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Document 61998CJ0403
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 11 January 2001. # Azienda Agricola Monte Arcosu Srl v Regione Autonoma della Sardegna, Organismo Comprensoriale nº 24 della Sardegna and Ente Regionale per l'Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT). # Reference for a preliminary ruling: Tribunale civile e penale di Cagliari - Italy. # Agriculture - Farmer practising farming as his main occupation - Concept - Private limited company. # Case C-403/98.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 gennaio 2001.
Azienda Agricola Monte Arcosu Srl contro Regione Autonoma della Sardegna, Organismo Comprensoriale nº 24 della Sardegna e Ente Regionale per l'Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT).
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale civile e penale di Cagliari - Italia.
Agricoltura - Imprenditore agricolo a titolo principale - Nozione - Società a responsabilità limitata.
Causa C-403/98.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 gennaio 2001.
Azienda Agricola Monte Arcosu Srl contro Regione Autonoma della Sardegna, Organismo Comprensoriale nº 24 della Sardegna e Ente Regionale per l'Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT).
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale civile e penale di Cagliari - Italia.
Agricoltura - Imprenditore agricolo a titolo principale - Nozione - Società a responsabilità limitata.
Causa C-403/98.
Raccolta della Giurisprudenza 2001 I-00103
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:6
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 gennaio 2001. - Azienda Agricola Monte Arcosu Srl contro Regione Autonoma della Sardegna, Organismo Comprensoriale nº 24 della Sardegna e Ente Regionale per l'Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale civile e penale di Cagliari - Italia. - Agricoltura - Imprenditore agricolo a titolo principale - Nozione - Società a responsabilità limitata. - Causa C-403/98.
raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-00103
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Agricoltura - Politica agricola comune - Riforma delle strutture - Miglioramento dell'efficienza delle strutture - Riconoscimento dello status di imprenditore agricolo a titolo principale - Regolamenti nn. 797/85 e 2328/91 - Richiamo dei detti regolamenti davanti a un giudice nazionale da parte di società di capitali in mancanza di misure di esecuzione nell'ordinamento giuridico interno - Inammissibilità
[Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 797/85, art. 2, n. 5, e n. 2328/91, art. 5, n. 5]
$$Gli artt. 2, n. 5, ultimo comma, del regolamento n. 797/85, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, e 5, n. 5, ultimo comma, del regolamento n. 2328/91, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, non possono essere fatti valere davanti a un giudice nazionale da società di capitali al fine di ottenere il riconoscimento dello status di imprenditore agricolo a titolo principale allorché il legislatore di uno Stato membro non ha adottato le misure necessarie per la loro esecuzione nel suo ordinamento giuridico interno.
( v. punto 29 e dispositivo )
Nel procedimento C-403/98,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tribunale di Cagliari (Sezione civile) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Azienda Agricola Monte Arcosu Srl
e
Regione Autonoma della Sardegna,
Organismo Comprensoriale n. 24 della Sardegna,
Ente Regionale per l'Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT),
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2, n. 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 marzo 1985, n. 797, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (GU L 93, pag. 1), e dell'art. 5, n. 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 luglio 1991, n. 2328, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (GU L 218, pag. 1),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, V. Skouris e dalla sig.ra F. Macken (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per l'Azienda Agricola Monte Arcosu Srl, dagli avv.ti C. Ribolzi ed E. Ribolzi, del foro di Milano;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. F.P. Ruggeri Laderchi, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali dell'Azienda Agricola Monte Arcosu Srl e della Commissione all'udienza del 20 gennaio 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 30 marzo 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 26 marzo 1998, giunta alla Corte il 13 novembre successivo, il Tribunale di Cagliari (Sezione civile) ha sottoposto, in forza dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 2, n. 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 marzo 1985, n. 797, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (GU L 93, pag. 1), e dell'art. 5, n. 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 luglio 1991, n. 2328, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (GU L 218, pag. 1).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia che oppone l'Azienda Agricola Monte Arcosu Srl (in prosieguo: la «Monte Arcosu») alla Regione Autonoma della Sardegna, all'Organismo Comprensoriale n. 24 della Sardegna ed all'Ente Regionale per l'Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSTAT), in relazione al rigetto da parte dell'Organismo Comprensoriale n. 24 della Sardegna della domanda d'iscrizione della Monte Arcosu all'albo degli imprenditori agricoli a titolo principale.
