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Document 61997TO0596

    Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 24 giugno 1998.
    Dalmine SpA contro Commissione delle Comunità europee.
    Ricorso d'annullamento - Diritto della concorrenza - Decisione di richiesta di informazioni - Penalità di mora - Notificazione - Manifesta irricevibilità.
    Causa T-596/97.

    Raccolta della Giurisprudenza 1998 II-02383

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1998:138

    61997B0596

    Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 24 giugno 1998. - Dalmine SpA contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso d'annullamento - Diritto della concorrenza - Decisione di richiesta di informazioni - Penalità di mora - Notificazione - Manifesta irricevibilità. - Causa T-596/97.

    raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-02383


    Massima

    Parole chiave


    1 Ricorso d'annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti che producono effetti giuridici vincolanti - Decisione che infligge una penalità di mora e decisione che ne fissa definitivamente l'importo - Distinzione

    (Trattato CE, art. 173; regolamento del Consiglio n. 17, art. 16, n. 1)

    2 Ricorso d'annullamento - Interesse ad agire - Ricorso avverso una decisione avente più destinatari, ma che indica come indirizzo di notifica l'indirizzo di uno solo di loro - Irregolarità di notifica dedotte dal destinatario che ha ricevuto la notifica - Irricevibilità

    (Trattato CE, art. 173)

    Massima


    1 Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un'azione di annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo.

    Non produce effetti giuridici obbligatori, e pertanto non costituisce atto impugnabile ai sensi dell'art. 173 del Trattato, la decisione prevista dall'art. 16, n. 1, del regolamento n. 17, che infligge una penalità di mora in ragione di un certo numero di unità di conto per giorno di ritardo a partire dalla data che essa stabilisce.

    Una decisione del genere non produce effetti giuridici obbligatori nemmeno nella parte in cui vi si dichiara il ricorrente solidalmente responsabile delle penalità di mora inflitte ad altri destinatari della stessa decisione. La decisione, infatti, costituisce soltanto una fase del procedimento in esito al quale la Commissione adotta eventualmente una decisione che fissi definitivamente l'importo totale della penalità di mora, costituendo così titolo esecutivo. Prima di adottare quest'ultima decisione, la Commissione deve tuttavia assolvere taluni obblighi procedurali.

    2 Allorché una decisione avente più destinatari indica l'indirizzo di uno soltanto di loro come indirizzo di notifica degli altri, il destinatario che ha ricevuto la notifica non ha interesse ad impugnare le eventuali irregolarità della stessa, giacché non è obbligato a trasmettere la decisione agli altri destinatari e, qualora la notifica dovesse essere considerata irregolare, la decisione semplicemente non avrebbe effetto nei confronti di questi ultimi.

    L'accertamento di eventuali irregolarità commesse in tale notifica si rivelerebbe pertinente soltanto qualora occorresse stabilire se la decisione di cui trattasi sia stata validamente notificata agli altri destinatari e, se del caso, determinare il dies a quo ai fini del calcolo dei termini di cui essi disporrebbero per proporre ricorso avverso la detta decisione ai sensi dell'art. 173 del Trattato.

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