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Document 61997TJ0037

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) del 25 marzo 1999.
    Forges de Clabecq SA contro Commissione delle Comunità europee.
    CECA - Aiuti concessi dagli Stati - Ricorso d'annullamento - Eccezione di legittimità - Quinto codice degli aiuti della siderurgia.
    Causa T-37/97.

    Raccolta della Giurisprudenza 1999 II-00859

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1999:66

    61997A0037

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) del 25 marzo 1999. - Forges de Clabecq SA contro Commissione delle Comunità europee. - CECA - Aiuti concessi dagli Stati - Ricorso d'annullamento - Eccezione di legittimità - Quinto codice degli aiuti della siderurgia. - Causa T-37/97.

    raccolta della giurisprudenza 1999 pagina II-00859


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1 Ricorso di annullamento - Termini - Dies a quo

    (Trattato CECA, art. 33, terzo comma)

    2 CECA - Aiuti alla siderurgia - Nozione - Conferimento di capitale - Rinuncia ai crediti - Garanzia per i prestiti - Prestito-ponte - Inclusione

    [Trattato CECA, art. 4, lett. c)]

    3 CECA - Aiuti alla siderurgia - Nozione - Aiuto concesso tramite un ente controllato dallo Stato e azionista dell'impresta destinataria dell'aiuto - Inclusione

    [Trattato CECA, artt. 4, lett. c), e 83]

    4 CECA - Aiuti alla siderurgia - Nozione - Valutazione sulla scorta del criterio dell'investitore privato

    [Trattato CECA, art. 4, lett. c); Trattato CE, art. 92]

    5 CECA - Aiuti alla siderurgia - Divieto - Autorizzazione della Commissione - Presupposti

    [Trattato CECA, artt. 4, lett. c), e 95; decisione della Commissione n. 3855/91/CECA]

    6 Procedura - Intervento - Domanda avente ad oggetto il sostegno delle conclusioni di una delle parti ma contenente lo sviluppo di altri argomenti - Ricevibilità - Libertà di scelta dei motivi dedotti - Portata

    (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, nn. 3 e 4)

    7 Diritto comunitario - Principi - Certezza del diritto - Nozione - Opponibilità del principio - Presupposti

    8 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione CECA

    (Trattato CECA, art. 15, primo comma)

    9 CECA - Aiuti alla siderurgia - Divieto - Autorizzazione della Commissione - Presupposti - Prospettive di redditività dell'impresa destinataria - Salvaguardia della concorrenza

    (Trattato CECA, art. 2)

    Massima


    1 Ai sensi dell'art. 33, terzo comma, del Trattato CECA i ricorsi d'annullamento devono essere proposti entro il termine di un mese a decorrere, secondo il caso, dalla data della notificazione o della pubblicazione della decisione o della raccomandazione. Conformemente al principio della certezza del diritto, gli amministrati devono essere in grado di fare affidamento sul chiaro dettato di questa disposizione. Di conseguenza, occorre calcolare il termine di impugnazione con riferimento alle date di notifica e di pubblicazione delle decisioni e raccomandazioni della Commissione.

    2 La nozione di aiuto ex art. 4, lett. c), del Trattato CECA ricomprende le prestazioni in danaro o in natura concesse per sostenere un'impresa indipendentemente da quanto i clienti di questa pagano per i beni o servizi da essa prodotti e, inoltre, gli interventi che alleviano gli oneri normalmente gravanti sul bilancio dell'impresa. Possono quindi essere qualificati aiuti ai sensi della detta disposizione un conferimento di capitale e gli anticipi concessi nel contesto di tale conferimento, la rinuncia a crediti relativi a prestiti e garanzie statali concesse per prestiti o prestiti-ponte.

    3 Per valutare il carattere statuale di un aiuto non si deve distinguere tra l'ipotesi in cui l'aiuto viene concesso direttamente dallo Stato membro o da un ente locale e quella in cui l'aiuto è concesso da un ente pubblico o privato che lo Stato o l'ente locale istituisce o designa per la gestione dell'aiuto. Del resto, né il fatto che un ente del genere sia azionista dell'impresa nel momento in cui ha dato attuazione agli interventi finanziari a favore di quest'ultima né l'art. 83 del Trattato CECA ostano alla qualificazione dei detti interventi come aiuti concessi da uno Stato. Infatti, la circostanza che in forza dell'art. 83 «[l]'istituzione della Comunità non pregiudica in alcun modo il diritto di proprietà delle imprese» non impedisce che l'art. 4 del Trattato CECA possa essere opposto alle autorità statali che in quanto azionisti di impresa prendano provvedimenti che non costituiscono conferimenti di rischio secondo la prassi normale delle società operanti in economia di mercato.

    4 Nell'ambito della valutazione della compatibilità con il mercato comune di provvedimenti presi dalle pubbliche autorità a favore di un'impresa, occorre applicare il criterio dell'investitore privato che opera in economia di mercato, criterio fondato sulle possibilità per l'impresa destinataria di ottenere le somme di cui trattasi sul mercato dei capitali e che consiste nello stabilire se un investitore privato avrebbe realizzato l'operazione di cui trattasi alle medesime condizioni. Contestare la ragionevolezza di tale criterio nel settore della siderurgia per il motivo che in pratica tale settore necessita inevitabilmente di conferimenti pubblici equivale a negare l'applicabilità in linea di principio del divieto ex art. 4, lett. c), del Trattato CECA, che riguarda proprio le sovvenzioni e gli aiuti concessi dagli Stati. Tale criterio va applicato sia nell'ambito dell'art. 4 del Trattato CECA sia nell'ambito dell'art. 92 del Trattato CE, in quanto consente di individuare agevolazioni che alterano o minacciano di alterare la concorrenza.

    5 L'art. 4, lett. c), del Trattato CECA non osta a che la Commissione autorizzi, in via di deroga, aiuti concessi dagli Stati che non rientrano nelle categorie previste dal codice degli aiuti fondandosi sull'art. 95, primo e secondo comma, del Trattato. Tuttavia, non si tratta di un obbligo della Commissione, bensì unicamente di un potere discrezionale che essa esercita quando ritenga che l'aiuto notificato sia necessario per il conseguimento degli obiettivi del Trattato, in particolare per far fronte a situazioni impreviste. Ne consegue che la Commissione, che è tenuta ad agire nell'interesse comunitario, può avvalersi di tale potere unicamente in via eccezionale.

    6 Risulta dall'art. 116, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, che l'interveniente non può ampliare le conclusioni della parte a sostegno della quale interviene, ma può liberamente scegliere i motivi e gli argomenti da dedurre a sostegno delle dette conclusioni. Tale libertà di scelta non è del resto limitata agli argomenti invocati in fase di procedimento amministrativo. Certamente uno Stato membro interveniente in un ricorso d'annullamento di una decisione della Commissione in materia di aiuti concessi da uno Stato non può avvalersi di elementi di fatto che non fossero noti alla Commissione e che non abbia inteso segnalare a quest'ultima nel corso del procedimento amministrativo, ma nulla osta a che esso deduca, avverso la decisione definitiva, un motivo giuridico non sollevato in sede di procedimento amministrativo.

    7 Il principio della certezza del diritto è volto a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto comunitario. A tal fine è essenziale che le istituzioni comunitarie rispettino l'intangibilità degli atti che vengono emanati e che pregiudicano la situazione di diritto e di fatto dei soggetti di diritto, per cui esse potranno modificare questi atti solo nel rispetto delle regole di competenza e di procedura. Tuttavia una violazione di tale principio non può essere fatta valere se il soggetto la cui situazione giuridica e sostanziale è stata pregiudicata dall'atto di cui è causa non ha rispettato le condizioni stabilite da quest'ultimo.

    8 La motivazione richiesta dall'art. 15, primo comma, del Trattato CECA deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato al fine di difendere i loro diritti e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. Tuttavia non si richiede che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, dato che la motivazione dev'essere valutata non solo alla luce del tenore dell'atto, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia considerata.

    9 La Commissione non può autorizzare un aiuto a favore di un'impresa senza prospettive di redditività dal punto di vista commerciale o finanziario solo per garantire artificialmente il mantenimento dell'occupazione in tale azienda e perturbare in tal modo l'equilibrio nel mercato comune infliggendo uno svantaggio non giustificato dal punto di vista economico alle imprese siderurgiche concorrenti. Il diritto al lavoro e l'art. 2 del Trattato CECA, ai sensi del quale la Comunità deve tutelare la «continuità dell'occupazione» ed evitare «di provocare nell'economia degli Stati membri turbamenti fondamentali e persistenti», non possono essere interpretati nel senso che la Commissione ha l'obbligo di autorizzare un aiuto in una situazione del genere. Un'interpretazione in tal senso sarebbe incompatibile con il principio di proporzionalità che, in materia di aiuti concessi dagli Stati, impone fra l'altro che venga mantenuta nel mercato comune una situazione di concorrenza sana.

    Parti


    Nella causa T-37/97,

    Forges de Clabecq SA, società di diritto belga in fallimento con sede in Clabecq (Belgio), in persona dei curatori fallimentari avv.ti Alain Zenner, Dominique Jossart, Gérard Leplat e Gilbert Demez, rappresentata nel presente procedimento dall'avv. Pierre-Paul van Gehuchten, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Louis Schiltz, 2, rue du Fort Reinsheim,

    ricorrente,

    sostenuta da

    Regno del Belgio, rappresentato dal signor Jan Devadder, consigliere generale presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti Jean-Marie de Backer, Georges Vandersanden, Olivier Ralet e Laure Levi, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,

    Regione vallona, rappresentata dagli avv.ti Jean-Marie de Backer, Georges Vandersanden e Olivier Ralet, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaria Myson SARL, 30, rue de Cessange,

    e

    Société wallonne pour la sidérurgie SA (SWS), società di diritto belga, con sede in Liegi (Belgio), rappresentata dagli avv.ti Jean-Marie de Backer, Georges Vandersanden e Olivier Ralet del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaria Myson SARL, 30, rue de Cessange,

    intervenienti,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gérard Rozet, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 18 dicembre 1996, che ha dichiarato incompatibili con il mercato comune taluni interventi finanziari a favore della ricorrente,

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

    (Quarta Sezione ampliata),

    composto dai signori R.M. Moura Ramos, presidente, R. García-Valdecasas, signora V. Tiili, P. Lindh e P. Mengozzi, giudici,

    cancelliere: J. Palacio González, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in esito alla trattazione orale del 18 novembre 1998,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Contesto normativo

    1 Il Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (in prosieguo: il «Trattato» o il «Trattato CECA») vieta gli aiuti di Stato ad imprese siderurgiche, dichiarando, all'art. 4, lett. c), incompatibili col mercato comune del carbone e dell'acciaio e, di conseguenza, vietati alle condizioni previste dal detto Trattato «le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati o gli oneri speciali imposti da essi, in qualunque forma».

    2 L'art. 95, primo e secondo comma, del Trattato stabilisce quanto segue:

    «In tutti i casi non previsti dal presente Trattato, nei quali una decisione o una raccomandazione della Commissione appaia necessaria per attuare, mentre è in funzione il mercato comune del carbone e dell'acciaio e conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, uno degli scopi della Comunità, quali sono definiti agli articoli 2, 3 e 4, questa decisione o questa raccomandazione può essere presa con parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità e dopo consultazione del comitato consultivo.

    La stessa decisione o raccomandazione, presa nella medesima forma, determina eventualmente le sanzioni applicabili».

    3 Nell'intento di rispondere alle esigenze della ristrutturazione del settore siderurgico, la Commissione si è basata sulle precitate disposizioni dell'art. 95 del Trattato per istituire, a partire dall'inizio degli anni '80, un regime comunitario degli aiuti che autorizza la concessione di aiuti statali alla siderurgia in taluni casi tassativamente elencati. Il regime comunitario degli aiuti alla siderurgia in vigore durante il periodo considerato nel caso in esame è stato adottato con la decisione della Commissione 27 novembre 1991, 3855/91/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 362, pag. 57; in prosieguo: il «codice degli aiuti»).

