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Document 61997TO0080

    Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) del 10 gennaio 2002.
    Starway SA contro Consiglio dell'Unione europea.
    Liquidazione delle spese.
    Causa T-80/97 DEP.

    Raccolta della Giurisprudenza 2002 II-00001

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2002:1

    61997B0080

    Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) del 10 gennaio 2002. - Starway SA contro Consiglio dell'Unione europea. - Liquidazione delle spese. - Causa T-80/97 DEP.

    raccolta della giurisprudenza 2002 pagina II-00001


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Procedura - Spese - Liquidazione - Spese ripetibili - Nozione

    [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 90 e 91, lett. b)]

    2. Procedura - Spese - Liquidazione - Elementi da prendere in considerazione

    [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]

    Massima


    1. Dagli artt. 91, lett. b), e 90 del regolamento di procedura del Tribunale discende che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute per la causa dinanzi al Tribunale, escludendo la fase che la precede, e, dall'altro, a quelle risultate indispensabili a tali fini.

    ( v. punti 24-25 )

    2. Il giudice comunitario è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Pronunciandosi sulla domanda di liquidazione delle spese, il giudice comunitario non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata ed i suoi agenti o consulenti. Poiché il diritto comunitario non prevede disposizioni di natura tariffaria, il giudice comunitario deve liberamente valutare i termini della causa, tenendo conto dell'oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto comunitario, nonché delle difficoltà della causa, dell'entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti.

    L'importanza di una causa sotto il profilo del diritto comunitario a motivo della novità delle questioni di diritto e della complessità delle questioni di fatto che essa solleva può giustificare onorari elevati e il fatto che una delle parti sia rappresentata da più avvocati.

    ( v. punti 26-31 )

    Parti


    Nella causa T-80/97 DEP,

    Starway SA, con sede in Luynes (Francia), rappresentata dagli avv.ti J.-F. Bellis e P. De Baere, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    contro

    Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. A. Tanca e S. Marquardt, in qualità di agenti,

    convenuto,

    sostenuto da

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. V. Kreuschitz e dalla sig.ra S. Meany, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    interveniente,

    avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese che il convenuto è tenuto a rimborsare alla ricorrente in seguito alla sentenza del Tribunale 26 settembre 2000, causa T-80/97, Starway/Consiglio (Racc. pag. II-3099),

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITA' euroOPEE (Terza Sezione ampliata),

    composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, R. García-Valdecasas, K. Lenaerts, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J. Azizi, giudici,

    cancelliere: H. Jung

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza


    Fatti e procedimento

    1 Il 10 gennaio 1997 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 71/97, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (GU L 16, pag. 55). Detto regolamento è stato adottato in base all'art. 13, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1), il quale prevede che l'applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma di tale regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse.

    2 A norma dell'art. 2, nn. 1 e 3, del regolamento n. 71/97, il dazio antidumping istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio (GU L 228, pag. 1), è stato esteso alle importazioni di alcune parti essenziali di biciclette.

    3 Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 marzo 1997 con il numero di ruolo T-80/97, la Starway ha domandato l'annullamento dell'art. 2 del regolamento n. 71/97 per la parte che la riguarda. Con ordinanza 17 settembre 1997, il Tribunale ha autorizzato la Commissione a intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

    4 Con sentenza 26 settembre 2000, causa T-80/97, Starway/Consiglio (Racc. pag. II-3099; in prosieguo: la «sentenza di merito»), il Tribunale ha annullato l'art. 2 del regolamento n. 71/97 per quanto riguarda le importazioni di parti essenziali di biciclette effettuate dalla ricorrente tra il 20 aprile 1996 e il 18 aprile 1997. Il Tribunale ha condannato il Consiglio a sopportare le spese della ricorrente.

    5 Con lettera 27 ottobre 2000, la ricorrente ha chiesto al Consiglio il rimborso di un importo totale di BEF 4 975 000 (euro 123 327,03) a titolo di spese sostenute nel procedimento T-80/97.

    6 Con lettera 20 novembre 2000 il Consiglio ha chiesto alla ricorrente di fornire dettagli sull'importo richiesto. La ricorrente ha risposto inviando al Consiglio, il 20 dicembre 2000, una lettera con il dettaglio dell'importo delle spese richieste.

    7 Con lettera 15 febbraio 2001 il Consiglio ha risposto alla missiva del 20 dicembre 2001 informando la ricorrente che considerava eccessivo l'importo richiesto. Il 22 febbraio 2001 la ricorrente ha confermato l'importo menzionato nella lettera del 20 dicembre 2000.

