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Document 61998CC0383

Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 16 dicembre 1999.
The Polo/Lauren Company LP contro PT. Dwidua Langgeng Pratama International Freight Forwarders.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberster Gerichtshof - Austria.
Politica commerciale comune Regolamento (CE) n. 3295/94 - Divieto di immissione in libera pratica, di esportazione, di riesportazione e di vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative - Applicabilità a merci in transito esterno - Validità.
Causa C-383/98.

Raccolta della Giurisprudenza 2000 I-02519

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:624

61998C0383

Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 16 dicembre 1999. - The Polo/Lauren Company LP contro PT. Dwidua Langgeng Pratama International Freight Forwarders. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberster Gerichtshof - Austria. - Politica commerciale comune Regolamento (CE) n. 3295/94 - Divieto di immissione in libera pratica, di esportazione, di riesportazione e di vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative - Applicabilità a merci in transito esterno - Validità. - Causa C-383/98.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-02519


Conclusioni dell avvocato generale


Introduzione

1 Con la questione pregiudiziale che ha sottoposto alla Corte, l'Oberster Gerichtshof della Repubblica d'Austria, giudice ordinario di ultimo grado in materia, si pone la questione dell'applicabilità della normativa comunitaria relativa alla lotta contro la contraffazione ad un caso in cui né lo speditore, né il destinatario della merce, né il titolare del marchio, che fa valere una violazione dei suoi diritti, abbiano la loro sede sociale in uno Stato membro.

2 Questo incidente procedurale è stato sollevato nell'ambito di un ricorso per cassazione («Revision») il cui fine ultimo è la determinazione dell'organo giurisdizionale competente a conoscere il merito della causa. Il diritto comunitario, allo stato attuale, non contiene alcuna disposizione che possa avere un effetto sulla competenza territoriale del giudice nazionale chiamato a conoscere tale tipo di controversia, per cui non farà più riferimento a tale questione.

I fatti

3 Come risulta dall'ordinanza di rinvio, la ricorrente nella causa principale, una società commerciale con sede a New York, è titolare di vari marchi nominativi e figurativi che godono di notorietà nel mondo intero (1) e registrati, tra l'altro, in Austria. Facendo valere questi diritti, essa ha ottenuto dalle autorità doganali competenti che adottino una decisione con cui veniva trattenuta provvisoriamente una partita di 633 T-shirt Polo Ralph Lauren provenienti da un paese terzo e destinate ad un impresa con sede in Polonia, e di cui era stato chiesto il vincolo ad un regime sospensivo.

La normativa comunitaria vigente

4 La partita di T-shirt è stata trattenuta in conformità al regolamento del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3295, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative (in prosieguo: il «regolamento») (2).

5 Il regolamento ha per oggetto di impedire l'immissione in libera pratica di merci contraffatte e di merci usurpative adottando misure volte a contrastare efficacemente il commercio illegale di queste merci (secondo `considerando' del preambolo).

A tal fine esso definisce, da un lato, le condizioni d'intervento delle autorità doganali qualora merci sospettate di essere merci contraffatte o usurpative siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'esportazione o la riesportazione oppure siano scoperte, in occasione di un controllo effettuato su merci vincolate ad un regime sospensivo [art. 1, n. 1, lett. a)] e, dall'altro, le misure che l'autorità competente deve prendere nei riguardi delle merci anzidette qualora si accerti che esse sono effettivamente merci contraffatte o usurpative [art. 1, n. 1, lett. b)].

6 Ai sensi dell'art. 3, il titolare di un marchio di fabbrica o di commercio, il titolare di diritto d'autore e di diritti affini o il titolare di un diritto relativo a disegni o modelli (in prosieguo: il «titolare del diritto») può presentare al servizio doganale competente una domanda scritta per ottenere l'intervento dell'autorità doganale relativamente a merci per le quali si sospetta che siano contraffatte o usurpative. Questa domanda deve contenere una descrizione delle merci sufficientemente precisa e una giustificazione del suo diritto. La domanda viene poi esaminata dal servizio doganale competente, che informa immediatamente e per iscritto il richiedente della sua decisione.

