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Document 61998CJ0058

Sentenza della Corte del 3 ottobre 2000.
Josef Corsten.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Amtsgericht Heinsberg - Germania.
Libera prestazione dei servizi - Direttiva 64/427/CEE - Servizi artigianali di edilizia - Normativa nazionale che impone l'iscrizione delle imprese artigianali straniere all'albo degli artigiani - Proporzionalità.
Causa C-58/98.

Raccolta della Giurisprudenza 2000 I-07919

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:527

61998J0058

Sentenza della Corte del 3 ottobre 2000. - Josef Corsten. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Amtsgericht Heinsberg - Germania. - Libera prestazione dei servizi - Direttiva 64/427/CEE - Servizi artigianali di edilizia - Normativa nazionale che impone l'iscrizione delle imprese artigianali straniere all'albo degli artigiani - Proporzionalità. - Causa C-58/98.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-07919


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Normativa di uno Stato membro che subordina l'effettuazione, sul proprio territorio, di attività artigianali da parte di prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri a una procedura di autorizzazione e di iscrizione nell'albo degli artigiani - Inammissibilità - Giustificazione basata sull'interesse generale - Limiti

[Trattato CE, art. 59 (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE); direttiva del Consiglio 64/427, art. 4]

Massima


$$L'art. 59 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e l'art. 4 della direttiva 64/427, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 C.I.T.I. (Industria ed artigianato), ostano ad una normativa di uno Stato membro che subordini l'effettuazione, sul proprio territorio, di attività artigianali da parte di prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri ad una procedura di autorizzazione tale da ritardare o rendere più complesso l'esercizio del diritto alla libera prestazione dei servizi, quando l'esame dei requisiti per l'accesso alle attività di cui trattasi sia stato effettuato in conformità della direttiva e sia stata accertata la sussistenza dei requisiti medesimi. Inoltre, l'eventuale obbligo di iscrizione presso l'albo degli artigiani dello Stato membro ospitante, ammesso che possa risultare giustificato da un motivo imperativo d'interesse generale volto a garantire la qualità delle opere artigianali svolte e a tutelare i destinatari di tali opere, non dovrebbe né dar luogo a spese amministrative supplementari né implicare il versamento obbligatorio di contributi alla camera dell'artigianato.

( v. punti 38, 41, 49 e dispositivo )

Parti


Nel procedimento C-58/98,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dall'Amtsgericht di Heinsberg (Germania) nel procedimento dinanzi ad esso pendente a carico di

Josef Corsten,

decisione vertente sull'interpretazione degli artt. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE), 60, 65 e 66 del Trattato CE (divenuti artt. 50 CE, 54 CE e 55 CE), nonché della direttiva del Consiglio 7 luglio 1964, 64/427/CEE, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 C.I.T.I. (Industria ed artigianato) (GU 1964, n. 117, pag. 1863),

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward (relatore), L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: G. Cosmas

cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il Kreis Heinsberg, dal signor J. Nießen, Kreisrechtsrat, in qualità di agente;

- per il governo tedesco, dai signori E. Röder, Ministerialrat presso il Ministero federale dell'Economia, e C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor presso il Ministero medesimo, in qualità di agenti;

- per il governo austriaco, dalla signora Christine Stix-Hackl, Gesandte presso il Ministero federale degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori B. Mongin e M. Niejahr, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del Kreis Heinsberg e della Commissione, all'udienza del 5 ottobre 1999,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 30 novembre 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 13 febbraio 1998, pervenuta alla Corte il 27 febbraio seguente e integrata in data 22 giugno 1998, l'Amtsgericht Heinsberg ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale in merito all'interpretazione degli artt. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE), 60, 65 e 66 del Trattato CE (divenuti artt. 50 CE, 54 CE e 55 CE), nonché della direttiva del Consiglio 7 luglio 1964, 64/427/CEE, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 C.I.T.I. (Industria ed artigianato) (GU 1964, n. 117, pag. 1863).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento avviato dinanzi al detto giudice a carico del signor Corsten, imputato di aver violato la normativa tedesca in materia di repressione del lavoro nero.

