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Document 61997CJ0086

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 febbraio 1999.
Reiner Woltmann contro Hauptzollamt Potsdam.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania.
Furto di merci - Dazi doganali - Sgravio - Situazione particolare.
Causa C-86/97.

Raccolta della Giurisprudenza 1999 I-01041

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:95

61997J0086

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 febbraio 1999. - Reiner Woltmann contro Hauptzollamt Potsdam. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania. - Furto di merci - Dazi doganali - Sgravio - Situazione particolare. - Causa C-86/97.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-01041


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Risorse proprie delle Comunità europee - Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione - Esistenza di una situazione particolare, ai sensi dell'art. 905 del regolamento n. 2454/93, che implica l'obbligo per le autorità doganali nazionali di trasmettere la pratica alla Commissione - Criteri

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, art. 239; regolamento (CEE) della Commissione n. 2454/93, artt. 900, n. 1, lett. a), e 905, n. 1]

Massima


Elementi «tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato», ai sensi dell'art. 905, n. 1, del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, sussistono, fermo restando l'esame della pratica ad opera della Commissione, allorché, alla luce della finalità equitativa posta alla base dell'art. 239 del codice, sono accertati elementi tali da porre il richiedente in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività e non ricorrono le condizioni previste dall'art. 900, n. 1, lett. a), del regolamento n. 2454/93 per uno sgravio di dazi doganali a favore di un richiedente.

Parti


Nel procedimento C-86/97,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Reiner Woltmann, titolare della ditta «Trans-Ex-Import»,

e

Hauptzollamt Potsdam,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 905, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 256, pag. 1),

LA CORTE

(Sesta Sezione),

composta dai signori G. Hirsch, presidente della seconda sezione, facente funzione di presidente della sesta sezione, G.F. Mancini, J.L. Murray (relatore), H. Ragnemalm e R. Schintgen, giudici,

avvocato generale: G. Cosmas

cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il signor Woltmann, titolare della ditta «Trans-Ex-Import», dall'avv. Peter H. Eggers, del foro di Berlino;

- per il governo francese, dalla signora Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dal signor Gautier Mignot, segretario agli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti;

- per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall'avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Jürgen Grunwald, consigliere giuridico, e Michel Nolin, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 maggio 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 26 novembre 1996, pervenuta in cancelleria il 27 febbraio, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 905, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un ricorso per cassazione («Revision») proposto dal signor Woltmann, titolare della ditta «Trans-Ex-Import», contro una decisione dello Hauptzollamt Potsdam (in prosieguo: lo «Hauptzollamt») riguardante lo sgravio dei dazi doganali e dei tributi all'importazione.

Contesto giuridico

3 L'art. 239, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice»), in combinato disposto con l'art. 249 del medesimo codice, conferisce alla Commissione il potere di valutare i casi di sgravio e di rimborso dei dazi all'importazione o all'esportazione. Tale potere le è attribuito in forza del regolamento.

4 L'art. 239 del codice recita:

«1. Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione in situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 236, 237 e 238:

- da determinarsi secondo la procedura del comitato;

- dovute a circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell'interessato. Le situazioni in cui si applica la presente disposizione e le modalità procedurali da osservare sono definite secondo la procedura del comitato. Il rimborso o lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari.

2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi per i motivi di cui al paragrafo 1 è concesso su richiesta presentata al'ufficio doganale interessato entro dodici mesi dalla data della comunicazione al debitore dei predetti dazi.

(...)».

5 Le situazioni menzionate all'art. 239 del codice sono meglio definite nella parte IV, titolo IV, capitolo 3, del regolamento recante il titolo «Disposizioni specifiche relative all'applicazione dell'articolo 239 del codice», comprendente gli articoli 899-909.

6 L'art. 899 del regolamento così dispone:

«Fatte salve altre situazioni da esaminare caso per caso nell'ambito della procedura prevista agli articoli da 905 a 909 e quando l'autorità doganale di decisione, cui è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio di cui all'articolo 239, paragrafo 2 del codice, constati:

- che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all'una o all'altra situazione di cui agli articoli da 900 a 903 e che non vi è stata alcuna manovra fraudolenta o manifesta negligenza dell'interessato, accorda il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione in oggetto.

