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Document 61997CJ0270

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 febbraio 2000.
    Deutsche Post AG contro Elisabeth Sievers (C-270/97) e Brunhilde Schrage (C-271/97).
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Landesarbeitsgericht Niedersachsen - Germania.
    Parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e femminile - Art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE) - Protocollo sull'art. 119 del Trattato CE - Regimi professionali di previdenza sociale - Esclusione dei lavoratori a tempo parziale dall'iscrizione ad un regime professionale che consenta di beneficiare di una pensione di vecchiaia integrativa - Iscrizione retroattiva - Diritto alla pensione - Rapporti tra diritto nazionale e diritto comunitario.
    Cause riunite C-270/97 e C-271/97.

    Raccolta della Giurisprudenza 2000 I-00929

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:76

    61997J0270

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 febbraio 2000. - Deutsche Post AG contro Elisabeth Sievers (C-270/97) e Brunhilde Schrage (C-271/97). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Landesarbeitsgericht Niedersachsen - Germania. - Parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e femminile - Art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE) - Protocollo sull'art. 119 del Trattato CE - Regimi professionali di previdenza sociale - Esclusione dei lavoratori a tempo parziale dall'iscrizione ad un regime professionale che consenta di beneficiare di una pensione di vecchiaia integrativa - Iscrizione retroattiva - Diritto alla pensione - Rapporti tra diritto nazionale e diritto comunitario. - Cause riunite C-270/97 e C-271/97.

    raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-00929


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1 Procedura - Conclusioni dell'avvocato generale - Modalità di presentazione

    2 Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di retribuzione - Art. 119 del Trattato (gli artt. 117-120 del Trattato sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) - Limitazione nel tempo degli effetti derivante dalla sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75 - Mancanza di contrasto con disposizioni nazionali che prevedono il diritto all'iscrizione retroattiva ad un regime pensionistico professionale

    [Trattato CE, art. 119 (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE)]

    3 Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di retribuzione - Art. 119 del Trattato (gli artt. 117-120 del Trattato sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) - Mancanza di contrasto con disposizioni nazionali che prevedono il diritto all'iscrizione retroattiva ad un regime pensionistico professionale, malgrado il rischio di distorsioni della concorrenza - Primato della finalità sociale dell'art. 119 del Trattato

    [Trattato CE, art. 119 (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE)]

    4 Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di retribuzione - Applicazione del principio da parte del giudice nazionale

    [Trattato CE, art. 119 (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE)]

    Massima


    1 La presentazione del dispositivo delle conclusioni dell'avvocato generale nel corso di un'udienza dinanzi ad una sezione diversa da quella assegnataria della relativa causa non implica alcuna violazione delle norme che si applicano dinanzi alla Corte né dei diritti riconosciuti alle parti nella causa principale. Infatti, i giudici della sezione assegnataria della causa possono prendere conoscenza delle conclusioni dell'avvocato generale per mezzo del loro deposito nella cancelleria della Corte e la pubblicità di tali conclusioni è garantita, in particolare, dalla lettura del loro dispositivo in udienza nonché del loro deposito in cancelleria.

    (v. punti 27-28)

    2 La limitazione nel tempo della possibilità di far valere l'effetto diretto dell'art. 119 del Trattato (gli artt. 117-120 del Trattato sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE), derivante dalla sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne II, non contrasta con disposizioni nazionali che enuncino un principio di parità di trattamento in base al quale a tutti i lavoratori ad orario ridotto è riconosciuto il diritto all'iscrizione retroattiva ad un regime pensionistico professionale nonché alla corresponsione di una pensione sulla base del regime medesimo.

    A tale riguardo, la detta limitazione non mirava affatto ad escludere la possibilità, per i lavoratori interessati, di richiamarsi a disposizioni nazionali che enunciavano un principio di parità di trattamento. Infatti, disposizioni nazionali dirette a garantire l'applicazione del principio di parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile contribuiscono all'attuazione dell'art. 119 del Trattato. In tal caso, il principio della certezza del diritto, che può indurre la Corte, in via eccezionale, a limitare la possibilità di far valere una disposizione da essa interpretata, non si applica e non osta all'applicazione di disposizioni nazionali che garantiscano un risultato conforme al diritto comunitario.

    (v. punti 48-50, 52 e dispositivo 1)

    3 L'art. 119 del Trattato (gli artt. 117-120 del Trattato sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE) non contrasta con disposizioni di uno Stato membro che enuncino il principio di parità di trattamento in base al quale a tutti i lavoratori ad orario ridotto sia riconosciuto il diritto all'iscrizione retroattiva ad un regime pensionistico professionale e alla corresponsione di una pensione in base al regime medesimo, malgrado il rischio di distorsioni della concorrenza tra operatori economici dei diversi Stati membri a scapito dei datori di lavoro stabiliti nel primo Stato membro.