Normativa comunitaria

3 L'art. 59, primo comma, del Trattato così recita:

«Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione».

4 L'art. 66 del Trattato dispone che gli artt. 55 del Trattato CE (divenuto art. 45 CE), 56 e 57 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 46 CE e 47 CE), nonché l'art. 58 del Trattato CE (divenuto art. 48 CE), contenuti nella parte terza, titolo III, capo 2, del Trattato, intitolato «Il diritto di stabilimento», si applichino alla libera prestazione dei servizi.

5 A termini dell'art. 56, n. 1, del Trattato:

«Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica».

6 Il 18 dicembre 1961 il Consiglio ha emanato, in base agli artt. 54, n. 1, e 63, n. 1, del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 44, n. 1, CE e 52, n. 1, CE), due programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi (GU 1962, n. 2, rispettivamente pagg. 36 e 32). Al fine di facilitare la realizzazione di tali programmi, il Consiglio ha emanato in particolare, in data 7 luglio 1964, la direttiva 64/427.

7 Tale direttiva istituisce essenzialmente un sistema di mutuo riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel paese di origine e si applica sia allo stabilimento sia alla prestazione dei servizi in un altro Stato membro.

8 A termini dell'art. 3 della direttiva 64/427:

«Qualora, in uno Stato membro, l'accesso a una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2 [attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 C.I.T.I. (Industria e artigianato)], o l'esercizio delle stesse sia subordinato al possesso di conoscenze e attitudini generali, commerciali o professionali, tale Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e attitudini l'esercizio effettivo in un altro Stato membro dell'attività considerata:

a) per sei anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente con incarico di gestire l'impresa;

b) ovvero per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente con incarico di gestire l'impresa qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto, per l'attività prescelta, una formazione professionale preliminare di almeno tre anni, attestata da certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

c) ovvero per tre anni consecutivi a titolo indipendente qualora il beneficiario possa dimostrare di aver esercitato la professione considerata a titolo dipendente per almeno cinque anni;

d) ovvero per cinque anni consecutivi con mansioni direttive di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che comportino la responsabilità di almeno un settore dell'impresa, qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto, per l'attività prescelta, una formazione professionale preliminare di almeno tre anni attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

Nei casi previsti alle precedenti lettere a) e c), questa attività non deve essere terminata da più di 10 anni alla data del deposito della richiesta di cui all'articolo 4, paragrafo 3».

L'art. 4 della direttiva 64/427 così dispone:

«Per l'applicazione dell'articolo 3:

1. Gli Stati membri nei quali l'accesso ad una delle professioni indicate all'articolo 1, paragrafo 2 o l'esercizio di tale attività è subordinato al possesso di conoscenze e attitudini generali, commerciali o professionali, informano gli altri Stati membri, con l'aiuto della Commissione, delle caratteristiche essenziali della professione (descrizione dell'attività di queste professioni).

2. L'autorità competente all'uopo designata dal paese di provenienza attesta le attività professionali effettivamente esercitate dal beneficiario, nonché la loro durata. L'attestato viene redatto in funzione della monografia professionale comunicata dallo Stato membro nel quale il beneficiario intende esercitare la professione a titolo permanente o temporaneo.

3. Lo Stato membro ospitante concede l'autorizzazione a esercitare l'attività di cui trattasi su richiesta dell'interessato, allorché l'attività attestata corrisponde nei punti essenziali alla monografia professionale comunicata a norma del paragrafo 1 e siano soddisfatte le altre condizioni eventualmente previste dalla regolamentazione vigente in detto Stato».

9 Si deve aggiungere che la direttiva 64/427, in vigore al momento dei fatti della causa principale, è stata abrogata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 giugno 1999, 1999/42/CE, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche (GU L 201, pag. 77).

