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Document 61997TO0260
Order of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 10 December 1997. # Camar Srl v Commission of the European Communities and Council of the European Union. # Common organization of the markets - Bananas - Application for interim measures - Request for the issue of import licences. # Case T-260/97 R.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 10 dicembre 1997.
Camar Srl contro Commissione delle Comunità europee e Consiglio dell'Unione europea.
Organizzazione comune dei mercati - Banane - Domanda di provvedimenti provvisori - Domanda di rilascio di licenze d'importazione.
Causa T-260/97 R.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 10 dicembre 1997.
Camar Srl contro Commissione delle Comunità europee e Consiglio dell'Unione europea.
Organizzazione comune dei mercati - Banane - Domanda di provvedimenti provvisori - Domanda di rilascio di licenze d'importazione.
Causa T-260/97 R.
Raccolta della Giurisprudenza 1997 II-02357
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1997:194
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 10 dicembre 1997. - Camar Srl contro Commissione delle Comunità europee et Consiglio dell'Unione europea. - Organizzazione comune dei mercati - Banane - Domanda di provvedimenti provvisori - Domanda di rilascio di licenze d'importazione. - Causa T-260/97 R.
raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-02357
Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per l'adozione - Danno grave e irreparabile - Nozione - Danno di natura puramente economica
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Il presupposto dell'urgenza, al cui sussistere sono subordinati, ai sensi dell'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura, la sospensione dell'esecuzione o altri provvedimenti provvisori, dev'essere valutato esaminando se, nell'attesa della decisione del Tribunale nel merito, il richiedente possa subire danni gravi e irreversibili che non potrebbero essere riparati dalla sentenza sul ricorso principale. I danni di natura puramente economica non possono essere considerati, in via di principio, irreparabili o difficilmente riparabili, potendo costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria. Tuttavia, il danno può irreparabile quando sia messa a rischio la posizione dell'impresa sul mercato, nel senso che l'eventuale perdita del mercato non possa essere ricostituita neppure se l'impresa fruisce di una compensazione finanziaria.