    Infatti, la finalità economica perseguita dall'art. 119 del Trattato e consistente nell'eliminazione delle distorsioni della concorrenza tra le imprese stabilite in diversi Stati membri riveste carattere secondario rispetto all'obiettivo sociale insito nella disposizione stessa, il quale costituisce l'espressione del diritto fondamentale della persona umana a non essere discriminata in base al proprio sesso. (v. punti 56-57, 59 e dispositivo 2)

    4 Il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale, per quanto possibile, alla luce della lettera e dello scopo delle disposizioni comunitarie pertinenti, in particolare dell'art. 119 del Trattato (gli artt. 117-120 del Trattato sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE), al fine di garantire l'applicazione del principio di parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, restando inteso che il diritto comunitario, segnatamente l'art. 119 del Trattato, mira all'attuazione di tale principio e non contrasta con disposizioni nazionali dirette ad assicurarne il rispetto. (v. punti 62-64 e dispositivo 3)

    Parti


    Nei procedimenti riuniti C-270/97 e C-271/97,

    aventi ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Landesarbeitsgericht Niedersachsen (Germania), nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra

    Deutsche Post AG

    e

    Elisabeth Sievers (causa C-270/97),

    Brunhilde Schrage (causa C-271/97),

    domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE), nonché del protocollo sull'art. 119 del Trattato che istituisce la Comunità europea, allegato al Trattato CE,

    LA CORTE

    (Sesta Sezione),

    composta dai signori R. Schintgen (relatore), presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici,

    avvocato generale: G. Cosmas

    cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per la Deutsche Post AG, dall'avv. M. Karoff, del foro di Hannover;

    - per la Commissione delle Comunità europee, dal signor P. Hillenkamp e dalla signora M. Wolfcarius, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. K. Bertelsmann, del foro di Amburgo,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali della Deutsche Post AG, rappresentata dall'avv. J. Peter, del foro di Bonn, delle signore Sievers e Schrage, rappresentate dal signor K. Lörcher, Gewerkschaftssekretär della Deutsche Postgewerkschaft, e della Commissione, rappresentata dalla signora M. Wolfcarius, assistita dall'avv. K. Bertelsmann, all'udienza del 1_ luglio 1998,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 ottobre 1998,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con due ordinanze 8 novembre 1996, pervenute in cancelleria il 24 luglio 1997, il Landesarbeitsgericht Niedersachsen ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE), nonché del protocollo sull'art. 119 del Trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo: il «protocollo»), allegato al Trattato CE.

    2 Tali questioni sono state sottoposte nell'ambito di due controversie che oppongono la Deutsche Post AG (in prosieguo: la «Deutsche Post»), già Deutsche Bundespost, alla signora Sievers (causa C-270/97), da un lato, e alla signora Schrage (causa C-271/97), dall'altro, riguardo alle condizioni di iscrizione ad un regime professionale di pensione integrativa e all'attribuzione di una pensione a tale titolo.

    L'ambito normativo nazionale

    3 L'art. 3, nn. 1-3 del Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (la Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania, in prosieguo: la «GG») dispone:

    «1. Tutti gli uomini sono uguali di fronte alla legge.

    2. Gli uomini e le donne sono equiparati nei loro diritti. Lo Stato favorisce la piena realizzazione dell'eguaglianza di diritto tra uomini e donne e si adopera per la eliminazione delle disuguaglianze esistenti.

    3. Nessuno può essere danneggiato o favorito per il suo sesso, per la sua nascita, per la sua razza, per la sua lingua, per la sua nazionalità o provenienza, per la sua fede, per le sue opinioni religiose o politiche. Nessuno deve essere svantaggiato a causa del suo handicap».

    4 L'art. 1 del Gesetz über die Gleichbehandlung von Männern und Frauen am Arbeitsplatz (legge del 1980 sulla parità di trattamento tra uomini e donne sul luogo di lavoro) ha inserito nell'art. 612 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco) un nuovo n. 3, così redatto:

    «E' vietato in un rapporto di lavoro, per uno stesso lavoro o per un lavoro dello stesso valore, fissare una retribuzione inferiore per il lavoratore di un certo sesso rispetto al lavoratore di sesso opposto. La determinazione di una retribuzione inferiore non può essere giustificata dal fatto che, a causa del sesso del lavoratore, sono applicabili norme speciali di tutela (...)».

    5 Nel 1985 è stato emanato il Gesetz über arbeitsrechtliche Vorschriften zur Beschäftigungsförderung (legge contenente disposizioni di diritto del lavoro diretta a favorire l'occupazione, in prosieguo: il «BeschFG»), i cui artt. 2-6 disciplinano il lavoro a tempo parziale. L'art. 2, n. 1, vieta ad un datore di lavoro di riservare al lavoratore a tempo parziale un trattamento diverso da quello di cui sono oggetto i lavoratori a tempo pieno, a meno che ragioni obiettive non giustifichino una differenza di trattamento. L'art. 6 prevede tuttavia che si può derogare alle disposizioni della sezione in esame, anche a sfavore del lavoratore, tramite contratto collettivo.

    6 In forza dell'art. 24 del Tarifvertrag für Arbeiter der Deutschen Bundespost (contratto collettivo per gli operai della Deutsche Bundespost), gli operai devono essere iscritti alla Versorgungsanstalt der Deutschen Bundespost (ente pensionistico della Deutsche Bundespost, in prosieguo: la «VAP»), alle condizioni previste nella versione vigente del Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer der Deutschen Bundespost (contratto collettivo sulle pensioni dei dipendenti della Deutsche Bundespost, in prosieguo: il «contratto collettivo»).

