Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61998CJ0459

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 gennaio 2001.
    Isabel Martínez del Peral Cagigal contro Commissione delle Comunità europee.
    Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Domanda di riesame dell'inquadramento nel grado - Ricorso - Scadenza dei termini - Fatto nuovo - Parità di trattamento.
    Causa C-459/98 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2001 I-00135

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:8

    61998J0459

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 gennaio 2001. - Isabel Martínez del Peral Cagigal contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Domanda di riesame dell'inquadramento nel grado - Ricorso - Scadenza dei termini - Fatto nuovo - Parità di trattamento. - Causa C-459/98 P.

    raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-00135


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Termini - Decadenza - Riapertura dei termini - Presupposto - Fatto nuovo - Decisione che modifica i criteri di inquadramento nel grado in occasione dell'assunzione

    (Statuto del personale, artt. 31, n. 2, 90 e 91)

    2. Dipendenti - Parità di trattamento - Assunzione - Inquadramento nel grado - Riesame - Diritto di chiedere il riesame riservato ai dipendenti assunti successivamente alla pronuncia della sentenza 5 ottobre 1995, causa T-17/95 - Mancanza di giustificazione oggettiva

    (Statuto del personale, art. 5, n. 3)

    Massima


    1. La decisione della Commissione 7 febbraio 1996, che modifica i criteri di inquadramento nel grado dei dipendenti assunti dopo il 5 ottobre 1995, deve essere considerata una decisione di carattere generale che rimette in discussione un certo numero di decisioni amministrative divenute definitive e costituisce per questo motivo un fatto nuovo in grado di arrecare pregiudizio ai dipendenti assunti prima del 5 ottobre 1995, legittimandoli a presentare una domanda, nei termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, al fine di beneficiare di un riesame del loro inquadramento.

    ( v. punto 45 )

    2. La decisione 7 febbraio 1996, adottata in seguito alla sentenza 5 ottobre 1995, Alexopoulou, causa T-17/95, e che modifica i criteri di inquadramento nel grado dei dipendenti assunti dopo il 5 ottobre 1995, ha violato il principio generale della parità di trattamento enunciato all'art. 5, n. 3, dello Statuto, poiché la differenza di trattamento risultante dal fatto che i dipendenti della Commissione assunti dopo il 5 ottobre 1995 potevano chiedere il riesame del loro inquadramento nel grado, mentre per quelli assunti prima di tale data ciò non era più possibile, non è oggettivamente giustificata dal fatto che la data del 5 ottobre 1995 costituisce la data della pronuncia della sentenza citata.

    Infatti, l'esecuzione della sentenza non comportava, nei confronti dei dipendenti che non erano parti in causa, che si mantenesse tale data per la decorrenza degli effetti della decisione 7 febbraio 1996. D'altronde, se nell'adottare la detta decisione la Commissione ha dato prova di sollecitudine verso i dipendenti che erano stati assunti dopo il 5 ottobre 1995 e che non avevano contestato nei termini previsti la decisione circa il loro inquadramento, non vi è nulla che giustifichi o spieghi perché essa non abbia dato prova della stessa sollecitudine verso i dipendenti che erano stati assunti tra il 1983 e il 5 ottobre 1995 e che si trovavano nella medesima situazione.

    ( v. punti 51-53 )

    Parti


    Nel procedimento C-459/98 P,

    Isabel Martínez del Peral Cagigal, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti A. Creus e B. Uriarte Valiente, avocats,

    ricorrente,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 14 ottobre 1998, nella causa T-224/97, Martínez del Peral Cagigal/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-581 e II-1741),

    procedimento in cui l'altra parte è:

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Guerra Fernández e dalla sig.ra F. Duvieusart-Clotuche, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuta in primo grado,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta dai sigg. D.A.O. Edward, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici,

    avvocato generale: P. Léger

    cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 15 dicembre 1999,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 marzo 2000,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 16 dicembre 1998, la sig.ra Martínez del Peral Cagigal ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado pronunciata il 14 ottobre 1998 nella causa T-224/97, Martínez del Peral Cagigal/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-581 e II-1741; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), con cui il detto giudice ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dalla sig.ra Martínez del Perol Cagigal volto ad ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 24 ottobre 1996, recante rigetto della sua domanda di reinquadramento e, dall'altro, della decisione della Commissione 29 aprile 1997, recante rigetto del reclamo presentato contro la detta decisione 24 ottobre 1996.

