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Document 61997CJ0075

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 giugno 1999.
    Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee.
    Aiuti di Stato - Nozione - Riduzione maggiorata dei contributi di previdenza sociale in taluni settori industriali - Operazione Maribel bis/ter.
    Causa C-75/97.

    Raccolta della Giurisprudenza 1999 I-03671

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:311

    61997J0075

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 giugno 1999. - Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee. - Aiuti di Stato - Nozione - Riduzione maggiorata dei contributi di previdenza sociale in taluni settori industriali - Operazione Maribel bis/ter. - Causa C-75/97.

    raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-03671


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1 Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Maggiorazione della riduzione dei contributi sociali concessa a talune imprese - Inclusione - Misure di carattere sociale - Irrilevanza

    [Trattato CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE)]

    2 Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Carattere specifico del provvedimento statale - Esenzione parziale dagli oneri sociali - Inclusione

    [Trattato CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE)]

    3 Aiuti concessi dagli Stati - Pregiudizio per gli scambi fra Stati membri - Lesione della concorrenza - Criteri di valutazione

    [Trattato CE, art. 92, (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, CE)]

    4 Aiuti concessi dagli Stati - Decisione della Commissione con cui si constata l'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune e si ordina la sua sospensione - Conseguente obbligo di recupero - Ripristino della situazione precedente

    [Trattato CE, art. 92 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE)]

    5 Aiuti concessi dagli Stati - Progetti di aiuti - Mancata notifica - Attuazione prima della decisione finale della Commissione - Obbligo della Commissione di fare uso del suo potere di imporre la sospensione del versamento dell'aiuto - Insussistenza

    [Trattato CE, art. 93, n. 3 (divenuto art. 88, n. 3, CE)]

    6 Aiuti concessi dagli Stati - Progetti di aiuti - Attuazione prima della decisione finale della Commissione - Decisione della Commissione che ordina la restituzione dell'aiuto - Obbligo di motivazione - Portata

    [Trattato CE, art. 93, n. 3 (divenuto art. 88, n. 3, CE)]

    7 Aiuti concessi dagli Stati - Decisione della Commissione con cui si constata l'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune - Legittimità - Presupposti - Impossibilità assoluta di esecuzione - Impossibilità che risulta nella fase dell'esecuzione - Irrilevanza - Impossibilità che risulta nella fase dell'adozione - Illegittimità

    [Trattato CE art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE)

    Massima


    1 Sono considerati aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE) gli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti. Un sistema che fa usufruire talune imprese del beneficio consistente nella maggiorazione della riduzione del pagamento dei contributi sociali riduce per queste ultime una parte dei loro costi e procura loro benefici finanziari che migliorano la loro posizione concorrenziale. Il carattere sociale di tali interventi statali non è sufficiente per sottrarli alla qualifica di aiuti ai sensi dell'art. 92 del Trattato. Infatti, l'art. 92, n. 1, del Trattato non distingue gli interventi a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti.

    2 La specificità di un provvedimento statale, cioè il carattere selettivo di tale provvedimento, costituisce una delle caratteristiche della nozione di aiuto di Stato. A tale riguardo deve essere considerato un aiuto un provvedimento destinato ad esonerare parzialmente le imprese di un settore industriale specifico dagli oneri pecuniari derivanti dalla normale applicazione del sistema generale di previdenza sociale, senza che l'esonero sia giustificato dalla natura o dalla struttura di tale sistema. Anche qualora uno Stato membro dichiari la sua intenzione di estendere successivamente all'insieme della sua economia misure che esso limita, in un primo momento, a taluni settori di attività, una tale intenzione non potrebbe essere presa in considerazione per escludere l'applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE), poiché queste misure devono essere valutate unicamente in funzione dei loro effetti.

    La soluzione inversa metterebbe lo Stato interessato in grado di sfuggire alle norme comunitarie in materia con la sola dichiarazione della sua intenzione di generalizzare, nel futuro, il provvedimento contestato. Lo stesso vale qualora lo Stato membro interessato possa far valere elementi in grado di costituire una prima tappa verso una generalizzazione della misura esaminata.

    3 Allorché un aiuto di Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto, anche se l'impresa beneficiaria non partecipa direttamente alle esportazioni. Infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto ad un'impresa, la produzione interna può risultarne invariata o aumentare, con la conseguenza che le possibilità delle imprese con sede in altri Stati membri di esportare i loro prodotti nel mercato di questo Stato membro ne sono diminuite.

    4 La soppressione di un aiuto di Stato illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell'accertamento della sua illegittimità. L'obbligo per lo Stato di recuperare questo aiuto mira solo al ripristino della precedente situazione legittima. Per tale motivo non può in via di principio essere considerato una sanzione.