    4 Ai sensi dell'art. 1, n. 1, del codice degli aiuti, «tutti gli aiuti (...) a favore della siderurgia, finanziati da uno Stato membro, da enti territoriali o mediante risorse statali, (...) possono essere considerati aiuti comunitari e pertanto compatibili con il corretto funzionamento del mercato comune, soltanto se conformi alle disposizioni degli articoli da 2 a 5». Ai sensi del n. 2 del medesimo articolo, «la nozione di aiuti comprende gli elementi di aiuto presenti negli atti di trasferimento di risorse statali - quali assunzioni di partecipazioni, conferimenti di capitale o analoghe misure di finanziamento (...) - dagli Stati membri, dagli enti territoriali o da altri organismi a favore di imprese siderurgiche, e che non configurano un normale apporto di capitali di rischio secondo la normale prassi d'investimento in un'economia di mercato».

    5 Gli artt. 2-5 del codice degli aiuti prevedono la possibilità di considerare compatibili con il mercato comune, a talune condizioni, gli aiuti destinati a coprire le spese sostenute dalle imprese siderurgiche per progetti di ricerca e di sviluppo, gli aiuti destinati ad agevolare l'adattamento alle nuove disposizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente degli impianti in servizio da almeno due anni prima dell'entrata in vigore di dette norme, gli aiuti a favore delle imprese che cessano definitivamente l'attività di produzione siderurgica CECA e quelli destinati a finanziarie le indennità versate ai dipendenti soggetti a provvedimenti di riduzione del personale o di pensionamento anticipato, e taluni aiuti ad imprese ubicate in Grecia, in Portogallo e nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. Tale codice non autorizza né gli aiuti al mantenimento in attività né gli aiuti alla ristrutturazione, salvo qualora si tratti di aiuti alla chiusura.

    Fatti

    6 La ricorrente è un'impresa siderurgica di diritto belga la quale, quando era in attività, produceva acciaio liquido e prodotti piatti finiti, cioè lamiere e bramme appiattite.

    7 La Société wallone pour la sidérurgie SA (SWS), il cui capitale è detenuto al 100% dalla Regione vallona, ha il compito, nel contesto della politica economica di tale regione nel settore siderurgico, di intervenire nell'interesse di imprese private.

    8 Nel corso della prima metà degli anni '80 è stato elaborato a favore della ricorrente un programma di rilancio e in tale contesto sono stati concessi diversi finanziamenti all'investimento. Tali finanziamenti erano sostanzialmente garantiti dallo Stato. Un primo finanziamento ammontava a 1,5 miliardi di BFR, il secondo a 850 milioni di BFR e un terzo a 1,5 miliardi di BFR. Il quarto e ultimo finanziamento è stato concesso nel 1985 e ammontava a 650 milioni di BFR. Tale gruppo di finanziamenti garantiti dallo Stato viene comunemente denominato «prestiti SNCI» (convenzioni di mutuo con la Société nationale du crédit à l'industrie). Con decisioni 16 dicembre 1982 e 31 luglio 1985 la Commissione autorizzava, subordinatamente a talune condizioni, una parte di tale programma di rilancio, fra cui in particolare quella relativa al primo e al quarto finanziamento, ammontanti rispettivamente a 1,5 miliardi di BFR e 650 milioni di BFR.

    9 La Compagnie belge pour le financement de l'industrie (in prosieguo: la «Belfin»), istituita per provvedere al finanziamento degli investimenti al fine della ristrutturazione del settore industriale belga, al 50% a capitale pubblico, concedeva anch'essa alla ricorrente diversi prestiti grazie a capitali presi in prestito da istituti finanziari: 104 milioni di BFR nel 1988, e 196 milioni di BFR nel 1989, ambedue ripresi mediante un finanziamento di 300 milioni di BFR belgi nel 1991 e 200 milioni di BFR nel 1994 in sostituzione di un prestito concluso nel 1987.

    10 Con lettera 25 giugno 1996 la rappresentanza permanente del Belgio presso l'Unione europea notificava alla Commissione, ai sensi dell'art. 6, n. 1, del codice degli aiuti, un programma volto al mantenimento dell'attività della ricorrente. Da un punto di vista commerciale il programma comportava il mantenimento dell'integrazione dello stabilimento, ma funzionante a capacità ridotte. Da un punto di vista finanziario il programma, così com'è stato notificato, comprendeva «provvedimenti di accompagnamento» provenienti da un conferimento da parte della SWS di nuovi capitali per un ammontare di 1,5 miliardi di BFR e da una ristrutturazione dei debiti delle imprese con il consenso della SNCI e della Belfin, nonché l'acquisizione da parte della SWS del 21,3% del capitale sociale dell'impresa in precedenza detenuto dalla Socindus, una società di rappresentanza degli interessi degli azionisti-gestori privati familiari. La SWS veniva pertanto in possesso del 60,3% delle azioni, mentre il rimanente era in possesso di azionariato diffuso.

    11 Prima della redazione del detto programma erano state elaborate diverse diagnosi sullo stato di salute dell'azienda, in particolare, su sua richiesta, dai consulenti Laplace Conseil e Davy Clecim. Del resto, il signor Gandois, decano degli amministratori della ricorrente, era stato incaricato dal signor Collignon, presidente della Regione vallona, di studiare la redditività del settore siderurgico in Vallonia e le azioni da intraprendere per consolidare tale redditività, in particolare quella della ricorrente. Le tre relazioni erano unanimi per quanto riguarda la necessità di provvedimenti radicali e rapidi per garantire la sopravvivenza della ricorrente. La Commissione chiedeva in quel momento alla SWS quali fossero le sue intenzioni nei confronti della ricorrente, ed essa rispondeva che il suo scopo consisteva nell'«evitare il fallimento dell'impresa prendendo tutti gli accordi possibili con i creditori e i banchieri della Forges al fine di evitare una catastrofe finanziaria e sociale» e aveva dichiarato che, «su richiesta del presidente, la SWS non avrebbe preso nessuna decisione definitiva nei confronti della Forges de Clabecq prima che il governo vallone avesse potuto analizzare le conclusioni della relazione Gandois».

    12 In seguito alla notifica la Commissione, con lettera 5 luglio 1996, inviava una richiesta di informazioni supplementari alla rappresentanza permanente del Belgio presso l'Unione europea. Essa voleva sapere in particolare se fossero stati presi altri provvedimenti oltre a quelli notificati. A questo proposito osservava che la notifica non conteneva alcuna informazione sulle condizioni della ristrutturazione dei debiti della ricorrente e sulla situazione di un prestito di 500 milioni di BFR concesso dalla Regione vallona a fine 1992, che non era stato considerato come un aiuto a talune condizioni, relative in particolare al tasso di interesse. Essa segnalava inoltre che gli organi d'informazione belgi avevano riferito di altri provvedimenti, come la concessione di nuovi prestiti alla ricorrente. La rappresentanza permanente del Belgio comunicava tale lettera alla Regione vallona.

    13 Con lettera 23 luglio 1996 le autorità belghe comunicavano informazioni supplementari. Per quanto riguarda il prestito di 500 milioni di BFR del 1992 esse indicavano che, «su sollecito del consiglio d'amministrazione [della ricorrente] al fine di ottenere il necessario sostegno delle banche e dei fornitori per lo studio e l'attuazione di un programma di ristrutturazione», la SWS aveva deciso nel 1996 di rinunciare ai suoi crediti che ammontavano a 555 milioni di BFR. La lettera precisava che la detta rinuncia ai crediti non costituiva un aiuto poiché comunque la ricorrente non avrebbe mai potuto rimborsarli.

    14 Per quanto riguarda la ristrutturazione dei debiti venivano allegati alla lettera documenti attestanti un accordo di principio della SNCI e della Belfin per rinviare di tre anni la scadenza del rimborso dei prestiti. Tale accordo di principio era subordinato a diverse condizioni, in particolare al parere favorevole della Comunità europea sulla ricapitalizzazione della ricorrente.

    15 Si precisava poi che la SWS aveva concesso alla ricorrente un prestito-ponte di 200 milioni di BFR come anticipo sulla ricapitalizzazione prevista. Tale anticipo sarebbe stato indispensabile per la prosecuzione dell'attività in attesa della decisione della Commissione. La lettera annunciava che altri anticipi sarebbero stati probabilmente necessari.

    16 Si sottolineava che comunque i provvedimenti contenuti nel programma non costituivano aiuti statali, atteso che non facevano ricorso a fondi pubblici, e si limitavano a riflettere il comportamento di un investitore privato ragionevole operante in economia di mercato. La SWS non avrebbe avuto del resto l'intenzione di rimanere l'azionista di maggioranza della ricorrente. Infine si dichiarava nella lettera che la SWS si teneva a disposizione della Commissione per fornire altre precisazioni per esaminare gli eventuali adeguamenti che essa avrebbe proposto.

    17 Con comunicazione ex art. 6, n. 4, del codice degli aiuti pubblicato l'11 ottobre 1996 (GU 1996, C 301, pag. 4), la Commissione inviava una diffida al governo belga invitando quest'ultimo, nonché qualunque altra persona interessata, a presentare osservazioni.

    18 Nella decisione 18 dicembre 1996, 97/271/CECA, acciaio CECA - Forges de Clabecq, concernente interventi finanziari della Regione vallona a favore dell'impresa siderurgica Forges de Clabecq (GU L 106, pag. 30; in prosieguo: la «decisione controversa»), la Commissione ha stabilito quanto segue:

    «Articolo 1

    Le misure adottate dal Belgio a favore di Forges de Clabecq, ossia:

    - un conferimento di capitale per un importo di 1,5 miliardi di BFR,

    - le garanzie di Stato per i prestiti Belfin e SNCI,

    - le rinunzie ai crediti per un importo di 802,3 milioni di BFR (303,2 milioni di BFR per SA Forges Finances e 500 milioni di BFR per SWS),

    - i crediti ponte per un importo totale di 700 milioni di BFR

    costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 [del codice degli aiuti].

    Articolo 2

    Gli aiuti di cui all'articolo 1 sono incompatibili con il mercato comune in quanto non sono conformi alle disposizioni degli articoli da 2 a 5 della decisione 3855/91/CECA, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione stessa, e sono quindi vietati a norma dell'articolo 4, lettera c) del Trattato.

    Articolo 3

    Il Belgio è tenuto a sopprimere gli aiuti di cui all'articolo 1 e ad esigere la restituzione degli aiuti illeciti già versati, con gli interessi dalla data di versamento, entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione.

    (...)».

    19 Il 19 dicembre 1996 gli amministratori della Forges de Clabecq dichiaravano il fallimento dell'impresa. Con sentenza del tribunal de commerce de Nivelles 3 gennaio 1997 veniva dichiarato aperto il fallimento.

    20 La decisione controversa è stata notificata dalle autorità belghe con lettera 23 gennaio 1997 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 24 aprile 1997.

    21 Nel corso del 1997 l'azienda della ricorrente veniva acquistata da una nuova società denominata Duferco Clabecq, costituita su iniziativa di un investitore privato, il gruppo Duferco. Conformemente alla normativa belga sul fallimento, la Duferco Clabecq non ha dovuto riassumere i debiti della ricorrente. La Commissione ha approvato taluni interventi della SWS a favore della Duferco Clabecq in quanto costituivano un conferimento di capitale di rischio secondo la prassi normale delle imprese in economia di mercato.

    Procedimento e conclusioni delle parti

    22 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale 25 febbraio 1997 la ricorrente ha proposto il presente ricorso. La causa è stata attribuita ad una sezione composta da cinque giudici. Nel ricorso la ricorrente ha chiesto che la causa venga assegnata al plenum del Tribunale. La sezione non ha accolto tale domanda.