    Contesto di diritto e di fatto

    2 L'art. 5, n. 3, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») così dispone:

    «I funzionari appartenenti a una stessa categoria o quadro sono soggetti rispettivamente a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera».

    3 L'art. 31 dello Statuto così recita:

    «1. I candidati scelti in tal modo sono nominati:

    - funzionari della categoria A o del quadro linguistico: nel grado iniziale della loro categoria o quadro;

    - funzionari delle altre categorie: nel grado iniziale corrispondente all'impiego per il quale sono stati assunti.

    2. Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina può derogare alle disposizioni di cui sopra nei limiti:

    a) per i gradi A1, A2, A3 e L/A 3:

    - della metà se si tratta di posti divenuti disponibili,

    - di due terzi se si tratta di posti di nuova istituzione;

    b) per gli altri gradi:

    - di un terzo se si tratta di posti divenuti disponibili,

    - della metà se si tratta di posti di nuova istituzione.

    Salvo per il grado L/A3, questa disposizione si applica per gruppi di sei posti da occupare in ciascun grado».

    4 In seguito al ricorso proposto da un dipendente, il Tribunale annullava la decisione di inquadramento che lo interessava (sentenza del Tribunale 5 ottobre 1995, causa T-17/95, Alexopoulou/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-227 e II-683).

    5 Il detto dipendente era stato inquadrato nel grado iniziale della sua categoria in applicazione di una decisione interna del 1° settembre 1983 relativa ai criteri per l'attribuzione del grado e dello scatto in occasione dell'assunzione (in prosieguo: la «decisione 1° settembre 1983»), mediante la quale la Commissione aveva rinunciato al potere discrezionale conferitole dall'art. 31, n. 2, dello Statuto. Tuttavia, con riferimento a tale decisione, il Tribunale osservava che, anche se l'esercizio della discrezionalità conferita all'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») dall'art. 31, n. 2, dello Statuto può venir disciplinato - conformemente alla giurisprudenza - con decisioni interne quali la decisione 1° settembre 1983, la Commissione non può comunque restringere o limitare, mediante semplice decisione, gli effetti giuridici delle disposizioni dello Statuto. Esso ne traeva la conclusione che la Commissione non può rinunciare radicalmente alla facoltà che le è conferita dall'art. 31, n. 2, dello Statuto astenendosi rigidamente dall'inquadrare un dipendente neoassunto in un grado diverso dal grado iniziale della carriera e, di conseguenza, che la decisione 1° settembre 1983 violava lo Statuto.

    6 In particolare, in quell'occasione il Tribunale sottolineava che, onde evitare che l'art. 31, n. 2, dello Statuto venga del tutto svuotato della sua rilevanza giuridica, se sussistono circostanze particolari, quali le eccezionali caratteristiche di un candidato, l'APN deve procedere ad una valutazione minuziosa dell'eventuale applicazione di detta disposizione. Siffatto obbligo sussiste in particolare allorché le esigenze specifiche del servizio richiedono l'assunzione di una persona particolarmente qualificata e giustificano quindi il ricorso all'art. 31, n. 2, dello Statuto o allorché la persona assunta presenta qualifiche eccezionali e chiede di fruire di dette disposizioni. Tuttavia il Tribunale precisava che, tenuto conto della considerevole diversità di esperienza professionale dei candidati ai concorsi indetti dalle Comunità europee, l'APN gode di discrezionalità, nell'ambito circoscritto dagli artt. 31 e 32, secondo comma, dello Statuto o dalle decisioni interne che lo pongono in atto, onde valutare l'esperienza professionale maturata da un neoassunto, sia per quel che concerne la natura e la durata di detta esperienza, sia sotto il profilo della relazione più o meno stretta che questa può avere con le esigenze del posto da coprire (sentenza Alexopoulou/Commissione, già citata, punto 21).

    7 In seguito alla sentenza Alexopoulou/Commissione, già citata, la Commissione adottava la decisione 7 febbraio 1996 (in prosieguo: la «decisione 7 febbraio 1996»), pubblicata sulle Informazioni amministrative del 27 marzo 1996, mediante la quale essa modificava la decisione 1° settembre 1983. In seguito a tale modifica, l'art. 2, primo comma, di quest'ultima decisione dispone ormai quanto segue:

    «L'[APN] nomina il funzionario in prova al grado di base della carriera per la quale è assunto.

