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Document 61998CJ0034

Sentenza della Corte del 15 febbraio 2000.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.
Sicurezza sociale - Finanziamento - Legislazione applicabile.
Causa C-34/98.

Raccolta della Giurisprudenza 2000 I-00995

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:84

61998J0034

Sentenza della Corte del 15 febbraio 2000. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Sicurezza sociale - Finanziamento - Legislazione applicabile. - Causa C-34/98.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-00995


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Parità di trattamento - Applicazione, da parte di uno Stato membro, di un «contributo per il rimborso del debito sociale» ai soggetti residenti che svolgono attività lavorativa in un altro Stato membro - Inammissibilità

[Trattato CE, artt. 48 e 52 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 49 CE); regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 13]

Massima


$$Costituisce inadempimento agli obblighi incombenti ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1408/71 nonché degli artt. 48 e 52 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE) l'applicazione, da parte di uno Stato membro, di un «contributo per il rimborso del debito sociale», destinato a ripianare il disavanzo del regime generale di previdenza sociale, ai redditi da attività lavorativa e sostitutivi percepiti dai lavoratori subordinati e autonomi residenti in detto Stato ma che svolgono attività lavorativa in un altro Stato membro e che, ai sensi del detto regolamento, non sono soggetti alla normativa previdenziale dello Stato di residenza.

Un contributo del genere, allorché è destinato in modo specifico e diretto al finanziamento del regime di previdenza sociale del detto Stato, rientra infatti nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71 e costituisce un prelievo che ricade nel divieto di doppia imposizione contributiva previsto dall'art. 13 del regolamento nonché dalle menzionate disposizioni del Trattato di cui il detto articolo costituisce attuazione.

Né le modalità concrete di destinazione delle somme prelevate, né la circostanza che il versamento del contributo non dà diritto ad alcuna contropartita diretta e identificabile in termini di prestazioni, né il numero limitato dei lavoratori interessati o l'aliquota minima del prelievo costituiscono elementi idonei a rimettere in discussione tale conclusione.

(v. punti 36, 38-39, 48-49, 51 e dispositivo)

Parti


Nella causa C-34/98,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor P. Hillenkamp, consigliere giuridico, e dalla signora H. Michard, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica francese, rappresentata dalla signora K. Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e dal signor C. Chavance, consigliere agli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che la Repubblica francese, applicando il «contributo per il rimborso del debito sociale» (contribution pour le remboursement de la dette sociale) ai redditi da attività lavorativa e sostitutivi dei lavoratori subordinati e autonomi che risiedono in Francia, ma che svolgono attività lavorativa in un altro Stato membro e che, ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), non sono soggetti alla legislazione previdenziale francese, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 48 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE) nonché dell'art. 13 del detto regolamento,

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), D.A.O. Edward, L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: A. La Pergola

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 4 maggio 1999,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 7 settembre 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 12 febbraio 1998, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso volto a far dichiarare che la Repubblica francese, applicando il «contributo per il rimborso del debito sociale» (contribution pour le remboursement de la dette sociale; in prosieguo: il «CRDS») ai redditi da attività lavorativa e sostitutivi dei lavoratori subordinati e autonomi che risiedono in Francia, ma che svolgono attività lavorativa in un altro Stato membro e che, ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), non sono soggetti alla legislazione previdenziale francese, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 48 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE) nonché dell'art. 13 del detto regolamento.

Normativa comunitaria

2 L'art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1408/71 recita:

«1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a) le prestazioni di malattia e di maternità;

b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno;

c) le prestazioni di vecchiaia;

d) le prestazioni ai superstiti;

e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;

f) gli assegni in caso di morte;

g) le prestazioni di disoccupazione;

h) le prestazioni familiari.

2. Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore concernenti le prestazioni di cui al paragrafo 1».

