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Document 61997CO0341

    Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 13 settembre 2000.
    Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi.
    Ricorso per inadempimento - Assenza di regolare diffida - Irricevibilità del ricorso.
    Causa C-341/97.

    Raccolta della Giurisprudenza 2000 I-06611

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:434

    61997O0341

    Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 13 settembre 2000. - Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi. - Ricorso per inadempimento - Assenza di regolare diffida - Irricevibilità del ricorso. - Causa C-341/97.

    raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-06611


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    Ricorso per inadempimento - Procedimento precontenzioso - Diffida - Parere circostanziato emesso a norma della direttiva 83/189 - Mancanza di regolare diffida - Irricevibilità del ricorso

    [Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE); direttiva del Consiglio 83/189/CEE, art. 9, n. 1]

    Massima


    $$Risulta dalla finalità assegnata alla fase precontenziosa del procedimento per inadempimento che la lettera di diffida ha lo scopo, da un lato, di circoscrivere l'oggetto del contendere e di fornire allo Stato membro invitato a presentare le sue osservazioni i dati che gli occorrono per predisporre la propria difesa e, dall'altro, di mettersi in regola prima che venga adita la Corte. Peraltro, l'emissione di una lettera di diffida presuppone che si sia fatto valere il previo inadempimento ad un obbligo incombente allo Stato membro interessato.

    Orbene, al momento dell'emissione di un parere circostanziato a norma dell'art. 9 della direttiva 83/189, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, lo Stato membro destinatario di tale parere non può essersi reso colpevole di una violazione del diritto comunitario, in quanto l'atto esiste solo allo stato di progetto. L'opinione contraria condurrebbe alla conclusione che il parere circostanziato costituisce una diffida condizionata, la cui esistenza sarebbe subordinata all'esito che lo Stato membro in questione avrebbe riservato a detto parere. Le esigenze della certezza del diritto, inerenti a qualsiasi procedimento idoneo a divenire contenzioso, ostano ad una siffatta situazione d'incertezza.

    Poiché un simile parere circostanziato non costituisce una diffida che soddisfi i requisiti di cui all'art. 169 (divenuto art. 226 CE), il ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione è irricevibile.

    ( v. punti 17-21 )

    Parti


    Nella causa C-341/97,

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor H. van Vliet, membro del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

    ricorrente,

    sostenuta da

    Repubblica francese, rappresentata dalla signora K. Rispal-Bellanger, sous-directeur presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,

    interveniente,

    contro

    Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal signor M. A. Fierstra, direttore del servizio di diritto europeo presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, Bezuidenhoutseweg, 67, L'Aia,

    convenuto,

    avente ad oggetto la domanda diretta a far dichiarare che, avendo adottato, il 16 dicembre 1992, la Verordening voorkoming introductie van uitheemse toxische dinoflagellaten (regolamento relativo alla prevenzione dell'introduzione di dinoflagellati esotici tossici), il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi degli artt. 30 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE),

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta dai signori L. Sevón, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, P. J. G. Kapteyn, P. Jann, H. Ragnemalm e M. Wathelet (relatore), giudici,

    avvocato generale: G. Cosmas

    cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, poi R. Grass, cancelliere

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le parti nelle loro difese all'udienza del 2 dicembre 1999,

    vista l'ordinanza 16 dicembre 1999 che riapre la trattazione, chiede la comunicazione di nuovi documenti ed invita le parti a concludere sulla ricevibilità del ricorso,

    visti i nuovi documenti prodotti e le conclusioni delle parti sulla ricevibilità del ricorso,

    sentito l'avvocato generale,

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 30 settembre 1997 la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che, avendo adottato il 16 dicembre 1992 la Verordening voorkoming introductie van uitheemse toxische dinoflagellaten (regolamento relativo alla prevenzione dell'introduzione di dinoflagellati esotici tossici; in prosieguo: il «regolamento controverso»), il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi degli artt. 30 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE).

    2 Con ordinanza del presidente della Corte 20 marzo 1998 la Repubblica francese è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Essa non ha però presentato conclusioni.

    3 All'udienza, svoltasi il 2 dicembre 1999, il governo olandese ha, per la prima volta, contestato la ricevibilità del ricorso nel suo complesso, per il motivo che non era stato in grado di presentare osservazioni con riguardo al regolamento controverso prima di ricevere, il 20 ottobre 1994, un parere motivato relativo al detto regolamento, nella misura in cui le uniche diffide da esso ricevute vertevano soltanto su normative anteriori.