Per "interessato" s'intende la (le) persona(e) di cui all'articolo 878, paragrafo 1, o i loro rappresentanti e, all'occorrenza, ogni altra persona che abbia partecipato all'espletamento delle formalità doganali relative alle merci in oggetto o che abbia dato le istruzioni necessarie per l'espletamento di tali formalità;

- che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all'una o all'altra situazione di cui all'articolo 904, non accorda il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione in oggetto».

7 L'art. 900, n. 1, lett. a), del regolamento recita quanto segue:

«1. Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando:

a) le merci non comunitarie, vincolate ad un regime doganale comportante l'esonero totale o parziale dei dazi all'importazione, o le merci immesse in libera pratica con un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione per scopi specifici siano state rubate e tali merci siano ritrovate in breve tempo e restituite, nello stato in cui si trovavano al momento del furto, al regime doganale cui erano state inizialmente assegnate».

8 L'art. 905 del regolamento precisa i criteri con i quali l'autorità doganale valuta la situazione dell'interessato quando tale situazione non corrisponde ad alcuna delle situazioni previste agli artt. 900-904 dello stesso regolamento. Il n. 1 recita infatti:

«Quando l'autorità doganale di decisione, alla quale è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio in virtù dell'articolo 239, paragrafo 2 del codice, non sia in grado di decidere, sulla base dell'articolo 899, e la domanda sia corredata di giustificazioni tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato, lo Stato membro da cui dipende tale autorità trasmette il caso alla Commissione affinché sia evaso conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909.

Il termine "interessato" deve essere inteso nel senso di cui all'articolo 899.

In tutti gli altri casi, l'autorità doganale di decisione respinge la domanda».

Fatti all'origine della controversia nel procedimento a quo

9 A seguito del furto di un quantitativo di circa 3,2 milioni di sigarette, per lo più appartenenti a terzi, verificatosi nel gennaio 1994 nel deposito che il ricorrente nel procedimento a quo è autorizzato a gestire nei nuovi Länder, le autorità doganali ingiungevano a quest'ultimo il pagamento della somma di 485 703,99 DM a titolo di tributi all'importazione dovuti sulle sigarette, di cui 52 206,87 DM relativi a dazi doganali. Secondo il ricorrente nel procedimento a quo, le merci rubate non erano assicurabili in deposito.

10 L'opposizione proposta avverso l'ingiunzione di pagamento veniva respinta, con la conseguenza che quest'ultima diveniva esecutiva.

11 La domanda inoltrata dal ricorrente nel procedimento a quo al fine di ottenere uno sgravio dei dazi e dei tributi all'importazione, fondato su motivi di equità, veniva rigettata dalle autorità doganali. Il ricorso di annullamento, nell'ambito del quale l'interessato faceva valere che la domanda di sgravio andava sottoposta alla Commissione a norma del diritto doganale comunitario, veniva parimenti disatteso. Il Finanzgericht statuiva che il diritto comunitario era preminente rispetto ai principi di diritto interno relativi alla rilevanza di motivi di equità. Inoltre, esso riteneva che i presupposti per adire la Commissione, enunciati all'art. 905, n. 1, del regolamento, non fossero soddisfatti in quanto non ricorreva una «situazione particolare».

12 Il ricorrente nel procedimento a quo proponeva avverso questa decisione un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesfinanzhof, il quale ritiene che la soluzione della controversia ad esso sottoposta presupponga l'interpretazione di alcune norme comunitarie.

13 Conseguentemente, esso ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 905, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/12 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1), debba essere interpretato nel senso che le competenti autorità doganali debbano escludere la sussistenza di una "situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato", quando, in caso di furto di beni giacenti in magazzino (merci di provenienza extracomunitaria) non sussistano i requisiti, previsti dall'art. 900, n. 1, lett. a), del regolamento di applicazione del codice doganale comunitario, ai fini dello sgravio del dazio a favore del titolare del magazzino.

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):

Se tale principio debba valere anche nel caso estremo in cui il rischio del furto non fosse assicurabile e la riscossione del dazio annienterebbe finanziariamente il titolare del magazzino, ovvero se, in presenza di una siffatta fattispecie, non possa escludersi che ricorra una "situazione particolare", ex art. 905, n. 1, del regolamento di applicazione del codice doganale comunitario, da sottoporsi alla Commissione affinchè possa pronunciarsi in merito».

