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Document 61997CJ0260

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 giugno 1999.
    Unibank A/S contro Flemming G. Christensen.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof - Germania.
    Convenzione di Bruxelles - Interpretazione dell'art. 50 - Nozione di atti autentici "ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente" - Atto redatto senza l'intervento di un pubblico ufficiale - Artt. 32 e 36.
    Causa C-260/97.

    Raccolta della Giurisprudenza 1999 I-03715

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:312

    61997J0260

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 giugno 1999. - Unibank A/S contro Flemming G. Christensen. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof - Germania. - Convenzione di Bruxelles - Interpretazione dell'art. 50 - Nozione di atti autentici "ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente" - Atto redatto senza l'intervento di un pubblico ufficiale - Artt. 32 e 36. - Causa C-260/97.

    raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-03715


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Esecuzione di atti autentici ricevuti ed esecutivi in uno Stato contraente - Nozione di «atti autentici» - Atto redatto senza l'intervento di un'autorità competente - Esclusione

    (Convenzione del 27 settembre 1968, art. 50)

    Massima


    Un titolo di credito esecutivo in base al diritto dello Stato d'origine la cui autenticità non sia stata attestata da un'autorità pubblica o da qualsiasi altra autorità a ciò autorizzata da tale Stato non costituisce un atto autentico ai sensi dell'art. 50 della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

    Infatti, il carattere autentico di tali atti deve essere dimostrato in modo incontestabile, cosicché il giudice dello Stato di cui trattasi possa far affidamento sull'autenticità degli stessi, una volta che si è proceduto all'esecuzione degli atti che rientrano nel suddetto articolo in condizioni identiche a quelle delle decisioni giudiziarie.

    Parti


    Nel procedimento C-260/97,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal Bundesgerichtshof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Unibank A/S

    e

    Flemming G. Christensen,

    domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 32, 36 e 50 della citata Convenzione 27 settembre 1968, (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), e dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1),

    LA CORTE

    (Quinta Sezione),

    composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward (relatore), L. Sevón e M. Wathelet, giudici,

    avvocato generale: A. La Pergola

    cancelliere: R. Grass

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per la Unibank A/S dall'avv. Hans Klingelhöffer, del foro di Ettlingen;

    - per il signor Christensen dall'avv. Rüdiger Stäglich, del foro di Darmstadt;

    - per il governo tedesco dal signor Rolf Wagner, Regierungsdirektor presso il Ministero federale della Giustizia, in qualità di agente;

    - per il governo del Regno Unito dal signor John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente;

    - per la Commissione delle Comunità europee dal signor José Luis Iglesias Buhigues, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Bertrand Wägenbaur, del foro di Bruxelles,

    vista la relazione del giudice relatore,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 2 febbraio 1999,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 26 giugno 1997, pervenuta in cancelleria il 18 luglio successivo, il Bundesgerichtshof ha sottoposto a questa Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 32, 36 e 50 di tale Convenzione (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), e dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1, in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).

    2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Unibank A/S (in prosieguo: la «Unibank») e il signor Christensen, a proposito della domanda di quest'ultima diretta a ottenere la dichiarazione di esecutività di tre titoli di credito.

    Ambito normativo

    3 L'art. 32, secondo comma, della Convenzione di Bruxelles dispone quanto segue:

    «Il giudice territorialmente competente è determinato dal domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione. Se tale parte non è domiciliata nel territorio dello Stato richiesto, la competenza è determinata dal luogo dell'esecuzione».

    4 L'art. 36 della Convenzione di Bruxelles stabilisce:

    «Se l'esecuzione viene accordata, la parte contro cui viene fatta valere può proporre opposizione nel termine di un mese dalla notificazione della decisione.

    Se la parte è domiciliata in uno Stato contraente diverso da quello della decisione che accorda l'esecuzione, il termine è di mesi due a decorrere dal giorno in cui la notificazione è stata fatta alla persona cui è diretta o al domicilio della medesima. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza».

    5 L'art. 50 della Convenzione di Bruxelles stabilisce:

    «Gli atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente sono, su istanza di parte, muniti della formula esecutiva in un altro Stato contraente conformemente alla procedura contemplata dagli articoli 31 e seguenti. L'istanza può essere rigettata solo se l'esecuzione dell'atto autentico è contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto.

    L'atto prodotto deve rispondere ai requisiti richiesti per la sua autenticità dalla legge dello Stato d'origine.

    Le disposizioni della sezione 3 del titolo III sono, per quanto occorra, applicabili».