3 L'art. 1_, lett. j), del regolamento n. 1408/71 definisce il termine «legislazione» nel senso che indica «per ogni Stato membro, le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione, esistenti o future, concernenti i settori e i regimi di sicurezza sociale di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 o le prestazioni speciali a carattere non contributivo previste all'articolo 4, paragrafo 2 bis».

4 L'art. 13 dello stesso regolamento dispone quanto segue:

«1. Le persone cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatto salvo l'articolo 14 quater. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo.

2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:

a) la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

b) la persona che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro;

(...)».

Normativa nazionale

5 Il CRDS è stato istituito con l'art. 14, n. 1, del decreto legislativo («ordonnance») n. 96-50, del 24 gennaio 1996, relativo al rimborso del debito sociale [JORF (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese), 25 gennaio 1996, pag. 1226; in prosieguo: il «decreto»].

6 Sono soggetti passivi del CRDS, in particolare sui redditi da attività lavorativa o sostitutivi, tutte le persone fisiche che hanno il domicilio fiscale in Francia ai fini dell'accertamento dell'imposta sul reddito.

7 Ai sensi dell'art. 4 B del «Code général des impôts» (codice generale delle imposte) sono considerate fiscalmente domiciliate in Francia le persone che in Francia hanno il loro domicilio o il luogo di soggiorno principale, quelle che esercitano in Francia un'attività lavorativa, subordinata o meno, salvo che non dimostrino che tale attività è esercitata nel paese a titolo accessorio, nonché quelle che hanno in Francia il centro delle loro attività economiche.

8 La base imponibile del CRDS, che ha un'aliquota dello 0,5%, comprende in particolare, per quanto riguarda i redditi da attività lavorativa e sostitutivi, gli stipendi, le prestazioni pensionistiche e d'invalidità, gli assegni di disoccupazione, i redditi da lavoro e le prestazioni familiari stabilite per legge.

9 Ai sensi dell'art. 15-III, punto 1, del decreto, e nel rispetto delle convenzioni internazionali volte ad evitare le doppie imposizioni, i redditi da attività lavorativa e sostitutivi prodotti all'estero o assoggettati in Francia all'imposta sul reddito sono anche assoggettati al CRDS. Le dichiarazioni relative a questi redditi devono essere effettuate presso l'amministrazione finanziaria competente ai fini della determinazione e della riscossione del corrispondente contributo.

10 In forza dell'art. 6-I del decreto, il gettito del CRDS è destinato alla Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cassa per il ripianamento del debito sociale; in prosieguo: la «Cades»), ente pubblico istituito dallo stesso decreto e posto sotto il duplice controllo del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro per la Previdenza sociale. Il compito principale della Cades consiste nel ripianare il debito pari a FRF 137 miliardi contratto dall'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Agenzia centrale degli enti di sicurezza sociale; in prosieguo: l'«ACOSS») nei confronti della Caisse des dépôts et consignations (Cassa depositi e prestiti; in prosieguo: la «CDC») e trasferito alla Cades dal 1_ gennaio 1996. Questo debito corrisponde al finanziamento da parte della CDC delle perdite accumulate nel 1994 e nel 1995 dal regime generale di previdenza sociale e a quello delle sue perdite previste per il 1996. La Cades ha inoltre dovuto versare, per il solo anno 1996, una somma pari a FRF 3 miliardi alla Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (Cassa nazionale per le assicurazioni malattia e maternità dei lavoratori autonomi delle professioni non agricole).

11 Inoltre, ai sensi dell'art. 4-III del decreto, la Cades deve effettuare, per ogni anno dal 1996 al 2008, dei versamenti al bilancio generale dello Stato per un importo pari a FRF 12,5 miliardi. Dalla relazione sul decreto presentata al Presidente della Repubblica risulta che questi versamenti compensano versamenti di pari importo che erano precedentemente a carico del Fonds de solidarité vieillesse (Fondo di solidarietà per la vecchiaia) per ripianare un precedente debito dell'ACOSS.

