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Document 61997CJ0163

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 marzo 1998.
    Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.
    Inadempimento da parte di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 92/74/CEE.
    Causa C-163/97.

    Raccolta della Giurisprudenza 1998 I-01181

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:108

    61997J0163

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 marzo 1998. - Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio. - Inadempimento da parte di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 92/74/CEE. - Causa C-163/97.

    raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-01181


    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato

    (Trattato CE, art. 169)

    Parti


    Nella causa C-163/97,

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Hendrik van Lier, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    ricorrente,

    contro

    Regno del Belgio, rappresentato dal signor Jan Devadder, consigliere generale presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio con l' estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,

    convenuto,

    avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, avendo omesso di comunicare o di adottare le misure necessarie alla trasposizione della direttiva del Consiglio 22 settembre 1992, 92/74/CEE, che amplia il campo d'applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari (GU L 297, pag. 12), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE e della detta direttiva,

    LA CORTE

    (Sesta Sezione),

    composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di Sezione, G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray (relatore) K.M. Ioannou, giudici,

    avvocato generale: G. Cosmas,

    cancelliere: R. Grass,

    vista la relazione del giudice relatore,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 gennaio 1998,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 30 aprile 1997 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo comunicato o non avendo adottato le misure necessarie alla trasposizione della direttiva del Consiglio 22 settembre 1992, 92/74/CEE, che amplia il campo d'applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari (GU L 297, pag. 12, in prosieguo: la «direttiva»), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato e della detta direttiva.

    2 Dall'art. 10, n. 1, della direttiva emerge che gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla stessa direttiva entro il 31 dicembre 1993 e che dovevano immediatamente informarne la Commissione.

    3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione riguardante la trasposizione della direttiva e non disponendo peraltro di alcun elemento d'informazione che le consentisse di accertare se il Regno del Belgio avesse adempiuto effettivamente i suoi obblighi, il 10 febbraio 1994 la Commissione inviava al governo belga una lettera di diffida, in conformità del procedimento previsto dall'art. 169 del Trattato, invitandolo a presentarle le sue osservazioni entro il termine di due mesi.

    4 Il 12 giugno 1995 il Regno del Belgio replicava che le misure necessarie per conformarsi alla direttiva costituivano oggetto di un progetto di regio decreto che era stato presentato al gabinetto del ministero della Sanità.

    5 Avendo constatato che il Regno del Belgio non aveva adottato, entro il termine prescritto, le misure necessarie per adempiere gli obblighi stabiliti dalla direttiva, il 22 maggio 1996 la Commissione gli ha notificato un parere motivato, con il quale lo invitava ad adottare le misure necessarie a conformarvisi entro due mesi a decorrere dalla sua notifica.

    6 Non avendo ricevuto alcuna informazione riguardante la trasposizione della direttiva, la Commissione ha proposto il ricorso in esame.

    7 Il Regno del Belgio non nega l'inadempimento addebitato. Tuttavia fa presente che un progetto di regio decreto diretto a trasporre la direttiva è stato presentato per il parere al Consiglio di Stato.

    8 Poiché la trasposizione della direttiva non è stata effettuata nel termine prescritto, occorre considerare fondato il ricorso proposto al riguardo dalla Commissione.

    9 Di conseguenza, si deve dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 10, n. 1, della detta direttiva.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    10 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Regno del Belgio è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    (Sesta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 1992, 92/74/CEE, che amplia il campo d'applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 10, n. 1, di detta direttiva.

    2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

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