    6 L'art. 50, primo comma, prima frase, della Convenzione di Bruxelles è stato modificato dall'art. 14 della Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1, in prosieguo: la «terza convenzione d'adesione»), come segue:

    «Gli atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato contraente conformemente alla procedura contemplata dagli articoli 31 e seguenti».

    7 In seguito a tale modifica l'art. 50 della Convenzione di Bruxelles è formulato in termini identici a quelli dell'art. 50 della Convenzione 16 settembre 1988, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 319, pag. 9; in prosieguo: la «Convenzione di Lugano»).

    8 Ai sensi dell'art. 478, n. 1, punto 5, del retsplejelov (codice di procedura civile danese), l'esecuzione forzata può aver luogo in base a titoli di credito, purché questi ultimi lo prevedano esplicitamente.

    La causa principale e le questioni pregiudiziali

    9 Tra il 1990 e il 1992 il signor Christensen ha sottoscritto a favore dell'Unibank, banca di diritto danese con sede in Arhus (Danimarca), tre titoli di credito (Gældsbrev) rispettivamente dell'importo di DKR 270 000, DKR 422 000 e DKR 138 000, oltre agli interessi. Detti titoli di credito sono dattiloscritti e sono controfirmati da una terza persona, apparentemente un impiegato dell'Unibank, intervenuta come testimone della sottoscrizione del debitore. Nei detti titoli è espressamente previsto che, ai sensi dell'art. 478 del retsplejelov, essi possono servire come fondamento per l'esecuzione forzata.

    10 Al momento della redazione dei titoli di credito il debitore risiedeva in Danimarca. Successivamente si è stabilito a Weiterstadt, in Germania, ove l'Unibank gli ha notificato tali titoli di credito. Su domanda di quest'ultima il Landgericht Darmstadt, competente per Weiterstadt, ha autorizzato l'esecuzione in base ai detti titoli. Il signor Christensen ha presentato appello contro tale decisione dinanzi all'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno. Considerando che il signor Christensen aveva dichiarato, nel corso del giudizio, di aver lasciato la Germania, senza tuttavia comunicare il suo nuovo indirizzo, il giudice d'appello ha ritenuto che l'Unibank fosse ormai priva dell'interesse ad agire dal momento che non poteva ottenere che si procedesse all'esecuzione in base ai titoli di credito in Germania e, di conseguenza, ha accolto l'appello.

    11 L'Unibank ha proposto ricorso dinanzi al Bundesgerichtshof, che ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1) Se un titolo di credito - quale il Gældsbrev del diritto danese (art. 478, paragrafo 1, punto 5, del retsplejelov) - che il debitore ha sottoscritto senza l'intervento di un pubblico ufficiale o ministeriale sia un atto autentico ai sensi dell'art. 50 della Convenzione di Bruxelles allorché tale titolo fa espressa menzione del fatto che esso può costituire la base per procedere ad esecuzione forzata e allorché, in virtù del diritto dello Stato di origine, esso può costituire titolo idoneo per una tale esecuzione, fermo restando che il giudice dell'esecuzione può respingere l'istanza del creditore se risulta dalle obiezioni sollevate contro l'esecuzione che la prosecuzione della stessa non è opportuna.

    In caso di soluzione affermativa della prima questione:

    2) Se una domanda volta al riconoscimento di una decisione o di un atto autentico e introdotta davanti alla giurisdizione territorialmente competente, ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della Convenzione di Bruxelles, divenga irricevibile o non fondata in ragione del fatto che il debitore abbandona, durante la procedura di ricorso (art. 36 della Convenzione di Bruxelles), lo Stato nel quale la procedura era stata iniziata e che la sua nuova residenza non è conosciuta».

    Sulla prima questione

    12 Con la prima questione il giudice a quo chiede, in sostanza, se un titolo di credito esecutivo che è stato redatto senza l'intervento di un'autorità pubblica costituisca un atto autentico ai sensi dell'art. 50 della Convenzione di Bruxelles.

    13 L'Unibank sostiene che tale questione comporta una soluzione affermativa. Per contro il signor Christensen, il governo tedesco e quello del Regno Unito nonché la Commissione sostengono che l'aggettivo «autentico» significa che le facilitazioni per l'esecuzione previste dalla Convenzione di Bruxelles non si applicano a qualsiasi atto, bensì sono riservate a quelli la cui autenticità è stata attestata da un'autorità pubblica competente.

