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Document 61998CC0436

Conclusioni dell'avvocato generale Cosmas del 11 maggio 2000.
HMIL Ltd contro Minister for Agriculture, Food and Forestry.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Supreme Court - Irlanda.
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Restituzioni particolari all'esportazione e aiuto all'ammasso privato di talune carni bovine.
Causa C-436/98.

Raccolta della Giurisprudenza 2000 I-10555

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:233

61998C0436

Conclusioni dell'avvocato generale Cosmas dell'11 maggio 2000. - HMIL Ltd contro Minister for Agriculture, Food and Forestry. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Supreme Court - Irlanda. - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Restituzioni particolari all'esportazione e aiuto all'ammasso privato di talune carni bovine. - Causa C-436/98.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-10555


Conclusioni dell avvocato generale


I - Introduzione

1. Nella presente causa, la Supreme Court of Ireland chiede a questa Corte di interpretare le disposizioni riguardanti due regimi specifici di aiuti riconducibili, da una parte, al regolamento (CEE) della Commissione 20 luglio 1982, n. 1964, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate (in prosieguo: il «regolamento n. 1964/82») e, dall'altra, al regolamento (CEE) della Commissione 29 agosto 1988, n. 2675, recante concessione di un aiuto fissato forfettariamente in anticipo all'ammasso privato di carcasse, mezzene, quarti posteriori e quarti anteriori di animali adulti maschi della specie bovina .

2. Le questioni vertono sostanzialmente sull'interpretazione delle norme che dispongono quali debbano essere il contenuto e le modalità d'imballaggio delle carni bovine per poter beneficiare, da una parte, delle restituzioni particolari all'esportazione e, dall'altra, degli aiuti all'ammasso privato; esse vertono inoltre sui sistemi di controllo del rispetto della normativa comunitaria e sul calcolo dell'importo della cauzione da incamerare in caso di violazione della detta normativa.

II - Il contesto normativo

3. Il contesto normativo applicabile ai due regimi di aiuti, nella versione in vigore all'epoca dei fatti (1988), è esposto nei paragrafi successivi.

A - Il regime delle restituzioni particolari all'esportazione

4. Il regime delle restituzioni particolari all'esportazione è disciplinato dal regolamento della Commissione n. 1964/82, nella sua versione in vigore all'epoca dei fatti .

5. Per quanto concerne il caso di specie, il regolamento n. 1964/82 stabilisce all'art. 1 che «i pezzi disossati provenienti da quarti posteriori freschi o refrigerati di bovini adulti maschi, imballati separatamente, possono beneficiare, alle condizioni del presente regolamento, di restituzioni particolari all'esportazione».

6. In forza dell'art. 2, n. 1, «l'operatore presenta alle autorità competenti designate dagli Stati membri una dichiarazione con la quale manifesta la sua volontà di disossare i quarti posteriori di cui all'art. 1 alle condizioni del presente regolamento, e di esportare la quantità totale di pezzi disossati ricavati, previo imballo separato di ciascun pezzo».

7. L'art. 6 così recita:

«Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2730/79 , la concessione della restituzione particolare è subordinata, tranne il caso di forza maggiore, all'esportazione del quantitativo complessivo di carni ricavate dal disossamento sotto controllo, come dianzi menzionato.

L'operatore può tuttavia commercializzare all'interno della Comunità le ossa, i grossi tendini, le cartilagini, i pezzi di grasso ed altri ritagli di pesatura dovuti al disossamento».

8. Del resto, l'art. 7 prevede che, in deroga all'art. 2, n. 3, e all'art. 4, n. 1, gli Stati membri possono prevedere, invece del controllo dell'autorità competente ai fini del disossamento dei quarti posteriori, appropriate misure di controllo, in particolare che siano stabilite le modalità per il sezionamento e l'imballaggio, nonché una descrizione dei vari tagli da ottenere.

9. Secondo l'art. 8:

«Gli Stati membri stabiliscono le condizioni del controllo e ne informano la Commissione. Essi adottano i provvedimenti necessari per escludere qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti in questione, in particolare mediante individuazione di ciascun pezzo.

Nessuna carne diversa da quella oggetto del presente regolamento, escluse le carni suine, può essere presente nel locale di disossamento al momento del disossamento, della preparazione e dell'imballaggio delle carni in questione.

I sacchi, i cartoni o gli altri imballaggi contenenti i pezzi disossati vengono sigillati o piombati dalle autorità competenti e recano indicazioni che consentano di identificare le carni disossate, in particolare il peso netto, il tipo e il numero dei pezzi, nonché un numero di serie».

10. La restituzione particolare all'esportazione poteva essere versata in anticipo. In questo caso, occorreva costituire una cauzione pari all'anticipo maggiorato del 20%.

11. Tale cauzione è disciplinata da una serie di regolamenti. Si tratta dei seguenti testi: a) il regolamento (CEE) del Consiglio 4 marzo 1980, n. 565, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ; b) il regolamento (CEE) della Commissione 22 luglio 1985, n. 2220, che fissa le modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli , nella sua versione modificata, e infine c) il regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli , nella sua versione modificata .

B - Il regime degli aiuti all'ammasso privato

12. Il regolamento (CEE) della Commissione n. 2675/88 ha disposto la concessione di un aiuto fissato forfettariamente in anticipo all'ammasso privato di carcasse, mezzene, quarti posteriori e quarti anteriori di animali adulti maschi della specie bovina. In base al suo secondo 'considerando', è necessario conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) della Commissione 2 maggio 1981, n. 1091, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine , nella sua versione modificata .

13. L'art. 2, n. 2, del regolamento n. 2675/88 dispone che l'aiuto all'ammasso privato può essere concesso esclusivamente per le carni classificate secondo la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse stabilita dal regolamento (CEE) del Consiglio 28 aprile 1981, n. 1208, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti , come modificata .

14. L'art. 2, n. 2, del regolamento n. 1208/81 prevede che, ai fini dell'accertamento dei prezzi di mercato, la carcassa sia presentata «senza grasso di rognone».

15. L'art. 4, n. 4, del regolamento n. 2675/88, stabilisce che «i grossi tendini, le cartilagini, i pezzi di grasso ed altri ritagli di apprestamento dovuti al taglio o al disossamento non possono essere ammassati».

16. L'art. 5, n. 2, del regolamento n. 2675/88 prevede che «dopo tre mesi di ammasso contrattuale e a richiesta dell'ammassatore, si può procedere ad un unico pagamento anticipato dell'aiuto, a condizione che l'ammassatore costituisca una cauzione pari all'anticipo maggiorato del 20%».

17. Tale cauzione è disciplinata dall'art. 5, n. 2, del regolamento n. 2675/88, nonché dai citati regolamenti nn. 2220/85 e 3665/87.

18. L'art. 10 del regolamento n. 2675/88 fissa l'importo della cauzione di cui all'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1091/80, vale a dire quella richiesta per concludere un contratto di ammasso privato.

19. L'art. 5 del regolamento n. 1091/80 così recita:

«1. L'importo della cauzione non può eccedere il 30% dell'aiuto richiesto.

2. Salvo caso di forza maggiore:

a) la cauzione viene incamerata in proporzione al quantitativo mancante della quantità stipulata nel contratto relativo all'ammasso se meno del 90% di tale quantitativo è consegnato all'ammasso nei termini previsti ed è ammassato durante il periodo stipulato in conformità alle disposizioni dell'art. 3, paragrafo 2, lettera a);

b) in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e), l'autorità competente dello Stato membro interessato dichiara la cauzione totalmente o parzialmente incamerata, secondo il grado di gravità dell'infrazione; l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica ogni mese alla Commissione i casi d'applicazione, precisando le circostanze addotte e le misure adottate;

c) in caso di inadempienza degli altri obblighi contrattuali la cauzione viene totalmente incamerata.

3. La cauzione viene svincolata immediatamente dopo la constatazione dell'adempimento degli obblighi contrattuali ovvero se la domanda di contratto o l'offerta di gara è respinta».

III - I fatti

20. La HMIL Limited (già Hibernia Meats International Limited - HMIL) è una società a responsabilità limitata che, nel periodo di cui trattasi, ha svolto attività di acquisto, disossamento e vendita di carni bovine.

21. Nel 1988, detta società: a) ha dichiarato 13 000 tonnellate di carne bovina al fine di ottenere restituzioni particolari all'esportazione ai sensi del regolamento n. 1964/82, sottoscrivendo i relativi impegni . Essa ha ricevuto IEP 16 270 139,96 a titolo di restituzioni particolari all'esportazione e b) ha concluso, per le medesime carni, 138 contratti di ammasso privato di cui al regolamento n. 2675/88, percependo IEP 5 376 259,13 a titolo di aiuti all'ammasso privato (in prosieguo: gli «AAP»).

22. La HMIL ha rilasciato al ministero irlandese dell'Agricoltura, Alimentazione e Foreste (in prosieguo: il «ministero») tre distinte cauzioni sotto forma di garanzie bancarie, nell'ambito dei regimi delle restituzioni particolari all'esportazione e degli AAP allora applicabili.