7 L'art. 5 del regolamento prevede che la decisione che accoglie la domanda del titolare del diritto è comunicata immediatamente agli uffici doganali dello Stato membro eventualmente interessati a merci sospettate di essere contraffatte o usurpative alle quali si riferisce la domanda stessa.

8 Ai sensi dell'art. 6, n. 1, primo comma, del regolamento, quando un ufficio doganale, cui è stata trasmessa la decisione che accoglie la richiesta del titolare del diritto, accerti, eventualmente previa consultazione del richiedente, che determinate merci corrispondono alla descrizione delle merci contraffatte o delle merci usurpative contenuta nella decisione stessa, sospende lo svincolo o procede al blocco delle merci.

9 Ai sensi dell'art. 84, n. 1, del regolamento del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il codice doganale comunitario (in prosieguo: il «codice doganale comunitario») (3), quando viene utilizzata l'espressione «regime sospensivo», si intende che essa si applica in particolare, nel caso di merci non comunitarie, al regime di transito esterno.

10 Ai sensi dell'art. 91, n. 1, del codice doganale comunitario, «il regime di transito esterno consente la circolazione da una località all'altra del territorio doganale della Comunità:

a) di merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi all'importazione e ad imposte, né alle misure di politica commerciale;

b) di merci comunitarie che formano oggetto di una misura comunitaria implicante la necessità della loro esportazione verso paesi terzi e per cui sono espletate le corrispondenti formalità doganali di esportazione».

La questione pregiudiziale sottoposta

11 Il 29 settembre 1998 l'Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla seguente questione:

«Se l'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3295, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative (GU L 341 del 30 dicembre 1994) sia da interpretarsi nel senso che tale regolamento si applica anche a fattispecie nelle quali merci da tale regolamento contemplate, durante il transito da un paese extracomunitario ad altro paese anch'esso extracomunitario, sono state provvisoriamente bloccate dall'autorità doganale di uno Stato membro in forza del suddetto regolamento e su richiesta di un titolare del diritto che si pretende leso e la cui impresa ha sede in territorio extracomunitario».

Le osservazioni presentate

12 Tra le parti, solo il governo tedesco mette in dubbio l'applicabilità del regolamento al transito esterno di merci sospettate di contraffare un marchio il cui titolare è una società extracomunitaria.

Secondo tale governo, il regolamento - il cui obiettivo è la protezione del mercato interno - non legittima le autorità doganali nazionali ad intervenire quando le merci costituiscono oggetto di una semplice procedura di transito. Quest'interpretazione è confermata dall'adozione, il 25 gennaio 1999, di un nuovo regolamento contro le merci usurpative (4) che estende, in particolare, l'obbligo di intervento alle merci collocate in zona franca o in deposito franco.

13 La ricorrente nella causa principale, i governi austriaco, francese e finlandese nonché la Commissione concordano nel sostenere che l'applicabilità del regolamento nella fattispecie si impone in base al combinato disposto di quest'ultimo e delle disposizioni pertinenti del codice doganale. Inoltre, queste parti fanno valere sostanzialmente che l'applicazione di misure d'intervento a merci poste in un regime sospensivo costituisce un atto di difesa commerciale giustificato dalla necessità di ritirare in maniera efficace dal circuito economico tutte le merci sospettate di essere merci contraffatte, senza che la cittadinanza del titolare dei diritti possa avere una qualsiasi incidenza al riguardo.

14 Il governo finlandese e la Commissione sottolineano anche che il regolamento contribuisce ad adottare, a livello comunitario, le disposizioni intese a tutelare i diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio elaborate nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio («Accordo TRIP»). Il governo finlandese mette in evidenza il rischio sicuro che, se dovesse essere seguita l'interpretazione restrittiva suggerita dal giudice a quo, le merci contraffatte che transitano per il territorio comunitario finiscano per accedere al mercato interno.