    7 Fino al 31 dicembre 1987, l'art. 3 del contratto collettivo sulle pensioni prevedeva:

    «Il dipendente deve essere iscritto alla VAP ai sensi dello statuto e delle relative disposizioni complementari se (...) la durata media settimanale del lavoro indicata nel suo contratto è almeno pari alla metà della durata settimanale ordinaria del lavoro di un altro dipendente occupato a tempo pieno (...)».

    8 Tale articolo è stato modificato come segue, con effetto a partire dal 1_ gennaio 1988:

    «Il dipendente deve essere iscritto alla VAP ai sensi dello statuto e delle relative disposizioni complementari se (...) la durata media del lavoro di cui al suo contratto è di almeno 18 ore settimanali».

    9 Con contratto collettivo 22 settembre 1992, l'art. 3 del contratto collettivo sulle pensioni è stato nuovamente modificato, con effetto retroattivo a partire dal 1_ aprile 1991, ed è così redatto:

    «Il dipendente deve essere iscritto alla VAP ai sensi dello statuto e delle relative disposizioni complementari se (...) è occupato in una attività che non è meramente esigua ai sensi dell'art. 8, n. 1, del libro IV del Sozialgesetzbuch (codice della previdenza sociale)».

    Le cause principali

    10 La signora Sievers è stata occupata a tempo parziale dalla Deutsche Bundespost dal 16 settembre 1964 al 28 febbraio 1988, data del suo pensionamento. Dal 1_ marzo 1988, essa riceve una pensione di vecchiaia ai sensi del regime legale. A causa dell'orario lavorativo, sempre inferiore a 18 ore settimanali fatto salvo il periodo tra il 1963 e il 1964 in cui esso era di 18 ore, la signora Sievers non è mai stata iscritta alla VAP.

    11 La signora Schrage è stata occupata a tempo parziale dalla Deutsche Bundespost, inizialmente con contratti a durata determinata intervallati da periodi non lavorativi dal 1_ aprile 1960 al 30 settembre 1980, poi in maniera continuata dal 1_ ottobre 1981 al 31 marzo 1993, data del suo pensionamento. A partire dal 1_ aprile 1993, essa percepisce una pensione di vecchiaia ai sensi del regime legale. A causa dell'orario lavorativo, sempre compreso tra le 8 e le 13 ore settimanali, la signora Schrage non è mai stata iscritta alla VAP.

    12 La signora Sievers ha adito l'Arbeitsgericht di Hannover allo scopo di ottenere la condanna della Deutsche Post a corrisponderle, a partire dal suo collocamento a riposo, una pensione di vecchiaia integrativa di importo equivalente a quello che avrebbe percepito se fosse stata iscritta alla VAP durante tutta la durata del rapporto lavorativo. La signora Schrage ha anche citato la Deutsche Post dinanzi all'Arbeitsgericht di Hannover allo stesso scopo.

    13 Entrambe hanno fatto valere che l'esclusione dal diritto ad ottenere una pensione integrativa per i dipendenti il cui orario lavorativo settimanale era inferiore a 20 e in seguito a 18 ore costituiva una discriminazione vietata dall'art. 119 del Trattato, dall'art. 3 del GG e dall'art. 2, n. 1, del BeschFG.

    14 La Deutsche Post ha chiesto il rigetto delle domande, argomentando che la differenza di trattamento era giustificata da un motivo obiettivo, che i costi inerenti ad una estensione retroattiva del regime all'insieme dei lavoratori a tempo parziale pregiudicherebbero l'esistenza economica della Deutsche Post, e che, tenuto conto della giurisprudenza della Corte relativa all'art. 119 del Trattato, i diritti fatti valere dalle ricorrenti non erano maturati relativamente ai periodi di attività precedenti il 17 maggio 1990, data di pronuncia della sentenza Barber (causa C-262/88, Racc. pag. I-1889).

    15 Con sentenze 3 febbraio 1994, l'Arbeitsgericht ha accolto, in sostanza, le domande delle signore Sievers e Schrage, pur precisando i periodi lavorativi da prendere in considerazione nel caso della signora Schrage.

    16 La Deutsche Post ha interposto appello contro tali sentenze dinanzi al Landesarbeitsgericht Niedersachsen, facendo valere, in particolare, che la limitazione della retroattività risultante dalla giurisprudenza Barber si applica in tutti i casi di disparità di trattamento in tema di retribuzioni nell'ambito di un regime professionale di pensioni di vecchiaia, e che la giurisprudenza della Corte e il protocollo prevalgono sull'art. 3 del GG.

    17 Le signore Sievers e Schrage hanno ribattuto, in particolare, che la limitazione nel tempo degli effetti dell'art. 119 del Trattato risultante dalla precitata sentenza Barber non è applicabile ai casi di specie. Tale sentenza non fornirebbe alcun criterio per valutare se fosse possibile, nella Repubblica federale di Germania, dove si applica il principio costituzionale della parità di trattamento di cui all'art. 3 del GG, fare affidamento sulla legittimità di norme differenti per i lavoratori a tempo parziale e per quelli a tempo pieno.