    23 Con separato atto, depositato in cancelleria il 6 marzo 1997, la ricorrente ha proposto domanda di gratuito patrocinio. Con ordinanza 29 settembre 1997, il Tribunale ha respinto tale domanda.

    24 Con atto depositato in cancelleria il 21 marzo 1997, la convenuta ha sollevato un'eccezione di irricevibilità. La ricorrente ha presentato osservazioni sull'eccezione di irricevibilità il 2 maggio 1997. Con ordinanza del Tribunale 11 luglio 1997 l'eccezione è stata riunita al merito.

    25 Con domande depositate in cancelleria rispettivamente il 24 giugno, 23 e 25 luglio 1997, la SWS, il Regno del Belgio e la Regione vallona hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente. Con ordinanza del presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale 31 ottobre 1997 la SWS, il Regno del Belgio e la Regione vallona sono stati ammessi ad intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente.

    26 Nella replica la ricorrente ha proposto l'adozione di taluni provvedimenti di organizzazione del procedimento e, in subordine, di un provvedimento istruttorio. Essendo sufficientemente edotto grazie agli atti di causa, il Tribunale ha deciso di non emanare provvedimenti di organizzazione del procedimento o provvedimenti istruttori.

    27 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale. Le parti hanno svolto difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza del 18 novembre 1998.

    28 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    - annullare la decisione controversa;

    - pronunciarsi sulle spese.

    29 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

    - dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, respingerlo;

    - condannare la ricorrente alle spese.

    30 Gli intervenienti concludono che il Tribunale voglia:

    - annullare la decisione controversa;

    - condannare la convenuta alle spese.

    Sulla ricevibilità

    Argomenti delle parti

    31 La convenuta sostiene che il ricorso è stato presentato tardivamente. Essa non contesta che il ricorso sia stato proposto nel termine di un mese dalla notifica della decisione il 23 gennaio 1997. Tuttavia essa ritiene che il dies a quo del termine d'impugnazione non sia la data di notifica della decisione allo Stato belga, ma piuttosto la data in cui la ricorrente è venuta a conoscenza della decisione. Nel caso di specie sarebbe pacifico che tale data è molto anteriore al 23 gennaio 1997. Ciò sarebbe dimostrato in particolare dal fatto che nella sentenza 3 gennaio 1997 il tribunal de commerce di Nivelles ha accertato che la ricorrente aveva dichiarato fallimento il 19 dicembre 1996 «a causa di una decisione presa il 18 dicembre 1996 dalla Commissione europea».

    32 La convenuta ritiene che, alla luce di tali circostanze, il conteggio del termine di un mese debba essere effettuato con riferimento alla data del 18 dicembre 1996. Il ricorso sarebbe pertanto irricevibile perché tardivo.

    33 In via subordinata la convenuta afferma che, se la ricorrente riteneva di non aver esatta conoscenza della decisione, essa doveva chiederne il testo, entro un termine ragionevole, cosa che avrebbe omesso di fare.

    34 A sostegno della sua tesi la Commissione cita in particolare le sentenze della Corte 19 settembre 1985, cause riunite 172/83 e 226/83, Hoogovens Groep/Commissione (Racc. pag. 2831), 6 luglio 1988, causa 236/86, Dillinger Hüttenwerke/Commissione (Racc. pag. 3761), e 6 dicembre 1990, causa C-180/88, Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie/Commissione (Racc. pag. I-4413), nonché l'ordinanza della Corte 5 marzo 1993, causa C-102/92, Ferriere Acciaierie Sarde/Commissione (Racc. pag. I-801), altresì citata nella sentenza del Tribunale 19 maggio 1994, causa T-465/93, Consorzio gruppo di azione locale «Murgia Messapica» (Racc. pag. II-361, punto 29).

    35 La ricorrente ricorda che un ricorso può essere proposto solo qualora l'interessato sia a conoscenza della motivazione della decisione presa dalla Commissione. Ora la ricorrente sarebbe venuta a conoscenza del testo della decisione al momento della notificazione di quest'ultima. Essa afferma a questo proposito di aver contattato la Commissione, poco dopo l'emanazione della decisione, al fine di ottenerne il testo, ma che le era stato risposto che non era possibile inviarglielo prima della notificazione formale allo Stato belga.

    36 La ricorrente aggiunge che le interpretazioni giurisprudenziali addotte dalla Commissione sono errate. La giurisprudenza di cui trattasi riguarderebbe fatti del tutto diversi da quelli del caso di specie. Le sentenze e ordinanze citate dalla Commissione riguardano infatti la situazione in cui una decisione CECA non è né notificata né pubblicata, ed affermano che un ricorso può essere proposto nel termine di un mese dalla conoscenza effettiva della decisione purché il ricorrente abbia chiesto la produzione della decisione entro un termine ragionevole.

    37 Infine la ricorrente osserva che la possibilità di proporre un ricorso prima della notifica era comunque esclusa perché in forza dell'art. 15 del Trattato CECA una decisione non può avere effetti giuridici prima della sua notifica.

    38 Il governo belga sostiene l'argomento della ricorrente.

    39 La Regione vallona e la SWS osservano che la decisione è stata notificata e che il ricorso è stato proposto nel termine di un mese, oltre al termine in ragione della distanza, a decorrere dalla detta notifica. Esse concludono che l'art. 33, terzo comma, del Trattato è stato pienamente rispettato e che il ricorso non può quindi essere considerato tardivo.

    Giudizio del Tribunale

    40 Ai sensi dell'art. 33, terzo comma, del Trattato i ricorsi d'annullamento «devono essere proposti entro il termine di un mese a decorrere, secondo il caso, dalla data della notificazione o della pubblicazione della decisione o della raccomandazione». Il Tribunale considera che, conformemente al principio della certezza del diritto, gli amministrati devono essere in grado di fare affidamento sul chiaro dettato di questa disposizione. Di conseguenza, occorre calcolare il termine di impugnazione con riferimento alle date di notifica e di pubblicazione delle decisioni e raccomandazioni della Commissione.

    41 Nel caso di specie la decisione controversa è stata notificata allo Stato belga con lettera 23 gennaio 1997 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 24 aprile 1997. Ne consegue che il presente ricorso, proposto il 25 febbraio 1997, ben prima del termine di un mese, oltre al termine in ragione della distanza di due giorni che si applica ai ricorsi proposti da persone ubicate in Belgio, a decorrere dalla data della pubblicazione, non è tardivo.

    42 Del resto, come la ricorrente ha correttamente osservato, la giurisprudenza citata dalla Commissione a sostegno dell'eccezione di irricevibilità riguarda la situazione, sostanzialmente diversa da quella del caso di specie, in cui la decisione non è stata né notificata né pubblicata.

    43 Ne deriva che l'eccezione di irricevibilità va respinta.

    Nel merito

    44 La ricorrente e gli intervenienti deducono in sostanza sette motivi d'annullamento. Il primo verte sulla violazione dell'art. 4 del Trattato; il secondo sulla violazione dell'art. 95 del Trattato; il terzo sulla violazione del principio di certezza del diritto; il quarto sull'insufficienza di motivazione; il quinto sull'inosservanza del diritto di difesa. Il sesto sulla violazione del diritto fondamentale al lavoro, dei preamboli e delle finalità dei trattati CECA e CE e del principio di proporzionalità. Infine, il settimo motivo concerne la violazione del principio della parità di trattamento.

    45 Inoltre la ricorrente solleva, nell'ambito del presente ricorso d'annullamento ed in via subordinata, un'eccezione di illegittimità avverso il codice degli aiuti. Tale eccezione è fondata su tre motivi. Un primo motivo verte sulla trasgressione dell'art. 95 del Trattato; il secondo sulla trasgressione dell'art. 67 del Trattato e, per quanto necessita, degli artt. 92 e 93 del Trattato CEE; il terzo motivo riguarda l'eccesso di potere, un errore manifesto di valutazione e la violazione del principio della parità di trattamento.

    Il primo motivo d'annullamento, vertente sulla trasgressione dell'art. 4 del Trattato

    Argomenti delle parti

    46 La ricorrente osserva che gli interventi a suo favore non sono stati effettuati dalla Regione vallona, bensì dalla SWS. Ne conseguirebbe che gli interventi non possono essere considerati aiuti statali. Infatti la SWS è una società di diritto privato che, pur essendo detenuta al 100% dalla Regione vallona, non è subordinata all'esercizio dei pubblici poteri della Regione vallona e non riceve nessuna dotazione in capitale da parte di quest'ultima a compensazione dei costi delle sue operazioni. L'intervento della SWS rientrerebbe nei suoi compiti di azionista di maggioranza e non consisterebbe quindi in un conferimento di fondi pubblici. La ricorrente aggiunge del resto che, sebbene la SWS sia divenuta il suo azionista di riferimento, essa detiene unicamente il 40% dei diritti di voto.

    47 La ricorrente chiarisce poi che non è appropriato applicare il criterio dell'«investitore privato in economia di mercato» al settore della siderurgia dato che tale settore necessita di mezzi pubblici per poter sopravvivere. Inoltre il detto criterio non sarebbe stato sottoposto ad un esame attento e individualizzato da parte della Commissione nel caso di specie. A questo proposito la ricorrente osserva che la Commissione non ha fornito nessun documento che le consenta o che consenta al Tribunale di conoscere le condizioni in cui il fascicolo è stato esaminato. Esso osserva altresì che nella decisione della Commissione quest'ultima si è limitata a considerare che «si può presumere che vi sia un aiuto quando, in imprese il cui capitale è detenuto da azionisti privati e pubblici, il conferimento pubblico faccia salire la partecipazione statale ad una quota sensibilmente superiore a quella d'origine e quando il disimpegno dell'azionariato privato sia imputabile essenzialmente alle prospettive sfavorevoli quanto alla redditività dell'impresa» (punto V, quinto paragrafo, dei `considerando' della decisione controversa). Ora, una presunzione del genere non sarebbe suffragata da nessun fondamento in diritto comunitario. Inoltre la presunzione della Commissione sarebbe fondata su false asserzioni di fatto. In particolare il precedente azionista di riferimento, la Socindus, avrebbe continuato a sostenere di credere nelle possibilità di ripristino della competitività dell'impresa. Il disimpegno di questo azionista privato sarebbe stato dovuto unicamente alla mancanza di mezzi propri per partecipare al programma di rilancio.

    48 La ricorrente aggiunge che solo quando vengono a mancare ragioni oggettive per ritenere che i provvedimenti di intervento abbiano una redditività accettabile si configura un aiuto concesso da uno Stato. A questo proposito essa osserva che l'asserzione di fatto della Commissione nella decisione controversa, secondo cui il programma di rilancio sarebbe stato sconsigliato da un perito indipendente, è falsa. Le relazioni Laplace Conseil e Davy Clecim avrebbero attestato le possibilità di redditività dell'impresa. La relazione Gandois sarebbe stata parziale, dato che il signor Gandois assumeva in quel momento incarichi presso un concorrente belga e presso un organismo di rappresentanza degli interessi delle imprese siderurgiche francesi. La ricorrente ha sottolineato inoltre in udienza che il mercato era convinto della redditività dei provvedimenti di intervento. Il fatto che la borsa abbia reagito favorevolmente a detti provvedimenti sarebbe un indizio importante a questo proposito.

    49 Infine la ricorrente osserva che comunque l'affermazione della Commissione secondo cui «lo Stato ha sostituito il privato» nella gestione e nell'azionariato dell'impresa è priva di pertinenza poiché, in forza dell'art. 83 del Trattato, l'istituzione della Comunità non pregiudica in alcun modo il diritto di proprietà delle imprese. Il fatto che la Commissione si sia fondata su tale affermazione avrebbe la conseguenza che le imprese pubbliche sono discriminate rispetto alle imprese private.

