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Document 61998CJ0347

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 3 maggio 2001.
    Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.
    Inadempimento di uno Stato - Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Art. 13, n. 2, lett. f) - Normativa di uno Stato membro che prevede il prelievo di contributi di previdenza sociale sulle prestazioni per malattia professionale i cui beneficiari non risiedono in tale Stato e non sono nemmeno assoggettati al regime di previdenza sociale di quest'ultimo.
    Causa C-347/98.

    Raccolta della Giurisprudenza 2001 I-03327

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:236

    61998J0347

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 3 maggio 2001. - Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio. - Inadempimento di uno Stato - Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Art. 13, n. 2, lett. f) - Normativa di uno Stato membro che prevede il prelievo di contributi di previdenza sociale sulle prestazioni per malattia professionale i cui beneficiari non risiedono in tale Stato e non sono nemmeno assoggettati al regime di previdenza sociale di quest'ultimo. - Causa C-347/98.

    raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-03327


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    Ricorso per inadempimento - Prova dell'inadempimento - Onere incombente alla Commissione - Deduzione in giudizio di elementi concreti che consentono di dimostrare l'inadempimento - Insussistenza

    [Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE); regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 13, n. 2, lett. f)]

    Massima


    $$Nell'ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), spetta alla Commissione provare l'asserito inadempimento nonché fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa accerti l'esistenza dell'inadempimento.

    In proposito la Commissione, limitandosi a concludere nel suo ricorso che uno Stato membro è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, riscuotendo contributi sulle pensioni versate sul suo territorio a titolo di una malattia professionale allorché i titolari di queste ultime non risiedono in tale Stato membro e non sono nemmeno assoggettati al suo regime di previdenza sociale, trae da questa disposizione conseguenze giuridiche che non ne derivano necessariamente. Infatti, essa ritiene acquisito che le condizioni di applicazione di tale disposizione siano soddisfatte, mentre, per comprovare la fondatezza della sua posizione, doveva dimostrare che queste condizioni fossero nel caso di specie effettivamente soddisfatte, precisando in maniera concreta le situazioni in cui i titolari di pensioni versate in tale Stato membro a titolo di un incidente sul lavoro o di una malattia professionale non sono effettivamente più assoggettati alla normativa di quello Stato in materia di previdenza sociale quando essi hanno la loro residenza nel territorio di un altro Stato membro.

    ( v. punti 38-39 )

    Parti


    Nella causa C-347/98,

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. D. Gouloussis e P. Hillenkamp, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    contro

    Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente, assistita dagli avv.ti E. Gillet e G. Vandersanden, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuto,

    sostenuto da

    Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dai sigg. M.A. Fierstra e I. van der Steen, in qualità di agenti,

    interveniente,

    avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che il Regno del Belgio, prelevando contributi personali del 13,07% sulle pensioni belghe per malattia professionale, i cui titolari non risiedono in Belgio e non sono nemmeno assoggettati al regime belga di previdenza sociale, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1),

    LA CORTE (Sesta Sezione),

    composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, V. Skouris, J.-P. Puissochet, R. Schintgen (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici,

    avvocato generale: S. Alber

    cancelliere: R. Grass

    vista la relazione del giudice relatore,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 gennaio 2001,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 22 settembre 1998, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, in forza dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso inteso a far dichiarare che il Regno del Belgio, prelevando contributi personali del 13,07% sulle pensioni belghe per malattia professionale, i cui titolari non risiedono in Belgio e non sono nemmeno assoggettati al regime belga di previdenza sociale, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).

    Ambito normativo

    Normativa comunitaria

    2 Il regolamento n. 1408/71 dispone, all'art. 13, intitolato «Norme generali»:

    «1. Le persone cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatto salvo l'articolo 14 quater. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo.

    2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:

    a) la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

    (...)

    f) la persona cui cessi d'essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione».

    3 Dal terzo considerando del regolamento (CEE) del Consiglio 25 giugno 1991, n. 2195, che modifica il regolamento n. 1408/71 ed il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 206, pag. 2), risulta che l'art. 13, n. 2, lett. f), è stato inserito in quest'ultimo regolamento in seguito alla sentenza 12 giugno 1986, causa 302/84, Ten Holder (Racc. pag. 1821), in cui la Corte ha dichiarato che l'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 dev'essere interpretato nel senso che al lavoratore che cessa l'attività prestata nel territorio di uno Stato membro e che non è stato occupato nel territorio di un altro Stato membro continua ad applicarsi la legislazione dello Stato membro dell'ultimo impiego, qualunque sia il periodo di tempo trascorso dalla cessazione dell'attività di cui trattasi e dall'estinzione del relativo rapporto di lavoro.

