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Document 61997CJ0226
Judgment of the Court of 16 June 1998. # Criminal proceedings against Johannes Martinus Lemmens. # Reference for a preliminary ruling: Arrondissementsrechtbank Maastricht - Netherlands. # Directive 83/189/EEC - Procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations - Direct effect of the directive. # Case C-226/97.
Sentenza della Corte del 16 giugno 1998.
Procedimento penale a carico di Johannes Martinus Lemmens.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Arrondissementsrechtbank Maastricht - Paesi Bassi.
Direttiva 83/189/CEE - Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche - Effetto diretto della direttiva.
Causa C-226/97.
Sentenza della Corte del 16 giugno 1998.
Procedimento penale a carico di Johannes Martinus Lemmens.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Arrondissementsrechtbank Maastricht - Paesi Bassi.
Direttiva 83/189/CEE - Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche - Effetto diretto della direttiva.
Causa C-226/97.
Raccolta della Giurisprudenza 1998 I-03711
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:296
Sentenza della Corte del 16 giugno 1998. - Procedimento penale a carico di Johannes Martinus Lemmens. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Arrondissementsrechtbank Maastricht - Paesi Bassi. - Direttiva 83/189/CEE - Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche - Effetto diretto della direttiva. - Causa C-226/97.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-03711
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Ravvicinamento delle legislazioni - Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche - Obbligo degli Stati membri di comunicare alla Commissione ogni progetto di regola tecnica - Regolamentazione nazionale relativa agli etilometri - Mancata comunicazione alla Commissione - Prova ottenuta mediante un etilometro autorizzato conformemente a regole non notificate - Ammissibilità
(Direttiva del Consiglio 83/189/CEE, artt. 1 e 8)
La direttiva 83/189, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, deve essere interpretata nel senso che l'inadempimento dell'obbligo, imposto dall'art. 8 della direttiva, di comunicare una regolamentazione tecnica relativa agli etilometri non ha l'effetto di rendere inopponibile al privato, imputato di guida in stato di ebbrezza, la prova ottenuta per mezzo di un etilometro autorizzato conformemente a regole non comunicate.
Infatti, benché la mancata comunicazione di regole tecniche, che costituisce un vizio procedurale in sede d'adozione, le renda inapplicabili in quanto ostacolano l'uso o la commercializzazione di un prodotto non conforme a tali regole, essa non ha per contro l'effetto di rendere illecito ogni uso di un prodotto conforme alle regole non comunicate. Orbene, l'utilizzazione di un etilometro da parte delle pubbliche autorità non è atta a creare un ostacolo per gli scambi che avrebbe potuto essere evitato se la procedura di comunicazione fosse stata seguita.
Nel procedimento C-226/97,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Arrondissementsrechtbank di Maastricht (Paesi Bassi), nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro
Johannes Martinus Lemmens,
domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8),
LA CORTE,
composta dai signori C. Gulmann (relatore), presidente della Terza e della Quinta Sezione, facente funzione di presidente, H. Ragnemalm, M. Wathelet, R. Schintgen, presidenti di sezione, G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il governo dei Paesi Bassi, dal signor J.G. Lammers, consigliere giuridico supplente presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per il governo del Regno Unito, dai signori J.E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, e N. Green, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori B.J. Drijber, membro del servizio giuridico, e M. Schotter, funzionario nazionale distaccato presso tale servizio, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal signor M. Fierstra, consigliere giuridico aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo francese, rappresentato dalla signora R. Loosli-Surrans, chargé de mission presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor B.J. Drijber, all'udienza del 16 dicembre 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 febbraio 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 13 giugno 1997, pervenuta in cancelleria il 18 giugno successivo, l'Arrondissementsrechtbank di Maastricht ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Lemmens, accusato di aver guidato un veicolo in stato di ebbrezza.
3 L'art. 8, n. 2, lett. a), della Wegenverkeerswet (legge sulla circolazione stradale, Stb. 1995, 475) del 1994 vieta a chiunque di guidare o far guidare un veicolo dopo aver consumato bevande alcoliche in quantità tale che, ad un esame del tasso alcolico dell'alito, questo risulti superiore a 220 microgrammi di alcool per litro d'aria espirata.