    50 La ricorrente conclude che per questi diversi motivi la Commissione ha commesso un errore ritenendo che gli interventi controversi costituiscano aiuti statali ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato.

    51 Secondo il governo belga, la Commissione ha considerato in modo erroneo che i prestiti concessi dalla Belfin alla ricorrente fruiscano di una garanzia dello Stato. Esso nota a questo proposito che unicamente i prestiti sottoscritti dalla Belfin presso banche fruiscono di una garanzia del genere e non i prestiti concessi dalla Belfin alle imprese. La presenza di una garanzia dello Stato costituirebbe appunto una differenza fondamentale nei rapporti contrattuali della Belfin con gli istituti di credito e i suoi rapporti contrattuali con le imprese.

    52 In via subordinata il governo belga osserva che la garanzia dello Stato per gli importi presi a prestito dalla Belfin è sempre controgarantita dal destinatario dei prestiti ed è quindi, in fin dei conti, di natura privata. Infatti tali destinatari versano contributi ad un «Fondo di garanzia» a cui sono collegati i prestiti della Belfin. Ai sensi dell'art. 10 della convenzione di azionariato della Belfin, i ricorsi dello Stato contro la Belfin, in ragione della chiamata in garanzia per gli importi presi in prestito, vengono esperiti sino a concorrenza degli importi che formano il Fondo di garanzia. L'interveniente conclude che, anche qualora il Tribunale ritenesse che i prestiti della Belfin erano garantiti, tale garanzia non costituirebbe una sovvenzione statale. Esso aggiunge del resto che la Belfin non è un'impresa pubblica dato che il suo azionariato privato è del 50%.

    53 Per il resto il governo belga sostiene gli argomenti della ricorrente.

    54 La Regione vallona e la SWS sostengono anch'esse la tesi della ricorrente. Esse osservano che il programma sottoposto alla Commissione era indispensabile ed era volto ad ottenere a relativamente breve scadenza la redditività economica e il miglioramento della situazione finanziaria della ricorrente. In particolare il conferimento di capitale di 1,5 miliardi di BFR aveva lo scopo di garantire la redditività dell'impresa e il suo futuro sviluppo. La Regione vallona e la SWS sottolineano anche che gli interventi della SWS sono limitati a quanto era strettamente necessario e che di conseguenza la SWS si è comportata come un investitore privato in economia di mercato. Esse rilevano contestualmente che il criterio di un investitore privato in economia di mercato non è ragionevole dato che non è possibile osservarlo in pratica. Infatti di solito un investitore privato evita di conferire capitali ad un'impresa in difficoltà. Imponendo il detto criterio agli Stati membri, la Commissione non terrebbe conto dell'esercizio da parte loro dei pubblici poteri. Inoltre la Commissione non avrebbe applicato correttamente tale criterio al caso di specie, omettendo di tener conto del fatto che il programma permetteva alla ricorrente, in particolare mediante la riduzione delle capacità produttive, di ritrovare la redditività.

    55 La convenuta ricorda in via preliminare che costituisce un aiuto ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato qualunque prestazione in denaro o in natura concessa per il sostegno di un'impresa in aggiunta al pagamento da parte dell'acquirente o dell'utente dei beni o servizi che essa produce. La nozione di aiuto comprende non solo prestazioni positive, ma anche interventi che sotto forme diverse diminuiscono gli oneri che di norma gravano sul bilancio di un'impresa. La convenuta ricorda altresì che la nozione di aiuto concesso da uno Stato ricomprende sia gli aiuti concessi direttamente dagli Stati membri o dai loro enti locali sia quelli concessi ad utenti pubblici o privati istituiti allo scopo di distribuire e gestire le sovvenzioni.

    56 Alla luce di questa interpretazione dell'art. 4 del Trattato la convenuta attira l'attenzione sullo statuto della SWS. Ne risulterebbe fra l'altro che la SWS è una società il cui capitale è detenuto al 100% dalla Regione vallona, che essa ha il compito, in quanto «strumento preferenziale della politica della Regione vallona nel settore siderurgico», di gestire le partecipazioni e gli stanziamenti pubblici nel settore della siderurgia e di garantire l'attuazione di provvedimenti di intervento emanati dal governo vallone nonché la gestione delle partecipazioni, obbligazioni, anticipi o interessi che la Regione vallona detenga o di cui venga successivamente in possesso nelle società siderurgiche in forza di siffatti provvedimenti. A tale scopo la SWS deve garantire l'esecuzione e il controllo dei provvedimenti relativi alle imprese oggetto di un intervento della Regione vallona. La convenuta aggiunge che, sempre stando allo statuto della SWS, la Regione vallona nomina il presidente e il vicepresidente della società, approva le eventuali modifiche dello statuto, e deve autorizzare la cessione delle azioni che comunque possono essere detenute solo dalla Regione vallona stessa o da istituti finanziari di interesse pubblico designati dal governo vallone.

    57 La convenuta conclude che l'argomento della ricorrente secondo cui la SWS avrebbe deciso di intervenire a favore della Forges de Clabecq e che tale intervento non corrisponde a risorse statali, è completamente erronea. A tale proposito essa si richiama, in via integrativa, ad articoli di stampa pubblicati nei giornali belgi che menzionano esclusivamente la decisione del governo vallone, e più in particolare del presidente della Regione vallona, Collignon, di conferire un sostegno finanziario di 1,5 miliardi di BFR alla Forges de Clabecq. Le informazioni fornite alla Commissione dalle autorità belghe all'atto della notificazione nel giugno 1996 confermerebbero anch'esse che il presidente della Regione vallona stesso ha espletato il procedimento decisionale relativo alla Forges de Clabecq. Infine la stessa conclusione potrebbe essere ricavata dalle memorie depositate dalla Regione vallona nella causa T-70/97, dichiarata irricevibile con ordinanza del Tribunale 29 settembre 1997. In quelle memorie la Regione vallona parla della «propria decisione del mese di giugno 1996» e afferma che «la Regione vallona ha pilotato il progetto e si è dichiarata pronta a realizzare gli investimenti necessari».

    58 In risposta agli argomenti del governo belga, la convenuta osserva che la SWS ha allegato alla lettera del 23 luglio 1996 taluni documenti, del ministero delle Finanze belga e della SNCI e della Belfin, dai quali emerge in modo inequivoco che i prestiti SNCI e Belfin nonché le dilazioni di questi ultimi erano garantiti dallo Stato.

    59 La convenuta ricorda poi che il principio dell'investitore operante in economia di mercato è contenuto nel codice degli aiuti. Essa sottolinea che tale principio è stato applicato in diversi casi per stabilire se sussista un aiuto concesso da uno Stato. La Commissione esamina in particolare, nei casi in cui un'impresa riceve sovvenzioni pubbliche, se un investitore operante in economia di mercato avrebbe fornito tali importi in condizioni simili. Tale politica della Commissione sarebbe stata approvata, del resto, dalla Corte in diverse occasioni.

    60 Infine la convenuta sottolinea di aver applicato il detto principio tenendo conto della pratica individuale della ricorrente, sottolineando altresì che l'art. 83 del Trattato invocato da quest'ultima giustifica proprio l'uso del criterio dell'investitore operante in economia di mercato. Quanto alle perizie, la convenuta osserva che esse facevano interamente parte del fascicolo di notifica che la Commissione ha ricevuto dalle autorità belghe nel 1996 e che esse erano unanimi per quanto riguarda la situazione finanziaria e commerciale disastrosa della ricorrente. Essa osserva anche di aver pienamente tenuto conto di tutti gli elementi emersi dalle dette perizie.

    61 Nella replica la ricorrente precisa che la questione non consiste nello stabilire se la Regione vallona abbia pilotato il programma di rilancio bensì se la SWS, società di diritto privato, o la Regione vallona sua azionista, abbiano preso una decisione economicamente giustificata da logiche di mercato ovvero se si tratti di una decisione puramente politica e priva di giustificazione economica razionale. La ricorrente considera, in altri termini, che «la questione non consiste nell'accertare se la Regione vallona piloti la pratica bensì nel valutare in quale modo essa lo faccia. Nel caso di specie la Regione vallona è l'unico azionista dell'azionista, a sua volta minoritario per quanto riguarda i diritti di voti, che agisce temporaneamente come azionista di riferimento della società in difficoltà».

    Giudizio del Tribunale

    62 Il Tribunale rileva anzitutto che l'esattezza degli importi degli interventi indicati nella decisione controversa, alcuni dei quali sono nettamente superiori a quelli inizialmente notificati o dichiarati in altro modo dalle autorità belghe, non è contestata dalla ricorrente o dagli intervenienti.

    63 Va poi ricordato che la nozione di aiuto ex art. 4, lett. c), del Trattato ricomprende le prestazioni in danaro o in natura concesse per sostenere un'impresa indipendentemente da quanto i clienti di questa pagano per i beni o servizi da essa prodotti ed inoltre gli interventi i quali alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio dell'impresa (sentenza della Corte 23 febbraio 1961, causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità, Racc. pag. 1, in particolare pag. 38). Ora, manifestamente ognuno dei provvedimenti contemplati dalla decisione controversa rientra in tale nozione.

    64 Anzitutto è assodato che il conferimento di capitale per un importo di 1,5 miliari di BFR e gli anticipi concessi nel contesto di tale conferimento non costituivano un pagamento di beni prodotti dalla ricorrente, bensì provvedimenti volti al rilancio dell'impresa. I detti provvedimenti vanno quindi considerati prestazioni in denaro concesse per il sostegno di un'impresa e possono quindi essere qualificati come aiuto ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato.

    65 In secondo luogo è chiaro che gli altri provvedimenti su cui verte la decisione controversa hanno alleviato gli oneri che la ricorrente avrebbe altrimenti dovuto sostenere. Grazie alla rinuncia a taluni crediti la ricorrente è stata sgravata da taluni debiti. Analogamente le garanzie dello Stato per i prestiti SNCI e Belfin nonché i prestiti ponte erano atti a ridurre la pressione sul bilancio della ricorrente.

    66 Del resto, al fine di giustificare i provvedimenti presi a favore della ricorrente, la Regione vallona e la SWS hanno affermato che tali provvedimenti erano indispensabili per ripristinare la redditività dell'impresa se non addirittura per evitarne il fallimento (v. punto 54, supra). Ciò dimostra quindi che i detti interventi avevano lo scopo di ridurre i problemi finanziari della ricorrente e costituivano pertanto provvedimenti di aiuto.

    67 Ne consegue necessariamente che la Commissione era legittimata a qualificare come aiuto ognuno dei provvedimenti di cui alla decisione controversa.

    68 Per quanto riguarda la questione se tali sovvenzioni siano statali si deve ricordare che, per valutare il carattere statuale di un aiuto non si deve distinguere tra l'ipotesi in cui l'aiuto viene concesso direttamente dallo Stato o da un ente locale e quella in cui l'aiuto è concesso da un ente pubblico o privato che lo Stato o l'ente locale istituisce o designa per la gestione dell'aiuto (v., ad esempio, le sentenze della Corte 22 marzo 1977, causa 78/76, Steinike & Weinlig/Germania, Racc. pag. 595, punto 21, e 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione, Racc. pag.I-1433, punto 11; v. altresì l'art. 1, n. 2, del codice degli aiuti).

    69 Alla luce di tale giurisprudenza il Tribunale considera che la natura statuale del conferimento di capitale di 1,5 miliardi di BFR, degli anticipi concessi nell'ambito di tale conferimento e delle rinunce ai crediti è senz'altro accertata, dato che si tratta di interventi della SWS, detenuta al 100% dalla Regione vallona, che costituisce, stando allo statuto della medesima, lo «strumento preferenziale della politica della Regione vallona» ed è stata istituita proprio per «agevolare nell'interesse dell'economia regionale e tenuto conto della politica economica della regione, la creazione, la riorganizzazione o l'estensione di imprese private» e «per promuovere l'iniziativa economica pubblica». Emerge inoltre dagli atti che le azioni della SWS a favore della ricorrente erano direttamente collegati a decisioni prese in seno al governo vallone. Infatti in una lettera inviata alla Commissione il presidente della Regione vallona indica che, in conseguenza della decisione controversa della Commissione, «la Regione vallona ha considerato che le condizioni che giustificavano la propria decisione del mese di giugno 1996 a partecipare a tale progetto di ricapitalizzazione non erano più soddisfatte e di conseguenza non poteva più incaricare la SWS di fornire il suo sostegno alle imprese» (allegato II della controreplica).