12 I fondi che consentono alla Cades di svolgere il proprio compito provengono dal gettito del CRDS, che è riscosso non soltanto sui redditi da attività lavorativa e sostitutivi, ma anche su altre categorie di redditi, come quelli patrimoniali, o sulle vendite di certi metalli preziosi, e da altre entrate, come quelle derivanti dalla gestione e dalla vendita del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali e dall'emissione di obbligazioni.

Procedimento precontenzioso

13 Con lettera 6 dicembre 1996 la Commissione ha intimato al governo francese di presentare osservazioni sulla compatibilità con il diritto comunitario dell'applicazione del CRDS ai redditi da attività lavorativa e sostitutivi dei lavoratori che risiedono in Francia ma che lavorano in un altro Stato membro, i quali, ai sensi del regolamento n. 1408/71, non sono soggetti alla legislazione previdenziale francese.

14 Secondo la Commissione la regola dell'unicità della legislazione applicabile viene rimessa in discussione dall'applicazione del CRDS a redditi che sono già stati gravati dal complesso dei prelievi sociali nello Stato membro in cui è svolta l'attività lavorativa, che è l'unico competente in tema di previdenza sociale ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1408/71. La riscossione del CRDS su detti redditi costituirebbe quindi una discriminazione incompatibile con le libertà garantite dagli artt. 48 e 52 del Trattato.

15 Le autorità francesi hanno replicato con lettera 3 marzo 1997, sostenendo che la posizione della Commissione non teneva conto delle caratteristiche e dell'oggetto del CRDS. In particolare, i soggetti passivi di quest'ultimo non fruirebbero come contropartita di alcuna prestazione previdenziale. Secondo le autorità francesi il CRDS, in considerazione della giurisprudenza della Corte, deve essere qualificato come imposta.

16 Nel parere motivato 23 luglio 1997 la Commissione ha ribadito la propria argomentazione precisando in particolare che essa riguarda unicamente i redditi da attività lavorativa e sostitutivi dei lavoratori subordinati o autonomi che svolgono la loro attività in un altro Stato membro. Ha invitato pertanto la Repubblica francese a conformarsi a tale parere motivato entro un termine di due mesi dalla notifica dello stesso.

17 Con lettera 21 ottobre 1997 le autorità francesi hanno insistito sulla tesi secondo la quale il CRDS non rientra nel campo di applicazione del regolamento n. 1408/71 perché ha carattere fiscale e non viola il principio della libera circolazione dei lavoratori dal momento che riguarda anche i lavoratori frontalieri.

18 Poiché le autorità francesi non si sono conformate al parere motivato nel termine impartito, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

Sul ricorso

19 Il presente ricorso riguarda la riscossione del CRDS soltanto nei limiti in cui incide sui redditi da attività lavorativa e sostitutivi dei lavoratori subordinati e autonomi che risiedono in Francia e dipendono fiscalmente da questo Stato membro, percepiti per un'attività lavorativa svolta in un altro Stato membro e che, di conseguenza, sono soggetti al regime previdenziale dello Stato in cui è svolta l'attività ai sensi delle disposizioni del regolamento n. 1408/71.

20 Secondo la Commissione, detta riscossione costituisce un doppio prelievo sociale contrario sia all'art. 13 del regolamento n. 1408/71 sia agli artt. 48 e 52 del Trattato.

Sul motivo di violazione dell'art. 13 del regolamento n. 1408/71

21 Secondo la Commissione, il CRDS, che è destinato a contribuire al finanziamento del complesso dei settori del regime generale di previdenza sociale francese e dunque riguarda i vari settori di sicurezza sociale elencati all'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71, costituisce un contributo previdenziale che rientra nel campo di applicazione dello stesso.

