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Document 61998TO0154

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 21 maggio 1999.
Asia Motor France SA, Jean-Michel Cesbron, Monin automobiles SA e Europe auto services (EAS) SA contro Commissione delle Comunità europee.
Concorrenza - Obblighi in materia d'istruzione delle denunce - Legittimità dei motivi di rigetto - Esposizione sommaria dei motivi di ricorso - Ricevibilità parziale.
Causa T-154/98.

Raccolta della Giurisprudenza 1999 II-01703

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1999:109

61998B0154

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 21 maggio 1999. - Asia Motor France SA, Jean-Michel Cesbron, Monin automobiles SA e Europe auto services (EAS) SA contro Commissione delle Comunità europee. - Concorrenza - Obblighi in materia d'istruzione delle denunce - Legittimità dei motivi di rigetto - Esposizione sommaria dei motivi di ricorso - Ricevibilità parziale. - Causa T-154/98.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina II-01703


Massima

Parole chiave


1 Procedura - Ricorso - Requisiti formali - Esposizione sommaria dei motivi dedotti - Incorporazione delle osservazioni presentate nel procedimento amministrativo - Ricevibilità

[Statuto CE della Corte di giustizia, art. 19, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]

2 Procedura - Ricorso - Esposizione dei motivi - Terminologia - Obbligo di usare i termini del regolamento di procedura - Insussistenza

[Statuto CE della Corte di giustizia, art. 19, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]

Massima


1 Ai sensi dell'art. 19, primo comma, dello Statuto della Corte e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'esposizione sommaria dei motivi dedotti. A prescindere da ogni questione di natura terminologica, tale presentazione dev'essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza corredo di altre informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto ed una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, perché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si basa emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso. Pur se il contenuto del ricorso può essere chiarito e completato, su punti specifici, mediante il rinvio ad estratti della documentazione allegata, un rinvio complessivo ad altri documenti, anche allegati al ricorso, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell'argomentazione in diritto che, ai sensi delle norme sopra ricordate, devono figurare nel ricorso.

In tale contesto, il fatto che il ricorrente riproduca nel corpo del ricorso il contenuto integrale delle osservazioni da lui presentate nel procedimento amministrativo che ha preceduto il ricorso, affermando espressamente che dette osservazioni costituiscono la base del ricorso medesimo, non può essere equiparato né a un semplice rinvio a un allegato né alla riproduzione pura e semplice di un allegato.

2 L'enunciazione dei motivi del ricorso può non attenersi alla terminologia e all'enumerazione del regolamento di procedura e l'indicazione della loro sostanza, anziché della loro qualificazione giuridica, può bastare a condizione che i motivi emergano con sufficiente chiarezza dal ricorso.

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