Diritto comunitario
3 L'art. 2, n. 5, del regolamento n. 797/85 recita:
«Gli Stati membri definiscono la nozione di imprenditore a titolo principale ai sensi del presente regolamento.
Per le persone fisiche, tale definizione prevede almeno le condizioni seguenti: il reddito proveniente dall'azienda agricola deve essere pari o superiore al 50% del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda deve essere inferiore alla metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore.
Per le persone diverse dalle persone fisiche, gli Stati membri definiscono tale nozione, alla luce dei criteri di cui al comma precedente».
4 Tale disposizione figura, con la stessa formulazione, all'art. 5, n. 5, del regolamento n. 2328/91.
5 Gli Stati membri erano tenuti, ai sensi dell'art. 32, n. 1, del regolamento n. 797/85, ad adottare le misure necessarie per conformarsi a detto regolamento entro il termine di sei mesi a decorrere dal 1° aprile 1985.
Diritto nazionale
6 La legge 9 maggio 1975, n. 153, utilizza all'art. 12, per applicare alle persone fisiche la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale, il criterio dei 2/3 sia per il reddito globale dell'imprenditore sia per il tempo di lavoro dedicato alle attività agricole.
7 Secondo l'art. 13 di questa stessa legge, i soggetti diversi dalle persone fisiche, ossia le cooperative agricole costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione e le associazioni di imprenditori agricoli, possono beneficiare delle provvidenze previste dal titolo III di detta legge, sempreché, nell'una e nell'altra ipotesi, «i soci ritraggano dalla attività aziendale ed associata almeno il 50 per cento del proprio reddito ed impieghino nella attività aziendale ed in quella associata almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro».
8 Per quanto riguarda la definizione della nozione di imprenditore agricolo a titolo principale, l'art. 15 della legge della Regione Sardegna 23 marzo 1979, n. 19, riconosce tale qualifica a coloro i quali «dedichino all'attività agricola non meno di due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dall'attività medesima non meno di due terzi del proprio reddito globale da lavoro».
9 Ai sensi dell'art. 21 di questa stessa legge, le cooperative agricole e le associazioni di imprenditori agricoli costituite ai sensi della legislazione vigente possono parimenti godere delle provvidenze previste dalla legge «sempreché ciascun socio ritragga dall'attività agricola almeno il 50 per cento del proprio reddito ed impieghi nell'attività aziendale ed in quella associata almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro».
10 Il decreto ministeriale 12 settembre 1985 all'art. 2 dispone:
«Beneficiari
1. Possono beneficiare degli interventi di cui al titolo I del regolamento, purché in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 2, paragrafo 1 dello stesso regolamento i seguenti imprenditori agricoli:
a) i coltivatori diretti, proprietari o affittuari, mezzadri e coloni anche in mancanza di accordi con il concedente, ovvero mezzadri e coloni congiuntamente con il conduttore concedente, enfiteuti, loro familiari coadiuvanti in forma stabile e permanente;
b) i proprietari, usufruttuari ed affittuari conduttori;
c) le cooperative agricole costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione;
d) le associazioni di coltivatori diretti, enfiteuti, coloni, loro familiari coadiuvanti in forma stabile e permanente, proprietari, usufruttuari ed affittuari conduttori;
e) le società di persone che conducono direttamente aziende agricole di cui siano proprietari o di cui abbiano comunque la disponibilità. Le regioni e le province autonome, nei limiti indicati dall'art. 6 del regolamento, stabiliscono le condizioni d'ammissibilità.
2. Il requisito di imprenditore agricolo a titolo principale e quello relativo alla capacità professionale di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento sono accertati sulla base delle disposizioni legislative regionali, emanate in applicazione della direttiva numero 72/159/CEE. In mancanza, si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153.
3. Per le cooperative di cui alla lettera c) del presente articolo, aventi per oggetto esclusivo la gestione di aziende agricole, si può far luogo alla concessione degli aiuti agli investimenti previsti dal titolo I del regolamento anche se solo il 20 per cento dei soci è in possesso dei requisiti soggettivi prescritti».
