EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61998CJ0106

Sentenza della Corte del 23 maggio 2000.
Comité d'entreprise de la Société française de production, Syndicat national de radiodiffusion et de télévision CGT (SNRT-CGT), Syndicat unifié de radio et de télévision CFDT (SURT-CFDT), Syndicat national Force ouvrière de radiodiffusion et de télévision e Syndicat national de l'encadrement audiovisuel CFE-CGC (SNEA-CFE-CGC) contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente ed individualmente - Aiuti concessi dagli Stati - Decisione che dichiara un aiuto incompatibile con il mercato comune - Sindacati e commissioni aziendali.
Causa C-106/98 P.

Raccolta della Giurisprudenza 2000 I-03659

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:277

61998J0106

Sentenza della Corte del 23 maggio 2000. - Comité d'entreprise de la Société française de production, Syndicat national de radiodiffusion et de télévision CGT (SNRT-CGT), Syndicat unifié de radio et de télévision CFDT (SURT-CFDT), Syndicat national Force ouvrière de radiodiffusion et de télévision e Syndicat national de l'encadrement audiovisuel CFE-CGC (SNEA-CFE-CGC) contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente ed individualmente - Aiuti concessi dagli Stati - Decisione che dichiara un aiuto incompatibile con il mercato comune - Sindacati e commissioni aziendali. - Causa C-106/98 P.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-03659


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Decisione della Commissione che dichiara un aiuto incompatibile con il mercato comune - Ricorso delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori dell'impresa beneficiaria dell'aiuto - Irricevibilità

[Trattato CE, artt. 93, n. 2 (divenuto art. 88, n. 2, CE), e 173, quarto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE)]

Massima


$$I soggetti che non siano i destinatari di una decisione possono sostenere che questa li riguarda individualmente ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE) solamente qualora detta decisione li tocchi a motivo di determinate qualità specifiche o di una situazione di fatto che li distingua da chiunque altro e quindi li identifichi alla stessa stregua dei destinatari.

La mera qualità di negoziatori degli aspetti sociali di una decisione che dichiara un aiuto statale incompatibile con il mercato comune non è sufficiente a identificare organismi rappresentativi dei lavoratori dell'impresa beneficiaria dell'aiuto alla stessa stregua del destinatario della detta decisione, ove risulti dalla motivazione della decisione controversa che tale qualità presenta solo un tenue nesso con lo scopo stesso della detta decisione e ove gli organismi ricorrenti non abbiano partecipato al procedimento avviato ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato (divenuto art. 88, n. 2, CE).

La circostanza che in un punto della motivazione della decisione controversa la Commissione abbia fatto riferimento a considerazioni di ordine sociale non è pertinente, posto che questa istituzione non ha basato la sua valutazione della compatibilità dell'aiuto con il mercato comune su tale osservazione, ma risulta invece da questa decisione, considerata complessivamente, che essa si basa su altri motivi. (v. punti 39, 47-49, 51, 53-54)

Parti


Nel procedimento C-106/98 P,

Comité d'entreprise de la Société française de production, con sede in Bry-sur-Marne (Francia),

Syndicat national de radiodiffusion et de télévision CGT (SNRT-CGT), con sede in Parigi (Francia),

Syndicat unifié de radio et de télévision CFDT (SURT-CFDT), con sede in Parigi,

Syndicat national Force ouvrière de radiodiffusion et de télévision, con sede in Parigi,

Syndicat national de l'encadrement audiovisuel CFE-CGC (SNEA-CFE-CGC), con sede in Parigi,

rappresentati dall'avv. H. Masse-Dessen, patrocinante dinanzi al Conseil d'Etat e alla Cour de cassation, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. G. Thomas, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

ricorrenti,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) il 18 febbraio 1998 nella causa T-189/97, Comité d'entreprise de la Société française de production e a./Commissione (Racc. pag. II-335), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori G. Rozet, consigliere giuridico, e D. Triantafyllou, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg, convenuta in primo grado,

