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Document 61997CJ0233
Judgment of the Court (First Chamber) of 3 December 1998. # KappAhl Oy. # Reference for a preliminary ruling: Uudenmaan lääninoikeus - Finland. # Free movement of goods - Products in free circulation - Act of Accession of the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden - Derogations - Article 99. # Case C-233/97.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 dicembre 1998.
KappAhl Oy.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Uudenmaan lääninoikeus - Finlandia.
Libera circolazione di merci - Prodotti in libera pratica - Atto di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia - Disposizioni derogatorie - Art. 99.
Causa C-233/97.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 dicembre 1998.
KappAhl Oy.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Uudenmaan lääninoikeus - Finlandia.
Libera circolazione di merci - Prodotti in libera pratica - Atto di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia - Disposizioni derogatorie - Art. 99.
Causa C-233/97.
Raccolta della Giurisprudenza 1998 I-08069
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:585
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 dicembre 1998. - KappAhl Oy. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Uudenmaan lääninoikeus - Finlandia. - Libera circolazione di merci - Prodotti in libera pratica - Atto di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia - Disposizioni derogatorie - Art. 99. - Causa C-233/97.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-08069
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità - Finlandia - Libera circolazione delle merci - Tariffa doganale comune - Deroga provvisoria - Tariffa doganale nazionale applicabile ai paesi terzi per determinati prodotti - Applicazione alle importazioni di prodotti originari di un paese terzo già posti in libera pratica in un altro Stato membro - Inammissibilità
(Atto di adesione del 1994, art. 99)
L'art. 99 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia deve interpretarsi nel senso che esso non autorizzava la Repubblica di Finlandia a riscuotere, per un periodo di tre anni a decorrere dalla sua adesione alle Comunità, il 1_ gennaio 1995, dazi doganali sulle importazioni di prodotti che erano già posti in libera pratica in un altro Stato membro.
Risulta infatti dalla lettera dell'art. 99 dell'atto di adesione che tale disposizione comporta una deroga transitoria all'applicazione integrale della tariffa doganale comune negli scambi tra la Repubblica di Finlandia ed i paesi terzi quanto ai prodotti elencati nell'allegato XI dell'atto di adesione. Invece, tale disposizione non prevede deroga alcuna al principio della libera circolazione delle merci tra Stati membri, che si tratti dei prodotti originari degli Stati membri o di quelli a questi assimilati.
Nel procedimento C-233/97,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Uudenmaan lääninoikeus (Finlandia), nel procedimento promosso da
KappAhl Oy,
" domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 99 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21), come modificato dalla decisione del Consiglio 1_ gennaio 1995, 95/1/CE, Euratom, CECA, recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1, pag. 1),
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward (relatore), facente funzioni di presidente di sezione, L. Sevón e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la KappAhl Oy, dagli avv.ti Jan Örndahl e Johanna Kauppinen, del foro di Helsinki;
- per il governo finlandese, dalla signora Tuula Pynnä, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. Michel Nolin ed Esa Paasivirta, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della KappAhl Oy, del governo finlandese e della Commissione, all'udienza del 14 maggio 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 9 luglio 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 19 giugno 1997, pervenuta in cancelleria il 25 giugno successivo, l'Uudenmaan lääninoikeus (tribunale amministrativo provinciale di Uusimaa) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 99 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21), come modificato dalla decisione del Consiglio 1 gennaio 1995, 95/1/CE, Euratom, CECA, recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1, pag. 1; in prosieguo: l'«atto di adesione»).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento promosso dalla KappAhl Oy (in prosieguo: la «KappAhl»), società di diritto finlandese, con riguardo alla riscossione di determinati dazi doganali su importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento dalla Svezia verso la Finlandia.
3 L'art. 2 dell'atto di adesione afferma che «dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto».
4 Tuttavia l'art. 10 dispone che «l'applicazione dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle disposizioni derogatorie previste dal presente atto».
5 Secondo l'art. 99 dell'atto di adesione,
«la Repubblica di Finlandia può mantenere, per un periodo di tre anni a decorrere dall'adesione, la tariffa doganale applicabile ai paesi terzi per i prodotti elencati nell'allegato XI.
Durante questo periodo la Repubblica di Finlandia riduce lo scarto tra il dazio di base e la tariffa doganale comune secondo il seguente calendario:
- al 1_ gennaio 1996, lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune deve essere ridotto al 75%;
- al 1_ gennaio 1997, lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune deve essere ridotto al 40%.
Dal 1_ gennaio 1998 la Repubblica di Finlandia applica integralmente la tariffa doganale comune».