    8 L'8 marzo 2001 il Consiglio ha risposto di non accettare l'importo delle spese richieste e di essere disposto a sottoporre la questione all'esame del Tribunale, qualora l'importo non fosse stato riconsiderato dalla ricorrente.

    9 Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 luglio 2001, la ricorrente ha presentato una domanda per la liquidazione delle spese ai sensi dell'art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

    10 Con memorie depositate nella cancelleria del Tribunale il 24 settembre 2001, il Consiglio e la Commissione hanno presentato le loro osservazioni in merito a tale domanda.

    Conclusioni delle parti

    11 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia fissare a BEF 4 975 000 (euro 123 327,03) l'importo delle spese che il Consiglio deve rimborsarle.

    12 Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia fissare l'ammontare delle spese ripetibili a BEF 1 474 000 (euro 36 539,51), ivi comprese quelle del presente procedimento.

    13 La Commissione conclude che il Tribunale voglia fissare l'ammontare delle spese ripetibili a BEF 1 500 000 (euro 37 184,03), ivi comprese quelle del presente procedimento.

    Argomenti delle parti

    14 La ricorrente ritiene che l'importo delle spese richieste sia giustificato, innanzi tutto, dall'oggetto e dalla natura della controversia nonché dalla sua importanza sotto il profilo del diritto comunitario. Essa fa notare che la presente lite ha avuto ad oggetto, per la prima volta, una domanda di annullamento di un regolamento che estendeva un dazio antidumping adottato ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 384/96. Essa fa valere che, in tale contesto, il procedimento di cui trattasi ha sollevato, per la prima volta, questioni di ricevibilità dei ricorsi di società interessate da un regolamento di estensione di un diritto antidumping. Del pari questa causa ha chiarito la questione relativa all'oggetto e all'onere della prova nell'ambito di un'inchiesta vertente sull'elusione di un dazio antidumping nonché al valore probatorio dei certificati di origine nel corso di tali indagini.

    15 Il Consiglio afferma che la ricorrente non ha spiegato per quale motivo il fatto che si trattasse della prima causa vertente su tale procedura di estensione, da una parte, giustifichi una significativa remunerazione per i legali della stessa ricorrente e, dall'altra, dimostri l'inevitabile complessità del procedimento di merito.

    16 Il Consiglio sostiene che la ricorrente non ha sviluppato, nell'atto introduttivo, alcun argomento sulla ricevibilità del ricorso e che, nella sua replica, si è limitata a riportare la giurisprudenza in materia. Nulla indicherebbe che è stato necessario fare ricerche particolari a questo proposito. Il Consiglio, inoltre, sostenuto dalla Commissione, ritiene che la motivazione che ha indotto il Tribunale a concludere che la ricorrente era direttamente interessata dal regolamento impugnato sia limitata alle particolari circostanze del caso di specie per il fatto che, come risulta dalla sentenza di merito, la ricorrente è stata esentata dall'estensione del dazio solamente dopo aver nettamente modificato le proprie modalità di approvvigionamento. Quanto al problema dell'onere della prova nell'ambito di un'indagine anti elusione, il Consiglio fa valere che la ricorrente ha sostenuto la tesi secondo cui le istituzioni non avevano fornito la prova del fatto che le parti di biciclette di cui trattasi fossero originarie del paese sottoposto al dazio antidumping definitivo. Il Tribunale, al contrario, avrebbe annullato il regolamento n. 71/97 perché le istituzioni avevano omesso di esaminare con cura e imparzialità i documenti che erano stati loro trasmessi nel corso del procedimento amministrativo (punto 119 della sentenza di merito). Del pari, il Consiglio e la Commissione ritengono che il lavoro svolto dagli avvocati della ricorrente in merito al valore probatorio dei vari documenti presentati alla Commissione non giustifichi l'importo degli onorari richiesti. La sentenza di merito, infatti, avrebbe seguito su questo punto le linee generali dei principi che disciplinano la produzione delle prove.