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, D.A.O. Edward, L. Sevón e R. Schintgen (relatore), presidenti di Sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 21 settembre 1999,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 9 novembre 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 15 aprile 1998, il Comité d'entreprise de la Societé française de production, ente rappresentativo del personale, nonché il Syndicat national de radiodiffusion et de télévision CGT, (SNRT-CGT), il Syndicat unifié de radio et de télévision CFDT (SURT-CFDT), il Syndicat national Force ouvrière de radiodiffusion et de télévision e il Syndicat national de l'encadrement audiovisuel CFE-CGC (SNEA-CFE-CGC), sindacati di categoria, tutti organismi disciplinati dal libro IV del codice del lavoro francese, hanno proposto ricorso, a norma dell'art. 168 A del Trattato CE (divenuto art. 225 CE), contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado 18 febbraio 1988, causa T-189/97, Comité d'entreprise de la Société française de production e a./Commissione (Racc. pag. II-335; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile il loro ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 2 ottobre 1996, 97/238/CE, relativa all'aiuto accordato dal governo francese alla società di produzione audiovisiva Société française de production (GU 1997, L 95, pag. 19; in prosieguo: la «decisione controversa»).

Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale

2 I fatti all'origine del ricorso quali risultano dai punti 1-9 dell'ordinanza impugnata sono i seguenti.

3 La Société française de production (in prosieguo: la «SFP») è una società controllata dallo Stato francese, la cui attività principale consiste nella produzione e nella trasmissione di programmi per la televisione.

4 Con decisioni 27 febbraio 1991 e 25 marzo 1992 la Commissione autorizzava due versamenti di aiuti alla SFP da parte delle autorità francesi, effettuati nel periodo 1986-1991, per un importo totale di 1 260 milioni di FF.

5 Detto Stato procedeva in seguito a nuovi interventi a favore della SFP, versandole 460 milioni di FF nel 1993 e 400 milioni di FF nel 1994. Ritenendosi svantaggiate dai prezzi poco elevati che l'aiuto ricevuto dalla SFP consentiva a questa di praticare, varie società concorrenti presentavano il 7 aprile 1994 una denuncia alla Commissione.

6 Con decisione 16 novembre 1994 questa avviava il procedimento previsto dall'art. 3, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE) in relazione agli ultimi due versamenti effettuati nel 1993 e nel 1994, e, con comunicazione 95/C 80/04 (GU 1995, C 80, pag. 7) invitava il governo francese e le parti interessate a presentare le loro osservazioni. Essa invitava inoltre il governo francese a fornirle un piano di ristrutturazione e a impegnarsi a non mettere altri fondi pubblici a disposizione della SFP senza sua previa autorizzazione. Le autorità francesi presentavano le loro osservazioni con lettera 16 gennaio 1995.

7 Con decisione 15 maggio 1996, che ha dato luogo alla comunicazione 96/C 171/03 (GU 1996, C 171, pag. 3), la Commissione decideva di ampliare l'oggetto del procedimento per comprendervi nuovi aiuti pubblici, per un importo di 250 milioni di FF, il cui versamento era stato annunciato dalle autorità francesi il 19 febbraio 1996.

8 Nessuna osservazione degli altri Stati membri o degli altri interessati veniva ricevuta dalla Commissione dopo l'avvio del procedimento.

9 Il 2 ottobre 1996 la Commissione adottava la decisione controversa. In questa decisione essa considerava che l'aiuto controverso, risultante da versamenti successivi effettuati durante il periodo 1993-1996, per un importo totale di 1 miliardo e 110 milioni di FF, fosse illegittimo, perché concesso in violazione del procedimento di previa notifica previsto dall'art. 93, n. 3, del Trattato. La Commissione riteneva che detto aiuto fosse incompatibile con il mercato comune, dal momento che esso non poteva beneficiare di una delle deroghe previste dall'art. 92, n. 3, lett. c) e d), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, lett. c) e d), CE]. Di conseguenza ingiungeva al governo francese di procedere al recupero dell'aiuto, maggiorato degli interessi calcolati a partire dalla data della sua concessione fino alla data del suo rimborso.

