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Document 61999CC0110
Opinion of Mr Advocate General Alber delivered on 16 May 2000. # Emsland-Stärke GmbH v Hauptzollamt Hamburg-Jonas. # Reference for a preliminary ruling: Bundesfinanzhof - Germany. # Agriculture - Export refunds - Goods immediately re-imported into the Community - Abuse of rights. # Case C-110/99.
Conclusioni dell'avvocato generale Alber del 16 maggio 2000.
Emsland-Stärke GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania.
Agricoltura - Restituzioni all'esportazione - Prodotti immediatamente reimportati nella Comunità - Abuso di diritto.
Causa C-110/99.
Conclusioni dell'avvocato generale Alber del 16 maggio 2000.
Emsland-Stärke GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania.
Agricoltura - Restituzioni all'esportazione - Prodotti immediatamente reimportati nella Comunità - Abuso di diritto.
Causa C-110/99.
Raccolta della Giurisprudenza 2000 I-11569
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:252
Conclusioni dell'avvocato generale Alber del 16 maggio 2000. - Emsland-Stärke GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania. - Agricoltura - Restituzioni all'esportazione - Prodotti immediatamente reimportati nella Comunità - Abuso di diritto. - Causa C-110/99.
raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-11569
I - Introduzione e fatti
1. Il presente procedimento pregiudiziale è stato avviato da parte del Bundesfinanzhof. Vengono sollevate due questioni relative all'interpretazione del combinato disposto dell'art. 10, n. 1 e dell'art. 20, nn. 2-6, del regolamento (CEE) n. 2730/79 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.
2. Parti nella causa principale sono la Emsland-Stärke GmbH (in prosieguo: la ricorrente) e lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas (ufficio doganale centrale di Amburgo-Jonas, in prosieguo: lo «HZA»). La lite verte sul diritto della ricorrente a restituzioni all'esportazione per l'esportazione di prodotti a base di fecola e d'amido verso la Svizzera nei mesi da aprile a giugno 1987. E' stato richiesto il rimborso delle restituzioni all'esportazione già concesse poiché i lotti erano stati ritrasportati, immutati e con i medesimi mezzi di trasporto, in un caso di nuovo nella Repubblica Federale Tedesca e nell'altro in Italia.
3. E' dunque necessario distinguere tra due differenti operazioni d'esportazione, ciascuna concernente più spedizioni:
Da una parte la ricorrente esportava in Svizzera, tra l'aprile ed il giugno 1987, in più spedizioni, un prodotto a base di amido di patate con la denominazione «Emes E» (numero della TDC 3906 90 2300). Come destinatari delle merci venivano indicate, rispettivamente, le ditte FUGA AG e LUKOVA AG, aventi sede in Lucerna allo stesso indirizzo, le quali erano entrambe gestite e rappresentate dallo stesso gruppo di persone. Destinataria delle fatture era in tutti i casi la LUKOWA AG.
I lotti di «Emes E», subito dopo l'espletamento delle formalità doganali per l'immissione in libera pratica in Svizzera, venivano ritrasportati, con una nuova procedura avviata dalla LUKOWA AG per la spedizione delle merci in regime comunitario di transito esterno, immutati e con gli stessi mezzi di trasporto, nella Repubblica Federale di Germania, dove venivano sdoganati dal destinatario della merce per la loro immissione in libera pratica previo prelievo dei corrispondenti dazi all'esportazione.
D'altra parte, la ricorrente nel maggio e nel giugno 1987 esportava in Svizzera in più spedizioni un prodotto a base di amido di frumento denominato «Emsize W 2» (numero TDC 3812 11 0000). Destinatarie della merce erano parimenti la FUGA AG e la LUKOWA AG. I lotti di cui trattasi subito dopo l'espletamento delle formalità doganali per l'immissione in libera pratica in Svizzera venivano spedite in Italia con una nuova procedura avviata dalla FUGA AG per la spedizione delle merci in regime comunitario di transito esterno, immutati e con gli stessi mezzi di trasporto, e quivi sdoganati per la loro immissione in libera pratica previo prelievo dei corrispondenti dazi all'esportazione. L'impresa di spedizione incaricata del trasporto emetteva a carico della FUGA AG le corrispondenti fatture per un trasporto ininterrotto delle merci dal luogo di partenza in Germania fino al luogo di destinazione in Italia.
In relazione alle spedizioni effettuate nelle condizioni descritte lo HZA, con le ingiunzioni di restituzione 16 maggio 1991 e 22 giugno 1992, revocava le relative decisioni concedenti restituzioni all'esportazione e chiedeva il rimborso delle restituzioni all'esportazione concesse per un importo totale, rispettivamente, di DEM 66 722,89 e DEM 253 456,69.
Le opposizioni presentate avverso le decisioni di revoca restavano infruttuose. Il ricorso successivamente presentato presso il Finanzgericht veniva respinto. Il procedimento principale è attualmente pendente in cassazione («Revision»).
II - La normativa sulle restituzioni all'esportazione
4. I presupposti per la concessione di restituzioni all'esportazione erano regolati, all'epoca dei fatti, dalle disposizioni orizzontali del regolamento (CEE) n. 2730/79 nella versione di cui al regolamento n. 568/85 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.
5. L'art. 9, n. 1, primo comma, dispone quanto segue:
«Fatto salvo il disposto degli articoli 10, 20 e 26 il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione della prova che il prodotto per il quale sono state espletate le formalità doganali di esportazione, ha, nel termine massimo del 60° giorno dal giorno di espletamento di detta formalità:
- raggiunto come tale la sua destinazione nei casi di cui all'articolo 5, ovvero
- lasciato come tale il territorio geografico della Comunità, negli altri casi».
6. L'art. 10, n. 1, così dispone:
«Il versamento della restituzione, sia essa differenziata o meno, è subordinato, oltre che alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio geografico della Comunità, alla condizione che - salvo perdita durante il trasporto per un caso di forza maggiore - sia stato importato in un paese terzo ed eventualmente in un paese terzo determinato, entro i termini di cui all'articolo 31:
a) qualora sussistano seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto, o
b) qualora il prodotto possa essere reintrodotto nella Comunità per effetto della differenza tra la restituzione applicabile per il prodotto esportato e l'importo dei dazi all'importazione applicabili a un prodotto identico il giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione.
Nei casi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni dell'articolo 20, paragrafi 2,3,4,5 e 6.
Inoltre, i servizi competenti degli Stati membri possono esigere prove supplementari atte a dimostrare, a giudizio delle autorità competenti, che il prodotto è stato effettivamente immesso come tale sul mercato del paese terzo importatore».
7. L'art. 20, nn. 2-6, prevede quanto segue:
«2. Il prodotto si considera importato quando sono state espletate le formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo.