    70 Per quanto riguarda i prestiti SNCI e Belfin va rilevato anzitutto che la Commissione non li ha qualificati come aiuti in quanto tali, bensì ha qualificato in tal modo le garanzie dello Stato. Va poi osservato che l'argomento del governo belga secondo cui non esisteva una garanzia dello Stato per i prestiti Belfin è contraddetto da una lettera 25 giugno 1996 inviata dalla Belfin alla ricorrente e allegata dalla SWS alla lettera 23 luglio 1996 trasmessa alla Commissione, secondo la quale l'accordo di principio con una dilazione di tre anni del programma di rimborso del capitale dei prestiti concessi alla ricorrente dalla Belfin era subordinato alla condizione di un «accordo dello Stato (stanziamento pubblico) di estendere la garanzia alle scadenze differite». Il carattere statuale della garanzia dello Stato non può neppure essere validamente contestato.

    71 Quanto al criterio dell'investitore privato operante in economia di mercato il Tribunale ricorda che, nell'ambito della valutazione della compatibilità con il mercato comune di provvedimenti presi dalle pubbliche autorità a favore di un'impresa, occorre applicare tale criterio, che è fondato sulle possibilità per l'impresa destinataria di ottenere le somme di cui trattasi sul mercato dei capitali e consiste nello stabilire se un investitore privato avrebbe realizzato l'operazione di cui trattasi alle medesime condizioni (v. per analogia la sentenza della Corte 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-959, punto 26, e la sentenza del Tribunale 30 aprile 1998, causa T-16/96, Cityflyer Express/Commissione, Racc. pag. II-757, punto 51). Contestare, così come fanno la ricorrente e gli intervenienti, la ragionevolezza di tale criterio nel settore della siderurgia per il motivo che in pratica tale settore necessita inevitabilmente di conferimenti pubblici equivale a negare l'applicabilità in linea di principio del divieto ex art. 4, lett. c), del Trattato, che riguarda proprio le sovvenzioni e gli aiuti concessi dagli Stati. Il Tribunale osserva che il criterio dell'investitore privato in economia di mercato va applicato sia nell'ambito dell'art. 4 del Trattato CECA sia nell'ambito dell'art. 92 del Trattato CE, in quanto consente di individuare agevolazioni che alterano o minacciano di alterare la concorrenza. Tale criterio è del resto citato dall'art. 1, n. 2, del codice degli aiuti, e la legittimità di tale codice non è contestata dalla ricorrente sotto questo profilo.

    72 Dalla documentazione sottoposta al vaglio del Tribunale nel caso di specie, ed in particolare dalla lettera di notifica (allegato 3 del ricorso), emerge che i provvedimenti a favore della ricorrente sono stati presi per «garantire il mantenimento dell'attività» di quest'ultima e che la SWS ha avuto la funzione di dare attuazione ai detti provvedimenti in quanto la Socindus, società di gestione degli azionisti-gestori privati familiari e considerata come l'azionista privato responsabile della gestione dell'impresa, si è ritirata da quest'ultima. Dal medesimo documento emerge che, nonostante i prestiti all'investimento ottenuti dalla ricorrente durante gli anni '80 e '90 (v. i punti 8 e 9, supra), la situazione concorrenziale e finanziaria di quest'ultima continuava a deteriorarsi. E' assolutamente legittimo concluderne che le possibilità per la ricorrente di trovare un investitore privato disposto a conferire all'impresa somme così rilevanti come i capitali pubblici su cui verte la decisione controversa erano trascurabili se non inesistenti. A questo proposito il fatto che la Borsa abbia reagito favorevolmente agli aiuti finanziari a favore della ricorrente non costituisce un indizio del fatto che anche azionisti privati avrebbero fornito all'impresa una dotazione finanziaria di tale entità. Infatti i provvedimenti presi a favore della ricorrente non erano conferimenti a rischio secondo la prassi normale delle società operanti in economia di mercato, bensì costituivano invece provvedimenti urgenti per la sopravvivenza dell'azienda. Tale valutazione è del resto suffragata dal fatto che, il giorno dopo essere venuta a conoscenza del diniego opposto dalla Commissione all'autorizzazione dei detti interventi, la ricorrente ha fatto dichiarazione di fallimento.

    73 Infine, contrariamente a quanto suggerisce la ricorrente, né il fatto che la SWS era un'azionista dell'impresa nel momento in cui ha dato attuazione agli interventi citati a favore di quest'ultima né l'art. 83 del Trattato ostano alla qualificazione dei detti interventi come aiuti concessi da uno Stato. Il fatto che in forza dell'art. 83 «[l]'istituzione della Comunità non pregiudica in alcun modo il diritto di proprietà delle imprese» non impedisce che l'art. 4 del Trattato possa essere opposto alle autorità statali che in quanto azionisti di impresa prendano provvedimenti che non costituiscono conferimenti di rischio secondo la prassi normale delle società operanti in economia di mercato. Va rilevato a questo proposito che la decisione impugnata è diretta contro gli interventi finanziari a favore della ricorrente e non contro lo status di azionista della SWS in quanto tale (v. supra, punto 18).

    74 Da tutte queste considerazioni emerge che la valutazione della Commissione secondo cui i provvedimenti di cui trattasi non erano conferimenti di capitale a rischio secondo la prassi normale degli investitori operanti in economia di mercato ed andavano quindi considerati aiuti statali ai sensi dell'art. 1, n. 2, del codice degli aiuti e dell'art. 4, lett. c), del Trattato, non può essere considerata manifestamente erronea.

    75 Ne consegue che la Commissione era legittimata a qualificare conferimento pubblico ognuno dei provvedimenti presi a favore della ricorrente e contemplati dalla decisione controversa. Pertanto il primo motivo d'annullamento va respinto.

    Sul secondo motivo d'annullamento, vertente sulla violazione dell'art. 95 del Trattato

    Argomenti delle parti

    76 La Regione vallona e la SWS osservano che, come la Commissione stessa ha riconosciuto nella decisione, i provvedimenti di intervento a favore della ricorrente non rientravano nell'ambito di applicazione degli artt. 2-5 del codice degli aiuti. Pertanto la Commissione avrebbe dovuto, in applicazione dell'art. 95 del Trattato, ottenere il parere del Consiglio sull'eventuale approvazione di detti provvedimenti.

    77 La convenuta ricorda che, nell'ambito dell'art. 95 del Trattato, essa dispone di un potere discrezionale che deve utilizzare al fine dell'interesse comune. L'esercizio di tale potere può essere sanzionato unicamente se si è dimostrata l'esistenza di un'inesattezza materiale o di un manifesto errore di valutazione. Siffatta dimostrazione non sarebbe stata fatta dagli intervenienti.

    Giudizio del Tribunale

    78 Il Tribunale rileva anzitutto che le parti non hanno contestato che i provvedimenti di cui è causa non rientravano in nessuna delle categorie di aiuti di cui agli artt. 2-5 del codice degli aiuti (v. supra, punto 5).

    79 Il Tribunale ricorda poi che l'art. 4, lett. c), del Trattato non osta a che la Commissione autorizzi, in via di deroga, aiuti concessi dagli Stati che non rientrano nelle categorie previste dal codice degli aiuti fondandosi sull'art. 95, primo e secondo comma, del Trattato (sentenza del Tribunale 24 ottobre 1987, causa T-239/94, EISA/Commissione, Racc. pag. II-1839, punti 63 e 72). Tuttavia, contrariamente a quanto suggeriscono la Regione vallona e la SWS, non si tratta di un obbligo della Commissione bensì unicamente di un potere discrezionale che essa esercita quando ritenga che l'aiuto notificato sia necessario per il conseguimento degli obiettivi del Trattato, in particolare per far fronte a situazioni impreviste (sentenza EISA/Commissione, citata, stessi punti). Ne consegue che la Commissione, che è tenuta ad agire nell'interesse comunitario, può avvalersi di tale potere unicamente in via eccezionale. Tale interpretazione è del resto suffragata dal principio sancito nell'art. 1, n. 1, del codice degli aiuti, in forza del quale i provvedimenti di aiuto a favore della siderurgia possono essere considerati compatibili con il corretto funzionamento del mercato comune soltanto se conformi alle disposizioni degli artt. 2-5 del codice degli aiuti (sentenza del Tribunale 25 settembre 1997, causa T-150/95, UK Steel Association/Commissione, Racc. pag. II-1433, punto 95). Una disciplina del genere è volta proprio a garantire condizioni eque di concorrenza nel settore della siderurgia (stessa sentenza, punto 18; punto I, quinto comma, dei `considerando' del codice degli aiuti).

    80 Va ricordato infine che una violazione del Trattato per erronea valutazione di una situazione derivante da fatti o circostanze economiche può essere accertata solo qualora sia provato uno sviamento di potere da parte della Commissione o un errore patente di valutazione, alla luce delle disposizioni del Trattato, della situazione in riferimento alla quale è stata emanata la decisione della Commissione (sentenza della Corte 12 febbraio 1960, causa 15/59, Société métallurgique de Knutange/Alta Autorità, Racc. pag. 9, in particolare pag. 28; ordinanza del presidente della Corte 3 maggio 1996, causa C-399/95 R, Germania/Commissione, Racc. pag. I-2441, punti 61 e 62).

    81 Il Tribunale rileva che nel caso di specie nulla consente di ritenere che la Commissione abbia commesso un errore manifesto non autorizzando in via derogatoria gli aiuti di cui è causa. Anzi, atteso che la ricorrente, nonostante vari interventi di rilievo a suo favore, si trovava quasi in situazione di fallimento, non era irragionevole per la Commissione ritenere che i nuovi provvedimenti progettati non avrebbero garantito in prospettiva futura la redditività dell'impresa e non vi fosse quindi nessun obiettivo del Trattato che rendesse necessaria l'autorizzazione dei detti provvedimenti. Inoltre la situazione in cui si trovava la ricorrente al momento della concessione dei provvedimenti di aiuto era prevedibile.

    82 Le perizie elaborate nel 1996 in ordine alla situazione dell'impresa e dei provvedimenti da adottare confermano tale valutazione. Nella relazione Laplace Conseil si è rilevato che «la causa della [grave situazione dell'impresa] va ricercata all'interno della Forges de Clabecq, nel sistema di deresponsabilizzazione a catena di tutti i protagonisti: azionisti, amministratori, direzione, quadri, gestione e rappresentanza dei lavoratori. Questo sistema ha bloccato lo sviluppo della gestione umana, quindi la competività dell'impresa, nel corso degli ultimi vent'anni». E' stato osservato poi che «la Forges de Clabecq si trova nella situazione di gran lunga più critica fra le imprese siderurgiche vallone» e che alla luce di tale situazione «la ristrutturazione proposta non è un toccasana» e servirebbe al massimo a «concedere un po' di tempo (...) per realizzare le necessarie transizioni industriali e sociali». Fra tali transizioni necessarie la relazione menzionava fra l'altro una «riduzione dell'organico di circa 650 persone prima del termine del 1996». La relazione Gandois rilevava che la ricorrente «è esangue e sopravvive unicamente grazie al sostegno della Regione vallona» e riteneva che sarebbe stata necessaria una ricapitalizzazione di 4,5 miliardi di BFR per aver una possibilità concreta di risanare l'azienda. Essa sconsigliava però una ricapitalizzazione del genere in quanto «si tratterebbe di una sovvenzione pubblica vietata, atta a produrre una manifesta discriminazione nella concorrenza fra i diversi protagonisti del mercato siderurgico. E' evidente che l'economia di mercato non può funzionare se ogni Stato è libero di sovvenzionare un'impresa come crede». La conclusione è la seguente: «La Forges de Clabecq prosegue oggi l'attività unicamente grazie al sostegno di uno dei suoi azionisti, cioè la Regione vallona. Tale situazione non può protrarsi. Nella migliore delle ipotesi si potrà mantenere in loco un'attività per 600-700 persone». Nulla consente del resto di affermare che tale relazione fosse parziale.

