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Document 61998CO0043

Ordinanza del presidente della Corte del 15 aprile 1998.
Camar Srl contro Commissione delle Comunità europee e Consiglio dell'Unione europea.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ordinanza del Presidente del Tribunale di primo grado emessa in un procedimento sommario - Urgenza - Art. 30 del regolamento (CEE) n. 404/93.
Causa C-43/98 P (R).

Raccolta della Giurisprudenza 1998 I-01815

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:166

61998O0043

Ordinanza del presidente della Corte del 15 aprile 1998. - Camar Srl contro Commissione delle Comunità europee e Consiglio dell'Unione europea. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ordinanza del Presidente del Tribunale di primo grado emessa in un procedimento sommario - Urgenza - Art. 30 del regolamento (CEE) n. 404/93. - Causa C-43/98 P (R).

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-01815


Massima

Parole chiave


1 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Erronea valutazione dei fatti - Irricevibilità - Applicazione ai ricorsi proposti contro ordinanze emesse in un procedimento sommario

(Trattato CE, art. 168 A; Statuto CE della Corte di giustizia, artt. 50, secondo comma, e 51)

2 Procedimento sommario - Provvedimenti provvisori - Presupposti - Danno grave e irreparabile - Situazione materiale dell'impresa richiedente - Valutazione con riguardo alla situazione del gruppo cui essa appartiene

(Trattato CE, art. 186; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 2; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

3 Procedimento sommario - Provvedimenti provvisori - Presupposti - Danno grave e irreparabile - «Fumus boni juris» - Rigetto della domanda per il solo motivo dell'insussistenza dell'urgenza - Conseguenze nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale

(Trattato CE, art. 186; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 2; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

4 Procedimento sommario - Provvedimenti provvisori - Presupposti - Passaggio al regime comunitario nel settore della banana - Provvedimenti chiesti per ovviare al rifiuto della Commissione di adottare misure transitorie - Applicazione dei presupposti generali per l'adozione di provvedimenti provvisori

[Trattato CE, art. 186; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 4; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2; regolamento (CEE) del Consiglio n. 404/93, art. 30]

Massima


5 Gli artt. 168 A del Trattato e 51 dello Statuto della Corte, che limitano i ricorsi contro pronunce del Tribunale di primo grado alle questioni di diritto, escludendo la valutazione dei fatti, si applicano anche ai ricorsi proposti ai sensi dell'art. 50, secondo comma, del detto Statuto contro le decisioni emesse dal Tribunale in veste di giudice dell'urgenza.

6 Per esprimere il suo giudizio sul rischio di un danno grave e irreparabile che deriverebbe per un'impresa importatrice di banane da una decisione con cui la Commissione si rifiuta di attribuirle un numero supplementare di licenze d'importazione, il giudice dell'urgenza deve valutare la situazione materiale dell'impresa prendendo segnatamente in considerazione le caratteristiche del gruppo al quale essa è collegata a motivo del suo azionariato.

7 Nell'ambito di un ricorso proposto contro un'ordinanza del Tribunale che respinge una domanda di provvedimenti provvisori per l'insussistenza dell'urgenza dei provvedimenti chiesti, senza esaminarne il fumus boni juris, non possono determinare l'annullamento, anche solo parziale, dell'ordinanza impugnata motivi relativi alla sussistenza del fumus boni juris che però non contestano l'insussistenza dell'urgenza.

8 Quando il giudice dell'urgenza è adito con una domanda di provvedimenti provvisori allo scopo di ovviare al rifiuto della Commissione di agire in base all'art. 30 del regolamento n. 404/97, relativo alle misure transitorie destinate ad agevolare il passaggio al regime istituito dall'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, i presupposti ai quali è subordinata l'adozione dei provvedimenti chiesti non differiscono dalle condizioni generali del procedimento sommario.

Più precisamente, mentre il detto art. 30 autorizza la Commissione - e, a seconda delle circostanze, glielo impone - a disciplinare definitivamente taluni casi di eccessiva iniquità, il giudice dell'urgenza, adito nell'ambito di un ricorso principale contro l'azione o l'inerzia di detta istituzione, deve unicamente adottare i provvedimenti provvisori che risultano necessari per evitare che, prima che venga emessa una decisione nel merito, il ricorrente subisca danni gravi e irreversibili che non potrebbero essere riparati qualora il ricorso principale fosse accolto con l'emananda sentenza.

Il giudice dell'urgenza, quindi, non si sostituisce alla Commissione ai fini dell'applicazione del predetto art. 30, poiché ciò avrebbe l'effetto di indurlo ad adottare misure che eccedono i provvedimenti necessari per la piena efficacia della futura decisione definitiva.

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