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Document 61998CJ0451

    Sentenza della Corte del 22 novembre 2001.
    Antillean Rice Mills NV contro Consiglio dell'Unione europea.
    Regime d'associazione dei paesi e territori d'oltremare - Importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare - Misure di salvaguardia - Regolamento (CE) n. 304/97 - Ricorso di annullamento - Irricevibilità.
    Causa C-451/98.

    Raccolta della Giurisprudenza 2001 I-08949

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:622

    61998J0451

    Sentenza della Corte del 22 novembre 2001. - Antillean Rice Mills NV contro Consiglio dell'Unione europea. - Regime d'associazione dei paesi e territori d'oltremare - Importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare - Misure di salvaguardia - Regolamento (CE) n. 304/97 - Ricorso di annullamento - Irricevibilità. - Causa C-451/98.

    raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-08949


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    Ricorso di annullamento Persone fisiche o giuridiche Atti che le riguardano direttamente e individualmente Regolamento del Consiglio che istituisce misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare Ricorso di un'impresa esportatrice di riso dai paesi e territori d'oltremare nella Comunità Irricevibilità

    [Trattato CE, art. 173, n. 4 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, n. 4, CE); regolamento (CE) del Consiglio n. 304/97]

    Massima


    $$Affinché persone fisiche o giuridiche possano essere considerate individualmente interessate da un atto di portata generale adottato da un'istituzione comunitaria, esse devono essere colpite nella loro situazione giuridica, in ragione di determinate loro qualità peculiari o di una circostanza di fatto che le distingue da chiunque altro e le identifica in modo analogo al destinatario.

    Non è individualmente riguardata dal regolamento n. 304/97, che istituisce misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare, un'impresa esportatrice di riso dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) nella Comunità.

    Da una parte, la ricorrente è interessata da tale regolamento soltanto in ragione della sua qualità oggettiva di operatore economico che esercita la propria attività nel settore della commercializzazione del riso originario dei PTOM, alla stessa stregua di qualsiasi altro operatore economico che si trovi in una situazione analoga. La sua qualità di esportatore di riso, di per sé, ma anche la sua qualità di esportatore-commerciante di riso proveniente dai PTOM e diretto verso la Comunità non è quindi sufficiente per stabilire che il regolamento n. 304/97 la riguarda individualmente.

    Dall'altra parte, l'aver constatato che, nell'adottare il regolamento n. 304/97, il Consiglio doveva, nei limiti in cui le circostanze lo consentivano, tenere conto delle ripercussioni negative che l'adozione del detto regolamento poteva provocare sull'economia dei PTOM e delle imprese interessati non esime affatto la ricorrente dall'onere di provare che il regolamento la riguarda in ragione di una circostanza di fatto che la distingue rispetto a ogni altro soggetto.

    ( v. punti 49, 51, 62 e 67 )

    Parti


    Nella causa C-451/98,

    Antillean Rice Mills NV, con sede in Bonaire (Antille olandesi), rappresentata dagli avv.ti W. Knibbeler e K. J. Defares, advocaten, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    sostenuta da

    Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. M. A. Fierstra, in qualità di agente,

    interveniente,

    contro

    Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. R. Torrent, J. Huber e G. Houttuin, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuto,

    sostenuto da

    Regno di Spagna, rappresentato dal sig. L. Pérez de Ayala Becerril, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    Repubblica francese, rappresentata dalla sig.ra K. Rispal-Bellanger e dal sig. C. Chavance, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    Repubblica italiana, rappresentata dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra F. Quadri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    e dalla

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. T. van Rijn, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    intervenienti,

    avente ad oggetto l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 17 febbraio 1997, n. 304, che istituisce misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (GU L 51, pag. 1),

    LA CORTE,

    composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. Jann e dalla sig.ra F. Macken (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, L. Sevón, M. Wathelet, R. Schintgen e V. Skouris, giudici,

    avvocato generale: P. Léger

    cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 7 novembre 2000, nel corso della quale la Antillean Rice Mills NV era rappresentata dall'avv. W. Knibbeler, il Regno dei Paesi Bassi dal sig. M. A. Fierstra, il Consiglio dal sig. G. Houttuin, il Regno di Spagna dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente, la Repubblica italiana dalla sig.ra F. Quadri e la Commissione dal sig. T. van Rijn,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 marzo 2001,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale di primo grado il 27 febbraio 1997 e iscritto a ruolo con il numero T-41/97, la società Antillean Rice Mills (in prosieguo: la «ARM») ha chiesto, a norma dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE), l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 17 febbraio 1997, n. 304, che istituisce misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (GU L 51, pag. 1).