    83 Ne consegue che non è possibile sostenere che la Commissione abbia commesso un errore manifesto decidendo di non autorizzare gli aiuti di cui è causa in quanto nessuna finalità del Trattato ne rendeva necessaria l'autorizzazione. Di conseguenza anche secondo il motivo di annullamento va respinto.

    Sul terzo motivo d'annullamento, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto

    Argomenti delle parti

    84 Il governo belga sottolinea che le garanzie dello Stato criticate dalla Commissione nella decisione impugnata sono in realtà quelle che riguardavano una quota di 650 milioni di BFR del primo prestito all'investimento concesso alla ricorrente all'inizio degli anni '80 nonché il secondo prestito di 650 milioni di BFR, concesso alla ricorrente nel 1985. Esso osserva che questi due prestiti sono stati autorizzati, a talune condizioni, rispettivamente con decisione della Commissione 16 dicembre 1982 (in prosieguo, la «decisione del 1982») e con decisione della Commissione 31 luglio 1985 (in prosieguo: la «decisione del 1985»). Nel 1986 la Commissione avrebbe addirittura confermato l'autorizzazione nonostante il fatto che fosse stato superato un limite finanziario da essa stessa definito.

    85 Il governo belga ritiene che la Commissione non fosse pertanto legittimata ad esaminare gli stessi provvedimenti di intervento alla luce del codice degli aiuti attualmente in vigore, a concludere nel senso dell'illegittimità dei medesimi e a disporne la restituzione. A questo proposito sottolinea di aver rispettato le condizioni per l'approvazione stabilite dalla Commissione nel 1982 e nel 1985 e rileva che comunque la Commissione non ha mai preso provvedimenti sanzionatori a causa della loro violazione.

    86 Il governo belga aggiunge che il suo argomento non è inficiato dalle diverse dilazioni di rimborso per quanto riguarda i detti prestiti. In particolare essi avrebbero esteso e quindi modificato le garanzie dello Stato in modo meramente marginale; di conseguenza la Commissione non avrebbe il diritto di rimettere in discussione l'approvazione da parte sua di tali garanzie. Nella decisione essa avrebbe comunque dovuto prendere posizione esclusivamente sulle estensioni delle garanzie iniziali e non sulle garanzie nel loro complesso.

    87 La convenuta osserva che l'argomento svolto dal governo belga non è stato presentato né in risposta alla diffida della Commissione nell'ambito del procedimento ex art. 6, n. 4, del codice degli aiuti né in un'altra fase del procedimento precontenzioso. La convenuta ricorda a questo proposito il principio della rigorosa concordanza tra i motivi sviluppati nel procedimento amministrativo e quelli dedotti in sede di ricorso. Del resto la decisione della Commissione di avviare il procedimento ex art. 6, n. 4, del codice degli aiuti dimostrava già chiaramente che le garanzie dello Stato per i prestiti della SNCI e della Belfin non erano considerate autorizzate in via previa dalla Commissione.

    88 La decisione controversa sarebbe inoltre un atto confermativo rispetto alla decisione di avviare il procedimento di esame, che è un atto impugnabile.

    89 Infine l'interveniente avrebbe modificato con tale argomento il contesto della controversia. Esso non avrebbe quindi accettato la controversia nello stato in cui si trova al momento dell'intervento.

    90 Per tutti questi motivi, il presente motivo sarebbe irricevibile.

    91 In udienza il governo belga ha sottolineato di avere il diritto in quanto interveniente nella causa di dedurre qualsiasi motivo giuridico a sostegno delle conclusioni della ricorrente. Il fatto che non abbia presentato taluni argomenti in risposta alla lettera di diffida inviatagli dalla Commissione sarebbe irrilevante.

    Giudizio del Tribunale

    92 Va rilevato anzitutto che, contrariamente a quanto afferma la convenuta, il governo belga non ha deformato il contesto della controversia sollevando un motivo d'annullamento che non è stato dedotto dalla ricorrente. Come risulta dal dettato dell'art. 116, n. 4, del regolamento di procedura, l'interveniente non può ampliare le conclusioni della parte a sostegno della quale interviene, ma può liberamente scegliere i motivi e argomenti da dedurre a sostegno delle dette conclusioni.

    93 Tale libertà di scelta non è del resto limitata agli argomenti invocati in fase di procedimento amministrativo. Certamente il governo belga non può avvalersi di elementi di fatto che non fossero noti alla Commissione e che non abbia inteso segnalare a quest'ultima nel corso del procedimento amministrativo (v. sentenza della Corte 14 settembre 1994, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Racc. pag. I-4103, punto 31), ma nulla osta a che esso deduca, avverso la decisione definitiva, un motivo giuridico non sollevato in sede di procedimento amministrativo.

    94 Contrariamente a quanto suggerito dalla convenuta nelle memorie, il principio applicato dalla Corte e dal Tribunale in materia di concordanza tra i motivi svolti in sede di procedimento precontenzioso e quelli dedotti in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale 29 marzo 1990, causa T-57/89, Alexandrakis/Commissione, Racc. pag. II-143, punti 8 e 9, e sentenza della Corte 17 novembre 1992, causa C-105/91, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-5871, punto 12), non costituisce una regola generale. Esso non si applica al di là di quanto deriva necessariamente da talune disposizioni come, in materia di pubblico impiego, l'art. 91, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee e, in materia di inadempimento di uno Stato, l'art. 169 del Trattato CE. Del resto anche nel regime specifico istituito dall'art. 169 del Trattato CE il principio di concordanza non viene opposto allo Stato membro, il quale non è quindi obbligato a limitare i suoi argomenti in sede giudiziale a quelli presentati in sede di osservazioni durante la fase precontenziosa del procedimento.

    95 Infine va ricordato che le decisioni definitive adottate dalla Commissione in materia di aiuti concessi dagli Stati producono effetti giuridici autonomi e che gli interessati possono pertanto impugnare siffatte decisioni indipendentemente dal fatto che abbiano o no impugnato la decisione di avviare il procedimento di esame degli aiuti controversi (sentenza del Tribunale 31 marzo 1998, causa T-129/96, Preussag Stahl/Commissione, Racc. pag. II-609, punto 31). Pertanto, contrariamente a quanto afferma la convenuta, il fatto che il Regno del Belgio non abbia impugnato la decisione della Commissione di avviare il procedimento di esame contro gli interventi a favore della ricorrente non osta a che esso possa agire come interveniente nel contesto dell'azione giudiziaria proposta contro la decisione definitiva della Commissione.

    96 Da tutte queste considerazioni preliminari deriva che il presente motivo va esaminato nel merito.

    97 Secondo una costante giurisprudenza, il principio della certezza del diritto è diretto a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto comunitario (sentenza della Corte 15 febbraio 1996, causa C-63/93, Duff e a., Racc. pag. I-569, punto 20). A tal fine è essenziale che le istituzioni comunitarie rispettino l'intangibilità degli atti che vengono emanati e che pregiudicano la situazione di diritto e di fatto dei soggetti di diritto, per cui esse potranno modificare questi atti solo nel rispetto delle regole di competenza e di procedura (sentenza del Tribunale 21 ottobre 1997, causa T-229/94, Deutsche Bahn/Commissione, Racc. pag. II-1689, punto 113).

    98 Tuttavia una violazione di tale principio non può essere fatta valere se il soggetto la cui situazione giuridica e sostanziale è stata pregiudicata dall'atto di cui è causa non ha rispettato le condizioni stabilite da quest'ultimo (sentenza del Tribunale 15 ottobre 1997, causa T-331/94, IPK/Commissione, Racc. pag. II-1665, punto 45).

    99 Nel caso di specie va osservato che nel 1996 le garanzie dello Stato sui prestiti SNCI e Belfin non rientravano più nell'autorizzazione della Commissione contenuta nelle decisioni del 1982 e del 1985. Infatti nel corso degli anni successivi alle dette decisioni le autorità belghe hanno effettuato talune modifiche rilevanti delle modalità di rimborso dei detti prestiti, particolarmente vantaggiose per la ricorrente. Emerge in particolare dai chiarimenti forniti a questo proposito dal governo belga (memoria d'intervento, punto 12) che lo Stato belga si è accollato un importo di 198 milioni di BFR sui 680 milioni di BFR del prestito ed ha autorizzato una dilazione di vari anni dei diversi prestiti SNCI e delle relative garanzie dello Stato.

    100 Tali modifiche non sono state notificate alla Commissione e non possono essere considerate compatibili con le condizioni cui erano subordinate le autorizzazioni del 1982 e del 1985. Nella decisione del 1982 la Commissione aveva fatto presente al governo belga che l'autorizzazione del provvedimento notificato avrebbe dovuto esaurire la possibilità per la ricorrente di continuare a ricercare soluzioni per i suoi problemi nell'assistenza finanziaria dello Stato; tale modalità della decisione di autorizzazione è stata chiaramente disattesa dalle modifiche effettuate in seguito dalle autorità belghe relativamente al provvedimento autorizzato. Nella decisione del 1985 la Commissione precisava che gli aiuti autorizzati avrebbero dovuto essere effettuati entro il 31 dicembre 1985, modalità che escludeva successive modifiche rilevanti del regime di finanziamento autorizzato a favore della ricorrente. Ad ogni modo è manifesto che le autorizzazioni della Commissione in materia di aiuti concessi dallo Stato possono riguardare unicamente i provvedimenti così come sono stati notificati e non si può ritenere che i loro effetti si protraggano oltre il periodo inizialmente previsto per l'attuazione dei detti provvedimenti.

    101 Pertanto il terzo motivo d'annullamento, relativo alla violazione delle decisioni del 1982 e del 1985, non può essere accolto.

    Sul quarto motivo d'annullamento, vertente sull'insufficienza di motivazione

    Argomenti delle parti

    102 La ricorrente osserva che la decisione controversa è fondata su affermazioni erronee e che la Commissione non illustra i motivi per i quali non ha ritenuto pertinenti le contestazioni delle dette affermazioni. Per esempio la Commissione avrebbe affermato nella decisione, senza motivarlo in alcun modo, che la Regione vallona aveva deciso di assumere il controllo dell'azienda, che il programma di rilancio era stata sconsigliato da un perito indipendente e che il disimpegno dell'azionista Socindus era addebitabile alle scarse prospettive di redditività dell'impresa.

    103 La ricorrente conclude che la decisione è viziata da difetto di motivazione.

    104 Il governo belga chiarisce che la decisione è viziata da difetto di motivazione in quanto la Commissione censura i prestiti SNCI e Belfin senza precisare quali essi siano né quale sia l'elemento di sovvenzione nelle garanzie dello Stato collegate ai detti prestiti. Esso ritiene che non sia pertanto possibile comprendere la portata del dispositivo della decisione secondo il quale «il Belgio è tenuto a sopprimere gli aiuti di cui all'art. 1 e ad esigere la restituzione degli aiuti illeciti già versati, con gli interessi dalla data di versamento».

    105 La Regione vallona e la SWS sono del parere che la Commissione abbia motivato in modo non corretto la decisione, avendo essa applicato principi draconiani e teorici senza tener conto delle conseguenze economiche e sociali della decisione.

