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Document 61997CJ0156

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 febbraio 2000.
    Commissione delle Comunità europee contro Van Balkom Non-Ferro Scheiding BV.
    Clausola compromissoria - Risoluzione di un contratto - Diritto al rimborso di anticipi.
    Causa C-156/97.

    Raccolta della Giurisprudenza 2000 I-01095

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:88

    61997J0156

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 febbraio 2000. - Commissione delle Comunità europee contro Van Balkom Non-Ferro Scheiding BV. - Clausola compromissoria - Risoluzione di un contratto - Diritto al rimborso di anticipi. - Causa C-156/97.

    raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-01095


    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    Procedura - Adizione della Corte in base ad una clausola compromissoria - Contratto che concede un sostegno finanziario comunitario ai fini della realizzazione di un progetto nel settore dell'energia - Risoluzione del contratto in base alle clausole contrattuali - Diritto al rimborso di anticipi - Interessi moratori

    [Trattato CE, art. 181 (divenuto art. 238 CE); regolamento (CEE) del Consiglio n. 3640/85]

    Parti


    Nella causa C-156/97,

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata da signori H. van Lier e G. zur Hausen, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    ricorrente,

    contro

    Van Balkom Non-Ferro Scheiding BV, con sede in Oss (Paesi Bassi), rappresentata dall'avv. D. Baas, del foro di Mannheim, Postfach 10 27 50, D-68027 Mannheim,

    convenuta,

    avente ad oggetto il rimborso di un anticipo che la Commissione ha accordato alla convenuta per un progetto dimostrativo nel settore della produzione di energia con l'impiego di residui della rottamazione delle autovetture,

    LA CORTE

    (Seconda Sezione),

    composta dai signori R. Schintgen, presidente di sezione, G. Hirsch (relatore) e V. Skouris, giudici,

    avvocato generale: J. Mischo

    cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, e successivamente signor H.A. Rühl, amministratore principale

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 25 febbraio 1999,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 marzo 1999,

    vista l'ordinanza di riapertura della fase orale del 30 settembre 1999,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 21 ottobre 1999,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 novembre 1999,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ricorso depositato in cancelleria il 23 aprile 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, a norma dell'art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE), un ricorso diretto a far condannare la Van Balkom Non-Ferro Scheiding BV (in prosieguo: la «Balkom») al pagamento della somma di 251 649 ECU, maggiorata degli interessi dovuti a partire dal 1_ luglio 1991, calcolati ai tassi pubblicati il primo giorno lavorativo di ciascun mese utilizzati dal Fondo europeo per la cooperazione monetaria per le sue operazioni in ECU. La Commissione chiedeva inoltre il pagamento degli interessi di mora calcolati al tasso annuo del 4% a partire dal 1_ maggio 1995, domanda cui ha in seguito rinunciato.

    2 Il 4 dicembre 1990 la Comunità economica europea, rappresentata dalla Commissione, stipulava con la Balkom, con sede ad Oss (Paesi Bassi), con la Van Balkom Seelinger GmbH (in prosieguo: la «VBS»), con sede ad Heidelberg (Germania), entrambe rappresentate dal loro direttore, il signor Van Balkom, e con la Deutsche Filterbau GmbH (in prosieguo: la «DF»), con sede a Düsseldorf (Germania), rappresentata dal signor Hahn, un contratto concernente la concessione da parte della Commissione di un sostegno finanziario alle dette società che agivano in solido per la realizzazione di un progetto intitolato «Energieerzeugung aus einer bei der Verwertung von Autoschrott anfallenden Reststofffraktion» (produzione di energia con l'impiego di residui della rottamazione delle autovetture; in prosieguo: il «contratto»).

    3 Detto contratto veniva stipulato in base al regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3640, inteso a promuovere, mediante un sostegno finanziario, progetti dimostrativi e progetti pilota industriali nel settore dell'energia (GU L 350, pag. 29).

