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Document 61998CJ0175

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 ottobre 1999.
Procedimenti penali a carico di Paolo Lirussi (C-175/98) e Francesca Bizzaro (C-177/98).
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Pretore di Udine - Italia.
Rifiuti - Direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE - Nozione di deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti - Nozione di gestione dei rifiuti.
Cause riunite C-175/98 e C-177/98.

Raccolta della Giurisprudenza 1999 I-06881

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:486

61998J0175

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 ottobre 1999. - Procedimenti penali a carico di Paolo Lirussi (C-175/98) e Francesca Bizzaro (C-177/98). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Pretore di Udine - Italia. - Rifiuti - Direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE - Nozione di deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti - Nozione di gestione dei rifiuti. - Cause riunite C-175/98 e C-177/98.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-06881


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Competenza del giudice nazionale - Accertamento e valutazione dei fatti di causa - Applicazione delle disposizioni interpretate dalla Corte

[Trattato CE, art. 177 (divenuto art. 234 CE)]

2. Ambiente - Smaltimento dei rifiuti - Direttiva 75/442, modificata dalla direttiva 91/156 - Nozione di «deposito temporaneo» di rifiuti - Operazione di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 1, lett. d) - Esclusione

[Direttiva del Consiglio 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, art. 1, lett. d), allegati II A, punto D 15, e II B, punto R 13]

3. Ambiente - Smaltimento dei rifiuti - Direttiva 75/442, modificata dalla direttiva 91/156 - Obbligo per gli Stati membri di provvedere al ricupero o allo smaltimento dei rifiuti - Operazione di deposito temporaneo - Inclusione

(Direttiva del Consiglio 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, art. 4)

Massima


1. Nell'ambito del procedimento previsto all'art. 177 del Trattato (divenuto art. 234 CE), basato su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, ogni valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale.

La Corte non è quindi competente a pronunciarsi sui fatti della causa a qua o applicare a provvedimenti o a situazioni nazionali le norme comunitarie di cui essa ha fornito l'interpretazione, dato che tali questioni rientrano nella competenza esclusiva del giudice nazionale.

2. La nozione di «deposito temporaneo» si distingue da quella di «deposito preliminare» di rifiuti e non rientra nella nozione di «operazione di gestione» ai sensi dell'art. 1, lett. d), della direttiva 75/442, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156.

Infatti, stabilendo che le operazioni di ricupero o di smaltimento dei rifiuti comprendono il deposito preliminare, escluso il deposito temporaneo, gli allegati II A, punto D 15, e II B, punto R 13, di tale direttiva implicano necessariamente che il deposito temporaneo si distingua dal deposito preliminare. Così, il deposito preliminare fa parte delle operazioni di smaltimento o di ricupero dei rifiuti, mentre il deposito temporaneo prima della raccolta ne è, invece, espressamente escluso.

Di conseguenza, il deposito temporaneo precede un'operazione di gestione e, in particolare, l'operazione di raccolta di rifiuti e costituisce un'operazione preparatoria ad una delle operazioni di ricupero o di smaltimento elencate negli allegati II A e II B, punti da D 1 a D 15 e, rispettivamente, da R 1 a R 13, della direttiva 75/442. Pertanto, il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, dev'essere definito come un'operazione preliminare ad un'operazione di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 1, lett. d), della direttiva.

3. Le competenti autorità nazionali sono tenute, per quanto riguarda le operazioni di deposito di rifiuti, a vegliare al rispetto degli obblighi risultanti dall'art. 4 della direttiva 75/442, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156, che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire, in particolare, il ricupero o lo smaltimento dei rifiuti.

Al riguardo, nei limiti in cui i rifiuti, anche temporaneamente depositati, possono provocare rilevanti danni all'ambiente, tale disposizione, che mira ad attuare il principio della precauzione, si applica anche all'operazione di deposito temporaneo. Pertanto, se è vero che le imprese che detengono rifiuti e che procedono al loro deposito temporaneo non sono soggette all'obbligo di registrazione o d'autorizzazione previsto dalla direttiva 75/442, non è men vero che tutte le operazioni di deposito, indipendentemente dal fatto che siano effettuate a titolo temporaneo o preliminare, nonché le operazioni di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 1, lett. d), di tale direttiva, sono in particolare soggette al rispetto dei principi della precauzione e dell'azione preventiva che l'art. 4 della direttiva 75/442 mira ad attuare.