22 La Commissione sostiene che il fatto che il CRDS sia in parte destinato a colmare il debito sociale causato dal finanziamento di prestazioni che sono state eseguite nel corso degli anni passati, che la riscossione dello stesso, per quanto riguarda i lavoratori interessati dal presente ricorso, sia effettuata tramite ruolo come avviene per l'imposta sul reddito e non direttamente dagli enti incaricati di riscuotere i contributi del regime generale di previdenza sociale e che le somme riscosse transitino per la Cades non può escludere il prelievo in oggetto dal campo di applicazione del regolamento n. 1408/71.

23 Pertanto la Repubblica francese, prelevando il CRDS sui redditi da attività lavorativa e sostitutivi dei lavoratori subordinati e autonomi che risiedono in Francia, ma che svolgono un'attività lavorativa in un altro Stato membro, avrebbe disconosciuto la regola dell'unicità della legislazione applicabile enunciata dall'art. 13 del regolamento n. 1408/71, atteso che questi stessi redditi sono già stati gravati dal complesso dei prelievi sociali nello Stato membro in cui è svolta l'attività lavorativa, la cui legislazione è la sola applicabile ai sensi di detto art. 13.

24 Il governo francese rileva che il diritto alla protezione sociale fa parte dei diritti fondamentali del cittadino. Questa protezione deve al tempo stesso applicarsi a tutta la popolazione ed essere di livello elevato, mentre il suo costo deve essere ripartito equamente tra i cittadini.

25 Esso considera che alla realizzazione di questo ultimo obiettivo non si deve provvedere mediante un finanziamento ricavato dai contributi previdenziali derivanti dai soli redditi da lavoro, ma deve riguardare tutti i redditi dei contribuenti. Il CRDS come la «contribution sociale généralisée», che è oggetto di un'altra sentenza pronunciata in data odierna, Commissione/Francia (causa C-169/98), costituiscono misure adottate nell'ambito di una progressiva fiscalizzazione della previdenza sociale.

26 Infatti, per le sue caratteristiche e il suo oggetto, il CRDS dovrebbe essere qualificato come imposta che esula, quindi, dal campo di applicazione del regolamento n. 1408/71, rimanendo nelle competenze proprie degli Stati membri in materia di politica finanziaria e sociale.

27 A sostegno della propria tesi il governo francese osserva in particolare che il CRDS è dovuto con riferimento all'unico criterio del domicilio fiscale in Francia, a prescindere dallo status professionale dell'interessato o dal regime previdenziale cui è iscritto. Inoltre le persone assoggettate al CRDS non fruirebbero di alcuna prestazione previdenziale come contropartita di tale prelievo, cosicché non vi sarebbe alcun collegamento tra il pagamento del CRDS, da un lato, e prestazioni di cui i residenti in Francia avrebbero fruito in passato o che potrebbero esigere in futuro, dall'altro. Quanto alla Cades, alla quale vengono versate le somme riscosse a titolo del CRDS, essa costituirebbe un ente finanziario e non previdenziale, il cui compito consiste nel ripianare il debito di un ente pubblico, cioè l'ACOSS, che non avrebbe nulla da spartire con la gestione delle prestazioni o il recupero dei contributi e non finanzierebbe alcuna prestazione sociale.

28 Il governo francese precisa che il regolamento n. 1408/71 non contiene alcuna definizione dell'espressione «contributi sociali» e lascia agli Stati membri la scelta delle diverse modalità di organizzazione e di finanziamento dei loro regimi previdenziali.

29 Se, come rilevato dalla Commissione, il regime di finanziamento della previdenza sociale esistente in Danimarca, fondato principalmente sull'imposta, non contrasta con il diritto comunitario, la stessa soluzione s'imporrebbe anche per il CRDS. Questo costituirebbe una misura di fiscalizzazione finanziaria indiretta, dal momento che alimenta la Cades, la quale, a sua volta, contribuisce al bilancio dello Stato. Sarebbe certamente stato possibile provvedere al finanziamento della Cades mediante un'assegnazione annuale di bilancio, finanziata da un incremento dell'imposta sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto, alle quali sono soggetti in particolare i lavoratori frontalieri residenti in Francia. La Repubblica francese non ha scelto un sistema del genere, che sarebbe privo di «visibilità» per i contribuenti e rischierebbe dunque di fallire in gran parte l'obiettivo perseguito.

