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Document 61998CJ0458
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 3 October 2000. # Industrie des poudres sphériques v Council of the European Union, Commission of the European Communities, Péchiney électrométallurgie and Chambre syndicale de l'électrométallurgie et de l'électrochimie. # Appeal - Anti-dumping - Regulation (EEC) No 2423/88 - Calcium metal - Admissibility - Re-opening of an anti-dumping procedure after annulment of the regulation adopting an anti-dumping duty - Right to a fair hearing. # Case C-458/98 P.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 ottobre 2000.
Industrie des poudres sphériques contro Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee, Péchiney électrométallurgie e Chambre syndicale de l'électrométallurgie et de l'électrochimie.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Antidumping - Regolamento (CEE) n. 2423/88 - Calcio metallico - Ricevibilità - Ripresa di un procedimento antidumping dopo l'annullamento del regolamento che istituisce un dazio antidumping - Diritti della difesa.
Causa C-458/98 P.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 ottobre 2000.
Industrie des poudres sphériques contro Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee, Péchiney électrométallurgie e Chambre syndicale de l'électrométallurgie et de l'électrochimie.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Antidumping - Regolamento (CEE) n. 2423/88 - Calcio metallico - Ricevibilità - Ripresa di un procedimento antidumping dopo l'annullamento del regolamento che istituisce un dazio antidumping - Diritti della difesa.
Causa C-458/98 P.
Raccolta della Giurisprudenza 2000 I-08147
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:531
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 ottobre 2000. - Industrie des poudres sphériques contro Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee, Péchiney électrométallurgie e Chambre syndicale de l'électrométallurgie et de l'électrochimie. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Antidumping - Regolamento (CEE) n. 2423/88 - Calcio metallico - Ricevibilità - Ripresa di un procedimento antidumping dopo l'annullamento del regolamento che istituisce un dazio antidumping - Diritti della difesa. - Causa C-458/98 P.
raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-08147
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Ricevibilità - Presupposti - Motivo che non si riferisce all'integralità del ragionamento del Tribunale - Irrilevanza
[Statuto della Corte di giustizia CE, art. 51, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivo dedotto per la prima volta in sede di ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Irricevibilità
(Statuto della Corte di giustizia CE, art. 51)
3. Ricorso d'annullamento - Sentenza d'annullamento - Effetti - Obbligo di adottare misure di esecuzione - Portata - Annullamento di un regolamento che istituisce dazi antidumping - Ripresa dell'indagine - Periodo di riferimento
[Trattato CE, artt. 174 e 176 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 231 CE e 233 CE); regolamento del Consiglio n. 2423/88, artt. 7, n. 1, lett. c), e 13]
4. Diritto comunitario - Principi - Diritti della difesa - Rispetto nel contesto delle procedure amministrative
1. Dall'art. 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dall'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura risulta che un ricorso deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza del Tribunale nonché gli argomenti di diritto dedotti a sostegno della domanda di annullamento della stessa.
Il fatto che un atto di impugnazione o il motivo di un atto di impugnazione non comprenda tutte le ragioni che hanno indotto il Tribunale a decidere su una questione non comporta l'irricevibilità di detto motivo.
( v. punti 65-67 )
2. Consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell'ambito di un siffatto ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi ad esso.
( v. punto 74 )
3. In forza degli artt. 174 e 176 del Trattato (divenuti artt. 231 CE e 233 CE), l'istituzione o le istituzioni da cui emana l'atto annullato sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.
Per conformarsi ad una sentenza di annullamento e dare ad essa piena esecuzione, le istituzioni sono tenute a rispettare non solo il dispositivo della sentenza ma anche la motivazione da cui quest'ultima discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. E' infatti questa motivazione che, in primo luogo, identifica la disposizione esatta considerata come illegittima e, in secondo luogo, evidenzia le ragioni esatte dell'illegittimità accertata nel dispositivo e che le istituzioni interessate devono prendere in considerazione nel sostituire l'atto annullato.
Il procedimento diretto a sostituire tale atto può così essere ricominciato dal punto preciso in cui l'illegittimità si è verificata.
In relazione all'annullamento di un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo basato su circostanze relative alla determinazione del danno verificatesi nel corso del procedimento antidumping e che non riguardano né inficiano l'apertura del procedimento, la Commissione può approfondire la questione relativa alla determinazione del danno nell'ambito del procedimento antidumping ancora pendente.
Quanto al periodo di riferimento, il termine contemplato dall'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento base antidumping n. 2423/88 è indicativo e non tassativo. Inoltre, le istituzioni godono di un ampio potere discrezionale per la determinazione del periodo da prendere in considerazione ai fini dell'accertamento del danno nell'ambito di un procedimento antidumping. Infine, si desume dall'economia del regolamento base che il danno deve essere stabilito in relazione al momento dell'adozione di un eventuale atto istitutivo delle misure di difesa. L'imposizione di dazi antidumping, infatti, non costituisce una sanzione per un comportamento precedente, ma una misura di difesa contro la concorrenza sleale derivante dalle pratiche di dumping. Di conseguenza, i dazi antidumping non possono, in genere, ai sensi dell'art. 13 del detto regolamento base antidumping, essere imposti né aumentati con effetto retroattivo.
Allo scopo di fissare dazi antidumping idonei a proteggere l'industria comunitaria dalle pratiche di dumping, è quindi necessario condurre l'inchiesta sulla base di informazioni il più possibile attuali. L'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'art. 7 del regolamento base antidumping n. 2423/88, sia nel caso di avvio di un procedimento antidumping sia nell'ambito del riesame di un regolamento istitutivo di un dazio antidumping, è sempre subordinata all'esistenza di elementi probatori sufficienti quanto alla sussistenza di un dumping e del danno che ne deriva. Lo stesso vale per la riapertura dell'inchiesta nell'ambito di un procedimento antidumping ancora pendente, a seguito di una sentenza che annulla un regolamento istitutivo di dazi antidumping.