Esame della questione pregiudiziale

15 In base all'interpretazione letterale, non vi è alcun dubbio sul fatto che situazioni quali quelle della presente fattispecie rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento. Il titolo, il terzo `considerando' e l'art. 1, n. 1, lett. a), del regolamento esprimono la volontà di disciplinare l'intervento delle autorità doganali qualora le merci che si sospetta essere merci contraffatte o merci usurpative siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'importazione o la riesportazione o siano scoperte, in occasione di un controllo effettuato su merci vincolate ad un regime sospensivo. «Regime sospensivo» è un'espressione tecnica che designa in maniera generica i regimi doganali del «deposito doganale», del «perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione», della «trasformazione sotto controllo doganale», «dell'ammissione temporanea» e del «transito esterno», ai sensi dell'art. 84, n. 1, del codice doganale comunitario. Questo stesso codice definisce il regime del «transito esterno» in funzione del suo contenuto. Pertanto, il transito esterno è quello che consente la circolazione da una località all'altra del territorio doganale della Comunità di merci non comunitarie senza che tali merci siano soggette ai dazi all'importazione e ad altre imposte, né alle misure di politica commerciale [art. 91, n. 1, lett. a), del codice doganale comunitario]. Il regolamento mira quindi esplicitamente ad essere applicato alle merci che transitano per il territorio comunitario in provenienza da uno Stato terzo e a destinazione di un altro Stato terzo.

16 Per il resto, il regolamento designa come «merci contraffatte» tutte le merci con le quali, in diverse maniere - la cui enumerazione non è pertinente ai fini della presente causa -, vengono violati «i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi della legislazione comunitaria o della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali» [art. 1, n. 1, lett. a)]. Il luogo in cui si trova la sede sociale del titolare dei diritti o la cittadinanza di quest'ultimo sono del tutto indifferenti a tal fine.

17 Di conseguenza, da un'interpretazione letterale del regolamento deriva, senza che vi possano essere dubbi ragionevoli al riguardo, che le sue disposizioni trovano applicazione qualora le merci che si sospetta possano contraffare un marchio in cui il titolare è una società che ha la sua sede al di fuori del territorio comunitario siano in transito comunitario esterno da uno Stato terzo verso un altro Stato terzo.

18 L'adozione del regolamento n. 241/1999 (5), lungi dall'affievolire, corrobora l'interpretazione letterale sopra esposta. Infatti, per quanto interessa nella presente fattispecie, quest'ultimo regolamento continua la logica dei regolamenti (CEE) nn. 3842/86 (6) e 3295/94, estendendo le possibilità d'intervento delle autorità nazionali ad un numero crescente di regimi doganali.

19 Diversa è la questione se, in considerazione degli obiettivi del Trattato, il regolamento debba essere applicato a situazioni che non incidano sul commercio tra gli Stati membri. Si tratta pertanto di accertare se, all'interpretazione letterale delle disposizioni del regolamento, occorra preferirne un'altra, d'ispirazione teleologica, in base alla quale l'applicabilità della normativa comunitaria sarebbe assoggettata alla condizione, implicita, che una misura concreta possa - secondo la formulazione usata dal giudice nazionale - «pregiudicare la libertà di commercio tra gli Stati membri in modo che può mettere a repentaglio la realizzazione di un mercato comune interstatuale». A tal riguardo il giudice a quo menziona l'esempio del regime comunitario della libera concorrenza.

Infine, se il testo del regolamento non consentisse di optare per quest'ultima interpretazione, sarebbe possibile poi ritenere che, in quanto il regolamento sembra voler disciplinare situazioni estranee al settore comunitario, la Corte debba esaminare la sua compatibilità con le norme superiori dell'ordinamento giuridico comunitario e, eventualmente, dichiararlo nullo ai sensi dell'art. 177, primo comma, lett. b), del Trattato CE.

