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Document 61997CJ0102
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 9 September 1999. # Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany. # Failure of a Member State to fulfil obligations - Directive 87/101/EEC - Disposal of waste oils - Transposition of the directive. # Case C-102/97.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 settembre 1999.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania.
Inadempimento di uno Stato - Direttiva 87/101/CEE - Eliminazione degli oli usati - Trasposizione.
Causa C-102/97.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 settembre 1999.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania.
Inadempimento di uno Stato - Direttiva 87/101/CEE - Eliminazione degli oli usati - Trasposizione.
Causa C-102/97.
Raccolta della Giurisprudenza 1999 I-05051
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:394
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 settembre 1999. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 87/101/CEE - Eliminazione degli oli usati - Trasposizione. - Causa C-102/97.
raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-05051
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Ravvicinamento delle legislazioni - Eliminazione degli oli usati - Direttiva 75/439 - Obbligo per gli Stati membri di accordare la precedenza al trattamento degli oli usati per rigenerazione - Limiti - Vincoli di carattere tecnico, economico o organizzativo - Nozione
(Direttiva del Consiglio 75/439/CEE, art. 3, n. 1)
$$Emerge dall'art. 3, n. 1, della direttiva 75/439, concernente l'eliminazione degli oli usati, come modificata dalla direttiva 87/101, che con il riferimento ai «vincoli di carattere tecnico, economico od organizzativo» il legislatore comunitario non ha inteso prevedere eccezioni limitate ad una regola di applicazione generale, ma definire il campo di applicazione e il contenuto di un obbligo positivo di assicurare la priorità al trattamento degli oli usati per rigenerazione.
Tale disposizione deve essere intesa come l'espressione del principio di proporzionalità, il quale implica che gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure appropriate e proporzionate all'obiettivo inteso a concedere la priorità al trattamento per rigenerazione degli oli usati, nel senso che il limite di tale obbligo positivo è l'esistenza dei detti vincoli, la cui definizione non può peraltro dipendere dalla discrezionalità esclusiva degli Stati membri.
Non soddisfa quest'obbligo lo Stato membro che, nonostante l'esistenza di un certo numero di misure idonee a contribuire all'obiettivo sopra menzionato perseguito dalla direttiva 75/439, come modificata, e la cui adozione era possibile dal punto di vista tecnico, economico ed organizzativo, non abbia adottato nessuna di queste misure, ma abbia anzi cessato di applicare talune di esse e non abbia cercato in alcun altro modo adeguato di raggiungere tale obiettivo.
Nella causa C-102/97,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Götz zur Hausen, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica federale di Germania, rappresentata inizialmente dai signori Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e Bernd Kloke, Oberregierungsrat, presso il medesimo ministero, e successivamente dai signori Ernst Röder e Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor, presso il medesimo ministero, in qualità di agenti, Postfach 13 08, D - 53003 Bonn,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda intesa a far constatare che, non attribuendo priorità al riciclaggio degli oli usati rispetto al loro trattamento termico, quando non sussistano vincoli di carattere tecnico, economico ed organizzativo, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati (GU L 194, pag. 23), come modificata con direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/101/CEE (GU 1987, L 42, pag. 43),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, P. Jann, J.C. Moitinho de Almeida, L. Sevón (relatore) e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 10 dicembre 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 febbraio 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 10 marzo 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto alla Corte, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far constatare che, non attribuendo priorità al riciclaggio degli oli usati rispetto al loro trattamento termico, quando non sussistano vincoli di carattere tecnico, economico ed organizzativo, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati (GU L 194, pag. 23), come modificata con direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/101/CEE (GU 1987, L 42, pag. 43).
2 Il primo e il secondo `considerando' della direttiva 87/101 sono così formulati:
«considerando che la direttiva 75/439/CEE prevede l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché siano garantite la raccolta e l'eliminazione innocua degli oli usati e affinché, per quanto possibile, detta eliminazione avvenga mediante riutilizzazione (rigenerazione e/o combustione a scopi diversi dalla distruzione);
considerando che la rigenerazione costituisce generalmente la valorizzazione più razionale degli oli usati, tenuto conto del risparmio energetico che essa consente di realizzare; che è pertanto opportuno dare la precedenza al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione, quando i vincoli tecnici, economici e organizzativi lo consentano».
