annullamento della decisione controversa nella parte in cui riguarda «[l]e garanzie [di Stato] dei prestiti Belfin e SNCI e la loro estensione alle scadenze posticipate» .

    135. A sostegno delle sue conclusioni, esso deduce quattro motivi di annullamento. Tali motivi vertono su: (1) una violazione dell'obbligo di motivazione; (2) una violazione delle decisioni del 1982 e del 1985; (3) una violazione dell'art. 6 del codice degli aiuti, e (4) un manifesto errore di valutazione e una violazione dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA.

    1. Primo motivo: violazione dell'art. 15 del Trattato CECA

    136. Il regno del Belgio sostiene che la decisione controversa non è sufficientemente motivata rispetto all'art. 15 del Trattato CECA .

    Infatti, la Commissione avrebbe sanzionato i «prestiti SNCI e Belfin» senza precisare quelli ai quali essa si riferiva esattamente. Il regno del Belgio ritiene che, in mancanza di tale precisazione, non sia possibile comprendere il dispositivo della decisione controversa, secondo il quale «[i]l Belgio è tenuto a sopprimere gli aiuti di cui all'articolo 1 e ad esigere la restituzione degli aiuti illeciti già versati».

    137. Ai paragrafi 51-62 delle presenti conclusioni, ho esposto i motivi per i quali la decisione controversa è adeguatamente motivata su detto punto. Questa consente di comprendere che la Commissione ha contestato le garanzie dello Stato relative alla seconda rata del primo prestito SNCI (BEF 680 milioni), al quarto prestito SNCI (BEF 650 milioni) e ai due prestiti Belfin (BEF 300 milioni e BEF 200 milioni). Pertanto, propongo alla Corte di respingere il primo motivo di annullamento.

    2. Secondo motivo: violazione delle decisioni del 1982 e del 1985

    138. Il regno del Belgio ricorda che le decisioni del 1982 e del 1985 avevano autorizzato le garanzie dello Stato relative al primo e al quarto prestito SNCI . La Commissione aveva dichiarato che tali misure erano lecite e compatibili con il mercato comune.

    139. Ebbene, nella decisione controversa, la Commissione avrebbe riesaminato le stesse misure alla luce delle disposizioni del codice. Essa le avrebbe definite aiuti illeciti e incompatibili con il mercato comune. Il regno del Belgio ritiene che, così facendo, la Commissione abbia disconosciuto le proprie decisioni anteriori.

    140. Durante l'esame del ricorso, ho concluso che la decisione controversa non era sufficientemente motivata su tale punto .

    141. Ho accertato che la decisione del 1982 aveva autorizzato il governo belga a costituire una garanzia dello Stato sul primo prestito SNCI di BEF 1,5 miliardi. Analogamente, la decisione del 1985 faceva seguito ad una notifica delle autorità belghe del 31 maggio 1985 e le autorizzava a costituire una garanzia dello Stato sul quarto prestito SNCI di BEF 650 milioni.

    142. E' certo che, nella decisione controversa, la Commissione è ritornata su tale valutazione. Essa ha considerato che: «In linea di massima una garanzia di Stato per prestiti finanziari costituisce un aiuto di Stato che avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione e non avrebbe dovuto essere erogato prima dell'approvazione da parte della Commissione (...). Questo non è avvenuto per i prestiti concessi a Forges de Clabecq» .

    143. Ebbene, contrariamente agli obblighi posti dalla giurisprudenza , la decisione controversa non fa apparire i motivi per i quali la Commissione ha revocato le sue decisioni del 1982 e del 1985. Essa non contiene nessuna indicazione che consenta di sapere perché la Commissione ha soppresso, retroattivamente, l'autorizzazione delle garanzie di Stato approvate nel 1982 e nel 1985.

    144. Dal momento che non consente agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato né permette alla Corte di esercitare il proprio controllo giurisdizionale, la decisione controversa non è sufficientemente motivata rispetto all'art. 15 del Trattato CECA.

    145. In realtà, i motivi per i quali la Commissione è ritornata sulle sue decisioni precedenti appaiono nella fase del procedimento d'impugnazione. Nel suo controricorso , la Commissione ha sostenuto che le autorità belghe non potevano valersi delle decisioni del 1982 e del 1985 dato che avevano apportato sostanziali modifiche alle modalità di rimborso dei prestiti SNCI. E' evidente che una tale spiegazione - supponendo che sia fondata - è tardiva e non può «coprire» validamente l'assenza di motivazione della decisione controversa. Propongo quindi alla Corte di annullare tale decisione per carenza di motivazione.