    4 Con ordinanza 16 dicembre 1999 la Corte ha, ai sensi dell'art. 60 del regolamento di procedura ed al fine di potersi pronunciare sulla ricevibilità del ricorso per inadempimento, riaperto la trattazione ed invitato le parti a fornire determinata corrispondenza scambiata dalle medesime nonché a presentare osservazioni sull'asserita irricevibilità.

    Svolgimento del procedimento precontenzioso

    5 Emerge dagli atti di causa, come completati dalle parti in seguito all'ordinanza di riapertura della trattazione, che, il 1° agosto 1991, la Commissione ha inviato al governo olandese una prima diffida per non conformità col diritto comunitario di due normative olandesi, l'Importregeling levende oesters 1988 (regime d'importazione delle ostriche vive per il 1988) e l'Importregeling verse mosselen 1988 II (regime d'importazione delle cozze fresche per il 1988 II). Nella loro risposta 7 novembre 1991 le autorità olandesi hanno indicato che tali normative erano state abrogate e sostituite dal Besluit behandeling tweekleppige weekdieren afkomstig uit vreemde wateren 25 febbraio 1991 (decreto relativo al trattamento dei molluschi bivalvi provenienti da acque straniere; in prosieguo: il «decreto 1991»). La Commissione ha quindi notificato, il 18 maggio 1993, una nuova diffida al governo olandese, in cui faceva valere che tale decreto contravveniva anche all'art. 30 del Trattato.

    6 Nel frattempo, le autorità olandesi avevano di nuovo modificato la normativa in materia. Infatti, il 16 dicembre 1992, la direzione del Produktschap voor Vis en Visprodukten (Produktschap per il pesce ed i prodotti della pesca; in prosieguo: il «Produktschap») ha adottato il regolamento controverso che è inteso a prevenire l'introduzione nelle acque olandesi di dinoflagellati esotici tossici. Entrato in vigore il 1° gennaio 1993, tale regolamento è oggetto del presente ricorso per inadempimento.

    7 Nel contesto della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE (GU L 81, pag. 75; in prosieguo: la «direttiva 83/189»), la Commissione aveva ricevuto, il 6 maggio 1992, il testo del regolamento controverso, all'epoca allo stato di progetto.

    8 La direttiva 83/189 prevede una procedura d'informazione che obbliga gli Stati membri a comunicare qualsiasi progetto di regola tecnica alla Commissione, che informa senza indugio gli altri Stati membri del progetto (art. 8, n. 1). Dopo che uno Stato membro ha comunicato un progetto, la Commissione e gli altri Stati membri possono inviargli a tale riguardo osservazioni di cui terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica (art. 8, n. 2). In conformità dell'art. 9, n. 1, della direttiva 83/189, lo Stato membro deve rinviare l'adozione di un progetto di regola tecnica di sei mesi a decorrere dalla data della comunicazione se la Commissione o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta deve essere modificata per eliminare o limitare gli ostacoli alla libera circolazione dei beni che potrebbero eventualmente derivarne.

    9 Con parere circostanziato 6 agosto 1992 la Commissione ha fatto valere, conformemente all'art. 9, n. 1, della direttiva 83/189, che il regolamento controverso, ancora allo stato di progetto, non sarebbe conforme all'art. 30 del Trattato se dovesse essere adottato senza che fossero prese in considerazione le sue osservazioni. Nella sua lettera, la Commissione ha attirato l'attenzione del governo olandese sul fatto che, qualora tale progetto di regola tecnica fosse adottato senza tener conto delle obiezioni della Commissione stessa, quest'ultima considererebbe il parere circostanziato alla stregua di una diffida ai sensi dell'art. 169 del Trattato ed assimilerebbe la risposta fornita dal governo olandese in forza dell'art. 9, n. 1, della direttiva 83/189 alle osservazioni previste da tale disposizione del Trattato.

    10 Il 17 maggio 1993 il Ministero dell'Agricoltura olandese ha fatto pervenire alla Commissione il testo definitivo del regolamento controverso, adottato senza la minima modifica rispetto al progetto notificato alla Commissione.

    11 Con lettera 13 luglio 1993 il rappresentante permanente dei Paesi Bassi presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione che, il 1° gennaio 1993, la Produktschap aveva revocato il decreto 1991 e fatto valere che la diffida 18 maggio 1993 era quindi divenuta senza oggetto.

    12 Peraltro, trattandosi del regolamento controverso, il rappresentante permanente dei Paesi Bassi presso l'Unione europea ha sostenuto che, nel contesto delle notifiche effettuate conformemente alla direttiva 83/189, in seguito al parere circostanziato della Commissione 6 agosto 1992, si era svolto un colloquio, il 24 novembre 1992, tra le autorità olandesi e rappresentanti della DG VI nonché del servizio giuridico della Commissione. In tale occasione, la Commissione avrebbe indicato che le disposizioni del regolamento controverso non le sembravano, ad un esame più approfondito, sproporzionate alla luce dell'art. 36 del Trattato. Essa avrebbe indicato di non vedere più alcun ostacolo a che il progetto di regolamento, quale le era stato notificato, divenisse un regolamento a pieno titolo.