3 L'art. 3 della direttiva 75/439, come modificata, così dispone:
«1. Per quanto consentito dai vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia data priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione.
2. Qualora, a causa dei vincoli di cui al paragrafo 1, non si proceda alla rigenerazione degli oli usati, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché qualsiasi trattamento degli oli usati mediante combustione sia effettuato secondo modalità accettabili dal punto di vista ambientale, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, purché tale combustione sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e organizzativo.
3. Qualora, a causa dei vincoli di cui ai paragrafi 1 e 2, non si proceda né alla rigenerazione né alla combustione degli oli usati, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire la distruzione innocua o l'immagazzinamento o deposito controllati degli oli usati».
4 L'art. 5, nn. 2 e 3, della direttiva 75/439, come modificata, così dispone:
«2. Qualora gli obiettivi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non possano essere conseguiti diversamente, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché una o più imprese effettuino la raccolta e/o l'eliminazione dei prodotti offerti dai detentori, eventualmente nella zona loro assegnata dalle autorità competenti.
3. Per conseguire gli obiettivi previsti dagli articoli 2 e 4, gli Stati membri possono decidere di destinare gli oli usati a uno dei metodi di trattamento indicati all'articolo 3. A tal fine, essi possono instaurare i controlli appropriati».
5 Gli artt. 14 e 15 della direttiva 75/439, come modificata, così dispongono:
«Articolo 14
Quale contropartita degli obblighi che gli Stati membri impongono alle imprese di raccolta e/o di eliminazione, ai sensi dell'articolo 5, queste ultime possono beneficiare di indennità per i servizi resi. Queste indennità non devono superare le spese annuali delle imprese non coperte ed effettivamente accertate, tenuto conto di un ragionevole utile.
L'importo di tali indennità non deve creare distorsioni di concorrenza di un certo rilievo né correnti artificiali di scambi di prodotti.
Articolo 15
Le indennità possono essere tra l'altro finanziate mediante una tassa riscossa sui prodotti che, dopo la loro utilizzazione, sono trasformati in oli usati, o sugli oli usati.
Il finanziamento delle indennità deve essere conforme al principio di "chi inquina paga"».
6 Conformemente all'art. 2 della direttiva 87/101, gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie per conformarsi a tale direttiva a partire dal 1_ gennaio 1990.
7 Con lettera 11 aprile 1991, il governo tedesco comunicava alla Commissione che la direttiva 87/101 era stata trasposta mediante le seguenti disposizioni:
- l'Abfallgesetz (legge sui rifiuti, BGBl. 1986 I, pag. 1410) come pure, quale regolamento di applicazione di tale legge,
- l'Altölverordnung (regolamento sugli oli usati, BGBl. 1987 I, pag. 2335),
- l'Abfallbestimmungsverordnung (regolamento sulla destinazione dei rifiuti), la Reststoffbestimmungsverordnung (regolamento sulla destinazione dei residui) e l'Abfall- und Reststoffüberwachungsverordnung (regolamento sulla sorveglianza sui rifiuti e sui residui, BGBl. 1990 I, pag. 613 e ss.).
8 Ritenendo che tali disposizioni non assicuravano una corretta trasposizione dell'art. 3, n. 1, della direttiva 75/439, come modificata, per il motivo che non attribuivano al riciclaggio degli oli usati la priorità, bensì una semplice parità con il trattamento termico, senza che ciò fosse giustificato da alcun vincolo di carattere tecnico, economico o organizzativo, con lettera 10 agosto 1992 la Commissione intimava al governo federale di Germania di presentare le sue osservazioni relative a tale inadempimento entro due mesi.