Parti


Nei procedimenti riuniti C-175/98 e C-177/98,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Pretore di Udine nei procedimenti penali dinanzi ad esso pendenti a carico di

Paolo Lirussi (procedimento C-175/98)

e

Francesca Bizzaro (procedimento C-177/98),

domande vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 47), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), e della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20), come modificata dalla direttiva del Consiglio 27 giugno 1994, 94/31/CE (GU L 168, pag. 28),

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dai signori J.L. Murray, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, H. Ragnemalm (relatore) e R. Schintgen, giudici,

avvocato generale: P. Léger

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dalla signora F. Quadri, avvocato dello Stato;

- per il governo tedesco, dai signori E. Röder, Ministerialrat presso il Ministero federale dell'Economia, e C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor presso lo stesso Ministero, in qualità di agenti;

- per il governo olandese, dal signor J.G. Lammers, consigliere giuridico supplente presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per il governo austriaco, dal signor F. Cede, Botschafter presso il Ministero federale degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora L. Ström, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dall'avv. G.M. Roberti, del foro di Napoli,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del governo italiano e della Commissione all'udienza del 6 maggio 1999,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 settembre 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con due ordinanze del 20 aprile 1998, pervenute in cancelleria l'11 maggio successivo, il Pretore di Udine ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), quattro questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 47), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva 75/442»), e della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20), come modificata dalla direttiva del Consiglio 27 giugno 1994, 94/31/CE (GU L 168, pag. 28; in prosieguo: la «direttiva 91/689»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di procedimenti penali promossi a carico del signor Lirussi e della signora Bizzaro, imputati di aver tenuto in deposito rifiuti in condizioni irregolari.

3 Il signor Lirussi e la signora Bizzaro gestiscono, rispettivamente, un'officina meccanica ed una lavanderia site nella zona di Udine. Entrambi hanno ottenuto dall'Assessore regionale all'ambiente un'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi derivanti dall'attività delle loro imprese e costituiti, per il signor Lirussi, da batterie al piombo e, per la signora Bizzaro, da fanghi derivanti dalla distillazione di una macchina lavasecco.

4 Tale autorizzazione è stata accordata al signor Lirussi per un periodo di validità di cinque anni a decorrere dal 1° aprile 1992 e per un quantitativo massimo di rifiuti di 0,1 tonnellate. L'autorizzazione è scaduta il 1° aprile 1997, in quanto l'interessato, comunicando l'imminente chiusura dello stoccaggio, ha chiesto la revoca dell'autorizzazione stessa in prospettiva della cessione in affitto dell'azienda. A seguito di controlli effettuati presso l'officina del signor Lirussi, in data 8 aprile e 21 maggio 1997, è emerso che 160 kg di batterie al piombo esauste erano state depositate presso la ditta dopo la data di scadenza dell'autorizzazione.

5 L'autorizzazione rilasciata alla signora Bizzaro in data 9 agosto 1994 le dava diritto di tenere in deposito un quantitativo massimo di 50 kg di rifiuti. Da controlli effettuati presso la lavanderia dell'interessata è risultato, in primo luogo, che lo stoccaggio provvisorio aveva avuto inizio il 6 giugno 1994, ossia circa due mesi prima del rilascio dell'autorizzazione, e, in secondo luogo, che la signora Bizzaro aveva detenuto un quantitativo di rifiuti superiore al limite autorizzato.

6 Nell'ambito dei detti procedimenti penali promossi nei confronti del signor Lirussi e della signora Bizzaro, il Pubblico Ministero ha rilevato che le operazioni di stoccaggio non autorizzate contestate agli indagati potevano essere considerate, in entrambi i casi, come «deposito temporaneo» ai sensi della normativa italiana e, per questo motivo, esonerate da autorizzazione, in quanto le suddette operazioni non eccedevano i termini e i quantitativi massimi previsti per questo tipo di deposito.