23. Tra l'aprile e il settembre 1989, il ministero e l'amministrazione finanziaria effettuavano verifiche su 2 400 cartoni di carne bovina disossata dichiarata ai fini delle restituzioni particolari all'esportazione e collocata all'ammasso in conformità del regime AAP del 1988. In esito a tali controlli risultava che, in sette stabilimenti produttivi utilizzati dalla HMIL, taluni dei cartoni esaminati contenevano pezzi di carne che, a parere del ministero, non erano imballati separatamente, nonché grassi (grasso scrotale), scarti e ritagli di carne imballati all'interno dei pezzi denominati spuntature, soccoscio e quadrello centrale. Infine, in quattro delle dette unità produttive, il quantitativo degli scarti e dei ritagli nonché dei pezzi non imballati separatamente risultava essere, secondo le contestazioni del ministero, estremamente elevato.

24. Nel gennaio 1990, il ministero comunicava alla Commissione l'esito di tali verifiche. Seguivano prolungate discussioni tra il ministero e la Commissione. Al termine di tali discussioni, il ministero inviava alla HMIL ed agli altri commercianti la lettera del 17 maggio 1991.

25. In data 17 maggio 1991, con detta lettera inviata alla HMIL, il ministero chiedeva il rimborso delle seguenti somme: i) IEP 1 135 967,93 relative alle restituzioni particolari all'esportazione (ivi inclusa la maggiorazione del 20% per il pagamento anticipato); ii) IEP 241 021,03 relative agli aiuti all'ammasso privato (ivi inclusa la maggiorazione del 20% per il pagamento anticipato); iii) IEP 148 759,97 relative alle cauzioni costituite in occasione di contratti di ammasso privato e dichiarate incamerate per quanto riguarda la produzione di spuntature, soccoscio e quadrello centrale negli stabilimenti di Sallins, Athy, Tunney e Ballymahon della HMIL.

26. In tale lettera, il ministero informava la HMIL che l'importo delle somme come sopra reclamate era stato determinato secondo i seguenti criteri:

a) Tutti i cartoni in cui si erano rinvenuti ritagli o grassi erano stati esclusi dall'aiuto all'ammasso privato e dalle restituzioni particolari all'esportazione con conseguente recupero anche della maggiorazione del 20% per il pagamento anticipato.

b) Tutti i cartoni in cui si erano rinvenuti pezzi di carne non imballati separatamente erano stati esclusi dalle restituzioni particolari all'esportazione con conseguente recupero anche della maggiorazione del 20% per il pagamento anticipato.

c) I risultati della campionatura erano stati estrapolati sulla produzione totale di spuntature, soccoscio e quadrello centrale di ogni stabilimento utilizzato dalla HMIL, con calcoli separati per ogni unità produttiva.

d) Il metodo di estrapolazione per l'aiuto all'ammasso privato si basava sull'esclusione dagli aiuti medesimi, oltre alle maggiorazioni previste dai regolamenti, di una percentuale corrispondente al peso dei ritagli rinvenuti rispetto al peso dei cartoni soggetti a verifica.

e) Il metodo di estrapolazione per le restituzioni all'esportazione si basava sull'esclusione dalle restituzioni all'esportazione, oltre alle maggiorazioni previste dai regolamenti, di una percentuale corrispondente al peso dei ritagli e dei pezzi non imballati separatamente rinvenuti rispetto al peso del cartone soggetto a verifica.

f) Se il peso dei ritagli in un cartone era pari o superiore a tre chilogrammi, veniva preso in considerazione, ai fini del calcolo di estrapolazione, l'intero peso del cartone.

g) Nei casi in cui si era rinvenuto del grasso scrotale, veniva preso in considerazione, ai fini del calcolo di estrapolazione, l'intero peso del cartone, sia in merito all'aiuto all'ammasso privato che alle restituzioni all'esportazione.

h) Si era stabilito un peso medio per cartone per ogni unità produttiva e l'esclusione dei cartoni e il procedimento di estrapolazione erano basati su pesi medi.

i) La gravità delle violazioni della normativa riguardante la produzione di spuntature, soccoscio e quadrello centrale negli stabilimenti HMIL di Sallins, Athy, Tunney e Ballymahon era tale da legittimare, a parere del ministero, l'incameramento delle cauzioni prestate con riguardo ai contratti di ammasso privato in misura equivalente alla produzione di tagli con osso effettuata nei medesimi stabilimenti.

27. In data 13 giugno 1991, la HMIL ricorreva in giudizio contro il ministero dinanzi alla High Court, chiedendo in particolare a quest'ultima di a) annullare la decisione con la quale il ministero chiedeva il rimborso di IEP 1 525 748,93 versate alla HMIL a titolo di restituzioni all'esportazione e di aiuto all'ammasso privato, b) dichiarare che, per quanto attiene all'esecuzione dei contratti conclusi nell'ambito dei regimi AAP e delle restituzioni all'esportazione del 1988, la HMIL aveva agito in conformità della normativa che disciplinava tali regimi, e c) dichiarare l'obbligo del ministero di procedere allo svincolo delle cauzioni prestate con riguardo ai contratti conclusi tra la ricorrente e il ministero, nell'ambito dei regimi AAP del 1988 e delle restituzioni all'esportazione.

28. Secondo il giudice a quo, le questioni sollevate nel caso di specie possono essere suddivise in tre parti: i) la corretta interpretazione del regolamento n. 1964/82, per quanto riguarda il requisito dell'imballaggio separato e il fatto che i ritagli di carne possano godere o meno delle restituzioni particolari all'esportazione; ii) la corretta interpretazione del regolamento n. 2675/88, quanto al fatto che i ritagli di carne possano godere o meno del regime degli aiuti all'ammasso privato; iii) nell'ipotesi in cui la HMIL abbia violato la normativa, la legittimità dei correttivi finanziari disposti dal ministero e le limitazioni di tali correttivi, eccepite dalla HMIL.

29. Nella sua sentenza 8 febbraio 1996, la High Court ha accolto la tesi della HMIL. In concreto, ha ritenuto che l'art. 6 del regolamento n. 1964/82 imponga alla HMIL l'obbligo di esportare tutta la carne ottenuta dal processo di disossamento; considerato che i ritagli costituiscono carne commestibile, vi era l'obbligo di esportarli e l'art. 1 doveva essere interpretato nel senso che esso consentiva che i ritagli non singolarmente imballati venissero inseriti tra spuntature e soccoscio per essere successivamente confezionati, senza violare il regolamento. Il detto giudice ha inoltre ritenuto che l'art. 4 del regolamento n. 2675/88 imponga che tutta la carne, ivi inclusi i ritagli, sia immagazzinata e che, conseguentemente, i ritagli possano beneficiare degli aiuti all'ammasso privato. Inoltre, ha concluso che le verifiche su campione effettuate dal ministero non avevano rivelato violazioni sostanziali a carico della HMIL tali da giustificare l'applicazione di correttivi finanziari relativi agli aiuti all'ammasso privato o alle restituzioni particolari all'esportazione. Infine, ha ritenuto che il sistema dei correttivi finanziari applicato dal ministero fosse affetto da vizi insanabili.

30. Il ministero ha proposto ricorso contro tale decisione della High Court dinanzi alla Supreme Court.

IV - Le questioni pregiudiziali

31. La Supreme Court of Ireland, che è un giudice le cui decisioni sono inappellabili, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se il regolamento (CEE) della Commissione n. 1964/82 e, in particolare, l'art. 1, debba essere interpretato nel senso che i ritagli di carne di peso inferiore a 100 grammi, frammisti a pezzi di spuntatura o soccoscio di quarti posteriori, freschi o refrigerati, di maschi adulti bovini e insieme ad essi imballati, possano beneficiare delle restituzioni particolari all'esportazione ai sensi del suddetto regolamento.

2) Se il regolamento (CEE) della Commissione n. 1964/82 e, in particolare, l'art. 1, debba essere interpretato nel senso che [ritagli/singoli pezzi di carne] di peso superiore a 100 grammi, frammisti a pezzi di spuntatura o soccoscio di quarti posteriori, freschi o refrigerati, di maschi adulti bovini e insieme ad essi imballati, possano beneficiare delle restituzioni particolari all'esportazione ai sensi del suddetto regolamento.

3) Se il regolamento (CEE) della Commissione n. 1964/82 e, in particolare, l'art. 1, debba essere interpretato nel senso che ogni singolo pezzo o taglio di spuntatura o soccoscio debba essere imballato separatamente ovvero che i ritagli possano essere arrotolati assieme ad un pezzo o taglio di spuntatura o soccoscio e unitamente a questo imballati.

4) Se il regolamento (CEE) della Commissione n. 2675/88 e, in particolare, l'art. 4, n. 4, debba essere interpretato nel senso che esso consente l'immagazzinamento di ritagli di carne di peso inferiore a 100 grammi, ricavati dalle operazioni di taglio e disossamento effettuate ai fini dell'ottenimento di aiuti all'ammasso privato in base a contratti stipulati a termini del regolamento medesimo.