9 Il governo tedesco rispondeva, il 10 marzo 1993, che, al fine di dare la priorità al riciclaggio, gli artt. 2 e 4 dell'Altölverordnung dispongono che gli oli usati che meglio si adattano al trattamento per rigenerazione non devono essere mescolati ad altri oli usati o ad altri rifiuti. Lo stesso governo ha inoltre fatto menzione di vincoli di natura tecnica ed economica, come la mancanza di domanda per i prodotti rigenerati, i costi elevati del trattamento per rigenerazione e la soppressione delle sovvenzioni versate ai sensi della vecchia legge sugli oli usati.
10 Ritenendo tuttavia che le citate disposizioni non assicuravano alcuna priorità alla rigenerazione e che non era sufficiente invocare talune circostanze per dimostrare l'esistenza di vincoli ai sensi dell'art. 3 della direttiva 75/439, come modificata, la Commissione, in data 14 maggio 1995, ha rivolto alla Repubblica federale di Germania un parere motivato ai sensi dell'art. 169 del Trattato con il quale la invitava ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti dalla detta direttiva entro due mesi a partire dalla sua notifica.
11 Con lettera 22 giugno 1995, il governo federale di Germania rispondeva che la trasposizione dell'art. 3 della direttiva 75/439, come modificata, non esigeva l'adozione di disposizioni che sanciscano la priorità della rigenerazione in termini espliciti, nella misura in cui, come ricorreva nel diritto tedesco, la gerarchia istituita da tale articolo risultava garantita da disposizioni di carattere obbligatorio.
12 Non ritenendo soddisfacente la risposta del governo tedesco e non avendo quest'ultimo comunicato alcun'altra informazione circa l'adozione di nuove misure, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
13 Ammesso a intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica federale di Germania con ordinanza del presidente della Corte 19 settembre 1997, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha ritirato il suo intervento e con ordinanza del presidente della Corte 26 marzo 1998 è stato cancellato come parte interveniente.
Sulla ricevibilità
14 Il governo tedesco ha sollevato un'eccezione di irricevibilità che deduce la violazione, da parte della Commissione, del principio di collegialità all'atto dell'emissione del parere motivato e della presentazione del ricorso. Considerata la sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C-191/95, Commissione/Germania (Racc. pag. I-5449), il detto governo nel corso dell'udienza ha ritirato tale eccezione. Pertanto non si deve statuire su tale questione.
Nel merito
15 La Commissione ascrive alla Repubblica federale di Germania di non aver dato la priorità al trattamento per rigenerazione degli oli usati senza dimostrare che vincoli di carattere tecnico, economico ed organizzativo non le consentivano di dare la priorità a tale tipo di trattamento e di aver così violato l'art. 3 della direttiva 75/439, come modificata.
16 Il governo tedesco ricorda la giurisprudenza della Corte secondo la quale, in talune circostanze, la trasposizione di una direttiva può realizzarsi in un contesto giuridico generale. Considera che tale è il caso dell'art. 3 della direttiva 75/439, come modificata. La priorità data al trattamento per rigenerazione degli oli usati risulterebbe, in particolare, dall'Altölverordnung, i cui artt. da 2 a 4 vieterebbero i miscugli tra oli usati rigenerabili e altri oli, di modo che tutti gli oli rigenerabili siano a tal fine disponibili. Parimenti, l'art. 5b dell'Abfallgesetz del 1986 garantirebbe, grazie ad un sistema di ritiro, che gli oli per motori a combustione particolarmente idonei ad essere rigenerati siano disponibili per la rigenerazione.
17 Il governo tedesco non considera necessario concedere alla rigenerazione una priorità che ecceda il contesto normativo esistente, tenuto conto dei vincoli di carattere tecnico, economico ed organizzativo di fronte ai quali si trova.
18 A questo proposito precisa che, a suo avviso, il termine «vincoli» utilizzato all'art. 3, n. 1, della direttiva 75/439, come modificata, non deve essere interpretato in maniera restrittiva. La formulazione stessa di tale articolo sta ad indicare che la priorità da dare alla rigenerazione è subordinata alla condizione negativa che non vi osti alcun vincolo. Se il legislatore comunitario avesse voluto dare al riferimento ai vincoli il carattere di una disposizione di deroga interpretativa restrittiva, avrebbe posto il principio della rigenerazione seguito da un'eccezione distintamente formulata.