    In deroga a questo principio, l'APN può decidere di nominare il funzionario in prova al grado superiore della carriera quando esigenze specifiche del servizio rendano necessaria l'assunzione di un titolare particolarmente qualificato o quando la persona assunta sia in possesso di qualifiche eccezionali».

    8 La decisione 7 febbraio 1996 precisa che essa produce effetti dal 5 ottobre 1995, data della sentenza Alexopoulou/Commissione, già citata.

    9 Numerosi dipendenti hanno chiesto il loro reinquadramento al grado superiore della carriera in applicazione dell'art. 31, n. 2, dello Statuto. Innanzi al Tribunale sono stati proposti più di 80 ricorsi, mediante i quali i ricorrenti chiedono l'annullamento di una decisione di nomina o l'annullamento di una decisione che rigetta una domanda di riesame di una decisione di inquadramento nel grado.

    10 La cronologia della carriera di dipendente della sig.ra Martínez del Peral Cagigal e delle decisioni rilevanti per la sua controversia con la Commissione può essere così riassunta:

    - 9 novembre 1993: nomina a dipendente in prova della Commissione, in qualità di amministratore, con inquadramento nel grado A7, primo scatto, con effetti dal 16 ottobre 1993;

    - 26 novembre 1993: decisione di inquadramento nel grado A7, terzo scatto, con effetti dal 16 ottobre 1993;

    - 5 ottobre 1995: data della sentenza Alexopoulou/Commissione, già citata, e di entrata in vigore della decisione 7 febbraio 1996;

    - 7 febbraio 1996: decisione generale della Commissione che modifica la decisione 1° settembre 1983;

    - 27 marzo 1996: pubblicazione della decisione 7 febbraio 1996 sulle Informazioni amministrative;

    - 21 giugno 1996: domanda di riesame dell'inquadramento nel grado alla data di entrata in servizio presso la Commissione;

    - 24 ottobre 1996: rigetto della domanda;

    - 23 gennaio 1997: deposito di un reclamo;

    - 29 aprile 1997: decisione di rigetto del reclamo;

    - 29 luglio 1997: deposito del ricorso dinanzi al Tribunale.

    L'ordinanza impugnata

    11 In seguito ad un'eccezione sollevata dalla Commissione, l'ordinanza impugnata ha dichiarato il ricorso irricevibile in quanto la decisione 7 febbraio 1996 non costituiva un fatto nuovo che permettesse la riapertura dei termini per il ricorso fissati agli artt. 90 e 91 dello Statuto contro la decisione 26 novembre 1993, relativa all'inquadramento della sig.ra Martínez del Peral Cagigal.

    12 Al punto 26 della detta ordinanza, il Tribunale ha constatato che la sig.ra Martínez del Peral Cagigal non aveva presentato reclamo, nel termine di tre mesi di cui all'art. 90, n. 2, dello Statuto, contro la decisione dell'APN 26 novembre 1993, relativa al suo inquadramento. A questo proposito, esso ha ricordato, al punto 27, che un dipendente non può rimettere in discussione le condizioni relative alla sua assunzione iniziale dopo che questa è divenuta definitiva.

    13 Al punto 28 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha constatato che la domanda della sig.ra Martínez del Peral Cagigal era diretta, tuttavia, a rimettere in discussione le condizioni della sua assunzione iniziale, per ottenere un riesame del suo inquadramento nel grado alla data della sua entrata in servizio.

    14 Dopo aver richiamato, al punto 29 dell'ordinanza impugnata, il principio secondo cui solo l'esistenza di un fatto nuovo di rilievo può giustificare la presentazione di una domanda diretta al riesame di una decisione che non è stata contestata nei termini, il Tribunale ha dichiarato, al punto 30, che la decisione 7 febbraio 1996, a causa della sua stessa natura e della sua portata giuridica, non costituiva un fatto nuovo in quanto non aveva né come oggetto né come effetto di rimettere in causa decisioni amministrative divenute definitive prima della sua entrata in vigore.

    15 Il Tribunale ha inoltre sottolineato, ai punti 31 e 32 dell'ordinanza impugnata, che l'art. 31, n. 2, dello Statuto non conteneva una regola applicabile ad ogni dipendente e che, al contrario, tale disposizione conferiva all'APN il potere discrezionale di nominare - a titolo eccezionale - un dipendente neoassunto al grado superiore della sua carriera.