20 Innanzi tutto ritengo, in ogni caso, che sia indifferente dal punto di vista giuridico il fatto che il titolare del marchio, o un suo avente causa, abbia la sede sociale al di fuori della Comunità. Quel che importa è che il diritto che egli fa valere sia meritevole di tutela a livello comunitario, in conformità o alla normativa comunitaria o a quella dello Stato membro in cui la domanda d'intervento è stata presentata [art. 1, n. 2, lett. a), primo trattino, del regolamento] (7).

21 In secondo luogo non penso che sia possibile affermare categoricamente che il transito esterno di merci non comunitarie sia un'attività estranea al mercato interno. Il transito interno, come gli altri regimi doganali sospensivi, è caratterizzato dal fatto che si basa su una specie di finzione giuridica. Le merci poste sotto questo regime non sono assoggettate né ai dazi all'importazione corrispondenti né alle altre misure di politica commerciale, come se non avessero avuto accesso al territorio comunitario. Non occorre estendere questa finzione al di là del settore nel quale è stata concepita. In realtà queste merci sono importate da un paese terzo e percorrono uno o più Stati comunitari prima di essere esportate verso un altro paese terzo. La collocazione di questi beni in un regime di transito esterno costituisce quindi, come l'attività di importazione, un'attività di natura comunitaria in senso materiale. Questa conclusione è corroborata dal rischio - sottolineato da diverse parti - che merci contraffatte collocate in un regime di transito finiscano, evitando i controlli, per essere introdotte nel mercato europeo.

22 Inoltre, non vedo alcun motivo per escludere l'interpretazione letterale del regolamento né, a fortiori, per mettere in dubbio la sua validità nei confronti di casi quali quello della presente fattispecie. Per contro, ritengo che il fondamento giuridico del regolamento sia sufficentemente solido perché sia applicato a situazioni che non pregiudicano direttamente il commercio tra Stati membri, inteso in senso stretto.

23 Infatti, i principi che si applicano al regime comunitario di libera concorrenza non si possono trasferire alla presente materia, come suggerisce il giudice a quo. Il regolamento n. 3295/94 è stato adottato sulla base dell'art. 113 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 133 CE) che indica, a titolo di esempio, gli strumenti di cui si può dotare la politica commerciale comune. In base al n. 1 di questo articolo, la politica commerciale comune è fondata sul principio uniforme, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, «la politica di esportazione, nonché le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni».

24 Già da tempo la Corte ha ritenuto che il funzionamento effettivo dell'Unione doganale - condizione di una politica commerciale comunitaria - giustificasse un'interpretazione in senso ampio dell'art. 113 del Trattato, in particolare, e dei poteri che le diverse disposizioni conferiscono alle istituzioni, al fine di consentire a queste ultime di disciplinare, con misure sia autonome sia convenzionali, gli scambi economici esterni (8). Inoltre, sempre secondo il giudice comunitario, l'esecuzione di questa politica commerciale comune richiede anch'essa che questa nozione non sia interpretata in senso stretto, al fine di evitare perturbazioni negli scambi intracomunitari a causa delle disparità che sussisterebbero, in tal caso, in determinati settori dei rapporti economici con i paesi terzi (9).

25 La Corte ha anche respinto un'interpretazione dell'art. 113 che intende «limitare la politica commerciale comune all'utilizzo di strumenti destinati a produrre effetto unicamente sugli aspetti tradizionali del commercio estero» ed ha sostenuto, per contro, che «la questione degli scambi esterni va risolta in un'ampia prospettiva», com'è confermato «dal fatto che l'enumerazione, nell'art. 113, degli scopi della politica commerciale (...) è concepita come un'enumerazione non limitativa» (10).

