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Document 61998CJ0369
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 14 September 2000. # The Queen v Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Trevor Robert Fisher and Penny Fisher. # Reference for a preliminary ruling: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) - United Kingdom. # Aid schemes - Computerised database - Disclosure of information. # Case C-369/98.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 settembre 2000.
The Queen contro Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Trevor Robert Fisher and Penny Fisher.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) - Regno Unito.
Regimi di aiuti - Base di dati informatizzata - Divulgazione delle informazioni.
Causa C-369/98.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 settembre 2000.
The Queen contro Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Trevor Robert Fisher and Penny Fisher.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) - Regno Unito.
Regimi di aiuti - Base di dati informatizzata - Divulgazione delle informazioni.
Causa C-369/98.
Raccolta della Giurisprudenza 2000 I-06751
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:443
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 settembre 2000. - The Queen contro Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Trevor Robert Fisher and Penny Fisher. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) - Regno Unito. - Regimi di aiuti - Base di dati informatizzata - Divulgazione delle informazioni. - Causa C-369/98.
raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-06751
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1. Agricoltura - Politica agricola comune - Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti - Base di dati informatizzata di uno Stato membro - Divulgazione, da parte dell'autorità competente, a un nuovo imprenditore agricolo di informazioni relative a dati forniti da un precedente richiedente di pagamenti compensativi - Condizioni
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3508/92, artt. 3, n. 1, e 9]
2. Agricoltura - Politica agricola comune - Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti - Diniego da parte dell'autorità competente di divulgare le informazioni necessarie per poter compilare debitamente la domanda di aiuti - Imposizione di sanzioni in base ad informazioni non comunicate - Inammissibilità
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 3887/92, art. 9]
1. Gli artt. 3, n. 1, e 9 del regolamento n. 3508/92, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, unitamente ai principi generali di diritto comunitario, consentono alle autorità competenti, previa ponderazione dei rispettivi interessi delle persone coinvolte, di divulgare dati relativi ai seminativi coltivati negli anni precedenti e forniti da una persona, o per conto di una persona, che ha precedentemente presentato una domanda di pagamenti in base al regime dei pagamenti per i seminativi ad un nuovo imprenditore agricolo che ne ha bisogno per poter chiedere tali pagamenti relativamente agli stessi terreni e che non può ottenerli in altro modo.
( v. punto 39, dispositivo 1 )
2. Qualora si sia rifiutata di divulgare le informazioni necessarie per poter compilare debitamente la domanda di aiuti, l'autorità competente non può infliggere sanzioni al richiedente, in base all'art. 9 del regolamento n. 3887/92, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, basandosi sulle informazioni che non gli ha comunicato al momento della domanda di informazioni.
( v. punto 47, dispositivo 2 )
Nel procedimento C-369/98,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dalla High Court of Justice (Inghilterra e Galles), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Regno Unito), nella causa dinanzi ad essa pendente tra
The Queen
e
Minister of Agriculture, Fisheries and Food,
ex parte: Trevor Robert Fisher and Penny Fisher, che operano con la denominazione «TR and P Fisher»,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 3, n. 1, e 9 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355, pag. 1), e 9 del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn (relatore) e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signore e la signora Fisher dall'avv. H. Mercer, barrister, incaricato dall'avv. P. Till, solicitor;
- per il governo del Regno Unito dalla signora R. Magrill, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dall'avv. signora P. Watson, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee dal signor X. Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signore e della signora Fisher, del governo del Regno Unito e della Commissione all'udienza del 16 dicembre 1999,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 febbraio 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 13 marzo 1998, pervenuta in cancelleria il 16 ottobre successivo, la High Court of Justice (Inghilterra e Galles), Queen's Bench Division (Divisional Court), ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 3, n. 1, e 9 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355, pag. 1), e 9 del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento di controllo giurisdizionale dinanzi alla High Court of Justice promosso al fine di ottenere un'ordinanza di «certiorari» che annulli un provvedimento del Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (in prosieguo: il «MAFF»), che conferma talune sanzioni inflitte al signore e alla signora Fisher, che operano con la denominazione «TR and P Fisher» (in prosieguo: la «Fisher»), una dichiarazione di illegittimità e di invalidità di tale provvedimento e il pagamento di un indennizzo.