Normativa nazionale

10 In Germania le attività artigianali sono disciplinate dalla Handwerksordnung (legge sull'artigianato), il cui testo vigente alla data dei fatti della causa principale è quello del 20 dicembre 1993 (BGBl. 1993, I, pag. 2256). Ai sensi dell'art. 1, n. 1, primo periodo, della Handwerksordnung, l'attività artigianale a titolo di lavoro autonomo è autorizzata solamente per le persone fisiche e giuridiche nonché per le società di persone iscritte nell'albo degli artigiani («Handwerksrolle»). Tale iscrizione corrisponde alla concessione di un'abilitazione professionale all'esercizio della detta attività.

11 A termini dell'art. 7, n. 1, prima frase, della Handwerksordnung, «nell'albo degli artigiani vengono iscritti coloro che hanno superato l'esame di abilitazione all'attività artigianale che intendono esercitare o ad attività simili (...)».

12 L'art. 8, n. 1, prima frase, della Handwerksordnung dispone che «in casi straordinari l'iscrizione all'albo degli artigiani è concessa qualora il richiedente dimostri di possedere le cognizioni e l'esperienza necessarie all'esercizio dell'attività artigianale in modo autonomo».

13 L'art. 9 della Handwerksordnung autorizza il Ministro federale dell'Economia a stabilire i requisiti in presenza dei quali i cittadini di altri Stati membri possono beneficiare della detta autorizzazione straordinaria all'iscrizione nell'albo degli artigiani al di fuori dei casi previsti dall'art. 8, n. 1, della Handwerksordnung. In base a tale disposizione il Ministro federale dell'Economia ha emanato, in data 4 agosto 1966, un regolamento relativo ai requisiti ai fini dell'iscrizione nell'albo degli artigiani dei cittadini di altri Stati membri (BGBl. 1966, I, pag. 469; in prosieguo: la «Verordnung»). La Verordnung ha trasposto nel diritto tedesco le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4, nn. 2 e 3, della direttiva 64/427.

14 Ai sensi dell'art. 1 della Verordnung, nel testo modificato del 20 dicembre 1993 (BGBl. 1993, I, pag. 2256):

«L'autorizzazione straordinaria all'iscrizione nell'albo degli artigiani riguardante un'attività di cui all'allegato A della Handwerksordnung deve essere concessa - ad esclusione delle attività indicate ai punti 17, 89-91 e 93-95, salvi i casi previsti all'art. 8, n. 1, della Handwerksordnung - ad un cittadino di uno Stato membro della Comunità economica europea o di un altro Stato aderente all'accordo relativo allo Spazio economico europeo, qualora

1. il richiedente abbia esercitato l'attività di cui trattasi in un altro Stato membro con le seguenti modalità:

a) per un periodo non inferiore a sei anni consecutivi a titolo di lavoro autonomo o in qualità di dirigente dell'impresa, ovvero

b) per un periodo non inferiore a tre anni consecutivi a titolo di lavoro autonomo o in qualità di dirigente dell'impresa, a seguito di un periodo di formazione della durata di almeno tre anni attinente alla professione medesima, ovvero

c) per un periodo non inferiore a tre anni consecutivi a titolo di lavoro indipendente o non inferiore a cinque anni a titolo di lavoro subordinato, ovvero

d) per un periodo non inferiore a cinque anni consecutivi con funzioni di dirigenza, di cui almeno tre anni con funzioni tecniche che implichino la responsabilità quantomeno di un settore dell'impresa, a seguito di un periodo di formazione della durata non inferiore a tre anni relativo alla professione medesima, e qualora

2. l'attività svolta sia conforme alle caratteristiche fondamentali della monografia professionale per la quale la deroga sia richiesta».