    4 A termini del contratto le tre precitate società sono vincolate nei confronti della Comunità come debitori in solido, denominati il «contraente».

    5 In forza dell'art. 3 del contratto, il sostegno finanziario è fissato nella misura del 17% del costo effettivo, IVA esclusa, calcolato sul valore aggiunto del progetto, entro un massimale di 987 343 ECU. Il versamento effettivo del detto sostegno finanziario è previsto dall'allegato II del contratto. In base al punto I, lett. 1.a, di tale allegato, la Commissione doveva versare un anticipo di 296 203 ECU dopo la firma del contratto e, in seguito, in forza del punto I, lett. 1.b, un importo ammontante all'8,5% delle spese effettivamente sostenute in funzione di relazioni che il contraente doveva presentare e previo controllo dei documenti da esso presentati.

    6 L'art. 4.3.2 del contratto prevede in particolare che il contraente trasmetta alla Commissione, almeno una volta all'anno, una relazione sulle spese sostenute, allegandovi i relativi documenti giustificativi.

    7 Ai sensi dell'art. 7, il contratto può essere modificato o completato solo mediante una clausola addizionale apposta per iscritto, che dev'essere firmata dalle due parti contraenti.

    8 Ai sensi del suo art. 8, il contratto «può essere risolto ipso iure dalla Commissione in caso di inadempimento, da parte del contraente, di uno degli obblighi impostigli dal presente contratto (...)».

    9 L'art. 9, primo e terzo comma, del contratto dispone:

    «Ciascuna delle parti firmatarie può risolvere il presente contratto, con un preavviso di due mesi, qualora il programma dei lavori contenuto nell'allegato I risulti impraticabile, in particolare a causa di difficoltà tecniche o economiche prevedibili o di un superamento insostenibile dei costi del progetto rispetto alle previsioni.

    (...)

    Qualora nel corso di un controllo si accerti che le somme versate dalla Commissione sono eccessive, la parte contraente deve immediatamente rimborsare l'eccedenza percepita, maggiorata degli interessi dovuti a partire dalla data di conclusione o di ultimazione dei lavori previsti dal contratto».

    10 Ai sensi dell'art. 13 del contratto, le parti contraenti hanno convenuto di attribuire alla Corte la competenza a dirimere tutte le liti eventuali aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'applicazione del contratto. L'art. 14 dispone che il contratto è disciplinato dalla legge tedesca.

    11 In forza dell'allegato I del contratto, il programma di lavoro che il contraente doveva eseguire comprendeva le seguenti cinque fasi: «Ingegneria», «Produzione e consegna», «Installazione», «Dimostrazione» e «Relazione finale e documentazione».

    12 All'inizio del 1991 la Commissione versava alla VBS l'anticipo di 296 203 ECU che era stato stabilito nel contratto (v. punto 5 della presente sentenza).

    13 La DF, con lettera 21 agosto 1991, informava la Commissione che non era più in grado di continuare la sua partecipazione al progetto dimostrativo e che avrebbe proceduto con la VBS alle necessarie modifiche contrattuali. Con lettera 26 agosto 1991 la VBS informava quindi la Commissione che aveva iniziato al riguardo trattative con la DF.

    14 Con lettera 7 ottobre 1991, com'era previsto dal contratto, la VBS inviava la prima relazione tecnica provvisoria e la prima relazione finanziaria. Questa calcolava le spese effettuate dal contraente pari alla somma di 1 038 723,40 DEM, di cui la Commissione accettava la somma di 943 662,74 DEM, pari alla somma di 460 808,82 ECU. In forza del punto I, lett. 1.b, dell'allegato II del contratto, la Commissione versava pertanto alla VBS l'8,5% di tale importo, vale a dire 39 169 ECU (v. punto 5 della presente sentenza).