Contesto giuridico
Norme comunitarie
3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765 (GU L 181, pag. 12), istituisce un regime di pagamenti compensativi a favore dei produttori di taluni seminativi, ossia quelli elencati nell'allegato I di tale regolamento. Il regime prevede pagamenti compensativi per ogni determinata categoria di coltivazioni qualora siano effettuate su superfici per le quali tale pagamento sia prescritto e qualora siano soddisfatte determinate condizioni («Arable Area Payments», in prosieguo: i «pagamenti per i seminativi»). Chi chiede un pagamento in base al regime generale dei pagamenti per i seminativi deve impegnarsi a ritirare dalla produzione una parte minima dei terreni cui si riferisce la domanda; per la campagna di cui trattasi questa parte era del 10%. Possono essere ritirati dalla produzione i terreni che erano stati seminati nell'anno precedente o erano stati inseriti in un regime di ritiro dalla produzione.
4 Il regolamento n. 3508/92 ha istituito un sistema integrato di gestione e di controllo (in prosieguo: il «SIGC»). Tale sistema mira a prevenire le frodi imponendo sanzioni effettive in caso di irregolarità o di frodi. Esso mira altresì a limitare le formalità amministrative tanto per gli agricoltori quanto per le autorità responsabili della gestione dei vari regimi di aiuti stabilendo un sistema amministrativo unico per tutti i regimi di aiuti e obbligando ogni Stato membro ad istituire una base di dati informatizzata per registrare i dati figuranti nelle domande di aiuti.
5 Le disposizioni pertinenti del regolamento n. 3508/92, ai fini della causa principale, sono le seguenti:
«Articolo 2
Il sistema integrato comprende gli elementi seguenti:
a) una base di dati informatizzata;
b) un sistema alfanumerico di identificazione delle parcelle agricole;
c) un sistema alfanumerico di identificazione e di registrazione degli animali;
d) domande di aiuti;
e) un sistema integrato di controllo.
Articolo 3
1. Nella base di dati informatizzata vengono registrati, per ciascuna azienda agricola, i dati desunti dalle domande di aiuto. Questa base di dati deve, in particolare, consentire di consultare in modo diretto ed immediato presso l'autorità competente dello Stato membro i dati relativi almeno agli ultimi tre anni civili e/o campagne consecutive.
(...)
Articolo 4
Il sistema alfanumerico di identificazione delle parcelle agricole viene elaborato in base a mappe e documenti catastali e altri riferimenti cartografici o su base di fotografie aeree o immagini spaziali o in base ad altri appropriati riferimenti giustificativi equivalenti o in base a parecchi di tali elementi.
(...)
Articolo 9
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare la protezione dei dati rilevati».
6 L'art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92 dispone:
«Qualora si constati che la superficie dichiarata in una domanda d'aiuto per superficie supera la superficie determinata, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie effettivamente determinata al momento del controllo. Tuttavia, salvo casi di forza maggiore, la superficie effettivamente determinata viene ridotta:
- di due volte l'eccedenza constatata, se quest'ultima supera del 2% o di 2 ha la superficie determinata ed è uguale al 10% al massimo della medesima;
- del 30%, se l'eccedenza constatata supera del 10% la superficie determinata ed è uguale al 20% al massimo della medesima.
Qualora l'eccedenza constatata sia superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso nessuno aiuto legato alla superficie.
Tuttavia, in caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente o per negligenza grave, l'imprenditore è escluso:
- dal beneficio del regime di aiuto in questione per l'anno civile considerato, e
- in caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente dal beneficio di qualsiasi regime di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 per l'anno civile successivo e per una superficie uguale a quella per la quale la sua domanda di aiuto è stata rifiutata.
Le suddette diminuzioni non sono applicate, qualora, per la determinazione della superficie, l'imprenditore comprovi di essersi interamente basato su informazioni ufficiali riconosciute dalla competente autorità.
(...)».