    146. Ai sensi dell'art. 34 del Trattato CECA, la Commissione deve prendere i provvedimenti che l'esecuzione della decisione d'annullamento importa. Le spetterà inoltre verificare, segnatamente, che le autorità belghe abbiano rispettato le condizioni stabilite dalle decisioni del 1982 e del 1985 per l'approvazione delle garanzie controverse. Se ciò non è avvenuto, la Commissione potrà decidere di revocare le dette decisioni. Tale revoca dovrà tuttavia avvenire nel rispetto delle norme di procedura di cui al Trattato CECA ed ai codici degli aiuti alla siderurgia .

    3. Terzo motivo: violazione dell'art. 6 del codice degli aiuti

    147. Alla luce delle conclusioni elaborate, non si giustifica più l'esame degli altri motivi di annullamento. Infatti, se, come penso, la decisione controversa deve essere annullata per il fatto che la Commissione ha violato l'art. 15 del Trattato CECA, resterebbero inoperanti gli altri motivi sollevati dal regno del Belgio. Sarà quindi in subordine che proseguirò la mia analisi.

    148. Il regno del Belgio contesta alla Commissione di aver definito illecita la proroga, per un periodo di altri tre anni, delle garanzie di Stato relative ai prestiti SNCI e Belfin. Esso ritiene che tale qualifica sia erronea dato che la proroga controversa è stata notificata alla Commissione il 25 giugno 1996 e non è mai stata attuata, in conformità dell'art. 6, nn. 2 e 4, del codice .

    149. Su tal punto, ricordo che la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato dev'essere valutata alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la Commissione quando l'ha adottata . La Corte ha dichiarato che uno Stato membro non poteva, per contestare la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato, far valere elementi che non aveva fatto conoscere alla Commissione durante il procedimento amministrativo . Evidentemente ciò è avvenuto quando lo Stato ha rifiutato di rispondere ad una precisa richiesta di informazioni della Commissione .

    150. Va anche ricordato che, in forza dell'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), gli Stati membri sono tenuti ad un obbligo di cooperazione nell'attuazione dell'art. 93 del Trattato CE . Tale dovere di collaborazione impone che gli Stati membri forniscano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i suoi compiti e, in particolare, per permetterle di valutare la compatibilità dell'aiuto di cui trattasi . Uno Stato membro che non rispetta il proprio dovere di collaborazione durante la fase amministrativa non può, in seguito, addebitare alla Commissione di aver commesso un manifesto errore di valutazione né di aver motivato la sua decisione in modo insufficiente .

    151. Gli stessi principi si applicano agli aiuti alla siderurgia poiché l'art. 86 del Trattato CECA enuncia, a carico degli Stati membri, un obbligo di leale cooperazione simile a quello previsto dall'art. 5 del Trattato CE.

    152. Esaminerò quindi, alla luce delle informazioni comunicate dalle autorità belghe durante il procedimento amministrativo, se la Commissione abbia commesso un errore manifesto considerando che la proroga delle garanzie di Stato relative ai prestiti SNCI e Belfin fosse stata attuata senza la sua preventiva autorizzazione.

    153. Il fascicolo trasmesso dalle autorità belghe nel corso della fase amministrativa conteneva numerosi documenti.

    Una prima serie di documenti parlava dell'accordo della SNCI e della Belfin di prorogare di tre anni le scadenze dei prestiti che esse avevano concesso a Forges de Clabecq. Essi rivelavano che l'accordo degli istituti finanziari era subordinato alla condizione che le autorità belghe accettassero di mantenere ed estendere la garanzia dello Stato alle scadenze posticipate. Tuttavia, nessuno di tali documenti permetteva di concludere che le autorità belghe avessero già proceduto all'estensione delle garanzie controverse.

    In compenso, una seconda serie di documenti indicava che il ministro delle Finanze belga aveva accettato la proposta degli istituti finanziari . Essi dimostravano che il ministro competente aveva sottoscritto una clausola addizionale alla convenzione di credito fra la Belfin e Forges de Clabecq per consentire la proroga delle scadenze al 16 dicembre 1996.

    154. In base a tali elementi, la Commissione ha ritenuto che le autorità belghe avessero già proceduto all'estensione delle garanzie controverse al momento della notifica del 25 giugno 1996. Essa ha quindi ripreso tale elemento di fatto nella decisione di avvio della procedura d'inchiesta indicando che «la ristrutturazione dei debiti a lungo termine (scadenze rinviate di tre anni e riduzione dei tassi d'interesse) [era] già stata eseguita» .

    155. Ebbene, in nessun momento del procedimento amministrativo, le autorità belghe hanno contestato la valutazione della Commissione. Nonostante esse abbiano presentato osservazioni sulla lettera di diffida , le autorità belghe non hanno mai contestato che l'estensione delle garanzie controverse fosse stata attuata prima della notifica del 25 giugno 1996.