4 L'art. 163, nn. 1 e 2, della stessa legge recita come segue:
«1. Se l'agente di polizia giudiziaria ha motivo di ritenere che il conducente di un veicolo ha violato l'art. 8, può ingiungergli di sottoporsi ad un esame ai sensi dell'art. 8, n. 2, lett. a).
2. Il conducente al quale è stata rivolta l'ingiunzione di cui al n. 1 è tenuto a soffiare in un apposito apparecchio d'esame e ad ottemperare a tutte le istruzioni che gli vengano impartite dall'agente di polizia giudiziaria per il corretto svolgimento dell'esame».
5 Il n. 10 di tale articolo dispone che il ministro della Giustizia determina le ulteriori modalità di applicazione di queste disposizioni mediante regolamento amministrativo.
6 Così, il Besluit alcoholonderzoeken del 24 settembre 1987 (Stb. 432), più volte modificato (in prosieguo: il «decreto del 1987 sull'esame dell'alcolemia»), dispone nell'art. 3 che per effettuare l'analisi dell'alito si fa uso di un etilometro del tipo prescritto dal ministro della Giustizia, ossia omologato a seguito di un collaudo effettuato da un organismo di controllo designato dal ministro stesso. L'art. 5 del medesimo decreto prevede inoltre che il ministro della Giustizia fissi le condizioni che devono soddisfare gli etilometri e le norme relative ai collaudi cui questi devono essere sottoposti.
7 Le norme di cui all'art. 5 del decreto del 1987 sull'esame dell'alcolemia sono state fissate dalla Regeling ademanalyse del 25 settembre 1987 (decreto ministeriale del 1987 sull'analisi dell'alito, Stcrt. 187), più volte modificata (in prosieguo: il «decreto del 1987 sull'analisi dell'alito»). Tale decreto dispone, nell'art. 2, n. 1, che, per poter essere utilizzato dalla polizia giudiziaria nell'ambito dei controlli dell'alcolemia, l'etilometro deve essere del tipo omologato a seguito di un collaudo effettuato dall'organismo di controllo in base al punto 4.3 dell'allegato 1, e, nell'art. 3, n. 1, che l'etilometro deve inoltre aver ottenuto l'omologazione a seguito di un collaudo effettuato dall'organismo di controllo sulla base del punto 4.4 o del punto 4.5 dello stesso allegato.
8 L'allegato 1 del decreto del 1987 sull'analisi dell'alito fissa le caratteristiche che devono possedere gli etilometri, in particolare per quanto riguarda la qualità, le prestazioni, i collaudi e i metodi di collaudo nonché le procedure di valutazione della conformità.
9 Gli artt. 8 e 9 della direttiva, nella versione iniziale, in vigore al momento in cui i due decreti 1987 sono stati adottati, imponevano agli Stati membri, da un lato, di comunicare alla Commissione i progetti di regole tecniche rientranti nel campo d'applicazione della direttiva medesima e, dall'altro, di rinviare l'adozione di tali progetti di tre mesi, fatta eccezione per i particolari casi d'urgenza di cui all'art. 9, n. 3. In talune circostanze, descritte nell'art. 9, nn. 1 e 2, tale termine era prolungato di tre oppure di nove mesi.
10 Nella sentenza 30 aprile 1996, causa C-194/94, CIA Security International (Racc. pag. I-2201, punto 54), la Corte ha interpretato la direttiva nel senso che l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione prescritto dagli artt. 8 e 9 della direttiva comporta l'inapplicabilità delle regole tecniche di cui trattasi e quindi la loro inopponibilità ai privati. Essa ha di conseguenza statuito che questi ultimi possono avvalersi delle citate disposizioni dinanzi al giudice nazionale, cui compete la disapplicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata comunicata conformemente alla direttiva.