Norme nazionali
7 Dall'ordinanza di rinvio risulta che, nel Regno Unito, le domande di pagamenti per i seminativi devono essere redatte su un modulo SIGC composto di due parti: un modulo base («Base Form») ed un tabulato dei dati relativi alle parcelle («Field Data Printout»). Quest'ultimo contiene un elenco delle varie parcelle del richiedente. Per ogni parcella l'agricoltore deve indicare la coltivazione che vi è effettuata o se la parcella sia stata ritirata dalla produzione. Ogni anno il MAFF invia a tutti coloro che chiedono pagamenti per seminativi e che continuano a coltivare gli stessi terreni un tabulato sul quale sono stampati tutti i dati da essi forniti nella domanda dell'anno precedente. L'agricoltore deve perciò apportare solo le modifiche necessarie nel compilare la domanda SIGC.
8 Ogni modulo base utilizzato dal MAFF fa obbligo al richiedente di dichiarare che le informazioni in esso contenute sono esatte e che «esse possono essere trasmesse riservatamente dall'ufficio (dagli uffici) dell'agricoltura agli agenti debitamente autorizzati al fine di controllare la loro veridicità e di valutare il regime (i regimi) cui si riferisce la domanda o per servire agli altri compiti effettuati nell'ambito dei competenti uffici dell'agricoltura».
9 A causa di quest'obbligo imposto dal modulo base del Regno Unito, l'agricoltore, nel primo anno in cui coltiva uno specifico appezzamento di terreno, riceve un tabulato in bianco dei dati relativi alle parcelle e dovrebbe ottenere le informazioni che sarebbero state incluse nel tabulato da fonti diverse dal MAFF. Nel caso in cui un agricoltore sia in grado di comprovare al MAFF la sussistenza di circostanze eccezionali ed abbia esperito tutti i mezzi ordinari per ottenere le informazioni che sono di regola stampate sul tabulato dei dati relativi alle parcelle, il MAFF può rivelare all'agricoltore talune delle informazioni figuranti su detto tabulato.
Causa principale
10 La Fisher gestisce tre aziende agricole, la Glebe Farm, la Castle Hill Farm e la Carlam Hill Farm. Le ultime due sono di proprietà della Flint Co. Ltd (in prosieguo: la «Flint») e fino al 1995 erano affittate al signor Nicholson. Nel 1994 è stata avviata una procedura concorsuale nei confronti di quest'ultimo, al quale la Flint ha intimato di abbandonare dette aziende.
11 Nell'estate del 1995 taluni rappresentanti della Flint hanno chiesto al signor Fisher di controllare le coltivazioni della Castle Hill Farm e della Carlam Hill Farm per determinare quelle che potevano essere raccolte. L'ispezione è stata effettuata dal signor Fisher, accompagnato da un perito agrario. Alla fine dell'ottobre 1995 la Flint ha ottenuto il possesso delle aziende agricole di cui trattasi, a seguito di che la sua rappresentante, la Fisher, ha cominciato a gestirle.
12 Il giudice a quo rileva che né il signor Nicholson né alcun'altra persona che agisse per suo conto era disposto a fornire alla Fisher le informazioni relative alla precedente gestione delle due aziende. All'inizio del novembre 1995 la Fisher ha quindi chiesto al MAFF di fornirle queste informazioni poiché non era stata in grado di ottenerle diversamente, il che non è stato contestato dal Ministero. Le precisazioni richieste riguardavano le superfici che davano diritto ai pagamenti compensativi per il ritiro dalla produzione e i tabulati degli anni precedenti relativi ai dati sulle parcelle.
13 Richiamandosi al Data Protection Act (legge sulla salvaguardia della riservatezza dei dati) del 1984, il MAFF, con lettera 7 novembre 1995, si è rifiutato di fornire le informazioni richieste, dichiarando al tempo stesso che, «se, per motivi eccezionali, non siete in grado di ottenere le necessarie informazioni dalle fonti indicate, potremmo considerare la possibilità di divulgare talune informazioni base riguardanti i terreni».