    156. Ne risulta che, date le informazioni comunicate dalle autorità belghe durante il procedimento amministrativo, la Commissione ha correttamente potuto ritenere che la proroga delle garanzie dello Stato fosse stata attuata senza la sua previa autorizzazione.

    157. Stando così le cose, la Commissione non ha commesso alcun manifesto errore di valutazione definendo la misura controversa come un aiuto illecito. Il terzo motivo del regno del Belgio deve quindi essere respinto.

    4. Quarto motivo: manifesto errore di valutazione e violazione dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA e dell'art. 1, n. 2, del codice degli aiuti

    158. Il regno del Belgio sostiene che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione constatando che i prestiti Belfin beneficiavano di una garanzia dello Stato . Esso sottolinea che soltanto i prestiti sottoscritti dalla Belfin presso le banche godono di tale garanzia, ma non i finanziamenti concessi dalla Belfin alle imprese beneficiarie. L'errore della Commissione sarebbe ancora meno giustificabile visto che questa conosceva il meccanismo d'intervento della Belfin, attraverso una notifica anteriore vertente su un aiuto concesso all'impresa Cockerill-Sambre .

    In subordine, il governo belga ritiene che la Commissione abbia violato l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA considerando che le garanzie controverse costituiscono aiuti di Stato. Esso spiega che la garanzia dello Stato per le somme chieste in prestito dalla Belfin è sempre controgarantita dai destinatari finali dei prestiti. Infatti, secondo l'art. 11 della convenzione di azionisti della Belfin, i destinatari sarebbero tenuti a contribuire ad un «fondo di garanzia» istituito in seno alla Belfin. Inoltre, secondo l'art. 10 della stessa convenzione, i ricorsi dello Stato nei confronti della Belfin, a causa della chiamata in garanzia per gli importi chiesti in prestito, sarebbero esercitati fino a concorrenza degli importi che costituiscono il «fondo di garanzia». Quindi, anche supponendo che i prestiti Belfin siano garantiti dallo Stato, detta garanzia sarebbe di natura privata e non può costituire un aiuto statale.

    159. Durante l'esame del ricorso, ho concluso a favore dell'annullamento della sentenza impugnata per il fatto che il Tribunale aveva snaturato i mezzi di prova presentati dal regno del Belgio . Tali mezzi dimostravano, secondo me, che la garanzia dello Stato verteva sui prestiti sottoscritti dalla Belfin, e non sui finanziamenti concessi dalla Belfin.

    160. La stessa conclusione non può tuttavia essere applicata alla valutazione fatta dalla Commissione nella decisione controversa.

    161. Infatti, si è visto che la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato dev'essere valutata alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la Commissione quando l'ha adottata . Ho inoltre esposto che l'obbligo di leale cooperazione, di cui all'art. 86 del Trattato CECA, impone che gli Stati membri forniscano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di valutare l'esistenza e la compatibilità di un aiuto. Uno Stato membro che non rispetti il suo dovere di collaborazione durante la fase amministrativa non può, in seguito, contestare alla Commissione di aver commesso un errore manifesto di valutazione.

    162. Ebbene, nel caso di specie le autorità belghe non hanno presentato alcun elemento per far sapere alla Commissione che soltanto i prestiti sottoscritti dalla Belfin beneficiavano di una garanzia dello Stato. Per contro, emerge dal fascicolo trasmesso dalle autorità belghe durante il procedimento amministrativo che la Commissione ha correttamente potuto ritenere che la garanzia dello Stato riguardasse i prestiti Belfin.

    163. Tale fascicolo conteneva i seguenti elementi.

    164. Da una parte, la lettera inviata il 19 giugno 1996 dal ministro delle Finanze belga alla Belfin indicava che:

    «Per quanto concerne Forges de Clabecq, posso già comunicarvi che per l'amministrazione è sostenibile il principio di una dilazione della restituzione delle somme (...) di tre anni, se questo quadra con un piano di ristrutturazione generale, che darà all'impresa una possibilità di sopravvivenza. Ciò vale per i finanziamenti Belfin, nonché per i finanziamenti [SNCI] con garanzia dello Stato» .

    165. D'altra parte, la lettera 25 giugno 1996, inviata dalla Belfin a Forges de Clabecq , precisava che:

    «A seguito di delibera, il Consiglio [di amministrazione della Belfin] all'unanimità autorizza il signor P. Gérardin a negoziare una dilazione di tre anni del programma di rimborso del capitale dei prestiti concessi a Forges de Clabecq dalla Belfin, restando inteso che un accordo in merito dovrà in ogni caso essere subordinato alle seguenti condizioni:

    1. (...)

