Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61998CJ0339

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 ottobre 2000.
    Peacock AG contro Hauptzollamt Paderborn.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Düsseldorf - Germania.
    Tariffa doganale comune - Voci doganali - Classificazione doganale delle schede per rete - Classificazione nella Nomenclatura combinata.
    Causa C-339/98.

    Raccolta della Giurisprudenza 2000 I-08947

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:573

    61998J0339

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 ottobre 2000. - Peacock AG contro Hauptzollamt Paderborn. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Düsseldorf - Germania. - Tariffa doganale comune - Voci doganali - Classificazione doganale delle schede per rete - Classificazione nella Nomenclatura combinata. - Causa C-339/98.

    raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-08947


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    Tariffa doganale comune - Voci doganali - Schede per rete destinate ad essere installate in macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione - Schede che non esercitano una funzione specifica ai sensi della nota 5 B del capitolo 84 della nomenclatura combinata - Classificazione, tra il 1990 e il 1995, nella voce 8471 della nomenclatura combinata

    Massima


    $$La nota 5 B del capitolo 84 della nomenclatura combinata della tariffa doganale comune, che figura nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione modificata dagli allegati dei regolamenti nn. 2886/89, 2472/90, 2587/91, 2505/92, 2551/93 e 3115/94, e che stabilisce, tra l'altro, che sono escluse dalla voce 8471 le macchine che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina e che esercitano un specifica funzione (Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità), deve essere interpretata nel senso che essa non esclude la classificazione nella detta voce delle schede per rete destinate ad essere inserite in macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione. Infatti, le schede per rete sono paragonabili a qualsiasi altro mezzo grazie al quale una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione accetta o fornisce dati nel senso che esse non svolgono funzioni che potrebbero esercitare senza l'ausilio di una macchina del genere. Di conseguenza, le schede per rete non possono, comunque, considerarsi esercitare «una funzione specifica».

    Tra il luglio 1990 e il maggio 1995 le schede in parola dovevano essere classificate nella voce 8471 in quanto unità del tipo di macchine interessato, dal momento che tali schede per rete rispondono ai requisiti relativi alle «unità» enunciati nella nota citata, in quanto possono essere collegate all'unità centrale e sono specificatamente concepite come parte di un sistema automatico per l'elaborazione dell'informazione.

    ( v. punti 16-17, 20, 24 e dispositivo )

    Parti


    Nel procedimento C-339/98,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Finanzgericht di Düsseldorf nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Peacock AG

    e

    Hauptzollamt Paderborn,

    domanda vertente sull'interpretazione della nota 5 B del capitolo 84 della Nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), nella versione modificata dagli allegati dei regolamenti (CEE) della Commissione 2 agosto 1989, n. 2886 (GU L 282, pag. 1), 31 luglio 1990, n. 2472 (GU L 247, pag. 1), 26 luglio 1991, n. 2587 (GU L 259, pag. 1), 14 luglio 1992, n. 2505 (GU L 267, pag. 1), 10 agosto 1993, n. 2551 (GU L 241, pag. 1), e del regolamento (CE) della Commissione 20 dicembre 1994, n. 3115 (GU L 345, pag. 1),

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta dai signori Wathelet, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissochet, P. Jann e L Sevón, giudici,

    avvocato generale: F.G. Jacobs

    cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per la Peacock AG, dall'avv. H. Nehm, del foro di Düsseldorf;

    - per la Commissione delle Comunità europee, dai signori R. Tricot e J. Schieferer, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali della Peacock AG, rappresentata dall'avv. H. Nehm, del governo olandese, rappresentato dal signor M. Fierstra, consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dai signori R. Tricot e J. Schieferer, all'udienza del 16 settembre 1999,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 ottobre 1999,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 14 settembre 1998, pervenuta in cancelleria il 17 settembre successivo, il Finanzgericht di Düsseldorf ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art.177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione della nota 5 B del capitolo 84 della Nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), nella versione modificata dagli allegati dei regolamenti (CEE) della Commissione 2 agosto 1989, n. 2886 (GU L 282, pag. 1), 31 luglio 1990, n. 2472 (GU L 247, pag. 1), 26 luglio 1991, n. 2587 (GU L 259, pag. 1), 14 luglio 1992, n. 2505 (GU L 267, pag. 1), 10 agosto 1993, n. 2551 (GU L 241, pag. 1), e del regolamento (CE) della Commissione 20 dicembre 1994, n. 3115 (GU L 345, pag. 1; in prosieguo: la «Nomenclatura combinata»).

    2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia sorta fra la Peacock AG (in prosieguo: la «Peacock») e lo Hauptzollamt Paderborn a proposito di una domanda di restituzione dei dazi doganali versati dal luglio 1990 al maggio 1995 all'atto dell'importazione nella Comunità di schede per rete destinate a essere installate in personal computer in modo da consentire a questi di scambiare informazioni e dati con altri personal computer tramite una rete di comunicazione locale di cui essi fanno tutti parte.

