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Document 61998TO0110(02)

    Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) del 25 luglio 2000.
    RJB Mining plc contro Commissione delle Comunità europee.
    Trattato CECA - Aiuti di Stato - Aiuti al funzionamento - Condizioni di autorizzazione - Obbligo di motivazione - Prosecuzione del procedimento dopo una sentenza interlocutoria - Ricorso manifestamente infondato in diritto.
    Causa T-110/98.

    Raccolta della Giurisprudenza 2000 II-02971

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2000:199

    61998B0110(02)

    Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) del 25 luglio 2000. - RJB Mining plc contro Commissione delle Comunità europee. - Trattato CECA - Aiuti di Stato - Aiuti al funzionamento - Condizioni di autorizzazione - Obbligo di motivazione - Prosecuzione del procedimento dopo una sentenza interlocutoria - Ricorso manifestamente infondato in diritto. - Causa T-110/98.

    raccolta della giurisprudenza 2000 pagina II-02971


    Massima

    Parole chiave


    1 Procedura - Deduzione di motivi nuovi in corso di causa - Presupposti - Ampliamento di un motivo già dedotto - Limiti

    (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2, primo comma)

    2 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione CECA

    (Trattato CECA, art. 15, primo comma)

    3 Procedura - Deduzione di motivi nuovi in corso di causa - Insufficienza di motivazione - Motivo deducibile in qualsiasi fase del procedimento

    Massima


    1 Un motivo che costituisca l'ampliamento di un motivo già dedotto, direttamente o implicitamente, nel ricorso e che sia ad esso strettamente connesso è ricevibile. Per contro, è vietato dedurre un motivo nuovo in corso di causa, a meno che esso non sia basato su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento, come prevede l'art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura. Al riguardo non basta che un motivo si basi su taluni elementi menzionati a sostegno di un altro motivo perché esso possa costituire l'ampliamento di quest'ultimo. Infine, una sentenza, la quale si è limitata a confermare una situazione di diritto di cui la parte ricorrente era, in linea di principio, a conoscenza nel momento in cui ha proposto il ricorso, non può essere considerata un elemento nuovo che consenta di dedurre un motivo nuovo.

    (v. punti 24, 34, 36)

    2 L'art. 15, primo comma, del Trattato CECA dispone che le decisioni della Commissione devono essere motivate. La motivazione deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato al fine di difendere i loro diritti, e al giudice comunitario di esercitare il suo controllo. Tuttavia non si richiede che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, dato che la motivazione dev'essere valutata non solo alla luce del tenore dell'atto, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia considerata.

    (v. punto 44)

    3 I motivi attinenti ad un difetto o ad una insufficienza di motivazione sono di ordine pubblico e possono essere invocati dalle parti in qualsiasi fase del procedimento. Alla ricorrente non può quindi essere precluso il diritto di contestare l'insufficienza di motivazione sol perché essa non se ne è avvalsa nel ricorso.

    (v. punto 46)

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