26 Sulla base di questa concezione in senso ampio, si può affermare che, salvo eccezione prevista nel Trattato (11), l'art. 113 impone l'introduzione di principi uniformi che si applicano ad ogni misura, sia unilaterale, sia convenzionale, destinata a disciplinare il commercio con i paesi terzi, indipendentemente dal suo contenuto o dagli obiettivi che persegue (12). Tra questi ultimi, la Comunità deve controllare che sia mantenuto un equilibrio ragionevole tra gli interessi del commercio mondiale, sanciti dall'art. 110 del Trattato CE (divenuto art. 131 CE), e le finalità delle altre politiche comunitarie (13).

27 L'elemento chiave della normativa commerciale internazionale, nell'accezione dinamica che la Corte ne ha tratto, è costituito da determinate disposizioni sulla proprietà intellettuale in relazione agli scambi transfrontalieri. Nel parere 1/94 (14), la Corte doveva pronunciarsi sul carattere esclusivo o meno della competenza della Comunità a concludere, tra l'altro, l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano il commercio, ivi compreso il commercio delle merci contraffatte (conosciuto con il nome di «Accordo TRIP»), allegato all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. La sezione 4 della parte III dell'Accordo TRIP, che tratta dei mezzi per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale, interessa le disposizioni del primo regolamento adottato dal Consiglio per lottare contro il commercio delle merci contraffatte (15).

Ora la Corte ha ammesso che giustamente questo regolamento, laddove riguarda il divieto dell'immissione in libera pratica delle merci contraffatte, è stato basato sull'art. 113 del Trattato. «Si tratta infatti di misure che devono essere adottate da autorità doganali alle frontiere esterne della Comunità. Potendo questo tipo di misure essere adottate autonomamente dalle istituzioni comunitarie in base all'art. 113 del Trattato CE, solo alla Comunità spetta concludere accordi internazionali aventi detto scopo» (16).

28 Le stesse considerazioni generali devono valere per quanto riguarda il regolamento n. 3295/94 il quale, per quanto riguarda la presente fattispecie, estende il fatto di trattenere merci che si sospetta siano merci contraffatte ad altri regimi doganali, come quello del transito (17). Come ho indicato precedentemente, anche nell'ambito di questo regime vi è importazione e, nel migliore dei casi, riesportazione successiva della merce di cui trattasi.

29 Occorre menzionare a tal riguardo la sentenza 2 febbraio 1989, Commissione/Consiglio (18), che ha annullato il regolamento (CEE) n. 2096/87 (19), anch'esso relativo ad un regime doganale sospensivo - l'importazione temporanea -, in quanto non aveva come fondamento giuridico esclusivo l'art. 113 del Trattato CE (20).

30 In definitiva non vi è alcun dubbio che la Comunità, conformemente all'art. 113 del Trattato, è legittimata a introdurre una normativa comune per il controllo della contraffazione nell'ambito di un regime doganale sospensivo quale quello del transito esterno. In altri termini, in forza dell'art. 113, la Comunità è competente a fissare principi uniformi che si applicano alla circolazione da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità di merci non comunitarie o di merci destinate ad essere esportate per le quali le formalità di esportazione sono state espletate e a prevedere, in occasione di tale circolazione, che siano trattenute dalle autorità doganali merci sospettate di essere contraffatte o usurpative.

31 Ne deriva che l'art. 1 del regolamento n. 3295/94 dev'essere interpretato nel senso che si applica ad una situazione in cui, su domanda del titolare di un diritto di marchio o di un diritto similare che ha la sede sociale in uno Stato terzo, merci quali quelle descritte nel regolamento, che si trovano in transito tra due Stati non appartenenti alla Comunità europea, siano trattenute provvisoriamente in uno Stato membro dalle sue autorità doganali.