10 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 giugno 1997, la commissione aziendale interna della SFP, il Syndicat national de radiodiffusion et de télévision CGT, il Syndicat unifié de radio et de télévision CFDT, il Syndicat national Force ouvrière de radiodiffusion et de télévision e il Syndicat national de l'encadrement audiovisuel CFE-CGC hanno proposto un ricorso di annullamento contro la decisione controversa.

11 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 luglio 1997, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, a proposito della quale i ricorrenti hanno presentato il 25 settembre 1997 le loro osservazioni.

Ordinanza impugnata

12 Il Tribunale ha dichiarato il ricorso d'annullamento irricevibile in quanto i ricorrenti non erano direttamente e individualmente riguardati dalla decisione impugnata, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE).

13 Per quanto riguarda, in primo luogo, se i ricorrenti siano individualmente riguardati dalla decisione controversa, il Tribunale ha innanzi tutto ricordato, al punto 34 dell'ordinanza impugnata, la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono affermare di essere interessati individualmente ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato solo se la decisione impugnata rechi loro pregiudizio a causa di determinate qualità loro proprie o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e quindi li identifichi in modo analogo al destinatario.

14 Pronunciandosi sull'argomento dei ricorrenti relativo alle sue sentenze 27 aprile 1995, causa T-96/92, CCE de la Société générale des grandes sources e a./Commissione (Racc. pag. II-1213), e causa T-12/93, CCE de Vittel e a./Commissione (Racc. pag. II-1247), il Tribunale ha inoltre sottolineato, al punto 36 dell'ordinanza impugnata, che in dette due sentenze aveva considerato che i rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle imprese interessate erano individualmente riguardati dall'operazione in ragione della loro espressa menzione, nel regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1), tra i terzi che giustificano un interesse sufficiente per essere sentiti dalla Commissione nel corso del procedimento amministrativo, il che li caratterizzava rispetto a ogni altro terzo.

15 Il Tribunale per contro, al punto 37 dell'ordinanza impugnata, ha rilevato che, a differenza del settore relativo al controllo comunitario delle operazioni di concentrazione, nel settore degli aiuti di Stato non esistono disposizioni di regolamento analoghe a quelle contenute nel regolamento n. 4064/89 che riconoscano espressamente ai rappresentanti riconosciuti dei lavoratori prerogative di ordine procedurale. Il Tribunale ne ha concluso che i ricorrenti non possono utilmente avvalersi di quest'ultima qualifica per dedurre che essi sono individualmente riguardati dalla decisione impugnata.

16 Infine, quanto all'argomento dei ricorrenti relativo al fatto che, nel settore degli aiuti di Stato, l'azione della Commissione sarebbe intesa a conciliare le regole di concorrenza con considerazioni di ordine politico, in modo che il sindacato di legittimità dovrebbe essere effettuato con riferimento anche agli obiettivi sociali del Trattato, il Tribunale ha osservato, al punto 38 dell'ordinanza impugnata, che esso non è idoneo a dimostrare che i ricorrenti siano individualmente riguardati dalla decisione impugnata.

17 D'altra parte, dopo aver ricordato, al punto 39 dell'ordinanza impugnata, che gli artt. 92 e 93 del Trattato hanno l'obiettivo di evitare che gli interventi di uno Stato membro producano l'effetto di falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune, il Tribunale ha rilevato, al punto 40, che, al fine di valutare se un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato sia compatibile o meno con il mercato comune, la Commissione può, se del caso, tenere conto anche di considerazioni di ordine sociale. Il Tribunale ha aggiunto che, quanto all'art. 92, n. 3, del Trattato, la cui eventuale applicazione costituiva oggetto di esame nella decisione impugnata, la Commissione fruisce di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario (sentenze della Corte 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, denominata «Boussac», Racc. pag. I-307, punto 49, e 15 maggio 1997, causa C-355/95 P, TWD/Commissione, Racc. pag. I-2549, punto 26).