    Le questioni pregiudiziali

    18 Il Landesarbeitsgericht, in base alla giurisprudenza del Bundesarbeitsgericht, considera infondato l'appello della Deutsche Post e che le signore Sievers e Schrage avrebbero diritto alle pensioni di cui chiedono il versamento. Esso rileva tuttavia che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenze Barber, già citata; 6 ottobre 1993, causa C-109/91, Ten Oever, Racc. pag. I-4879, e 28 settembre 1994, causa C-128/93, Fisscher, Racc. pag. I-4583), l'effetto diretto dell'art. 119 del Trattato può, in linea di principio, essere fatto valere allo scopo di esigere la parità di trattamento tra uomo e donna in tema di pensioni professionali solo per i periodi lavorativi successivi al 17 maggio 1990. Inoltre, dal protocollo risulterebbe che prestazioni in forza di un regime professionale di sicurezza sociale non sono considerate come retribuzioni qualora possano essere attribuite ai periodi di occupazione precedenti il 17 maggio 1990.

    19 Le richieste di parità di trattamento in materia di pensioni professionali potrebbero spesso fondarsi tanto sull'art. 119 del Trattato, salvo il fatto che nessuna prestazione potrebbe essere richiesta per i periodi di occupazione precedenti il 17 maggio 1990, quanto su disposizioni di diritto nazionale, sia che ci si riferisca al principio di diritto sociale della parità di trattamento, all'art. 2, n. 1, del BeschFG, od anche all'art. 3 del GG.

    20 Il Landesarbeit osserva che, in tale situazione di concorso di diritti, il diritto comunitario prevale, con la conseguenza che il divieto di tener conto retroattivamente dei periodi di impiego anteriori al 17 maggio 1990, che ha come effetto la limitazione delle prestazioni, deve applicarsi anche alle disposizioni di diritto nazionale. La questione della preminenza del diritto comunitario, avendo esso un effetto diretto, si porrebbe tenuto conto dell'esistenza di un conflitto tra il diritto nazionale e il diritto comunitario. Il conflitto sarebbe evidente se si tiene conto del fatto che, oltre alla sua finalità sociale, l'art. 119 del Trattato persegue anche - e, da un punto di vista storico, soprattutto - un obiettivo economico, cioè l'introduzione della parità di opportunità in materia di concorrenza. Tale obiettivo verrebbe eluso se si permettesse al diritto nazionale di non tener conto della retroattività limitata dell'art. 119 del Trattato.

    21 In tali circostanze, il Landesarbeitsgericht Niedersachsen ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, in ciascuna delle due cause, le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1. a) Se il diritto comunitario vanti una preminenza, quanto all'applicazione o alla validità (ai sensi degli artt. 5, secondo comma, e 189, del Trattato CE), nei confronti di disposizioni interne degli Stati membri che in via di un concorso di diritti possano trovare o trovino applicazione nella stessa fattispecie anch'esse al fine di sostenere l'esigenza della parità di trattamento relativamente a regimi pensionistici professionali, come ad esempio in Germania - in generale - il principio giuslavoristico della parità di trattamento o - in particolare - il § 2, n. 1, del Beschäftigungsförderungsgesetz (BeschFG - legge sulla promozione dell'occupazione) del 1985.

    b) Se la preminenza del diritto comunitario valga in un siffatto caso di conflitto, in cui il diritto comunitario concede prestazioni in base a regimi pensionistici professionali solo se e nella misura in cui esse siano attribuite a periodi di occupazione successivi al 17 maggio 1990, mentre le norme di diritto interno disciplinano diversamente la stessa fattispecie, in quanto non escludono, in generale, un effetto retroattivo.

    c) Se siffatta preminenza esista solo ove l'obiettivo economico dell'art. 119 del Trattato CE - la creazione di pari opportunità di concorrenza - che sussiste accanto a quello sociale, sia in concreto pregiudicato.

    2. Se il principio, riscontrabile nel diritto comunitario, dell'interpretazione conforme al diritto comunitario (conforme al diritto CE) della legge nazionale imponga quanto meno di interpretare e applicare le disposizioni di diritto interno sulla parità di trattamento, relativamente a prestazioni in base a regimi pensionistici professionali, in armonia con le esigenze e le limitazioni (divieto di retroattività) del diritto comunitario».

    22 Con ordinanza del Presidente della Corte 20 ottobre 1997, le due cause sono state riunite ai fini della fase scritta e orale, nonché della sentenza.

    Sulla domanda di riapertura della fase orale

    23 Con lettera 5 novembre 1998, la Deutsche Post ha domandato la riapertura della fase orale. Essa ha sostenuto anzitutto che, a seguito di un concorso di circostanze, il suo rappresentante e il suo consulente, recatisi presso la Corte per assistere alla presentazione delle conclusioni, avevano trovato la sala in cui si tenenva l'udienza solo dopo la loro lettura. Di conseguenza, la partecipazione all'udienza delle parti e del pubblico non sarebbe stata garantita, in violazione dell'art. 28 dello Statuto CE della Corte di giustizia.

    24 Essa ha poi fatto valere che le conclusioni dell'avvocato generale erano state presentate in modo irregolare dal momento che il loro dispositivo era stato letto nel corso di un udienza dinanzi alla Quinta Sezione e non dinanzi alla Sesta Sezione, competente nella presente causa.

    25 Infine, essa ha domandato di poter presentare, nell'ambito della domanda di riapertura, osservazioni su taluni paragrafi delle conclusioni dell'avvocato generale.