30 Il governo francese fa rilevare infine che il CRDS non costituisce una misura volta a compensare la mancata iscrizione al regime previdenziale dei lavoratori frontalieri, e dunque la mancanza del versamento dei contributi previdenziali da parte di questi ultimi in applicazione del regolamento n. 1408/71. Infatti l'aliquota del CRDS è dello 0,5%, mentre il totale dei prelievi relativi ai contributi previdenziali raggiunge il 42% dell'importo della retribuzione dei soggetti passivi.

31 A tale proposito occorre rilevare che, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, il fatto che il lavoratore sia gravato, per una medesima retribuzione, da oneri sociali imposti in forza di diverse legislazioni nazionali, mentre egli può assumere la qualità di assicurato rispetto ad una sola di tali legislazioni, espone il lavoratore stesso ad una doppia imposizione, il che è in contrasto con le disposizioni dell'art. 13 del regolamento n. 1408/71 (v., in particolare, sentenze 5 maggio 1977, causa 102/76, Perenboom, Racc. pag. 815, punto 13, e 29 giugno 1994, causa C-60/93, Aldewereld, Racc. pag. I-2991, punto 26).

32 Ora, è pacifico che le persone interessate dal presente ricorso per inadempimento, vale a dire i cittadini comunitari che risiedono in Francia ma svolgono un'attività lavorativa in un altro Stato membro e che, in base alle disposizioni dell'art. 13 del regolamento n. 1408/71, assumono la qualità di assicurato rispetto alla sola legislazione dello Stato in cui svolgono la loro attività, per i redditi relativi all'attività lavorativa svolta in tale Stato sono gravati, salve eventualmente le convenzioni concluse dalla Repubblica francese al fine di evitare le doppie imposizioni, non solo degli oneri sociali derivanti dall'applicazione della normativa previdenziale dello Stato membro in cui svolgono la loro attività, ma anche di quelli, nella fattispecie il CRDS, derivanti dall'applicazione della legislazione dello Stato membro di residenza.

33 La tesi del governo francese secondo la quale il CRDS, che in realtà dovrebbe essere qualificato come imposta, sfuggirebbe al campo di applicazione del regolamento n. 1408/71 e dunque al divieto di cumulo delle legislazioni applicabili, non può essere accolta.

34 Infatti la circostanza che un prelievo sia qualificato come imposta da una legislazione nazionale non significa che, alla luce del regolamento n. 1408/71, lo stesso prelievo non possa essere considerato rientrare nel campo di applicazione di tale regolamento e non sia dunque soggetto alla regola del divieto di cumulo delle legislazioni applicabili.

35 Come ha affermato la Corte, in particolare nella sentenza 18 maggio 1995 (causa C-327/92, Rheinhold & Mahla, Racc. pag. I-1223, punto 15), l'art. 4 del regolamento n. 1408/71 delimita il campo d'applicazione delle disposizioni di tale regolamento con termini dai quali risulta che sono sottoposti all'applicazione delle norme comunitarie i regimi previdenziali nazionali nel loro complesso. Al punto 23 della stessa sentenza la Corte ha precisato che l'elemento determinante per l'applicazione del regolamento n. 1408/71 risiede nel rapporto che deve intercorrere tra la disposizione di cui trattasi e le leggi che disciplinano i settori di previdenza sociale elencati dall'art. 4 dello stesso regolamento, rapporto che deve essere diretto e sufficientemente rilevante.

36 Ora, come sostenuto a giusto titolo dalla Commissione, il CRDS presenta siffatto rapporto diretto e sufficientemente rilevante con il regime generale di sicurezza sociale francese, tale da consentire di considerarlo un prelievo che ricade nel divieto della doppia imposizione.