    14 A questo proposito occorre rammentare anzitutto che l'art. 50 della Convenzione di Bruxelles equipara gli «atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente», con riguardo alla loro esecutività negli altri Stati contraenti, alle decisioni giudiziarie ai sensi dell'art. 25 della medesima Convenzione, dichiarando applicabili le disposizioni relative all'esecuzione contenute negli artt. 31 e seguenti di quest'ultima. Le dette disposizioni mirano infatti a realizzare uno degli obiettivi fondamentali della Convenzione di Bruxelles, vale a dire quello di facilitare, per quanto possibile, la libera circolazione delle sentenze prevedendo un procedimento di exequatur semplice e rapido (v. sentenze 2 luglio 1985, causa 148/84, Deutsche Genossenschaftsbank, Racc. pag. 1981, punto 16, e 2 giugno 1994, causa C-414/92, Solo Kleinmotoren, Racc. pag. I-2237, punto 20).

    15 Poiché si procede all'esecuzione degli atti che rientrano nell'ambito dell'art. 50 della Convenzione di Bruxelles in condizioni identiche a quella delle decisioni giudiziarie, il carattere autentico di tali atti deve essere dimostrato in modo incontestabile, cosicché il giudice dello Stato di cui trattasi possa far affidamento sull'autenticità degli stessi. Ora, dato che gli atti tra privati non possiedono, di per sé, tale carattere, l'intervento di un'autorità pubblica o di qualsiasi altra autorità legittimata dallo Stato d'origine è, di conseguenza, necessario per conferire loro la qualifica di atti autentici.

    16 Tale interpretazione dell'art. 50 della Convenzione di Bruxelles è corroborata dalla Relazione Jenard-Möller sulla Convenzione di Lugano (GU 1990, C 189, pag. 57; in prosieguo: la «Relazione Jenard-Möller»).

    17 Infatti, la Relazione Jenard-Möller rammenta, al punto 72, che i rappresentanti degli Stati membri dell'EFTA avevano chiesto che si precisassero le condizioni che un atto autentico deve soddisfare per essere considerato tale ai sensi dell'art. 50 della Convenzione di Lugano. Essa menziona al riguardo le seguenti tre condizioni: «l'autenticità dell'atto deve essere stata attestata da un'autorità pubblica; l'autenticità deve riguardare il contenuto dell'atto e non solo, ad esempio, la firma, l'atto deve essere di per sé esecutivo nello Stato nel quale esso è stato stipulato».

    18 Secondo la stessa Relazione, l'intervento di un'autorità pubblica è pertanto indispensabile affinché un atto possa essere qualificato atto autentico ai sensi dell'art. 50 della Convenzione di Lugano.

    19 E' vero che i rispettivi artt. 50 delle Convenzioni di Bruxelles e di Lugano non erano formulati in modo identico alla data dei fatti della causa principale e che la Relazione Jenard sulla Convenzione di Bruxelles (GU 1979, C 59, pag. 1) non indica i criteri ai quali devono rispondere gli atti autentici, ma si limita a riprodurre le condizioni stabilite dall'art. 50 di quest'ultima Convenzione.

    20 Tuttavia, la sola differenza di formulazione su tale punto tra i testi delle due Convenzioni consisteva nel fatto che la Convenzione di Bruxelles impiegava l'espressione «muniti della formula esecutiva», mentre nella Convenzione di Lugano figurava l'espressione «dichiarati esecutivi». Inoltre, emerge dal punto 29 della Relazione De Almeida Cruz, Desantes Real e Jenard sulla terza convenzione d'adesione (GU 1990, C 189, pag. 35) che quest'ultima, adottando per l'art. 50 della Convenzione di Bruxelles la stessa formulazione dell'art. 50 della Convenzione di Lugano, voleva uniformare su tale punto la redazione delle due Convenzioni poiché le citate espressioni erano considerate praticamente equivalenti.

    21 Tenuto conto di quanto sopra, occorre risolvere la prima questione nel senso che un titolo di credito esecutivo in base al diritto dello Stato d'origine la cui autenticità non sia stata attestata da un'autorità pubblica o da qualsiasi altra autorità a ciò autorizzata da tale Stato non costituisce un atto autentico ai sensi dell'art. 50 della Convenzione di Bruxelles.

    Sulla seconda questione

    22 Tenuto conto della soluzione data alla prima questione, non occorre statuire sulla seconda.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    23 Le spese sostenute dal governo tedesco e dal governo del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    (Quinta Sezione),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesgerichtshof con ordinanza 26 giugno 1997, dichiara:

    Un titolo di credito esecutivo in base al diritto dello Stato d'origine la cui autenticità non sia stata attestata da un'autorità pubblica o da qualsiasi altra autorità a ciò legittimata da tale Stato non costituisce un atto autentico ai sensi dell'art. 50 della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica.

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