18 Il Tribunale ne ha concluso, al punto 41 dell'ordinanza impugnata, che, tenuto conto del procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato, che è quello di consentire alla Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, di avere un'informazione completa su tutti i dati della causa e di munirsi di tutti i pareri necessari al fine di stabilire se l'aiuto sottoposto al suo esame sia o meno compatibile con il mercato comune (sentenze della Corte 20 marzo 1984, causa 84/82, Germania/Commissione, Racc. pag. 1451, punto 13, e 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203, punto 16), non è escluso che organismi che rappresentano i lavoratori dell'impresa beneficiaria di un aiuto possano, in quanto interessati ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, presentare alla Commissione le loro osservazioni su considerazioni di ordine sociale idonee, se del caso, ad essere prese in considerazione dalla Commissione stessa.

19 Il Tribunale ha tuttavia considerato, al punto 42 dell'ordinanza impugnata, che la mera circostanza che i ricorrenti possano essere eventualmente considerati interessati ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato non sarebbe sufficiente a identificarli in modo analogo allo Stato membro destinatario della decisione. Al riguardo il Tribunale ha rilevato che gli interessati, ai sensi di questa disposizione, sono non soltanto l'impresa o le imprese beneficiarie di un aiuto, ma anche le persone, imprese o associazioni professionali eventualmente lese nei loro interessi dalla concessione dell'aiuto, in particolare le imprese concorrenti e le organizzazioni di categoria (sentenze 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809, punto 16, e Matra/Commissione, già citata, punto 18). Il Tribunale ha aggiunto che si tratta, in altri termini, di un insieme non determinato di destinatari (sentenza Intermills/Commissione, già citata, punto 16), di modo che la mera qualifica di interessato non può essere sufficiente a identificare i ricorrenti rispetto a qualsiasi altro terzo potenzialmente interessato ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato.

20 D'altra parte, il Tribunale ha osservato, al punto 43 dell'ordinanza impugnata, che, dopo la publicazione degli avvisi di inizio del procedimento ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, i ricorrenti non sono mai intervenuti presso la Commissione nel corso del procedimento, al fine di presentarle, in quanto interessati, le loro osservazioni su eventuali considerazioni di ordine sociale.

21 Il Tribunale ha rilevato, al punto 44 dell'ordinanza impugnata, che, anche ammettendo che i ricorrenti abbiano presentato osservazioni nel corso del procedimento amministrativo, neanche questa sola circostanza sarebbe sufficiente a identificarli in modo analogo a quello del destinatario della decisione. Ha considerato infatti che, a proposito delle imprese concorrenti del beneficiario dell'aiuto che hanno svolto un ruolo attivo nell'ambito del procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato, occorre anche che esse dimostrino, al fine di poter essere considerate individualmente riguardate, che la loro posizione sul mercato sia sostanzialmente lesa dalla misura di aiuto che costituisce l'oggetto della decisione impugnata (v. sentenza 28 gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz e a./Commissione, Racc. pag. 391, punto 25, e sentenza del Tribunale 5 novembre 1997, causa T-149/95, Ducros/Commissione, Racc. pag. II-2031, punto 34). Del pari, il Tribunale ha ricordato che le associazioni di categoria che hanno partecipato attivamente al detto procedimento e che raggruppano le imprese del settore considerato sono individualmente riguardate da una decisione che chiuda il procedimento avviato ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato solo se la loro posizione di negoziatrici è lesa dalla detta decisione (v. sentenze della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./Commissione, Racc. pag. 219, punti 21-24, e 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125, punti 28-30).