37 Infatti, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 25 e 27 delle conclusioni, il CRDS, contrariamente ai prelievi per il finanziamento degli oneri generali dei pubblici poteri, è volto specificamente e direttamente a ripianare le perdite del regime previdenziale generale francese e si inserisce nel contesto di una riforma generale della protezione sociale in Francia volta a garantire il futuro equilibrio finanziario di tale regime, i cui settori rientrano senza contestazione tra quelli previsti dall'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71.

38 Questo rapporto non può essere interrotto dalla scelta delle modalità concrete di destinazione delle somme in oggetto in vista del finanziamento del regime previdenziale francese, senza privare di qualsiasi effetto utile il divieto del cumulo delle legislazioni applicabili. Pertanto né la circostanza che il gettito del CRDS sia versato alla Cades e non direttamente agli enti previdenziali né il fatto che la riscossione del CRDS sia effettuata, per i lavoratori su cui verte il presente ricorso, a mezzo ruolo analogamente all'imposta sul reddito e non direttamente da enti incaricati di riscuotere i contributi del regime previdenziale generale possono rimettere in discussione la constatazione decisiva che il CRDS è destinato in modo specifico e diretto al finanziamento del regime previdenziale francese e rientra di conseguenza nel campo di applicazione del regolamento n. 1408/71.

39 Allo stesso modo, questa constatazione non può essere invalidata né dalla circostanza che il pagamento del CRDS non dia diritto ad alcuna contropartita diretta e identificabile in termini di prestazioni né dal fatto che essa sia in parte destinata a ripianare un disavanzo del regime previdenziale causato dal finanziamento di prestazioni erogate in passato.

40 Da un lato, ai fini dell'applicazione dell'art. 13 del regolamento n. 1408/71, il criterio determinante è quello della destinazione specifica di un contributo al finanziamento del regime previdenziale di uno Stato membro. L'esistenza o la mancanza di contropartite in termini di prestazioni è dunque, a questo proposito, irrilevante.

41 Dall'altro ammettere l'argomento secondo il quale la circostanza che il CRDS è volto al finanziamento delle perdite degli anni precedenti dovrebbe comportare la sua esclusione dal campo di applicazione del regolamento n. 1408/71 finirebbe per consentire agli Stati membri di eludere il divieto di doppia imposizione mediante un semplice spostamento del periodo in relazione al quale vengono finanziate le perdite del suo regime di previdenza sociale. L'efficacia di questo divieto rischierebbe così di essere ridotta a nulla.

42 Alla luce di queste considerazioni si deve concludere che la prima censura della Commissione è fondata.

Sul motivo di violazione degli artt. 48 e 52 del Trattato

43 Secondo la Commissione, i contribuenti residenti in Francia e soggetti al regime previdenziale francese si trovano in una situazione diversa da quella dei contribuenti che, pur risiedendo in questo Stato membro si sono avvalsi del diritto alla libera circolazione e alla libertà di stabilimento previsti rispettivamente dagli artt. 48 e 52 del Trattato, sono tenuti a contribuire al finanziamento del regime previdenziale di un altro Stato membro in applicazione del regolamento n. 1408/71. La Repubblica francese avrebbe violato il principio di parità di trattamento sancito da tali disposizioni poiché non avrebbe tenuto in considerazione queste differenti situazioni.

44 Per contro, secondo il governo francese, i lavoratori che percepiscono redditi da attività lavorativa o sostitutivi in un altro Stato membro sono posti, per quanto riguarda il CRDS, in una situazione paragonabile a quella dei lavoratori che percepiscono un reddito analogo in Francia, cosicché non vi sarebbe nessuna discriminazione nei confronti dei primi. Anzitutto, l'aliquota e la base imponibile del CRDS sarebbero identiche per tutti i residenti in Francia, a prescindere dalla cittadinanza, che sono soggetti ad imposta sui redditi prodotti all'estero. Secondo questo governo, il CRDS fa così parte integrante di un sistema tributario pienamente coerente riguardo ai residenti in Francia ivi assoggettati ad imposizione fiscale. Il CRDS inoltre rientrerebbe nel campo di applicazione delle convenzioni bilaterali concluse dalla Repubblica francese al fine di evitare le doppie imposizioni, convenzioni che concedono crediti d'imposta o esenzioni sui redditi prodotti all'estero al fine di eliminare ogni doppia imposizione. Infine il governo francese insiste sulla ridotta aliquota del prelievo in oggetto.