Conclusioni

32 Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere nel modo seguente la questione pregiudiziale sottoposta all'Oberster Gerichtshof:

«L'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3295, dev'essere interpretato nel senso che si applica ad una situazione in cui, su domanda del titolare di un diritto di marchio o di un diritto similare che ha la sede sociale in uno Stato terzo, merci quali quelle descritte nel regolamento, che si trovano in transito tra due Stati che non appartengono alla Comunità europea, siano trattenute provvisoriamente in uno Stato membro dalle sue autorità doganali».

(1) - In un romanzo mitico della letteratura americana contemporanea, il personaggio Bateman trova, rientrando a casa sua, nella posta, un catalogo Polo Ralph Lauren (pag. 92) e compra un pigiama della marca (pag. 344); in un'altra occasione, seduto allo Harry's di New York, rileva che Todd Hamlin porta una cintura Ralph Lauren (pag. 117); Craig McDermott pranza allo Yale Club indossando un blazer di lana vergine e cachemire e un pantalone di flanella, il tutto della marca Ralph Lauren (pag. 189); le grida della sfortunata Bethany sono soffocate mediante un cappotto di cammello Ralph Lauren (pag. 291); infine, per asciugarsi dopo veloci bagni notturni negli Hamptons, Bateman e Evelyn preferiscono i grandi asciugamani Polo Ralph Lauren (pag. 332) [B.E. Ellis, American Psycho, Barcelona, 1991 (tradotto in spagnolo da M.A. Rato)].

(2) - GU L 341, pag. 8.

(3) - GU L 302, pag. 1.

(4) - Regolamento del Consiglio 25 gennaio 1999, n. 241, che modifica il regolamento n. 3295/94 (GU L 27, pag. 1).

(5) - Menzionata alla nota 4.

(6) - Regolamento del Consiglio 1_ dicembre 1986, n. 3842, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte (GU L 357, pag. 1).

(7) - Questo avviene a decorrere dalla Convenzione dell'Union de Paris del 1883, in base alla quale «qualsiasi prodotto che reca illecitamente un marchio di fabbrica o di commercio (...) sarà bloccato all'importazione in quei paesi dell'Unione nei quali questo marchio (...) ha diritto a tutela giuridica» (art. 9).

(8) - Sentenza 12 luglio 1973, causa 8/73, Massey-Ferguson (Racc. pag. 897), punto 4.

(9) - Parere 1/78 del 4 ottobre 1979 (Racc. pag. 2871), punto 45.

(10) - Loc. cit.

(11) - In materia, ad esempio, di libera circolazione delle persone, d'agricoltura, di trasporti o di servizi.

(12) - V., in tal senso, C.D. Ehlermann, «The scope of Article 113 of the EEC Treaty», Études de droit des Comunautés européennes, Mélanges offerts à Pierre-Henri Teitgen, Parigi, 1984, pag. 145, in particolare pag. 152.

(13) - Per quanto riguarda la politica agricola comune, v. sentenza 5 maggio 1981, causa 112/80, Firma Anton Dürbek (Racc. pag. 1095), punto 43.

(14) - Parere 15 novembre 1994 (Racc. pag. 5367).

(15) - Regolamento n. 3842/86, menzionato nella nota 6.

(16) - Parere 1/94, punto 55.

(17) - E' significativo che, a differenza del regolamento che lo precedeva - il regolamento n. 3842/86 -, che era basato congiuntamente sugli artt. 113 e 235 del Trattato CE (divenuto art. 308 CE), il regolamento n. 3295/94 sia basato esclusivamente sull'art. 113.

(18) - Causa 257/87, Racc. pag. 259 (pubblicazione sommaria).

(19) - Regolamento del Consiglio 13 luglio 1987, n. 2096, relativo al regime dell'ammissione temporanea dei contenitori (GU L 196, pag. 4).

(20) - In realtà, la sentenza menziona indistintamente gli artt. 28 e 133 del Trattato CE, aggiungendo che la delimitazione dei campi di applicazione rispettivi di queste disposizioni non può pregiudicare la validità dell'atto, in quanto le rispettive modalità di formazione della volontà del Consiglio sono identiche (punto 4).

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