5) a) Qualora, in esito alla verifica di uno o più cartoni di carne collocati in deposito doganale ai fini dell'ottenimento delle restituzioni particolari all'esportazione ai sensi del regolamento n. 1964/82, risulti che i cartoni medesimi contengano ritagli di carne frammisti a pezzi di spuntatura, soccoscio o quadrello centrale e qualora ciò sia da considerare contrario al disposto del regolamento n. 1964/82, se i regolamenti n. 565/80 e n. 3665/87 consentano alle autorità competenti di negare la concessione delle restituzioni particolari all'esportazione con riguardo all'intero contenuto dei cartoni, incamerando la cauzione fornita a garanzia del pagamento anticipato versato per i cartoni medesimi, oltre alla maggiorazione del 20%.

b) Qualora, in esito alla verifica di uno o più cartoni di carne collocati in deposito doganale ai fini dell'ottenimento delle restituzioni particolari all'esportazione ai sensi del regolamento n. 1964/82, risulti che i cartoni medesimi contengano pezzi di grasso separati frammisti a pezzi di spuntatura, soccoscio o quadrello centrale, in contrasto con il disposto del regolamento n. 1964/82, se i regolamenti n. 565/80 e n. 3665/87 consentano alle autorità competenti di negare la concessione delle restituzioni particolari all'esportazione con riguardo all'intero contenuto dei cartoni, incamerando la cauzione fornita a garanzia del pagamento anticipato versato per i cartoni medesimi, oltre alla maggiorazione del 20%.

c) Qualora, in esito alla verifica di uno o più cartoni di carne collocati in deposito doganale ai fini dell'ottenimento delle restituzioni particolari all'esportazione ai sensi del regolamento n. 1964/82, risulti che i cartoni medesimi contengano pezzi di carne non imballati separatamente, in contrasto con il disposto del regolamento n. 1964/82, se i regolamenti n. 565/80 e n. 3665/87 consentano alle autorità competenti di negare la concessione delle restituzioni particolari all'esportazione con riguardo all'intero contenuto dei cartoni, incamerando la cauzione fornita a garanzia del pagamento anticipato versato per i cartoni medesimi, oltre alla maggiorazione del 20%.

6) a) Qualora, in esito alla verifica di uno o più cartoni di carne immagazzinati ai sensi del regolamento n. 2675/88 ai fini dell'ottenimento degli aiuti all'ammasso privato, risulti che i cartoni medesimi contengano ritagli di carne frammisti a pezzi di spuntatura, soccoscio o quadrello centrale e qualora ciò sia da considerare contrario al disposto dell'art. 4, n. 4, del regolamento n. 2675/88, se i regolamenti nn. 2220/85 e 2675/88 consentano alle autorità competenti di negare la concessione dell'aiuto all'ammasso privato con riguardo all'intero contenuto dei cartoni, incamerando la cauzione fornita a garanzia del pagamento anticipato versato per i cartoni medesimi, oltre alla maggiorazione del 20%.

b) Qualora, in esito alla verifica di uno o più cartoni di carne immagazzinati ai sensi del regolamento n. 2675/88 ai fini dell'ottenimento degli aiuti all'ammasso privato, risulti che i cartoni medesimi contengano pezzi separati di grasso frammisti a pezzi di spuntatura, soccoscio o quadrello centrale, in contrasto con il disposto dell'art. 4, n. 4, del regolamento n. 2675/88, se i regolamenti nn. 2220/85 e 2675/88 consentano alle autorità competenti di negare la concessione dell'aiuto all'ammasso privato con riguardo all'intero contenuto dei cartoni, incamerando la cauzione fornita a garanzia del pagamento anticipato versato per i cartoni medesimi, oltre alla maggiorazione del 20%.

7) Qualora, in esito ad una siffatta verifica di cartoni collocati in deposito doganale ai fini dell'ottenimento delle restituzioni particolari all'esportazione ai sensi del regolamento n. 1964/82, risulti che un determinato numero di cartoni contenga prodotti non consentiti frammisti a pezzi di carne e sia accertata la persistente e deliberata politica da parte dell'operatore consistente, in taluni stabilimenti, nel mischiare prodotti non consentiti con determinati pezzi di carne, se le autorità competenti siano autorizzate, ai sensi dei regolamenti nn. 565/80, 3665/87 e 1964/82, ad estrapolare i risultati dei controlli effettuati a campione su tutta la produzione di tali pezzi nei rispettivi stabilimenti, negando la concessione delle restituzioni all'esportazione al quantitativo di carne determinato sulla base di tale estrapolazione, incamerando la cauzione fornita a garanzia del pagamento anticipato versato con riguardo a tale quantitativo, oltre maggiorazione del 20%, ovvero se le autorità competenti possano estrapolare i risultati della verifica dei cartoni oggetto di un impegno di restituzioni all'esportazione limitatamente alla sola produzione dei rispettivi pezzi nell'ambito di quel determinato impegno.

8) Qualora, in esito alla verifica di cartoni di carne immagazzinati ai sensi del regolamento n. 2675/88 ai fini dell'ottenimento di aiuti all'ammasso privato, risulti che un determinato numero di cartoni contenga prodotti non consentiti, in contrasto con il regolamento n. 2675/88, e sia accertata la persistente e deliberata politica dell'operatore consistente nel mischiare, in taluni stabilimenti, i prodotti non consentiti con determinati pezzi di carne, se le autorità competenti siano autorizzate, ai sensi dei regolamenti nn. 2220/85 e 2675/88, ad estrapolare i risultati di tali verifiche su tutta la produzione di tali pezzi nei rispettivi stabilimenti, negando la concessione dell'aiuto all'ammasso privato al quantitativo di carne determinato sulla base di tale estrapolazione, incamerando le cauzioni fornite a garanzia dei pagamenti anticipati versati per tali quantitativi, oltre maggiorazione del 20%, ovvero se le autorità competenti possano estrapolare i risultati della verifica di cartoni oggetto di un contratto di aiuti all'ammasso privato limitatamente alla sola produzione dei rispettivi pezzi nell'ambito di quel solo contratto.

9) Qualora sia accertata la persistente e deliberata politica di un operatore consistente nell'aggiungere, in determinati stabilimenti, nei cartoni contenenti taluni pezzi di carne disossata prodotti per i quali sia escluso l'ammasso ai sensi dell'art. 4, n. 4, del regolamento n. 2675/88 nonché ai sensi del contratto sugli aiuti all'ammasso privato concluso tra l'operatore e le autorità competenti, e qualora dalle verifiche sia risultato l'immagazzinamento di consistenti quantitativi di prodotti non consentiti, se il regolamento n. 1091/80 e, in particolare, il suo art. 5, n. 2, lett. c), autorizzi le autorità competenti ad incamerare l'importo delle cauzioni contrattuali relative alla produzione dei pezzi medesimi in tali stabilimenti».

V - Soluzione delle questioni pregiudiziali

A - Sulla ricevibilità

32. La HMIL eccepisce l'irricevibilità delle ultime tre questioni. Anzitutto, essa adduce (punti 2.8.1, 6.9.5 e 7.13.1 delle sue osservazioni scritte) che la settima e l'ottava questione hanno un carattere ipotetico e non hanno alcun collegamento con la controversia in quanto sono state poste per ottenere consigli sugli ulteriori calcoli che il ministero potrebbe compiere e non per risolvere la lite pendente dinanzi al giudice nazionale .

33. Del resto, la HMIL ritiene (punto 7.14 delle sue osservazioni scritte) che la nona questione non abbia alcun rapporto con la soluzione della controversia e abbia un carattere meramente ipotetico, in quanto nessuno avrebbe mai sostenuto che la HMIL abbia voluto ingannare le autorità competenti per ottenere la concessione di aiuti all'ammasso o che siano stati immagazzinati quantitativi significativi di prodotti non consentiti.

34. Nel caso di specie, il giudice nazionale analizza il modo in cui sono stati estrapolati i risultati delle verifiche su campione e spiega le corrispondenti affermazioni sia del ministero che della HMIL. Quindi, ritengo che abbia spiegato i motivi per cui la soluzione di tali questioni risulta necessaria alla definizione della controversia; pertanto, la Corte di giustizia deve esaminare tali questioni pregiudiziali.

B - Nel merito

35. Per motivi di metodo, affronterò anzitutto, congiuntamente, le prime tre questioni, relative all'interpretazione del regolamento n. 1964/82, e in particolare all'obbligo di imballaggio separato e alla regola dei 100 grammi (1). Poi passerò alla quarta questione, relativa all'interpretazione del regolamento n. 2675/88, e in particolare al problema se sia consentito l'ammasso di ritagli di carne di peso inferiore a 100 grammi (2). Successivamente, tratterò la quinta questione, riguardante l'interpretazione dei regolamenti nn. 1964/82, 565/80 e 3665/87 e più precisamente l'unità base da considerare per stabilire il quantitativo di prodotto verificato che è possibile rifiutare (3). La sesta questione verte sull'interpretazione dei regolamenti nn. 2675/88 e 2220/85 e riguarda anch'essa l'unità base da considerare ai fini dell'esclusione (4). La settima, l'ottava e la nona questione saranno esaminate congiuntamente; esse riguardano l'interpretazione delle disposizioni dei regolamenti nn. 1964/82 e 2675/88 nonché dei regolamenti nn. 565/80, 2220/85, 3665/87 e 1091/80; il problema da esse sollevato riguarda l'unità base da applicare all'estrapolazione dei risultati di una verifica su campione (5).

