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Document 61998CJ0213

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 ottobre 1999.
Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.
Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/100/CEE.
Causa C-213/98.

Raccolta della Giurisprudenza 1999 I-06973

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:496

61998J0213

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 ottobre 1999. - Commissione delle Comunità europee contro Irlanda. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/100/CEE. - Causa C-213/98.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-06973


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità

[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]

Massima


$$Uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini fissati da una direttiva.

Parti


Nella causa C-213/98,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora K. Banks, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Irlanda, rappresentata dal signor M.A. Buckley, Chief State Solicitor, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata d'Irlanda, 28, route d'Arlon,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato e/o non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61), l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, C. Gulmann (relatore) e J.-P. Puissochet, giudici,

avvocato generale: P. Léger

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 luglio 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 9 giugno 1998, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato e/o non avendole comunicato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61; in prosieguo: la «direttiva»), l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE.

2 L'art. 15 della direttiva prescrive che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima entro il 1° luglio 1994 e ne informino immediatamente la Commissione.

3 Il 20 gennaio 1995, non essendo stata informata di alcuna misura di trasposizione adottata dall'Irlanda, la Commissione invitava detto Stato a farle conoscere le proprie osservazioni entro due mesi.

4 Con lettera 22 marzo 1995 le autorità irlandesi informavano la Commissione di aver intrapreso nel 1994 una rielaborazione integrale del Copyright Act e che un nuovo disegno di legge particolareggiato, diretto ad aggiornare la legislazione irlandese in materia di diritto d'autore e ad integrarvi la direttiva, era in preparazione.

5 Il 1° luglio 1997, in mancanza di ulteriori informazioni, la Commissione considerava che l'Irlanda non aveva ancora adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e le inviava un parere motivato con il quale le ricordava che il termine di trasposizione era scaduto il 1° luglio 1994 e che essa era tenuta ad informarla di ogni misura di attuazione adottata.

6 Il governo irlandese rispondeva, con lettera 26 agosto 1997, che l'elaborazione di un nuovo disegno di legge dettagliato in materia di diritto d'autore e di diritti connessi era notevolmente progredita. Esso precisava altresì che la normativa irlandese in materia di diritto d'autore era desueta e che per porre rimedio a tale situazione era necessaria una legge di ampio respero.

7 L'8 giugno 1999, non avendo ricevuto alcuna informazione ulteriore dall'Irlanda, la Commissione ne ha concluso che questo Stato membro non aveva ancora adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva ed ha deciso di proporre il ricorso in oggetto.

8 La Commissione ricorda che, ai sensi dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE (divenuto art. 249, terzo comma, CE), le direttive vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere e che, a norma dell'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), gli Stati membri devono adottare tutte le misure atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato ovvero determinati dagli atti comunitari.

9 Il governo irlandese non nega di non aver recepito la direttiva nel proprio ordinamento nel termine prescritto. A tal riguardo, esso rileva che le autorità irlandesi si sono sforzate di intraprendere tutte le iniziative necessarie per recepire la direttiva nell'ordinamento interno. Ciò nonostante, le disposizioni della direttiva potrebbero essere effettivamente recepite solo dopo revisione e aggiornamento integrali della legge irlandese sul diritto d'autore.

10 Secondo lo stesso governo, la revisione della legge irlandese sul diritto d'autore, in corso dal 1994, si trova in uno stadio di preparazione avanzato ed un documento di lavoro sarebbe stato reso noto pubblicamente il 31 luglio 1998. Le disposizioni di questo testo relative ai diritti di locazione e prestito attuerebbero interamente la direttiva, la cui effettiva trasposizione dipenderebbe dal completamento di tale iter legislativo. Il governo irlandese aggiunge che questa legge dovrebbe essere pronta a breve termine, così da poter essere promulgata al più presto.

11 A tal riguardo occorre precisare che, secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 14 settembre 1999, causa C-401/98, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-0000, punto 9).

12 Poiché la trasposizione della direttiva non è avvenuta nel termine da questa stabilito, il ricorso proposto dalla Commissione dev'essere accolto.

13 Si deve quindi dichiarare che, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della stessa direttiva.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

14 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Poiché l'Irlanda è risultata soccombente, occorre condannarla alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della stessa direttiva.

2) L'Irlanda è condannata alle spese.

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