22 Il Tribunale ne ha concluso, al punto 45 dell'ordinanza impugnata, che, in mancanza di una sostanziale incidenza su una posizione concorrenziale e in assenza di effettiva lesione della facoltà di cui essi potrebbero disporre, in qualità di interessati ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, di presentare le loro osservazioni nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione, al quale del resto non hanno partecipato, i ricorrenti non possono far valere un qualsivoglia pregiudizio idoneo a dimostrare che la loro situazione giuridica è sostanzialmente lesa dalla decisione impugnata, e che essi non possono pertanto essere considerati come individualmente riguardati ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato.

23 Per quanto riguarda, in secondo luogo, se i ricorrenti siano direttamente riguardati dalla decisione controversa, il Tribunale ha anzitutto sottolineato, al punto 47 dell'ordinanza impugnata, che una decisione che accerti l'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune e che ordini il suo recupero non può di per sé comportare le asserite conseguenze sul livello e sulle condizioni di occupazione nell'impresa beneficiaria dell'aiuto considerato. Esso ha aggiunto che il verificarsi di tali conseguenze presupporrebbe necessariamente l'adozione da parte della detta impresa, o da parte delle parti sociali, di misure autonome rispetto alla decisione della Commissione. Il Tribunale ne ha concluso che, tenuto conto del margine di negoziazione di cui dispongono le parti sociali circa la natura e la portata delle misure che possono essere adottate nell'ambito di un'eventuale ristrutturazione dell'impresa, la possibilità che siffatti provvedimenti non vengano effettivamente adottati non appare meramente teorica (sentenza della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207).

24 Per quanto riguarda il contratto collettivo in materia retributiva del settore pubblico la cui applicazione, come affermano i ricorrenti, è direttamente messa in discussione dalla decisione impugnata, il Tribunale ha rilevato al punto 48 dell'ordinanza impugnata come dall'art. L. 132-8 del codice di lavoro francese emerga che, anche nell'ipotesi di una denuncia del detto contratto collettivo - la quale provenisse, in ogni caso, da una delle parti firmatarie -, i lavoratori subordinati dell'impresa interessata conserverebbero i benefici individuali che hanno acquisito in applicazione del contratto, qualora questo non venisse sostituito da un nuovo contratto o da un nuovo accordo entro i termini stabiliti dalla legge. Il Tribunale ne ha concluso che una cessazione dell'applicazione effettiva dei vantaggi sociali di cui beneficiano i lavoratori dipendenti della SFP non presenta alcun carattere ineluttabile e non può derivare pertanto direttamente dalla decisione impugnata. Ha aggiunto, al riguardo, che il mero fatto che un atto sia idoneo a produrre effetti sulla situazione materiale dei ricorrenti non è sufficiente perché lo si possa considerare nel senso che esso li riguardi direttamente (sentenza della Corte 10 dicembre 1969, cause riunite 10/68 e 18/68, Eridania e a./Commissione, Racc. pag. 459, punto 7).

25 Il Tribunale ha del pari rilevato, al punto 49 dell'ordinanza impugnata, che l'annullamento della decisione controversa, nella parte in cui dichiara incompatibile con il mercato comune l'aiuto concesso alla SFP e ne ordina al governo francese il recupero, non costituirebbe una garanzia contro soppressioni di posti di lavoro o riduzioni di benefici sociali, il che dimostra il carattere autonomo delle misure che possono essere adottate a tal fine dall'impresa o dalle parti sociali e, pertanto, l'assenza di un diretto nesso di causalità tra la lesione assertivamente arrecata agli interessi dei lavoratori dipendenti e la decisione impugnata (v. sentenze CCE de la Société générale des grandes sources e a./Commissione, già citata, punto 42, e CCE de Vittel e a./Commissione, già citata, punto 55).

26 Il Tribunale ha inoltre osservato, al punto 50 dell'ordinanza impugnata, che la sua analisi è confermata dalla giurisprudenza della Corte in base alla quale un sindacato dimostra solo un interesse di carattere indiretto e remoto alla liquidazione di un indennizzo alle imprese, anche se le liquidazioni di cui trattasi possono avere un effetto favorevole sulla prosperità economica delle dette imprese e, di conseguenza, sul livello dell'occupazione nelle stesse (v. ordinanza della Corte 8 aprile 1981, cause riunite 197/80, 198/80, 199/80, 200/80, 243/80, 245/80 e 247/80, Ludwigshafener Walzmühle Erling e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 1041, punti 8 e 9, e sentenza CCE de Vittel e a./Commissione, già citata, punto 52).