1) Le prime tre questioni: l'obbligo di imballaggio separato e la regola dei 100 grammi

36. Nelle sue prime tre questioni, il giudice nazionale chiede in sostanza in che misura l'art. 1 del regolamento n. 1964/82 imponga che, per dare diritto alle restituzioni particolari all'esportazione, taluni pezzi di carne bovina o ritagli siano imballati separatamente e se sia possibile fare una distinzione a seconda che il peso di tali pezzi sia superiore o inferiore a 100 grammi.

37. Come evidenziato sia dal giudice nazionale che dalle parti nelle loro osservazioni scritte, il motivo di tale distinzione effettuata nelle prime due questioni tra ritagli di peso inferiore a 100 grammi e ritagli o pezzi di carne di peso superiore a 100 grammi consiste nel fatto che, nel corso della verifica effettuata nel 1989, il ministero aveva stabilito che i ritagli (trimmings) fossero scarti (scraps) o pezzi di carne (cuts) di peso uguale o inferiore a 100 grammi .

38. La HMIL sostiene (punto 7.5 delle sue osservazioni scritte) che la normativa comunitaria in materia di concessione di restituzioni all'esportazione (regolamento n. 1964/82) le consentiva di collocare piccoli pezzi di carne frammisti a un pezzo di spuntatura o di soccoscio, ottenendo così un «pezzo sui generis», senza alcun rischio di sostituzione. Secondo la stessa, oltre al fatto che si tratta di una pratica commerciale diffusa, nessun obiettivo del regolamento n. 1964/82 esige che il produttore imballi «separatamente» ogni piccolo pezzo di carne, come sostiene il ministero. Essa conclude, d'altra parte, che il peso dei ritagli non è un criterio pertinente per stabilire se una carne dia diritto alle restituzioni all'esportazione.

39. Esaminerò subito la questione dell'obbligo di imballaggio separato di ciascun pezzo di carne, prima di affrontare i diversi punti riguardanti le divergenze riscontrate, per taluni termini, tra le varie versioni linguistiche dei testi di cui trattasi; infine, passerò alla regola dei 100 grammi, che è stata introdotta dall'Irlanda per escludere taluni ritagli di carne dalle restituzioni particolari all'esportazione.

a) L'obbligo di imballaggio separato

40. Ritengo che l'obbligo di imballare separatamente ogni pezzo di carne destinato all'esportazione derivi chiaramente dal regolamento n. 1964/82 . a) Secondo il tenore letterale del suo art. 1, primo comma, ogni pezzo di carne destinato all'esportazione deve essere imballato separatamente per beneficiare delle restituzioni particolari all'esportazione. In altri termini, l'imballaggio di un insieme di pezzi contenente spuntatura, soccoscio o quadrello centrale nonché ritagli o piccoli pezzi di carne o di grasso non può costituire «dei pezzi disossati ... imballati separatamente» ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 1964/82 e ciascun pezzo di carne deve essere imballato separatamente, come sottolinea giustamente il ministero (punti 4.3 e 4.4 delle osservazioni scritte). b) L'art. 2, n. 1, precisa che l'operatore presenta alle autorità competenti designate dagli Stati membri una dichiarazione con la quale manifesta la sua volontà di disossare i quarti posteriori di cui all'art. 1 alle condizioni previste dal regolamento, e di esportare la quantità totale di pezzi disossati ricavati, previo imballo separato di ciascun pezzo. L'art. 2, n. 2, primo comma, aggiunge che la dichiarazione comporta in particolare la designazione e la quantità dei prodotti da disossare. c) L'art. 4, n. 1 dispone che, dopo il disossamento, l'operatore presenta all'autorità competente, perché vi apponga la sua vidimazione, uno o più «attestati carni disossate» , che indicano (nella casella 7) il numero dell'attestazione di cui all'art. 2, n. 2, relativa essenzialmente alla designazione ed alla quantità dei prodotti da disossare. d) E' fondamentale eliminare qualsiasi possibilità di sostituzione del pezzo imballato, in particolare garantendone l'identificazione , come ricorda espressamente l'art. 8 .

41. Pertanto, l'insieme delle norme che si applicavano all'epoca dei fatti al regime delle restituzioni particolari all'esportazione ci mostra che nessuna disposizione comunitaria permetteva agli Stati membri di discostarsi da tale regola fondamentale, nemmeno per pezzi di carne di minima dimensione .

42. I principi suesposti significano in pratica che, quando viene tagliato un grande pezzo di carne bovina, come spuntatura o soccoscio, al fine, ad esempio, di un migliore condizionamento e/o per ragioni commerciali, ciascuno di tali pezzi deve essere imballato separatamente indicando la sua identificazione e il suo peso, in modo da soddisfare tutte le condizioni del regolamento n. 1964/82 .

b) Le divergenze tra le varie versioni linguistiche

43. Secondo la HMIL, l'estrema rapidità dei ritmi di lavoro nei siti di disossamento rende inevitabile la presenza di piccoli pezzi di carne, che vengono separati dai pezzi di maggiori dimensioni durante la fase di disossamento. Si tratta di pezzi di notevole valore commerciale, denominati «ritagli» (trimmings), da distinguersi dagli «scarti derivanti dal disossamento» (scraps), non commerciabili, costituiti dai grossi tendini, le cartilagini, i pezzi di grasso ed altri ritagli di pesatura caduti a terra nel corso del disossamento. Secondo la HMIL, spuntature e soccoscio sono pezzi di qualità inferiore e vengono, in pratica, imballati nel polietilene. Nell'uso commerciale, i ritagli sono avvolti in un pezzo di soccoscio e spuntatura, per poi essere imballati in un unico blocco. La HMIL sostiene che la possibilità prevista all'art. 6, secondo comma, del regolamento n. 1964/82, di commercializzare all'interno della Comunità le ossa, i grossi tendini, le cartilagini, i pezzi di grasso ed altri ritagli di pesatura dovuti al disossamento riguarda unicamente gli scarti derivanti dal disossamento (scraps) e non i ritagli (trimmings), che devono essere esportati in ogni caso.

44. In questo caso, si pone un problema causato del fatto che il testo inglese del regolamento n. 1964/82 utilizza, da una parte, contemporaneamente i termini «cuts» e «pieces» per indicare i «pezzi» (di carne), mentre impiega, dall'altra, il termine «scraps» (ritagli di pesatura).

45. Il primo termine (cuts) è usato nell'art. 1 e nell'ultimo comma dell'art. 8, mentre il secondo (pieces) è impiegato nell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 8. Tuttavia, tali due espressioni sono intercambiabili ed hanno sostanzialmente lo stesso significato.

46. Ammettere che il termine inglese «pieces» costituisce un sinonimo di «cuts», vale a dire designa solo grandi pezzi di carne, cosicché che i ritagli non dovrebbero essere imballati separatamente, ma potrebbero essere confezionati unitamente a un grande pezzo di spuntatura e soccoscio, porterebbe, secondo me, a falsare l'applicazione del regolamento n. 1964/82.

47. Pertanto, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal regolamento n. 1964/82, è più giusto ritenere che il termine inglese «cut» si riferisca ad ogni pezzo di carne, per quanto piccolo esso sia. E' l'unica interpretazione idonea a garantire che non vi sia alcuna possibilità di sostituire il pezzo imballato, in particolare grazie alla sua identificazione, come sottolinea l'art. 8, del regolamento n. 1964/82, e come risulta chiaramente dall'ottavo «'considerando'» del regolamento medesimo, ove si menzionano il carattere particolare di tale restituzione, il divieto di sostituzione e l'adozione di misure che consentano l'individuazione dei prodotti in oggetto.

48. Del resto, l'esame dei termini in questione nelle altre versioni linguistiche conferma tale interpretazione . Ad esempio, la versione francese usa il termine «morceau», la versione italiana il termine «pezzo» e la greca il termine «o». La versione tedesca è più chiara perché, mentre impiega all'art. 1 e all'art. 2, n. 1, il termine «Stück», essa parla di «Teilstück», vale a dire di «parte di pezzo», al primo comma e all'ultimo comma dell'art. 8.

49. Tale conclusione è confermata, a mio parere, dall'interpretazione dell'art. 6, secondo comma, del regolamento n. 1964/82. Vero è che il primo comma di tale articolo prevede che la concessione della restituzione particolare all'esportazione sia subordinata all'esportazione del quantitativo complessivo delle carni ricavate dal disossamento , vale a dire delle carni ricavate dai quarti posteriori di bovini adulti sottoposti a controllo, in conformità dell'art. 5 del regolamento n. 1964/82 . Tale norma deve tuttavia essere interpretata alla luce, da una parte, delle altre disposizioni del regolamento n. 1964/82, come l'art. 1, primo comma, l'art. 2 e l'art. 8, che richiedono di poter identificare ciascun pezzo, e, dall'altra, dell'obiettivo perseguito dal legislatore comunitario, come ricavato dalle osservazioni sopra svolte.