    2 Con ordinanza 15 maggio 1997, il Regno dei Paesi Bassi è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni della ARM. Con le ordinanze, rispettivamente, 15 maggio, 5 agosto e 5 settembre 1997, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e la Commissione delle Comunità europee sono stati ammessi ad intervenire a sostegno del Consiglio dell'Unione europea.

    3 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 17 marzo 1997, iscritto a ruolo con il numero C-110/97, anche il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto l'annullamento del regolamento n. 304/97.

    4 Dato che i ricorsi T-41/97 e C-110/97 hanno ambedue ad oggetto l'annullamento del regolamento n. 304/97, il Tribunale di primo grado ha deciso, con ordinanza 16 novembre 1998, in conformità dell'art. 47, terzo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia e dell'art. 80 del regolamento di procedura del Tribunale, di declinare la propria competenza a favore della Corte.

    Ambito normativo

    Trattato CE

    5 Ai sensi dell'art. 3, lett. r), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. s), CE], l'azione della Comunità comporta l'associazione dei paesi e territori d'oltremare (in prosieguo: i «PTOM») intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale.

    6 A tenore dell'art. 227, n. 3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 299, n. 3, CE), i PTOM elencati nell'allegato IV del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, allegato II CE) costituiscono oggetto del regime di associazione definito nella parte quarta del Trattato. Le Antille olandesi compaiono in tale allegato.

    7 La parte quarta del Trattato CE, dal titolo «Associazione dei paesi e territori d'oltremare», raccoglie, segnatamente, gli artt. 131 (divenuto, in seguito a modifica, art. 182 CE), 132 (divenuto art. 183 CE), 133 (divenuto, in seguito a modifica, art. 184 CE), 134 (divenuto art. 185 CE) e 136 (divenuto, in seguito a modifica, art. 187 CE).

    8 Ai sensi dell'art. 131, secondo e terzo comma, del Trattato, l'associazione tra i PTOM e la Comunità europea ha lo scopo di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM e di instaurare strette relazioni economiche tra essi e la Comunità nel suo insieme. Conformemente ai principi enunciati nel preambolo del Trattato CE, l'associazione deve in primo luogo permettere di favorire gli interessi degli abitanti dei PTOM e la loro prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che essi attendono.

    9 L'art. 132, n. 1, del Trattato dispone che gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i PTOM il regime che si accordano tra di loro, in virtù del Trattato.

    10 L'art. 133, n. 1, del Trattato stabilisce che le importazioni originarie dei PTOM beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, dell'eliminazione totale dei dazi doganali che interviene progressivamente fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni del Trattato.

    11 In conformità dell'art. 134 del Trattato, se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in un PTOM, avuto riguardo alle disposizioni dell'articolo 133, n. 1 del Trattato, è tale da provocare deviazione di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri le misure necessarie per porre rimedio a tale situazione.

    12 Ai sensi dell'art. 136 del Trattato, il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce, muovendo dalle realizzazioni acquisite, nell'ambito dell'associazione tra i PTOM e la Comunità e basandosi sui principi iscritti nel Trattato, le disposizioni relative alle modalità e alla procedura dell'associazione tra i PTOM e la Comunità.

    Decisione 91/482/CEE

    13 Il 25 luglio 1991, il Consiglio ha adottato, a norma dell'art. 136 del Trattato, la decisione 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 263, pag. 1; in prosieguo: la «decisione PTOM»).

    14 Ai sensi dell'art. 101, n. 1, della decisione PTOM, i prodotti originari dei PTOM sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente.