14 Con lettera 21 novembre 1995 il MAFF ha ammesso che la Fisher aveva esperito tutti i mezzi ordinari per ottenere le informazioni richieste e quindi le ha fornito taluni dati base circa i terreni delle due aziende e talune informazioni circa i terreni che erano stati messi fuori produzione negli anni precedenti. Tuttavia, non sono state fornite informazioni sulle colture praticate in precedenza, cioè su quelle che, in base ai tabulati dei dati relativi alle parcelle («Field Data Printouts») degli anni precedenti, erano state praticate sulle varie parcelle.
15 Quando queste informazioni sono pervenute alla Fisher, questa aveva già effettuato la semina in una parte dei terreni, rinviando alla primavera successiva la semina della rimanente parte. All'udienza dinanzi alla Corte è stato tuttavia precisato e riconosciuto da tutte le parti che nessuno dei terreni seminati nell'autunno 1995 era inidoneo ad essere ritirato dalla produzione.
16 Il 3 maggio 1996 la Fisher ha presentato il modulo SIGC al MAFF. Il 26 novembre 1996 veniva informata del fatto che all'atto dell'esame della sua domanda era stato scoperto che due parcelle di terreno a Castle Hill Farm e a Carlam Hill Farm non davano diritto ai pagamenti per il ritiro dalla produzione a motivo delle colture su di essi praticate, per cui tali pagamenti dovevano essere negati.
17 Inoltre, sono state disposte sanzioni nei confronti della Fisher in conformità all'art. 9 del regolamento n. 3887/92.
18 La Fisher ha proposto opposizione avverso la decisione che le infliggeva sanzioni. A seguito del rigetto dell'opposizione, ha proposto dinanzi al giudice a quo un procedimento di controllo giurisdizionale per ottenere un'ordinanza di «certiorari» che annulli la decisione del MAFF che conferma le sanzioni inflittegli, una dichiarazione di illegittimità e di invalidità di detta decisione e il pagamento di un indennizzo.
19 La Fisher ha sostenuto dinanzi al giudice a quo che l'errore commesso nel ritirare dalla produzione le superfici che non davano diritto ai pagamenti compensativi risultava dal rifiuto del MAFF di fornirle le informazioni relative alle colture in precedenza praticate sui terreni di cui trattasi. Il MAFF avrebbe agito in maniera illegittima da due punti di vista. In primo luogo, se le necessarie informazioni richieste all'inizio del novembre 1995 fossero state fornite, la Fisher avrebbe saputo quali parcelle potevano essere ritirate dalla produzione e quindi non avrebbe ritirato dalla produzione parcelle non idonee nella successiva primavera, quando ha effettuato la semina di primavera. In secondo luogo, il MAFF avrebbe agito illegalmente in quanto, nell'infliggerle una sanzione per gli errori commessi nella sua domanda SIGC, si è basato su informazioni che si era precedentemente rifiutato di fornirle, nonostante le domande presentate a tale scopo. Di conseguenza, il MAFF non avrebbe dovuto usare contro di essa informazioni che le aveva negato.
20 Dinanzi al giudice a quo il MAFF ha ribattuto al primo motivo che non poteva fornire le informazioni richieste sulle coltivazioni praticate in precedenza senza venir meno ai suoi obblighi nei confronti del signor Nicholson e di un liquidatore, che gli avevano fornito quelle informazioni in via riservata, in conformità alla sopra menzionata dichiarazione che figura sul modulo base. Quanto al secondo motivo, il MAFF ha dichiarato che era legittimato, anzi tenuto, a utilizzare le informazioni nelle sue osservazioni sulle coltivazioni che erano state praticate negli anni precedenti al fine di controllare se le superfici che erano state ritirate dalla produzione potessero essere effettivamente ritirate.