( v. punti 80-82, 84-85, 88-92, 94 )
4. Nell'adempimento del loro dovere d'informazione, le istituzioni comunitarie devono agire con tutta la dovuta diligenza cercando di dare alle imprese interessate, entro i limiti di ciò che è compatibile con l'osservanza del segreto professionale, indicazioni utili per la tutela dei loro interessi e scegliendo, eventualmente d'ufficio, i modi appropriati di siffatta comunicazione. Le imprese interessate devono, in ogni caso, essere state messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze addotti nonché sugli elementi di prova accolti dalla Commissione a sostegno delle proprie affermazioni relative all'esistenza di una pratica di dumping e del danno ad essa conseguente.
( v. punto 99 )
Nel procedimento C-458/98 P,
Industrie des poudres sphériques, con sede in Annemasse (Francia), con l'avv. C. Momège, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. A. May, 398, route d'Esch,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione ampliata) 15 ottobre 1998, causa T-2/95, Industries des poudres sphériques/Consiglio (Racc. pag. II-3939),
procedimento in cui le altre parti sono:
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal signor S. Marquardt, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dal signor P. Bentley, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor A. Morbilli, direttore generale della direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto in primo grado,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori N. Khan e X. Lewis, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
Péchiney électrométallurgie, con sede in Courbevoie (Francia),
e
Chambre syndicale de l'électrométallurgie et de l'électrochimie, con sede in Parigi (Francia), con gli avv.ti O. d'Ormesson e O. Prost, del foro di Parigi,
intervenienti in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn, A. La Pergola, P. Jann e H. Ragnemalm (relatore), giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 marzo 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 16 dicembre 1998, la società Industrie des poudres sphériques, già denominata Extramet industrie (in prosieguo: l'«IPS»), ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 15 ottobre 1998, causa T-2/95, Industrie des poudres sphériques/Consiglio (Racc. pag. II-3939; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 19 ottobre 1994, n. 2557, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e della Russia (GU L 270, pag. 27; in prosieguo: il «regolamento controverso»).
Contesto normativo
2 Dal regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento base»), risulta che il procedimento antidumping comprende varie fasi, tra le quali la fase dell'inchiesta.
3 L'art. 7 del regolamento base è intitolato «Apertura e svolgimento dell'inchiesta».
4 L'art. 7, n. 1, del regolamento base recita:
«Se, al termine della consultazione, risulta che gli elementi di prova sono sufficienti per giustificare l'inizio della procedura, la Commissione deve immediatamente:
a) annunciare l'inizio della procedura con un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; tale avviso deve indicare il prodotto e i paesi interessati, fornire un sunto delle informazioni ricevute e precisare che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione la quale stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono comunicare per iscritto le loro osservazioni e chiedere di essere ascoltate dalla Commissione conformemente al paragrafo 5;
b) informare debitamente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati nonché i rappresentanti del paese esportatore ed i ricorrenti;
c) iniziare l'inchiesta a livello comunitario, in collaborazione con gli Stati membri; tale inchiesta verte tanto sulla pratica di dumping o sulla sovvenzione quanto sul pregiudizio che ne deriva e si svolge conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 8; di norma l'inchiesta relativa al dumping o alla sovvenzione deve riguardare un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedente l'inizio della procedura».
5 L'art. 7, n. 4, del regolamento base dispone quanto segue:
«a) La Commissione offre al ricorrente ed agli importatori ed esportatori notoriamente interessati, nonché ai rappresentanti del paese esportatore, la possibilità di prendere conoscenza di tutte le informazioni ad essa fornite dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 8 e siano utilizzate dalla Commissione nell'inchiesta. Gli interessati presentano a tale fine una domanda scritta alla Commissione, indicando le informazioni desiderate.
b) Gli esportatori ed importatori del prodotto per cui viene effettuata l'inchiesta e, in caso di sovvenzioni, i rappresentanti del paese d'origine possono chiedere di essere informati dei principali fatti e considerazioni sulla cui base si prevede di raccomandare l'imposizione di dazi definitivi o la riscossione definitiva degli importi garantiti da un dazio provvisorio.
c) i) Una domanda di informazioni conforme al punto b) deve:
aa) essere presentata per iscritto alla Commissione,
(...)
(...)».
6 L'art. 13 del regolamento base, intitolato «Disposizioni generali sui dazi», al n. 4, lett. a), prevede:
«I dazi antidumping e compensativi non devono essere imposti né aumentati con effetto retroattivo (...)».
Fatti all'origine della controversia e procedimento dinanzi al Tribunale
7 L'IPS è un'impresa specializzata nella produzione di calcio metallico in granuli di metalli reattivi a partire dal calcio metallico primario. Il calcio metallico primario viene prodotto in cinque paesi: in Francia (dalla società Péchiney électrométallurgie; in prosieguo: la «PEM»), in Cina, in Russia, in Canada e negli Stati Uniti d'America.
8 Al fine di rifornirsi di calcio metallico primario l'IPS si è rivolta, sin dall'inizio, al produttore comunitario, ossia alla PEM. Essa ha parimenti importato il calcio metallico primario dalla Cina e dall'Unione Sovietica.
9 A seguito della presentazione, nel 1987, di una denuncia da parte della Chambre syndicale de l'électrométallurgie e de l'électrochimie (in prosieguo: la «Chambre syndicale»), che operava per conto della PEM, la Commissione ha avviato un procedimento antidumping in applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 201, pag. 1).
10 Successivamente, con regolamento (CEE) 17 marzo 1989, n. 707, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Unione Sovietica (GU L 78, pag. 10), la Commissione ha imposto un dazio antidumping provvisorio del 10,7% sulle importazioni di cui trattasi.
11 Dopo una proroga del dazio provvisorio, il Consiglio, con regolamento (CEE) 18 settembre 1989, n. 2808, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Unione Sovietica e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio istituito su dette importazioni (GU L 271, pag. 1), ha imposto dazi antidumping definitivi del 21,8% e del 22%.