    15 Secondo l'art. 6, n. 2, dell'allegato II alla decisione PTOM, quando prodotti interamente ottenuti nella Comunità o negli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni nei PTOM, li si considera come interamente ottenuti nei PTOM.

    16 In deroga al principio enunciato all'art. 101, n. 1, l'art. 109, n. 1, della decisione PTOM autorizza la Commissione ad adottare le misure di salvaguardia che risultino necessarie «qualora l'applicazione della [detta] decisione comporti turbative gravi in un settore dell'attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l'estero, ovvero sorgano difficoltà che rischino di alterare un settore d'attività della Comunità o di una sua regione».

    17 Ai sensi dell'art. 109, n. 2, nell'applicare il n. 1 debbono essere scelte in via prioritaria le misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'associazione e della Comunità, misure la cui portata non deve eccedere il limite di quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.

    18 Conformemente all'art. 1, nn. 5 e 7, dell'allegato IV della decisione PTOM, ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di istituire misure di salvaguardia entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della comunicazione della decisione stessa. In un simile caso, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una diversa decisione entro il termine di ventuno giorni lavorativi.

    Regolamento (CE) n. 21/97

    19 In data 29 novembre e 10 dicembre 1996, i governi italiano e spagnolo hanno chiesto alla Commissione di istituire misure di salvaguardia per il riso originario dei PTOM.

    20 Sulla base dell'art. 109 della decisione PTOM, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) 8 gennaio 1997, n. 21, che istituisce misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (GU L 5, pag. 24).

    21 L'art. 1, n. 1, del regolamento n. 21/97, introduceva un contingente tariffario che limitava l'importazione di riso originario dei PTOM di cui al codice NC 1006 esente dai dazi doganali, ai quantitativi equivalenti a 4 594 tonnellate di riso originario di Montserrat, 1 328 tonnellate di riso originario delle isole Turks e Caicos, e 36 728 tonnellate di riso originario di altri PTOM.

    22 Il regolamento n. 21/97 era applicabile dal 1° gennaio al 30 aprile 1997, conformemente all'art. 7, secondo comma, dello stesso.

    23 Successivamente, il governo del Regno Unito, in applicazione dell'art. 1, n. 5, dell'allegato IV alla decisione PTOM, ha deferito al Consiglio il regolamento n. 21/97, chiedendogli di aumentare la quota assegnata a Montserrat ed alle isole Turks e Caicos.

    24 Con lettera 21 gennaio 1997, anche il governo olandese ha reso noto di opporsi al regolamento n. 21/97 ed ha invitato il Consiglio ad adottare un'altra decisione.

    Regolamento n. 304/97

    25 Il 17 febbraio 1997 il Consiglio ha adottato il regolamento n. 304/97, il cui art. 7, n. 1, ha abrogato il regolamento n. 21/97.

    26 In sostanza, il regolamento del Consiglio differisce da quello della Commissione su un unico punto, che consiste nella quota prevista per Montserrat e per le isole Turks e Caicos.

    27 L'art. 1, n. 1, del regolamento n. 304/97, così dispone:

    «Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 30 aprile 1997, le importazioni nella Comunità di riso di cui al codice NC 1006 originario degli PTOM, che fruisce di esenzione dai dazi doganali, sono limitate ai seguenti quantitativi, in equivalente riso semigreggio:

    a) 8 000 t di riso originario di Montserrat, e delle isole Turks e Caicos, che si scompongono in:

    4 594 originarie di Montserrat e

    3 406 originarie di Montserrat o delle isole Turks e Caicos,

    b) 36 728 t di riso originario di altri PTOM».

    28 Il regolamento n. 304/97 era applicabile, a norma dell'art. 8, secondo comma, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 1997, fatto salvo l'art. 1, n. 1, lett. a), secondo trattino, che sarebbe stato applicabile solo a partire dall'entrata in vigore dello stesso regolamento, il 21 febbraio 1997, data della pubblicazione di quest'ultimo sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il mercato comunitario del riso

    29 Esiste una distinzione tra il riso di tipo «japonica» ed il riso di tipo «indica».

    30 I paesi produttori di riso all'interno della Comunità sono essenzialmente la Francia, la Spagna e l'Italia. Circa l'80% del riso prodotto nella Comunità è di tipo «japonica» ed il 20% di tipo «indica». Il riso «japonica» viene soprattutto consumato negli Stati membri meridionali, mentre quello di tipo «indica» negli Stati membri settentrionali.