    106 In risposta all'argomento della ricorrente, nella parte in cui riguarda in sostanza l'esattezza di talune affermazioni di fatto nella decisione controversa, la Commissione rinvia agli argomenti da essa svolti nell'ambito della contestazione del primo e del secondo motivo.

    107 Per il resto essa sottolinea che l'analisi giuridica ed economica del caso della ricorrente è illustrata in modo idoneo nella decisione.

    Giudizio del Tribunale

    108 L'art. 15, primo comma, del Trattato dispone che le decisioni della Commissione devono essere motivate. Per giurisprudenza consolidata, la motivazione deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato al fine di difendere i loro diritti e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. Tuttavia non si richiede che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, dato che la motivazione dev'essere valutata non solo alla luce del tenore dell'atto, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia considerata (sentenza del Tribunale 24 ottobre 1997, causa T-243/94, British Steel/Commissione, Racc. pag. II-1887, punti 159 e 160; sentenza Hoogovens Groep/Commissione, citata, punto 24).

    109 Il Tribunale rileva anzitutto che gli argomenti della ricorrente relativi all'insufficienza di motivazione consistono sostanzialmente nel censurare la Commissione per non aver valutato correttamente taluni fatti e, in secondo luogo, che gli argomenti della Regione vallona e della SWS sono volti ad addebitare alla Commissione di non aver tenuto conto nella decisione delle conseguenze economiche e sociali della sua valutazione. Manifestamente tali argomenti non riguardano la presenza di motivazione, bensì l'esattezza della medesima. Essi non riguardano quindi in realtà l'obbligo di motivazione (v., a questo proposito, la sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France, Racc. pag. I-1719, punti 66 e 67, e la sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-295/94, Racc. pag. II-813, punto 45). Essi rientrano piuttosto nel primo e nel sesto motivo di annullamento.

    110 Nell'ambito del presente motivo basti osservare che la ricorrente è stata in grado di controllare la fondatezza della decisione impugnata e di far valere i propri diritti, e che il Tribunale è in grado di esercitare il suo sindacato in proposito (v., a questo proposito, sentenza Preussag Stahl/Commissione, citata, punto 93). Nella decisione controversa la Commissione ha abbondantemente illustrato gli elementi di fatto della fattispecie e gli argomenti delle autorità belghe così come essa li ha interpretati nonché la valutazione giuridica di ognuno degli interventi a favore della ricorrente. Essa ha ampiamente chiarito i motivi per cui riteneva che gli interventi di cui è causa costituissero aiuti statali e fossero incompatibili con il mercato comune. Quanto ai prestiti SNCI e Belfin, il governo belga non può sostenere di trovarsi nell'impossibilità di stabilire di quali prestiti si tratti. Emerge chiaramente dalla decisione impugnata che essa riguarda il complesso delle garanzie collegate a tutti i prestiti Belfin e SNCI.

    111 Ne consegue che il quarto motivo d'annullamento va respinto.

    Sul quinto motivo d'annullamento, inerente alla violazione dei diritti della difesa

    Argomenti delle parti

    112 La ricorrente, la Regione vallona e la SWS osservano che la Commissione si è astenuta dall'avviare un dialogo con la SWS prima di prendere la sua decisione, mentre la SWS le aveva comunicato di essere disposta a fornire informazioni integrative o a modificare parzialmente il programma di rilancio progettato. La ricorrente si stupisce in particolare del fatto che la Commissione non abbia posto domande sulle relazioni della Laplace Conseil e della Davy Clecim o sull'asserita partecipazione della Regione vallona all'operazione progettata.

    113 La ricorrente afferma inoltre che, quando il procedimento di esame non riguarda interventi diretti dello Stato membro, bensì piuttosto la partecipazione di un altro operatore, è essenziale che non solo lo Stato membro, ma anche tale altro operatore, sia in grado di far valere efficacemente le proprie tesi.

    114 Alla luce di tali circostanze il diritto di difesa non sarebbe stato sufficientemente rispettato.

    115 Il governo belga sostiene questa tesi.

    116 La convenuta osserva che, nell'ambito di un procedimento avviato dalla Commissione in forza dell'art. 6, n. 4, del codice degli aiuti, lo Stato membro interessato è l'interlocutore principale della Commissione, dato che la decisione emanata da quest'ultima gli verrà trasmessa. Quanto ai terzi interessati, dev'essere loro ingiunto di presentare osservazioni. La convenuta sottolinea che nel caso di specie essa si è pienamente attenuta a tali principi.

    Giudizio del Tribunale

    117 Ai sensi dell'art. 6, n. 4, del codice degli aiuti la Commissione deve intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni prima di constatare che un aiuto è incompatibile con il mercato comune. Nel caso di specie la Commissione ha adempiuto tale obbligo. L'11 ottobre 1996 ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale una comunicazione con cui ha intimato al governo belga di presentare osservazioni ed ha invitato gli altri Stati membri e gli altri interessati a presentare osservazioni entro il termine di un mese (v. punto 17, supra). Dopo la scadenza di tale termine la Commissione ha trasmesso alle autorità belghe le osservazioni ricevute.

    118 Il Tribunale considera che la ricorrente e gli intervenienti non possono pertanto lamentare la violazione dei diritti processuali della SWS. In particolare, non vi è nessun motivo di addebitare alla Commissione di aver richiesto informazioni integrative alle autorità belghe e non alla Regione vallona o alla SWS. Come la Commissione ha giustamente osservato nelle sue memorie, il suo modo di procedere era pienamente giustificato, dato che gli Stati membri erano i destinatari delle decisioni definitive in materia di aiuti statali. Emerge del resto dagli atti di causa che la SWS e la Regione vallona hanno partecipato al processo amministrativo che ha preceduto la decisione impugnata. Ad esempio diversi documenti forniti alla Commissione dalla rappresentanza permanente del Belgio presso l'Unione europea sono stati elaborati dalla SWS.

    119 Del resto basta rilevare che la SWS e la Regione vallona hanno avuto l'occasione, in quanto interessate, di presentare osservazioni in risposta alla comunicazione pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale.

    120 Per i motivi suesposti anche il quinto motivo d'annullamento va respinto.

    Sul sesto motivo d'annullamento, relativo alla violazione del diritto fondamentale al lavoro, dei preamboli e degli scopi dei Trattati CECA e CE nonché del principio di proporzionalità

    Argomenti delle parti

    121 La ricorrente, la Regione vallona e la SWS sostengono che la motivazione della decisione controversa contrasta con i principi fondamentali, in particolare con il diritto al lavoro.

    122 A questo proposito la Regione vallona e la SWS affermano che la Commissione non ha tenuto conto in nessun modo delle conseguenze che la sua decisione avrebbe potuto avere sull'occupazione dei lavoratori della ricorrente e sulla situazione sociale nella regione. La Commissione avrebbe infatti agito in spregio del diritto al lavoro, che è riconosciuto dal Consiglio europeo e in vari atti internazionali come la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, e la carta sociale europea. Esse sottolineano che si tratta di un diritto fondamentale, che pertanto fa parte dell'ordinamento giuridico comunitario. A loro parere, una decisione in materia di aiuti statali deve non solo soddisfare criteri inerenti al rispetto della libera concorrenza, bensì anche essere fondata su considerazioni di natura umana e sociale.

    123 A causa del diniego di tener conto delle gravi conseguenze della sua decisione sul piano sociale la Commissione sarebbe altresì contravvenuta al principio di proporzionalità, il quale impone che, qualora vi sia la scelta tra diversi provvedimenti adeguati, occorre far ricorso a quello meno gravoso e far sì che gli oneri imposti non siano sproporzionati rispetto alle finalità perseguite.

    124 Essendo stata all'origine di licenziamenti la Commissione avrebbe infine disatteso il preambolo del Trattato CECA con cui gli Stati membri esprimono l'intento di «concorrere con l'espansione delle loro produzioni fondamentali al miglioramento del tenore di vita e al progresso delle opere di pace», l'art. 2 del Trattato CECA, ai sensi del quale la Comunità deve tutelare la «continuità dell'occupazione» ed evitare «di provocare nell'economia degli Stati membri turbamenti fondamentali e persistenti», e le finalità analoghe enunciate nel preambolo e nell'art. 2 del Trattato CE.

    125 Il governo belga sostiene tale motivo.

    126 La convenuta osserva che nel ricorso tale motivo è formulato in modo totalmente astratto e indefinito. Di conseguenza chiede al Tribunale di dichiararlo irricevibile, non essendo stata in grado di difendere i suoi interessi.

    127 Per quanto riguarda gli argomenti sollevati dalla Regione vallona e dalla SWS, la Commissione osserva che essi non sono pertinenti dato che essa non può discostarsi dal Trattato, dal codice degli aiuti e dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale. Essa osserva del resto che gli intervenienti non hanno contestato la legittimità del codice degli aiuti.

    Giudizio del Tribunale

    128 Tenuto conto della situazione precaria dell'azienda interessata, era prevedibile che la decisione controversa ne avrebbe provocato il fallimento e avrebbe comportato conseguenze sociali rilevanti. Tuttavia, com'è stato dichiarato nell'ambito del secondo motivo, la Commissione ha potuto ragionevolmente concludere che gli aiuti progettati non potevano comunque garantire il ripristino della redditività dell'azienda. Ora, manifestamente il diritto al lavoro e l'art. 2 del Trattato non possono essere interpretati nel senso che la Commissione ha l'obbligo di autorizzare aiuti pubblici a favore di un'azienda non redditizia dal punto di vista commerciale o finanziario solo per garantire artificialmente il mantenimento dell'occupazione in tale azienda. Un'interpretazione del genere sarebbe incompatibile con il principio di proporzionalità che, in materia di aiuti concessi dagli Stati, impone fra l'altro che venga mantenuta nel mercato comune una situazione di concorrenza sana (v., per analogia, sentenza Cityflyer Express/Commissione, citata, punto 55). Atteso che la CECA ha la missione di instaurare un mercato comune armonioso (art. 2 del Trattato) e che in linea di principio devono essere considerati incompatibili con tale mercato gli aiuti concessi dagli Stati in qualunque forma (art. 4 del Trattato), la Commissione non può autorizzare un aiuto a favore di un'azienda senza prospettive di redditività e perturbare in tal modo l'equilibrio del mercato comune infliggendo uno svantaggio non giustificato dal punto di vista economico alle imprese siderurgiche concorrenti.

    129 Ne consegue che il sesto motivo d'annullamento dev'essere respinto.

    Sul settimo motivo d'annullamento, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento

    Argomenti delle parti

    130 La Regione vallona e la SWS osservano che il Trattato CE e le linee direttive sviluppate dalla Commissione in materia di aiuti concessi dagli Stati sono molto più flessibili delle norme in tema di aiuti concessi dagli Stati formulate dal Trattato CECA e dal codice degli aiuti. A loro parere è probabile che i provvedimenti di intervento a favore della ricorrente sarebbero stati autorizzati se fossero stati considerati nell'ambito del Trattato CE. Pertanto, avendo rifiutato di interpretare la normativa CECA alla luce della normativa CE e di tener conto del fatto che il Trattato CECA non sarà più in vigore fra alcuni anni, la Commissione avrebbe disatteso il principio della parità di trattamento.

    131 La convenuta osserva che questo argomento è in contrasto con l'art. 232 del Trattato CE.

    Giudizio del Tribunale

    132 Dall'art. 232 del Trattato CE emerge che le disposizioni di tale Trattato non modificano quelle del Trattato CECA, le quali, di conseguenza, conservano intatto il loro campo d'applicazione (sentenza della Corte sentenza 24 ottobre 1985, causa 239/84, Gerlach/Minister van Economische Zaken, Racc. pag. 3507, punto 9, e ordinanza del Tribunale 29 settembre 1997, causa T-4/97, D'Orazio et Hublau/Commissione, Racc. pag. II-1505, punto 18). Di conseguenza il motivo inerente al principio della parità di trattamento ed al fatto che le norme CE in materia di aiuti concessi dagli Stati sarebbero più flessibili di quelle formulate dal Trattato CECA e dal codice degli aiuti adottato dalla Commissione dev'essere dichiarato infondato.