27 Infine, il Tribunale ha rilevato, al punto 51 dell'ordinanza impugnata, che la composizione delle controversie aventi ad oggetto eventuali pregiudizi agli interessi dei lavoratori dipendenti, come quelli asseriti nella specie, ricade non sotto il sindacato di legittimità delle decisioni della Commissione adottate in applicazione degli artt. 92 e 93 del Trattato, ma sotto le disposizioni del diritto nazionale relative al controllo, da parte del giudice nazionale, delle misure che possono essere adottate dalle imprese, o dalle parti sociali interessate, che sono direttamente all'origine di siffatti pregiudizi.

28 Il Tribunale ne ha concluso, al punto 52 dell'ordinanza impugnata, che la decisione controversa non è, di per sé, idonea a comportare conseguenze dirette sugli interessi dei lavoratori subordinati della SFP, con la conseguenza che i ricorrenti non possono essere considerati neanche direttamente riguardati ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato.

Ricorso

29 Con il loro ricorso i ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza impugnata;

- dichiarare ricevibile il loro ricorso di primo grado;

- annullare la decisione controversa;

- condannare la Commissione alle spese e a versare a ciascuno dei ricorrenti la somma di ecu 20 000 per le spese da essi sostenute.

30 La Commissione conclude che la Corte voglia:

- a titolo principale, dichiarare il ricorso infondato;

- in subordine, dichiarare irricevibile la domanda di annullamento della decisione controversa o, in ulteriore subordine, dichiararla infondata;

- condannare le ricorrenti alle spese.

31 A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti adducono che, considerando che i rappresentanti riconosciuti dei lavoratori dell'impresa considerata direttamente dalla decisione controversa non sono riguardati né individualmente né direttamente da quest'ultima, il Tribunale ha commesso un errore di diritto. Ritengono pertanto che il ricorso debba essere dichiarato ricevibile ed esaminato nel merito.

32 Riferendosi alle precedenti sentenze Cofaz e a./Commissione e Van der Kooy e a./Commissione, i ricorrenti sostengono che essi sono individualmente riguardati dalla decisione controversa poiché la situazione dei lavoratori dell'impresa considerata è sostanzialmente riguardata da quest'ultima e in quanto sono negoziatori degli aspetti sociali della detta decisione.

33 Da un lato, sottolineano che aspetti d'ordine sociale, in particolare quelli relativi all'occupazione, sono in genere considerati in occasione della valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato.

34 Rilevano al riguardo che ciò si è verificato in particolar modo nella fattispecie poiché, al punto VII della motivazione della decisione controversa, la Commissione ha osservato che le misure di ristruttazione della SFP menzionate nel punto V della stessa motivazione erano insufficienti e, in particolare, che il «contratto collettivo per le retribuzioni del settore pubblico dovrebbe cessare di essere applicato, poiché l'attuale struttura degli oneri salariali alla SFP non è competitiva».

35 D'altro lato, nella loro qualità di rappresentanti riconosciuti dei lavoratori della SFP, i ricorrenti sarebbero riguardati dalla decisione controversa in quanto negoziatori degli aspetti sociali, in particolare di quelli che riguardano l'occupazione e la struttura salariale, nell'ambito dell'impresa di cui trattasi. Del resto, la stessa impresa non può assumere la difesa degli interessi dei lavoratori che possono essere diversi rispetto a quelli dell'impresa, in particolare con riguardo alle regole di concorrenza.