    26 Inoltre, con lettera 11 novembre 1998, la Deutsche Post ha fatto sue le osservazioni presentate dalla società Deutsche Telekom nella causa C-50/96, Schröder, e nelle cause riunite C-234/96 e C-235/96, Vick e Conze, secondo le quali il diniego di consentire che, dopo la presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale, le quali, ai sensi dell'art. 59, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, chiudono la fase orale, questa possa eccezionalmente essere riaperta allo scopo di permettere alle parti di far valere eventuali errori manifesti od omissioni nell'esposizione dei fatti o nella valutazione giuridica, o persino di replicare alle conclusioni dell'avvocato generale, potrebbe costituire una violazione del diritto ad un processo equo ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

    27 A tale proposito occorre constatare, da un lato, che le modalità di presentazione delle conclusioni nella presente causa non hanno dato luogo ad alcuna violazione delle norme vigenti dinanzi alla Corte, né ad alcuna violazione dei diritti riconosciuti alle parti nelle cause principali.

    28 Infatti, i giudici della Sesta Sezione che si occupano della presente causa sono venuti a conoscenza delle conclusioni dell'avvocato generale tramite il loro deposito nella cancelleria della Corte, e la pubblicità di tali conclusioni è stata assicurata, in particolare, tramite la lettura del loro dispositivo in udienza nonché il loro deposito in cancelleria.

    29 E' irrilevante, a tal proposito, che il rappresentante e il consulente di una delle parti non abbiano potuto trovare in tempo utile la sala in cui sono state lette le conclusioni dell'avvocato generale.

    30 D'altra parte, dall'ordinanza della Corte 4 febbraio 2000, causa C-17/98, Emesa Sugar (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 18) emerge che, proprio tenendo conto dell'art. 6 della CEDU e della finalità stessa del diritto di ogni interessato ad un procedimento in contraddittorio e ad un processo equo ai sensi di tale disposizione, la Corte può, d'ufficio o su proposta dell'avvocato generale, o anche su domanda delle parti, ordinare la riapertura della fase orale, ai sensi dell'art. 61 del suo regolamento di procedura, se essa ritiene necessari ulteriori chiarimenti, o che la causa deve essere decisa sulla base di un argomento che non è stato dibattuto dalle parti.

    31 Ora, nella fattispecie, la Corte, sentito l'avvocato generale, rileva che la domanda della Deutsche Post non contiene alcun elemento tale da rendere opportuna o necessaria la riapertura della fase orale.

    32 Occorre di conseguenza respingere la domanda della Deutsche Post.

    Sulla prima questione

    33 Con la sua prima questione, considerata globalmente, il giudice di rinvio domanda, in sostanza, se, in primo luogo, la limitazione temporale della possibilità di far valere l'effetto diretto dell'art. 119 del Trattato osti a disposizioni nazionali che stabiliscano un principio di parità in forza del quale, in circostanze come quelle di cui alle cause principali, tutti i lavoratori a tempo parziale abbiano il diritto di essere iscritti retroattivamente ad un regime professionale di pensione e di ricevere una pensione in forza di detto regime. In secondo luogo, il giudice di rinvio domanda, in sostanza, se l'art. 119 del Trattato osti a disposizioni di uno Stato membro che prevedano un principio di parità in forza del quale, in circostanze come quelle delle cause principali, ogni lavoratore a tempo parziale abbia il diritto di essere iscritto retroattivamente ad un regime professionale di pensioni e di ricevere una pensione a tale titolo, tenuto conto del rischio di distorsioni di concorrenza tra operatori economici dei differenti Stati membri a scapito dei datori di lavori situati nel primo Stato membro. In caso di risposta positiva alla prima o alla seconda parte della questione, il giudice di rinvio domanda, in terzo luogo, se il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell'ambito delle sue competenze, le disposizioni del diritto comunitario, abbia l'obbligo di assicurare il pieno effetto di tali norme, disapplicando, se necessario, qualsiasi disposizione incompatibile della legge nazionale.

    Sulla prima parte della questione

    34 A titolo preliminare, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, un regime pensionistico, come quello di cui trattasi nella causa principale, il quale dipende essenzialmente dal posto ricoperto dall'interessato, si ricollega alla retribuzione che quest'ultimo percepiva e rientra nelle previsioni dell'art. 119 del Trattato (v. in particolare, in questo senso, sentenze 13 maggio 1986, causa 170/84, Bilka, Racc. pag. 1607, punto 22; Barber, già citata, punto 28, e 28 settembre 1994, causa C-7/93, Beune, Racc. pag. I-4471, punto 46). Pertanto, l'esclusione dei lavoratori a tempo parziale da siffatto regime pensionistico può risultare in contrasto con l'art. 119 (v., in tal senso, la citata sentenza Bilka, punto 29).