21 Inoltre, il MAFF ha sostenuto - il che è stato ammesso dal giudice di rinvio - che la Fisher avrebbe potuto assicurarsi che i terreni che aveva ritirato dalla produzione fossero idonei ad essere ritirati se avesse usato le informazioni raccolte in esito all'ispezione da essa effettuata nell'estate del 1995 e le informazioni fornitele dal MAFF nel novembre 1995. Tuttavia, il giudice di rinvio ha ritenuto che ciò non costituiva una risposta ai motivi della Fisher ed ha considerato come comprovato che, se le ulteriori informazioni richieste dalla Fisher le fossero state fornite prima della semina della primavera del 1996, essa avrebbe deciso di ritirare dalla produzione solo superfici che potevano essere ritirate. Secondo il giudice a quo, il fatto che la Fisher non abbia agito in tal modo è quindi attribuibile direttamente alla mancata ricezione delle ulteriori informazioni che voleva ottenere.
Le questioni pregiudiziali
22 In conseguenza di quanto sopra considerato, la High Court of Justice (Inghilterra e Galles), Queen's Bench Division (Divisional Court), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1. a) Se gli artt. 3, n. 1, e 9 del regolamento (CEE) n. 3508/92, unitamente ai principi generali di diritto comunitario, consentano che siano divulgate a terzi informazioni contenute in una base di dati informatizzata istituita in base all'art. 2 e relative a dati forniti da una persona o per conto di una persona che ha precedentemente presentato una domanda di pagamenti in base al regime dei pagamenti per i seminativi (Arable Area Payments).
b) In caso di soluzione affermativa della questione sub a), se la divulgazione che la competente autorità è tenuta per legge sia limitata, in relazione a coloro che ne possono essere i destinatari:
i) alle persone autorizzate dal precedente richiedente sul modulo base del Regno Unito (UK Base Form) e/o
ii) alle persone che richiedono le informazioni unitamente alla loro domanda di aiuti all'agricoltura in relazione alle stesse superfici del precedente richiedente, anche se il precedente richiedente si rifiuta di fornire tali informazioni;
e, in relazione alle informazioni che devono essere fornite:
iii) a quelle informazioni che non costituiscono informazioni commercialmente riservate; e/o
iv) a quelle informazioni che è necessario divulgare per far sì che la persona che richiede tali informazioni possa evitare, prendendo opportune misure, di incorrere in sanzioni in relazione alla sua domanda di aiuti per l'agricoltura.
2) In caso di soluzione affermativa della questione sub a), e qualora le competenti autorità abbiano illegittimamente omesso di fornire le informazioni richieste in circostanze in cui, se l'interessato avesse ricevuto le informazioni, avrebbe ritirato dalla produzione solo superfici per cui era legittimo farlo, se l'imposizione di sanzioni ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 3887/92 divenga illegittima per questo unico motivo.
3) Se le autorità competenti, indipendentemente dal fatto che la loro omissione di fornire informazioni fosse legittima o illegittima, possano utilizzare contro una persona informazioni che, nonostante una richiesta in tal senso, si erano rifiutate di fornirle».
Sulla prima questione
23 Con la prima questione il giudice a quo chiede in sostanza se gli artt. 3, n. 1, e 9 del regolamento n. 3508/92, unitamente ai principi generali di diritto comunitario, consentano alle autorità competenti di divulgare dati relativi ai seminativi coltivati negli anni precedenti e che sono stati forniti da una persona, o per conto di una persona, che ha precedentemente presentato una domanda di pagamenti in base al regime dei pagamenti per i seminativi ad un nuovo imprenditore agricolo che ne ha bisogno per poter chiedere tali pagamenti relativamente agli stessi terreni.
24 Risulta anzitutto dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 3508/92 che questo, prevedendo espressamente una consultazione presso l'autorità competente della base di dati nella quale sono registrati i dati desunti dalle domande di aiuto, non esclude che questa sia consultata da persone diverse dalla stessa autorità competente.
25 In secondo luogo, l'art. 9 dello stesso regolamento dispone che gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare la protezione dei dati rilevati senza, tuttavia, indicarne i dettagli.
26 Quindi, anche se spetta agli Stati membri determinare, in mancanza di precise indicazioni in proposito, la portata e le modalità di tale protezione, ciò non toglie che le misure nazionali non devono eccedere quanto è necessario per la corretta applicazione del regolamento n. 3508/92 né pregiudicare la portata o l'efficacia di quest'ultimo.