3. La prova dell'espletamento delle formalità doganali è costituita:
a) dalla presentazione del documento doganale o di una copia o fotocopia certificata conforme dell'organismo che ha vistato il documento originale da parte dei servizi ufficiali del paese terzo interessato o di uno degli Stati membri, o
b) dalla presentazione del "certificato di sdoganamento" compilato su un modulo conforme al modello riprodotto nell'allegato II, in una o più delle lingue ufficiali della Comunità e in una lingua del paese terzo interessato, o
c) dalla presentazione di qualsiasi altro documento vistato dalla dogana del paese terzo interessato, che identifichi i prodotti ed attesti che essi sono stati immessi in consumo in tale paese terzo.
4. Tuttavia, se nessuno dei documenti di cui al paragrafo 3 può essere presentato in seguito a circostanze indipendenti dalla volontà dell'esportatore o se i documenti stessi sono considerati insufficienti, la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo può essere costituita da uno o più dei documenti seguenti:
a)-g) (...)
5. Inoltre, l'esportatore è tenuto a presentare in tutti i casi di applicazione del presente articolo una copia o fotocopia del documento di trasporto.
6. (...)».
8. Per quanto riguarda i presupposti cui il pagamento delle restituzioni all'esportazione è subordinato si distingue tra restituzione ad aliquota unica e restituzione differenziata . Per la restituzione ad aliquota unica, salvo esistano dubbi circa il raggiungimento della destinazione da parte del prodotto in questione, il pagamento della restituzione all'esportazione è subordinato unicamente alla prova che il prodotto per il quale sono state espletate le formalità doganali di esportazione abbia lasciato come tale, entro il termine di 60 giorni dall'espletamento di dette formalità, il territorio geografico della Comunità (art. 9, n. 1, secondo trattino). Per contro, in caso di restituzione all'esportazione ad aliquote differenziate, è sempre necessario fornire la prova che il prodotto è stato importato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione (art. 20, n. 1).
9. Le regole circa le modalità con cui deve essere fornita la prova che il prodotto di cui trattasi è stato importato in un paese terzo sono stabilite, sia per il caso di restituzione ad aliquota unica sia per quello di restituzione ad aliquote differenziate, all'art. 20, nn. 2-6. In caso di restituzione differenziata esse risultano immediatamente da questa disposizione, in caso di restituzione ad aliquota unica si rinvia ad esse nell'art. 10, n. 1, secondo comma, prima frase.
10. Ai termini dell'art. 20, n. 2 il prodotto si considera come importato quando sono state espletate le formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo considerato. La prova dell'espletamento di dette formalità è costituita dalla presentazione del documento doganale corrispondente (o di una copia o fotocopia certificata conforme) o del certificato di sdoganamento (art. 20, n. 3).
III - La domanda di pronuncia pregiudiziale
11. Il Bundesfinanzhof, giudice a quo, constata che nel caso di specie era stato presentato di volta in volta un certificato di sdoganamento. Anche dai documenti di trasporto disponibili era emerso che i prodotti erano stati di volta in volta materialmente trasportati nel paese terzo di cui trattasi (Svizzera), ma anche che erano stati immediatamente rispediti.
12. Il giudice a quo si richiama alla giurisprudenza della Corte nelle cause 89/93 e C-97/92 secondo la quale l'espletamento delle formalità doganali costituisce solo un indizio confutabile che il prodotto di cui trattasi abbia effettivamente raggiunto la sua destinazione. Nella fattispecie all'origine della causa 89/93 non vi era però alcun documento doganale e le condizioni nel paese interessato potevano far supporre che gli altri documenti presentati non dimostrassero in modo inconfutabile l'importazione del prodotto di cui trattasi nel previsto paese di destinazione. Nella fattispecie all'origine della sentenza nella causa C-27/92 vi era sì un certificato di sdoganamento, privo tuttavia di date, e da ulteriori circostanze era emerso che la riesportazione delle merci era stata disposta per motivi di polizia veterinaria.
13. Nel caso di specie, solamente per una decisione soggettiva dell'acquirente la merce non è rimasta definitivamente in Svizzera. Secondo il Bundesfinanzhof si pone di conseguenza la questione se, soltanto per questo motivo, possa considerarsi non integrato il presupposto dell'importazione nel paese terzo. Da questo punto di vista sussistono dubbi, poiché l'art. 20 prende in considerazione solo l'espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo. Solo qualora tale circostanza prevista dall'art. 20, n. 2 del regolamento non venga giustificata a mezzo dei documenti ufficiali all'uopo previsti nell'art. 20, n. 3 del regolamento, è possibile dimostrare l'avvenuto espletamento delle formalità doganali mediante altri documenti.
14. Secondo il Bundesfinanzhof, non va tuttavia dimenticato che ai sensi dell'art. 10, n. 1, secondo comma, seconda frase, possono essere richieste prove supplementari atte a dimostrare che il prodotto di cui trattasi è stato effettivamente immesso sul mercato del paese terzo importatore. Tuttavia non verrebbe definito cosa esattamente debba intendersi con l'espressione «paese terzo importatore», né sarebbe univoco se ciò significhi qualche cosa di più che l'accesso della merce sul mercato, reso possibile con l'espletamento delle formalità doganali per l'immissione in consumo. In particolare non sarebbe precisato quali presupposti, oltre allo sdoganamento della merce per l'immissione in consumo, debbano essere integrati affinché la merce possa effettivamente essere considerata come immessa «sul mercato del paese terzo importatore».
15. Qualora l'importazione del prodotto e, a riprova di essa, il criterio obiettivamente verificabile della sua immissione in consumo non dovessero essere considerati sufficienti per giustificare la concessione della restituzione all'esportazione, la conseguenza sarebbe una considerevole incertezza giuridica per i destinatari delle restituzioni. In mancanza della previsione di criteri concreti, l'esportatore potrebbe solo difficilmente o non potrebbe affatto stabilire contrattualmente quali condizioni il compratore deve osservare, affinché egli non perda il suo diritto alla restituzione all'esportazione.
16. Se per le considerazioni di ordine commerciale dell'acquirente stabilito nel paese terzo, che hanno portato alla reimportazione del prodotto nella Comunità, sia risultata determinante la differenza tra la restituzione all'esportazione concessa e i dazi all'importazione da prelevare al momento dell'importazione nella Comunità, si pone secondo il Bundesfinanzhof la questione se ciò possa essere pregiudizievole per le restituzioni ai sensi dell'art. 10, n. 1, primo comma, lett. b), fintantoché la Commissione non abbia emanato la disposizione prevista dall'art. 10, n. 2. Nella fattispecie controversa non è stato comunque dedotto che una siffatta disposizione sia stata emanata. Del resto l'art. 10, n.1, primo comma, lett. b) tratta solo di un caso ulteriore, in cui la prova dell'importazione del prodotto in un paese terzo può essere richiesta prima del pagamento della restituzione all'esportazione, ma non tratta di un caso specifico, in cui non è dato riconoscere la prova, fornita mediante l'esibizione del certificato di sdoganamento, dell'immissione al consumo e quindi, di norma, dell'importazione del prodotto di cui trattasi in tale paese terzo.