    16 Con riferimento all'argomento della sig.ra Martínez del Peral Cagigal secondo cui il rigetto della sua domanda avrebbe costituito una violazione dell'art. 5, n. 3, dello Statuto, il Tribunale ha ricordato, al punto 33 dell'ordinanza impugnata, che risulta dalla sentenza Alexopoulou/Commissione, già citata, che l'APN non è tenuta, di regola, ad accertare in ogni caso se si debba applicare l'art. 31, n. 2, dello Statuto, né a motivare una decisione di non ricorrere a detta disposizione.

    17 Tenuto conto di tali riflessioni e, in particolare, del carattere di norma eccezionale dell'art. 31, n. 2, dello Statuto, il Tribunale ha statuito, al punto 34 dell'ordinanza impugnata, che il rigetto, da parte della Commissione, di una domanda di reinquadramento nel grado proposta dopo la scadenza dei termini per il reclamo non può costituire una violazione dell'art. 5, n. 3, dello Statuto.

    18 Inoltre, al punto 35 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto l'argomento della sig.ra Martínez del Peral Cagigal secondo cui la Commissione avrebbe disatteso il suo dovere di sollecitudine, ricordando che tale dovere non può condurre l'amministrazione ad intepretare una norma comunitaria in senso contrario ai termini precisi in cui è formulata. In particolare, l'art. 31, n. 2, dello Statuto non poteva essere interpretato nel senso che esso fosse applicabile a tutti i dipendenti.

    19 Dato che la sig.ra Martínez del Peral Cagigal non era stata in grado di dimostrare l'esistenza di fatti nuovi idonei a riaprire i termini fissati dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, il Tribunale, al punto 37 dell'ordinanza impugnata, ha constatato che la stessa non era legittimata ad impugnare la decisione 26 novembre 1993, dichiarando di conseguenza il ricorso irricevibile.

    Ricorso dinanzi alla Corte

    20 Il ricorso è fondato su cinque motivi.

    21 Il primo motivo è relativo ad una violazione del diritto comunitario per incoerenza dell'ordinanza impugnata con la giurisprudenza del Tribunale e della Corte in merito alla riapertura dei termini per il ricorso qualora intervenga un fatto nuovo, giurisprudenza secondo la quale una decisione interna della Commissione che modifica i criteri di inquadramento dei dipendenti va considerata come un fatto nuovo.

    22 Il secondo motivo è relativo ad una violazione dell'art. 176 del Trattato CE (divenuto art. 233 CE), in virtù del quale la Commissione avrebbe dovuto adottare tutti i provvedimenti necessari per ottemperare alla sentenza Alexopoulou/Commissione, già citata.

    23 Il terzo motivo è relativo ad una violazione del principio fondamentale di parità di trattamento, stabilito all'art. 5, n. 3, dello Statuto e riconosciuto in sede giurisprudenziale sia dal Tribunale che dalla Corte.

    24 Il quarto motivo è relativo ad una violazione del diritto comunitario in quanto l'ordinanza impugnata è inconciliabile con il dovere di assistenza della Commissione, di cui all'art. 24 dello Statuto.

    25 Il quinto motivo è relativo ad un vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in quanto essa non specificherebbe sufficientemente i motivi in base ai quali la decisione 7 febbraio 1996 non può considerarsi alla stregua di un fatto nuovo.

    Sul primo motivo, relativo ad una violazione del diritto comunitario per incoerenza dell'ordinanza impugnata con la giurisprudenza del Tribunale e della Corte in merito alla riapertura dei termini per il ricorso qualora intervenga un fatto nuovo

    26 A sostegno del primo motivo, la sig.ra Martínez del Peral Cagigal si richiama a diverse sentenze del Tribunale e della Corte, dalle quali emergerebbe che altre decisioni generali relative a criteri di inquadramento per i dipendenti neoassunti sarebbero state considerate un fatto nuovo che consentiva la presentazione di una domanda di riesame di una decisione individuale di inquadramento. La ricorrente dice di non capire perché la decisione 7 febbraio 1996, il cui contenuto è identico, non debba costituire un fatto nuovo in questo senso.

