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Document 61997CJ0343

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 luglio 1998.
    Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.
    Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione delle direttive 90/220/CEE e 94/51/CE.
    Causa C-343/97.

    Raccolta della Giurisprudenza 1998 I-04291

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:348

    61997J0343

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 luglio 1998. - Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio. - Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione delle direttive 90/220/CEE e 94/51/CE. - Causa C-343/97.

    raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-04291


    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato

    (Trattato CE, art. 169)

    Parti


    Nella causa C-343/97,

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Götz zur Hausen, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    ricorrente,

    contro

    Regno del Belgio, rappresentato dalla signora Anni Snoecx, consigliere aggiunto presso la direzione generale «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,

    convenuto,

    avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato nel termine stabilito tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive

    - del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 15), e

    - della Commissione 7 novembre 1994, 94/51/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 297, pag. 29),

    il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di dette direttive,

    LA CORTE

    (Sesta Sezione),

    composta dai signori H. Ragnemalm (relatore), presidente di sezione, R. Schintgen, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray e K.M. Ioannou, giudici,

    avvocato generale: A. La Pergola

    cancelliere: R. Grass

    vista la relazione del giudice relatore,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 maggio 1998,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 1_ ottobre 1997, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive

    - del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 15), e

    - della Commissione 7 novembre 1994, 94/51/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 297, pag. 29),

    il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di dette direttive.

    2 Ai sensi degli artt. 23 della direttiva 90/220 e 2 della direttiva 94/51, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a tali direttive rispettivamente entro il 23 ottobre 1991 ed il 30 aprile 1995, e dovevano informarne immediatamente la Commissione.

    3 Alla scadenza di questi termini la Commissione non aveva ricevuto dal Regno del Belgio altre informazioni relative ai provvedimenti di trasposizione delle direttive 90/220 e 94/51 oltre a quelle relative ai provvedimenti adottati dalla Regione fiamminga relativamente alla sola direttiva 90/220. Di conseguenza, la Commissione, in data 8 febbraio 1994, per quanto riguarda la direttiva 90/220, e in data 2 agosto 1995, per quanto riguarda la direttiva 94/51, ha intimato al governo belga di comunicarle le sue osservazioni entro due mesi, in conformità dell'art. 169 del Trattato.

    4 Per quanto riguarda la direttiva 90/220, il governo belga ha comunicato, con due lettere in data 22 marzo e 12 ottobre 1994, che i lavori per la trasposizione erano in corso, di modo che la direttiva sarebbe stata applicabile in tutto il Regno entro il 1994. Per quanto riguarda la direttiva 94/51, la lettera di diffida è rimasta senza risposta.

    5 Dato che nessun provvedimento ufficiale inteso a trasporre le direttive 90/220 e 94/51 nel diritto belga era stato comunicato alla Commissione, quest'ultima, rispettivamente l'11 ottobre e il 27 dicembre 1996, ha inviato due pareri motivati al governo belga invitandolo ad adottare entro due mesi i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi derivanti da queste due direttive.

    6 Per quanto riguarda la direttiva 90/220, il governo belga ha trasmesso alla Commissione il testo di un accordo di cooperazione tra le autorità federali e regionali, indicando che quest'accordo era già stato formalmente approvato dalla Regione vallona e avrebbe dovuto essere presto approvato dalle altre regioni dello Stato federale. Per quanto riguarda la direttiva 94/51, il governo belga ha comunicato alla Commissione che la trasposizione era in corso.

    7 Non avendo ricevuto alcuna informazione secondo cui l'iter legislativo destinato a trasporre le direttive 90/220 e 94/51 era concluso, la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto.

    8 Il Regno del Belgio non contesta di non aver adottato tutte le disposizioni necessarie per la trasposizione delle direttive 90/220 e 94/51.

    9 Poiché la trasposizione di queste due direttive non è stata effettuata nei termini da esse stabiliti, si deve ritenere fondato il ricorso presentato dalla Commissione.

    10 Occorre pertanto dichiarare che, non avendo emanato nel termine stabilito tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 90/220 e 94/51, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 23 della direttiva 90/220 e dell'art. 2 della direttiva 94/51.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna del Regno del Belgio e quest'ultimo è risultato soccombente, occorre condannarlo alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    (Sesta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Non avendo emanato nel termine stabilito tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive

    - del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, e

    - della Commissione 7 novembre 1994, 94/51/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati,

    il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 23 della direttiva 90/220 e dell'art. 2 della direttiva 94/51.

    2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

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