    31 La Comunità, la cui produzione di riso «japonica» è eccedentaria, è complessivamente un esportatore di questa qualità di riso; per contro, essa non produce riso «indica» in quantità sufficienti a soddisfare il proprio fabbisogno, e risulta complessivamente un importatore di questo tipo di riso.

    32 Per il consumo, le diverse varietà di riso devono essere trasformate. Dopo il raccolto, il riso viene sbramato, indi sottoposto a pilatura in varie fasi.

    33 Si distinguono, in generale, quattro stadi di trasformazione:

    risone: si tratta del riso così come viene raccolto, ancora inadatto al consumo;

    riso semigreggio (denominato anche riso bruno): si tratta del riso dal quale è stata asportata la lolla, che è adatto al consumo, ma può essere sottoposto ad ulteriore trasformazione;

    riso semilavorato (denominato anche riso parzialmente lucidato): si tratta del riso dal quale è stata asportata una parte del pericarpo e che è un prodotto semifinito, venduto in genere per l'ulteriore trasformazione e non per il consumo;

    riso lavorato (denominato anche riso lucidato): si tratta del riso completamente trasformato, dal quale sono stati interamente asportati la lolla e il pericarpo.

    34 La Comunità produce unicamente riso lavorato, mentre le Antille olandesi producono solo il semilavorato. Per venire consumato all'interno della Comunità, il riso semilavorato originario delle Antille olandesi deve pertanto essere sottoposto ad un ultimo stadio di trasformazione.

    35 Una mezza dozzina di imprese stabilite nelle Antille olandesi, ivi compresa la ARM, trasforma il riso semigreggio proveniente dal Suriname e dalla Guyana in riso semilavorato.

    36 Questa operazione di trasformazione è sufficiente per conferire al riso la qualità di prodotto originario dei PTOM, conformemente alle norme enunciate nell'allegato II alla decisione PTOM.

    37 Dal 1992 la ARM esporta il riso semilavorato di sua produzione verso la Comunità, dove lo vende a riserie che lo trasformano in riso lavorato. Questo riso è di tipo «indica».

    Il ricorso

    38 La ARM, sostenuta dal Regno dei Paesi Bassi, conclude che la Corte voglia annullare il regolamento n. 304/97 e condannare il Consiglio alle spese.

    39 A fondamento del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi, che si riferiscono, rispettivamente, alla violazione degli artt. 133, n. 1, del Trattato, e 101, n. 1, della decisione PTOM, alla violazione dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM, alla violazione dell'art. 109, n. 2, della decisione PTOM ed infine alla violazione del principio dell'accuratezza degli atti e dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE).

    40 Il Consiglio conclude che la Corte voglia dichiarare il ricorso di annullamento del regolamento n. 304/97 irricevibile o respingerlo in quanto infondato e condannare la ricorrente alle spese.

    41 Il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e la Commissione concludono che la Corte voglia respingere il ricorso e condannare la ricorrente alle spese.

    Sulla ricevibilità del ricorso

    42 Conformemente all'art. 173, quarto comma, del Trattato, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente.

    43 Dato che il regolamento n. 304/97 non è una decisione presa nei confronti della ricorrente, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, occorre verificare se esso costituisce un atto di portata generale o se deve essere considerato come una decisione assunta sotto forma di regolamento. Per stabilire se un atto ha portata generale o meno, bisogna valutare la sua natura e gli effetti giuridici che esso mira a produrre o che effettivamente produce (sentenza 6 ottobre 1982, causa 307/81, Alusuisse Italia/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3463, punto 8).

    44 Nel caso di specie, con l'approvazione del regolamento n. 307/97 il Consiglio ha adottato misure di portata generale, applicabili indistintamente all'importazione di riso originario di tutti i PTOM.

    45 Pertanto, il regolamento n. 304/97 ha per sua natura portata generale e non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 189 del Trattato CE (divenuto art. 249 CE).