15 Secondo quanto indicato nell'ordinanza di rinvio, la procedura di autorizzazione allo svolgimento di attività artigianali e all'inscrizione nell'albo degli artigiani si svolge nei termini seguenti: l'ente competente dello Stato membro di origine dell'imprenditore rilascia al medesimo un attestato relativo alla durata dell'attività professionale svolta ed alle qualifiche ottenute. L'imprenditore è tenuto a presentare personalmente tale attestato alla competente camera dell'artigianato, eventualmente accompagnato da traduzione in lingua tedesca. La camera dell'artigianato verifica la sussistenza dei requisiti indicati nella Verordnung e trasmette l'attestato, accompagnato da una richiesta di autorizzazione all'iscrizione straordinaria compilata dall'imprenditore, al Regierungspräsident (autorità amministrativa competente). Tale autorizzazione è soggetta al versamento di una tassa di importo compreso tra DEM 300 e 500. L'autorizzazione all'iscrizione straordinaria, una volta rilasciata dal Regierungspräsident, viene inviata al recapito privato dell'imprenditore. Provvisto di tale autorizzazione all'iscrizione straordinaria e previa produzione di un estratto recente del registro del commercio nonché previo versamento di una seconda tassa, l'imprenditore può quindi chiedere la propria iscrizione nell'albo degli artigiani presso la competente camera dell'artigianato. Al recapito professionale dell'imprenditore straniero viene quindi inviata una tessera di artigiano. A decorrere dalla data di ricezione di tale tessera, l'imprenditore straniero è autorizzato allo svolgimento delle attività artigianali a titolo autonomo in Germania.

Causa principale e questione pregiudiziale

16 Il signor Corsten, architetto libero professionista, affidava ad un'impresa con sede nei Paesi Bassi l'effettuazione di lavori di pavimentazione nell'ambito di un progetto di opere edili in Germania. L'impresa affidataria dei detti lavori svolgeva legalmente lavori edili di tal genere nei Paesi Bassi, ma non era iscritta nel registro degli artigiani in Germania. Il prezzo al metro quadro richiesto da tale impresa per i lavori di pavimentazione risultava sensibilmente inferiore a quello che imprese artigianali tedesche avrebbero preteso per lavori dello stesso genere.

17 Con decisione 2 gennaio 1996 l'ufficio tedesco competente in materia di ispettorato del lavoro infliggeva al signor Corsten un'ammenda amministrativa dell'importo di DEM 2 000 per violazione della normativa tedesca relativa alla repressione del lavoro nero. Ai sensi di tale normativa, è passibile di ammenda amministrativa chiunque affidi ad un'impresa non iscritta nell'albo degli artigiani l'effettuazione, a titolo di lavoro autonomo, di opere artigianali. E' pacifico che in Germania i lavori di pavimentazione rientrino in tale categoria di opere.

18 Avverso tale decisione il signor Corsten proponeva opposizione dinanzi all'Amtsgericht Heinsberg.

19 A fronte di dubbi in ordine alla compatibilità della legge tedesca con la normativa comunitaria relativa alla libera prestazione dei servizi, particolarmente con riguardo al requisito all'iscrizione nell'albo degli artigiani, l'Amtsgericht Heinsberg decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia compatibile con la normativa comunitaria in materia di libera prestazione dei servizi il fatto che un'impresa olandese, che nei Paesi Bassi possiede tutti i requisiti per esercitare un'attività professionale, debba soddisfare ulteriori requisiti - sia pure solo formali - per esercitare tale attività in Germania».

Sulla questione pregiudiziale

20 Si deve precisare, in limine, che la questione sottoposta dal giudice di rinvio non riguarda direttamente la posizione del signor Corsten, bensì quella dell'impresa olandese incaricata della realizzazione di opere artigianali in Germania. Emerge, infatti, dagli atti che, ove tale impresa non fosse stata soggetta all'obbligo di iscrizione nell'albo degli artigiani in Germania, con conseguente possibilità di effettuare i lavori convenuti senza previo compimento di tale formalità, il signor Corsten non avrebbe potuto essere perseguito per violazione della normativa relativa alla repressione del lavoro nero.

21 Ciò premesso, la questione pregiudiziale deve essere intesa nel senso che con essa si chiede, sostanzialmente, se la normativa comunitaria in materia di libera prestazione dei servizi osti alla legge di uno Stato tedesco che subordini l'effettuazione, sul proprio territorio, di attività artigianali da parte di prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri al requisito dell'iscrizione di tali prestatori nell'albo degli artigiani dello Stato membro medesimo.