    4 Gli artt. 14-17 bis del regolamento n. 1408/71 contengono diverse norme particolari ed eccezioni alle norme generali di cui all'art. 13. Gli artt. 13-17 bis del regolamento n. 1408/71 costituiscono il titolo II di quest'ultimo, intitolato «Determinazione della legislazione applicabile».

    5 Il titolo III del regolamento n. 1408/71 contiene disposizioni specifiche alle varie categorie di prestazioni alle quali tale regolamento si applica in forza dell'art. 4, n. 1. In materia di prestazioni per malattia e maternità, che costituiscono oggetto del capitolo 1 del titolo III di tale regolamento, l'art. 27 dello stesso, intitolato «Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di più Stati membri, quando esiste un diritto alle prestazioni nello Stato di residenza», stabilisce:

    «Il titolare di prestazioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, tra cui quella dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, che abbia diritto alle prestazioni secondo la legislazione di quest'ultimo Stato membro, tenuto conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 18 e dell'allegato VI, nonché i suoi familiari, ottengono tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a carico di questa stessa istituzione, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della sola legislazione di quest'ultimo Stato membro».

    6 Per quanto riguarda l'art. 28 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di un solo Stato o di più Stati, quando non esiste un diritto alle prestazioni nello Stato di residenza», esso recita:

    «1. ll titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro oppure di pensioni o di rendite dovute in virtù della legislazione di due o più Stati membri, che non abbia diritto alle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, beneficia nondimeno di tali prestazioni per sé e per i suoi familiari, purché, in virtù della legislazione dello Stato membro o di almeno uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all'articolo 18 e all'allegato VI, egli avesse diritto a dette prestazioni qualora risiedesse nel territorio dello Stato in questione. (...)

    2. Nei casi di cui al paragrafo 1, l'onere delle prestazioni in natura incombe all'istituzione determinata secondo le norme seguenti:

    a) se il titolare ha diritto alle prestazioni in questione secondo la legislazione di un solo Stato membro, l'onere incombe all'istituzione competente di questo Stato;

    b) se il titolare ha diritto a tali prestazioni secondo le legislazioni di due o più Stati membri, l'onere incombe all'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il titolare è stato più lungamente soggetto; qualora l'applicazione di questa norma abbia l'effetto di attribuire l'onere delle prestazioni a più istituzioni, l'onere incombe all'istituzione che applica la legislazione alla quale il titolare è stato soggetto da ultimo».

    7 L'art. 33, n. 1, del regolamento n. 1408/71, che figura nello stesso capitolo del titolo III di tale regolamento e che è intitolato «Contributi a carico dei titolari di pensioni o di rendite», prevede:

    «L'istituzione di uno Stato membro debitrice di una pensione o di una rendita, che applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico del titolare di una pensione o di una rendita per la copertura delle prestazioni di malattia e maternità, è autorizzata a operare tali trattenute, calcolate in base alla suddetta legislazione, sulla pensione o rendita da essa dovuta, se le prestazioni corrisposte ai sensi degli articoli 27, 28, 28 bis, 29, 31 e 32 sono a carico di un'istituzione del suddetto Stato membro».

    8 Il regolamento n. 1408/71 dedica il capitolo 4 del suo titolo III alle prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali. L'art. 52, intitolato «Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato di competenza - Norme generali», è così formulato:

    «Il lavoratore subordinato o autonomo, che risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente e che è vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, beneficia, nello Stato membro nel quale risiede:

    a) delle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di residenza secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima applica, come se fosse ad essa iscritto;

    b) delle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza, le prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo la legislazione dello Stato competente».