    46 Occorre tuttavia esaminare se, malgrado il regolamento abbia portata generale, si può nondimeno ritenere che esso riguardi la ricorrente direttamente ed individualmente. Infatti, la portata generale di un atto non esclude che questo possa concernere direttamente ed individualmente taluni operatori economici interessati (v. sentenza 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 19).

    47 Quanto alla questione se il regolamento n. 304/97 riguardi individualmente la ARM, la ricorrente e il governo olandese affermano che la ARM rappresenta un'impresa interessata ai sensi della sentenza del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, Antillean Rice Mills e a./Commissione (Racc. pag. II-2305), in quanto rientra in una cerchia ristretta di operatori economici, colpiti nella loro situazione giuridica, in ragione di una circostanza di fatto che li distingue da qualsiasi altro soggetto e li identifica alla stessa stregua del destinatario.

    48 Per contro, tanto il Consiglio, quanto la Repubblica francese, la Repubblica italiana e la Commissione contestano che la ARM sia individualmente interessata dal regolamento n. 304/97. Con riferimento, in particolare, alla sentenza del Tribunale Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata in precedenza, il Consiglio sottolinea che il Tribunale non si è espressamente pronunciato sulla questione se, in tale causa, la ARM fosse individualmente interessata. Non sarebbe stato stabilito dal Tribunale che la ARM occupava effettivamente la posizione di impresa interessata nel senso precisato ai punti 73 e 74 della detta sentenza.

    49 Occorre ricordare che, come la Corte ha più volte precisato (v., segnatamente, sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare a pag. 220, e ordinanza 21 giugno 1993, causa C-276/93, Chiquita Banana e a./Consiglio, Racc. pag. I-3345, punto 9), affinché persone fisiche o giuridiche possano essere considerate individualmente interessate, devono essere colpite nella loro situazione giuridica, in ragione di determinate loro qualità peculiari o di una circostanza di fatto che le distingue da chiunque altro e le identifica in modo analogo al destinatario.

    50 Sostenuta dal governo olandese, la ARM asserisce, a proposito delle qualità che le sarebbero peculiari, che la sua attività come esportatore di riso dalle Antille olandesi è interamente volta all'esportazione di riso verso la Comunità. Di conseguenza, le misure di salvaguardia previste dal regolamento n. 304/97 comporterebbero necessariamente la cessazione delle sue attività.

    51 In proposito, occorre precisare che la ricorrente è pregiudicata dal regolamento n. 304/97 unicamente in qualità di esportatore di riso verso la Comunità. Si tratta di un'attività commerciale che, in qualsiasi momento, può essere esercitata da una qualsiasi impresa. La ricorrente è interessata da tale regolamento soltanto in ragione della sua qualità oggettiva di operatore economico che esercita la propria attività nel settore della commercializzazione del riso originario dei PTOM, alla stessa stregua di qualsiasi altro operatore economico che si trovi in una situazione analoga. La sua qualità di esportatore di riso, di per sé, ma anche la sua qualità di esportatore-commerciante di riso proveniente dai PTOM e diretto verso la Comunità non è quindi sufficiente per stabilire che il regolamento n. 304/97 la riguarda individualmente (in tal senso, v., inoltre, sentenza 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punto 14; ordinanze Chiquita Banana e a./Consiglio, citata, punto 12, e 23 novembre 1995, causa C-10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I-4149, punto 42).

    52 Anche se, nel caso in esame, risulta dal fascicolo che solamente sei o sette imprese operano sul mercato interessato dal regolamento n. 304/97, giova ricordare che la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l'identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che questi soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da questo provvedimento, purché sia assodato, come nel caso di specie, che tale applicazione si effettua in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall'atto in esame (v., in particolare, ordinanze 24 maggio 1993, causa C-131/92, Arnaud e a./Consiglio, Racc. pag. I-2573, punto 13, e Chiquita Banana e a./Consiglio, citata, punto 8).