27 In proposito, dal secondo e dal terzo considerando del regolamento n. 3508/92 risulta che questo mira a rendere più efficaci le attività di gestione e di controllo. Ora, come ha rilevato l'avvocato generale nel paragrafo 42 delle sue conclusioni, una procedura efficace presuppone che le informazioni che devono essere fornite da un richiedente di aiuti, in conformità all'art. 6 del suddetto regolamento, siano complete ed esatte già inizialmente e che quindi il richiedente sia in grado di disporre delle informazioni necessarie per poter compilare debitamente le domande che deve presentare all'autorità competente.
28 Va inoltre rilevato che, nell'ambito dell'applicazione del regolamento n. 3508/92, il richiedente di aiuti ha un interesse sostanziale e legittimo a poter disporre delle informazioni necessarie al fine di presentare una corretta domanda di pagamenti compensativi e di evitare di subire sanzioni.
29 Le misure adottate dagli Stati membri per la tutela dei dati rilevati non possono quindi prescindere da questo interesse.
30 Contrariamente a quanto sostiene il governo del Regno Unito, non soddisfa tale requisito una norma generale secondo cui i dati rilevati sono divulgati ad un terzo solo con il consenso di colui che ha fornito le informazioni di cui trattasi e se e nella misura in cui lo esige un interesse imperativo, in quanto essa esclude che si tenga conto dell'interesse legittimo che un richiedente di aiuti può avere a conoscere taluni di detti dati.
31 Infatti, per stabilire se talune informazioni contenute nella base di dati possano essere divulgate, l'autorità competente deve ponderare, da una parte, l'interesse di colui che le ha fornite e, dall'altra, l'interesse di colui che ne ha bisogno per uno scopo legittimo.
32 Tuttavia, i rispettivi interessi delle persone coinvolte con riguardo ai dati di natura personale devono essere valutati nel rispetto della tutela delle libertà e dei diritti fondamentali.
33 A questo proposito, le norme della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31; in prosieguo: la «direttiva»), forniscono criteri che si prestano ad essere applicati dall'autorità competente all'atto di tale valutazione.
34 Infatti, anche se detta direttiva non era ancora entrata in vigore all'epoca dei fatti della causa principale, dal decimo e dall'undicesimo considerando risulta ch'essa riprende, a livello comunitario, i principi generali che facevano già parte, in questa materia, del diritto degli Stati membri.
35 Per quanto riguarda, in particolare, la divulgazione dei dati, l'art. 7, punto f), della direttiva, la autorizza qualora sia necessaria per il perseguimento dell'interesse legittimo di un terzo cui vengono comunicati i dati di natura personale, a condizione che non prevalgano l'interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono una tutela.
36 Per quanto riguarda l'applicazione di siffatti criteri nella causa principale, nessun elemento del fascicolo consente di concludere che la Fisher perseguisse un interesse diverso da quello, sostanziale e legittimo, a poter disporre dei dati di cui aveva bisogno per adempiere gli obblighi derivanti dal regolamento n. 3508/92 e che non poteva ottenere in altro modo.
37 Non risulta nemmeno dal fascicolo che la divulgazione alla Fisher dei dati richiesti potesse arrecare pregiudizio ad un qualsivoglia interesse del titolare di tali dati o ai suoi diritti e libertà fondamentali.
38 Compete, tuttavia, al giudice nazionale, che è il solo a conoscere tutti i fatti pertinenti della causa principale, valutare gli interessi delle persone coinvolte al fine di poter valutare se i dati richiesti potessero essere divulgati alla Fisher.
39 Quindi, la prima questione va risolta nel senso che gli artt. 3, n. 1, e 9 del regolamento n. 3508/92, unitamente ai principi generali di diritto comunitario, consentono alle autorità competenti, previa ponderazione dei rispettivi interessi delle persone coinvolte, di divulgare dati relativi ai seminativi coltivati negli anni precedenti e che sono stati forniti da una persona, o per conto di una persona, che ha precedentemente presentato una domanda di pagamenti in base al regime dei pagamenti per i seminativi ad un nuovo imprenditore agricolo che ne ha bisogno per poter chiedere tali pagamenti relativamente agli stessi terreni e che non può ottenerli in altro modo.