    2. (...)

    3. (...)

    4. Accordo dello Stato (stanziamento pubblico) di estendere la garanzia alle scadenze differite».

    166. Infine, la lettera inviata il 25 giugno 1996 dal ministero delle Finanze al ministro-presidente del governo vallone indicava:

    «In riferimento al nostro colloquio telefonico di oggi, vi confermo che

    1. le scadenze del 15/12/95 dei finanziamenti SNCI garantiti dallo Stato sono sospese fino al 16 dicembre 1996 (cfr. copia allegata);

    2. questo vale anche per la scadenza 9 maggio 1996 del finanziamento Belfin (cfr. allegato).

    Fino al 16 dicembre 1996, non si pone quindi problema per la garanzia dello Stato (...).

    Per quanto concerne la proroga di tre anni delle scadenze dei crediti a lungo termine (...), la Belfin ha già adottato una decisione di principio. Quanto alla posizione dello Stato, l'amministrazione (...) è del parere che la proroga sia giustificata (...) a condizione che tutti gli elementi del piano di ristrutturazione siano attuati (...). Appena ciò avverrà, l'amministrazione sottoporrà il fascicolo all'accordo del [m]inistro delle Finanze, con parere positivo».

    167. Ritengo che tali diversi elementi, isolati dal contesto descritto nella presente procedura, abbiano potuto legittimamente portare la Commissione a ritenere che la garanzia dello Stato belga riguardasse i prestiti concessi dalla Belfin.

    168. Inoltre, contrariamente a quanto sostiene il governo belga, il fascicolo non permette di stabilire che la Commissione conoscesse il meccanismo d'intervento della Belfin prima della notifica del 25 giugno 1996. Effettivamente, il testo della decisione 29 giugno 1983 dimostra che la Commissione fu chiamata a valutare la compatibilità degli aiuti agli investimenti a favore dell'impresa siderurgica Cockerill-Sambre. Tuttavia, niente indica che il piano di ristrutturazione fosse parzialmente finanziato dal Fonds belge pour le financement de l'industrie, divenuto in seguito la Belfin.

    169. Pertanto, penso che, date le informazioni di cui disponeva, la Commissione non ha commesso un manifesto errore di valutazione ritenendo che i prestiti Belfin beneficiassero di una garanzia dello Stato belga.

    170. L'argomento in subordine del regno del Belgio deve essere respinto per identici motivi. Emerge, infatti, dal fascicolo sottoposto alla Corte che, in nessun momento del procedimento amministrativo, le autorità belghe hanno descritto l'esistenza e il funzionamento del meccanismo di controgaranzia attuato dalla convenzione di azionisti della Belfin. Il regno del Belgio non può quindi validamente contestare alla Commissione di aver violato l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA ritenendo che le garanzie di Stato costituissero aiuti statali.

    171. Propongo quindi alla Corte di respingere il quarto motivo di annullamento.

    VIII - Le spese

    172. L'art. 122 del regolamento di procedura stabilisce che, quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese.

    173. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza dell'art. 69, n. 3, dello stesso regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può compensare le spese. L'art. 69, n. 4, permette alla Corte di disporre che l'interveniente sopporti le proprie spese.

    174. Nel caso di specie, ho constatato che la quasi totalità dei motivi d'impugnazione erano fondati. Per contro, soltanto dall'esame di uno dei quattro motivi fatti valere in primo grado sono emersi motivi per annullare la decisione controversa. Mi sembra quindi equo decidere che la Commissione sopporti, oltre alle proprie spese, anche le spese sostenute dal regno del Belgio e dalla Belfin nel procedimento d'impugnazione. Per giunta, non vedo motivi per modificare il dispositivo della sentenza impugnata, né per derogare al regolamento di procedura.

    IX - Conclusione

    175. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo quindi alla Corte di dichiarare e statuire:

    «1) La sentenza 25 marzo 1999 del Tribunale di primo grado, causa T-37/97, Forges de Clabecq/Commissione è annullata.

    2) La decisione della Commissione 18 dicembre 1996, 97/271/CECA, Acier CECA - Forges de Clabecq, è annullata nella parte in cui riguarda le garanzie di Stato relative ai prestiti concessi dalla Société nationale de crédit à l'industrie (SNCI) a Forges de Clabecq SA.

    3) La Commissione delle Comunità europee sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal regno del Belgio e dalla Compagnie belge pour le financement de l'industrie SA (Belfin) nell'ambito del procedimento d'impugnazione.

    4) Il regno del Belgio sopporterà le spese sostenute nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

    5) Forges de Clabecq SA, la regione Vallona e la Société wallonne pour la sidérurgie SA (SWS) sopporteranno le proprie spese».

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