7 Pur ritenendo, quindi, che il comportamento degli imputati non fosse passibile di sanzioni penali, il Pubblico Ministero ha cionondimeno chiesto che alla Corte venisse sottoposta una domanda di pronuncia pregiudiziale al fine di accertare se la normativa nazionale fosse compatibile con le disposizioni del diritto comunitario e se i fatti contestati potessero qualificarsi come «deposito temporaneo».

La normativa comunitaria applicabile

La direttiva 75/442

8 L'art. 1 della direttiva 75/442 dispone:

«Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, preparerà, entro il 1° aprile 1993, un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Questo elenco sarà oggetto di un riesame periodico e, se necessario, sarà riveduto secondo la stessa procedura;

b) "produttore": la persona la cui attività ha prodotto rifiuti ("produttore iniziale") e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

c) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

d) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la loro chiusura;

e) "smaltimento": tutte le operazioni previste nell'allegato II A;

f) "ricupero": tutte le operazioni previste nell'allegato II B;

g) "raccolta": l'operazione di raccolta, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto».

9 L'art. 4 della direttiva 75/442 recita:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano ricuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

- senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

- senza causare inconvenienti da rumori od odori;

- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti».

10 Ai sensi dell'art. 6 della direttiva 75/442, «Gli Stati membri stabiliscono o designano l'autorità o le autorità competenti incaricate di porre in atto le disposizioni della presente direttiva».

11 L'art. 8 della stessa direttiva precisa:

«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché ogni detentore di rifiuti:

- li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un'impresa che effettua le operazioni previste nell'allegato II A o II B, oppure

- provveda egli stesso al ricupero o allo smaltimento, conformandosi alle disposizioni della presente direttiva».

12 In conformità all'art. 9 della direttiva 75/442 ed ai fini dell'applicazione degli artt. 4, 5 e 7, tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell'allegato II A di detta direttiva debbono ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente di cui all'art. 6.

13 L'allegato II A, relativo alle operazioni di smaltimento dei rifiuti, conteneva, nella versione originale, la seguente definizione:

«D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui al presente allegato, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti».

14 Questa definizione è stata modificata dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE, che adatta gli allegati II A e II B della direttiva 75/442/CEE (GU L 135, pag. 32); essa è attualmente così formulata:

«D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)».

15 L'art. 10 della direttiva 75/442 prevede che, ai fini dell'applicazione dell'art. 4, tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell'allegato II B di detta direttiva devono ottenere un'autorizzazione.

16 L'allegato II B, relativo alle operazioni di ricupero dei rifiuti, conteneva, nella sua versione originale, la seguente definizione:

«R 13 Messa in riserva di materiali per sottoporli a una delle operazioni che figurano nel presente allegato, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nei luoghi in cui sono prodotti».

17 Questa definizione è stata adattata dalla decisione 96/350 ed è attualmente così formulata:

«R 13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nei luoghi in cui sono prodotti)».

18 L'art. 11, n. 1, primo comma, della direttiva 75/442 dispone:

«Fatto salvo il disposto della direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, possono essere dispensati dall'autorizzazione di cui all'articolo 9 o all'articolo 10:

a) gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti nei luoghi di produzione

e

b) gli stabilimenti o le imprese che ricuperano rifiuti».

19 Ai sensi dell'art. 13 della direttiva 75/442, «Gli stabilimenti o le imprese che effettuano le operazioni previste agli articoli 9-12 sono sottoposti ad adeguati controlli periodici da parte delle autorità competenti».

20 L'art. 14, primo comma, della direttiva 75/442 prevede che:

«Ogni stabilimento o impresa di cui agli articoli 9 e 10 deve:

- tenere un registro in cui siano indicati la quantità, la natura, l'origine nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza della raccolta, il mezzo di trasporto e il modo di trattamento dei rifiuti, per i rifiuti di cui all'allegato I e per le operazioni previste negli allegati II A e II B;

- fornire, dietro richiesta, tali informazioni alle autorità competenti di cui all'articolo 6».

La direttiva 91/689

21 L'art. 11 della direttiva 91/689 ha abrogato, con effetto dal 27 giugno 1995, la direttiva del Consiglio 20 marzo 1978, 78/319/CEE, relativa ai rifiuti tossici e nocivi (GU L 84, pag. 43).