19 Secondo tale governo, l'assenza di interpretazione restrittiva della formulazione relativa ai vincoli avrebbe in particolare la conseguenza che questi non debbono essere valutati isolatamente e in astratto, ma cumulativamente e in un'ottica globale.
20 Inoltre, la direttiva 75/439, come modificata, non darebbe alcuna definizione dei vincoli di ordine tecnico, economico e organizzativo, il cui contenuto sarebbe particolarmente vago. Il governo tedesco da ciò conclude che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la questione se esistano vincoli ai sensi dell'art. 3, n. 1, della detta direttiva.
21 Il governo tedesco cita, come vincoli di carattere tecnico, l'insufficienza delle capacità di produzione di olio di base per rigenerazione di oli usati e la qualità tecnica inferiore di talune raffinazioni di secondo ordine che non corrisponderebbero alle attese dei consumatori.
22 I vincoli di carattere economico deriverebbero innanzi tutto dalla mancanza di redditività della raffinazione di secondo ordine dovuta, in particolare, al basso prezzo dell'olio di base, al calo della domanda di tale prodotto e alla difficoltà di smerciare gli oli derivati da raffinazioni di secondo ordine. Concedere una più ampia priorità alla rigenerazione degli oli usati potrebbe stimolare le imprese a cattivi investimenti, per esempio, a espandere le capacità esistenti di produzione di oli di base mentre non esiste una corrispondente domanda. Inoltre, rafforzare la priorità concessa alla rigenerazione verrebbe a modificare la struttura del mercato e lederebbe la situazione di altri operatori economici come i raccoglitori autonomi di oli usati o l'industria del cemento e le altre imprese che usano gli oli usati come combustibile.
23 Per quanto riguarda infine i vincoli di carattere organizzativo, il governo tedesco rileva che in Germania esistono solo due imprese che producono olio di base per rigenerazione di oli usati e che concedendo una più ampia priorità alla rigenerazione si finirebbe per collocare tali imprese in una situazione di monopolio.
24 Sulla base di questo contesto, esprime dubbi circa la possibilità giuridica di concedere una più ampia priorità alla rigenerazione. Infatti, secondo tale governo, un obbligo di proporre gli oli usati innanzi tutto alle imprese produttrici di olio di base non sarebbe conforme al diritto comunitario. Parimenti, accordi volontari di ripartizione degli oli usati sarebbero in contrasto con il diritto sulle intese. Del resto le sovvenzioni versate per la rigenerazione di oli usati in oli di base sono state soppresse e il governo federale non si auspica di reintrodurle, perché sfavorirebbero altre imprese e costituirebbero aiuti vietati dal Trattato. Inoltre, poiché i lubrificanti non sono specificamente tassati in Germania, non sarebbe possibile intervenire a favore della rigenerazione tramite vantaggi fiscali. Infine, il Bundesrat rifiuterebbe di tassare gli oli usati o utilizzati per la combustione, per il motivo che una siffatta tassa avrebbe l'unico effetto di aumentare i costi delle imprese, come i cementifici, che utilizzano l'olio usato come combustibile, senza con questo riorientare il flusso degli oli usati verso le imprese di rigenerazione. Il governo tedesco ricorda a questo proposito che, con decisione del Consiglio 30 giugno 1997, 97/425/CE, che autorizza gli Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, secondo la procedura di cui alla direttiva 92/81/CEE (GU L 182, pag. 22), la Repubblica federale di Germania è stata autorizzata a continuare ad applicare, per gli oli usati riutilizzati come combustibili, un'esenzione dall'accisa prevista dalla direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12), e che la Commissione non può pretendere che uno Stato membro faccia ciò che una direttiva del Consiglio lo dispensa dal fare.