50. Penso che la normativa stabilita dal legislatore comunitario riguardi un insieme, vale a dire quello dei quarti posteriori ricavati da bovini maschi adulti . Essa disciplina la sorte di tale insieme dopo il disossamento nel modo seguente: il quantitativo totale della carne, vale a dire l'insieme dei pezzi di carne che sono imballati separatamente, può beneficiare delle restituzioni particolari se viene esportato, mentre il residuo dei prodotti derivante dal disossamento può essere commercializzato nella Comunità. Più precisamente, l'art. 6, secondo comma, prevede che l'operatore possa tuttavia commercializzare all'interno della Comunità le ossa, i grossi tendini, le cartilagini, i pezzi di grasso ed altri ritagli di pesatura dovuti al disossamento. Come sottolineano giustamente il ministero (punto 4.20 delle sue osservazioni scritte) e la Commissione (punto 10 delle sue osservazioni scritte), il termine «tuttavia» (however) significa che il secondo comma costituisce una deroga rispetto al primo. Esso mira pertanto a consentire all'operatore di commercializzare della carne anche nella Comunità, perché altrimenti non vi sarebbe alcuna ragione per formulare il secondo comma in forma di deroga.

51. Ebbene, l'unico elemento menzionato al secondo comma dell'art. 6 del regolamento n. 1964/82 che potrebbe riguardare della carne è l'espressione «altri ritagli di pesatura dovuti al disossamento». Ne deduco che tale espressione sia volta ad includere i ritagli ricavati dalle operazioni di disossamento, potendo dunque tali ritagli essere commercializzati dall'operatore nella Comunità.

52. Considerata l'economia della normativa nonché lo scopo perseguito dal regolamento n. 1964/82, occorre inoltre risolvere i problemi causati dall'esistenza di una divergenza tra la nozione di «ritagli di pesatura» e la sua traduzione inglese di «scraps», che si distingue da un punto di vista terminologico dal termine «ritagli», tradotto in inglese con «trimmings» («trims») .

53. Considerato che il legislatore comunitario ha stabilito al secondo comma dell'art. 6 una deroga alla regola enunciata al primo comma, occorre ammettere che il termine inglese «scraps» non si riferisca agli scarti, vale a dire a pezzi idonei al consumo da parte dell'uomo, ma possa riferirsi ad ogni pezzo di carne, a prescindere dalla sua dimensione, e che le argomentazioni invocate in senso opposto dalla HMIL non possano essere accolte.

54. Concludendo, credo che, riguardo alla questione dell'obbligo di imballaggio separato per ciascun pezzo di carne ricavata dal disossamento, non vi sia una sostanziale differenza tra i ritagli di pesatura (scraps), termine usato all'art. 6, e i ritagli (trimmings/trims), come sottolineano giustamente il ministero e la Commissione.

c) La regola dei 100 grammi

55. Occorre ora esaminare la questione se uno Stato membro, in questo caso l'Irlanda, potesse istituire ai sensi del regolamento n. 1964/82 un limite, quello dei 100 grammi, la cui applicazione doveva consentirle di escludere i pezzi/ritagli di peso inferiore dal beneficio delle restituzioni particolari all'esportazione.

56. Come evidenzia la Commissione (punto 10 delle sue osservazioni scritte), la soluzione di tale questione è legata all'interpretazione degli artt. 7 e 8 del regolamento n. 1964/82.

57. Ricordo che l'art. 7 stabilisce, tra l'altro, che , gli Stati membri possono prevedere, invece del controllo dell'autorità competente ai fini del disossamento dei quarti posteriori, appropriate misure di controllo, in particolare che siano stabilite le modalità per il sezionamento e l'imballaggio, nonché una descrizione dei vari tagli da ottenere (to be obtained). Inoltre, secondo l'art. 8, gli Stati membri stabiliscono le condizioni del controllo e ne informano la Commissione; essi adottano i provvedimenti necessari per escludere qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti in questione, in particolare mediante individuazione di ciascun pezzo.

58. Emerge dal combinato disposto dei suddetti artt. 7 e 8 del regolamento n. 1964/82 che gli Stati membri possono escludere dal beneficio della restituzione particolare all'esportazione i ritagli con un peso inferiore ad un dato limite, vista la concreta difficoltà di identificare ogni piccolo pezzo di carne.

59. Ho già sottolineato che, per dare diritto ad una restituzione all'esportazione, occorreva che ogni pezzo di carne venisse imballato separatamente, a prescindere dalla dimensione e dal peso. Tuttavia, uno Stato membro, come l'Irlanda nella fattispecie, aveva il diritto di stabilire il limite minimo di 100 grammi al di sotto del quale i pezzi di carne non fruivano di tale restituzione, restando inteso che i pezzi con peso superiore potevano fruirne qualora imballati separatamente.

2) La quarta questione: l'ammasso di ritagli di carne di peso inferiore a 100 grammi

60. La quarta questione è volta a sapere se sia possibile, ai sensi del regolamento n. 2675/88, immagazzinare ritagli (trimmings, trims) di peso inferiore a 100 grammi.

61. Secondo la HMIL, il peso dei ritagli non è determinante per risolvere la questione se tale carne possa beneficiare della concessione di un aiuto all'ammasso privato. Essa ritiene che l'art. 4, n. 4, del regolamento n. 2675/88 autorizzi l'ammasso di ritagli derivanti dal taglio e dal disossamento. Essa ritiene che l'art. 4, n. 4, del regolamento n. 2675/88 debba essere interpretato in modo da conciliarsi con l'art. 6 del regolamento n. 1964/82. Infine, la HMIL dubita della validità della regola dei 100 grammi, secondo la quale ritagli di peso inferiore a 100 grammi non possono beneficiare dell'aiuto, poiché, essa sostiene, oltre ad essere arbitraria, l'applicazione di tale regola pregiudicherebbe il principio della certezza del diritto nonché il divieto di retroattività, in quanto la stessa non le era stata comunicata, non essendo stata adottata dal ministero in epoca anteriore all'immagazzinamento, bensì durante la realizzazione delle verifiche.

62. Dato che il legislatore comunitario non definisce l'espressione «altri ritagli di apprestamento dovuti al taglio o al disossamento», impiegata all'art. 4, n. 4, del regolamento n. 2675/88 , il ministero ritiene che poteva, in conformità della giurisprudenza della Corte , definire esso stesso, in qualità di autorità competente sul piano nazionale, le regole di applicazione dell'art. 4, n. 4, e prevedere che i pezzi/ritagli magri esclusi dall'ammasso in forza dell'art. 4, n. 4, fossero i ritagli di peso inferiore ai 100 grammi.

63. In primo luogo, ritengo necessario fornire alcune precisazioni. L'art. 4, n. 4, del regolamento n. 2675/88 definisce ciò che non può essere immagazzinato. Esso vieta quindi non solo l'ammasso di grossi tendini, cartilagini e pezzi di grasso, ma anche quello di altri ritagli di apprestamento dovuti al taglio o al disossamento . La differenza rispetto alla normativa anteriore contenuta nel regolamento n. 952/85 è evidente poiché quest'ultimo regolamento non vietava l'ammasso di ritagli e prevedeva al contrario (art. 4, n. 1) l'obbligo di ammassare tutta la carne ricavata dalle operazioni di taglio o disossamento .

64. Quanto precede mette in evidenza l'identità dei termini dell'art. 4, n. 4, del regolamento n. 2675/88 e dell'art. 6, secondo comma, del regolamento n. 1964/82. Tuttavia, occorre ricordare che i due sistemi, delle restituzioni particolari all'esportazione di cui al regolamento n. 1964/82 e degli aiuti all'ammasso privato di cui al regolamento n. 2675/88, costituiscono due regimi giuridici diversi, con obiettivi differenti, nonostante all'epoca dei fatti fosse possibile applicare le restituzioni particolari e il regime degli aiuti all'ammasso privato alle medesime carcasse.

65. Infatti, il collegamento necessario tra tali due sistemi giuridici può riscontrarsi nel regolamento n. 2675/88 medesimo, ma anche nel regolamento n. 565/88. In concreto, l'art. 4, n. 4, del regolamento n. 2675/88 dev'essere interpretato anche alla luce delle disposizioni dell'art. 6 di detto regolamento, che permette (n. 1) di immagazzinare in base ad un contratto di ammasso privato prodotti che possono essere assoggettati al regime di cui all'art. 5, n. 1, del regolamento n. 565/80, vale a dire un regime di restituzioni particolari all'esportazione . Logicamente, questo include il regime del regolamento n. 1964/82 ed implica una identità tra il prodotto che può essere immagazzinato ai sensi del regolamento n. 2675/88 e il prodotto che può essere esportato nell'ambito del regolamento n. 1964/82.

66. Del resto, in conformità dell'art. 3, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1091/80, il contratto di ammasso privato deve imporre all'ammassatore l'obbligo di ammassare i prodotti in partite facilmente identificabili, il cui peso e data d'immagazzinamento siano chiaramente indicati. Questo conferma che l'identificazione del prodotto immagazzinato è un criterio importante per il funzionamento degli aiuti all'ammasso privato.