22 Il Kreis Heinsberg contesta l'esattezza della descrizione della procedura di autorizzazione all'esercizio di attività artigianali e di iscrizione nell'albo degli artigiani compiuta dal giudice di rinvio. A suo parere, l'imprenditore deve anzitutto presentare una richiesta di autorizzazione straordinaria di iscrizione nell'albo degli artigiani all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione stessa, vale a dire, nella specie della causa principale, al governo della circoscrizione competente. Quest'ultimo provvederebbe, prima di decidere, a sentire la competente camera dell'artigianato. Una volta rilasciata l'autorizzazione straordinaria, l'imprenditore la presenterebbe alla camera dell'artigianato interessata, che procederebbe quindi all'iscrizione nell'albo degli artigiani.

23 A parere del Kreis Heinsberg, tutta la procedura si svolge normalmente in un periodo compreso dalle quattro alle sei settimane, vale a dire entro termini del tutto ragionevoli. Il Kreis Heinsberg sostiene inoltre che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di rinvio, l'imprenditore non sarebbe tenuto, al momento dell'iscrizione nell'albo degli artigiani, né a presentare un estratto recente del registro delle imprese né al versamento di una seconda tassa.

24 Si deve anzitutto ricordare che la Corte non è competente né a conoscere dell'esattezza dell'interpretazione data dal giudice di rinvio alle disposizioni della legge nazionale né a pronunciarsi, nell'ambito di un rinvio pregiudiziale, sulla conformità di tali disposizioni con il diritto comunitario. Alla Corte compete unicamente l'interpretazione delle disposizioni del diritto comunitario al fine di fornire al giudice di rinvio tutti gli elementi utili attinenti al diritto comunitario che consentano al giudice medesimo di risolvere la controversia dinanzi ad esso pendente.

25 A tal riguardo ciò che rileva e che nella specie non è contestato è la circostanza che la procedura di autorizzazione allo svolgimento di attività artigianali e di iscrizione nell'albo degli artigiani si svolge in varie fasi. Infatti, l'impresa che chiede l'iscrizione nell'albo degli artigiani deve rivolgersi non solo alla competente camera dell'artigianato, bensì parimenti alla competente autorità amministrativa. In tal senso l'«autorizzazione straordinaria» rilasciata dall'autorità amministrativa all'impresa non attribuisce alla medesima il diritto a svolgere l'una o l'altra attività artigianale, bensì implica solamente l'autorizzazione ad ottenere in via eccezionale l'iscrizione nell'albo degli artigiani presso la competente camera dell'artigianato.

26 Infatti, i soggetti che chiedano l'iscrizione nell'albo degli artigiani devono normalmente aver superato l'esame previsto dalla normativa nazionale («Meisterprüfung»). Solamente a titolo eccezionale la normativa nazionale deroga a tale requisito al fine di consentire l'iscrizione di altre categorie di soggetti, ivi compresi, al fine di conformarsi alla normativa comunitaria, i cittadini di altri Stati membri.

27 L'esame che consente di accertare la sussistenza dei requisiti indicati nella Verordnung ha luogo prima del rilascio dell'autorizzazione straordinaria all'iscrizione nell'albo.

28 Il governo tedesco sostiene che l'iscrizione obbligatoria nell'albo degli artigiani dettata dalla Handwerksordnung, con conseguente iscrizione obbligatoria delle imprese interessate presso le camere dell'artigianato, non sia in contrasto con il diritto comunitario derivato. A suo parere, infatti, la direttiva 64/427 riguarderebbe unicamente il riconoscimento di attività nell'ambito della verifica dei requisiti sostanziali relativi all'esercizio, per la prima volta, di un'attività in un altro Stato membro, ma non disciplinerebbe la procedura di iscrizione nell'albo degli artigiani.