12 Il 27 novembre 1989 la ricorrente ha presentato dinanzi alla Corte un ricorso mirante all'annullamento di detto regolamento.
13 Il ricorso è stato dichiarato ricevibile con sentenza 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio (Racc. pag. I-2501; in prosieguo: la «sentenza Extramet I»).
14 Con sentenza 11 giugno 1992, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio (Racc. pag. I-3813; in prosieguo: la «sentenza Extramet II»), la Corte ha annullato il regolamento n. 2808/89 con la motivazione che le istituzioni comunitarie non avevano, da un lato, effettivamente esaminato la questione se il produttore comunitario del prodotto cui si riferisce il regolamento di cui è causa, cioè la PEM, non avesse esso stesso contribuito con il suo rifiuto di vendita al danno subìto e, dall'altro, non avevano provato che il danno rilevato non derivasse dai fattori addotti dalla ricorrente, di modo che esse non avevano proceduto in maniera corretta alla determinazione del danno subìto.
15 In seguito alla sentenza Extramet II, in data 1° luglio 1992 la PEM ha inviato alla Commissione una memoria a sostegno di una riapertura dell'inchiesta e una nota di natura tecnica sulla valutazione del danno subìto dall'industria comunitaria (in prosieguo: la «nota 1° luglio 1992 sulla valutazione del danno»).
16 Ritenendo che l'inchiesta «ricominci de iure», la Commissione, con lettera 17 luglio 1992, ha invitato l'IPS a formulare le sue osservazioni sulla valutazione del danno subìto dall'industria comunitaria. In questa lettera essa ha precisato che aveva chiesto alla PEM di presentare le sue osservazioni sulla stessa questione.
17 Con lettera 14 agosto 1992 l'IPS ha contestato la fondatezza dell'interpretazione accolta dalla Commissione circa la possibilità giuridica di ricominciare l'inchiesta. Essa ha chiesto che le fosse indirizzata una decisione nella debita forma, che potesse essere impugnata.
18 Con lettera 21 agosto 1992 l'IPS ha ribadito quest'ultima richiesta.
19 Il 14 ottobre 1992 l'IPS ha ricevuto dalla Commissione la nota 1° luglio 1992 sulla valutazione del danno.
20 Il 14 novembre 1992 la Commissione ha pubblicato una comunicazione relativa al procedimento antidumping concernente le importazioni di calcio metallico originarie della Repubblica popolare cinese e della Russia (GU C 298, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione relativa al procedimento antidumping»).
21 Con lettera 18 novembre 1992 la Commissione ha informato l'IPS della pubblicazione della comunicazione e le ha chiesto di rispedirle alcuni questionari entro 30 giorni. Essa ha comunicato che il nuovo periodo d'inchiesta avrebbe riguardato il periodo 1° luglio 1991 - 31 ottobre 1992.
22 Con lettera 23 dicembre 1992 l'IPS ha presentato alla Commissione le sue osservazioni in merito alla nota 1° luglio 1992 sulla valutazione del danno.
23 Con lettera 29 luglio 1993 la Commissione ha chiesto all'IPS di portare a sua conoscenza tutti i fatti che potessero consentirle di formarsi un convincimento, in particolare per quanto riguardava la questione del danno. Con lettera 12 agosto 1993 l'IPS ha risposto che non aveva nuove informazioni da fornire su tale questione, in quanto la situazione non aveva subìto alcuna modifica dopo la sua lettera del 23 dicembre 1992.
24 Il 21 aprile 1994 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 892, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e della Russia (GU L 104, pag. 5; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»).
25 Il 31 maggio 1994 l'IPS ha presentato le sue osservazioni sul regolamento provvisorio, facendo valere numerose riserve nei confronti di quest'ultimo. La Commissione ha risposto a queste osservazioni con lettera 14 giugno 1994.
26 L'11 agosto 1994 la Commissione ha comunicato all'IPS i principali fatti e considerazioni sulla base dei quali si intendeva proporre l'imposizione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico originario della Cina e della Russia.
27 Il 19 ottobre 1994, su proposta della Commissione, il Consiglio ha adottato il regolamento controverso.
28 Il 9 gennaio 1995 l'IPS ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto a far annullare il regolamento controverso o, in subordine, a farlo dichiarare inopponibile all'IPS. Inoltre, l'IPS ha chiesto la condanna del Consiglio alle spese.
29 Il Consiglio ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna dell'IPS alle spese. La Commissione, la PEM e la Chambre syndicale, intervenienti a sostegno del Consiglio, hanno concluso per il rigetto del ricorso e la condanna dell'IPS alle spese, ivi comprese quelle causate dall'intervento della PEM e della Chambre syndicale.
Sentenza impugnata
Sulla ricevibilità
30 Dinanzi al Tribunale il Consiglio e la Commissione hanno eccepito che il ricorso dell'IPS era irricevibile.
31 La Commissione ha sostenuto che non sussistevano nella fattispecie gli elementi costitutivi di una situazione particolare che caratterizzasse la ricorrente rispetto a qualsiasi altro operatore economico, così come erano stati rilevati dalla sentenza Extramet I. Infatti, sarebbe mancato nella fattispecie l'elemento che aveva distinto la situazione della ricorrente rispetto a quella degli importatori indipendenti ricorrenti in altre cause, vale a dire le difficoltà da essa incontrate nel rifornirsi presso l'unico produttore comunitario, ossia la PEM.
32 Il Tribunale ha dichiarato che la Corte, nella sentenza Extramet I, non aveva basato la ricevibilità del ricorso esclusivamente sulle difficoltà incontrate dalla ricorrente nel rifornirsi presso il solo produttore comunitario. La Corte si sarebbe in realtà basata su diversi elementi costitutivi di una situazione particolare che contraddistingueva la ricorrente rispetto a qualsiasi altro operatore economico (punto 52).
33 Ritenendo che tali circostanze fossero sempre attuali, il Tribunale ha dichiarato il ricorso ricevibile considerando che il regolamento controverso riguardava direttamente e individualmente l'IPS (punto 54).
