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Document 61998TO0100(01)

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 28 ottobre 1998.
Anthony Goldstein contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso per risarcimento del danno - Ricorso manifestamente infondato.
Causa T-100/98.

Raccolta della Giurisprudenza 1998 II-04063

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1998:252

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

28 ottobre 1998 ( *1 )

Nella causa T-100/98,

Anthony Goldstein, residente in Harrow, Middlesex (Regno Unito), con l'avv. Raymond St John Murphy, solicitor, 3, King's Bench Walk, Inner Temple, Londra,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Richard Lyal, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso basato sugli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE, diretto al risarcimento del danno assertivamente subito dal ricorrente a seguito della pubblicazione, sotto la responsabilità della Commissione, di una scheda informativa («factsheet») relativa al riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche dei medici generalisti e specialisti,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dai signori R. M. Moura Ramos, presidente, dalla signora V. Tiili e dal signor Paolo Mengozzi, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

Il ricorrente è un cittadino britannico residente nel Regno Unito, in possesso di un diploma di medico e di un diploma di specializzazione (Certificate of Specialist Training), ottenuto ad esito di una formazione specialistica in reumatologia.

2

Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 30 giugno 1998, egli ha domandato un risarcimento del danno assertivamente subito a seguito della pubblicazione da parte della Commissione, in particolare sulla rete Internet, di una scheda informativa («factsheet») relativa al riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche dei medici generalisti e specialisti.

3

Egli sostiene che la scheda informativa rifletta in maniera inadeguata la normativa applicabile ai medici specialisti nel Regno Unito e costituisca, perciò, pubblicità ingannevole ai sensi della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17).

4

Per quanto riguarda il riconoscimento dei diplomi e qualifiche dei medici generalisti e specialisti nel Regno Unito, la detta scheda, unita al ricorso, è formulata come segue (traduzione):

«I — Informazioni generali sul diritto comunitario

Principio di base: è vostro diritto stabilirvi in qualsiasi paese dell'Unione europea in qualità di professionista o di dipendente, con riserva del riconoscimento del vostro diploma. In caso di semplice prestazione di servizi, esistono procedure semplificate relative alle autorizzazioni e iscrizioni richieste.

Limiti: 1. Il riconoscimento del vostro diploma è obbligatorio e automatico soltanto se siete in possesso di un diploma ottenuto in uno Stato membro e previsto dalla direttiva. Esso è quindi obbligatorio e automatico per tutti gli Stati membri solo se il diploma autorizza l'esercizio della medicina generale o di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri e menzionata come tale nella direttiva. Per i diplomi di medico specialista comuni a taluni Stati membri e menzionati come tali nella direttiva, il riconoscimento è automatico e obbligatorio solo per questi Stati membri. Per le altre specializzazioni non coperte dalla direttiva o coperte unicamente dallo Stato membro d'accoglienza, il riconoscimento è individuale, ma si ottiene solo dopo che lo Stato membro d'accoglienza abbia effettuato una comparazione tra la formazione ottenuta nello Stato membro d'origine e quella che può essere ottenuta nello Stato membro d'accoglienza. Se del caso, può essere richiesta una formazione complementare.

2.

In alcuni casi particolari, in particolare per le vecchie formazioni acquisite in alcuni Stati membri prima della trasposizione delle direttive o in caso di diversa denominazione del diploma, il riconoscimento potrà essere subordinato a determinate condizioni.

3.

Nessuna disposizione prevede il riconoscimento di una formazione ottenuta in un paese terzo. Tuttavia, ciascuno Stato membro può riconoscere una formazione del genere. In questo caso, il riconoscimento vincola unicamente lo Stato membro che lo accorda e vale solamente sul suo territorio.

4.

Le autorità dello Stato membro d'accoglienza dispongono di un termine di tre mesi per trattare la vostra domanda di accesso all'attività. In caso di rifiuto, la decisione dev'essere motivata e deve poter essere impugnata con ricorso giurisdizionale interno.