    35 Riguardo alla limitazione nel tempo degli effetti dell'art. 119 del Trattato, occorre, da un lato, ricordare che, nella sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne II (Racc. pag. 455, punto 40), la Corte ha affermato che il principio della parità di retribuzione di cui all'art. 119 del Trattato può essere fatto valere dinanzi ai giudici nazionali e che questi devono garantire la tutela dei diritti che detta disposizione attribuisce ai singoli. Tuttavia, ai punti 74 e 75 della stessa sentenza, la Corte ha precisato che considerazioni imprescindibili di certezza del diritto riguardanti il complesso degli interessi in gioco, tanto pubblici quanto privati, comportano che l'efficacia diretta dell'art. 119 non può essere fatta valere a sostegno di rivendicazioni relative a periodi di retribuzione anteriori alla data di detta sentenza, ossia l'8 aprile 1976, eccezion fatta per i lavoratori che abbiano già promosso un'azione giudiziaria o proposto un reclamo equivalente.

    36 D'altro lato, riguardo ai regimi pensionistici professionali, la Corte ha affermato, ai punti 44 e 45 della sentenza Barber, che, per considerazioni imprescindibili di certezza del diritto, l'efficacia diretta dell'art. 119 del Trattato non può essere fatta valere per chiedere il riconoscimento del diritto alla pensione con effetto a partire da una data precedente a quella di detta sentenza, ossia il 17 maggio 1990, ad eccezione dei lavoratori che, prima di questa data, abbiano esperito un'azione giurisdizionale o proposto un reclamo equivalente.

    37 Come precisato dalla Corte al punto 20 della sentenza Ten Oever, citata, alla stregua della sentenza Barber, la diretta efficacia dell'art. 119 del Trattato può essere fatta valere, per esigere la parità di trattamento in materia di pensioni professionali, soltanto con riferimento alle prestazioni dovute per i periodi lavorativi successivi al 17 maggio 1990, fatta salva l'eccezione prevista per i lavoratori o per i loro aventi causa che abbiano, prima di tale data, esperito un'azione in giudizio o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale vigente.

    38 Tale limitazione figura anche nel protocollo, in forza del quale, ai fini dell'applicazione dell'art. 119, prestazioni erogate ai sensi di un regime previdenziale professionale non saranno considerate come retribuzioni qualora possano essere riferite ai periodi lavorativi precedenti al 17 maggio 1990, salva l'eccezione per i lavoratori o i loro aventi causa che, prima di tale data, abbiano esperito un'azione in giudizio o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale vigente.

    39 Tuttavia dalle sentenze 28 settembre 1994, cause C-57/93, Vroege (Racc. pag. I-4541, punti 20-27); C-128/93, Fisscher, citata (punti 17-24), e 11 dicembre 1997, causa C-246/96, Magorrian e Cunningham (Racc. pag. I-7153, punti 27-35), emerge che la limitazione nel tempo degli effetti dell'art. 119 del Trattato risultante dalla sentenza Barber, citata, e dal protocollo riguarda solo i tipi di discriminazioni che i datori di lavoro e i regimi pensionistici hanno potuto ragionevolmente ritenere tollerati in base alle eccezioni transitorie previste dal diritto comunitario applicabile in materia di pensioni professionali (sentenza 24 ottobre 1996, causa C-435/93, Dietz, Racc. pag. I-5223, punto 19).

    40 Orbene, quanto al diritto di iscrizione ai regimi professionali, la Corte ha dichiarato che nessun elemento consentirebbe di ritenere che gli ambienti di lavoro interessati fossero potuti incorrere in errori in merito all'applicabilità dell'art. 119 del Trattato (precitata sentenza Magorrian e Cunningham, punto 28).

    41 Infatti, dopo la sentenza Bilka, già citata, è evidente che una discriminazione fondata sul sesso quanto al riconoscimento del suddetto diritto costituisce una violazione dell'art. 119 del Trattato (precitate sentenze Vroege, punto 29; Fisscher, punto 26; Dietz, punto 20, e Magorrian e Cunningham, punto 29).

    42 Di conseguenza, poiché la sentenza Bilka non ha previsto alcuna limitazione nel tempo, l'efficacia diretta dell'art. 119 può essere fatta valere allo scopo di esigere in via retroattiva il rispetto della parità di trattamento per quanto concerne il diritto di iscrizione ad un regime pensionistico professionale, e ciò successivamente all'8 aprile 1976, data della già citata sentenza Defrenne II, la quale ha sancito per la prima volta l'efficacia diretta del suddetto articolo (precitate sentenze Dietz, punto 21, e Magorrian e Cunningham, punto 30).

    43 Peraltro va ricordato che, ai punti, 23 della sentenza Dietz e 33 della sentenza Magorrian e Cunningham, la Corte ha già precisato che l'iscrizione ad un regime pensionistico professionale sarebbe priva di interesse per il lavoratore se non gli conferisse un diritto a fruire delle prestazioni offerte dal regime di cui trattasi. Ragion per cui essa ha considerato che il diritto di percepire una pensione di vecchiaia in forza di un regime professionale è inscindibilmente connesso al diritto di iscrizione a siffatto regime. Essa ha tuttavia aggiunto che il fatto che un lavoratore possa reclamare l'iscrizione, con effetti retroattivi, ad un regime pensionistico professionale non consente allo stesso di esimersi dal versamento dei contributi concernenti il periodo d'iscrizione di cui trattasi (sentenze Fisscher, punto 37, e Dietz, punto 34).

    44 Da quanto precede risulta che la sola limitazione nel tempo della possibilità di far valere l'effetto diretto dell'art. 119 del Trattato relativamente all'iscrizione ad un regime pensionistico professionale come quello in questione nelle cause principali ed al conseguente versamento di una pensione è quella risultante dalla sentenza Defrenne II.