    9 Le norme che si applicano alle prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite di prestazioni per orfani figurano al titolo III, capitolo 8, del regolamento n. 1408/71. Ai sensi dell'art. 77 di quest'ultimo, intitolato «Figli a carico di titolari di pensioni o di rendite»:

    «1. Il termine "prestazioni", ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari previsti per il titolare di una pensione o di una rendita di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro, o di malattia professionale, nonché le maggiorazioni o supplementi di tale pensione o rendita previsti per i figli di tali titolari, eccettuati i supplementi concessi in base all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

    2. Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio il titolare di pensione o rendita o i figli risiedono, le prestazioni sono concesse secondo le seguenti norme:

    a) al titolare di una pensione o di una rendita dovuta in base alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione dello Stato membro competente per la pensione o la rendita;

    b) al titolare di pensioni o rendite dovute in base alle legislazioni di più Stati membri:

    i) conformemente alla legislazione dello Stato sul cui territorio risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 79, paragrafo 1, lettera a), oppure

    ii) negli altri casi, conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati membri alla quale l'interessato è stato più lungamente soggetto se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è acquisito in base alla predetta legislazione, tenendo conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 1, lettera a); se non è acquisito alcun diritto in virtù della predetta legislazione, le condizioni di acquisizione del diritto sono esaminate in rapporto alla legislazione degli altri Stati membri interessati, nell'ordine decrescente della durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di tali Stati membri».

    10 Il regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1), nella versione risultante anche dal regolamento n. 118/97 (in prosieguo: il «regolamento n. 574/72»), prevede all'art. 10 ter, intitolato «Formalità previste in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del regolamento»:

    «La data e le condizioni alle quali la legislazione di uno Stato membro cessa di essere applicabile ad una persona contemplata dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento sono determinate secondo le disposizioni di detta legislazione. L'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro la cui legislazione diviene applicabile all'interessato si rivolge all'istituzione designata dall'autorità competente del primo Stato membro per conoscere tale data».

    Normativa nazionale

    11 L'art. 46 del testo unico 3 giugno 1970, relativo al risarcimento delle malattie professionali (Moniteur belge del 27 agosto 1970), stabilisce:

    «Colui che è vittima di una malattia professionale, in quanto beneficiario di una pensione, di un'indennità ovvero di un sussidio ai sensi della legge stessa, resta soggetto all'obbligo del versamento dei contributi dovuti in forza della normativa previdenziale.

    Il Re determina le modalità di riscossione e di ripartizione di questi contributi nonché le modalità di esecuzione delle disposizioni del primo comma.

    (...)».

    Fase precontenziosa del procedimento

    12 La Commissione, ritenendo che il prelievo di questi contributi nella misura del 13,07% sulle pensioni versate in Belgio a titolo di una malattia professionale sia incompatibile con il diritto comunitario allorché i titolari di una tale pensione risiedono in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio ed ivi sono titolari di una pensione dovuta da tale Stato, ha intimato al governo belga, con lettera 24 settembre 1996, di presentarle le sue osservazioni entro due mesi.

    13 Non avendo ricevuto alcuna risposta dal governo belga, la Commissione ha ribadito la sua tesi nel parere motivato che ha inviato al Regno del Belgio con lettera 6 novembre 1997. In tale parere motivato la Commissione ha concluso che il Regno del Belgio, prelevando un contributo personale del 13,07% sulle pensioni belghe di malattia professionale i cui titolari non beneficiano di prestazioni di previdenza sociale diverse dalla pensione di cui trattasi pur risiedendo in un altro Stato membro, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71. Essa ha invitato il governo belga ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al suo parere motivato entro due mesi a decorrere dalla notifica di quest'ultimo.

    14 Con lettera 8 maggio 1998 il governo belga ha risposto a tale parere motivato. In questa lettera esso faceva valere in particolare che l'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71 non si applica ai beneficiari di una prestazione versata in Belgio a titolo di una malattia professionale, in quanto questi, anche se risiedono al di fuori del Belgio, rimangono assoggettati alla previdenza sociale belga e per il fatto che non solo essi ricevono una prestazione per malattia professionale versata dal Regno del Belgio, ma hanno anche diritto alle prestazioni sanitarie ed agli assegni familiari previsti dalla normativa di tale Stato membro.

    15 La Commissione, non essendo rimasta soddisfatta dalla risposta del governo belga al parere motivato, ha introdotto il presente ricorso.

    16 Con ordinanza del presidente della Corte 1° marzo 1999 il Regno dei Paesi Bassi è stato ammesso ad intervenire nella causa a sostegno delle conclusioni del Regno del Belgio.