    15 La VBS, con lettera 29 ottobre 1992, comunicava alla Commissione la seconda relazione tecnica provvisoria e la seconda relazione finanziaria relativa alla realizzazione pratica del progetto di dimostrazione. Questa seconda relazione finanziaria calcolava le spese effettuate a partire dall'inizio dei lavori pari ad un importo di 1 541 278,48 DEM, ivi compreso quello di 943 662,74 DEM già accettato dalla Commissione. Inoltre, dalle relazioni risultava in particolare che, fra il 1_ luglio 1991 e il 30 giugno 1992, non era stato effettuato alcun lavoro sul luogo di realizzazione del progetto (vale a dire Heidelberg), a causa della mancanza di un'autorizzazione che doveva essere rilasciata dalle autorità tedesche, e che al riguardo era pendente una causa dinanzi al giudice amministrativo. La Commissione, a seguito di dette due relazioni, non versava più altri anticipi.

    16 Il 16 dicembre 1992 la VBS informava per iscritto la Commissione che non avrebbe più partecipato al progetto e le chiedeva l'autorizzazione di trasferire il progetto alla Balkom.

    17 Con lettera 9 marzo 1993, preceduta da un colloquio svoltosi il 3 marzo fra la Commissione, la Balkom e la VBS, la Commissione confermava alla Balkom il recesso della DF, nonché quello della VBS, e subordinava il proseguimento del progetto da parte della Balkom in particolare alla condizione che quest'ultima ottenesse la necessaria autorizzazione amministrativa per la realizzazione del progetto, entro il 31 dicembre 1993. La stessa dichiarava inoltre che non avrebbe più versato altri anticipi fino a detta data, e che si riservava il diritto di disdire il contratto se il termine impartito non fosse stato rispettato. La Commissione inviava alla VBS una copia della lettera 9 marzo 1993.

    18 Con lettera 27 settembre 1993 il signor Van Balkom, nella sua qualità di liquidatore della VBS, informava la Commissione che la Balkom non era in grado né di realizzare da sola il progetto di dimostrazione né di adempiere contemporaneamente i suoi obblighi eventuali in caso di disdetta del contratto, poiché doveva far fronte e continuava a dover far fronte a gravi difficoltà finanziarie.

    19 Gli sforzi effettuati nel frattempo dal signor Van Balkom al fine di trovare un socio che disponesse d'ingenti mezzi finanziari non avevano dato alcun esito.

    20 Con lettera 16 agosto 1994, inviata alla VBS e alla Balkom, e ricevuta da quest'ultima il 19 agosto seguente, la Commissione disdiceva il contratto e ingiungeva alla Balkom di inviarle i documenti per consentirle di controllare l'importo dell'anticipo. Con lettera 29 novembre 1994 la Commissione chiedeva alla Balkom di rimborsarle un importo complessivo di 334 481 ECU. L'8 febbraio 1995 essa emetteva quindi un ordine di riscossione la cui scadenza era fissata per il 30 aprile 1995.

    Sulla disdetta del contratto

    21 La Commissione afferma che il ricorso di cui trattasi è diretto unicamente contro la Balkom in quanto, rispettivamente nell'agosto 1991 e nel dicembre 1992, la VBS e la DF sono recedute dal contratto. Nel corso del colloquio 3 marzo 1993 la Commissione avrebbe stabilito inoltre con il signor Van Balkom e con un rappresentante della VBS che quest'ultima e la DF avrebbero rescisso il contratto e che la Balkom avrebbe proseguito il progetto a talune condizioni.

    22 Secondo la Commissione, la disdetta del contratto cui ha proceduto era giustificata, in forza dell'art. 9, primo comma, del detto contratto, dalla prevedibile difficoltà economica del progetto.

    23 La Balkom sostiene che la disdetta effettuata dalla Commissione il 16 agosto 1994 non ha potuto porre fine al contratto.