11 La legge della Regione Sardegna 27 agosto 1992, n. 17, ha previsto l'istituzione di un albo degli imprenditori agricoli a titolo principale, precisando peraltro che i criteri per la gestione di detto albo sono determinati dalla Giunta regionale in ottemperanza alle prescrizioni del regolamento n. 2328/91.
La causa principale
12 La Monte Arcosu è una società a responsabilità limitata, che ha ad oggetto l'esercizio di attività agricole.
13 La Monte Arcosu ha acquistato diversi fondi agricoli nei territori di Uta, Siliqua e Decimomannu. Essa ha specificato, in sede di stipulazione dell'atto pubblico di compravendita, di voler ottenere la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ed ha, conseguentemente, chiesto, ai fini dell'imposta di registro, il beneficio dell'aliquota dell'8% previsto dalla nota 1 all'art. 1 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
14 Dall'ordinanza di rinvio risulta che la Monte Arcosu ha successivamente inoltrato domanda di iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli a titolo principale presso l'Organismo Comprensoriale n. 24 della Sardegna.
15 Con provvedimento 11 settembre 1991 tale istanza è stata rigettata in quanto la normativa regionale non prevedeva la possibilità per le società commerciali di iscriversi al detto albo.
16 La Monte Arcosu ha quindi citato in giudizio la Regione Autonoma della Sardegna, l'Organismo Comprensoriale n. 24 della Sardegna e l'Ente Regionale per l'Assistenza Tecnica in Agricoltura al fine di ottenere l'iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli a titolo principale in base all'art. 2, n. 5, del regolamento n. 797/85 o all'art. 5, n. 5, del regolamento n. 2328/91.
17 Ritenendo che la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente dipendesse dall'interpretazione delle succitate disposizioni, il Tribunale di Cagliari (Sezione civile) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, pur nel silenzio del nostro legislatore, sia, comunque, possibile dare concreta applicazione, con riferimento alle persone diverse da quelle fisiche, ed in particolare con riferimento alle società aventi personalità giuridica, alle disposizioni comunitarie in questione.
2) Quali siano, in ipotesi di risposta positiva al quesito di cui al punto 1), i requisiti necessari e sufficienti ai fini del riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale alle persone diverse da quelle fisiche e, in particolare, alle società fornite di personalità giuridica».
Sulla ricevibilità delle questioni
18 In via preliminare, la Commissione esprime dubbi sulla ricevibilità delle questioni proposte.
19 Essa sottolinea che tali questioni trovano origine in una controversia relativa all'applicazione di una disposizione fiscale nazionale che riserva agli imprenditori agricoli a titolo principale il beneficio consistente nella riduzione dell'imposta di registro dovuta all'atto dell'acquisto di fondi agricoli.
20 Orbene, tale istituzione comunitaria fa valere che, nella sentenza 15 ottobre 1992, causa C-162/91, Tenuta il Bosco (Racc. pag. I-5279, punto 26), la Corte ha dichiarato che la riduzione dell'imposta di registro sugli acquisti di terreni agricoli da parte degli imprenditori agricoli non rientra nel campo di applicazione del regolamento n. 797/85 e perciò è soggetta solo al diritto nazionale. Essa sottolinea, peraltro, che la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale, usata nella disposizione fiscale italiana, non fa rinvio a quella contenuta nel diritto comunitario.
21 A tale riguardo, si deve ricordare che risulta da una costante giurisprudenza che il procedimento previsto dall'art. 177 del Trattato costituisce uno strumento di cooperazione fra la Corte ed i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto comunitario che sono loro necessari per la soluzione delle controversie che sono chiamati a dirimere. Spetta pertanto solo ai giudici nazionali che sono investiti della controversia e che devono assumersi la responsabilità della futura decisione giudiziaria valutare, tenendo conto delle peculiarità di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per poter emettere la loro sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopongono alla Corte (v., in particolare, sentenze 18 ottobre 1990, cause riunite C-297/88 e C-197/89, Dzodzi, Racc. pag. I-3763, punti 33 e 34, e 8 novembre 1990, causa C-231/89, Gmurzynska-Bscher, Racc. pag. I-4003, punti 18 e 19).