25 La Commissione rileva che le disposizioni citate dalla Repubblica federale di Germania come trasposizione della direttiva 75/439, come modificata, stabiliscono condizioni per la rigenerazione degli oli usati, ma non concedono alcuna priorità alla rigenerazione. A questo proposito, deduce la risoluzione del Bundesrat 31 gennaio 1997 con la quale il governo tedesco è invitato a «trasporre la direttiva 75/439/CEE, che fissa la priorità da concedere alla rigenerazione in materia di trattamento degli oli usati».
26 Per quanto riguarda la menzione dei vincoli di carattere tecnico, economico ed organizzativo, di cui all'art. 3, n. 1, della direttiva 75/439, come modificata, la Commissione sostiene che si tratta di una disposizione di deroga e che, in quanto tale, deve essere interpretata in modo restrittivo.
27 Considera che il governo tedesco non ha dimostrato l'esistenza di vincoli di carattere tecnico poiché, da un lato, nuove capacità produttive potrebbero essere create se la Repubblica federale di Germania concedesse la priorità alla rigenerazione degli oli usati e, dall'altro lato, l'uso di altri procedimenti tecnici nella rigenerazione consentirebbe ai prodotti fabbricati di rispondere alle esigenze tecniche e alla domanda dei consumatori.
28 La Commissione rileva inoltre che il vincolo di carattere economico presentato dal governo tedesco come conseguenza della mancanza di redditività della rigenerazione è esattamente ciò che la direttiva 75/439, come modificata, è intesa a contrastare favorendo tale rigenerazione.
29 Per quanto riguarda la situazione di monopolio delle imprese di rigenerazione nel caso fosse data priorità alla rigenerazione degli oli usati, la Commissione considera che il rischio che tale situazione possa prodursi è scarso, poiché una rigenerazione economicamente più interessante avrebbe come conseguenza la cessazione del processo di deperimento delle imprese di rigenerazione. Inoltre, l'annuncio di una modifica della struttura del mercato non sarebbe un vincolo di carattere organizzativo esistente.
30 La Commissione fa presente che non vede in che cosa vincoli di carattere organizzativo ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva 75/439, come modificata, osterebbero all'adozione, da parte della Repubblica federale di Germania, delle misure esaminate. A questo proposito rileva che un «obbligo di offerta» degli oli usati alle imprese di rigenerazione non sarebbe necessariamente in contrasto con il diritto comunitario e rinvia all'art. 5, n. 2, della direttiva 75/439, come modificata, il quale prevede un siffatto sistema qualora l'obiettivo definito, in particolare, all'art. 3 non può essere altrimenti raggiunto. Sottolinea che la volontà del Bundesrat di non imporre un'accisa sugli oli usati utilizzati per la combustione è il risultato di una valutazione politica, ma non di un vincolo di carattere organizzativo ai sensi dell'art. 3 della direttiva 75/439, come modificata. Considera che l'imposizione di una tale accisa potrebbe dare un impulso benefico alla rigenerazione e ricorda che l'obbligo di imporre una siffatta accisa è previsto dalla direttiva 92/81. Solo in via di deroga la Repubblica federale di Germania è stata autorizzata a continuare ad applicare un'esenzione dal diritto d'accisa per gli oli usati utilizzati come combustibile per riscaldamento.
31 La Commissione ha altresì citato, nel corso dell'udienza, la possibilità, espressamente prevista dagli artt. 14 e 15 della direttiva 75/439, come modificata, di versare alle imprese di raccolta e/o di eliminazione delle indennità che, pertanto, non potrebbero essere considerate come aiuti in contrasto con l'art. 92 del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 87 CE).
32 Si deve a questo proposito ricordare che dall'esame della normativa tedesca emerge che nessuna disposizione nazionale prevede espressamente che nel trattamento degli oli usati venga accordata priorità alla rigenerazione.
33 Secondo la costante giurisprudenza, come ricordato dal governo tedesco, la trasposizione di una direttiva nel diritto nazionale non implica necessariamente la riproduzione formale e letterale delle disposizioni in una norma espressa e specifica e può essere sufficiente il contesto giuridico generale, sempreché questo garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in modo sufficientemente chiaro e preciso (v., in particolare, sentenza 15 marzo 1990, C-339/87, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-851, punto 6).