11 A seguito di tale sentenza, il governo olandese ha stilato un elenco delle norme nazionali che, conformemente alla direttiva, avrebbero dovuto eventualmente essere comunicate alla Commissione; tra queste norme figuravano il decreto del 1987 sull'esame dell'alcolemia e il decreto del 1987 sull'analisi dell'alito. Così, nell'ambito di un'«operazione di recupero», il governo olandese comunicava alla Commissione il decreto del 1997 sull'esame dell'alcolemia e il decreto ministeriale del 1997 sull'analisi dell'alito, che sono identici ai due decreti del 1987.
12 Dall'ordinanza di rinvio emerge che il signor Lemmens, nel corso del procedimento penale promosso nei suoi confronti, ha dichiarato: «Ho appreso dalla stampa che vi sono problemi con gli etilometri. Io sostengo che tale apparecchiatura non è stata notificata a Bruxelles e mi chiedo quali possano esserne le eventuali conseguenze nella fattispecie».
13 In tali circostanze, il giudice a quo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se un imputato, comparso o rappresentato, perseguito in un processo penale per violazione dell'art. 8, n. 2, lett. a), della legge sulla circolazione stradale, possa far valere fruttuosamente l'inapplicabilità del decreto ministeriale del 1987 sull'analisi dell'alito (...) come modificato, contenente norme complementari sui criteri che gli etilometri devono soddisfare e sui controlli cui detti apparecchi devono essere sottoposti - normativa che, quanto all'esame previsto dall'art. 8, n. 2, lett. a), della legge sulla circolazione stradale, si basa, in forza dell'art. 65 della legge che ha inserito nell'ordinamento olandese la legge sulla circolazione stradale, sull'art. 163 della legge sulla circolazione stradale, in combinato disposto con l'art. 5 del decreto del 1987 sull'esame dell'alcolemia (...) come modificato - poiché, nel caso di tale normativa, non è stata effettuata la comunicazione alla Commissione prescritta dall'art. 8 della direttiva 83/189/CEE.
2) Se il giudice in una causa penale come quella sopra menzionata debba disapplicare d'ufficio la detta normativa a causa della mancata comunicazione di cui sopra».
14 Tenuto conto del fatto che i governi olandese e francese ritengono che il decreto del 1987 sull'analisi dell'alito non contenga regole tecniche ai sensi della direttiva, occorre preliminarmente esaminare tale questione.
15 A questo proposito si deve ricordare che la nozione di «regola tecnica» è definita all'art. 1, punto 5, della direttiva come «le specificazioni tecniche, comprese le disposizioni che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria de jure o de facto, per la commercializzazione o l'utilizzazione in uno Stato membro o in una parte importante di esso, ad eccezione di quelle fissate dalle autorità locali». Ai sensi del punto 1 della stessa disposizione, per «specificazione tecnica» si intende «la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura».
16 I governi olandese e francese ritengono che, sebbene il decreto del 1987 sull'analisi dell'alito stabilisca le caratteristiche alle quali devono rispondere gli etilometri e sebbene la polizia, per provare l'avvenuta infrazione, sia tenuta ad utilizzare apparecchi omologati, esso non rientri nel campo di applicazione della direttiva, e ciò per due ordini di motivi.
17 In primo luogo, il governo olandese fa valere che il decreto del 1987 sull'analisi dell'alito si applica nell'ambito del diritto penale, il quale non rientra nella sfera del diritto comunitario.
18 Quanto al governo francese, esso ritiene che la direttiva non si applichi ai prodotti che, come quelli di cui si tratta nella causa principale, sono destinati ad usi che rientrano nella competenza delle pubbliche autorità e, a fortiori, nell'azione penale degli Stati membri.
19 Tali argomenti non possono essere accolti. Se è vero che la legislazione penale e le norme di procedura penale sono, in linea di principio, riservate alla competenza degli Stati membri, non se ne può concludere che tale ambito giuridico sia interamente sottratto al diritto comunitario (v., in questo senso, sentenze 2 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan, Racc. pag. 195, punto 19, e 11 novembre 1981, causa 203/80, Casati, Racc. pag. 2595, punto 27).