    24 Infatti, nessun motivo giustificava che la Commissione disdicesse il contratto a norma dell'art. 9 di quest'ultimo, e non si era verificata alcuna difficoltà economica prevedibile del programma di lavoro, ai sensi dell'art. 9, primo comma. Tuttavia, da un confronto fra l'art. 8 e l'art. 9 del contratto risulterebbe che il recesso, conformemente all'art. 8, è autorizzato in caso di cattiva esecuzione o di violazione di un obbligo ad opera della controparte contrattuale. Orbene, nella specie, sarebbero soddisfatte le condizioni di cui all'art. 8, ma non quelle ex art. 9.

    25 Inoltre, dallo stesso contratto, in particolare dal suo preambolo e dall'art. 1, in combinato disposto con l'art. 425 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB»), risulterebbe che la Commissione potrebbe porre fine al contratto solo con un atto produttivo di effetti nei confronti di tutti i suoi contraenti. La disdetta 16 agosto 1994 non produrrebbe quindi effetti poiché sarebbe stata notificata soltanto alla VBS e alla Balkom, ma non alla DF.

    26 A questo proposito si deve constatare che la disdetta effettuata dalla Commissione con lettera 16 agosto 1994 ha posto fine al contratto.

    27 In primo luogo, va rilevato che la disdetta del contratto era giustificata dall'art. 9, primo comma, del contratto. Questa disposizione non presuppone necessariamente che una prevedibile difficoltà economica sia all'origine dell'impraticabilità del programma di lavoro. E' sufficiente, come risulta dall'uso del termine «in particolare», che il programma di lavoro sia divenuto impraticabile.

    28 Quest'ultima condizione è stata soddisfatta quando la Commissione ha disdetto il contratto con lettera 16 agosto 1994 poiché, fra le tre imprese associate all'inizio del progetto, ne restava solo una, la quale non era manifestamente in grado di eseguire il contratto. E' vero, come ammette la Balkom, che, in tali condizioni, la Commissione avrebbe potuto risolvere il contratto in forza dell'art. 8 dello stesso. Tuttavia, tale articolo, che riconosce alla Commissione il diritto di risolvere il contratto, non si può interpretare nel senso che esso limiti il diritto della Commissione a disdire il contratto conformemente all'art. 9 del contratto stesso.

    29 In secondo luogo, occorre osservare che la disdetta della Commissione era valida ed ha posto quindi fine al contratto, benché la Commissione non abbia espressamente disdetto il contratto anche nei confronti della DF.

    30 A questo proposito va sottolineato che tale disdetta non era necessaria se tutte le parti del contratto avevano deciso, nell'ambito di un contratto in forza dell'art. 305 del BGB, che la DF sarebbe recessa dal contratto.

    31 E' vero che la Balkom nega di aver acconsentito a siffatto contratto il quale, peraltro, secondo la giurisprudenza e la dottrina tedesche, non avrebbe, malgrado l'art. 7 del contratto, richiesto necessariamente la forma scritta. Tuttavia, la Balkom non si è immediatamente opposta alla lettera 9 marzo 1993, nella quale la Commissione ha confermato alcune trattative che si erano svolte fra le parti contraenti il 3 marzo 1993, e secondo le quali queste ultime erano d'accordo sul recesso della DF. In forza della giurisprudenza e della dottrina tedesche, vi sarebbe accordo sul recesso della DF se la lettera 9 marzo 1993 dovesse essere qualificata come «kaufmännisches Bestätigungsschreiben» (lettera commerciale di conferma).

    32 Tuttavia, si può lasciare in sospeso la questione se la lettera 9 marzo 1993 debba essere qualificata come tale. Infatti, nella specie, la disdetta della Commissione sarebbe stata effettiva anche se la DF fosse sempre rimasta formalmente parte contraente.