    53 Non è inoltre convincente l'argomento avanzato dalla ARM secondo il quale le misure di salvaguardia hanno determinato la cessazione totale delle sue attività, essendo queste esclusivamente destinate all'esportazione di riso verso la Comunità. Come il Tribunale ha già avuto occasione di rilevare nell'ordinanza, emessa in sede di procedimento sommario, 21 marzo 1997, causa T-41/97 R, Antillean Rice Mills/Consiglio (Racc. pag. II-447, punto 49), e come richiamato dalla Commissione nelle sue osservazioni, nel corso del primo trimestre del 1997 la ricorrente ha esportato verso la Comunità circa 12 000 tonnellate di riso. Questo dato, messo a confronto con le 68 186 tonnellate che la ARM dichiara di aver esportato nell'anno 1996, non rivelerebbe altro che un calo delle esportazioni. Questo calo non potrebbe d'altronde essere imputato in toto alle misure di salvaguardia, poiché, come si rileva al punto 65 della presente sentenza, la ARM avrebbe potuto, al fine di dare esecuzione ai contratti in corso, adoperarsi per ottenere titoli d'importazione prima che le misure di salvaguardia entrassero in vigore. Infine, la ARM non può, senza cadere in contraddizione, sostenere di essere stata costretta a cessare le attività a causa delle misure di salvaguardia ed al contempo dichiarare di destinare al mercato locale il 10% della sua attività.

    54 Non è dimostrato, perciò, che il regolamento n. 304/97 abbia provocato gravi ripercussioni nei confronti della ricorrente, a differenza di quanto succede per ogni altro operatore economico che esercita la propria attività nel settore della commercializzazione del riso originario dei PTOM; né viene dimostrato che la ricorrente sia stata colpita dalle misure di salvaguardia controverse in ragione delle qualità che la contraddistinguono rispetto ad ogni altro operatore economico al quale si è applicato il detto regolamento.

    55 La ARM non ha pertanto provato che, a motivo delle sue qualità peculiari, il regolamento n. 304/97 la riguarda individualmente.

    56 In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se la ARM si trovi in una situazione di fatto che la distingue rispetto ad ogni altro soggetto e che la identifica in modo analogo al destinatario, la ARM ed il governo olandese asseriscono che, prima che venisse adottato il regolamento n. 304/97, la ARM aveva stipulato alcuni contratti di vendita di riso semilavorato con clienti stabiliti nella Comunità. Le misure di salvaguardia istituite dal regolamento n. 304/97 avrebbero impedito di dare esecuzione a tali contratti. La ricorrente afferma inoltre che, al fine di adempiere a detti contratti, essa aveva acquistato dal Suriname riso semigreggio ed aveva preso a nolo, ad intervalli regolari, container per trasportare il riso verso le Antille olandesi. Le misure di salvaguardia istituite con il regolamento n. 304/97 avrebbero pregiudicato l'adempimento dei suddetti contratti e compromesso il noleggio di tali container. La ARM ed il governo olandese ritengono, di conseguenza, che il regolamento n. 304/97 abbia leso gli interessi individuali della ricorrente. La ARM ed il governo olandese sostengono infine che la Commissione ed il Consiglio conoscevano la situazione particolare della ARM prima di adottare le misure di salvaguardia.

    57 Giova ricordare che la sussistenza di un obbligo, per il Consiglio o la Commissione, in virtù di specifiche disposizioni, di tener conto delle ripercussioni dell'atto che si accingono ad adottare sulla situazione di alcuni soggetti, può contribuire all'individuazione di questi ultimi (v., in tal senso, sentenza Piraiki-Patraiki e a./Commissione, citata, punti 28 e 31, e sentenza della Corte 11 febbraio 1999, causa C-390/95 P, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. I-769, punto 25).

    58 A questo proposito, allorché la Commissione intende adottare misure di salvaguardia a norma dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM, deve, nei limiti in cui le circostanze della fattispecie non vi si oppongono, informarsi sulle ripercussioni negative che la sua decisione potrebbe provocare sull'economia del PTOM di cui trattasi e delle imprese interessate (v. sentenza della Corte Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata, punto 25).