    17 La ricorrente, poi, ritiene che la complessità della causa abbia reso necessario un notevole lavoro in occasione del procedimento precontenzioso. In effetti, poiché si trattava del primo ricorso avverso un regolamento di estensione, la ricorrente non poteva avvalersi di alcuna giurisprudenza. Del pari, il procedimento sarebbe stato particolarmente difficile a causa della complessità degli elementi di fatto e, più specificamente, dei mezzi di prova. La ricorrente richiama l'attenzione sul fatto che è in seguito alla richiesta della Commissione ch'essa ha dovuto raccogliere una documentazione assai voluminosa per poter rintracciare l'origine delle parti di biciclette di cui trattasi nel corso del procedimento precontenzioso. Essa precisa di aver dovuto esporre dinanzi al Tribunale, sia nella fase scritta sia all'udienza, i motivi per i quali non aveva potuto fornire i certificati d'origine che la Commissione le aveva richiesto in occasione del procedimento amministrativo e di aver dovuto dimostrare al Tribunale che i documenti forniti alla Commissione durante il procedimento amministrativo consentivano di rintracciare l'origine delle parti importate, pur mancando i certificati d'origine. Sottolinea che le sono occorse 6 pagine di spiegazioni e 82 pagine di allegati per dimostrare l'origine di una sola parte di bicicletta e che dalla sentenza di merito si evince quanto la complessità del mezzo di prova richiesto dalla Commissione abbia pesato sulla soluzione della controversia. La ricorrente ammette che, nella sentenza di merito, il Tribunale non ha esaminato l'origine delle parti di biciclette di cui trattasi. Tuttavia, tale circostanza si spiegherebbe con il fatto che il Tribunale disponeva già, per altre ragioni, di sufficienti elementi per annullare l'art. 2 del regolamento n. 71/97.

    18 Secondo il Consiglio, la complessità degli elementi di fatto e dei mezzi di prova invocati si è manifestata, nella fattispecie, all'epoca del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione e non del procedimento giudiziario dinanzi al Tribunale, per cui le spese che ne derivano non possono costituire oggetto di liquidazione da parte del Tribunale (ordinanze della Corte 30 novembre 1994, causa C-294/90 DEP, British Aerospace/Commissione, Racc. pag. I-5423, punti 11-14, e causa C-222/92 DEP, SFEI e a./Commissione, Racc. pag. I-5431, punti 11-13). Orbene, la spiegazione dinanzi al Tribunale del problema relativo al mezzo di prova quale si è presentato in occasione del procedimento amministrativo non sarebbe stata, di per sé, particolarmente difficile per la ricorrente. Il Consiglio richiama poi l'attenzione sul fatto che, in udienza, alla richiesta del Tribunale di dimostrare che la mole di documenti sottopostigli fosse idonea a provare l'origine delle parti di biciclette di cui trattavasi, la ricorrente ha obiettato che un'udienza non era la sede idonea per una tale dimostrazione.

    19 La Commissione aggiunge che gli avvocati della ricorrente avevano già prestato a quest'ultima la propria consulenza nell'arco di tutto il procedimento amministrativo e pertanto dovevano già conoscere gli elementi di fatto del caso di specie e le questioni giuridiche ad esso afferenti. Quindi, l'argomentazione davanti al Tribunale aveva carattere ripetitivo. Essa sostiene, inoltre, che la ricorrente difficilmente può pretendere che la prova dell'origine controversa delle parti di cui trattasi ha reso necessario un lavoro complesso allorché, dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha affermato che tale prova era stata fornita in occasione del procedimento amministrativo.

    20 Infine, la ricorrente rileva che l'importo complessivo dei dazi antidumping riscosso ai sensi del regolamento annullato dalla sentenza di merito ammontava a 10 milioni di franchi francesi e che tale somma era particolarmente cospicua, tenuto conto delle modeste dimensioni della ricorrente, che, d'altronde, era stata messa in liquidazione giudiziaria a seguito della sentenza.

    21 Il Consiglio ritiene che la rilevanza degli interessi economici in gioco non dovrebbe influire sull'importo delle spese ripetibili.

    22 Sulla base dei propri argomenti, la ricorrente domanda la ripetizione degli onorari di tre avvocati per un importo complessivo di BEF 4 809 000 (euro 119 212) [388 ore di lavoro per un ammontare di BEF 8 000-15 000 (euro 198,31-371,84) l'ora] nonché di altre spese che ammontano a BEF 166 000 (euro 4 115,03) per fotocopie, telefonate e trasferte.

    23 Il Consiglio stima l'importo degli onorari d'avvocato ripetibili a BEF 1 600 000 (euro 39 662,96) [200 ore a BEF 8 000 (euro 198,31) l'ora]. Inoltre, chiede che dalla somma complessiva sia dedotto l'ammontare delle spese generate dalla presente richiesta di liquidazione delle spese, vale a dire BEF 160 000 (euro 3 966,30) [20 ore di lavoro a BEF 8 000 (euro 198,31) l'ora] perché la ricorrente ha rifiutato l'invito del Consiglio a ridurre l'importo delle sue spese.