    33 E' vero, come sostiene la Balkom, che dall'art. 425 del BGB, in combinato disposto col contratto, emerge che la Commissione poteva, in via di principio, disdire il contratto solo nei confronti di tutti i contraenti, che erano debitori in solido. Infatti, sarebbe contrario allo spirito del contratto che la Commissione ponga fine al contratto per quanto concerne uno dei contraenti e lo prosegua con gli altri. Tuttavia, nella specie, si deve tener conto del fatto che la DF, sin dal 21 agosto 1991, ha dichiarato in modo serio e definitivo che non avrebbe più potuto proseguire la sua partecipazione al contratto. Le ragioni da essa presentate al riguardo sono state espressamente approvate dalla VBS nella sua lettera 26 agosto 1991 indirizzata alla Commissione. La Balkom non si è opposta al recesso della DF, ma ha proseguito l'esecuzione del contratto senza la partecipazione della DF. Ciò posto, si deve - conformemente al principio di buona fede ex artt. 157 e 242 del BGB - interpretare il contratto stipulato fra le parti nel senso che la Commissione aveva diritto di disdirlo nei confronti della VBS e della Balkom, senza notificare la disdetta del contratto nei confronti della DF con la quale il proseguimento del contratto era escluso.

    Sul rimborso dell'anticipo

    34 La Commissione sostiene che, in forza dell'art. 9, terzo comma, del contratto, dall'importo versato di 335 372 ECU occorre detrarre unicamente la somma di 83 723 ECU a favore della Balkom. Si tratterebbe, nella specie, dell'aiuto finanziario di cui agli artt. 1.2 e 3 del contratto. Tale aiuto corrisponderebbe al 17% dei costi del progetto controllati ed approvati dalla Commissione, dopo la presentazione della prima relazione finanziaria per la fase ingegneristica, che rappresentano un importo complessivo di 943 662,74 DEM, vale a dire la somma di 492 489 ECU, di cui il 17% costituisce la somma di 83 723 ECU. Il saldo che la Balkom dovrebbe rimborsare alla Commissione ammonterebbe di conseguenza alla somma di 251 649 ECU (335 372 ECU, previa detrazione di 83 723 ECU). E' vero che questa ha considerato, in una nota 20 gennaio 1994, che occorreva riconoscere la fase ingegneristica nella misura di 1 127 800 DEM, purché fossero disponibili i relativi documenti giustificativi. Tuttavia, né la VBS né la Balkom le avrebbero inviato detti documenti giustificativi, la cui trasmissione era espressamente prevista dall'art. 4.3.2 del contratto. Inoltre, tale nota sarebbe stata, come espressamente risulta dal suo titolo, solo una «base di discussione non vincolante».

    35 Secondo la Balkom, l'art. 9, terzo comma, del contratto non stabilisce un diritto al rimborso in caso di disdetta del contratto conformemente al primo comma. Anche se sussistesse siffatto diritto della Commissione, le spese da riconoscere ammonterebbero alla somma complessiva di 1 127 800 DEM, e non soltanto a quella di 943 662,74 DEM. In tale caso, la Commissione avrebbe diritto, conformemente alla sua nota 20 gennaio 1994, al rimborso della somma di 236 333 ECU. Inoltre, la Balkom nega che i documenti giustificativi siano stati chiesti dalla Commissione.

    36 Occorre constatare, come risulta chiaramente dall'art. 9, terzo comma, del contratto, che, in caso di disdetta di quest'ultimo in base al suo primo comma, il contraente deve rimborsare la somma indebitamente versata dalla Commissione.