14 Emerge dal fascicolo relativo al procedimento a quo che il giudice nazionale, con le sue questioni che è opportuno esaminare congiuntamente, chiede in sostanza se un'autorità doganale nazionale possa escludere l'esistenza di una situazione particolare, risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o manifesta negligenza dell'interessato, nell'ipotesi in cui si sia verificato il furto di merci non assicurabili, custodite in un deposito, e la riscossione dei dazi doganali relativi a tali merci comporterebbe il totale dissesto finanziario dell'impresa interessata.

15 Va preliminarmente ricordato che la Corte, nell'ambito dell'art. 177 del Trattato, non è competente ad applicare la norma comunitaria ad una fattispecie concreta, ma soltanto a fornire al giudice nazionale gli elementi di interpretazione del diritto comunitario che possono essergli utili nella valutazione degli effetti di una norma di diritto nazionale (v., segnatamente, sentenze 15 luglio 1964, causa 100/63, Van der Veer, Racc. pagg. 1091, 1106, e 11 luglio 1985, causa 137/84, Mutsch, Racc. pag. 2681, punto 6).

16 Ciò premesso, va rilevato che, nell'ipotesi in cui la domanda di rimborso o di sgravio di dazi sia basata su motivi corrispondenti ad una delle fattispecie enumerate agli artt. 900-903, e questa non implichi alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato, l'autorità doganale è tenuta a concedere il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione di cui trattasi. Per contro, nell'ipotesi in cui tale domanda sia basata su motivi corrispondenti ad una delle fattispecie enumerate all'art. 904, l'autorità doganale è tenuta a respingere la domanda.

17 Ne consegue che l'espletamento della procedura di cui agli artt. 905-909 del regolamento è necessario ogni qualvolta l'autorità doganale nazionale non sia in condizioni, sulla scorta degli artt. 899-904 del regolamento, di concedere o rifiutare lo sgravio di dazi doganali.

18 Risulta infatti dalla struttura complessiva della parte IV, titolo IV, capitolo 3, del regolamento che l'art. 905 introduce nel diritto doganale comunitario una clausola generale di equità intesa ad abbracciare situazioni eccezionali, che, per loro stessa natura, non sono riconducibili ad alcuna delle ipotesi previste agli artt. 900-904 del medesimo regolamento.

19 Qualora l'autorità doganale non sia in grado, alla luce dei motivi che le sono stati addotti, di prendere una decisione di sgravio dei dazi in base all'art. 899 del regolamento, essa è conseguentemente tenuta a verificare se esistano elementi di giustificazione che possano costituire una situazione particolare ai sensi dell'art. 905, n. 1, del regolamento, che non implichi alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato, ed eventualmente trasmettere la pratica alla Commissione, la quale valuterà, sulla scorta degli elementi comunicatile, l'esistenza di una situazione particolare atta a giustificare lo sgravio dei dazi.

20 In ogni caso, non compete all'autorità nazionale accertare se la situazione in questione costituisca una situazione particolare ai sensi dell'art. 905, n. 1, del regolamento, che giustifichi uno sgravio dei dazi da parte della Commissione.

21 Nell'ambito del suo esame, alla luce della finalità equitativa posta alla base dell'art. 239 del codice, l'autorità doganale deve limitarsi a verificare se gli elementi addotti siano tali da porre il richiedente in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività.

22 Emerge da quanto sopra che le questioni poste vanno risolte nel senso che elementi «tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato», ai sensi dell'art. 905, n. 1, del regolamento, sussistono, fermo restando l'esame della pratica ad opera della Commissione, allorché, alla luce della finalità equitativa posta alla base dell'art. 239 del codice, sono accertati elementi tali da porre il richiedente in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività e non ricorrono le condizioni previste dall'art. 900, n. 1, lett. a), del regolamento n. 2454/93 per uno sgravio di dazi doganali a favore di un richiedente.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

23 Le spese sostenute dai governi francese ed italiano, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Il presente procedimento riveste nei confronti delle parti nella causa principale il carattere sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 26 novembre 1996, dichiara:

Elementi «tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato», ai sensi dell'art. 905, n. 1, del regolamento, (CE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento») sussistono, fermo restando l'esame della pratica ad opera della Commissione, allorché, alla luce della finalità equitativa posta alla base dell'art. 239 del regolamento (CEE) 12 ottobre 1982, n. 2913, sono accertati elementi tali da porre il richiedente in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività e non ricorrono le condizioni previste dall'art. 900, n. 1, lett. a), del regolamento n. 2454/93 per uno sgravio di dazi doganali a favore di un richiedente.

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