    Giudizio del Tribunale

    24 A tenore dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale, sono considerate spese ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, ed in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all'agente, consulente o avvocato». Da tale disposizione deriva che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute per la causa dinanzi al Tribunale e, dall'altro, a quelle risultate indispensabili a tali fini (v., per analogia, ordinanze del Tribunale 15 luglio 1998, causa T-115/94 DEP, Opel Austria/Consiglio, Racc. pag. II-2739, punto 26, e 19 settembre 2001, causa T-64/99 DEP, UK Coal/Commissione, Racc. pag. II-2547, punto 25).

    25 Va inoltre ricordato che col termine «causa» il regolamento di procedura intende solo il procedimento dinanzi al Tribunale, escludendo la fase che lo precede, come risulta, segnatamente, dall'art. 90 del regolamento stesso, che parla di «procedimento dinanzi al Tribunale» (v., per analogia, ordinanze della Corte 21 ottobre 1970, causa 75/69, Hake/Commissione, Racc. pag. 901, a pag. 902, e Aerospace/Commissione, citata, punti 11 e 12).

    26 Quanto alle spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale, va parimenti ricordato che, secondo una costante giurisprudenza, il giudice comunitario è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Pronunciandosi sulla domanda di liquidazione delle spese, il Tribunale non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata ed i suoi agenti o consulenti (ordinanze del Tribunale 8 novembre 1996, causa T-120/89 DEP, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commissione, Racc. pag. II-1547, punto 27; Opel Austria/Consiglio, citata, punto 27, e UK Coal/Commissione, citata, punto 26).

    27 E' del pari giurisprudenza costante che, poiché il diritto comunitario non prevede disposizioni di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i termini della causa tenendo conto dell'oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto comunitario, nonché delle difficoltà della causa, dell'entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti (ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 26 novembre 1985, causa 318/82, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 3727, punti 2 e 3; ordinanze 8 marzo 1995, causa T-2/93 DEP, Air France/Commissione, Racc. pag. II-533, punto 16, Opel Austria/Consiglio, citata, punto 28, e UK Coal/Commissione, citata, punto 27).

    28 L'importo delle spese ripetibili nel caso di specie deve valutarsi in funzione di tali criteri.

    29 Quanto alla natura e all'oggetto della controversia nonché all'importanza sotto il profilo del diritto comunitario, appare evidente che la presente controversia era particolarmente complessa sia in fatto che in diritto. In effetti, come ha giustamente sottolineato la ricorrente, la presente controversia ha avuto ad oggetto, per la prima volta, una domanda di annullamento di un regolamento di estensione di un dazio antidumping adottato ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 384/96. Essa ha sollevato numerose questioni piuttosto complesse che non erano ancora state decise dal giudice comunitario, o presentavano, nella fattispecie, aspetti particolari circa le disposizioni applicabili.

    30 In particolare, il presente procedimento ha sollevato per la prima volta la questione della ricevibilità di un ricorso proposto da un importatore di parti separate di un prodotto soggetto a dazio antidumping definitivo avverso un regolamento recante l'estensione di tale dazio alle suddette parti separate e ciò anche se, ai sensi della normativa comunitaria applicabile, tale importatore poteva, a certe condizioni, essere esentato dal dazio esteso. Del pari, la presente controversia ha avuto ad oggetto, per la prima volta, l'interpretazione dell'art. 13, n. 2, del regolamento n. 384/96, con riferimento all'oggetto e alla ripartizione dell'onere della prova sotto il profilo delle condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire quando un assemblaggio è ritenuto integrare gli estremi di un'elusione di un dazio antidumping. Infine, il procedimento ha parimenti fornito spiegazioni importanti circa i mezzi di prova che le istituzioni possono richiedere nell'ambito delle procedure di estensione di un dazio antidumping e, segnatamente, circa il valore probatorio dei certificati d'origine.

    31 Ne consegue che la presente controversia giustifica, da un lato, onorari elevati e, dall'altro, il fatto che la ricorrente sia rappresentata da più avvocati (v., in tal senso, ordinanze Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commissione, citata, punto 30, e Opel Austria/Consiglio, citata, punto 29).

    32 Per quanto attiene alle difficoltà della causa e alla mole del lavoro connesso al procedimento dinanzi al Tribunale, da quanto precede consegue che la controversia può aver richiesto agli avvocati della ricorrente un lavoro relativamente impegnativo, segnatamente per quanto concerne l'analisi della normativa applicabile e della giurisprudenza pertinente. Contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, questo lavoro si ripercuote nelle memorie della ricorrente.

    33 Inoltre, la rilevanza economica che la causa presenta per la ricorrente dimostra che la controversia coinvolgeva notevolmente gli interessi economici di quest'ultima.