29 La Commissione, dopo aver richiamato i requisiti in presenza dei quali le autorità competenti dello Stato membro ospitante rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività professionale di cui trattasi, ai sensi dell'art. 4 della direttiva 64/427, rileva che la detta direttiva non contiene alcun'altra disposizione quanto al prosieguo della procedura di concessione dell'autorizzazione. La Commissione aggiunge che il n. 3 della detta disposizione attribuisce anche espressamente allo Stato membro ospitante la facoltà di imporre requisiti supplementari per la concessione dell'autorizzazione. La Commissione sottolinea, tuttavia, che lo Stato membro ospitante non dispone di piena libertà in materia, essendo tenuto a configurare la procedura di concessione dell'autorizzazione in modo tale che la direttiva 64/427 non perda ogni effetto utile.

30 Si deve ricordare, al riguardo, che la direttiva 64/427 mirava ad agevolare la realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, in un'ampia gamma di attività lavorative rientranti nell'industria e nell'artigianato, in attesa dell'armonizzazione delle condizioni di accesso alle attività di cui trattasi nei diversi Stati membri, presupposto indispensabile per una completa liberalizzazione in tale settore (v. sentenza 29 ottobre 1998, cause riunite C-193/97 e C-194/97, De Castro Freitas e Escallier, Racc. pag. I-6747, punto 19).

31 Se è vero che, in assenza di un'armonizzazione con riguardo alle attività di cui trattasi nella causa principale, gli Stati membri restano, in linea di principio, competenti a definire i requisiti di accesso all'esercizio delle dette attività, ciò non toglie che gli Stati membri stessi debbano esercitare i loro poteri in tale settore nel rispetto sia delle libertà fondamentali garantite dagli artt. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 59 del Trattato CE, sia dell'effetto utile delle disposizioni di una direttiva che contenga misure transitorie (v. sentenza De Castro Freitas e Escallier, citata supra, punto 23). Ciò vale non solo per quanto attiene ai requisiti sostanziali di accesso all'esercizio delle dette attività, bensì parimenti per quanto attiene ai requisiti di ordine procedurale previsti dalla legge nazionale.

32 In considerazione della natura delle attività di cui trattasi nella causa principale, occorre quindi esaminare se l'iscrizione nell'albo degli artigiani e la relativa procedura amministrativa siano compatibili con il principio della libera prestazione dei servizi e non pregiudichino l'effetto utile della direttiva 64/427, in particolare dell'art. 4 della medesima.

33 Risulta da giurisprudenza costante che l'art. 59 del Trattato prescrive non solo l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, allorché essa sia tale da vietare, da ostacolare o da rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi (v. sentenze 25 luglio 1991, causa C-76/90, Säger, Racc. pag. I-4221, punto 12; 9 agosto 1994, causa C-43/93, Vander Elst, Racc. pag. I-3803, punto 14; 28 marzo 1996, causa C-272/94, Guiot, Racc. pag. I-1905, punto 10; 12 dicembre 1996, causa C-3/95, Reisebüro Broede, Racc. pag. I-6511, punto 25; 9 luglio 1997, causa C-222/95, Parodi, Racc. pag. I-3899, punto 18, e 23 novembre 1999, cause riunite C-369/96 e C-376/96, Arblade e a., Racc. pag. I-8453, punto 33).

34 A tal riguardo l'obbligo imposto ad un'impresa stabilita in uno Stato membro che intenda esercitare, a titolo di prestazione di servizi, un'attività artigianale in un altro Stato membro di iscriversi nell'albo degli artigiani di quest'ultimo Stato costituisce una restrizione ai sensi dell'art. 59 del Trattato.

35 Orbene, è parimenti giurisprudenza costante che, anche in assenza di armonizzazione in materia, una siffatta restrizione al principio fondamentale della libera prestazione dei servizi può essere giustificata solo da norme fondate su ragioni imperative d'interesse generale e applicabili a tutte le persone o imprese che esercitino un'attività nel territorio dello Stato membro ospitante, qualora tale interesse non sia tutelato dalle norme cui il prestatore è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito (v., segnatamente, sentenze 17 dicembre 1981, causa 279/80, Webb, Racc. pag. 3305, punto 17; 26 febbraio 1991, causa C-180/89, Commissione/Italia, Racc. pag. I-709, punto 17; causa C-198/89, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-727, punto 18; Säger, citata supra, punto 15; Vander Elst, citata, punto 16; Guiot, citata supra, punto 11, e Arblade e a., citata supra, punto 34).