67. In altri termini, l'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2675/88, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1988, data in cui è entrato in vigore (art. 14), ha apportato una deroga all'art. 2, n. 4, del regolamento n. 1091/80 , che vietava di concedere simultaneamente per i medesimi prodotti l'aiuto all'ammasso privato e l'anticipo per la restituzione all'esportazione . Infatti, l'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2675/88 ha stabilito che le carni bovine immagazzinate sotto contratto di ammasso privato potevano essere sottoposte «al regime di deposito doganale o di zona franca» e beneficiare del pagamento anticipato della restituzione particolare all'esportazione di cui all'art. 5 del regolamento n. 565/80 .

68. Ne consegue che l'espressione «ritagli di apprestamento» (scraps) usata all'art. 4, n. 4, del regolamento n. 2675/88 dovrebbe avere a rigor di logica lo stesso significato dell'espressione «ritagli di pesatura» (scraps) usata all'art. 6, secondo comma, del regolamento n. 1964/82, come sottolineano giustamente la Commissione (punto 15 delle sue osservazioni scritte) e il ministero irlandese (punto 5.4 delle sue osservazioni scritte).

69. Del resto, se consideriamo le altre traduzioni del termine «ritagli di apprestamento» (scraps) contenuto all'art. 4, n. 4, del regolamento n. 2675/88, si può vedere che i termini utilizzati sono gli stessi dell'art. 6, secondo comma, del regolamento n. 1964/82 .

70. Tuttavia, bisogna riconoscere il fatto che le due norme hanno obiettivi diversi. L'art. 4, n. 4, del regolamento n. 2675/88 mirava ad escludere i ritagli di apprestamento dal regime dell'ammasso privato mentre l'art. 6, secondo comma, del regolamento n. 1964/82 autorizzava gli operatori sia a commercializzare nella Comunità i «ritagli di pesatura» sia ad esportarli, secondo le modalità previste da tale regolamento. Pertanto, non avendo grande importanza la loro dimensione né che fossero o meno adatti al consumo da parte dell'uomo, i ritagli di pesatura (trimmings) dovuti al taglio o al disossamento non potevano essere immagazzinati né, quindi, fruire del relativo aiuto.

71. Del resto, il regolamento n. 2675/88 non conteneva disposizioni analoghe a quelle degli artt. 7 e 8 del regolamento n. 1964/82, che avrebbero autorizzato gli Stati membri ad adottare misure attuative. Occorre quindi applicare in ogni caso il regolamento n. 2675/88, che impone agli Stati membri rigide norme in proposito , e questi ultimi non possono decidere se i ritagli, a prescindere dalla loro dimensione e dal fatto che siano o meno adatti al consumo da parte dell'uomo, possano fruire di un aiuto all'ammasso privato.

72. In merito ai gravami sollevati dalla HMIL, concernenti la violazione del principio della certezza del diritto nonché del divieto di retroattività a causa dell'adozione della regola dei 100 grammi nel corso del procedimento di verifica dei suoi prodotti, ai sensi dei regolamenti nn. 1964/82 e 2675/88, ritengo che, non avendo la Supreme Court sottoposto alla Corte questioni in proposito, non sia necessario affrontarli. Spetta quindi al giudice nazionale esaminare tali questioni.

3) La quinta questione: l'unità base da considerare per stabilire il quantitativo di prodotto verificato da escludere dal beneficio delle restituzioni particolari all'esportazione

73. La quinta questione, divisa in tre parti, è relativa all'interpretazione dei regolamenti nn. 1964/82, 565/82 e 3665/87, e in particolare al problema dell'unità base da applicare per stabilire il quantitativo di prodotto verificato da escludere dal beneficio delle restituzioni particolari all'esportazione. Tale suddivisione in distinte parti è dovuta all'eventualità che la soluzione possa differire in funzione della natura del prodotto riscontrato in ogni unità d'imballo, costituita in questo caso da cartoni.

a) Le questioni sollevate

74. Secondo la HMIL (punto 7.8.1 delle sue osservazioni scritte), il ministero ha ritenuto erroneamente che la presenza di una pur minima quantità di prodotto non consentito in un cartone giustifichi il rifiuto dell'intero cartone. Una tale conclusione sarebbe contraria al principio di proporzionalità . Del resto, le disposizioni del regolamento n. 1964/82 non consentono, secondo la stessa, di rifiutare dei pezzi di carne legittimamente confezionati perché si è trovato un altro pezzo non conforme alla normativa comunitaria. A parere della HMIL, l'obiettivo del legislatore comunitario è ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate, qualora siano riscontrate anomalie; per raggiungere tale obiettivo non sarebbe necessario rifiutare l'intero contenuto dei cartoni senza prendere in considerazione il peso del prodotto non consentito.

75. Il ministero, dal canto suo, ritiene che il rinvenimento di un prodotto non consentito in un cartone giustifichi, ai sensi dei regolamenti del Consiglio n. 565/80 e della Commissione nn. 2220/85 e 3665/87, che l'autorità competente rifiuti l'intero contenuto del cartone in quanto non rispondente alle condizioni per la concessione delle restituzioni particolari all'esportazione e dichiari incamerata la cauzione corrispondente all'anticipo versato per tali cartoni, maggiorata del 20%.

b) La violazione degli obblighi dell'operatore

76. L'accertamento visto sopra di una violazione delle norme stabilite dal regolamento n. 1964/82 da parte dell'operatore determina le conseguenze specificate nei regolamenti del Consiglio n. 565/80 e della Commissione nn. 2220/85 e 3665/87, che consentono all'autorità competente di rifiutare l'intero contenuto del cartone in quanto non rispondente alle condizioni per la concessione delle restituzioni particolari all'esportazione e di dichiarare incamerata la cauzione versata per il pagamento anticipato di tali cartoni, aumentata del 20%.

77. Ricordo inoltre che, come indicato al paragrafo precedente, la definizione dei prodotti nella dichiarazione preventiva presentata dall'operatore per beneficiare delle restituzioni particolari all'esportazione, ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 1964/82, doveva corrispondere alla nomenclatura delle restituzioni particolari all'esportazione, usata nel 1988 per i prodotti esportati ai sensi di tale regolamento . Come sottolinea giustamente la Commissione (punto 16 delle sue osservazioni scritte), se, in seguito all'accertamento dell'infrazione, il prodotto non era conforme alla nomenclatura ufficiale, tale infrazione non poteva, anche per tale motivo, essere considerata di secondaria importanza. Questo vale ancor più per il grasso che non è carne che possa beneficiare delle restituzioni particolari all'esportazione secondo le condizioni previste dal regolamento n. 1964/82.

c) L'incameramento delle cauzioni

78. I versamenti anticipati delle restituzioni particolari all'esportazione e le modalità di costituzione e perdita delle garanzie avevano come fondamento giuridico, nel 1988, il regolamento del Consiglio n. 565/80 e i regolamenti della Commissione nn. 2220/85 e 3665/87.

79. Il principio fondamentale che si applica ai versamenti anticipati delle restituzioni particolari all'esportazione deriva dagli artt. 5 e 6 del regolamento n. 565/80. L'art. 5 permette il pagamento anticipato delle restituzioni particolari all'esportazione a condizione di costituire una cauzione che garantisca il rimborso di un importo pari a quello pagato, maggiorato di un importo supplementare, che era nella fattispecie del 20%, come previsto dal regolamento n. 3665/87 . Del resto, (art. 6 del regolamento n. 565/80), questa cauzione poteva essere incamerata totalmente o parzialmente se risultava che non era sorto alcun diritto alla restituzione o che il diritto alla restituzione riguardava un importo inferiore.

80. Il regolamento della Commissione n. 3665/87 ha stabilito norme molto dettagliate per le restituzioni particolari all'esportazione, precisando nei minimi particolari le prove che l'esportatore doveva fornire per dimostrare di avervi diritto .

81. Dal momento che vi è il pagamento anticipato dell'importo totale delle restituzioni particolari all'esportazione che possono essere versate definitivamente in base alla dichiarazione presentata dall'esportatore, ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1964/82, e dato che è previsto il recupero dell'importo versato in anticipo quando le restituzioni particolari all'esportazione dovute in via definitiva sono di importo inferiore rispetto a quello anticipato, l'autorità nazionale competente può imporre correttivi finanziari . Nel caso in cui l'operatore/esportatore interessato non dimostri di aver diritto alla totalità delle restituzioni versate in anticipo, non avendo soddisfatto l'insieme degli obblighi impostigli, l'autorità competente in materia di intervento, in questo caso il ministero, ha l'obbligo di dichiarare incamerata una parte della cauzione pari alla differenza tra l'importo versato in anticipo e quello della restituzione particolare per cui si è dimostrata l'esistenza di un diritto, maggiorata del 20%, in conformità dell'art. 33, n. 1 , ed all'art. 33, n. 3, lett. d), del regolamento n. 3665/87 .

d) I cartoni come unità base dell'esclusione

82. Nel caso di specie si pone la questione di sapere se ogni cartone dovesse o potesse essere ritenuto come l'unità base da prendere in considerazione per l'esclusione del prodotto non ammissibile.