17. Infine, secondo il Bundesfinanzhof, si deve considerare che la sola circostanza della reimportazione nella Comunità non può portare alla perdita della restituzione all'esportazione.
18. Qualora la prova dell'espletamento delle formalità doganali per l'immissione al consumo nel paese terzo del prodotto di cui trattasi non dovesse ritenersi, in un caso come quello presente, una prova sufficiente della sua importazione, resta allora da decidere quali prove supplementari possano essere richieste. Qualora la prova del raggiungimento del mercato del paese terzo potesse essere esibita mediante, ad esempio, un'avvenuta successiva vendita della merce nel paese terzo di cui trattasi, si dovrebbe allora chiarire in base a quali presupposti una siffatta prova debba essere riconosciuta. Nella fattispecie controversa potrebbe porsi per tre spedizioni la questione se lo stretto vincolo economico e personale tra le imprese che hanno preso parte alla vendita nel paese terzo possa escludere il riconoscimento di un siffatto negozio di compravendita come prova dell'importazione nel paese terzo.
19. Per i motivi sopra esposti il giudice a quo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il combinato disposto degli artt. 10, n. 1, e 20, nn. da 2 a 6, del regolamento (CEE) n. 2730/79 debba essere interpretato nel senso che l'esportatore perde il diritto al pagamento di una restituzione all'esportazione fissata sulla base di una aliquota unica per tutti i paesi terzi, qualora il prodotto per il quale è stata pagata la restituzione all'esportazione, venduto ad un acquirente stabilito in un paese terzo, subito dopo l'immissione in libera pratica nel paese terzo considerato, venga reintrodotto nella Comunità in regime di transito comunitario esterno ed ivi, previo prelievo dei dazi all'importazione, venga sdoganato per l'immissione in libera pratica, senza che vengano accertate infrazioni.
2) Se la soluzione della detta questione debba essere diversa, qualora il prodotto sia venduto dal compratore stabilito nel paese terzo considerato a una impresa con lui personalmente ed economicamente collegata, pure essa stabilita nel paese terzo di cui trattasi, prima che lo stesso prodotto venga reimportato nella Comunità».
20. La ricorrente e la Commissione sono intervenute nell'ambito del procedimento dinanzi la Corte. Sugli argomenti delle parti si dovrà ritornare più oltre.
IV - Gli argomenti delle parti
La ricorrente
21. La ricorrente si fonda sulla distinzione operata dal regolamento n. 2730/79 tra le restituzioni ad aliquota unica, per le quali, di norma, è sufficiente la prova che la merce abbia lasciato il territorio geografico della Comunità, e le restituzioni ad aliquota differenziata, per le quali occorre provare, a norma dell'art. 20, n. 1, del regolamento, l'importazione nel paese terzo.
22. La ricorrente fa inoltre osservare che, ai sensi dell'art. 20, n. 2, del regolamento n. 2730/79, un prodotto si considera importato «quando sono state espletate le formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo». Il criterio obiettivamente determinabile dell'avvenuto sdoganamento della merce per l'immissione in consumo deve essere considerato come sufficiente, poiché altrimenti sussisterebbe una considerevole incertezza giuridica per i destinatari delle restituzioni.
23. La reimportazione nella Comunità di una merce esportata dalla Comunità in un paese terzo sarebbe consentita e lo sarebbe anche allorché per tale merce sia stata pagata una restituzione all'esportazione. Secondo la ricorrente non è dato ritenere che, accanto al pagamento dei dazi all'importazione, si possa anche esigere il rimborso della restituzione all'esportazione.
24. La ricorrente propone per questo di risolvere la prima questione pregiudiziale come segue:
«Il combinato disposto degli artt. 10, n. 1, e 20, nn. da 2 a 6 del regolamento (CEE) n. 2730/79 deve essere interpretato nel senso che l'esportatore non perde il diritto al pagamento di una restituzione fissata sulla base di una aliquota unica per tutti i paesi terzi, qualora il prodotto per il quale è stata pagata la restituzione all'esportazione, venduto ad un acquirente stabilito in un paese terzo, subito dopo l'espletamento delle formalità doganali per l'immissione in consumo nel paese terzo considerato venga reintrodotto nella Comunità in regime comunitario di transito esterno e lì, previo prelievo dei dazi all'importazione, venga sdoganato per l'immissione in libera pratica, senza che siano accertate infrazioni».
25. Ad opinione della ricorrente è necessario risolvere la seconda questione solamente se venga risolta affermativamente la prima, nel senso che l'esportatore perde il diritto alla restituzione all'esportazione, qualora sussistano i criteri posti alla base della prima questione.
26. Secondo la ricorrente la merce, per il prezzo e la quantità vendute, ha influenzato il mercato svizzero dell'amido modificato. A questo riguardo sarebbe totalmente irrilevante che l'acquirente sia stata una consociata della venditrice, poiché né il contratto di compravendita né il prezzo erano simulati. Se la consociata svizzera dell'importatrice non avesse acquistato da questa, avrebbe acquistato la stessa quantità altrove in Svizzera, poiché al momento dell'acquisto essa aveva ancora bisogno proprio di questa quantità di amido modificato.
27. Per questo la ricorrente propone, in caso di soluzione affermativa alla prima questione pregiudiziale, di risolvere la seconda questione pregiudiziale come segue:
«La questione dovrebbe essere risolta altrimenti, qualora il prodotto fosse venduto dal compratore stabilito nel paese terzo considerato ad una impresa con lui personalmente ed economicamente collegata, pure essa stabilita nel paese terzo di cui trattasi, prima che lo stesso prodotto venisse reimportato nella Comunità».
28. Riguardo agli argomenti della Commissione concernenti l'abuso di diritto e le sue conseguenze la ricorrente ha mosso in udienza le seguenti obiezioni:
La domanda di rimborso delle restituzioni all'esportazione è in contrasto innanzitutto con la «riserva di legge», che è parte integrante del principio costituzionale di legalità dell'azione amministrativa e, come tale, deve essere rispettata anche in diritto comunitario. La domanda di rimborso delle restituzioni all'esportazione è un atto amministrativo lesivo, che richiede un fondamento giuridico chiaro, così come le sanzioni possono essere inflitte solamente quando si basano su di un fondamento giuridico chiaro ed inequivocabile . Un principio giuridico generale non soddisfa questi requisiti di determinatezza.
Anche volendo riconoscere la possibilità di un diritto al rimborso basato su principi giuridici generali, si pone, in secondo luogo, la questione di chi siano i veri destinatari di questo diritto. La ricorrente avrebbe traslato sull'acquirente, nell'ambito del prezzo di vendita, la restituzione all'esportazione versatale e non si sarebbe dunque arricchita.
Inoltre, non lei, la ricorrente, bensì l'acquirente avrebbe reimportato la merce nella Comunità. Essendo stati pagati, tra l'altro, in quella occasione i dazi all'importazione, il vantaggio consisterebbe tutt'al più nella differenza tra la restituzione all'esportazione ed i dazi all'importazione, il che richiederebbe allo stesso modo un sostanziale chiarimento da parte della Corte.