    Nel merito

    Argomenti delle parti

    17 La Commissione fa valere che, allorché la normativa in materia di previdenza sociale di uno Stato membro cessa di essere applicabile ad una persona, l'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71, che dà attuazione al principio dell'unicità della legislazione applicabile, stabilisce che la legislazione dello Stato membro di residenza è la sola legislazione applicabile. Di conseguenza, coloro ai quali cessi di essere applicabile la normativa belga in materia di previdenza sociale e che risiedono nel territorio di un altro Stato membro non potrebbero essere assoggettati dal Regno del Belgio alle trattenute per contributi di previdenza sociale.

    18 La Commissione sostiene che, nei confronti di quest'interpretazione, non potrebbero essere accolti gli argomenti dedotti dal governo belga nella sua risposta al parere motivato e relativi al fatto che l'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71 non sarebbe applicabile ai beneficiari di prestazioni versate in Belgio a titolo di una malattia professionale in quanto questi resterebbero assoggettati alla previdenza sociale belga. A tal riguardo essa sostiene in particolare che, in forza delle disposizioni pertinenti del titolo III del regolamento n. 1408/71, intitolato «Disposizioni specifiche alle varie categorie di prestazioni», spetta allo Stato membro di residenza coprire le spese mediche (art. 27) e fornire le prestazioni familiari (art. 77) di coloro che beneficiano di una pensione dovuta da tale Stato e che non esercitano più alcuna attività professionale nel territorio belga e non vi risiedono. Ne deriverebbe che, in conformità all'art. 33 del regolamento n. 1408/71, solo lo Stato membro di residenza potrebbe operare trattenute a titolo di contributi sulle pensioni dovute per coprire le prestazioni di malattia e di maternità che esso deve prendere in carico.

    19 La Commissione aggiunge che le prestazioni di cui all'art. 52 del regolamento n. 1408/71 non sono prestazioni per malattia ai sensi del titolo III, capitolo 1, di tale regolamento, ma costituiscono prestazioni in natura che hanno come finalità di soddisfare specificamente le necessità conseguenti ad un incidente sul lavoro o ad una malattia professionale e che per tale motivo rimarrebbero sempre a carico dell'istituzione dello Stato competente, anche se il beneficiario risiede in un altro Stato membro. Tuttavia, il capitolo 4 del titolo III del regolamento n. 1408/71, relativo alle prestazioni in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, non conterrebbe alcuna disposizione che, come l'art. 33 dello stesso regolamento, autorizzerebbe lo Stato membro competente ad operare trattenute di contributi per finanziare tali prestazioni.

    20 Il governo belga fa valere che l'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71 non si applica alle trattenute di contributi di cui è causa in quanto gli interessati rimarrebbero assoggettati alla normativa belga, la quale pertanto non cesserebbe di essere loro applicabile. Esso rileva al riguardo che nella fattispecie l'applicabilità della normativa belga comporta il versamento di prestazioni dovute a titolo del regime belga delle malattie professionali e altre misure previste a titolo del regime di previdenza sociale belga in materia in particolare di prestazioni familiari, di cure sanitarie e di presa in conto di periodi per il calcolo della pensione di vecchiaia.

    21 Il governo belga sostiene poi che la questione se una normativa cessi di essere applicabile dipende dal diritto nazionale, come viene precisato esplicitamente dall'art. 10 ter del regolamento n. 574/72, il quale verrebbe in tal modo a completare l'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71, in quanto quest'ultimo non preciserebbe a partire da quale momento né a quali condizioni una normativa nazionale in materia di previdenza sociale «cessi di essere applicabile». Esso fa valere che la Corte, dichiarando nella sentenza 11 giugno 1998, causa C-275/96, Kuusijärvi (Racc. pag. I-3419), che uno Stato membro può legiferare in modo tale da essere obbligato a perseguire il pagamento delle prestazioni dovute solo se l'interessato continui a risiedere nel suo territorio, ha ammesso che spetta alla normativa dello Stato membro debitore determinare la condizione - nella fattispecie quella del cambiamento di residenza - il cui soddisfacimento ha per effetto di rendere questa normativa inapplicabile.