Nel merito
34 A sostegno del suo ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha dedotto sette motivi relativi, il primo, ad una violazione degli artt. 5 e 7, n. 9, del regolamento base e all'inosservanza dell'autorità della cosa giudicata e delle condizioni di regolarizzazione di un atto amministrativo, il secondo, ad una violazione degli artt. 7 e 8 del regolamento base nonché dei diritti della difesa, il terzo, ad una violazione degli artt. 4, n. 4, e 2, n. 12, del regolamento base e ad un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda la similarità dei prodotti, il quarto, ad una violazione dell'art. 4 del regolamento base e ad un errore manifesto di valutazione del danno subìto dall'industria comunitaria, il quinto, ad una violazione dell'art. 12 del regolamento base e ad un errore manifesto di valutazione, il sesto, ad una violazione dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) e, il settimo, ad uno sviamento di potere.
Sul primo motivo
35 L'IPS ha articolato il suo primo motivo in tre parti. Innanzitutto, la riapertura dell'inchiesta non avrebbe avuto un fondamento giuridico, poiché non era prevista nel regolamento base. In secondo luogo, essa avrebbe pregiudicato l'autorità della cosa giudicata comportando, incompatibilmente con il principio della certezza del diritto, la regolarizzazione di un procedimento annullato dalla Corte. In terzo luogo, anche supponendo lecito in diritto comunitario il principio di una regolarizzazione, le condizioni di una riapertura dell'inchiesta, vale a dire di una regolarizzazione, non sarebbero state soddisfatte nella fattispecie.
36 Il Tribunale ha dichiarato che l'assenza, nel regolamento base, di disposizioni specifiche relative alle conseguenze giuridiche di una sentenza di annullamento non può essere interpretata nel senso che esclude ogni possibilità per le istituzioni di riprendere sia l'inchiesta sia il procedimento nell'ambito della quale i provvedimenti definitivi annullati sono stati adottati. Infatti, ai sensi dell'art. 176 del Trattato CE (divenuto art. 233 CE), spetta all'istituzione interessata trarre le opportune conseguenze da una sentenza di annullamento. In tale situazione, l'annullamento di un atto che pone fine ad un procedimento amministrativo comprendente varie fasi non comporta necessariamente l'annullamento di tutto il procedimento precedente l'adozione dell'atto impugnato indipendentemente dai motivi, di merito o procedurali, della sentenza di annullamento (punto 91).
37 Il Tribunale ha sottolineato che, nella sentenza Extramet II, la Corte aveva annullato il regolamento n. 2808/89 in quanto le istituzioni comunitarie non avevano proceduto in maniera corretta alla determinazione del danno. L'illegittimità rilevata dalla Corte non aveva inciso pertanto sui provvedimenti preliminari preparatori dell'inchiesta, né in particolare sull'apertura del procedimento ai sensi dell'art. 7, n. 1, del regolamento base (punto 94). Secondo il Tribunale, la Commissione poteva quindi validamente riprendere il procedimento basandosi su tutti gli atti del procedimento che non erano stati colpiti dalla nullità pronunciata dalla Corte. Tuttavia, avendo la Commissione deciso di condurre una nuova inchiesta che riguardava un altro periodo di riferimento, si è posta la questione se nella fattispecie fossero state rispettate le condizioni derivanti dal regolamento base (punto 95).
38 Il Tribunale ha rilevato che dall'art. 7, n. 1, del regolamento base risulta che l'esistenza di elementi che dimostrano pratiche di dumping che causano un danno all'industria comunitaria è la condizione sostanziale necessaria e sufficiente per un'azione della Comunità in materia di dumping (punto 97) e che le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale per determinare il periodo da prendere in considerazione ai fini della constatazione del danno subìto (punto 96).
39 Nella fattispecie, il Tribunale ha accertato che nessun elemento consentiva alla Commissione di supporre che le pratiche di dumping fossero cessate né che l'industria comunitaria non subisse più danni. Per contro, la Commissione aveva ricevuto una memoria della PEM a sostegno della riapertura dell'inchiesta nonché la nota 1° luglio 1992 sulla valutazione del danno (punto 98). Sulla base di queste considerazioni, la Commissione non aveva oltrepassato il suo potere discrezionale decidendo di continuare il procedimento già avviato nel 1989 e conducendo una nuova inchiesta sulla base di un altro periodo di riferimento (punto 99). Pertanto, il Tribunale ha concluso che il primo motivo della ricorrente non era fondato (punto 100).
40 Il Tribunale ha aggiunto che la modifica del periodo d'inchiesta non aveva pregiudicato i diritti che l'IPS aveva tratto dall'avvio del procedimento del 1989 (punto 101).
Sul secondo motivo e sui motivi successivi
41 Il secondo motivo dell'IPS, relativo ad una violazione degli artt. 7 e 8 del regolamento base nonché dei diritti della difesa, è stato del pari formulato in tre parti.
42 La prima parte si riferiva ad una violazione dei diritti della difesa nella misura in cui la nota 1° luglio 1992 sulla valutazione del danno sarebbe stata comunicata alla ricorrente solo il 14 ottobre 1992.
43 Il Tribunale ha dichiarato che l'IPS aveva ammesso che la conoscenza del contenuto della nota 1° luglio 1992 sulla valutazione del danno non era indispensabile e non le aveva impedito di far valere il suo punto di vista sulla questione se la Commissione potesse giustamente riprendere l'inchiesta (punto 110) e che, in ogni caso, l'IPS era in grado, dal 14 ottobre 1992, di far valere il suo punto di vista circa l'esistenza delle condizioni sostanziali che giustificavano la riapertura dell'inchiesta (punto 111). Pertanto, la trasmissione in data 14 ottobre 1992 della nota 1° luglio 1992 sulla valutazione del danno non costituiva una violazione dei diritti procedurali dell'IPS (punto 112).