6 In base all'art. 1, n. 2, della laki eräistä väliaikaisista tulleista (1255/94) (legge finlandese relativa a taluni dazi doganali provvisori, in prosieguo: la «legge nazionale»), per un prodotto proveniente da un paese terzo, che è già stato posto in libera pratica in un altro Stato membro e per cui conseguentemente è già stato corrisposto il dazio all'ingresso nel territorio doganale comunitario ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), si deve versare un dazio pari alla differenza tra il dazio doganale menzionato nell'allegato della legge nazionale ed il dazio stabilito per l'importazione nella Comunità.
7 Tra il 29 marzo 1995 ed il 26 giugno 1996, la KappAhl ha importato dalla Svezia in Finlandia prodotti tessili e di abbigliamento originari di paesi terzi.
8 All'atto della loro importazione in Svezia, sono stati assolti dazi doganali comunitari, dovuti in base al regolamento n. 2658/87, e i prodotti sono stati quindi posti in libera pratica in questo Stato membro.
9 All'atto dell'importazione di tali prodotti in Finlandia, anche la KappAhl ha dovuto pagare i dazi doganali finlandesi per un importo di 6 911 586 FIM, conformemente alle 1 056 decisioni adottate dalla Lahden tullikamari (ufficio doganale di Lahti) sulla base dell'art. 1, n. 2, della legge nazionale.
10 Ritenendo che tali decisioni fossero contrarie agli artt. 9, 12 e 13 del Trattato CE, la KappAhl ha proposto un ricorso dinanzi al giudice nazionale diretto, da un lato, all'annullamento di tali decisioni e, dall'altro, al rimborso delle somme corrisposte in loro esecuzione, inclusi gli interessi legali. Essa sostiene al riguardo che l'art. 99 dell'atto di adesione non autorizzava la Repubblica di Finlandia ad imporre dazi doganali sull'importazione di merci che già si trovavano in libera pratica nella Comunità.
11 Le autorità finlandesi fanno valere al contrario che la formulazione dell'art. 99 dell'atto di adesione è ambigua. A loro avviso è possibile ritenere che tale disposizione si riferisce tanto alle merci direttamente importate da paesi terzi, quanto alle merci che, pur essendo importate da un altro Stato membro, sono originarie di quegli stessi paesi.
12 Il giudice nazionale rileva in proposito che, nel dicembre 1995, la Commissione ha esposto alle autorità finlandesi il proprio punto di vista secondo cui l'art. 99 dell'atto di adesione non consentiva una deroga al principio della libera circolazione delle merci quale figurava all'art. 1, n. 2, della legge nazionale. Le autorità finlandesi hanno allora comunicato che non condividevano tale opinione, ma che, per ragioni pratiche, la disposizione in questione sarebbe stata abrogata a decorrere dal 1_ luglio 1996.
13 Alla luce di quanto precede il giudice nazionale, nutrendo dubbi sull'interpretazione dell'art. 99 dell'atto di adesione, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'art. 99 dell'atto di adesione vada interpretato nel senso che si applica anche alle merci originarie di paesi terzi, che si trovino già in libera pratica in un altro Stato membro della Comunità e da questo Stato membro vengano importate in Finlandia».
14 Con tale questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se l'art. 99 dell'atto di adesione vada interpretato nel senso che esso autorizzerebbe la Repubblica di Finlandia a riscuotere, per un periodo di tre anni a decorrere dalla sua adesione alla Comunità, il 1_ gennaio 1995, dazi doganali sulle importazioni di prodotti che erano già in libera pratica in un altro Stato membro.
15 Risulta dagli artt. 2 e 10 dell'atto di adesione che quest'ultimo si basa sul principio dell'applicazione immediata ed integrale delle disposizioni del diritto comunitario ai nuovi Stati membri, mentre le deroghe sono ammesse solo se ed in quanto previste espressamente dalle disposizioni transitorie (v., mutatis mutandis, sentenza 9 dicembre 1982, causa 258/81, Metallurgiki Halyps, Racc. pag. 4261, punto 8).
16 Conseguentemente, fatta salva l'applicazione dell'art. 99 dell'atto di adesione, le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci, segnatamente i suoi artt. 9 e 10, sono pienamente applicabili in Finlandia a partire dall'adesione di quest'ultima alla Comunità.