    45 Riguardo al fatto di sapere se il diritto comunitario impedisce di prendere in considerazione, in forza di disposizioni del diritto nazionale, periodi lavorativi anteriori all'8 aprile 1976, data della sentenza Defrenne II, va ricordato anzitutto che, conformemente ad una costante giurisprudenza (v., in particolare, sentenze 27 marzo 1980, causa 61/79, Denkavit italiana, Racc. pag. 1205, punti 16 e 17, e cause riunite 66/79, 127/79 e 128/79, Salumi e a., Racc. pag. 1237, punti 9 e 10), l'interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte di giustizia nell'esercizio della competenza attribuitale dall'art. 177 del Trattato, chiarisce e precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata di detta norma, quale deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore. Solo in via eccezionale la Corte di giustizia, così come ha ammesso nella sentenza Defrenne II, può, in base ad un principio generale di certezza del diritto insito nell'ordinamento giuridico comunitario, tenuto conto dei gravi sconvolgimenti che la sua sentenza potrebbe provocare per il passato nei rapporti giuridici stabiliti in buona fede, essere indotta a limitare la possibilità degli interessati di far valere la disposizione così interpretata al fine di rimettere in discussione tali rapporti giuridici.

    46 La Corte ha poi rilevato, al punto 65 della sentenza Defrenne II, che l'applicazione dell'art. 119 del Trattato doveva essere pienamente garantita dagli Stati da più tempo membri della Comunità, tra cui la Repubblica federale di Germania, a partire dal 1_ gennaio 1962, inizio della seconda fase del periodo transitorio. Dal punto 68 della stessa sentenza risulta peraltro che, anche nei settori in cui l'art. 119 non avrebbe effetto diretto, la sua attuazione può risultare, se necessario, da un insieme di disposizioni comunitarie e nazionali.

    47 Infine, quando nella sentenza Defrenne II ha deciso di limitare nel tempo la possibilità di invocare l'effetto diretto dell'art. 119 del Trattato, la Corte ha considerato che, di fronte al comportamento di vari Stati membri e agli atteggiamenti assunti dalla Commissione e portati ripetutamente a conoscenza degli ambienti interessati, occorreva tener conto, in via eccezionale, del fatto che gli interessati erano stati indotti, per un lungo periodo, a tener ferme prassi in contrasto con l'art. 119, benché non ancora vietate dal rispettivo diritto nazionale (sentenza Defrenne II, punto 72).

    48 Da quanto precede risulta che la limitazione della possibilità di far valere l'effetto diretto dell'art. 119 del Trattato non mirava affatto ad escludere la possibilità, per i lavoratori interessati, di fondarsi su disposizioni nazionali che enunciavano un principio di parità di trattamento.

    49 Infatti, disposizioni nazionali che comportino l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile contribuiscono all'attuazione dell'art. 119 del Trattato, conformemente agli obblighi che gravano sugli Stati da più tempo membri della Comunità a partire dal 1_ gennaio 1962.

    50 In tal caso, il principio della certezza del diritto insito nell'ordinamento giuridico comunitario, che può indurre la Corte, in via eccezionale, a limitare la possibilità di far valere una disposizione da essa interpretata, non si applica e non osta all'applicazione di disposizioni nazionali che garantiscano un risultato conforme al diritto comunitario.

    51 E' irrilevante, al riguardo, che le disposizioni nazionali in esame siano state interpretate conformemente all'art. 119 del Trattato solo dopo la data della pronuncia della sentenza Defrenne II quando tale interpretazione può applicarsi, eventualmente, a situazioni sorte e definite prima di tale data. Infatti, non spetta alla Corte pronunciarsi sull'applicazione nel tempo di norme di diritto nazionale.

    52 Occorre dunque risolvere la prima parte della prima questione nel senso che la limitazione nel tempo della possibilità di far valere l'effetto diretto dell'art. 119 del Trattato, risultante dalla sentenza Defrenne II, non osta a norme nazionali che enuncino un principio di parità di trattamento in forza del quale, in circostanze come quelle di cui alle cause principali, tutti i lavoratori a tempo parziale hanno diritto di essere iscritti retroattivamente ad un regime pensionistico professionale e di ricevere una pensione in forza di detto regime.

    Sulla seconda parte della questione

    53 Come ricordato a giusto titolo dal giudice di rinvio, la Corte ha affermato, ai punti 8-11 della sentenza Defrenne II, che l'art. 119 del Trattato persegue un duplice scopo, economico e sociale.

    54 Da un lato, tenuto conto del diverso grado di sviluppo delle legislazioni in campo sociale nei diversi Stati membri, esso serve ad evitare che, nella competizione intracomunitaria, le aziende degli Stati che hanno dato pratica attuazione al principio della parità di retribuzione siano svantaggiate dal punto di vista della concorrenza, rispetto alle aziende degli Stati che non hanno ancora eliminato la discriminazione retributiva a danno della mano d'opera femminile (sentenza Defrenne II, punto 9).