Lo Hauptzollamt
29. Lo HZA, la cui opinione è stata riassunta nell'ordinanza di rinvio, rileva dinanzi al giudice a quo, tra l'altro, che la concessione della restituzione all'esportazione viene in considerazione, anche nel caso di restituzione ad aliquota unica, solo quando la merce gioca un ruolo nel pertinente mercato del paese terzo e viene assoggettata alle locali leggi del mercato. Il legislatore comunitario non prevede nel combinato disposto degli artt. 10 e 20 del regolamento n. 2730/79 alcuna diversa disposizione per la concessione di restituzioni all'esportazione unitarie e differenziate. Nel caso di esportazione di merci non ricomprese nell'allegato II vi è solo un'agevolazione nella produzione della prova, in quanto non deve essere presentato un corrispondente documento doganale per ogni esportazione. Le condizioni per la concessione della restituzione non sarebbero soddisfatte solo con la produzione del documento relativo all'espletamento delle formalità doganali per l'immissione in consumo. La supposizione che a ciò abbia fatto seguito un'immissione sul mercato è confutabile e nelle circostanze qui in considerazione viene contestata. Secondo lo HZA è privo di rilevanza il fatto che in occasione della reimportazione che ha pregiudicato le restituzioni siano stati pagati dazi all'importazione.
La Commissione
30. La Commissione solleva innanzitutto dubbi riguardo all'applicabilità dell'art. 10 nel caso di specie.
31. In udienza, il rappresentante della Commissione ha presentato ulteriori chiarimenti concernenti lo sfondo economico delle transazioni controverse. A questo riguardo egli ha richiamato l'attenzione sul fatto che l'anno economico 1986/87 è stato un anno di transizione per quanto riguarda il regime dell'amido. Le restituzioni alla produzione sono state ridotte in questo periodo di tempo della metà rispetto al loro ammontare abituale, mentre le restituzioni all'esportazione erano rimaste considerevoli . La «svolta» della merce attraverso la Svizzera era dunque quell'anno particolarmente interessante dal punto di vista economico.
32. La Commissione ricorda che esistono tre diverse condizioni per l'acquisto del diritto ad una restituzione all'esportazione non differenziata.
1) Il prodotto deve, di norma, secondo l'art. 9, n. 1, del regolamento, aver lasciato come tale il territorio geografico della Comunità.
2) Qualora sussistano seri dubbi sulla destinazione effettiva del prodotto ovvero sussista il rischio che il prodotto possa essere reintrodotto nella Comunità per effetto della differenza tra l'importo della restituzione e quello dei dazi all'importazione, il diritto nasce nel momento in cui il prodotto sia stato importato in un paese terzo (art. 10, n. 1, del regolamento).
3) In particolari casi eccezionali i requisiti di cui all'art. 10, n. 1, del regolamento possono essere resi più restrittivi dai servizi competenti degli Stati membri. Il diritto ad una restituzione all'esportazione non differenziata nasce in tal caso solo quando il prodotto sia stato effettivamente immesso sul mercato del paese terzo importatore (art. 10, n. 1, del regolamento).
33. Per «casi eccezionali» la Commissione intende casi come quelli nei quali per un determinato paese, a causa di un embargo per esempio, non sia stata fissata alcuna restituzione, il che non toglie il carattere di restituzione non differenziata a quella fissata per altri paesi terzi, e tuttavia sussiste il pericolo di aggiramento dell'embargo.
34. La Commissione pone in evidenza che, in caso di restituzione non differenziata, sia la seconda che la terza condizione di acquisto del diritto ad una restituzione possono essere applicate solamente qualora i dubbi circa l'effettiva destinazione o il pericolo di reimportazione (seconda condizione) ovvero i particolari casi eccezionali (terza condizione) sussistano ex ante, cioè prima del pagamento della restituzione. Ciò risulta tanto dalla lettera quanto dalla sistematica della normativa [«Il versamento della restituzione (...) è subordinato (...) alla (...)»]. Questa interpretazione è per altro confermata dalla giurisprudenza della Corte nella sentenza 9 agosto 1994, causa C-347/93 .
35. La Commissione rileva che, nel caso di specie, lo HZA è venuto a conoscenza del fatto che le merci fossero state reintrodotte nella Comunità solo dopo la concessione della restituzione all'esportazione ed a seguito delle inchieste degli uffici preposti alla repressione delle frodi doganali. La richiesta di ulteriori prove, oltre alla prova dell'immissione in consumo in Svizzera dei prodotti in questione, è avvenuta solo dopo il pagamento della restituzione.
36. Inoltre, per la Commissione, il richiamo fatto dallo HZA alla terza condizione per l'acquisto del diritto alla restituzione all'esportazione è - indipendentemente dal momento della richiesta di fornire ulteriori prove - problematico.
37. Se, tuttavia, l'operazione d'esportazione soddisfaceva senza alcun dubbio i presupposti per l'applicazione della seconda condizione per l'acquisto del diritto alla restituzione all'esportazione, allora anche i requisiti in essa enumerati sono stati soddisfatti.
38. Solo attraverso le norme che sono entrate in vigore più tardi al posto del regolamento n. 2730/79, secondo la Commissione, è stato creato un fondamento giuridico per la richiesta di rimborso delle restituzioni all'esportazione in un caso come il presente.
39. Ad avviso della Commissione, tuttavia, le circostanze di fatto nelle quali i prodotti in causa sono stati dapprima esportati in Svizzera e poi, dopo essere stati quivi immessi in consumo, sono stati immediatamente reintrodotti nella Comunità, danno motivo sufficiente per esaminare le ingiunzioni di rimborso avanzate dallo HZA sotto l'aspetto dell''«abuso di diritto».
40. Essa si riferisce espressamente, a questo riguardo, all'art. 4, n. 3, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee .
41. Vero è che, all'epoca dei fatti, questo regolamento non era ancora in vigore, tuttavia la Commissione ritiene che la disposizione citata, relativa al rifiuto ovvero alla revoca di un vantaggio ottenuto, in contrasto con le disposizioni comunitarie, creando artificialmente le condizioni richieste, sia l'espressione di un principio generale del diritto già in vigore nell'ordinamento giuridico comunitario. Tale principio esisterebbe in quasi tutti gli Stati membri ed avrebbe già trovato sostanzialmente applicazione nella giurisprudenza della Corte. La Commissione si richiama a questo riguardo alle sentenze 11 ottobre 1977, causa 125/76 , 27 ottobre 1981, causa 250/80 e 3 marzo 1993, causa C-8/92 così come alle conclusioni dell'avvocato generale Tesauro nella causa C-411/93 .