44 Inoltre, il Tribunale ha statuito che, in mancanza di una richiesta da parte della ricorrente, in forza dell'art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento base, di ricevere comunicazione della nota 1° luglio 1992 sulla valutazione del danno, la Commissione non aveva alcun obbligo di portare a conoscenza dell'IPS il contenuto della suddetta (punto 113).
45 Per quanto riguarda la seconda parte del secondo motivo, relativa ad una violazione dell'art. 7, n. 4, del regolamento base e ad un'inosservanza dell'art. 8 del medesimo regolamento, l'IPS ha censurato la Commissione per non avere trasmesso taluni documenti depositati dalla PEM, ossia, in particolare, una nota 5 agosto 1993 relativa al lavoro tecnico effettuato presso la fabbrica PEM di La Roche-de-Rame (in prosieguo: la «nota tecnica 5 agosto 1993»).
46 Dopo aver constatato che, per quanto riguarda la nota tecnica 5 agosto 1993, la Commissione non aveva ottemperato ai suoi obblighi in materia di accesso al fascicolo (punto 142), il Tribunale ha rilevato che l'IPS aveva potuto presentare le sue osservazioni su detta nota in tempo utile, cioè prima dell'adozione del regolamento controverso, tranne che su tre punti riservati, i quali non erano stati comunicati all'IPS, né per essa riassunti. Tuttavia, l'IPS non contestava l'impossibilità, fatta valere dalla Commissione, di procedere all'elaborazione di un riassunto non riservato di questi tre elementi riservati. In ogni caso, l'IPS non deduceva di non essere stata in grado di esprimere il suo punto di vista circa la nota tecnica 5 agosto 1993 a causa della mancata comunicazione di questi tre elementi (punti 143 e 144). Sulla base di queste considerazioni, la seconda parte del motivo è stata respinta.
47 La terza parte del secondo motivo nonché gli altri motivi dedotti dall'IPS sono stati del pari respinti dal Tribunale. Essendo stato il ricorso interamente respinto, l'IPS è stata condannata alle spese.
Impugnazione
48 L'IPS conclude che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata, statuire definitivamente sulla controversia e condannare il Consiglio, la Commissione e tutti gli intervenienti alle spese dei procedimenti sommari e di merito dinanzi al Tribunale, nonché alle spese del presente procedimento.
49 In primo luogo, l'IPS fa valere che il Tribunale ha violato gli artt. 174 del Trattato CE (divenuto art. 231 CE) e 176 del Trattato, nonché il regolamento base, dichiarando che la Commissione poteva validamente riprendere il procedimento basandosi su un altro periodo di riferimento. Inoltre, secondo l'IPS, il Tribunale ha violato i principi di proporzionalità e del legittimo affidamento nell'applicazione dell'art. 176 del Trattato.
50 In secondo luogo, l'IPS deduce la violazione, da parte del Tribunale, del principio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa e, in particolare, dell'art. 7, n. 4, del regolamento base nel dichiarare che le irregolarità nello svolgimento del procedimento non avevano inciso sui diritti della difesa dell'IPS. La stessa fa valere, in particolare, che i suoi diritti procedurali sono stati violati a causa della tardiva comunicazione della nota 1° luglio 1992 sulla valutazione del danno e della nota tecnica 5 agosto 1993.
51 Il Consiglio chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare l'IPS alle spese del procedimento in esame.
52 La Commissione conclude, a titolo riconvenzionale, che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata e dichiarare irricevibile il ricorso dell'IPS dinanzi al Tribunale. In subordine, la Commissione chiede alla Corte di respingere l'impugnazione. In ogni caso, la Commissione chiede alla Corte di condannare la ricorrente alle spese.
Sulla ricevibilità del ricorso dell'IPS dinanzi al Tribunale
53 La Commissione deduce, a titolo riconvenzionale, che il ricorso dell'IPS dinanzi al Tribunale avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile. Essa fa valere che la parte della sentenza impugnata relativa alla ricevibilità è inficiata da un errore di diritto nell'applicazione della sentenza Extramet I e che essa è basata su una motivazione contraddittoria o insufficiente.
54 La Commissione sostiene che l'affermazione di cui al punto 53 della sentenza impugnata, secondo la quale «la Commissione non contesta che la PEM non è in grado di fornire calcio metallico primario di qualità standard che presenti le caratteristiche volute dalla ricorrente, il che dimostra che quest'ultima continua ad incontrare effettivamente difficoltà nel rifornirsi presso la PEM», è in contraddizione con altre affermazioni di fatto più dettagliate relative alla similarità dei prodotti e alla volontà della PEM di rifornire l'IPS, che figurano nei punti 219, 235, 249-256 e 308 della medesima sentenza.
55 In effetti, le considerazioni svolte dal Tribunale nella sentenza impugnata per quanto riguarda il merito della causa concorderebbero perfettamente con le ragioni per le quali la Commissione ha eccepito l'irricevibilità del ricorso. La Commissione ritiene che, a parte la questione del prezzo, l'IPS avesse in realtà la possibilità di rifornirsi presso la PEM, come hanno fatto altri operatori. Considerato che nulla distinguerebbe l'IPS da questi altri operatori, il ricorso presentato dinanzi al Tribunale avrebbe dovuto, in base ad una corretta applicazione della sentenza Extramet I, essere dichiarato irricevibile.
56 Al riguardo, occorre rilevare che l'affermazione di cui al punto 53 della sentenza impugnata, secondo la quale l'IPS continuava ad incontrare difficoltà nel rifornirsi presso la PEM, non è in contraddizione con le altre parti della medesima sentenza menzionate dalla Commissione. Quanto accertato nel punto 53 è confermato in particolare dai punti 249-256 della sentenza impugnata, dai quali risulta che la PEM non era riuscita a soddisfare le necessità tecniche dell'IPS in relazione al prodotto di cui trattasi. Pertanto, si deve rilevare che la Commissione non ha dimostrato alcuna contraddizione tra il punto 53 della sentenza impugnata e le altre parti della medesima sentenza.