22 L'art. 1 della direttiva 91/689 precisa che quest'ultima mira a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sulla gestione controllata dei rifiuti pericolosi, che, fatta salva questa direttiva, la direttiva 75/442 riguarda i rifiuti pericolosi e che le definizioni di «rifiuto» e degli altri termini utilizzati nella direttiva 91/689 sono quelle della direttiva 75/442.

23 L'art. 4, n. 1, della direttiva 91/689 stabilisce che l'art. 13 della direttiva 75/442 si applica anche ai produttori di rifiuti pericolosi.

24 Ai sensi dell'art. 4, n. 2, della direttiva 91/689, «L'articolo 14 della direttiva 75/442/CEE è applicabile anche ai produttori di rifiuti pericolosi ed a tutti gli stabilimenti ed imprese che effettuano il trasporto di rifiuti pericolosi».

25 L'art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva 91/689 dispone:

«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, nel corso della raccolta, del trasporto e del deposito temporaneo, i rifiuti siano adeguatamente imballati ed etichettati in conformità delle norme internazionali e comunitarie in vigore.

2. Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto effettuati in base all'articolo 13 della direttiva 75/442/CEE riguardano in particolare l'origine e la destinazione di detti rifiuti».

La normativa nazionale applicabile

26 La normativa italiana in materia di rifiuti risulta attualmente dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi (GURI, Supplemento ordinario n. 38, del 15 febbraio 1997), come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 (GURI n. 261, dell'8 novembre 1997; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 22/97»).

27 Il decreto legislativo n. 22/97 riporta integralmente nei suoi allegati B e C, punti D 15 e, rispettivamente, R 13, le disposizioni corrispondenti degli allegati II A e II B della direttiva 75/442.

28 L'art. 6, lett. l), del decreto legislativo n. 22/97 precisa che per «stoccaggio» debbono intendersi «le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C».

29 L'art. 6, lett. m), del decreto legislativo n. 22/97 definisce il «deposito temporaneo» nei termini seguenti:

«deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

1. i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;

2. i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;

3. i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;

4. il deposito temporaneo deve esser effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

5. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi».

30 L'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97 prevede in particolare che «l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato».

31 Tuttavia, tale regime di autorizzazione di cui all'art. 28 non si applica al «deposito temporaneo». Infatti, l'art. 28, n. 5, del decreto legislativo n. 22/97 dispone che «fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12, ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. m)».

32 L'inosservanza dell'art. 28 è soggetta a sanzioni penali, in conformità all'art. 51 del decreto legislativo n. 22/97.

Le questioni pregiudiziali

33 Con due ordinanze del 20 aprile 1998 il Pretore di Udine ha sospeso i procedimenti ed ha sottoposto alla Corte quattro questioni pregiudiziali in ciascuna delle cause a quibus. Le prime tre questioni, comuni ai due procedimenti, sono così formulate:

«1) Qual è la differenza (se c'è) tra il deposito temporaneo e il deposito preliminare (o messa in riserva) di rifiuti, effettuati all'interno dell'insediamento produttivo, e quali sono i criteri per individuare, in concreto, l'uno e l'altro accumulo di rifiuti.

2) Se il deposito temporaneo è escluso dal concetto di "gestione" dei rifiuti di cui all'art. 1, lett. d), della direttiva 91/156/CEE e da tutti gli obblighi ad essa relativi, ivi compresa la comunicazione di tale attività alle autorità preposte ai controlli.

3) Se il deposito temporaneo è assoggettato a sorveglianza e se, in caso di risposta positiva, a quale tipologia di misure; se, rispetto ad esso, sono operativi i principi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della direttiva 91/156/CEE e in che termini».

34 Nel procedimento C-175/98, la quarta questione pregiudiziale è formulata come segue:

«4) Se l'attività svolta dall'indagato, di deposito di kg 160 di batterie al piombo, che si è protratta per oltre un mese, in assenza di comunicazione alle autorità preposte ai controlli, costituisce deposito temporaneo, secondo le direttive».

35 Nel procedimento C-177/98, la quarta questione pregiudiziale è formulata nei termini seguenti:

«4) Se l'attività svolta dall'indagata, di deposito di kg 87,50 di fanghi contenenti solventi alogenati, che si è protratta per oltre due mesi, costituisce deposito temporaneo, secondo le direttive».