42. La Commissione chiarisce che per il concretarsi dell'ipotesi di abuso di diritto è necessaria la presenza di tre elementi concomitanti:
1) un elemento oggettivo, vale a dire la prova che le condizioni per la concessione di una prestazione sono state create artificialmente, cioè che l'operazione commerciale non persegue alcuno scopo economico, bensì è stata conclusa esclusivamente per l'ottenimento delle sovvenzioni, a carico del bilancio comunitario, che accompagnano questa operazione commerciale. Ciò richiede un'analisi, da compiere caso per caso, tanto del senso e dello scopo della normativa comunitaria di cui trattasi, quanto del comportamento dell'operatore economico avveduto, il quale gestisce i propri affari nel rispetto delle norme giuridiche in materia ed in conformità agli usi economici e commerciali esistenti nel settore interessato;
2) un elemento soggettivo, ovvero il fatto che l'operazione commerciale in questione è stata compiuta in primo luogo per ottenere un vantaggio finanziario in contrasto con lo scopo della normativa comunitaria;
3) un elemento procedurale relativo all'onere della prova. Questo è a carico dell'amministrazione nazionale competente. Tuttavia nei casi di abuso più estremi sarebbe possibile anche una «prova per presunzione semplice», la quale porti eventualmente ad una inversione dell'onere della prova.
43. La verifica della presenza di questi tre diversi elementi è competenza del giudice nazionale. La Commissione, tuttavia, fa notare, con riguardo all'elemento oggettivo, che il guadagno finanziario, tenuto conto della differenza tra l'importo della restituzione e quello dei dazi all'importazione, è stato rilevante. Inoltre, l'arco di tempo tra l'esportazione e la reintroduzione dei prodotti nella Comunità è stato molto breve e sono stati utilizzati i medesimi mezzi di trasporto.
44. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo la Commissione è del parere che, sulla base degli elementi forniti dal giudice a quo, non sia possibile alcuna pronuncia definitiva.
45. La Commissione suggerisce perciò di aggiungere alla soluzione alla prima questione la seguente indicazione:
«In forza del principio giuridico dell'abuso di diritto in vigore nel diritto comunitario, vantaggi finanziari non vengono accordati ovvero vengono successivamente revocati, quando è provato che l'operazione commerciale in questione ha avuto come oggetto il conseguimento di un vantaggio, il quale contravviene agli obbiettivi delle disposizioni comunitarie in materia, in quanto i presupposti per il conseguimento di tale vantaggio vengono creati artificialmente».
46. Ad avviso della Commissione, tenuto conto della soluzione data alla prima questione, la soluzione della seconda questione diviene superflua.
47. Essa fa notare tuttavia che esiste una differenza tra le prove da fornire nell'ambito della seconda condizione d'acquisto del diritto alla restituzione e quelle da fornire nell'ambito della terza condizione d'acquisto. Nell'ambito della seconda condizione d'acquisto dovrebbero essere prodotti i «documenti di sdoganamento», mentre nell'ambito della terza dovrebbero essere presentati anche «documenti commerciali». A questo riguardo devono essere considerati come «documenti commerciali» i contratti per la vendita ulteriore dei prodotti in questione. Il loro valore probante diminuisce tuttavia decisamente quando i prodotti di cui trattasi, prima di essere reintrodotti nella Comunità, sono stati venduti dall'acquirente stabilito nel paese terzo in causa ad una impresa a lui personalmente ed economicamente legata, anch'essa stabilita nello stesso paese terzo.
V - Valutazione
Sulla prima questione
48. Vero è che il giudice a quo chiede espressamente l'interpretazione dell'art. 10 del regolamento, tuttavia la Commissione fa giustamente notare che deve essere innanzitutto chiarita l'applicabilità della disposizione ad un caso come quello di cui al procedimento a quo.
49. Il caso generale di restituzione all'esportazione indifferenziata è oggetto dell'art. 9 del regolamento. Secondo tale articolo per aver diritto alla restituzione è necessario e sufficiente che la merce abbia lasciato come tale, entro 60 giorni dall'espletamento delle formalità doganali di esportazione, il territorio geografico della Comunità. Questo presupposto è nella fattispecie indiscutibilmente soddisfatto. A questo riguardo non rileva il fatto che la merce sia stata più tardi reimportata nella Comunità.
50. Nei casi di restituzioni ad aliquota unica il diritto può essere fatto dipendere da ulteriori presupposti, ma solo alle speciali condizioni dell'art. 10 del regolamento. Tali speciali condizioni consistono o nella sussistenza di dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto [lett. a)], o nella «possibilità», che potrebbe anche definirsi come pericolo astratto, che il prodotto possa essere reintrodotto nella Comunità per effetto della differenza tra l'importo della restituzione applicabile e quello dei dazi all'importazione applicabili a un prodotto identico [lett. b)].
51. Nella causa presente potrebbe tutt'al più trattarsi di fatti riconducibili alla lett. b) della disposizione. Vi è discordia tra le parti riguardo alla effettiva misura della differenza tra le restituzioni all'esportazione ed i dazi all'importazione al momento della reimportazione. Mentre la Commissione, facendo riferimento al protocollo n. 2 dell'Accordo tra la Comunità Economica Europea e la Confederazione Svizzera , parte dall'idea che non siano stati riscossi dazi all'importazione sulle merci oggetto della controversia, la ricorrente fa notare che questo regime preferenziale secondo l'art. 2 dell'accordo vale solo per prodotti originari di uno dei due contraenti, che siano stati fabbricati nel paese di esportazione. Nel caso di specie le merci sono state sì esportate dalla Svizzera, si trattava tuttavia di prodotti comunitari. Al momento della reimportazione le merci sono state anche dichiarate quali prodotti comunitari. Sono stati pagati dazi all'importazione e la merce è stata addirittura sottoposta ad un dazio doganale. Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice a quo parte dall'ipotesi, per entrambe le circostanze del caso, che, al momento della reimportazione nella Comunità, siano stati riscossi dazi all'importazione.
52. In definitiva sta al giudice nazionale chiarire a quanto ammontasse effettivamente la differenza tra restituzioni all'esportazione e dazi all'importazione. Tuttavia, per l'applicazione dell'art. 10, n. 1, lett. b), già al momento dell'esportazione delle merci avrebbe dovuto esistere il pericolo astratto di una reimportazione per effetto della differenza tra gli importi delle restituzioni e quelli dei dazi. E' solo a questa condizione che ci si trova in presenza di un caso di applicazione dell'art. 10, n. 1, lett. b) del regolamento.
53. Se, sulla base di elementi obiettivi, esistono dubbi ai sensi dell'art. 10, n. 1, lett. a) e b) quanto alla scopo per il quale le merci sono state esportate, deve essere prodotta, nei casi di restituzione ad aliquota unica, la prova dell'importazione delle merci nel paese terzo.
54. Ai fini dell'ulteriore analisi è necessario ipotizzare che la fattispecie sia riconducibile all'art. 10, n. 1, lett. b). Questa premessa porta, in conformità all'art. 10, n. 1, secondo comma, all'applicazione dell'art. 20, nn. 2-6, del regolamento. Ai termini di tale articolo il prodotto si considera importato «quando sono state espletate le formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo» . Questo presupposto è nella causa presente indiscutibilmente soddisfatto. L'art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento non offre a questo riguardo alcun appiglio per chiedere il rimborso delle restituzioni all'esportazione già pagate.