36 La Commissione sostiene che la giurisprudenza, quale discende dalle sentenze Cofaz e a./Commissione e Van der Kooy e a./Commissione, non può essere applicata al caso di specie, in quanto tanto l'incidenza sulla posizione concorrenziale di imprese concorrenti quanto l'incidenza sulla posizione di negoziatore di associazioni di operatori economici implicherebbero la loro partecipazione a rapporti di concorrenza che le norme sugli aiuti di Stato mirano a tutelare.

37 Fa valere che l'estensione della ricevibilità ai ricorsi proposti dai creditori delle imprese interessate o da categorie di persone che facciano, in qualche modo, parte integrante delle dette imprese potrebbe riavvicinare i detti ricorsi ad un'actio pupularis tale da creare incertezza giuridica in merito all'autorità della cosa giudicata, senza per questo migliorare le potenzialità sostanziali del sindacato giurisdizionale.

38 La Commissione osserva infine come giustamente il Tribunale menzioni il fatto che, nella fattispecie, i ricorrenti non hanno partecipato al procedimento amministrativo ex art. 93, n. 2, del Trattato.

Giudizio della Corte

39 Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, i soggetti che non siano destinatari di una decisione possono sostenere che questa li riguarda individualmente, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, solamente qualora detta decisione li tocchi a motivo di determinate qualità ad essi specifiche o di una situazione di fatto che li contraddistingua da chiunque altro e quindi li identifichi alla stessa stregua dei destinatari (sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220, e 19 maggio 1993, causa C-198/91, Cook/Commissione, Racc. pag. I-2487, punto 20, e Matra/Commissione, già citata, punto 14).

40 Per quanto riguarda più in particolare il settore degli aiuti di Stato, sono state dichiarate individualmente riguardate dalla decisione della Commissione che chiudeva il procedimento avviato in base all'art. 93, n. 2, del Trattato, rispetto ad un aiuto individuale, oltre all'impresa beneficiaria, le imprese concorrenti di quest'ultima che avevano svolto un ruolo attivo nell'ambito del detto procedimento, purché la loro posizione sul mercato fosse sostanzialmente danneggiata dal provvedimento di aiuto che aveva costituito oggetto della decisione impugnata (v. sentenza Cofaz e.a./Commissione, precitata, punto 25).

41 Un'impresa non può quindi avvalersi unicamente della sua qualità di concorrente rispetto all'impresa beneficiaria, ma deve provare inoltre, tenuto conto del suo grado di eventuale partecipazione al procedimento e della misura della lesione della sua posizione sul mercato, che essa si trova in una situazione di fatto che l'identifica alla stessa stregua di quella del destinatario.

42 Peraltro, anche talune associazioni di operatori economici che avevano partecipato attivamente ad un procedimento in forza dell'art. 93, n. 2, del Trattato sono state dichiarate individualmente riguardate da una decisione, di questo genere, in quanto ad essa interessate nella loro qualità di negoziatrici della disciplina (v. sentenze Van der Kooy e a./Commissione, già citata, punti 21-24, e CIRFS e a./Commissione, già citata, punti 28 e 30).

43 Nella precitata causa Van der Kooy e a./Commissione, il Landbouwschap aveva negoziato col fornitore la tariffa preferenziale del gaz criticata dalla Commissione e figurava, inoltre, fra i firmatari dell'accordo che avevano stabilito tale tariffa. Sempre per questo motivo era stato obbligato ad intavolare nuovi negoziati tariffari con il fornitore e a stipulare un nuovo accordo per attuare la decisione della Commissione.

44 Nella precitata causa CIRFS e a./Commissione il Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques era stato l'interlocutore della Commissione per quanto riguarda l'istituzione della disciplina in materia di aiuti nel settore delle fibre sintetiche, nonché la proroga e l'adeguamento della stessa, e aveva attivamente trattato con la Commissione, durante il procedimento precedente la lite, in particolare presentandole osservazioni scritte e tenendosi in stretto contatto con gli uffici competenti.

45 Le precedenti cause Van der Kooy e a./Commissione e CIRFS e a./Commissione riguardavano così situazioni particolari nelle quali il ricorrente occupava una posizione di negoziatore chiaramente circoscritta e intrinsecamente collegata allo scopo stesso della decisione, tale da farlo in una situazione di fatto che lo caratterizzava rispetto a qualsiasi altra persona.