34 Tuttavia, se è vero che le disposizioni presentate dal governo tedesco come trasposizione della direttiva 75/439, come modificata, costituiscono un contesto giuridico che assicura, mediante l'organizzazione di raccolte degli oli usati e con l'obbligo di tener separati gli oli riciclabili dagli altri, le condizioni di un trattamento per rigenerazione e sono testimonianza di una maggiore importanza attribuita a tale tipo di trattamento, da tale contesto però non risulta assolutamente che a tale trattamento viene concessa una priorità rispetto ad altri trattamenti, né mediante misure coattive, né mediante misure incentivanti.
35 Si deve a questo proposito ricordare che uno degli obiettivi principali della direttiva 87/101 era quello di concedere la priorità al trattamento di rigenerazione degli oli usati. Questo obiettivo, espresso nel secondo `considerando' di tale direttiva, è motivato dal fatto che la rigenerazione è la più razionale valorizzazione degli oli usati, tenuto conto del risparmio di energia che essa consente di realizzare.
36 L'esistenza in uno Stato membro di vincoli di carattere tecnico, economico ed organizzativo che impediscono di concedere una priorità al trattamento per rigenerazione implica l'attuazione dell'obbligo sussidiario, sancito dall'art. 3, n. 2, della direttiva 75/439, come modificata, di adottare le misure necessarie affinché qualsiasi trattamento degli oli usati mediante combustione sia effettuato secondo modalità accettabili dal punto di vista ambientale, conformemente alle disposizioni della detta direttiva. Tale obbligo è esso stesso subordinato alla condizione «che tale combustione sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico ed organizzativo», figurante alla fine dell'art. 3, n. 2.
37 Solo qualora, a causa dei vincoli in cui ai paragrafi 1 e 2 della direttiva 75/439, come modificata, non si proceda né alla rigenerazione né alla combustione degli oli usati, gli Stati membri sono soggetti all'obbligo, posto in ulteriore subordine, sancito al n. 3 del medesimo articolo, di adottare i provvedimenti necessari per garantire la distruzione innocua o l'immagazzinamento o il deposito controllato degli oli usati.
38 Per quanto riguarda «i vincoli di carattere tecnico, economico od organizzativo», contemplati dall'art. 3, n. 1, della direttiva 75/439, come modificata, si deve constatare che tale espressione fa parte di una disposizione che esprime in modo globale l'obbligo posto agli Stati membri e che, in quanto tale, non deve essere l'oggetto dell'interpretazione restrittiva suggerita dalla Commissione.
39 Infatti, dall'art. 3, n. 1, della direttiva 75/439, come modificata, emerge che, con il riferimento ai «vincoli di carattere tecnico, economico od organizzativo», il legislatore comunitario non ha inteso prevedere eccezioni limitate ad una regola di applicazione generale, ma definire il campo d'applicazione e il contenuto di un obbligo positivo di assicurare la priorità al trattamento degli oli usati per rigenerazione.
40 Contrariamente a quanto sostenuto dal governo tedesco, la definizione di questi vincoli non può dipendere dalla discrezionalità esclusiva degli Stati membri. Oltre al fatto che un'interpretazione esclusiva degli Stati membri sarebbe in contrasto con il principio di interpretazione e uniforme applicazione del diritto comunitario, essa farebbe della compatibilità del trattamento per rigenerazione con i vincoli di carattere tecnico, economico ed organizzativo una condizione il cui verificarsi dipenderebbe esclusivamente dalla buona volontà dello Stato membro di cui trattasi, il quale potrebbe così porre nel nulla l'obbligo impostogli.
41 Pertanto, la disposizione relativa ai vincoli di carattere tecnico, economico od organizzativo dev'essere interpretata con riferimento alle altre disposizioni della direttiva 75/439, come modificata, nell'intento di fare in modo che l'insieme sortisca un effetto utile.