22 Peraltro, il rigetto di una domanda formulata da un giudice nazionale è possibile solo se risulta che con il procedimento ex art. 177 del Trattato, in contrasto con il suo scopo, si intende in realtà indurre la Corte a pronunciarsi per il tramite di una controversia fittizia ovvero sia manifesto che il diritto comunitario non può essere applicato, né direttamente né indirettamente, alle circostanze del caso di specie (sentenza 17 luglio 1997, causa C-28/95, Leur-Bloem, Racc. pag. I-4161, punto 26).
23 Nella fattispecie, si deve rilevare che, se è vero che dall'ordinanza di rinvio risulta che la Monte Arcosu ha inoltrato presso l'Organismo Comprensoriale n. 24 della Sardegna una domanda di iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli a titolo principale, dopo aver chiesto di poter beneficiare dell'aliquota dell'8% prevista dalla nota 1 all'art. 1 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131/86, per l'imposta di registro dovuta in caso di acquisto di fondi agricoli, risulta parimenti da tale ordinanza che la causa principale riguarda unicamente il diniego di iscrizione a detto albo che, come peraltro rilevato dalla Commissione, non ha solo l'effetto di escludere la Monte Arcosu dal beneficio di un'aliquota ridotta per l'imposta di registro, ma le vieta anche o, quanto meno, le rende più difficile l'accesso agli aiuti previsti nell'ambito della normativa comunitaria.
24 Risulta da quanto precede che le questioni sottoposte sono ricevibili.
Sulle questioni pregiudiziali
25 Dall'ordinanza di rinvio risulta che con la prima e la seconda questione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il Tribunale di Cagliari (Sezione civile) chiede in sostanza se ed a quali condizioni un giudice nazionale possa applicare, nei riguardi delle società di capitali, gli artt. 2, n. 5, ultimo comma, del regolamento n. 797/85, e 5, n. 5, ultimo comma, del regolamento n. 2328/91, allorché il legislatore di uno Stato membro non ha adottato le disposizioni necessarie alla loro esecuzione nel proprio ordinamento giuridico interno.
26 Si deve rilevare al riguardo che, se, in conseguenza della natura stessa dei regolamenti e della loro funzione nel sistema delle fonti del diritto comunitario, le disposizioni dei detti regolamenti, producono, in genere, effetti immediati negli ordinamenti giuridici nazionali, senza che le autorità nazionali debbano adottare misure di attuazione, talune loro disposizioni possono tuttavia richiedere, per la loro applicazione, l'adozione di misure di esecuzione da parte degli Stati membri.
27 Ciò si verifica nel caso degli artt. 2, n. 5, ultimo comma, del regolamento n. 797/85 e 5, n. 5, ultimo comma, del regolamento n. 2328/91, i quali prevedono che, per le persone diverse da quelle fisiche, gli Stati membri definiscono la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale tenendo conto dei criteri usati per le persone fisiche.
28 Infatti, considerato il margine di valutazione di cui dispongono gli Stati membri per l'applicazione di tali disposizioni, non si può ritenere che i privati possano far valere diritti sulla base di tali disposizioni in assenza di misure di esecuzione adottate dagli Stati membri.
29 Da quanto precede risulta che gli artt. 2, n. 5, ultimo comma, del regolamento n. 797/85 e 5, n. 5, ultimo comma, del regolamento n. 2328/91 non possono essere invocati davanti a un giudice nazionale da società di capitali al fine di ottenere il riconoscimento dello status di imprenditore agricolo a titolo principale allorché il legislatore di uno Stato membro non ha adottato le misure necessarie per la loro esecuzione nel suo ordinamento giuridico interno.
Sulle spese
30 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale di Cagliari (Sezione civile) con ordinanza 26 marzo 1998, dichiara:
Gli artt. 2, n. 5, ultimo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 marzo 1985, n. 797, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, e 5, n. 5, ultimo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 luglio 1991, n. 2328, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, non possono essere fatti valere davanti a un giudice nazionale da una società di capitali al fine di ottenere il riconoscimento dello status di imprenditore agricolo a titolo principale allorché il legislatore di uno Stato membro non ha adottato le misure necessarie per la loro esecuzione nel suo ordinamento giuridico interno.