    3 Le schede per rete di cui trattasi nella causa principale sono state messe in libera pratica e dichiarate nella sottovoce 8473 30 della Nomenclatura combinata fino al 1993, come «Parti e accessori di macchine della voce 8471», e nella sottovoce 8473 30 10 della Nomenclatura combinata a partire dal 1994. Le autorità doganali danese, olandese e britannica comunicavano per la prima volta alla Peacock e a due delle sue controllate, il 13 ottobre 1993, informazioni tariffarie vincolanti in tal senso. Quindi le schede per rete sono state assoggettate ad un dazio doganale del 4% fino al 1994 e del 3.8% nel 1995.

    4 Tuttavia, con avvisi di rettifica e con decisione 11 settembre 1995, lo Hauptzollamt Paderborn ha accertato che le schede per rete dovevano classificarsi nella voce 8517 della Nomenclatura combinata, in quanto «apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante», e le ha assoggettate ad un dazio doganale del 7,5%. Esso ha chiesto a posteriori di riscuotere la corrispondente differenza di dazi doganali.

    5 La Peacock ha impugnato tali decisioni dinanzi al Finanzgericht di Düsseldorf in quanto le schede per rete non sono macchine che esercitano una funzione specifica ai sensi della nota 5 B del capitolo 84 della Nomenclatura combinata, ma parti di un personal computer la cui funzione è quella di regolare il flusso di dati esistente a causa del collegamento tra personal computer e in quanto la voce 8517 della Nomenclatura combinata non è pertinente giacché le schede per rete non funzionano secondo il principio della tecnica della telefonia o della telegrafia.

    6 La nota 5 B del capitolo 84 della Nomenclatura combinata è redatto come segue:

    «Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte, ciascuna situata nel proprio involucro. Deve essere considerata come facente parte del sistema completo, ogni unità che risponde simultaneamente ai requisiti seguenti:

    a) essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;

    b) essere stata appositamente costruita come parte di un tale sistema (essa, in particolare, deve essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma - codice o segnali - utilizzabile dal sistema, a meno che non si tratti di una unità di alimentazione stabilizzata).

    Anche se presentate isolatamente, le unità della specie di cui trattasi sono da classificare nella voce 8471.

    Sono escluse dalla voce 8471 le macchine che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina e che esercitano una specifica funzione. Queste macchine sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua».

    7 Dubitando dell'interpretazione che occorre dare alla nota 5 B del capitolo 84 della Nomenclatura combinata, il Finanzgericht di Düsseldorf ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se la nota 5 B del capitolo 84 della Nomenclatura combinata, nella versione in vigore dal 1990 al 1995, sia da interpretare nel senso che la trasmissione di dati, attuabile attraverso schede per rete quali quelle dettagliatamente descritte nella motivazione del presente atto, sia da considerare non già una funzione specifica, ma un'elaborazione dell'informazione, di modo che tali merci devono classificarsi nella voce 8473».

    8 Con tale questione il giudice a quo chiede in sostanza quale fosse, al momento dei fatti della causa principale, la voce corretta nella Nomenclatura combinata per la classificazione delle schede per rete.

    9 Com'è stato più volte affermato dalla Corte, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato in generale nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, definite nel testo della voce della Tariffa doganale comune e delle note relative alle sezioni o ai capitoli della stessa (v., in particolare, sentenze 19 maggio 1994, causa C-11/93, Siemens Nixdorf, Racc. pag. I-1945, punto 11, e 18 dicembre 1997, causa C-382/95, Techex, Racc. pag. I-7363, punto 11).

    10 Tanto le note che precedono i capitoli della Tariffa doganale comune quanto le note esplicative della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale costituiscono infatti mezzi importanti per garantire l'applicazione uniforme di tale Tariffa e come tali forniscono elementi validi per l'interpretazione della stessa (v. citate sentenze Siemens Nixdorf, punto 12, e Techex, punto 12).

    11 All'epoca dei fatti della causa principale i titoli delle voci 8471, 8473 e 8517 della Nomenclatura combinata e del sistema armonizzato dell'organizzazione mondiale delle dogane (OMD) erano redatti come segue:

    - «8471 Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove»,

    - «8473 Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472»,

    - «8517 Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante».

    12 Benché le schede per rete siano destinate esclusivamente ad essere installate in macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, la Commissione deduce che esse adempiono una funzione specifica diversa dall'elaborazione dell'informazione e che, tenuto conto della nota 5 B del capitolo 84 della Nomenclatura combinata, esse sono quindi escluse dalla voce 8471. Secondo la Commissione, la funzione delle schede per rete è la trasmissione dei dati. Poiché le tecniche di trasmissione usate sono quelle delle telecomunicazioni, la classificazione dovrebbe di conseguenza farsi nella voce 8517.