    22 Il governo belga aggiunge che il regolamento n. 1408/71, tranne il suo art. 13, n. 2, lett. f), non contiene alcuna disposizione che attribuisca esplicitamente competenza alla normativa di un altro Stato membro. Per contro, l'art. 52 di tale regolamento dimostrerebbe chiaramente che, anche se vi può essere esecuzione di talune prestazioni da parte delle istituzioni del luogo di residenza, l'istituzione competente rimarrebbe quella dello Stato membro debitore che rimborsa le spese ed i servizi delle istituzioni di tale luogo di residenza.

    23 Il governo dei Paesi Bassi fa valere che la sentenza Kuusijärvi sopra menzionata, letta alla luce del suo contesto, dev'essere interpretata nel senso che colui che ha cessato qualsiasi attività rimane tuttavia assoggettato alla normativa dell'ultimo Stato membro nel quale è stato occupato, qualora tale normativa lo preveda. Da questa sentenza risulterebbe che, allorché il lavoratore ha cessato qualsiasi attività nel territorio di uno Stato membro ed ha trasferito la sua residenza nel territorio di un altro Stato membro senza avviarvi una nuova attività, le condizioni di residenza che figurano nella normativa del primo Stato possono essere fatte valere nei suoi confronti: se tali condizioni esistono, il lavoratore non sarebbe più assoggettato alla normativa del primo Stato e, poiché ha cessato la sua attività, troverebbe applicazione la normativa del suo Stato di residenza in forza dell'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71.

    24 Per contro, secondo il governo dei Paesi Bassi, allorché la normativa del primo Stato non contiene condizioni di residenza per l'affiliazione al regime di previdenza sociale, tale normativa continua ad essere applicata all'ex lavoratore dipendente, anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro. Solo se in una fase successiva il lavoratore non soddisfa più le condizioni di affiliazione della normativa del primo Stato, la normativa dello Stato membro di residenza diviene applicabile.

    Valutazione della Corte

    25 Occorre constatare che nel ricorso la Commissione si è limitata a concludere che, in forza dell'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71, la normativa dello Stato membro di residenza è la sola che si applichi ai titolari di pensioni versate in Belgio a titolo di una malattia professionale che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio e che pertanto quest'ultimo non è autorizzato ad effettuare trattenute di contributi su una tale pensione.

    26 Solo nel replicare agli argomenti che il governo belga aveva fatto valere nella sua risposta al parere motivato la Commissione si è inoltre basata sugli artt. 27, 33, 52 e 77 del regolamento n. 1408/71 a sostegno della sua tesi secondo cui solo la normativa dello Stato membro di residenza si applica ai titolari di pensioni versate in Belgio a titolo di una malattia professionale che non risiedono in Belgio.

    27 Per valutare se, in tale situazione, il ricorso della Commissione sia fondato, occorre ricordare che le disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71, di cui fa parte l'art. 13, costituiscono un sistema completo ed uniforme di norme di conflitto. Dette disposizioni sono intese non solo ad evitare la simultanea applicazione di più normative nazionali e le complicazioni che possono derivarne, ma anche a far sì che i soggetti rientranti nella sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71 non restino senza tutela in materia di previdenza sociale per mancanza di una normativa cui far ricorso nel loro caso (v., in particolare, sentenza Kuusijärvi, citata, punto 28).

    28 Come risulta dai punti 32-34 della citata sentenza Kuusijärvi, l'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71 ha in particolare per oggetto di fare in modo che una persona che rientra nell'ambito di applicazione di questo regolamento rimanga costantemente assoggettata alla normativa in materia di previdenza sociale di uno Stato membro.

    29 Occorre tuttavia rilevare che questa disposizione prevede l'applicazione della normativa dello Stato membro nel quale l'interessato risiede solo se nessun'altra normativa sia applicabile e in particolare se quella alla quale l'interessato era stato assoggettato precedentemente cessi di essere ad esso applicabile.

    30 Ora, la Commissione non ha dimostrato che tale sia necessariamente il caso della normativa che si applica ai titolari di pensioni versate in Belgio a titolo di una malattia professionale quando questi ultimi hanno la loro residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio.

    31 A tale fine, infatti, il semplice riferimento all'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71 non è sufficiente, in quanto la cessazione dell'applicazione della normativa di uno Stato membro costituisce una condizione di applicazione di questa disposizione e in quanto questa non definisce essa stessa le condizioni in cui la normativa di uno Stato membro cessa di essere applicabile.