45 A questo proposito si deve osservare che, sebbene il CRDS si applichi in modo identico a tutti i residenti in Francia, coloro che lavorano in un altro Stato membro e che, ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1408/71, contribuiscono al finanziamento della previdenza sociale di questo Stato devono altresì finanziare, anche se solo parzialmente, la previdenza sociale dello Stato di residenza, mentre gli altri residenti sono tenuti esclusivamente a contribuire al regime di quest'ultimo.

46 Ora, la regola dell'unicità della legislazione applicabile in materia di previdenza sociale enunciata dall'art. 13 del regolamento n. 1408/71 mira proprio ad eliminare le disparità di trattamento che sarebbero la conseguenza di un cumulo parziale o totale delle legislazioni applicabili.

47 Infatti, come risulta dal decimo `considerando' del regolamento n. 1408/71, il principio dell'unicità della legislazione applicabile mira a garantire «nel modo migliore la parità di trattamento di tutti i lavoratori occupati sul territorio di uno Stato membro».

48 Da quanto precede emerge che, come ha osservato l'avvocato generale al paragrafo 35 delle conclusioni, la Commissione, formulando tale censura, non fa altro che prospettare, nell'ottica degli artt. 48 e 52 del Trattato, lo stesso inadempimento accertato nell'ambito dell'art. 13 del regolamento n. 1408/71. Poiché il regime del CRDS è all'origine di una disparità di trattamento in contrasto con tale articolo, esso viola nella stessa misura le disposizioni del Trattato che l'art. 13 mira ad attuare. Infatti la disparità di trattamento così accertata costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori riguardo alla quale, in considerazione dell'art. 13 del regolamento n. 1408/71, non può essere ammessa alcuna giustificazione.

49 Per quanto riguarda l'argomento del governo francese volto a sostenere che comunque, in virtù delle convenzioni bilaterali concluse dalla Repubblica francese al fine di evitare le doppie imposizioni e del fatto che l'aliquota del prelievo contestato è minima, il CRDS colpisce soltanto un numero limitato di lavoratori interessati dal presente ricorso, è sufficiente osservare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, gli articoli del Trattato relativi alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali costituiscono norme fondamentali per la Comunità e che è vietato ogni ostacolo a questa libertà, anche se di minore importanza (v., in particolare, sentenza 13 dicembre 1989, causa C-49/89, Corsica Ferries France, Racc. pag. 4441, punto 8).

50 Pertanto anche il secondo motivo della Commissione è fondato.

51 Dal complesso delle considerazioni che precedono risulta che la Repubblica francese, avendo applicato il CRDS ai redditi da attività lavorativa e sostitutivi percepiti dai lavoratori subordinati e autonomi che risiedono in Francia ma svolgono un'attività lavorativa in un altro Stato membro e che, ai sensi del regolamento n. 1408/71, non sono soggetti alla legislazione previdenziale francese, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 13 di tale regolamento nonché degli artt. 48 e 52 del Trattato.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

52 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica francese, che è rimasta soccombente, quest'ultima dev'essere condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Applicando il «contributo per il rimborso del debito sociale» ai redditi da attività lavorativa e sostitutivi percepiti dai lavoratori subordinati e autonomi che risiedono in Francia, ma che svolgono attività lavorativa in un altro Stato membro e che, ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, non sono soggetti alla legislazione previdenziale francese, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 13 di tale regolamento nonché degli artt. 48 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE).

2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

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