    27 La ricorrente contesta, del resto, l'affermazione del Tribunale secondo cui l'art. 31, n. 2, dello Statuto deve essere considerato un'eccezione alle regole generali sull'inquadramento, il che spiegherebbe la distinzione tra la decisione 7 febbraio 1996, che si limiterebbe a enunciare una riserva conforme a tale disposizione, e le altre decisioni a carattere generale di cui al punto 26 della presente sentenza, che sancirebbero direttive applicabili a ogni dipendente.

    28 La sig.ra Martínez del Peral Cagigal ritiene che sia necessario distinguere, da una parte, tra il riesame dell'inquadramento in conformità dei nuovi criteri, che costituisce un atto amministrativo tipico della competenza vincolata e che l'amministrazione non può astenersi dal compiere, e, dall'altra, la decisione derivante da un simile atto, che costituisce un atto amministrativo tipico della competenza discrezionale, nel cui ambito l'amministrazione può esercitare il suo potere discrezionale.

    29 A suo avviso, inoltre, il Tribunale si sarebbe contraddetto ammettendo la retroattività degli effetti della decisione 7 febbraio 1996 per tutti i dipendenti assunti dal 5 ottobre 1995, affermando al tempo stesso, al punto 30 dell'ordinanza impugnata, che la detta decisione non ha per oggetto né per effetto quello di rimettere in discussione decisioni amministrative divenute definitive prima della sua entrata in vigore.

    30 Essa conclude che la decisione 7 febbraio 1996 costituisce un fatto nuovo idoneo alla riapertura dei termini fissati per la domanda di riesame dell'inquadramento effettuato al momento della sua entrata in servizio alla Commissione.

    31 La Commissione sottolinea in primo luogo che i motivi dedotti dalla sig.ra Martínez del Peral Cagigal nell'ambito del presente ricorso sono identici a quelli fornulati dalla stessa nell'ambito del ricorso di annullamento innanzi al Tribunale. Per questo, essi dovrebbero essere dichiarati irricevibili ai sensi della giurisprudenza della Corte in materia di ricorsi contro le pronunce del Tribunale. La Commissione rileva, a questo proposito, che il testo di certi punti del ricorso dinanzi alla Corte corrisponde esattamente al testo di punti determinati dell'atto introduttivo depositato presso il Tribunale.

    32 La Commissione sostiene, poi, che la decisione 7 febbraio 1996 ha una portata limitata, puramente informativa, e non aggiunge nulla alla regola statutaria come interpretata nella sentenza Alexopoulou/Commissione, già citata.

    33 La Commissione sottolinea altresì che la distinzione operata dalla sig.ra Martínez del Peral Cagigal tra «un atto amministrativo regolamentato» e «un atto amministrativo discrezionale» è artificiosa e fuori luogo, giacché la decisione non riguarda automaticamente tutti i dipendenti, bensì solamente quelli che lo richiedono e quelli che ritengono di possedere tutti i requisiti.

    34 Essa sostiene, infine, che la contraddizione tra il fatto di ammettere la possibilità, per i dipendenti assunti dopo il 5 ottobre 1995, di presentare un reclamo una volta scaduto il termine di tre mesi, da una parte, e, dall'altra, la sottolineatura della natura inderogabile e cogente dei termini per il reclamo e per il ricorso è solo apparente. Infatti, la decisione 7 febbraio 1996 non avrebbe aggiunto alcun diritto a quelli conferiti dall'art. 31, n. 2, dello Statuto e, in generale, essa non sarebbe fonte di diritti. Conseguentemente, non si potrebbe parlare di retroattività e la contraddizione addotta non esisterebbe.

    35 Per quanto attiene all'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, emerge dagli artt. 168 A del Trattato CE (divenuto art. 225 CE), 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (sentenza 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punto 34).

    36 Non è conforme a tali precetti l'impugnazione che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto a individuare l'errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Infatti, un'impugnazione di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, che esula dalla competenza della Corte (sentenza Bergaderm e Goupil/Commissione, già citata, punto 35).

    37 Nel caso di specie, tuttavia, il motivo contesta in maniera precisa il ragionamento del Tribunale e contiene un argomento particolareggiato volto a provare che quest'ultimo avrebbe violato il diritto comunitario, emanando un'ordinanza in contrasto con la giurisprudenza della Corte e del Tribunale in materia di riapertura del termine per il ricorso in caso di fatto nuovo sopraggiunto.