    Inoltre questo recupero non può in via di principio essere considerato un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato.

    5 La Commissione, qualora constati che un aiuto è stato istituito senza essere stato notificato, ha il potere, dopo aver posto lo Stato membro interessato in condizioni di esprimersi al riguardo, di ingiungergli per mezzo di una decisione provvisoria, nelle more dell'esame dell'aiuto, di sospenderne immediatamente il versamento. Tuttavia, questo non implica che la Commissione sia tenuta ad ingiungere automaticamente a detto Stato di sospendere il versamento dell'aiuto. Infatti, la soluzione inversa finirebbe con il privare del suo interesse l'obbligo legale imposto allo Stato membro dall'art. 93, n. 3, del Trattato (divenuto art. 88, n. 3, CE) di non dare esecuzione agli aiuti progettati prima della decisione finale della Commissione e avrebbe come conseguenza di rovesciare i ruoli degli Stati membri e della Commissione.

    6 In materia di aiuti di Stato, quando, contrariamente alle disposizioni dell'art. 93, n. 3, del Trattato (divenuto art. 88, n. 3, CE), la sovvenzione programmata sia già stata corrisposta, la Commissione, che ha il potere di ingiungere alle autorità nazionali di ordinarne la restituzione, non è tenuta ad esporre specifici motivi per giustificare il suo esercizio.

    7 L'impossibilità assoluta di eseguire una decisione della Commissione con cui si ordina la soppressione dell'aiuto di Stato illegittimo non può invalidare tale decisione, in quanto appare solo nella fase dell'esecuzione. Infatti, eventuali difficoltà, procedurali o di altro tipo, nell'esecuzione dell'atto impugnato non possono incidere sulla legittimità di quest'ultimo. Per contro la Commissione non può imporre, rischiando l'invalidità della sua decisione, un obbligo la cui esecuzione sarebbe, fin dall'origine, in maniera obiettiva e assoluta, impossibile da realizzare.

    Parti


    Nella causa C-75/97,

    Regno del Belgio, rappresentato dagli avv.ti Gerwin van Gerven e Koen Coppenholle, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Freddy Brausch, 11, rue Goethe,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Gérard Rozet, consigliere giuridico, e Wouter Wils, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto un ricorso d'annullamento della decisione della Commissione 4 dicembre 1996, 97/239/CE, relativa agli aiuti concessi dal Belgio a titolo dell'operazione «Maribel bis/ter» (GU 1997, L 95, pag. 25),

    LA CORTE

    (Sesta Sezione),

    composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G. Hirsch (relatore), H. Ragnemalm e R. Schintgen, giudici,

    avvocato generale: A. La Pergola

    cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 17 settembre 1998,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 novembre 1998,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 19 febbraio 1997, il Regno del Belgio ha chiesto, ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato CE (divenuto in seguito a modifica art. 230, primo comma, CE), l'annullamento della decisione della Commissione 4 dicembre 1996, 97/239/CEE, relativa agli aiuti concessi dal Belgio a titolo dell'operazione «Maribel bis/ter» (GU 1997, L 95, pag. 25; in prosieguo; la «decisione impugnata»).

    Provvedimenti adottati nell'ambito dell'operazione Maribel bis/ter

    2 In Belgio, la legge 29 giugno 1981 che stabilisce i principi generali della previdenza sociale dei lavoratori dipendenti (Moniteur belge 2 luglio 1981, pag. 8575) ha introdotto l'operazione detta «Maribel». Ai sensi dell'art. 35 di questa legge, i datori di lavoro che occupano lavoratori manuali beneficiano, per ciascuno di questi, di una riduzione di contributi di previdenza sociale.

    3 In base al regio decreto 12 febbraio 1993 (Moniteur belge 9 marzo 1993, pag. 4995), i datori di lavoro hanno beneficiato, a decorrere dal 1_ gennaio 1993, per i lavoratori manuali, a talune condizioni, di una riduzione dei contributi, per trimestre e per lavoratore, di 2 825 BFR per cinque lavoratori manuali al massimo e di 1 875 BFR per gli altri lavoratori manuali, se il datore di lavoro occupa meno di venti lavoratori, e di 1 875 BFR per lavoratore manuale, se il datore di lavoro occupa almeno venti lavoratori.

    4 Il regio decreto 14 giugno 1993 (Moniteur belge 7 luglio 1993, pag. 16069), che ha introdotto l'operazione detta «Maribel bis», ha apportato una nuova modifica a decorrere dal 1_ luglio 1993. La riduzione, per trimestre e per lavoratore è stata portata a 3 000 BFR per cinque lavoratori al massimo nelle imprese che occupano meno di venti lavoratori. Negli altri casi di specie, è stata mantenuta la riduzione di 1 875 BFR per trimestre e per lavoratore.