    55 Dall'altro, la Corte ha sottolineato che tale disposizione rientra negli scopi sociali della Comunità, dato che questa non si limita all'unione economica, ma deve garantire al tempo stesso, attraverso una azione comune, il progresso sociale e promuovere il costante miglioramento delle condizioni di vita e di impiego dei popoli europei, come viene posto in rilievo nel preambolo del Trattato. Questo scopo è posto in evidenza dal fatto che l'art. 119 del Trattato si trova nel capo dedicato alla politica sociale, il cui primo articolo, vale a dire, l'art. 117 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE), rileva la necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera, che consenta la loro parificazione nel progresso (sentenza Defrenne II, punti 10 e 11).

    56 Tuttavia, nella sua giurisprudenza successiva, la Corte ha più volte affermato che il diritto di non essere discriminato in ragione del proprio sesso costituisce uno dei diritti fondamentali della persona umana, di cui la Corte deve garantire l'osservanza (v., in tal senso, sentenze 15 giugno 1978, causa 149/77, Defrenne III, Racc. pag. 1365, punti 26 e 27; 20 marzo 1984, cause riunite 75/82 e 117/82, Razzouk e Beydoun/Commissione, Racc. pag. 1509, punto 16, e 30 aprile 1996, causa C-13/94, P./S., Racc. pag. I-2143, punto 19).

    57 Alla luce di tale giurisprudenza, si deve osservare che la finalità economica perseguita dall'art. 119 del Trattato e consistente nell'eliminazione delle distorsioni di concorrenza tra le imprese situate nei diversi Stati membri riveste un carattere secondario rispetto all'obiettivo sociale di cui alla stessa disposizione, la quale costituisce l'espressione di un diritto fondamentale della persona umana.

    58 Di conseguenza, il fatto che, precedentemente alla sentenza Defrenne II, il principio della parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile non abbia potuto essere fatto valere nei confronti di datori di lavoro situati in Stati membri diversi dalla Repubblica federale di Germania, né in applicazione di una normativa nazionale né in forza dell'effetto diretto dell'art. 119 del Trattato, non incide sull'applicazione delle norme nazionali che assicurano il rispetto di tale principio nella Repubblica federale di Germania.

    59 Si deve pertanto risolvere la seconda parte della prima questione dichiarando che l'art. 119 del Trattato non osta a disposizioni di uno Stato membro che enunciano un principio di uguaglianza in forza del quale, in circostanze come quelle di cui alle cause principali, tutti i lavoratori a tempo parziale hanno diritto di essere iscritti retroattivamente ad un regime pensionistico professionale e di ricevere una pensione in forza di detto regime, nonostante il rischio di distorsioni di concorrenza tra operatori economici dei diversi Stati membri a scapito dei datori di lavoro stabiliti nel primo Stato membro.

    Sulla terza parte della questione

    60 Tenuto conto delle risposte date alla prima e seconda parte della prima questione, non occorre risolvere la terza parte di essa.

    Sulla seconda questione

    61 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se il giudice nazionale sia tenuto ad interpretare il suo diritto nazionale alla luce del testo e dello scopo delle disposizioni comunitarie pertinenti, ed in particolare dell'art. 119 del Trattato.

    62 Secondo una costante giurisprudenza, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale, per quanto possibile alla luce della lettera e dello scopo delle disposizioni comunitarie pertinenti, e in particolare dell'art. 119 del Trattato, onde conseguire il risultato da esse previsto (v. in particolare, in tal senso, sentenze 4 febbraio 1988, causa 157/86, Murphy, Racc. pag. 673, punto 11, e 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing, Racc. pag. I-4135, punto 8).

    63 Dalle soluzioni fornite alla prima questione emerge che il diritto comunitario, e in particolare l'art. 119 del Trattato, hanno lo scopo di attuare il principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile e non ostano a disposizioni nazionali dirette ad assicurare il rispetto di tale principio.

    64 Occorre quindi risolvere la seconda questione nel senso che il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale, per quanto possibile, alla luce della lettera e dello scopo delle pertinenti disposizioni comunitarie, e in particolare dell'art. 119 del Trattato, per garantire l'applicazione del principio di parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    65 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    (Sesta Sezione),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Landesarbeitsgericht Niedersachsen con due ordinanze 8 novembre 1996, dichiara:

    1) La limitazione nel tempo della possibilità di far valere l'effetto diretto dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE), risultante dalla sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne II, non osta a norme nazionali che enuncino un principio di parità di trattamento in forza del quale, in circostanze come quelle di cui alle cause principali, tutti i lavoratori a tempo parziale hanno diritto di essere iscritti retroattivamente ad un regime pensionistico professionale e di ricevere una pensione in forza di detto regime.

    2) L'art. 119 del Trattato non osta a disposizioni di uno Stato membro che enunciano un principio di uguaglianza in forza del quale, in circostanze come quelle di cui alle cause principali, tutti i lavoratori a tempo parziale hanno diritto di essere iscritti retroattivamente ad un regime pensionistico professionale e di ricevere una pensione in forza di detto regime, nonostante il rischio di distorsioni di concorrenza tra operatori economici dei diversi Stati membri a scapito dei datori di lavoro stabiliti nel primo Stato membro.

    3) Il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale, per quanto possibile, alla luce della lettera e dello scopo delle pertinenti disposizioni comunitarie, e in particolare dell'art. 119 del Trattato, onde garantire l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile.

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