Principale atto comunitario pertinente: direttiva del Consiglio 93/16/CEE (GU L 165 del 7 luglio 1993, pag. 1), come modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (GU L 1 del 1o gennaio 1995, pag. 1).

II — Formalità nel Regno Unito

1.

Come procedere

La domanda di accesso o qualsiasi richiesta di informazioni dev'essere presentata al:

General Medicai Council

178-202, Great Portland Street

London W 1 N 6JE

2.

Informazioni e/o documenti da fornire alle autorità competenti

Devono essere presentati, in particolare, i documenti seguenti:

a)

un modulo di domanda di iscrizione modello FR7 (disponibile all'indirizzo sopracitato), debitamente compilato;

b)

una carta d'identità che attesti la vostra cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di uno dei paesi dello Spazio economico europeo;

c)

il vostro diploma di laurea.

3.

Spese di iscrizione

135 UKL

4.

Luogo di contatto

Vedi sezione II.1

5.

Normativa nazionale

Medicai Act 1983; European Primary Medical Qualifications Regulations 1996 (SI 1996/1591); European Specialist Medical Qualifications

Order 1995 n. 3208

III — Indirizzi utili nel Regno Unito

oltre all'indirizzo indicato nella sezione II. 1:

National Advice Centre for Postgraduate Medicine

Third floor

British Council

Medlock Street

Manchester Ml 5 4PR

Health Care Directorate (METS)

NHS Executive

Quarry House

Quarry Hill

Leeds LS2 7UE

Come far valere i vostri diritti: se la vostra domanda viene respinta, potete proporre appello dinanzi al Review Board.

Altri indirizzi utili, nonché precisazioni relative alle altre schede informative disponibili, figurano nelle guide “Cittadini d'Europa”».

5

Sembra così che la scheda informativa contenga, ad intenzione di quanti siano interessati a ottenere un riconoscimento del loro diploma o della loro qualifica, un quadro generale del diritto comunitario applicabile, un elenco degli atti normativi comunitari e nazionali in vigore e un elenco di indirizzi utili.

6

II ricorrente non precisa quali di queste informazioni sarebbero inesatte.

7

La Commissione non era tenuta, dal canto suo, a fornire informazioni più dettagliate, ad esempio riportando i testi integrali degli atti normativi comunitari e nazionali citati.

8

Dopo tutto, essa ha inserito nella scheda informativa il seguente avvertimento:

«La presente scheda “Cittadini d'Europa” ha per scopo quello di fornire indicazioni relative al diritto comunitario unicamente a fini informativi. Essa è stata elaborata dalla Commissione europea con la collaborazione delle autorità nazionali (redazione terminata il 30 ottobre 1996) e contiene informazioni relative all'attuazione del diritto comunitario negli Stati membri. Si avverte che i testi degli atti ufficiali della Comunità fanno fede in caso di dubbio in merito alla portata di un diritto o di un obbligo discendente dal diritto comunitario».

9

Considerato quanto precede, non può addebitarsi alcuna mancanza alla convenuta.

10

Inoltre, in quanto la scheda di cui si tratta non può incidere, in ragione del suo carattere e del suo contenuto, sulla normativa applicabile ai medici specialisti formati e stabiliti nel Regno Unito, il ricorrente non può nemmeno far valere un pregiudizio personale che risulterebbe da informazioni pubblicate dalla Commissione.

11

Di conseguenza, si deve respingere il ricorso come manifestamente infondato senza proseguire il procedimento, ai sensi dell'art. 111 del regolamento di procedura.

Sulle spese

12

Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, e viste le conclusioni della Commissione, occorre condannarla alle spese relative alla sua domanda d'intervento.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La ricorrente è condannata alle spese.

 

Lussemburgo, 28 ottobre 1998

Il cancelliere

H.Jung

Il presidente

R.M. Moura Ramos


( *1 ) Lingua processuale: l'inglese.

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