    13 Dato che una scheda per rete non costituisce una «macchina che incorpora una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione» ai sensi della nota 5 B del capitolo 84 della Nomenclatura combinata, occorre accertare se essa costituisca ciò nondimeno una macchina che lavora in collegamento con questo tipo di macchine e che esercita una funzione specifica. Si tratta di due condizioni comulative.

    14 In proposito la Commissione assume che le schede per rete esercitano una funzione specifica che è distinta da quella dell'elaborazione dell'informazione e cioè la trasmissione di quest'ultima.

    15 Va rilevato su questo punto che una siffatta valutazione non si basa sulle caratteristiche e sulle proprietà obiettive di una scheda per rete, ma sulle funzioni che questa consente ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, nel suo insieme, di svolgere.

    16 Com'è stato rilevato dal giudice nazionale, le schede per rete sono esclusivamente destinate alle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, sono direttamente collegate a queste ultime e la loro funzione è quella di fornire e di accettare dati in una forma che può essere usata da tali macchine. Le schede per rete sono quindi paragonabili a qualsiasi altro mezzo grazie al quale una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione accetta o fornisce dati nel senso che esse non svolgono funzioni che potrebbero esercitare senza l'ausilio di una macchina del genere.

    17 Di conseguenza, senza che sia necessario accertare se le schede per rete possano qualificarsi macchine ai sensi della nota 5 B del capitolo 84 della Nomenclatura combinata, esse non possono, comunque, considerarsi esercitare «una funzione specifica».

    18 Si deve quindi concludere che la nota 5 B della Nomenclatura combinata non esclude le schede per rete dalla classificazione nella voce 8471.

    19 Si deve inoltre accertare se le schede per rete debbano classificarsi nella Nomenclatura combinata nella voce 8471 in quanto «unità» di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione o nella voce 8473 in quanto «parti» o «accessori» di questo tipo di macchine.

    20 In proposito va rilevato che le schede per rete rispondono ai requisiti relativi alle «unità» enunciati nella nota 5 B del capitolo 84 della Nomenclatura combinata, in quanto possono essere collegate all'unità centrale e sono specificatamente concepite come parte di un sistema automatico per l'elaborazione dell'informazione.

    21 Per contro, il termine «parte» implica la presenza di un insieme per il cui funzionamento la parte è indispensabile, il che non avviene per le schede per rete. In proposito dal fascicolo risulta che le schede per rete, che si presentano sotto forma di schede inseribili, possono assumere pure altre forme, in particolare quella di un'unità autonoma.

    22 Le Note esplicative del sistema armonizzato dell'OMD prendono come esempio di «accessorio» i dischetti usati per la pulizia dei meccanismi di dischetti nel materiale automatico. Le schede per rete sono manifestamente di natura diversa, rientrando piuttosto nell'ambito degli esempi relativi ad una «unità» citati nelle Note esplicative del sistema armonizzato dell'OMD. Così, nella nota esplicativa I D riguardante la voce 8471 della Nomenclatura combinata, sono menzionate le unità di controllo o d'adattamento che collegano l'unità centrale ad altre macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione nonché le unità di conversione di segnali che rendono, all'entrata, un segnale esterno comprensibile da parte della macchina o che trasformano, all'uscita, i segnali trattati in segnali utilizzabili da parte dell'ambiente esterno.

    23 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che le schede per rete devono essere classificate nella voce 8471 della Nomenclatura combinata in quanto «unità» di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione.

    24 La questione sollevata va quindi risolta nel senso che la nota 5 B del capitolo 84 della Nomenclatura combinata deve essere interpretata nel senso che essa non esclude la classificazione nella voce 8471 della Nomenclatura combinata delle schede per rete destinate ad essere inserite nelle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione. Tra il luglio 1990 e il maggio 1995 tali schede dovevano quindi essere classificate nella voce 8471 in quanto unità di detto tipo di macchine.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    25 Le spese sostenute dal governo dei Paesi Bassi e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht di Düsseldorf con ordinanza 14 settembre 1998, dichiara:

    La nota 5 B del capitolo 84 della Nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune, nella versione modificata dagli allegati dei regolamenti (CEE) della Commissione 2 agosto 1989, n. 2886, 31 luglio 1990, n. 2472, 26 luglio 1991, n. 2587, 14 luglio 1992, n. 2505, e 10 agosto 1993, n. 2551, e del regolamento (CE) della Commissione 20 dicembre 1994, n. 3115, deve essere interpretata nel senso che essa non esclude la classificazione nella voce 8471 della Nomenclatura combinata delle schede per rete destinate ad essere inserite nelle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione. Tra il luglio 1990 e il maggio 1995 tali schede dovevano quindi essere classificate nella voce 8471 in quanto unità di detto tipo di macchine.

    Top