    32 Inoltre, nessuno degli argomenti che la Commissione ha basato sugli artt. 27, 33, 52 e 77 del regolamento n. 1408/71, per dimostrare che solo la normativa dello Stato membro di residenza si applica ai titolari di pensioni versate in Belgio a titolo di una malattia professionale i quali non risiedono in Belgio, è concludente a tal riguardo.

    33 Per quanto riguarda innanzi tutto l'art. 27, occorre rilevare, da un lato, che, nel prevedere che il titolare di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, tra cui quella dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, beneficia delle prestazioni di malattia e di maternità di tale Stato membro allorché vi ha diritto in base alla normativa di quest'ultimo, tale disposizione non conferisce di per se stessa un diritto a dette prestazioni.

    34 Occorre sottolineare, d'altro lato, che, nell'ipotesi in cui il titolare di una pensione o di una rendita dovuta secondo la normativa di uno Stato membro non abbia diritto alle prestazioni di malattia e di maternità in base alla normativa dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, l'art. 28 del regolamento n. 1408/71 indica esplicitamente l'istituzione competente di uno Stato membro diverso da quello della residenza per fornire tali prestazioni.

    35 Alla luce di queste considerazioni, nessun argomento potrebbe nemmeno essere basato sull'art. 33 del regolamento n. 1408/71, che consente all'istituzione di uno Stato membro debitrice di una pensione o di una rendita di operare trattenute per contributi a carico del titolare di quest'ultima al fine di coprire le prestazioni di malattia e di maternità che essa potrebbe essere tenuta a prendere in carico.

    36 Per quanto riguarda poi l'art. 52 del regolamento n. 1408/71, occorre rilevare che esso prevede esplicitamente che, anche nel caso in cui il lavoratore risieda nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, le prestazioni dovute a titolo di un incidente sul lavoro o di una malattia professionale di cui beneficia gli sono fornite o direttamente dall'istituzione dello Stato competente, o per conto di quest'ultimo dall'istituzione del luogo di residenza.

    37 Per quanto riguarda infine l'art. 77 del regolamento n. 1408/71, occorre constatare che, per concedere al titolare di una pensione o di una rendita da infortunio sul lavoro o da malattia professionale prestazioni previste da tale disposizione, quest'ultima, analogamente agli artt. 27 e 28 dello stesso regolamento, prevede l'applicazione della normativa dello Stato membro nel cui territorio risiede tale titolare solo se il diritto a queste prestazioni sorge in forza di questa normativa stessa e, negli altri casi, la detta disposizione indica esplicitamente l'istituzione competente di uno Stato membro diverso da quello della residenza per fornire tali prestazioni.

    38 Alla luce di queste considerazioni si deve constatare che la Commissione, limitandosi a concludere nel suo ricorso che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71, riscuotendo contributi sulle pensioni versate in Belgio a titolo di una malattia professionale allorché i titolari di queste ultime non risiedono in tale Stato membro e non sono nemmeno assoggettati al regime belga di previdenza sociale, trae da questa disposizione conseguenze giuridiche che non ne derivano necessariamente. Infatti, essa ritiene acquisito che le condizioni di applicazione di tale disposizione siano soddisfatte, mentre, per dimostrare la fondatezza della sua posizione, doveva dimostrare che queste condizioni fossero nel caso di specie effettivamente soddisfatte, precisando in maniera concreta le situazioni in cui i titolari di pensioni versate in Belgio a titolo di un incidente sul lavoro o di una malattia professionale non sono effettivamente più assoggettati alla normativa belga in materia di previdenza sociale quando essi hanno la loro residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio.

    39 Ora, nell'ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato, spetta alla Commissione provare l'asserito inadempimento nonché fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa accerti l'esistenza dell'inadempimento (v., in particolare, sentenza 23 ottobre 1997, causa C-159/94, Commissione/Francia, Racc. pag. I-5815, punto 102).

    40 Pertanto, il ricorso della Commissione dev'essere respinto in quanto infondato.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    41 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Regno del Belgio ha concluso per la condanna della Commissione e quest'ultima è risultata soccombente, occorre condannarla alle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, in base al quale gli Stati membri e le istituzioni comunitarie che sono intervenute nella controversia sopportano le proprie spese, occorre statuire che il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Sesta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

    3) Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.

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