    34 Quanto al fatto che la ricorrente motiva l'elevato numero di ore di lavoro dei suoi avvocati producendo una documentazione voluminosa relativa all'origine delle parti di biciclette di cui trattasi, che è stata sottoposta al Tribunale all'atto della replica, occorre osservare che dal contesto dei fatti del procedimento, come riassunto nella sentenza di merito, risulta che, su richiesta della Commissione, la ricorrente aveva già presentato tale documentazione in occasione del procedimento amministrativo, al fine di consentire alla detta istituzione di verificare, in mancanza di certificati d'origine, se in questo modo fosse possibile rintracciare l'origine delle dette parti (punti 20 e 25 della sentenza di merito).

    35 E' vero che, nel corso del procedimento giudiziario, la ricorrente si è prodigata nel dimostrare al Tribunale che la mole dei documenti era idonea a provare l'origine delle parti di cui trattasi e, al riguardo, ha svolto un lavoro supplementare rispetto a quello compiuto in occasione del procedimento dinanzi alla Commissione. Tuttavia, il Consiglio e la Commissione hanno contestato a buon diritto che tale lavoro era già stato svolto in gran parte in occasione del procedimento amministrativo. Come giustamente sottolinea la Commissione, se così non fosse, la ricorrente non avrebbe potuto sostenere validamente dinanzi al Tribunale di aver prodotto la prova dell'origine delle parti di bicicletta di cui trattasi nel corso del procedimento amministrativo. Dal fascicolo risulta, infine, che, per quanto riguarda i mezzi di prova relativi all'origine delle dette parti, la ricorrente aveva già opposto alla Commissione argomenti di fatto e di diritto simili a quelli dedotti dinanzi al Tribunale e che, pertanto, aveva già una buona conoscenza della causa (v., in tal senso, ordinanza Opel Austria/Consiglio, citata, punto 30).

    36 La ricorrente non ha fornito al Tribunale precisazioni in merito alla ripartizione delle ore di lavoro degli avvocati interessati in base alle diverse attività svolte nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale e, segnatamente, al numero di quelle dedicate a raccogliere e a presentare la documentazione relativa all'origine delle parti di biciclette di cui trattasi. In tali circostanze e tenuto conto di tutto quanto precede, è appropriato fissare a 200 il numero delle ore ripetibili e scegliere come tariffa oraria la media fra quelle dichiarate dagli avvocati interessati, cioè BEF 11 500 (euro 285,08).

    37 Quanto alle spese per fotocopie pari a BEF 125 000 (euro 3 098,67), sostenute al fine di presentare al Tribunale la voluminosa documentazione precedentemente consegnata dalla ricorrente alla Commissione su domanda di quest'ultima, occorre osservare che, come giustamente rilevato dal Consiglio in udienza, quando il Tribunale ha chiesto di dimostrare l'idoneità della mole dei documenti a provare l'origine delle parti di cui trattasi mediante un esempio concreto, la ricorrente ha obiettato che un'udienza non era la sede idonea per una dimostrazione del genere. Ella ha parimenti dichiarato, pur presentando la documentazione al Tribunale, di non aver avuto l'intenzione di invitarlo a esaminare tale documentazione pagina per pagina, ma solo di fornirgli il fascicolo completo del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione. Date tali circostanze, le spese per fotocopie sostenute per la presentazione di tale documentazione al Tribunale non possono essere considerate come «spese indispensabili sostenute (...) per la causa», ai sensi dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura. Tali spese devono pertanto essere stralciate dall'importo richiesto a titolo di spese diverse dagli onorari. Queste altre spese non sono state contestate dal Consiglio.

    38 Alla luce delle considerazioni che precedono, è equo liquidare gli onorari e le spese ripetibili da parte della ricorrente fissando il loro importo a BEF 2 341 000 (euro 58 031,87).

    39 Poiché il Tribunale, nel determinare le spese ripetibili, ha tenuto conto di tutte le circostanze della causa fino al momento della presente pronuncia, non occorre statuire separatamente sulle spese sostenute dalle parti in relazione al presente procedimento di liquidazione delle spese (ordinanze del Tribunale 5 luglio 1993, causa T-84/91 DEP, Meskens/Parlamento, Racc. pag. II-757, punto 16; Opel Austria/Consiglio, citata, punto 33, e UK Coal/Commissione, citata, punto 33).

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

    così provvede:

    Il totale delle spese che il Consiglio deve rimborsare alla ricorrente nella causa T-80/97 è fissato in euro 58 031,87.

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