20 Per quanto riguarda il caso di specie, nessun elemento della direttiva indica che delle regole tecniche ai sensi dell'art. 1, per il fatto di rientrare nella sfera del diritto penale, siano escluse dall'obbligo di comunicazione e che l'ambito d'applicazione della direttiva sia limitato ai prodotti destinati ad usi estranei alla competenza delle pubbliche autorità. A questo proposito, occorre ricordare che, come ha già rilevato la Corte nella sentenza 20 marzo 1997, causa C-13/96, Bic Benelux (Racc. pag. I-1753, punto 19), una direttiva si applica alle regole tecniche indipendentemente dai motivi che hanno giustificato la loro adozione.
21 In secondo luogo, il governo olandese osserva che le norme in questione non si applicano a coloro che fabbricano o commercializzano gli etilometri, ma unicamente ad un determinato tipo di acquirenti, e cioè i servizi di polizia giudiziaria. Sulla parte del mercato degli etilometri non interessata, gli apparecchi non conformi al decreto del 1987 sull'analisi dell'alito potrebbero essere commercializzati e utilizzati senza restrizioni.
22 Il governo olandese aggiunge che le istruzioni contenute nel decreto del 1987 sull'analisi dell'alito sono destinate agli ufficiali di polizia giudiziaria e sono dirette ad assicurare l'affidabilità degli etilometri in quanto strumenti probatori dello stato d'ebbrezza di un conducente, ma non determinano condizioni alle quali gli etilometri debbano rispondere per essere commercializzati.
23 Il governo francese sostiene, analogamente, che, per poter essere considerate regole tecniche ai sensi della direttiva, le norme di cui trattasi devono riferirsi a prodotti destinati ad un uso corrente.
24 Tali argomenti non possono essere accolti. Possono certamente esistere norme che impongono caratteristiche tecniche per un prodotto allorché questo sia destinato ad un gruppo determinato di utenti, il contenuto delle quali è condizionato dallo scopo specifico perseguito da tale gruppo e che hanno un rapporto troppo remoto con la produzione e la commercializzazione del prodotto per poter essere qualificate regole tecniche ai sensi della direttiva. Nel caso di specie non ricorrono tuttavia tali estremi.
25 Infatti, pur supponendo che nei Pesi Bassi esista un mercato di etilometri non conformi al decreto del 1987 sull'analisi dell'alito, non di meno le norme da quest'ultimo fissate devono essere rispettate da coloro che vendono tali apparecchi alla polizia giudiziaria, che costituisce un utente di grande rilievo sul mercato olandese.
26 Occorre quindi rilevare che il decreto del 1987 sull'analisi dell'alito contiene regole tecniche che avrebbero dovuto, prima della loro adozione, essere comunicate alla Commissione in conformità all'art. 8 della direttiva.
27 Con la prima questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se la direttiva debba essere interpretata nel senso che l'inadempimento dell'obbligo, imposto dall'art. 8 della stessa, di comunicare una regolamentazione tecnica relativa agli etilometri abbia l'effetto di rendere inopponibili al privato imputato di guida in stato d'ebbrezza la prova ottenuta per mezzo di un etilometro autorizzato in conformità a tale regolamentazione.
28 La Commissione e i governi che hanno presentato osservazioni alla Corte ritengono che tale questione richieda una soluzione negativa.
29 Il governo olandese fa valere in particolare che, nella fattispecie, l'imputato non è titolare di alcun interesse degno di tutela ad invocare la non applicabilità della regolamentazione tecnica. Essendo lo scopo della direttiva quello di garantire la libera circolazione delle merci, solo i soggetti che producono o importano merci avrebbero effettivamente un interesse diretto a che le regole tecniche contenute nel decreto del 1987 sull'analisi dell'alito siano state oggetto del controllo di cui alla direttiva.
30 Secondo il governo del Regno Unito, dalla sentenza CIA Security International, citata, emerge che inopponibile al privato è la regola tecnica stessa non notificata. La direttiva, che è diretta unicamente a eliminare gli ostacoli agli scambi, non avrebbe come obiettivo quello di rendere illecita l'utilizzazione del prodotto commercializzato in conformità alle regole tecniche non comunicate.