55. Tutt'al più si potrebbe prendere in considerazione l'applicabilità dell'art. 10, n. 1, terzo comma. Ai termini di tale disposizione «i servizi competenti degli Stati membri possono esigere prove supplementari atte a dimostrare, a giudizio delle autorità competenti, che il prodotto è stato effettivamente immesso come tale sul mercato del paese terzo importatore». Conformemente alla presentazione dei fatti da parte del giudice a quo pare che il giudice di primo grado nella causa a qua abbia ritenuto questa disposizione applicabile. Nella sentenza di primo grado tale giudice aveva ritenuto che le merci, a causa della loro breve permanenza in Svizzera e della loro immediata reimportazione nella Comunità con gli stessi mezzi di trasporto, non avessero raggiunto il mercato per esser quivi commercializzate.
56. La Commissione è invece dell'opinione che la disposizione possa venire applicata solo in particolari casi eccezionali, come, ad esempio, nei casi di embargo, al fine di garantire che l'embargo non sia eluso a mezzo di una deviazione della merce attraverso un altro paese terzo. Secondo tale visione non vi sarebbe alcuno spazio nel caso di specie per l'applicazione dell'art. 10, n. 1, terzo comma.
57. Basandosi sulla struttura degli artt. 9 e 10 del regolamento, i quali in caso di dubbi quanto all'adempimento delle finalità delle restituzioni aggravano l'obbligo di presentare prove a carico dell'esportatore, si può anche sostenere che l'art. 10, n. 1, terzo comma si applichi solamente in caso di un elevato grado di sospetti circa eventuali irregolarità. Nel nono considerando del regolamento n. 2730/79 si dice al riguardo:
«alcune esportazioni possono dare luogo ad abuso; che, per evitarli, è opportuno subordinare per dette esportazioni il pagamento della restituzione oltre alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio geografico comunitario, anche alla condizione che il prodotto sia stato importato in un paese terzo e, eventualmente, effettivamente immesso in quest'ultimo mercato».
58. Tanto i sospetti quanto gli obblighi di prova da essi legati devono tuttavia esistere prima del versamento delle restituzioni. Ciò risulta dall'art. 10, n. 1, del regolamento, che recita: « (...) il versamento della restituzione (...) è subordinato (...) alla condizione che (...) ». Questa interpretazione è confermata dalla sentenza 9 agosto 1994, Boterlux , nella quale la Corte ha dichiarato che gli Stati membri possono altresì esigere la prova dell'immissione in libera pratica del prodotto in un paese terzo «prima della concessione di una restituzione non differenziata, qualora sussista il sospetto o la certezza del compimento di abusi» .
59. Questa condizione risulta anche dal successivo - quindi non applicabile al caso di specie - regolamento (CE) della Commissione, n. 800/1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli , il quale contiene disposizioni piú dettagliate rispetto all'art. 10 del regolamento n. 2730/79 ed il cui art. 20, n. 4, primo comma stabilisce espressamente:
«Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano prima del pagamento della restituzione» .
60. Nel procedimento a quo le restituzioni all'esportazione sono state già versate. Inoltre tutte le condizioni formali per aver diritto alla restituzione sono soddisfatte. L'art. 10, n. 1, del regolamento non offre di conseguenza alcun fondamento giuridico alla pretesa di restituzione dello Hauptzollamt.
61. Per contro, le disposizioni che hanno fatto seguito al regolamento n. 2730/79, ovvero sia il regolamento n. 3665/87 nella versione di cui al regolamento n. 313/97 , sia il regolamento n. 800/1999 , contengono disposizioni esplicite le quali, in caso di realizzazione di una fattispecie obiettiva paragonabile a quella del procedimento a quo, danno diritto al rimborso delle restituzioni concesse. Se ne può concludere a contrario che, in mancanza di una autorizzazione espressa, la pretesa di rimborso delle restituzioni all'esportazione versate, motivata solamente dalla reimportazione delle merci nella Comunità, è illecita.
62. E' tuttavia da verificare se, in un caso come il presente, il quale a causa delle circostanze concrete dà adito alla presunzione di un negozio giuridico simulato, la pretesa di rimborso possa basarsi su principi generali del diritto, come propone la Commissione. Sarebbe ipotizzabile una pretesa di rimborso fondata sull'abuso delle norme sulle restituzioni.
63. La Commissione fa riferimento, in questo contesto, all'art. 4, n. 3, del regolamento n. 2988/95 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee , il quale codifica un principio generale del diritto vigente nel diritto comunitario. La disposizione così recita:
«Gli atti per i quali si stabilisce che hanno per scopo il conseguimento di un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto comunitario applicabile nella fattispecie, creando artificialmente le condizioni necessarie per ottenere detto vantaggio, comportano, a seconda dei casi, il mancato conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso.»
64. Certamente tale disposizione non è ancora applicabile, ratione temporis, al presente caso. Ciò nondimeno se ne potrebbe trarre un'indicazione per le valutazioni da compiere.
65. La Corte aveva già avuto più volte la possibilità di pronunciarsi, nell'uno o nell'altro contesto concreto, sul problema dell'abuso di diritto.
66. Nell'ambito delle libertà fondamentali la Corte ha dichiarato più volte che eludere le disposizioni degli Stati membri attraverso un richiamo abusivo al diritto comunitario è illecito . Anche in altro contesto la Corte ha dovuto occuparsi del fenomeno dell'abuso di diritto. Così essa ha negato, anche in diritto comunitario, l'opponibilità di una cessione dei crediti in caso di collusione tra cedente e cessionario a detrimento di altri creditori . D'altro canto la Corte ha dichiarato inapplicabile una clausola generale di uno Stato membro finalizzata all'impedimento di abusi di diritto nel caso in cui l'applicazione di tale clausola pregiudichi «la piena efficacia e l'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie negli Stati membri» .
67. Nell'ambito della politica agricola comune, i diversi regimi degli importi compensativi monetari, degli importi compensativi «adesione», così come delle restituzioni all'esportazione hanno portato più di una volta a controversie tra le autorità e gli operatori economici , e a volte anche tra la Comunità e gli Stati membri . I confini tra la legittima utilizzazione di strumenti di direzione dell'economia e l'utilizzazione abusiva di incentivi finanziari sembrano essere in questa materia particolarmente fluidi. Così, il fenomeno dei traffici «carosello» , come quello delle merci «deviate» attraverso un altro Stato membro o paese terzo, come nella causa presente, sembra essere un pericolo latente per il regime delle compensazioni finanziarie.