    38 Dati questi elementi, se non si vuol privare di senso il procedimento di impugnazione, il fatto che gli stessi argomenti siano già stati dedotti in primo grado nell'ambito della contestazione della legittimità della decisione di un'istituzione comunitaria non giustifica la loro irricevibilità.

    39 Il motivo deve essere pertanto dichiarato ricevibile.

    40 Per statuire nel merito dello stesso motivo, si deve, innanzi tutto, stabilire la portata della decisione 7 febbraio 1996. Quest'ultima, pubblicata il 27 marzo 1996, precisa che i suoi effetti decorrono dal 5 ottobre 1995, data della sentenza Alexopoulou/Commissione, già citata.

    41 Occorre rilevare che la detta decisione, adottata quale misura d'esecuzione della sentenza Alexopoulou/Commissione, già citata, ha modificato i criteri di inquadramento dei dipendenti neoassunti, applicati dalla Commissione a partire dalla decisione 1° settembre 1983, e ha ammesso la possibilità di una revisione dell'inquadramento di una determinata categoria di dipendenti, cioè di quelli nominati dopo il 5 ottobre 1995.

    42 In questo modo, la detta decisione ha avuto l'effetto di rimettere in discussione decisioni amministrative divenute definitive, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale al punto 30 dell'ordinanza impugnata, poiché taluni dipendenti hanno potuto chiedere il riesame del loro inquadramento, benché essi non avessero presentato ricorso nei termini avverso la decisione che stabiliva il loro inquadramento al momento della nomina.

    43 Quanto all'argomento secondo cui l'art. 31, n. 2, dello Statuto non conterrebbe alcuna norma applicabile ad ogni dipendente, è sufficiente rilevare che, come affermato dal Tribunale stesso, «onde evitare che l'art. 31, n. 2, dello Statuto venga svuotato della sua rilevanza giuridica, (...) l'APN deve, se sussistono circostanze particolari, quali le eccezionali caratteristiche di un candidato, procedere ad una valutazione minuziosa dell'eventuale applicazione di detta disposizione. Siffatto obbligo sussiste in particolare allorché le esigenze specifiche del servizio richiedono l'assunzione di una persona particolarmente qualificata e giustificano dunque il ricorso all'art. 31, n. 2, dello Statuto (...) o allorché la persona assunta presenta qualifiche eccezionali e chiede di fruire di dette disposizioni» (sentenza Alexopoulou/Commissione, già citata, punto 21).

    44 Ne consegue che, sebbene l'APN disponga di un potere discrezionale per valutare le esigenze di un servizio e l'esperienza professionale di un candidato, tale potere non la dispensa, tuttavia, dall'obbligo di esaminare una domanda in cui si chiede di potersi avvalere delle disposizioni di cui all'art. 31, n. 2, dello Statuto, quando essa sia formulata da un candidato dipendente che ritenga di essere in possesso di qualifiche eccezionali.

    45 Di conseguenza, la decisione 7 febbraio 1996, che modifica i criteri di inquadramento, era una decisione di carattere generale che rimetteva in discussione un certo numero di decisioni amministrative divenute definitive. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale al punto 30 dell'ordinanza impugnata, essa costituiva per questo motivo un fatto nuovo idoneo, nel caso di specie, ad arrecare pregiudizio ai dipendenti assunti prima del 5 ottobre 1995. Questi ultimi, quindi, dovevano essere messi in condizione di presentare alla Commissione una domanda, nei termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, al fine di beneficiare di un riesame del loro inquadramento.

    46 Ne consegue che la domanda di reinquadramento formulata dalla sig.ra Martínez del Peral Cagigal il 21 giugno 1996 è stata validamente presentata e che il ricorso proposto innanzi al Tribunale avverso la decisione di rigetto della detta domanda era ricevibile.

    47 Dato che il motivo è fondato, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, senza che sia necessario procedere all'esame degli altri motivi.

    Nel merito del ricorso

    48 Conformemente all'art. 54 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, poiché lo stato degli atti lo consente, si deve statuire definitivamente sulla domanda di annullamento della decisione della Commissione 24 ottobre 1996 recante rigetto della domanda della sig.ra Martínez del Peral Cagigal volta a ottenere un riesame del suo inquadramento nel grado, confermata dalla decisione della Commissione 29 aprile 1997, recante rigetto del reclamo presentato il 23 gennaio 1997.