17 Ne deriva che, se l'art. 99 dell'atto di adesione non autorizzasse il mantenimento di dazi doganali come quelli di cui trattasi nella causa principale, la loro riscossione sarebbe contraria all'art. 9 del Trattato nella misura in cui essi riguardano prodotti che, in base all'art. 10, n. 1, del Trattato, sono totalmente e definitivamente assimilati ai prodotti originari degli Stati membri (sentenza 15 dicembre 1976, causa 41/76, Donckerwolcke e Schou, Racc. pag. 1921, punto 17).
18 Quanto all'art. 99 dell'atto di adesione, esso comporta una deroga alle norme del Trattato relative alla libera circolazione di merci e va quindi interpretata in senso stretto (v., in tal senso, sentenza 23 marzo 1983, causa 77/82, Peskeloglou, Racc. pag. 1085, punto 12). Peraltro, le deroghe consentite dall'atto d'adesione alle norme contemplate dal Trattato vanno interpretate in vista della realizzazione più agevole degli scopi del Trattato e dell'integrale applicazione delle sue norme (sentenza 25 febbraio 1988, cause riunite 194/85 e 241/85, Commissione/Grecia, Racc. pag. 1037, punto 20).
19 Orbene, risulta dalla lettera dell'art. 99 dell'atto di adesione che tale disposizione comporta una deroga transitoria all'applicazione integrale della tariffa doganale comune negli scambi tra la Repubblica di Finlandia ed i paesi terzi quanto ai prodotti elencati nell'allegato XI dell'atto di adesione. Invece, tale disposizione non prevede deroga alcuna al principio della libera circolazione delle merci tra Stati membri, che si tratti dei prodotti originari degli Stati membri o di quelli a questi assimilati.
20 Siffatta interpretazione letterale dell'art. 99 dell'atto di adesione è peraltro quella che è meglio intesa a promuovere la realizzazione degli obiettivi del Trattato in quanto essa implica un'applicazione più completa delle norme di quella risultante dall'interpretazione sostenuta dal governo finlandese, secondo cui la disposizione in parola si applica anche ai prodotti posti in libera pratica nella Comunità.
21 Il fatto che, nel corso del periodo transitorio, operatori economici abbiano potuto evitare il pagamento dei dazi doganali finlandesi facendo transitare, attraverso il territorio di un altro Stato membro, prodotti originari di un paese terzo che erano destinati alla Finlandia non può giustificare un'interpretazione più ampia della disposizione. Infatti, l'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle merci tra gli Stati membri significa che una deroga, anche transitoria, debba essere accordata in maniera chiara e senza ambiguità.
22 Infine il governo finlandese fa valere che l'interpretazione secondo cui l'art. 99 dell'atto di adesione si applica ai prodotti in libera pratica nella Comunità è corroborata da prese di posizione individuali e da una dichiarazione comune degli Stati membri nel corso dei negoziati che hanno preceduto l'adozione dell'atto di adesione.
23 E' sufficiente rilevare in proposito che sia prese di posizioni individuali, sia una dichiarazione comune degli Stati membri non possono essere prese in considerazione ai fini dell'interpretazione di una disposizione allorché, come nel caso di specie, il loro contenuto non trova alcun riscontro nel testo della medesima e non ha pertanto portata giuridica (v., in questo senso, sentenze 13 febbraio 1996, cause riunite C-197/94 e C-252/94, Bautiaa e Société française maritime, Racc. pag. I-505, punto 51; 26 febbraio 1991, causa C-292/89, Antonissen, Racc. pag. I-745, punto 18, e 30 gennaio 1985, causa 143/83, Commissione/Danimarca, Racc. pag. 427, punto 13).
24 La questione va dunque risolta dichiarando che l'art. 99 dell'atto di adesione deve interpretarsi nel senso che esso non autorizzava la Repubblica di Finlandia a riscuotere, per un periodo di tre anni a decorrere dalla sua adesione alla Comunità, il 1_ gennaio 1995, dazi doganali sulle importazioni di prodotti che erano già posti in libera pratica in un altro Stato membro.
Sulle spese
25 Le spese sostenute dal governo finlandese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
(Prima Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dall'Uudenmaan lääninoikeus, con ordinanza 19 giugno 1997, dichiara:
L'art. 99 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, come modificato dalla decisione del Consiglio 1_ gennaio 1995, 95/1/CE, Euratom, CECA, recante adattamento degli atti relativi all'adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea, deve interpretarsi nel senso che esso non autorizzava la Repubblica di Finlandia a riscuotere, per un periodo di tre anni a decorrere dalla sua adesione alla Comunità, il 1_ gennaio 1995, dazi doganali sulle importazioni di prodotti che erano già posti in libera pratica in un altro Stato membro.