Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61997CJ0175

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 marzo 1998.
    Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.
    Direttiva 93/89/CEE relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e dei diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture - Mancata trasposizione.
    Causa C-175/97.

    Raccolta della Giurisprudenza 1998 I-00963

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:89

    61997J0175

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 marzo 1998. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Direttiva 93/89/CEE relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e dei diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture - Mancata trasposizione. - Causa C-175/97.

    raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-00963


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità

    (Trattato CE, art. 169)

    Massima


    Per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva, uno Stato membro non può eccepire né il semplice timore di difficoltà interne né il fatto che la mancanza di provvedimenti di trasposizione di una direttiva non ha provocato danni agli altri Stati membri.

    Parti


    Nella causa C-175/97,

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Michel Nolin e dalla signora Laura Pignataro, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    ricorrente,

    contro

    Repubblica francese, rappresentata dalla signora Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dal signor Gautier Mignot, segretario agli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,

    convenuta,

    avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato e, comunque, non avendo comunicato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 ottobre 1993, 93/89/CEE, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 279, pag. 32), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE e di tale direttiva,

    LA CORTE

    (Quinta Sezione),

    composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), D.A.O. Edward e J.-P. Puissochet, giudici,

    avvocato generale: A. La Pergola

    cancelliere: R. Grass

    vista la relazione del giudice relatore,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 dicembre 1997,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 5 maggio 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato e, comunque, non avendo comunicato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 ottobre 1993, 93/89/CEE, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 279, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva»), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE e di tale direttiva.

    2 Ai sensi dell'art. 13, n. 1, primo comma, della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1_ gennaio 1995 ed informarne immediatamente la Commissione.

    3 Nella sentenza 5 luglio 1995, causa C-21/94, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I-1827), la Corte ha annullato la direttiva pur disponendo il mantenimento dei suoi effetti fino all'adozione, da parte del Consiglio, di una nuova direttiva in materia.

    4 Non avendo ricevuto comunicazione di provvedimenti di recepimento adottati dalla Repubblica francese e non disponendo di alcun altro elemento che le consentisse di concludere che essa aveva adempiuto il suo obbligo di mettere in vigore le disposizioni necessarie, con lettera 16 maggio 1995 la Commissione ingiungeva al governo francese di presentare le sue osservazioni entro il termine di due mesi, ai sensi dell'art. 169, primo comma, del Trattato.

    5 In mancanza di risposta a tale lettera di diffida, con lettera 27 giugno 1996 la Commissione inviava al governo francese un parere motivato in cui lo invitava ad emanare i provvedimenti necessari per adempiere i suoi obblighi comunitari entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica.

    6 Con lettera 26 novembre 1996 le autorità francesi confermavano la loro volontà di recepire la direttiva. Deducendo gravi difficoltà che avrebbero incontrato i trasportatori su strada, esse chiedevano un termine supplementare per effettuare il recepimento in via legislativa.

    7 Non avendo ricevuto alcun'altra comunicazione da parte delle autorità francesi, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

    8 Nel controricorso la Repubblica francese osserva che il recepimento della direttiva non ha potuto essere effettuato a causa delle difficoltà che investono il settore del trasporto di merci su strada e che si spiegano, in particolare, con la notevole diminuzione di tale attività nonché con l'aumento degli oneri sociali delle imprese conseguenti all'adozione di diversi provvedimenti destinati a migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori subordinati.

    9 Il governo francese osserva d'altronde che i trasportatori considerano inaccettabili le distorsioni di concorrenza risultanti dai livelli di tassazione fortemente divergenti gravanti sul gasolio nei diversi Stati membri. Essi potrebbero quindi difficilmente accettare la maggiorazione della tassa sui veicoli risultante dalla trasposizione della direttiva prima che progrediscano le proposte relative all'armonizzazione delle aliquote delle accise.

    10 Secondo il governo convenuto, in tale situazione la trasposizione della direttiva avrebbe rischiato di aggravare la forte tensione sociale che regna nel settore del trasporto su strada e di mettere in pericolo un servizio che è essenziale per il funzionamento dell'economia nazionale.

    11 A ciò il governo francese aggiunge che il ritardo nel recepimento della direttiva non ha creato una significativa distorsione di concorrenza con i partner della Repubblica francese. Infatti, anche se l'adozione della direttiva comporterà un notevole rialzo di talune aliquote della tassazione dei veicoli, la Repubblica francese fruirebbe, in forza dell'art. 6, n. 2, della direttiva medesima, di una riduzione del 50% delle aliquote minime applicabili fino alla fine del 1997. Inoltre un'aliquota elevata di accisa sul gasolio sarebbe attualmente applicata in Francia, il che, dal punto di vista del costo di produzione globale del trasporto, compenserebbe largamente le distorsioni risultanti dalla mancata applicazione della direttiva.

    12 Occorre rilevare anzitutto che il governo francese non contesta che i provvedimenti necessari per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno non sono stati ancora emanati.

    13 Va ricordato poi che, secondo la giurisprudenza della Corte, il solo timore di difficoltà interne non può giustificare l'inosservanza del diritto comunitario (v., in particolare, sentenze 7 dicembre 1995, causa C-52/95, Commissione/Francia, Racc. pag. I-4443, punto 38, e 9 dicembre 1997, causa C-265/95, Commissione/Francia, Racc. pag. I-6959, punto 55).

    14 Occorre infine osservare che, in quanto l'accertamento dell'inadempimento di uno Stato membro non è connesso a quello dell'esistenza di un danno conseguente, uno Stato membro non può eccepire che la mancanza di provvedimenti di trasposizione di una direttiva non ha provocato danni agli altri Stati membri (v., in tal senso, in particolare sentenza 18 dicembre 1997, causa C-263/93, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-7453, punto 30; a proposito dell'art. 141 del Trattato CEEA, v. sentenza 14 dicembre 1971, causa 7/71, Commissione/Francia, Racc. pag. 1003, punto 50).

    15 Alla luce di quanto sopra, occorre considerare fondato il ricorso proposto dalla Commissione.

    16 Si deve, quindi, dichiarare che, non avendo emanato, entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 13, n. 1, primo comma, di tale direttiva.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    17 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica francese è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    (Quinta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Non avendo emanato, entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 ottobre 1993, 93/89/CEE, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 13, n. 1, primo comma, di tale direttiva.

    2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

    Top