57 Peraltro, occorre rammentare che, sia nella sentenza impugnata che nella sentenza Extramet I, la ricevibilità del ricorso non è stata basata esclusivamente sulle difficoltà incontrate dalla ricorrente nel rifornirsi presso il solo produttore comunitario, ma su diversi elementi costitutivi di una situazione particolare che contraddistingueva l'IPS, in relazione al provvedimento in esame, rispetto a qualsiasi altro operatore economico.
58 Alla luce di quanto precede, si deve dichiarare che la Commissione non ha dimostrato che il Tribunale avrebbe commesso un errore dichiarando il ricorso ricevibile.
59 Ne consegue che la domanda riconvenzionale della Commissione va respinta.
Sulla ricevibilità del ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado
60 Secondo la Commissione, il primo motivo di ricorso è irricevibile in quanto si riferisce soltanto ai punti 91, 95, 97 e 99 della sentenza impugnata come inficiati da un errore di diritto, mentre in tali punti non figurerebbero esaurientemente le ragioni per le quali il Tribunale ha respinto il primo motivo di annullamento. Infatti, nel punto 101 della sentenza impugnata figurerebbe una ragione supplementare, ossia il fatto che la procedura seguita dalla Commissione nel riprendere l'inchiesta ha fornito all'IPS tutte le garanzie procedurali delle quali essa avrebbe goduto se la Commissione avesse aperto una nuova inchiesta in seguito ad una nuova denuncia depositata dalla PEM. La Commissione ritiene che dall'impugnazione non risulti con la dovuta chiarezza che essa riguarda il punto 101 della sentenza impugnata né, in ogni caso, i motivi per i quali tale punto sarebbe preso in considerazione.
61 A seguito della replica dell'IPS al riguardo, la Commissione sostiene che l'argomento della ricorrente, secondo il quale il Tribunale, nel punto 101 della sentenza impugnata, avrebbe snaturato i fatti, è stato addotto per la prima volta nella replica. Essa conclude quindi per l'irricevibilità di tale argomento in quanto non è possibile proporre motivi nuovi in corso di causa.
62 Inoltre, la Commissione sostiene che l'argomento dedotto dall'IPS col primo motivo, secondo il quale il Tribunale avrebbe violato i principi di proporzionalità e del legittimo affidamento nell'applicazione dell'art. 176 del Trattato, costituisce in realtà un motivo nuovo che è irricevibile in fase di impugnazione.
63 Per quanto riguarda il secondo motivo, la Commissione osserva, da un lato, che la parte del motivo relativa alla violazione dell'art. 7, n. 4, del regolamento base, in quanto il Tribunale ha statuito che la trasmissione tardiva della nota 1° luglio 1992 sulla valutazione del danno non aveva inciso sui diritti procedurali dell'IPS, è irricevibile poiché l'atto di impugnazione dell'IPS dinanzi al Tribunale non faceva riferimento a tale articolo per quanto concerne l'invio della suddetta nota.
64 D'altro lato, per quanto riguarda la nota tecnica 5 agosto 1993, la Commissione ritiene che l'IPS cerchi di sollevare la questione di fatto relativa alla volontà della PEM di rifornire l'IPS, sulla quale si è pronunciato il Tribunale e che è irricevibile in fase di impugnazione.
65 In via preliminare occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e deve essere fondata su mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente o alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale. L'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura precisa che l'atto di impugnazione deve contenere i motivi e gli argomenti di diritto dedotti.
66 Da queste due disposizioni risulta che un atto di impugnazione deve indicare in maniera precisa gli elementi della sentenza del Tribunale che vengono censurati, nonché gli argomenti giuridici addotti a sostegno della domanda di annullamento della sentenza.
67 Orbene, si deve constatare che il fatto che un atto di impugnazione o il motivo di un atto di impugnazione non comprenda tutte le ragioni che hanno indotto il Tribunale a decidere su una questione non comporta l'irricevibilità di detto motivo.
68 L'argomento della Commissione secondo cui il primo motivo deve essere dichiarato irricevibile in quanto non si riferisce con la dovuta chiarezza al punto 101 della sentenza impugnata deve, per tale sola ragione, essere respinto.
69 Del resto, occorre rilevare, come osserva l'avvocato generale nel paragrafo 59 delle sue conclusioni, che l'IPS menziona il punto 101 della sentenza impugnata con la dovuta precisione nella misura in cui, da un lato, per concludere che il Tribunale ha violato il diritto comunitario, il primo motivo dell'impugnazione fa riferimento al ragionamento contenuto nei punti 87-102 della sentenza impugnata e, dall'altro, l'affermazione del Tribunale, che figura nel punto 101 della sentenza impugnata, secondo la quale la modifica del periodo d'inchiesta non avrebbe pregiudicato i diritti dell'IPS, viene contestata nel punto 98 dell'atto di impugnazione.
70 Quanto all'argomento dell'IPS secondo il quale il Tribunale avrebbe snaturato i fatti nel punto 101 della sentenza impugnata, si deve constatare che, come osserva la Commissione, ai sensi dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.
71 A tale riguardo è sufficiente rilevare che l'asserito snaturamento dei fatti da parte del Tribunale, dedotto dall'IPS nella replica, non si basa su elementi di diritto o di fatto emersi nel periodo tra la proposizione dell'impugnazione e il deposito della replica. Il primo motivo è quindi irricevibile in quanto adduce un asserito snaturamento dei fatti da parte del Tribunale nel punto 101 della sentenza impugnata.
72 Inoltre, per quanto riguarda l'asserita irricevibilità dell'argomentazione dell'IPS basata sui principi di proporzionalità e del legittimo affidamento, occorre svolgere le seguenti considerazioni.
73 E' vero che l'IPS ha contestato dinanzi al Tribunale la modifica del periodo di inchiesta, ma essa non ha sostenuto che tale modifica fosse in contrasto con i principi di proporzionalità e del legittimo affidamento. Sebbene nell'atto di impugnazione si asserisca che il Tribunale ha violato tali principi nell'interpretazione dell'art. 176 del Trattato, in realtà, come ha rilevato la Commissione, l'impugnazione si limita a censurare il regolamento controverso per averli violati.