31 Secondo la Commissione ed il governo francese, anche se le condizioni dell'effetto diretto dell'art. 8 della direttiva, così come la sanzione per l'inadempimento di tale disposizione, cioè l'inopponibilità della regola non notificata ai privati, sono definite in maniera vincolante dal diritto comunitario, spetta tuttavia al diritto nazionale determinare il contenuto e le conseguenze concrete di tale sanzione, fermo restando che, da un lato, le condizioni nelle quali un privato può invocare la violazione del diritto comunitario non possono essere meno favorevoli rispetto a quelle relative ad una analoga violazione del diritto nazionale e, dall'altro, che l'efficacia del diritto comunitario deve rimanere intatta. La Commissione ritiene di conseguenza che il diritto comunitario non si opponga all'applicazione di un principio di diritto nazionale secondo cui l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione delle regole tecniche non comporta l'inapplicabilità della normativa in materia di guida in stato di ubriachezza, a condizione che sia ugualmente escluso che l'imputato possa invocare l'inadempimento di un obbligo di diritto nazionale di natura simile.
32 A questo proposito, si deve osservare che, nel punto 40 della citata sentenza CIA Security International, la Corte ha sottolineato che la direttiva è volta a tutelare, mediante un controllo preventivo, la libera circolazione delle merci, che costituisce uno dei fondamenti della Comunità. L'utilità di tale controllo emerge nei casi in cui regole tecniche che rientrano nel campo di applicazione della direttiva possano costituire ostacoli per gli scambi delle merci fra Stati membri, ostacoli che sono ammissibili solo se necessari per soddisfare imperiose esigenze dirette al conseguimento di uno scopo d'interesse generale.
33 Nei punti 48 e 54 della sentenza la Corte, dopo aver ricordato che l'obbligo di comunicazione costituisce un mezzo essenziale per l'attuazione del detto controllo comunitario, ha affermato che l'efficacia di quest'ultimo è ancora maggiore se la direttiva viene interpretata nel senso che l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione costituisce un vizio procedurale sostanziale atto a comportare l'inapplicabilità delle regole tecniche considerate, di modo che esse non possano essere opposte ai privati.
34 In un procedimento penale come la causa principale, le norme applicate nei confronti dell'imputato sono, da un lato, quelle che vietano e puniscono la guida in stato di ebbrezza e, dall'altro, quelle che obbligano il conducente a soffiare in un apparecchio destinato all'esame del tasso alcolico, il risultato del quale costituisce una prova nel procedimento penale. Tali norme sono differenti da quelle che, per il fatto di non essere state comunicate alla Commissione in conformità alla direttiva, sono inopponibili ai privati.
35 Occorre rilevare che, se la mancata comunicazione di regole tecniche, che costituisce un vizio procedurale in sede d'adozione, le rende inapplicabili in quanto ostacolano l'uso o la commercializzazione di un prodotto non conforme a tali regole, essa non ha per contro l'effetto di rendere illecito ogni uso di un prodotto conforme alle regole non comunicate.
36 Orbene, l'utilizzazione del prodotto da parte delle pubbliche autorità, in un caso come quello in esame, non è atta a creare un ostacolo per gli scambi che avrebbe potuto essere evitato se la procedura di comunicazione fosse stata seguita.
37 Occorre quindi risolvere la prima questione dichiarando che la direttiva dev'essere interpretata nel senso che l'inadempimento dell'obbligo, imposto dall'art. 8 della stessa, di comunicare una regolamentazione tecnica relativa agli etilometri non ha l'effetto di rendere inopponibile al privato imputato di guida in stato di ebbrezza la prova ottenuta per mezzo di un etilometro autorizzato conformemente a regole non comunicate.
38 Data la soluzione fornita alla prima questione pregiudiziale, non occorre pronunciarsi sulla seconda.
Sulle spese
39 Le spese sostenute dai governi olandese, francese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Arrondissementsrechtbank di Maastricht con ordinanza 13 giugno 1997, dichiara:
La direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, deve essere interpretata nel senso che l'inadempimento dell'obbligo, imposto dall'art. 8 della stessa, di comunicare una regolamentazione tecnica relativa agli etilometri non ha l'effetto di rendere inopponibile al privato imputato di guida in stato di ebbrezza la prova ottenuta per mezzo di un etilometro autorizzato conformemente a regole non comunicate.