    37 Per quanto riguarda l'importo esatto da rimborsare, si deve ricordare che la Commissione ha versato anticipi nella misura di 335 372 ECU, e che occorre, conformemente all'art. 3 del contratto, detrarre da detta somma il 17% delle spese effettuate dal contraente per la realizzazione del progetto. Al riguardo va constatato che la Commissione ha provato che devono essere riconosciute solo spese ammontanti a 943 662,74 DEM, e non a 1 127 800 DEM, come sostiene la Balkom. Infatti, è pacifico che il contraente non ha inviato alla Commissione i documenti che provino l'assunzione di spese che superassero la somma di 943 662,74 DEM. Orbene, dal testo e dall'obiettivo dell'art. 3 del contratto, in combinato disposto con il suo art. 9, terzo comma, emerge che la Commissione è tenuta a riconoscere soltanto le spese la cui assunzione è dimostrata dall'invio di documenti giustificativi. Dato che l'obbligo di inviare detti documenti risulta dall'art. 4.3.2 del contratto, è irrilevante che la Commissione li abbia richiesti.

    38 Di conseguenza, il saldo che dev'essere rimborsato dalla Balkom ammonta, conformemente a quanto sostiene la Commissione, alla somma di 251 649 ECU (335 372 ECU, previa detrazione della somma di 83 723 ECU).

    39 In base all'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1), si deve sostituire, per quanto riguarda l'importo del capitale e quello degli interessi, il riferimento all'ECU con un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ECU.

    Sul diritto di ritenzione dedotto dalla Balkom

    40 La Balkom deduce un diritto di ritenzione in base all'art. 273 del BGB, sostenendo che la Commissione non ha ancora deciso sulla domanda della VBS 29 ottobre 1992 per quanto attiene alla seconda relazione finanziaria.

    41 La Commissione fa valere che ha adottato la decisione quanto alla seconda relazione finanziaria fissando, con lettera 9 marzo 1993, un termine alla Balkom che sarebbe scaduto il 31 dicembre 1993 per ottenere l'autorizzazione amministrativa e informandola che non avrebbe più proceduto ad alcun versamento fino a detta data.

    42 Al riguardo, si deve constatare che la Balkom non ha diritto ad effettuare una ritenzione in forza dell'art. 273, n. 1, del BGB.

    43 Infatti, è sufficiente ricordare che, dal momento che il contratto è stato disdetto dalla Commissione, non si deve più concedere un sostegno finanziario supplementare.

    Sugli interessi

    44 La Commissione rinvia all'art. 9, terzo comma, del contratto, secondo cui il debitore tenuto al rimborso deve pagare gli interessi dovuti a partire dalla data di conclusione o di ultimazione dei lavori previsti dal contratto. La Balkom avrebbe terminato la prima fase del progetto il 30 giugno 1991. Di conseguenza, gli interessi dovrebbero essere calcolati a partire dal 1_ luglio 1991.

    45 La Balkom adduce che l'art. 9, terzo comma, del contratto non prevede che la somma presa in considerazione per il diritto al rimborso produca interessi a partire dalla data della conclusione della prima fase del progetto. Inoltre, tale fase, vale a dire quella relativa all'ingegneria, non sarebbe stata ultimata il 30 giugno 1991, contrariamente a quanto sostiene la Commissione. In realtà, nessuno sarebbe in grado di determinare la data in cui è terminata la fase ingegneristica.

    46 Al riguardo va rilevato che la Commissione, non avendo dimostrato la data in cui il contraente aveva terminato i lavori, può, ai sensi degli artt. 284 e 288 del BGB, chiedere soltanto il versamento degli interessi di mora a partire dal 1_ maggio 1995, al tasso previsto dall'art. 9, quarto comma, del contratto.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    47 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La Commissione ha presentato domanda in tal senso; la Balkom, essendo rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    (Seconda Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) La Van Balkom Non-Ferro Scheiding BV è condannata a versare alla Commissione delle Comunità europee la somma di 251 649 euro, maggiorata degli interessi su detta somma a partire dal 1_ maggio 1995, calcolati ai tassi pubblicati il primo giorno lavorativo di ciascun mese utilizzati dal Fondo europeo per la cooperazione monetaria per le sue operazioni in euro.

    2) Per il resto, il ricorso è respinto.

    3) La Van Balkom Non-Ferro Scheiding BV è condannata alle spese.

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