    49 Secondo la sig.ra Martínez del Peral Cagigal, le dette decisioni sarebbero fondate su una decisione generale viziata da illegittimità. Infatti, la decisione 7 febbraio 1996 violerebbe il principio della parità di trattamento in quanto non si applicherebbe ai dipendenti assunti prima del 5 ottobre 1995.

    50 A questo proposito, è opportuno ricordare che il principio di parità di trattamento, enunciato all'art. 5, n. 3, dello Statuto, è una regola di carattere generale, applicabile al diritto del pubblico impiego comunitario. Sussiste una discriminazione che viola tale regola qualora a situazioni identiche o analoghe venga riservato un trattamento diverso e la disparità di trattamento non sia obiettivamente giustificata (v., in questo senso, sentenza 2 dicembre 1982, cause riunite 198/81-202/81, Micheli e a./Commissione, Racc. pag. 4145, punti 5 e 6; per le condizioni di assunzione, v. sentenze 11 luglio 1985, cause riunite 66/83-68/83, 136/83-140/83, Hattet e a./Commissione, Racc. pag. 2459, punto 24, e causa 119/83, Appelbaum/Commissione, Racc. pag. 2423, punto 25).

    51 Occorre constatare che, nella fattispecie, la decisione 7 febbraio 1996 ha trattato in maniera più favorevole i dipendenti assunti dopo il 5 ottobre 1995 rispetto a quelli assunti prima di tale data, poiché coloro che erano stati assunti dopo il 5 ottobre 1995 potevano chiedere il riesame del loro inquadramento, mentre per quelli assunti prima di tale data ciò non era più possibile.

    52 Una simile differenza di trattamento non è oggettivamente giustificata dal fatto che la data del 5 ottobre 1995 costituisce la data della pronuncia della sentenza Alexopoulou/Commissione, già citata. Infatti, l'esecuzione della sentenza non comportava, nei confronti dei dipendenti che non erano parti in causa, che si mantenesse tale data per la decorrenza degli effetti della decisione 7 febbraio 1996. D'altronde, se, nell'adottare la detta decisione, la Commissione ha dato prova di sollecitudine verso i dipendenti che erano stati assunti dopo il 5 ottobre 1995 e che non avevano contestato nei termini previsti la decisione circa il loro inquadramento, non vi è nulla che giustifichi o spieghi perché essa non abbia dato prova della stessa sollecitudine verso i dipendenti che erano stati assunti tra il 1983 e il 5 ottobre 1995 e che si trovavano nella medesima situazione.

    53 Si deve pertanto constatare che la decisione 7 febbraio 1996, trattando in maniera diversa situazioni analoghe senza neanche dichiarare alcuna ragione che giustificasse oggettivamente tale differenziazione, ha violato il principio generale di parità di trattamento enunciato all'art. 5, n. 3, dello Statuto.

    54 Ne consegue che la decisione della Commissione 24 ottobre 1996, recante rigetto della domanda della sig.ra Martínez del Peral Cagigal volta ad ottenere un riesame del suo inquadramento nel grado, confermata dalla decisione della Commissione 29 aprile 1997, recante rigetto del reclamo presentato il 23 gennaio 1997, essendo basata sulla detta decisione generale che violava il principio della parità di trattamento, deve essere annullata.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    55 Ai sensi dell'art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, dello stesso regolamento, applicabile al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la sig.ra Martínez del Peral Cagigal ne ha fatto domanda e la Commissione è risultata soccombente, quest'ultima dev'essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, tutte le spese sostenute dalla sig.ra Martínez del Peral Cagigal, sia dinanzi al Tribunale che dinanzi alla Corte.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Quinta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) L'ordinanza del Tribunale di primo grado 14 ottobre 1998, causa T-224/97, Martínez del Peral Cagigal/Commissione, è annullata.

    2) La decisione della Commissione delle Comunità europee 24 ottobre 1996, recante rigetto della domanda della sig.ra Martínez del Peral Cagigal volta ad ottenere un riesame del suo inquadramento nel grado, confermata dalla decisione della Commissione 29 aprile 1997, recante rigetto del reclamo presentato il 23 gennaio 1997, è annullata.

    3) La Commissione delle Comunità europee è condannata all'integralità delle spese per i gradi del giudizio svoltisi dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

    Top