68. In uno dei procedimenti pregiudiziali, nel quale si trattava di restituzioni all'esportazione di prodotti agricoli , la Corte ha dichiarato che l'applicazione dei regolamenti pertinenti «non potrebbe in alcun caso estendersi fino a farvi rientrare pratiche abusive di operatori economici» . In un altro procedimento, vertente sulla concessione di importi compensativi monetari , la Corte non ha avuto obiezioni riguardo all'applicazione di disposizioni comunitarie le quali portavano in definitiva ad ottenere un vantaggio economico attraverso transazioni relative all'esportazione di un prodotto di un paese terzo dalla Comunità. Al momento dell'importazione del prodotto non erano stati applicati né un regime di prezzi minimi né importi compensativi monetari negativi, mentre erano stati pagati importi compensativi monetari positivi al momento della riesportazione . La Corte ha posto tuttavia una limitazione nel senso che avrebbe potuto essere altrimenti «se fosse provato che l'importazione e la riesportazione di questi formaggi non sono state effettuate nell'ambito di operazioni commerciali normali, ma soltanto per beneficiare illegittimamente della concessione di ICM» .
69. Il metro di giudizio della legalità di transazioni concrete d'importazione ed esportazione è dunque il fine delle disposizioni di volta in volta applicabili. Già in una sentenza precedente la Corte aveva rifiutato ad un operatore economico il pagamento di un importo compensativo poiché, nel caso della transazione in discussione, non veniva raggiunto lo scopo della compensazione dei prezzi e perciò non risultava soddisfatta una delle condizioni essenziali per l'applicazione dell'importo compensativo .
70. Punto di partenza per l'ulteriore analisi dovrebbe essere dunque lo scopo del regime delle restituzioni all'esportazione. Fondamentalmente, secondo la giurisprudenza costante della Corte, bisogna partire dal presupposto che le restituzioni non differenziate vengono concesse al fine di compensare la differenza tra i prezzi dei prodotti nella Comunità e le quotazioni nel commercio internazionale. Nel caso di restituzioni non differenziate, le particolari situazioni del mercato d'importazione non hanno importanza. Essendo i prodotti comunitari resi «competitivi», in questa maniera, sul mercato mondiale, è solo al di fuori della Comunità che il loro smercio ha economicamente senso ed è anche auspicato dal punto di vista della politica agricola comune. Questo effetto viene descritto al secondo considerando della versione tedesca del regolamento n. 800/1999 come decongestionamento del mercato comunitario dai prodotti in questione.
71. Questo scopo potrebbe essere vanificato nel caso di una reimportazione delle merci immediatamente successiva alla loro esportazione. Un generico giudizio di valore negativo sarebbe tuttavia inopportuno. Da un lato, infatti, la concessione di restituzioni all'esportazione non è propriamente una sovvenzione, destinata ad attribuire all'esportatore un vantaggio economico, ma - come già detto - uno strumento volto a garantire la competitività dei prodotti comunitari sul mercato mondiale e, dall'altro lato, la reimportazione di tali merci segue regole proprie. Il fatto obiettivo che una reimportazione abbia avuto luogo non basta ancora di per sé a far ritenere non conseguito lo scopo.
72. Se dovesse risultare, tuttavia, che non vi era mai stata veramente l'intenzione di esportare le merci al fine della loro commercializzazione al di fuori della Comunità, allora è dato certamente presumere una mancato conseguimento dello scopo delle norme sull'esportazione. Nel caso si dimostri il mancato raggiungimento dello scopo delle disposizioni comunitarie riguardanti le restituzioni, la conseguenza giuridica può consistere nella revoca del vantaggio ottenuto.
73. Applicato al caso di specie ciò significa che, sulla scorta delle circostanze obiettive consistenti nella immediata reimportazione delle merci con gli stessi mezzi di trasporto, senza che esse venissero neanche scaricate, così come nella presentazione di una fatturazione unica per l'esportazione e la reimportazione, vi è in entrambi i casi un principio di sospetto dell'utilizzo delle disposizioni di diritto comunitario in materia di restituzioni per uno scopo diverso da quello previsto. Questa constatazione vale allo stesso modo per entrambe le circostanze del procedimento a quo.
74. Si deve tuttavia aggiungere l'elemento soggettivo dell'intenzione di rivendicare restituzioni all'esportazione per uno scopo diverso da quello previsto in capo all'esportatore avvantaggiato, cioè la ricorrente. Nell'ordinanza di rinvio ci si richiama alla buona fede della ricorrente. La reimportazione sarebbe avvenuta solo a causa di una decisione di ordine commerciale dell'acquirente delle merci. In pratica, avrebbe dovuto avere luogo una collusione tra la ricorrente e l'acquirente della merce per poter revocare alla ricorrente il vantaggio ottenuto. Si dovrebbe trattare di un «negozio simulato» al fine dell'utilizzazione abusiva delle disposizioni del diritto comunitario in materia di restituzioni.
75. Questa valutazione è confermata anche dal fondamento giuridico del diritto alla restituzione, sotto forma di clausola generale, contenuto nell'art. 20, n. 4, lett. c) del regolamento n. 800/1999, entrato nel frattempo in vigore, che recita:
«4. (...)
La restituzione è considerata tuttavia indebita e dev'essere rimborsata se (...), le autorità competenti constatano:
a) (...)
b) (...)
c) che il prodotto esportato è reintrodotto nella Comunità senza aver subito una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92, che il dazio non preferenziale all'importazione è inferiore alla restituzione concessa e che l'esportazione non è stata realizzata nell'ambito di una normale transazione commerciale;
(...)» .
76. Quest'ultimo presupposto rende espressamente le irregolarità elemento costitutivo di un diritto al rimborso delle autorità.
77. La situazione è diversa nel caso di altri fondamenti giuridici di diritti al rimborso di restituzioni all'esportazione versate, come ad esempio il regolamento n. 2185/87, l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 3665/87 nella versione di cui al regolamento n. 313/97 ovvero l'art. 20, n. 4, lett. d) del regolamento n. 800/1999. In queste disposizioni non è contenuto riferimento alcuno ad eventuali irregolarità. Tuttavia in tutti questi casi viene chiaramente definito, attraverso richiami agli allegati dei rispettivi regolamenti, a quali merci e prodotti essi fanno riferimento.
78. In questo contesto acquista rilevanza l'obiezione processuale sollevata dalla rappresentante della ricorrente riguardo a un eventuale diritto al rimborso. Nei classici casi di interventi della pubblica amministrazione il principio della riserva di legge impone la presenza di un atto legislativo di autorizzazione per un atto amministrativo lesivo. La Corte formula questa esigenza nella sentenza 22 febbraio 1999, cause riunite 92/87 e 93/87 , come segue:
«(...) secondo la giurisprudenza della Corte, il principio della certezza del diritto richiede che una normativa la quale impone carichi al contribuente sia chiara e precisa, affinché questi possa conoscere senza ambiguità i suoi diritti o doveri e prendere disposizioni in conseguenza» .
79. Nei fondamenti giuridici di diritti al rimborso, citati sopra al paragrafo 77, l'operatore economico sa che egli, in determinate circostanze obiettive, per determinati prodotti individuati attraverso atti giuridici, non può ottenere una restituzione all'esportazione ovvero è tenuto a rimborsarla. Ricorrono pertanto i requisiti di determinatezza delle circostanze d'intervento imposti dalla certezza del diritto.