36 Il governo tedesco rileva che l'intero sistema di qualificazione professionale degli artigiani, che si fonda sul requisito del possesso del diploma di artigiano e sull'iscrizione obbligatoria alla camera dell'artigianato, è volto, in particolare, a garantire il livello delle prestazioni e delle capacità professionali nel settore dell'artigianato. Tali interessi costituirebbero motivi imperativi di interesse generale e non sarebbero tutelati dalle disposizioni dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore dei servizi.

37 Il Kreis Heinsberg deduce che l'albo degli artigiani assolve alla funzione di un albo pubblico contenente informazioni relative agli artigiani che svolgono attività a titolo di lavoro autonomo nella circoscrizione della camera dell'artigianato interessata. In tal senso l'albo degli artigiani sarebbe finalizzato a consentire alle autorità ed al pubblico di conoscere le imprese che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'esercizio di attività artigianali a titolo di lavoro autonomo nella circoscrizione della camera dell'artigianato interessata e, pertanto, di affidare l'esecuzione di servizi artigianali a prestatori che siano in grado di fornire servizi di qualità.

38 Si deve riconoscere al riguardo, come rilevato dalla Commissione, che l'obiettivo di garantire la qualità delle opere artigianali svolte e di tutelare i destinatari di tali opere costituisce un motivo imperativo d'interesse generale atto a giustificare una restrizione alla libera prestazione dei servizi.

39 Tuttavia, conformemente al principio di proporzionalità, l'applicazione delle normative nazionali di uno Stato membro ai prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri dev'essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (v., in particolare, le menzionate sentenze Säger, punto 15, e Arblade e a., punto 35).

40 Orbene, una normativa quale la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale, ancorché si applichi indipendentemente dalla nazionalità dei prestatori dei servizi e sembri specificamente diretta ad assicurare la realizzazione di obiettivi tutti volti a garantire la qualità dei servizi forniti, va oltre quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi stessi.

41 L'esame che precede la concessione dell'autorizzazione straordinaria all'iscrizione nell'albo degli artigiani può rivestire solo carattere essenzialmente formale, in quanto deve limitarsi a verificare la sussistenza dei requisiti indicati all'art. 3 della direttiva 64/427. Infatti, dall'art. 4 di tale direttiva emerge che, nell'ambito di tale verifica, le autorità dello Stato membro ospitante sono vincolate, in linea di principio, dagli accertamenti riguardanti tanto le attività professionali effettivamente svolte dal prestatore di servizi interessato quanto la durata delle medesime, accertamenti contenuti nell'attestato rilasciato dallo Stato membro di provenienza del prestatore. Al momento dell'iscrizione nell'albo degli artigiani non si procede ad alcuna verifica supplementare.

42 Laddove i motivi alla base dell'obbligo di iscrizione nell'albo degli artigiani siano di ordine puramente amministrativo, si deve ricordare che considerazioni di tal genere non possono giustificare la deroga, da parte di uno Stato membro, alle norme del diritto comunitario, e ciò tanto più quando la deroga di cui trattasi abbia l'effetto di escludere o limitare l'esercizio di una delle libertà fondamentali del diritto comunitario (v., in particolare, sentenze 26 gennaio 1999, causa C-18/95, Terhoeve, Racc. pag. I-345, punto 45, e Arblade e a., citata supra, punto 37).

43 Come giustamente rilevato dal governo austriaco, uno Stato membro non può subordinare l'effettuazione di prestazioni di servizi sul proprio territorio all'osservanza di tutte le condizioni prescritte ai fini dello stabilimento, perché altrimenti priverebbe di qualsiasi effetto utile le norme del Trattato dirette a garantire, appunto, la libera prestazione dei servizi (v. sentenza Säger, citata supra, punto 13).