46 Gli argomenti addotti dai ricorrenti contro l'ordinanza impugnata vanno esaminati alla luce di detta giurisprudenza.

47 Per quanto riguarda, in primo luogo, l'argomento basato dai ricorrenti sul punto VII della motivazione della decisione controversa, si deve rilevare come da quest'ultima, considerata complessivamente, emerga che la Commissione non ha affatto basato la sua valutazione della compatibilità dell'aiuto sull'osservazione figurante al punto VII della motivazione.

48 Infatti, la Commissione ha soltanto rilevato, al detto punto VII, che era improbabile che si potesse concludere il nuovo accordo salariale annunciato dalle autorità francesi.

49 Tuttavia, come emerge dal punto IX della motivazione della decisione controversa, l'aiuto è stato dichiarato incompatibile come aiuto alla ristrutturazione poiché non soddisfaceva i criteri stabiliti dalla comunicazione della Commissione 94/C 368/05, relativa agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU L 1994, C 368, pag. 12), in mancanza, in particolare, di un programma di ristrutturazione che consentisse di ripristinare, entro un lasso di tempo ragionevole, la redditività dell'impresa a lungo termine.

50 Il brano della decisione controversa menzionato dai ricorrenti non può quindi essere sufficiente a porre questi ultimi in una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a qualsiasi altro terzo potenzialmente interessato ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato.

51 In secondo luogo, risulta che la loro mera qualità di negoziatori degli aspetti sociali in seno alla SFP, quale la struttura dell'organico e dei salari dell'impresa, non è sufficiente a individuare i ricorrenti in modo analogo a quello del destinatario della decisione controversa.

52 E' vero che, in occasione della valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato, siffatti aspetti sociali possono essere presi in considerazione dalla Commissione, ma solo nell'ambito di una valutazione complessiva che comprende un gran numero di considerazioni di diversa natura, collegate in particolare alla tutela della concorrenza, allo sviluppo regionale, alla promozione della cultura, o anche alla tutela dell'ambiente.

53 Tuttavia, con riguardo alla motivazione della decisione controversa, occorre considerare che la qualità di negoziatori degli aspetti sociali in seno alla SFP invocata dai ricorrenti presenta solo un tenue nesso con lo scopo stesso della detta decisione, di modo che la posizione dei ricorrenti non è equiparabile a quella che si presentava nelle precitate cause Van der Kooy e a./Commissione e CIRFS e a./Commissione.

54 Infine, come ha rilevato al punto 43 dell'ordinanza impugnata il Tribunale, i ricorrenti non hanno partecipato al procedimento avviato ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato.

55 Dal momento che i ricorrenti non hanno fornito a sostegno dei loro argomenti alcun altro elemento idoneo a dimostrare che la decisione controversa li riguardi individualmente, si deve concludere nel senso che il Tribunale non ha commesso un errore di diritto affermando che essi non possono essere considerati individualmente riguardati da detta decisione.

56 Essendo tale conclusione sufficiente a giustificare giuridicamente il dispositivo dell'ordinanza impugnata, è inefficace il motivo del ricorso secondo cui i ricorrenti sono direttamente riguardati, di modo che non è necessario esaminarlo.

57 Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

58 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, reso applicabile alla procedura di ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado in forza dell'art. 118 dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna dei ricorrenti, i quali sono rimasti soccombenti, questi ultimi devono essere condannati alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Il Comité d'entreprise de la Société française de production, il Syndicat national de radiodiffusion et de télévision CGT (SNRT-CGT), il Syndicat unifié de radio et de télévision CFDT (SURT-CFDT), il Syndicat national Force ouvrière de radiodiffusion et de télévision e il Syndicat national de l'encadrement audiovisuel CFE-CGC (SNEA-CFE-CGC) sono condannati alle spese.

Top