74 Ora, consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell'ambito di un siffatto ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi ad esso (v., in tal senso, sentenze 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punto 59, e 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere/Commissione, Racc. pag. I-3111, punto 62).
75 Si deve dunque concludere che il primo motivo è del pari irricevibile in quanto adduce un'asserita violazione dei principi di proporzionalità e del legittimo affidamento.
76 Per quanto concerne il secondo motivo, occorre constatare che, anche se nella sua argomentazione dinanzi al Tribunale l'IPS non ha menzionato esplicitamente l'art. 7, n. 4, del regolamento base in relazione alla trasmissione della nota 1° luglio 1992 sulla valutazione del danno, il Tribunale ha interpretato tale argomentazione nel senso che essa riguarda detta disposizione.
77 In relazione alla nota tecnica 5 agosto 1993, è sufficiente rilevare che l'IPS ha dedotto una violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale - vale a dire il mancato rispetto dei diritti della difesa - la quale è ricevibile in fase di impugnazione.
78 Pertanto, si deve dichiarare che il primo motivo dell'IPS è ricevibile, fatta eccezione per gli argomenti che riguardano l'asserita violazione dei principi di proporzionalità e del legittimo affidamento, nonché l'asserito snaturamento dei fatti da parte del Tribunale nel punto 101 della sentenza impugnata, e, inoltre, che il secondo motivo di impugnazione è interamente ricevibile.
Sul primo motivo
79 Con il primo motivo l'IPS sostiene che il Tribunale ha violato gli artt. 174 e 176 del Trattato, nonché il regolamento base, ammettendo che la Commissione potesse, nonostante la sentenza Extramet II, riaprire l'inchiesta sulla base di un altro periodo di riferimento senza però avviare un nuovo procedimento antidumping.
80 A tale proposito occorre rammentare che, in forza degli artt. 174 e 176 del Trattato, l'istituzione o le istituzioni da cui emana l'atto annullato sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.
81 Per conformarsi ad una sentenza di annullamento e dare ad essa piena esecuzione, le istituzioni sono tenute a rispettare non solo il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione da cui quest'ultima discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. E' infatti questa motivazione che, in primo luogo, identifica la disposizione esatta considerata come illegittima e, in secondo luogo, evidenzia le ragioni esatte dell'illegittimità accertata nel dispositivo e che le istituzioni interessate devono prendere in considerazione nel sostituire l'atto annullato (sentenza 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Asteris e a./Commissione, Racc. pag. 2181, punto 27).
82 Il procedimento diretto a sostituire tale atto può così essere ricominciato dal punto preciso in cui l'illegittimità si è verificata (sentenza 12 novembre 1998, causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-6993, punto 31).
83 Nella sentenza Extramet II la Corte ha annullato il regolamento n. 2808/89 dopo aver accertato, nel punto 19 della sentenza, che le istituzioni comunitarie non avevano proceduto in maniera corretta alla determinazione del danno causato alla produzione comunitaria. La Corte ha precisato che non risultava che le istituzioni comunitarie avessero effettivamente esaminato la questione se la PEM non avesse essa stessa contribuito con il suo rifiuto di vendita al danno subìto e avessero provato che il danno rilevato non derivasse dai fattori addotti dalla ricorrente.
84 L'annullamento del regolamento n. 2808/89 si basava dunque su circostanze verificatesi nel corso del procedimento antidumping, e più precisamente nel corso dell'inchiesta. Tali circostanze non riguardavano né inficiavano l'apertura del procedimento.
85 Alla luce di quanto precede, si deve concludere che la Commissione poteva, senza violare il dispositivo né la motivazione della sentenza Extramet II, approfondire la questione relativa alla determinazione del danno nell'ambito del procedimento antidumping ancora pendente.
86 Tuttavia, si pone la questione se la Commissione abbia rispettato le disposizioni del regolamento base in materia di procedimento antidumping, in particolare conducendo l'inchiesta sulla base di un periodo di riferimento diverso da quello scelto per l'inchiesta iniziale.
87 L'IPS sostiene, in particolare, che la modifica del periodo di riferimento è in contrasto con l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento base, il quale prevede che l'inchiesta sul dumping riguardi di norma un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l'inizio del procedimento.
88 A questo proposito si deve anzitutto constatare che il termine contemplato dall'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento base è indicativo e non tassativo (v., mutatis mutandis, sentenza 12 maggio 1989, causa 246/87, Continentale Produkten-Gesellschaft Erhardt-Renken, Racc. pag. 1151, punto 8).
89 Inoltre, occorre osservare che le istituzioni godono di un ampio potere discrezionale per la determinazione del periodo da prendere in considerazione ai fini dell'accertamento del danno nell'ambito di un procedimento antidumping (v., in particolare, sentenza 7 maggio 1991, causa C-69/89, Nakajima/Consiglio, Racc. pag. I-2069, punto 86).
90 Infine, si deve rilevare che si desume dall'economia del regolamento base che il danno deve essere stabilito in relazione al momento dell'adozione di un eventuale atto istitutivo delle misure di difesa (sentenza 28 novembre 1989, causa C-121/86, Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon e a./Consiglio, Racc. pag. 3919, punto 35).
91 L'imposizione di dazi antidumping, infatti, non costituisce una sanzione per un comportamento precedente, ma una misura di difesa contro la concorrenza sleale derivante dalle pratiche di dumping. Di conseguenza, i dazi antidumping non possono, in genere, ai sensi dell'art. 13 del regolamento base, essere imposti né aumentati con effetto retroattivo.
92 Allo scopo di fissare dazi antidumping idonei a proteggere l'industria comunitaria dalle pratiche di dumping, è quindi necessario condurre l'inchiesta sulla base di informazioni il più possibile attuali.