80. La situazione è fondamentalmente diversa nel caso di un diritto al rimborso fondato su un eventuale abuso di diritto. In questo caso bisogna partire dal presupposto che un abuso di diritto non è di per sé degno di tutela. Il soggetto di diritto che agisce abusando del diritto perde per questo la tutela garantita dall'ordinamento giuridico ad un operatore economico che agisca in buona fede. Condizione imprescindibile di un diritto alla restituzione avente forma di clausola generale ovvero basato su principi generali del diritto è l'elemento soggettivo dell'intenzione di abusare del diritto. All'art. 4, n. 3, del regolamento n. 2988/95 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, il quale non crea di per sé un nuovo istituto giuridico, ma codifica un principio generale di diritto vigente nel diritto comunitario - per cui l'applicazione di questo principio non dipende dall'entrata in vigore, avvenuta solo posteriormente, del regolamento - si parla dunque di creazione artificiale delle condizioni per ottenere un vantaggio e all'art. 20, n. 4, lett. c), del regolamento 800/1999 si pone come condizione che «l'esportazione non è stata realizzata nell'ambito di una normale transazione commerciale».
81. Presupposto di un diritto al rimborso fondato su principi generali del diritto è dunque la precostituzione intenzionale di circostanze, in contrasto con le finalità della regolamentazione comunitaria, allo scopo di creare le condizioni formali per l'ottenimento di un vantaggio.
82. Con riguardo alla presente causa, la ricorrente dovrebbe avere agito in collusione con l'acquirente della merce perché il vantaggio ottenuto possa essere revocato. In caso di provata «intenzione di abusare del diritto» nulla si oppone dal punto di vista dello stato di diritto ad una richiesta di rimborso sulla base di principi generali del diritto, comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri.
83. L'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo costituito dall'intenzione di abusare del diritto è di competenza del giudice nazionale. Con riguardo alla ripartizione dell'onere della prova, occorre fondamentalmente ritenere che nel caso in cui si faccia valere un'eventuale pretesa di rimborso è l'autorità che deve allegare e provare le condizioni necessarie ad integrare la fattispecie. E' tuttavia ipotizzabile un alleggerimento dell'onere della prova nel senso che sia da principio sufficiente la prova per presunzione semplice di un comportamento irregolare e che l'operatore economico incriminato debba poi per contro discolparsi.
84. Per completezza è necessario chiarire che la possibile revoca del vantaggio ottenuto non è una sanzione. Una sanzione richiederebbe, per le ragioni già indicate, un esplicito atto di autorizzazione .
85. La prima questione va dunque risolta nel senso che un esportatore perde il proprio diritto al pagamento di una restituzione fissata sulla base di una aliquota unica, a norma del combinato disposto degli artt. 10, n. 1, e 20, nn. 2-6 del regolamento (CEE) n. 2730/79, solo se, in collusione con l'acquirente dei prodotti venduti, per i quali è stata pagata la restituzione all'esportazione, stabilito in un paese terzo, trasporta le merci nella Comunità in regime comunitario di transito esterno, subito dopo l'espletamento delle formalità doganali per l'immissione in consumo nel paese terzo considerato.
Sulla seconda questione
86. Con la seconda questione il giudice a quo vorrebbe sapere se la soluzione della prima questione sia diversa nel caso in cui il prodotto sia venduto dall'acquirente stabilito nel paese terzo considerato ad una impresa ad esso personalmente ed economicamente collegata, pure essa stabilita nel paese terzo di cui trattasi, prima che lo stesso prodotto venga reimportato nella Comunità.
87. Occorre partire dall'art. 10, n. 1, terzo comma, secondo il quale i servizi competenti degli Stati membri possono esigere prove supplementari atte a dimostrare, a giudizio delle autorità competenti, che il prodotto è stato effettivamente immesso come tale sul mercato del paese terzo importatore.
88. Nell'ambito della risposta alla prima domanda è stato spiegato che questa disposizione tratta di un caso particolare di acquisto del diritto, le cui condizioni non sono soddisfatte nel caso di specie. Le considerazioni fatte qui di seguito al riguardo sono dunque di natura puramente ipotetica. Nelle condizioni di cui all'art. 10, n. 1, terzo comma, le prove supplementari richieste possono consistere in documenti commerciali. A questo riguardo, un contratto di vendita concluso tra l'importatore del paese terzo ed un partner commerciale sulla merce importata può essere sicuramente essere considerato come un mezzo di prova della commercializzazione dei prodotti.
89. Nel caso di specie, tuttavia, ciò non ha alcuna influenza. Poiché, se la ricorrente ha agito in buona fede, allora, secondo l'opinione qui sostenuta, non vi sono le condizioni per un diritto al rimborso delle restituzioni all'esportazione versate. Se, invece, ha agito in collusione con l'acquirente del paese terzo, allora si pone, in effetti, la questione dell'imputazione della reimportazione dei prodotti nella Comunità disposta da un terzo. Il giudice a quo fa, tuttavia, esplicito riferimento al legame personale ed economico dell'iniziale acquirente del paese terzo, che compare in seguito come venditrice, con la società che ha acquistato le merci attraverso contratto di vendita. In caso di una collaborazione dolosa delle parti commerciali dell'operazione d'esportazione, si dovrà di certo concludere, in un caso del genere, che la vendita delle merci alla società personalmente ed economicamente collegata non può sfuggire all'accusa di abuso di diritto.
90. Nel caso sopra già citato di una cessione dei crediti abusiva, la Corte, in presenza di una connessione tra cedente e cessionario paragonabile alla presente fattispecie, ha stabilito che il cessionario non poteva richiamarsi ad una buona fede meritevole di tutela .
91. La seconda questione va dunque risolta nel senso che la soluzione della prima fondamentalmente non muta in caso di vendita dei prodotti ad una impresa personalmente ed economicamente collegata.
VI - Conclusione
92. A conclusione delle precedenti riflessioni propongo la seguente soluzione delle questioni pregiudiziali:
«1) Un esportatore perde il proprio diritto al pagamento di una restituzione fissata sulla base di una aliquota unica, a norma del combinato disposto degli artt. 10, n. 1, e 20, nn. 2-6 del regolamento (CEE) n. 2730/79, solo se, in collusione con l'acquirente dei prodotti venduti, per i quali è stata pagata la restituzione all'esportazione, stabilito in un paese terzo, trasporta le merci nella Comunità in regime comunitario di transito esterno, subito dopo l'espletamento delle formalità doganali per l'immissione in consumo nel paese terzo considerato.
2) Tale soluzione fondamentalmente non muta nel caso in cui il prodotto sia venduto dal compratore stabilito nel paese terzo considerato ad una impresa ad esso personalmente ed economicamente collegata, pure essa stabilita nel paese terzo di cui trattasi, prima che lo stesso prodotto venga reimportato nella Comunità».