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Document 61998TO0182

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) del 30 settembre 1999.
UPS Europe SA contro Commissione delle Comunità europee.
Aiuti di Stato - Lettera della Commissione ad un denunciante - Atto impugnabile - Irricevibilità.
Causa T-182/98.

Raccolta della Giurisprudenza 1999 II-02857

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1999:243

61998B0182

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) del 30 settembre 1999. - UPS Europe SA contro Commissione delle Comunità europee. - Aiuti di Stato - Lettera della Commissione ad un denunciante - Atto impugnabile - Irricevibilità. - Causa T-182/98.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina II-02857


Massima

Parole chiave


1 Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Atto impugnabile dall'autore di una denuncia di un aiuto di Stato - Lettera della Commissione che comunica al denunciante il rifiuto della stessa di avviare il procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato (divenuto art. 88, n. 2, CE) - Esclusione - Irricevibilità

[Trattato CE, art. 93, n. 2 (divenuto art. 88, n. 2, CE), e art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE)]

2 Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti che producono effetti giuridici vincolanti - Lettera interlocutoria indirizzata all'autore di una denuncia di aiuti di Stato - Esclusione - Irricevibilità

[Trattato CE, art. 93, (divenuto art. 88 CE), e art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE)]

Massima


1 Le decisioni adottate dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato hanno come destinatari gli Stati membri interessati. Questo vale anche qualora tali decisioni riguardino provvedimenti statali indicati nelle denunce come aiuti statali contrastanti con il Trattato e qualora ne risulti che la Commissione si rifiuta di dare inizio al procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato (divenuto art. 88, n. 2, CE), perché ritiene che le misure denunciate non costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE), ovvero che esse siano compatibili con il mercato comune. Se la Commissione adotta una decisione siffatta e, conformemente al suo dovere di buona amministrazione, ne informa i denuncianti, quella che eventualmente deve costituire oggetto di ricorso di annullamento da parte del denunciante è la decisione rivolta allo Stato membro e non la lettera indirizzata allo stesso.

Anche se una decisione che pone fine all'esame della compatibilità con il Trattato di un provvedimento di aiuto ha sempre come destinatario lo Stato membro interessato, una comunicazione indirizzata al denunciante può riflettere il contenuto di tale decisione, anche se quest'ultima non è stata inviata allo Stato membro interessato.

2 Costituiscono atti o decisioni impugnabili mediante ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) soltanto i provvedimenti che abbiano effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi del ricorrente, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica.

Inoltre, in presenza di atti o decisioni elaborate in più fasi, segnatamente al termine di un procedimento interno, costituiscono in linea di principio atti impugnabili solo quelli che stabiliscono definitivamente la posizione dell'istituzione al termine del procedimento, e non gli atti intermedi intesi alla preparazione della decisione finale.

E' priva di effetti giuridici una lettera con la quale la Commissione, senza procedere a una qualificazione dei fatti riguardo all'art. 92 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE), da un lato, informa l'autore di una denuncia di aiuti di Stato della sua intenzione di non avviare, al momento, una procedura di esame degli aiuti di cui trattasi nell'ambito dell'art. 93 del Trattato (divenuto art. 88 CE) e, dall'altro, dichiara che non esclude «la possibilità che questioni di aiuti di Stato possano essere collegate alla pratica».

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