83. In proposito, ricorderò semplicemente che, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del regolamento n. 1964/82, «i sacchi, i cartoni o gli altri imballaggi contenenti i pezzi disossati vengono sigillati o piombati dalle autorità competenti e recano indicazioni che consentano di identificare le carni disossate, in particolare il peso netto, il tipo e il numero dei pezzi, nonché un numero di serie».

84. Secondo me, l'art. 8, terzo comma, presenta come ugualmente valide varie soluzioni alternative che comprendono in particolare i sacchi, i cartoni e gli altri imballaggi che contengono i pezzi disossati; esso riconosce quindi all'autorità nazionale competente un potere discrezionale di scelta. Pertanto, era senza dubbio possibile ritenere il cartone come l'unità base per l'esclusione del prodotto verificato .

e) L'applicazione del principio di proporzionalità

85. Si pone inoltre il problema di sapere se la cauzione debba essere incamerata per l'intero cartone, come ritiene il ministero, o solo in proporzione al quantitativo di prodotto illegittimamente incluso nel cartone, come sostiene la Commissione (punto 17 delle sue osservazioni scritte) .

86. Penso che sia più giusta la prima soluzione. Essa non viene contraddetta né dalla motivazione né dal dispositivo della sentenza Gausepohl . In tale causa, ci si poneva il problema di sapere se il requisito dell'esportazione del quantitativo totale della carne ricavata dal disossamento, stabilito dal regolamento n. 1964/82, fosse soddisfatto nel caso in cui mancasse un pezzo di quarto posteriore del peso di 3,1 chilogrammi, che era stato tuttavia imballato separatamente, e se la mancanza di detto pezzo potesse escludere il versamento delle restituzioni particolari per la totalità dei pezzi esportati. La Corte ha dichiarato che la mancanza di una parte infima di detto quantitativo complessivo non può comportare, in forza del principio di proporzionalità e in difetto di malafede da parte dell'operatore, che non sia stata soddisfatta la condizione dell'esportazione per quel che riguarda il resto della carne. In altri termini, essa ha accettato che la restituzione dovuta fosse diminuita in proporzione all'entità dell'infrazione; ma se essa ha deciso in tal senso è, da una parte, perché mancava solo una parte minima del quantitativo totale e, dall'altra, perché non vi era malafede da parte dell'operatore, e quindi non vi era un intento fraudolento ; in caso contrario, essa avrebbe infatti ritenuto che non fosse soddisfatta la condizione dell'esportazione per il resto della carne. In altre parole, essa ha adottato detta soluzione poiché, in base agli atti, impellenti considerazioni di equità lo richiedevano .

87. In questo caso, lungi dall'essere «pretoriana», basata sull'equità, e dal costituire «un correttivo eccezionale» , temo che una soluzione flessibile possa aprire il vaso di Pandora, nel senso che giungerebbe a sanare irregolarità, anche allorché, come afferma il giudice nazionale, esistono indizi che, in talune unità produttive, l'operatore aveva adottato una deliberata e persistente politica consistente nel porre nei cartoni contenenti taluni pezzi di carne disossata dei prodotti non imballati separatamente, bensì frammisti ad altri pezzi, violando la normativa comunitaria in vigore e in contrasto con le dichiarazioni fatte dall'operatore medesimo .

4) La sesta questione: l'unità base dell'esclusione in caso di ammasso

88. La sesta questione, divisa in due parti, riguarda l'unità base dell'esclusione in caso di ammasso, vale a dire di applicazione dei regolamenti nn. 2675/88 e 2220/85. Il problema è quindi sapere se il cartone può costituire tale unità base. La suddivisione in due parti è motivata dall'ipotesi che la soluzione possa differire a seconda della natura del prodotto contenuto in ogni unità d'imballo, nella fattispecie il cartone.

a) La concessione di un aiuto all'ammasso privato

89. Come ho già sottolineato, considerata l'interdipendenza dei due sistemi, del versamento delle restituzioni particolari all'esportazione, da una parte, e dell'aiuto all'ammasso privato, dall'altra, l'esatta identificazione di ciascun pezzo immagazzinato costituiva un fattore fondamentale anche per il sistema degli aiuti all'ammasso privato e tale identificazione è possibile solo attraverso il confezionamento separato di ogni pezzo.

90. Per di più, l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 2675/88 prevede che l'aiuto all'ammasso privato possa essere concesso esclusivamente per le carni classificate secondo la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti stabilita dal regolamento del Consiglio n. 1208/81. L'art. 2, n. 2, del regolamento n. 1208/81, nella versione modificata, prevede che, ai fini dell'accertamento dei prezzi di mercato, la carcassa sia presentata «senza grasso di rognone».

91. Del resto, i pezzi di grasso non potevano essere immagazzinati ai sensi dell'art. 4, n. 4, del regolamento n. 2675/88. In altri termini, il grasso (di rognone) è in tutti i casi escluso dal beneficio dell'AAP.

92. L'art. 5, n. 2, del regolamento n. 2675/88 prevede che, dopo tre mesi di ammasso contrattuale e a richiesta dell'ammassatore, si può procedere ad un unico pagamento anticipato dell'aiuto, a condizione che l'ammassatore costituisca una cauzione pari all'anticipo maggiorato del 20%.

93. Tale cauzione era disciplinata dall'art. 5, n. 2, del regolamento n. 2675/88 nonché dai citati regolamenti nn. 2220/85 e 3665/87. L'art. 10 del regolamento n. 2675/88 fissa l'importo della cauzione prevista all'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1091/80, secondo il quale la domanda di contratto o l'offerta sono valide soltanto se recano le indicazioni e gli impegni di cui all'art. 3, nn. 1 e 2, e se viene fornita la prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione.

94. Per i pagamenti anticipati, il regolamento n. 2220/85 stabilisce, nei suoi artt. 19, n. 1 , e 29 , un sistema in forza del quale l'operatore deve dimostrare il suo diritto definitivo all'importo pagato anticipatamente mentre, in mancanza di prova, l'autorità competente è tenuta ad esigere il rimborso di quanto anticipato e, in assenza di rimborso entro trenta giorni, a dichiarare incamerata la cauzione.

95. In merito al contratto di ammasso privato, l'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1091/80 prevede che, salvo il caso di forza maggiore: a) la cauzione viene incamerata in proporzione al quantitativo mancante della quantità stipulata nel contratto relativo all'ammasso se meno del 90% di tale quantitativo è consegnato all'ammasso nei termini previsti ed è ammassato durante il periodo stipulato in conformità alle disposizioni dell'art. 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento n. 1091/80; b) in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) , l'autorità competente dello Stato membro interessato dichiara la cauzione totalmente o parzialmente incamerata, secondo il grado di gravità dell'infrazione. Infine, c) in caso di inadempienza degli altri obblighi contrattuali la cauzione viene totalmente incamerata.

96. Poiché, come abbiamo visto sopra, imballare ritagli o pezzi di grasso di spuntatura, soccoscio o quadrello costituisce una grave violazione degli obblighi contrattuali dell'ammassatore, detta infrazione costituisce anche una violazione dell'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1091/80, che costituisce il fondamento giuridico per la decadenza della garanzia fornita, ivi inclusa la maggiorazione del 20%.

b) L'unità base dell'esclusione

97. Riguardo all'unità base per l'esclusione del prodotto inidoneo all'ammasso, l'art. 6 del regolamento n. 2675/88 disponeva, da una parte, che (n. 1), in deroga all'art. 2, n. 4, del regolamento n. 1091/80, i prodotti da immagazzinare sotto contratto di ammasso privato possono essere assoggettati al regime delle restituzioni particolari all'esportazione e, dall'altra, che (n. 3) ai fini dell'applicazione del n. 1, qualora venga concluso un contratto di ammasso privato per un quantitativo costituito di più partite, immagazzinate in date diverse, può essere presentata per ogni partita una dichiarazione di pagamento distinta.

98. Allo stesso modo, secondo l'art. 6, n. 3, del regolamento n. 2675/88, la dichiarazione di pagamento è presentata per ogni partita il giorno della sua entrata in magazzino. Inoltre, all'ultimo comma di tale paragrafo, si precisa che per partita s'intende «il quantitativo immagazzinato in un determinato giorno».

99. Pertanto, la «partita» costituisce l'unità base per l'esclusione di un prodotto che non può godere di un aiuto ai sensi del regolamento n. 2675/88. Ma, poiché detta disposizione del n. 3 dev'essere interpretata alla luce del n. 1 del medesimo articolo, ritengo che il ministero potesse giustamente considerare come unità di esclusione di un prodotto non ammissibile, anziché la «partita», il cartone di carne posto in magazzino, approccio sicuramente più favorevole alla HMIL. Il ministero poteva quindi decidere di considerare il cartone come unità base per escludere taluni prodotti, poiché tale soluzione è ragionevole e conforme ai regolamenti applicabili.

5) Le ultime tre questioni: l'unità base dalla quale estrapolare i risultati di una verifica su campione

100. La settima, l'ottava e la nona questione riguardano l'interpretazione delle disposizioni dei regolamenti nn. 1964/82 e 2675/88 nonché dei regolamenti nn. 565/80, 2220/81, 3665/87 e 1091/80; esse sono volte a sapere da quale unità base sia possibile estrapolare i risultati di una verifica su campione. Tali questioni sono dovute al fatto che esistevano indizi di una persistente e deliberata politica della HMIL, in taluni stabilimenti, che consisteva nell'imballare prodotti non consentiti frammisti a determinati pezzi di carne bovina.