    59 Dato che il regolamento n. 304/97 è stato adottato sulla base dell'art. 1, nn. 5-7, dell'allegato IV alla decisione PTOM, anche il Consiglio era tenuto a prendere in considerazione le ripercussioni che le misure di salvaguardia previste potevano provocare sui PTOM e sulle imprese interessati.

    60 Tuttavia, dalla sentenza Piraiki-Patraiki e a./Commissione, citata, si evince che l'accertamento della sussistenza del suddetto obbligo non basta a stabilire che tali PTOM e tali imprese sono individualmente interessati dalle misure in oggetto, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato.

    61 La Corte infatti, dopo aver rilevato, al punto 28 della detta sentenza, che la Commissione era tenuta ad informarsi sulle ripercussioni negative che la sua decisione poteva provocare sull'economia dello Stato membro, nonché nei confronti delle imprese interessate, non ha affatto dedotto da questa sola constatazione che tutte le imprese coinvolte erano individualmente interessate dal provvedimento ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato. Al contrario, essa ha giudicato che solo le imprese in possesso di contratti già stipulati ed il cui adempimento, che era previsto durante il periodo di applicazione della decisione controversa, era stato compromesso in tutto o in parte a causa di quest'ultima, erano individualmente interessate ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato (v. sentenza Piraiki-Patraiki e a./Commissione, citata, punti 28, 31 e 32).

    62 Di conseguenza, l'aver constatato che, nell'adottare il regolamento n. 304/97, il Consiglio doveva, nei limiti in cui le circostanze lo consentivano, tenere conto delle ripercussioni negative che il regolamento poteva provocare sull'economia dei PTOM e delle imprese interessati non esime affatto la ricorrente dall'onere di provare che il regolamento la riguarda in ragione di una circostanza di fatto che la distingue rispetto a ogni altro soggetto.

    63 In proposito, la ricorrente ed il governo olandese deducono alcuni elementi, richiamati al punto 56 della presente sentenza. Prima che il regolamento n. 304/97 entrasse in vigore, la ricorrente avrebbe stipulato alcuni contratti con acquirenti stabiliti nella Comunità. L'adempimento dei detti contratti sarebbe stato impedito a causa delle misure di salvaguardia istituite dal regolamento n. 304/97.

    64 Dai documenti prodotti dalla ricorrente nel corso del procedimento risulta in effetti che il 17 dicembre 1996 erano stati stipulati due contratti.

    65 Il regolamento n. 304/97 era applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1997. Dall'art. 1, n. 3, del regolamento, si deduce peraltro che le domande di titoli d'importazione presentate entro il 3 gennaio 1997 non venivano sottoposte alle misure di salvaguardia. Dunque, sono trascorsi più di quindici giorni tra la firma dei contratti e l'entrata in vigore delle misure di salvaguardia. La ARM, che era al corrente dell'imminente adozione di tali misure, sarebbe stata perfettamente in grado, al fine di dare esecuzione ai contratti in corso, di fare tutto il necessario per ottenere i titoli d'importazione. La Commissione ha del resto indicato in udienza che, prima che le misure di salvaguardia entrassero in vigore, il rilascio dei titoli d'importazione era nettamente aumentato, nel dicembre 1996.

    66 La ARM non può pertanto legittimamente riferirsi a detti contratti per far valere di essersi trovata, a causa degli stessi, in una circostanza di fatto, riguardo le misure di salvaguardia, che la distingueva rispetto a qualunque altro soggetto. Per le stesse ragioni, essa nemmeno può invocare i contratti d'approvvigionamento e di nolo stipulati nell'agosto 1996, a suo dire al fine di dare esecuzione ai contratti del 17 dicembre 1996, in quanto l'adempimento dei primi era subordinato ai secondi.

    67 Dalle considerazioni che precedono discende che la ARM non ha dimostrato che il regolamento n. 304/97 la riguarda individualmente. Non occorre pertanto esaminare se la ricorrente sia direttamente colpita dal detto regolamento.

    68 Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    69 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, la ARM, rimasta soccombente, va condannata alle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 4, dello stesso regolamento, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione, intervenuti nella causa, sopportano le proprie spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è irricevibile.

    2) La Antillean Rice Mills NV è condannata alle spese.

    3) Il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.

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