    133 Anche il settimo motivo d'annullamento va respinto.

    Sul primo motivo di illegittimità, vertente sulla violazione dell'art. 95, terzo e quarto comma, del Trattato

    Argomenti delle parti

    134 La ricorrente afferma che l'adozione di un codice degli aiuti comporta una modifica rilevante dei poteri della Commissione, autorizzandola ad esaminare aiuti, ad avviare un procedimento contraddittorio a tal fine ed eventualmente ad autorizzare aiuti e a controllarne l'attuazione. Ora, qualunque modifica o ristrutturazione dei poteri della Commissione rientrerebbe nell'ambito d'applicazione dell'art. 95, terzo e quarto comma, del Trattato. La Commissione avrebbe disatteso tali disposizioni fondando l'adozione del codice sulle altre disposizioni dell'art. 95 del Trattato. La ricorrente ritiene del resto che il codice degli aiuti non riguardi «casi non previsti dal (...) Trattato». Infatti gli aiuti finanziari comunitari e le azioni sulla produzione sono espressamente previsti dagli artt. 54 e 57 del Trattato.

    135 La Commissione ricorda che l'art. 95, primo e secondo comma, del Trattato permette di colmare le lacune presenti nei suoi mezzi operativi, conferendole la possibilità di emanare, su parere conforme del Consiglio, una decisione che risulti necessaria per il perseguimento di uno degli scopi della Comunità definiti dagli artt. 2, 3 e 4 del Trattato, mentre l'art. 95, terzo comma, del Trattato consente di modificare e rivedere le norme del Trattato relative all'esercizio dei suoi poteri. A suo parere, il codice degli aiuti corrisponde al primo e secondo comma del detto articolo in quanto è volto a istituire, per la realizzazione del buon funzionamento del mercato comune, un sistema comunitario che consenta di garantire la concessione di taluni tipi di aiuti alla siderurgia comunitaria.

    Giudizio del Tribunale

    136 L'art. 95, primo e secondo comma, del Trattato autorizza la Commissione ad adottare, in tutti i casi non previsti dal Trattato stesso, qualunque decisione generale o individuale necessaria al perseguimento degli scopi del medesimo. Infatti le dette disposizioni autorizzano la Commissione ad adottare una decisione o una raccomandazione su parere conforme del Consiglio, deliberante all'unanimità e previa consultazione del comitato consultivo CECA, in tutti i casi non previsti dal Trattato nei quali detta decisione o detta raccomandazione appaia necessaria per attuare, mentre è in funzione il mercato comune del carbone e dell'acciaio e conformemente alle disposizioni dell'art. 5, uno degli scopi della Comunità, quali sono definiti agli artt. 2, 3 e 4. Ne consegue che, nei limiti in cui, a differenza del Trattato CE, il Trattato CECA non attribuisce alla Commissione e al Consiglio alcun potere specifico al fine di autorizzare gli aiuti concessi dagli Stati, la Commissione è legittimata in forza dell'art. 95, primo e secondo comma, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per raggiungere gli obiettivi del Trattato e, pertanto, ad autorizzare, seguendo il procedimento che detto articolo istituisce, gli aiuti che le appaiano necessari per conseguire tali obiettivi. La Commissione è quindi competente, in mancanza di disposizione specifica del Trattato, ad adottare qualsiasi decisione generale o individuale necessaria alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultimo. L'art. 95, primo e secondo comma, non contiene alcuna precisazione quanto alla portata delle decisioni che tale istituzione può adottare (sentenza EISA/Commissione, citata, punti 64 e 65). L'adozione di un codice degli aiuti rientra appunto in tale competenza conferita alla Commissione dall'art. 95, primo e secondo comma, del Trattato (medesima sentenza, punti 66 e 72).

    137 Ne consegue che il primo motivo di illegittimità deve essere respinto.

    Sul secondo motivo di illegittimità, relativo alla violazione dell'art. 67 del Trattato e, per quanto necessita, degli artt. 92 e 93 del Trattato CEE

    Argomenti delle parti

    138 La ricorrente osserva che il codice degli aiuti riguarda non solo aiuti concessi a destinatari specifici ma anche aiuti non specifici, come quelli destinati alla ricerca, allo sviluppo, alla tutela ambientale o al sostegno di talune regioni svantaggiate. Secondo la ricorrente, tali materie non rientrano nell'ambito d'applicazione del Trattato CECA, bensì piuttosto in quello degli artt. 92 e 93 del Trattato CEE.

    139 La ricorrente ritiene altresì che il codice degli aiuti sia incompatibile con l'art. 67 del Trattato CECA. Essa osserva che «sugli aiuti generali, che possano avere ripercussioni notevoli sulla concorrenza nei mercati comuni del carbone e dell'acciaio, non vi è stata una profonda incidenza del Trattato CECA (...). Al massimo l'art. 67 del Trattato ha autorizzato la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo del Consiglio, a (...) rivolgere [agli Stati membri] raccomandazioni qualora le loro azioni fossero atte a provocare un grave squilibrio».

    140 La convenuta ricorda che l'art. 4, lett. c), e l'art. 67 del Trattato riguardano due settori distinti, atteso che il primo vieta taluni interventi degli Stati membri nel settore che il Trattato sottopone alla competenza comunitaria, mentre il secondo è volto a tutelare la concorrenza nell'esercizio dei poteri di competenza degli Stati membri.

    Giudizio del Tribunale

    141 Come si è appena rilevato nell'ambito del primo motivo di illegittimità, l'art. 95, primo e secondo comma, del Trattato costituiva il fondamento giuridico idoneo per l'adozione del codice degli aiuti. Manifestamente un codice che stabilisca talune norme generali in materia di aiuti alla siderurgia non potrebbe essere adottato sul fondamento del Trattato CE. Neppure l'art. 67 poteva fornire il fondamento giuridico, dato che tale articolo non riguarda la materia degli aiuti concessi dagli Stati (sentenza De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità, citata, punti 42 e 43).

    142 Ne consegue che anche il secondo motivo di illegittimità deve essere respinto.

    Sul terzo motivo di illegittimità, relativo ad eccesso di potere, errore manifesto di valutazione e violazione del principio della parità di trattamento

    Argomenti delle parti

    143 La ricorrente osserva che i poteri attribuiti alla Commissione consistono nell'organizzazione del mercato e nella «determinazione, a favore degli operatori, delle condizioni più favorevoli per consentirne lo sviluppo, in un contesto di certezza del diritto». Adottando il codice degli aiuti la Commissione avrebbe ecceduto tali poteri, dato che il codice avrebbe «comportato effetti economici perversi», in particolare una «situazione di attendismo in cui si sono trovati costretti gli operatori industriali». A tale proposito la ricorrente chiarisce che nel periodo 1991-1996 la Commissione sarebbe stata all'origine di una grande incertezza. Essa avrebbe in particolare omesso di reagire alla crisi nel settore della siderurgia.

    144 La ricorrente ritiene inoltre che il codice degli aiuti abbia provocato una discriminazione in quanto esige, come condizione dell'aiuto alla chiusura, la chiusura di uno stabilimento industriale completo. Infatti tale condizione avrebbe la conseguenza che le imprese che dispongono di attrezzature industriali in stabilimenti diversi possono prendere la decisione di chiusura di uno stabilimento industriale completo più facilmente di quelle, come la ricorrente, che dispongono di un unico complesso industriale. Si tratterebbe di un errore di valutazione da parte della Commissione, che lo ha implicitamente riconosciuto, eliminando la detta discriminazione in occasione dell'adozione di un nuovo codice nel 1996.

    145 La convenuta osserva che il codice degli aiuti stabiliva, in modo non equivoco, che sarebbe entrato in vigore il 1_ gennaio 1992 e sarebbe stato applicato sino al 31 dicembre 1996. Essa ritiene che non se ne possa concludere che il detto codice degli aiuti sia stato fonte di incertezza in ordine all'avvenire degli aiuti alla siderurgia.

    146 Sottolinea poi che il suo comportamento nel corso del periodo 1991-1996 non è rilevante per quanto riguarda l'esame della legittimità del codice degli aiuti.

    147 Infine essa sostiene che l'argomento della ricorrente relativo alla discriminazione tra le imprese che eserciscono stabilimenti distinti e quelle che operano su un unico complesso industriale devono essere respinte in forza dell'art. 4, n. 2, quarto trattino, del codice degli aiuti, in forza del quale l'autorizzazione degli aiuti alla chiusura è subordinata al presupposto che l'impresa destinataria non sia controllata direttamente o indirettamente da un'impresa siderurgica e a sua volta non controlli direttamente un'impresa del genere.

    Giudizio del Tribunale

    148 L'argomento presentato dalla ricorrente per dimostrare un «eccesso di potere» da parte della Commissione consiste sostanzialmente nell'affermare che la Commissione non ha tenuto conto in modo sufficiente della crisi nel settore della siderurgia ed ha commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che non fosse necessario adottare un codice degli aiuti più flessibile.

    149 Il Tribunale rileva, alla luce del preambolo del codice degli aiuti, che la Commissione ha inteso in primo luogo «non privare la siderurgia del beneficio degli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo nonché di quelli destinati ad adattare gli impianti alle nuove norme sulla tutela dell'ambiente» e «autorizzare gli aiuti sociali destinati a favorire una chiusura parziale di impianti nonché gli aiuti destinati a finanziare la cessazione definitiva di [qualunque] attività» nonché «vietare la concessione di qualsiasi altro aiuto in favore del funzionamento o degli investimenti per le imprese siderurgiche (...) con una deroga per gli aiuti regionali in favore degli investimenti in taluni Stati membri (...) [al fine di] garantire condizioni eque e di concorrenza nel settore». Il Tribunale considera che tale conciliazione di obiettivi non può essere considerata irragionevole, tanto più che il codice non esclude che aiuti che consentano una ristrutturazione vantaggiosa possano, in situazioni impreviste ed eccezionali, essere autorizzati in forza dell'art. 95 del Trattato (v. supra, punto 79). Alla luce di tale rilievo è chiaro che i principi elaborati dalla Commissione nel codice degli aiuti non sono viziati da errore manifesto di valutazione o da «eccesso di potere».

    150 Quanto all'asserita violazione del principio della parità di trattamento, basti rilevare che, alla luce dell'art. 4, n. 2, del codice degli aiuti, da cui emerge che gli aiuti alla chiusura riguardano necessariamente chiusure di stabilimenti siderurgici nella loro integralità, la ricorrente non ha chiarito come la chiusura sia effettivamente più facile per le imprese che dispongono di impianti industriali in stabilimenti distinti rispetto alle imprese che non dispongono di impianti industriali in stabilimenti distinti.

    151 Ne consegue che il terzo motivo di illegittimità va anch'esso respinto.

    152 Dal complesso di quanto precede deriva che il ricorso va respinto.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    153 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è risultata soccombente e la Commissione ne ha chiesto la condanna alle spese, occorre condannare la ricorrente a sostenere, oltre alle proprie spese, anche quelle della Commissione.

    154 Il Regno del Belgio sopporterà le proprie spese, conformemente all'art. 87, n. 4, primo comma del regolamento di procedura.

    155 Ai sensi dell'art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale può condannare un interveniente, diverso dagli Stati membri, dagli Stati parti dell'accordo SEE, dalle istituzioni e dall'Autorità di sorveglianza dell'AELE, a sopportare le proprie spese. Nella specie la Regione vallona e la SWS, intervenienti a sostegno della ricorrente, sopporteranno le loro spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE

    (Quarta Sezione ampliata)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle della convenuta.

    3) Gli intervenienti sopporteranno le proprie spese.

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