101. Anzitutto, ricordo che, secondo il giudice nazionale, il ministero e i servizi fiscali hanno verificato, nell'aprile e settembre 1989, 2 400 cartoni di carne bovina disossata, dichiarata ai fini delle restituzioni particolari all'esportazione ed immagazzinata nell'ambito del regime AAP durante l'anno 1988. Tali controlli hanno evidenziato che, nei sette stabilimenti di produzione utilizzati dalla HMIL, taluni cartoni di detta società contenevano pezzi che, secondo il ministero, non erano imballati separatamente nonché grasso (grasso scrotale), ritagli di pesatura e ritagli imballati frammisti a pezzi denominati spuntatura, soccoscio e quadrello centrale. Infine, il ministero ha sostenuto che, in quattro degli stabilimenti in questione, il quantitativo dei ritagli di pesatura, dei ritagli e dei pezzi non imballati separatamente era estremamente elevato.

102. Valendosi della pronuncia della High Court, la HMIL ritiene (punto 6.9.6 delle sue osservazioni scritte) che l'unità dalla quale occorreva estrapolare i risultati della verifica su campione doveva essere il contratto, che costituirebbe l'unità legale ai sensi dei regolamenti applicabili e che imporrebbe, per ciascun contratto concreto, la costituzione di una cauzione. Sarebbe completamente errato, essa sostiene, dichiarare incamerate cauzioni versate per contratti che non sono stati oggetto di alcuna verifica su campione. A suo parere, deve essere riconosciuta e rispettata l'autonomia di ciascun contratto.

103. Il ministero parte dall'accertamento del giudice nazionale secondo cui esistono indizi di una deliberata e persistente politica da parte della HMIL consistente nell'unire, in taluni stabilimenti, prodotti non consentiti con determinati pezzi di carne. Esso sostiene (punto 8.7 delle sue osservazioni scritte) che, se l'interpretazione data dalla HMIL ai regolamenti nn. 1964/82 e 2675/88 è erronea, ne consegue inevitabilmente che, con ogni probabilità, esiste un prodotto non consentito in tutti gli stabilimenti, in tutti i contratti e in tutti gli impegni in materia di restituzioni all'esportazione (Export Refund Bonds). Pertanto, il ministero conclude (punto 8.8 delle sue osservazioni scritte) che era possibile estrapolare i risultati della verifica su campione all'unità di produzione senza limitarsi ad una estrapolazione circoscritta ad ogni impegno relativo alle restituzioni particolari all'esportazione e a ciascun contratto di ammasso privato .

104. La Corte ha ripetutamente ammesso la possibilità di estrapolazione in base ai risultati di una verifica su campione. In tal senso, essa ha ritenuto che la Commissione possa basarsi sui risultati di una tale verifica, se realizzata in modo sufficientemente affidabile, e sulle conclusioni dei periti, vale a dire di tecnici con conoscenze specifiche, che consentano loro di valutare pienamente la situazione di cui trattasi , e che essa poteva, partendo da tali accertamenti, adottare un atto applicabile ad un insieme di cui talune parti erano state verificate .

105. Del resto, la Corte ha dichiarato che in mancanza di norme concrete che disciplinano l'attuazione delle verifiche su campione , la Commissione ha la possibilità di applicare i sistemi di controllo che le sembrano più idonei , restando inteso che tale libertà ha come contropartita che i sistemi scelti devono essere affidabili .

106. Nel caso di specie, dato che, secondo il giudice nazionale, taluni indizi lasciano pensare ad una deliberata e persistente politica da parte dell'operatore, l'estrapolazione non può, a mio parere, essere circoscritta al solo ambito dei cartoni interessati da un contratto di ammasso o da un impegno concreto, a condizione ben inteso che il campione prelevato per il controllo possa considerarsi rappresentativo.

107. Dal momento che siano soddisfatti i requisiti posti dalla giurisprudenza della Corte, ritengo che l'autonomia di ciascun contratto per la costituzione di una garanzia non possa essere invocata come una sorta di scudo, che impedisca in pratica la completa applicazione delle norme comunitarie limitando l'estrapolazione all'ambito di un determinato contratto di ammasso privato o a quello di uno specifico impegno relativo alle restituzioni particolari all'esportazione, invece di estendersi all'intera unità produttiva.

108. Pertanto, la competente autorità nazionale può basarsi sui risultati di una verifica su campione per trarne conclusioni che riguardano l'insieme della produzione di taluni pezzi di carne bovina, allorché tali controlli sono sistematici , i risultati sono affidabili e vi sono indizi di una deliberata e persistente politica da parte dell'operatore, come indicato nel provvedimento di rinvio.

VI - Conclusione

109. Per i suesposti motivi, propongo di risolvere le questioni sollevate dalla Supreme Court of Ireland nel modo seguente:

«1) L'art. 1, primo comma, del regolamento della Commissione 20 luglio 1982, n. 1964, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate, dev'essere interpretato nel senso che, per poter dare diritto alle restituzioni particolari all'esportazione, i pezzi di carne disossata devono essere imballati separatamente, a prescindere dal loro peso.

2) Gli artt. 7 e 8 del regolamento n. 1964/82 devono essere interpretati nel senso che consentono agli Stati membri di escludere dal beneficio delle restituzioni particolari all'esportazione i pezzi/ritagli di carne di peso inferiore a 100 grammi, idonei o meno al consumo da parte dell'uomo. Gli Stati membri sono in ogni caso tenuti ad adottare le misure necessarie per escludere qualsiasi possibilità di sostituzione di tali prodotti, assicurando in particolare la loro identificazione.

3) L'art. 6 del regolamento n. 1964/82 dev'essere interpretato nel senso che i ritagli/pezzi di carne dovuti al taglio costituiscono «ritagli di pesatura» (scraps) e possono essere posti in commercio all'interno della Comunità.

4) L'art. 4, n. 4, del regolamento della Commissione 29 agosto 1988, n. 2675, recante concessione di un aiuto fissato forfettariamente in anticipo all'ammasso privato di carcasse, mezzene, quarti posteriori e quarti anteriori di animali adulti maschi della specie bovina, dev'essere interpretato nel senso che i ritagli di apprestamento (scraps) o ritagli (trimming, trims), idonei o meno al consumo umano, non possono beneficiare degli aiuti all'ammasso privato.

5) L'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1964/82 dev'essere interpretato nel senso che, qualora l'operatore violi gli obblighi assunti ai sensi di tale normativa per un quantitativo di carne bovina che ha fruito del versamento anticipato delle restituzioni particolari all'esportazione, includendo negli scatoloni per l'imballo ritagli o pezzi di grasso frammisti a pezzi di spuntatura, soccoscio o quadrello centrale, oppure pezzi di carne non imballata separatamente, la cauzione che garantiva il pagamento anticipato per tali cartoni deve - in conformità delle disposizioni del regolamento del Consiglio 4 marzo 1980, n. 565, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, del regolamento della Commissione 22 luglio 1985, n. 2220, che fissa le modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli, nella sua versione modificata dal regolamento della Commissione n. 1181/87, nonché del regolamento della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato e rettificato dai regolamenti della Commissione nn. 3494/88 e 3993/88 - essere considerata interamente incamerata, ivi compresa la maggiorazione del 20%, allorché esistono indizi di una deliberata e persistente politica da parte dell'operatore.

6) L'art. 4, n. 4, del regolamento della Commissione n. 2675/88 dev'essere interpretato nel senso che, in caso di violazione del divieto di ammasso dei ritagli dovuti al taglio della carne per la quale è stato pagato in anticipo un aiuto all'ammasso privato , nonché in caso di violazione del divieto di ammasso dei pezzi di grasso, la cauzione costituita per ogni scatolone d'imballo, in applicazione dell'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento della Commissione 2 maggio 1980, n. 1091, recante modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine, nella sua versione modificata dal regolamento n. 2826/82, viene interamente incamerata, ivi compresa la maggiorazione del 20%, allorché esistono indizi di una deliberata e persistente politica da parte dell'operatore.

7) Le disposizioni dei regolamenti nn. 1964/82 (art. 1, n. 1 e art. 2, n. 1), 2675/88 (art. 4, n. 4) nonché 565/80, 2220/85, 3885/87 e 1091/80 [art. 5, n. 2, lett. c)] devono essere interpretate nel senso che, qualora gli agenti di uno Stato membro procedano a controlli sistematici su un campione rappresentativo di cartoni di carne bovina e trovino indizi di una deliberata e persistente politica da parte dell'operatore, consistente nel commettere irregolarità come quelle verificate dal giudice nazionale nel caso di specie, tale Stato membro ha il diritto di estendere i risultati del controllo effettuato a cartoni diversi da quelli verificati, ivi inclusi quelli relativi ad altri contratti di ammasso privato o ad altri impegni relativi a restituzioni particolari all'esportazione».

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