42 Tale disposizione relativa ai vincoli deve essere intesa come l'espressione del principio di proporzionalità, il quale implica che gli Stati membri sono tenuti all'obbligo di adottare misure appropriate e proporzionate all'obiettivo inteso a concedere la priorità al trattamento per rigenerazione degli oli usati, nel senso che il limite di tale obbligo positivo è l'esistenza di vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo contemplati dall'art. 3, n. 1, della direttiva 75/439, come modificata.
43 Considerare, come operato dal governo tedesco, che la situazione tecnica, economica e organizzativa esistente in uno Stato membro è necessariamente costitutiva di vincoli che sono di ostacolo all'adozione delle misure previste dall'art. 3, n. 1, della direttiva 75/439, come modificata, si risolverebbe nel privare tale disposizione di qualsiasi effetto utile, poiché la portata dell'obbligo imposto agli Stati membri verrebbe limitato dal mantenimento dello statu quo di modo che non vi sarebbe un obbligo effettivo imposto da tale disposizione.
44 Nella specie, si deve constatare che la Repubblica federale di Germania non ha adottato alcuna misura concreta intesa ad assicurare la priorità al trattamento per rigenerazione degli oli usati, e attualmente si limita a fare riferimento alla propria definizione dei vincoli e alla situazione esistente nel suo territorio per tentare di giustificare tale assenza totale di misure di attuazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva 75/439, come modificata.
45 Al contrario, laddove esisteva un incentivo sotto forma di versamento di una indennità per incentivare la rigenerazione e il principio del pagamento di una siffatta indennità era conforme all'art. 14 della direttiva 75/439, come modificata, tale indennità veniva soppressa da una legge recente.
46 Parimenti, la Repubblica federale di Germania ha scelto di continuare ad esonerare dal diritto di accisa sugli oli minerali gli oli utilizzati come combustibile da riscaldamento, incoraggiando così la combustione di tali oli, in contrasto con l'obiettivo della direttiva 75/439, come modificata, mentre la tassazione di tali oli è prevista nel contesto generale della direttiva 92/81 e il principio di una tassazione specifica è pure autorizzato dall'art. 15 della direttiva 75/439, come modificata.
47 Si deve a questo proposito precisare che la possibilità di continuare ad applicare un'esenzione dal diritto di accisa sugli oli usati destinati alla combustione, approvata con decisione del Consiglio 30 giugno 1997, non ha l'effetto di vietare che vengano presi in considerazione provvedimenti fiscali che la Repubblica federale di Germania avrebbe potuto adottare per conformarsi al suo obbligo di dare attuazione all'art. 3, n. 1, della direttiva 75/439, come modificata.
48 Infatti, se è vero che non spetta alla Corte stabilire le misure che uno Stato membro avrebbe dovuto adottare per dare attuazione all'art. 3, n. 1, della direttiva 75/439, come modificata, è invece di sua competenza, nel contesto della verifica dell'esistenza di vincoli ai sensi di tale articolo, valutare le possibilità di adozione di misure intese a dare la priorità al trattamento per rigenerazione degli oli usati che rispondono al criterio della fattibilità dal punto di vista tecnico, economico e organizzativo.
49 Si deve a questo proposito constatare che esistevano talune misure idonee a contribuire all'obiettivo di concedere la priorità al trattamento per rigenerazione degli oli usati, la cui adozione dal punto di vista tecnico, economico ed organizzativo era possibile, e che la Repubblica federale di Germania non ha tuttavia adottato nessuna di queste misure. Anzi essa ha cessato di applicare talune di esse e non ha in alcun altro modo adeguato cercato di raggiungere l'obiettivo perseguito dalla direttiva 75/439, come modificata.
50 Ne consegue che si deve constatare che, non adottando le misure necessarie per dare la priorità al trattamento per rigenerazione degli oli usati nonostante che i vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo lo consentissero, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 3, n. 1, della direttiva 75/439, come modificata.
Sulle spese
51 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica federale di Germania e quest'ultima è risultata soccombente, questa va condannata alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non adottando le misure necessarie per dare la priorità al trattamento per rigenerazione degli oli usati nonostante che i vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo lo consentissero, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati, come modificata con direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/101/CEE.
2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.