44 Nella causa principale la legge nazionale dello Stato membro ospitante non fa distinzione, per quanto attiene alle imprese di altri Stati membri che intendano fornire servizi artigianali nello Stato membro ospitante, tra quelle che siano stabilite unicamente nello Stato membro di provenienza e quelle che possiedano parimenti una succursale, ai sensi dell'art. 52 del Trattato, nello stesso Stato membro ospitante. Queste due categorie di imprese sono entrambe soggette, con le stesse modalità, al fine di poter svolgere attività artigianali nello Stato membro ospitante, all'obbligo di iscrizione nell'albo degli artigiani.

45 Ancorché l'obbligo d'iscrizione nell'albo degli artigiani - con la conseguente iscrizione obbligatoria delle imprese interessate presso le camere dell'artigianato e, quindi, il versamento dei relativi contributi - possa risultare giustificato in caso di stabilimento nello Stato membro ospitante, ipotesi che non ricorre nella causa principale, lo stesso ragionamento non si applica necessariamente alle imprese che intendano fornire servizi nello Stato membro ospitante solamente a titolo occasionale, eventualmente un'unica volta.

46 Queste ultime, infatti, possono essere dissuase dal perseguire il loro progetto qualora, in conseguenza dell'iscrizione obbligatoria presso l'albo degli artigiani, la procedura di autorizzazione venga resa più lunga e più costosa, di modo che l'utile previsto, quantomeno con riguardo ai progetti minori, non risulta più interessante sul piano economico. In tal modo, per tali imprese, la libera prestazione dei servizi, principio fondamentale del Trattato, al pari della direttiva 64/427, rischiano di perdere il loro effetto utile.

47 Conseguentemente, la procedura di autorizzazione prevista nello Stato membro ospitante non dovrebbe né ritardare né rendere più complesso l'esercizio del diritto di un soggetto stabilito in un altro Stato membro di prestare i propri servizi sul territorio del primo Stato quando l'esame dei requisiti per l'accesso alle attività di cui trattasi sia stato effettuato e sia stata accertata la sussistenza dei requisiti medesimi.

48 Inoltre, l'eventuale obbligo di iscrizione nell'albo degli artigiani dello Stato membro ospitante, anche ammesso che risulti giustificato, non dovrebbe dar luogo a spese amministrative supplementari né implicare il versamento obbligatorio di contributi alla camera dell'artigianato.

49 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la questione pregiudiziale deve essere risolta nel senso che l'art. 59 del Trattato e l'art. 4 della direttiva 64/427 ostano ad una normativa di uno Stato membro che subordini l'effettuazione, sul proprio territorio, di attività artigianali da parte di prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri ad una procedura di autorizzazione tale da ritardare o rendere più complesso l'esercizio del diritto alla libera prestazione dei servizi, quando l'esame dei requisiti per l'accesso alle attività di cui trattasi sia stato effettuato e sia stata accertata la sussistenza dei requisiti medesimi. Inoltre, l'eventuale obbligo di iscrizione presso l'albo degli artigiani dello Stato membro ospitante, ammesso che possa risultare giustificato, non dovrebbe né dar luogo a spese amministrative supplementari né implicare il versamento obbligatorio di contributi alla camera dell'artigianato.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

50 Le spese sostenute dai governi tedesco e austriaco nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dall'Amtsgericht di Heinsberg con ordinanza 13 febbraio 1998, integrata il 22 giugno seguente, dichiara:

L'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e l'art. 4 della direttiva del Consiglio 7 luglio 1964, 64/427/CEE, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 C.I.T.I. (Industria ed artigianato), ostano ad una normativa di uno Stato membro che subordini l'effettuazione, sul proprio territorio, di attività artigianali da parte di prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri ad una procedura di autorizzazione tale da ritardare o rendere più complesso l'esercizio del diritto alla libera prestazione dei servizi, quando l'esame dei requisiti per l'accesso alle attività di cui trattasi sia stato effettuato e sia stata accertata la sussistenza dei requisiti medesimi. Inoltre, l'eventuale obbligo di iscrizione presso l'albo degli artigiani dello Stato membro ospitante, ammesso che possa risultare giustificato, non dovrebbe né dar luogo a spese amministrative supplementari né implicare il versamento obbligatorio di contributi alla camera dell'artigianato.

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