Sulla competenza della Corte

36 In via preliminare, va rilevato che, con le sue quarte questioni, che occorre esaminare in primo luogo, il giudice a quo chiede alla Corte, in sostanza, se le disposizioni delle direttive di cui domanda l'interpretazione si applichino alle due cause di cui è investito.

37 Ora, nell'ambito di un procedimento in forza dell'art. 177 del Trattato, basato su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, ogni valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale (v., in tal senso, sentenze 15 novembre 1979, causa 36/79, Denkavit, Racc. pag. 3439, punto 12, e 16 luglio 1998, causa C-235/95, Dumon e Froment, Racc. pag. I-4531, punto 25).

38 La Corte non è quindi competente a pronunciarsi sui fatti della causa a qua o applicare a provvedimenti o a situazioni nazionali le norme comunitarie di cui essa ha fornito l'interpretazione, dato che tali questioni rientrano nella competenza esclusiva del giudice nazionale (v. sentenze 19 dicembre 1968, causa 13/68, Salgoil, Racc. pag. 601, 611; 23 gennaio 1975, causa 51/74, Van der Hulst, Racc. pag. 79, punto 12, e 8 febbraio 1990, causa C-320/88, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, Racc. pag. I-285, punto 11).

39 Di conseguenza, si deve constatare che la Corte non è competente a risolvere le quarte questioni.

Sulla nozione di «deposito temporaneo»

40 Con la prima questione e con la prima parte della seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice a quo chiede, in sostanza, se la nozione di «deposito temporaneo» si distingua da quella di «deposito preliminare» di rifiuti e se essa rientri nella nozione di «operazione di gestione» ai sensi dell'art. 1, lett. d), della direttiva 75/442.

41 Nelle loro osservazioni scritte i governi italiano, tedesco, olandese ed austriaco, nonché la Commissione, concordano tutti nel ritenere, in sostanza, che gli allegati II A, punto D 15, e II B, punto R 13, della direttiva 75/442 debbano essere interpretati nel senso che un'operazione temporanea di raggruppamento di rifiuti effettuata, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti costituisce un'operazione di «deposito temporaneo» e non di «deposito preliminare» ai sensi della direttiva.

42 A questo proposito, è sufficiente rilevare che, stabilendo che le operazioni di ricupero o di smaltimento dei rifiuti comprendono il deposito preliminare, escluso il deposito temporaneo, gli allegati II A, punto D 15, e II B, punto R 13, implicano necessariamente che il deposito temporaneo si distingua dal deposito preliminare. Così, il deposito preliminare fa parte delle operazioni di smaltimento o di ricupero dei rifiuti, mentre il deposito temporaneo prima della raccolta ne è, invece, espressamente escluso.

43 Gli allegati II A e II B precisano inoltre, ai punti D 15 e, rispettivamente, R 13, che l'operazione di deposito temporaneo avviene prima dell'operazione di raccolta che, ai sensi dell'art. 1, lett. d), della direttiva 75/442, è la prima delle operazioni di gestione dei rifiuti.

44 Di conseguenza, il deposito temporaneo precede un'operazione di gestione e, in particolare, l'operazione di raccolta di rifiuti e costituisce un'operazione preparatoria ad una delle operazioni di ricupero o di smaltimento elencate negli allegati II A e II B, punti da D 1 a D 15 e, rispettivamente, da R 1 a R 13, della direttiva 75/442.

45 Pertanto, il deposito temporaneo dei rifiuti, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, dev'essere definito come un'operazione preliminare ad un'operazione di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 1, lett. d), della direttiva 75/442.

46 Ne consegue che la prima questione e la prima parte della seconda vanno risolte nel senso che la nozione di «deposito temporaneo» si distingue da quella di «deposito preliminare» di rifiuti e non rientra nella nozione di «operazione di gestione» ai sensi dell'art. 1, lett. d), della direttiva 75/442.

Sugli obblighi applicabili alle operazioni di deposito temporaneo di rifiuti

47 Con la seconda parte della seconda questione e con la terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice a quo chiede, in sostanza, se le autorità nazionali competenti siano tenute, per quanto riguarda le operazioni di deposito temporaneo, a vegliare al rispetto degli obblighi risultanti dall'art. 4 della direttiva 75/442.