Sulla seconda e sulla terza questione
40 Con la seconda e con la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice a quo chiede in sostanza se, qualora si sia rifiutata di divulgare le informazioni richieste, l'autorità competente sia legittimata, o addirittura tenuta, ad infliggere sanzioni al richiedente in base all'art. 9 del regolamento n. 3887/92 e se, ciò facendo, essa possa basarsi sulle informazioni che non gli ha comunicato al momento della domanda.
41 Secondo il governo del Regno Unito, l'autorità competente era tenuta ad imporre le sanzioni prescritte dall'art. 9 del regolamento n. 3887/92 in caso di false dichiarazioni, dato che la Fisher non poteva avvalersi dell'unica eccezione prevista dall'art. 9, n. 2, quarto comma, di tale regolamento, e cioè il caso in cui, «per la determinazione della superficie, l'imprenditore comprovi di essersi interamente basato su informazioni ufficiali riconosciute dalla competente autorità».
42 In proposito, occorre anzitutto rilevare che nella causa principale il giudice a quo ha accertato che l'imposizione delle sanzioni era indiscutibilmente imputabile al diniego di divulgazione dei dati richiesti all'autorità competente.
43 Inoltre si deve osservare che l'irrogazione di sanzioni è esclusa quando la dichiarazione è falsa a causa delle errate informazioni provenienti dall'autorità competente. Ne consegue che l'eccezione prevista alla fine dell'art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92 trova la sua giustificazione nell'imputabilità all'autorità competente della falsa dichiarazione del richiedente riguardante la determinazione della superficie.
44 Lo stesso vale quando la dichiarazione è falsa a causa della mancanza di informazioni da parte di detta autorità. Infatti, è pacifico che, quando questa si è limitata a negare ad un nuovo imprenditore agricolo la divulgazione dei dati rilevati di cui egli aveva bisogno e che non poteva ottenere in altro modo, l'erroneità della dichiarazione è imputabile all'autorità competente.
45 Di conseguenza, l'autorità competente non può infliggere sanzioni al nuovo imprenditore agricolo sapendo che questi non disponeva, al momento della domanda, a causa del diniego di divulgazione da essa stessa oppostogli, delle informazioni necessarie per poter compilare debitamente la domanda di aiuti.
46 L'art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92 dev'essere quindi interpretato nel senso che non consente di infliggere sanzioni quando l'erroneità della dichiarazione è imputabile al diniego dell'autorità competente di divulgare i dati rilevati ad un nuovo imprenditore agricolo che ne ha bisogno per poter compilare debitamente la sua domanda di aiuti e che non può ottenerli in altro modo.
47 La seconda e la terza questione vanno quindi risolte nel senso che, qualora si sia rifiutata di divulgare le informazioni richieste, l'autorità competente non può infliggere sanzioni al richiedente, in base all'art. 9 del regolamento n. 3887/92, basandosi sulle informazioni che non gli ha comunicato al momento della domanda.
Sulle spese
48 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court of Justice (Inghilterra e Galles), Queen's Bench Division (Divisional Court), con ordinanza 13 marzo 1998, dichiara:
1) Gli artt. 3, n. 1, e 9 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, unitamente ai principi generali di diritto comunitario, consentono alle autorità competenti, previa ponderazione dei rispettivi interessi delle persone coinvolte, di divulgare dati relativi ai seminativi coltivati negli anni precedenti e che sono stati forniti da una persona, o per conto di una persona, che ha precedentemente presentato una domanda di pagamenti in base al regime dei pagamenti per i seminativi ad un nuovo imprenditore agricolo che ne ha bisogno per poter chiedere tali pagamenti relativamente agli stessi terreni e che non può ottenerli in altro modo.
2) Qualora si sia rifiutata di divulgare le informazioni richieste, l'autorità competente non può infliggere sanzioni al richiedente, in base all'art. 9 del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, basandosi sulle informazioni che non gli ha comunicato al momento della domanda.