    13 Il 20 ottobre 1994 la Commissione indirizzava al Regno dei Paesi Bassi un parere motivato in cui dichiarava che il regolamento controverso era stato adottato senza che si fossero prese in considerazione le obiezioni formulate nel parere circostanziato 6 agosto 1992. Quanto al colloquio 24 novembre 1992, i rappresentanti della Commissione non avevano riconosciuto, a sua conoscenza, la fondatezza del regolamento controverso in rapporto agli artt. 30-36 del Trattato. La Commissione concludeva quindi che, pur rammaricandosi per l'eventuale equivoco delle autorità olandesi, si vedeva costretta a mantenere la posizione da essa assunta in detto parere circostanziato.

    La posizione delle parti sulla ricevibilità del ricorso

    14 E' controverso tra le parti se il parere circostanziato 6 agosto 1992, emesso dalla Commissione a norma dell'art. 9, n. 1, della direttiva 83/189, costituisca una regolare diffida ai sensi dell'art. 169 del Trattato.

    15 Secondo il governo olandese, un parere circostanziato ai sensi dell'art. 9, n. 1, della direttiva 83/189 non può essere definito come una diffida che soddisfi i requisiti di cui all'art. 169 del Trattato nella misura in cui non verte su un progetto di normativa e non viene emesso in una situazione in cui uno Stato membro sia previamente già venuto meno agli obblighi incombentigli a norma del Trattato.

    16 La Commissione sostiene che niente nell'art. 169 del Trattato osta a che il parere circostanziato previsto all'art. 9, n. 1, della direttiva 83/189 possa costituire una diffida. Nessuna disposizione richiederebbe che una diffida ai sensi dell'art. 169 del Trattato rivesta una forma precisa. Tale ultimo articolo si limiterebbe a prevedere che lo Stato membro interessato dev'essere posto in grado di presentare le sue osservazioni, il che sarebbe avvenuto grazie alla lettera 6 agosto 1992. Quest'ultima avrebbe infatti delimitato l'oggetto del litigio e segnalato alle autorità olandesi gli elementi che alle stesse occorrevano per formulare le loro osservazioni e predisporre la propria difesa.

    Giudizio della Corte

    17 Risulta dalla finalità assegnata alla fase precontenziosa del procedimento per inadempimento che la lettera di diffida ha lo scopo, da un lato, di circoscrivere l'oggetto del contendere e di fornire allo Stato membro, invitato a presentare le sue osservazioni, i dati che gli occorrono per predisporre la propria difesa (sentenza 17 settembre 1996, causa C-289/94, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4405, punto 15) e, dall'altro, di permettere a quest'ultimo di mettersi in regola prima che venga adita la Corte (sentenza 9 novembre 1999, causa C-365/97, Commissione/Italia, Racc. pag. I-7773, punti 23 e 24).

    18 Peraltro, l'emissione di una lettera di diffida presuppone che si sia fatto valere il previo inadempimento ad un obbligo incombente allo Stato membro interessato.

    19 Orbene, va constatato che, al momento dell'emissione di un parere circostanziato a norma della direttiva 83/189, lo Stato membro destinatario di tale parere non può essersi reso colpevole di una violazione del diritto comunitario, in quanto l'atto esiste solo allo stato di progetto.

    20 L'opinione contraria condurrebbe alla conclusione che il parere circostanziato costituisce una diffida condizionata la cui esistenza sarebbe subordinata all'esito che lo Stato membro in questione avrebbe riservato a detto parere. Le esigenze della certezza del diritto, inerenti a qualsiasi procedimento idoneo a divenire contenzioso, ostano ad una siffatta situazione d'incertezza.

    21 Alla luce delle precedenti considerazioni occorre, in forza dell'art. 92, n. 2, del regolamento di procedura, dichiarare irricevibile il ricorso per inadempimento della Commissione, in assenza di una diffida che soddisfi i requisiti di cui all'art. 169.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    22 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Regno dei Paesi Bassi ha concluso per la condanna della Commissione e quest'ultima è risultata soccombente nei suoi motivi, occorre condannarla alle spese. La Repubblica francese sopporterà le proprie spese in forza dell'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    così provvede:

    1) Il ricorso è dichiarato irricevibile.

    2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

    3) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

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