48 I governi che hanno presentato osservazioni scritte nonché la Commissione sostengono che il «deposito temporaneo» non è, in linea di principio, soggetto alle disposizioni sostanziali della direttiva 75/442. Tale esclusione sarebbe giustificata dalla necessità di evitare che le imprese che producono rifiuti nell'esercizio della loro attività siano, per questo fatto, soggette alle rigorose norme della detta direttiva.

49 La Commissione aggiunge tuttavia che, in quanto deroga a norme che mirano a conseguire obiettivi di una fondamentale rilevanza, quali la protezione dell'ambiente e della salute, la nozione di «deposito temporaneo» deve interpretarsi in modo restrittivo e deve rispettare i principi menzionati all'art. 130 R del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 174 CE). Gli Stati membri, che sono tenuti a garantire l'effetto utile della direttiva 75/442, in particolare dei principi generali enunciati al suo art. 4, devono quindi adottare disposizioni sufficientemente rigorose per evitare che le imprese possano fare un uso abusivo della deroga prevista da tale direttiva in caso di «deposito temporaneo». Secondo la Commissione, le disposizioni della normativa italiana non sembrano contravvenire alle finalità della detta direttiva.

50 Al riguardo, va ricordato che l'art. 4, primo comma, della direttiva 75/442 prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti siano ricuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, in particolare senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

51 L'art. 4 della direttiva 75/442, basata sull'art. 130 S del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 175 CE), mira ad attuare i principi della precauzione e dell'azione preventiva che figurano all'art. 130 R, n. 2, seconda frase, del Trattato. In forza di tali principi, spetta alla Comunità e agli Stati membri prevenire, ridurre e, nei limiti del possibile, eliminare sin dall'origine le fonti di inquinamento o di inconvenienti mediante l'adozione di provvedimenti atti a sradicare i rischi noti.

52 Gli artt. 4, secondo comma, e 8 della direttiva 75/442 prevedono, in particolare, obblighi che devono essere adempiuti dagli Stati membri per conformarsi ai principi della precauzione e dell'azione preventiva. Si tratta di vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti e, rispettivamente, di accertare che il detentore di rifiuti li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico o ad un'impresa che effettua le operazioni previste negli allegati II A o II B oppure che il detentore di rifiuti provveda egli stesso al recupero o allo smaltimento, conformandosi alle disposizioni della direttiva.

53 Nei limiti in cui i rifiuti, anche temporaneamente depositati, possono provocare rilevanti danni all'ambiente, si deve considerare che le disposizioni dell'art. 4 della direttiva 75/442, che mirano ad attuare il principio della precauzione, si applicano anche all'operazione di deposito temporaneo.

54 Pertanto, se è vero che le imprese che detengono rifiuti e che procedono al loro deposito temporaneo non sono soggette all'obbligo di registrazione o d'autorizzazione previsto dalla direttiva 75/442, non è men vero che tutte le operazioni di deposito, indipendentemente dal fatto che siano effettuate a titolo temporaneo o preliminare, nonché le operazioni di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 1, lett. d), di tale direttiva, sono soggette al rispetto dei principi della precauzione e dell'azione preventiva che l'art. 4 della direttiva 75/442 mira ad attuare e, in particolare, agli obblighi che risultano da questa stessa norma nonché dall'art. 8 della detta direttiva.

55 Di conseguenza, la seconda parte della seconda questione e la terza questione vanno risolte nel senso che le competenti autorità nazionali sono tenute, per quanto riguarda le operazioni di deposito temporaneo, a vegliare al rispetto degli obblighi risultanti dall'art. 4 della direttiva 75/442.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

56 Le spese sostenute dai governi italiano, tedesco, olandese e austriaco nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quarta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Pretore di Udine con ordinanze del 20 aprile 1998, dichiara:

1) La nozione di «deposito temporaneo» si distingue da quella di «deposito preliminare» di rifiuti e non rientra nella nozione di «operazione di gestione» ai sensi dell'art. 1, lett. d), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE.

2) Le competenti autorità nazionali sono tenute, per quanto riguarda le operazioni di deposito temporaneo, a vegliare al rispetto degli obblighi risultanti dall'art. 4 della direttiva 75/442.

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