93 Nella fattispecie la scelta della Commissione di un periodo di riferimento che va dal 1° luglio 1991 al 31 ottobre 1992 e che precede la pubblicazione, avvenuta il 14 novembre 1992, della comunicazione relativa al procedimento antidumping, risulta dunque giustificata e conforme agli obiettivi del regolamento base.
94 Riguardo a tale scelta, occorre tuttavia rammentare che l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'art. 7 del regolamento base, sia nel caso di avvio di un procedimento antidumping sia nell'ambito del riesame di un regolamento istitutivo di un dazio antidumping, è sempre subordinata all'esistenza di elementi probatori sufficienti quanto alla sussistenza di un dumping e del danno che ne deriva (sentenza 10 febbraio 1998, causa C-245/95 P, Commissione/NTN e Koyo Seiko, Racc. pag. I-401, punto 38). Lo stesso vale per la riapertura dell'inchiesta nell'ambito di un procedimento antidumping ancora pendente, a seguito di una sentenza che annulla un regolamento istitutivo di dazi antidumping.
95 A tale proposito va precisato che il Tribunale ha accertato, nel punto 98 della sentenza impugnata, che successivamente alla sentenza Extramet II la PEM ha attualizzato i dati contenuti nella sua denuncia del luglio 1987 fornendo un'analisi dettagliata dei vari elementi che giustificano l'imposizione di misure antidumping, vale a dire il valore normale, il prezzo all'esportazione, il confronto di prezzi, il margine di dumping e il danno, per il periodo dal 1987 al dicembre 1991, cioè per il periodo più recente per il quale erano disponibili dati numerici.
96 Sulla base di queste considerazioni, si deve concludere che il Tribunale non ha violato gli artt. 174 e 176 del Trattato né le disposizioni del regolamento base dichiarando, nel punto 99 della sentenza impugnata, che la Commissione poteva continuare il procedimento già avviato sulla base di un altro periodo di riferimento, poiché il procedimento iniziale non era stato annullato dalla sentenza Extramet II e le pratiche di dumping perduravano.
Sul secondo motivo
97 L'IPS fa valere che il Tribunale ha violato il principio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa e, in particolare, l'art. 7, n. 4, del regolamento base, considerando che le irregolarità nello svolgimento del procedimento non avevano inciso sui diritti della difesa dell'IPS.
98 L'IPS sostiene, in particolare, che i suoi diritti della difesa sono stati violati a causa della tardiva comunicazione della nota 1° luglio 1992 sulla valutazione del danno. Inoltre, l'IPS afferma che la nota tecnica 5 agosto 1993 le è stata trasmessa soltanto il 21 maggio 1994, ossia più di un mese dopo l'adozione del regolamento provvisorio.
99 Al riguardo occorre rammentare che, nell'adempimento del loro dovere d'informazione, le istituzioni comunitarie devono agire con tutta la dovuta diligenza cercando di dare alle imprese interessate, entro i limiti di ciò che è compatibile con l'osservanza del segreto professionale, indicazioni utili per la tutela dei loro interessi, scegliendo, eventualmente d'ufficio, i modi appropriati di siffatta comunicazione. Le imprese interessate devono, in ogni caso, essere state messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze addotti nonché sugli elementi di prova accolti dalla Commissione a sostegno delle proprie affermazioni relative all'esistenza di una pratica di dumping e del danno ad essa conseguente (sentenza 27 giugno 1991, causa C-49/88, Al-Jubail Fertilizer/Consiglio, Racc. pag. I-3187, punto 17).
100 Per quanto riguarda, innanzi tutto, la nota 1° luglio 1992 sulla valutazione del danno, occorre osservare che essa è stata trasmessa all'IPS un mese prima della pubblicazione, in data 14 novembre 1992, della comunicazione relativa al procedimento antidumping. Come ha rilevato il Tribunale nel punto 111 della sentenza impugnata, l'IPS è stata quindi in grado di far valere il suo punto di vista circa l'esistenza delle condizioni sostanziali che giustificavano la ripresa del procedimento. Il Tribunale a ragione ha pertanto concluso, nel punto 112 della sentenza impugnata, che i diritti della difesa dell'IPS non erano stati violati al riguardo.
101 Inoltre, va precisato che, nel punto 142 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che la Commissione non aveva ottemperato ai suoi obblighi in materia di accesso al fascicolo per quanto riguarda la nota tecnica 5 agosto 1993 e, in particolare, che quest'ultima era stata trasmessa all'IPS soltanto il 21 maggio 1994, successivamente all'adozione del regolamento provvisorio, ed era stata trasmessa dalla PEM.
102 Considerato che l'IPS è stata in grado di far valere il suo punto di vista sulla realtà e la pertinenza del fatti contenuti nella nota tecnica 5 agosto 1993 in tempo utile prima dell'adozione del regolamento controverso e che non è stato provato che la tardiva comunicazione avesse pregiudicato la difesa dell'IPS, occorre dichiarare che a ragione il Tribunale ha concluso, nei punti 143 e 144 della sentenza impugnata, che i diritti procedurali dell'IPS non erano stati violati a tale proposito.
103 Infine, va rilevato che non è stato provato che i diritti della difesa dell'IPS sarebbero stati pregiudicati da altre irregolarità relative all'accesso al fascicolo.
104 In tali circostanze, il secondo motivo va dichiarato infondato.
105 Ne consegue che l'impugnazione deve essere interamente respinta.
Sulle spese
106 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d'impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L'art. 69, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura dispone che le istituzioni che sono intervenute nella causa sopportano le proprie spese.
107 Il Consiglio ha chiesto la condanna dell'IPS alle spese. Quest'ultima è rimasta soccombente e dev'essere quindi condannata alle proprie spese e a quelle sostenute dal Consiglio. La PEM e la Chambre syndicale, che non hanno concluso in tal senso, sopporteranno le proprie spese. La Commissione sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) L'Industrie des poudres sphériques è condannata alle spese.
3) La Péchiney électrométallurgie, la Chambre syndicale de l'électrométallurgie et de l'électrochimie e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno ciascuna le proprie spese.