    5 Qualora il datore di lavoro eserciti principalmente la sua attività in uno dei settori più esposti alla concorrenza internazionale, il regio decreto 14 giugno 1993 ha portato la riduzione dei contributi, per trimestre e per lavoratore, rispettivamente da 3 000 BFR a 7 200 BFR e da 1 875 BFR a 6 250 BFR (in prosieguo: le «riduzioni maggiorate»).

    6 Il legislatore belga ha definito i settori economici interessati facendo riferimento ai punti 13-22 e 24-36 della classificazione statistica risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 9 ottobre 1990, n. 3037, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293, pag. 1). Pertanto, beneficiano delle riduzioni maggiorate le imprese che esercitano la loro attività in settori quali l'estrazione di prodotti non energetici, l'industria chimica, la metallurgia e il lavoro dei metalli, la fabbricazione di strumenti di precisione e di ottica e altre industrie di trasformazione.

    7 Il regio decreto 22 febbraio 1994 (Moniteur belge 18 marzo 1994, pag. 6724), che introduce l'operazione detta «Maribel ter», ha portato, a decorrere dal 1_ gennaio 1994, per le imprese che esercitano la loro attività in uno dei settori più esposti alla concorrenza internazionale, l'importo delle riduzioni maggiorate per trimestre e per lavoratore rispettivamente a 9 300 BFR per cinque lavoratori manuali al massimo e a 8 437 BFR per gli altri lavoratori manuali, nelle imprese che occupano meno di venti dipendenti, e a 8 437 BFR per i lavoratori manuali, nelle imprese che occupano almeno venti lavoratori.

    8 Quest'ultimo regio decreto ha anche esteso l'operazione Maribel ter al settore del trasporto internazionale che rientra nella sottovoce 60.242 della classificazione nazionale che deriva dalla classificazione statistica di cui al regolamento n. 3037/90, a decorrere dal 1_ gennaio 1994, e a taluni altri settori di trasporti aerei e marittimi nonché alle attività collegate dei trasporti che appartengono alle sottovoci 61.100, 61.200, 62.100, 62.200, 63.111 e 62.220 della stessa classificazione, a decorrere dal 1_ aprile 1994.

    9 Il campo d'applicazione dell'operazione Maribel ter è stato ancora esteso, a decorrere dal 1_ luglio 1994, con il regio decreto 21 giugno 1994 (Moniteur belge 28 giugno 1994, pag. 17355), all'orticoltura, alla silvicoltura e allo sfruttamento forestale.

    10 Tuttavia, le riduzioni maggiorate concesse nell'ambito dell'operazione Maribel bis/ter si applicano solo ai lavoratori manuali che lavorano almeno il 51% del numero massimo di ore di lavoro o di giornate di lavoro previste nel contratto collettivo di lavoro nel quale rientrano.

    La decisione impugnata

    11 Con lettera 17 agosto 1993, la Commissione ha chiesto al governo belga di comunicarle informazioni sull'operazione Maribel bis. Tale richiesta è stata seguita da uno scambio di corrispondenza con il quale la Commissione, il 9 luglio 1996, ha comunicato al Regno del Belgio la sua decisione di avviare il procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE) (GU C 227, pag. 8; in prosieguo: la «decisione 9 luglio 1996»). A conclusione di questo procedimento la Commissione ha adottato la decisione impugnata.

    12 Ai sensi dell'art. 1 di questa decisione, «la maggiore riduzione dei contributi di sicurezza sociale per i lavoratori manuali concessa nel quadro dell'operazione Maribel bis/ter agli imprenditori che svolgono le loro attività principalmente in uno dei settori più esposti alla concorrenza internazionale costituisce un aiuto di Stato illegittimo, in quanto non ne è stata data previa comunicazione alla Commissione conformemente alle disposizioni di cui all'art. 93, n. 3, del Tratatto CE. Detto aiuto è inoltre incompatibile con il mercato comune, conformemente alle disposizioni dell'art. 92, n. 1 del Trattato CE (divenuto in seguito a modifica art. 87, n. 1 CE) e non può beneficiare di nessuna delle deroghe previste ai nn. 2 e 3 dello stesso articolo».

    13 L'art. 2 constata che «il Belgio ha l'obbligo di adottare adeguate misure per porre fine quanto prima alla concessione delle riduzioni maggiorate dei contributi sociali di cui all'articolo 1, e deve recuperare dalle imprese beneficiarie gli aiuti illegittimamente versati. Il rimborso va effettuato conformemente alle procedure e alle disposizioni della legge belga (...)».

    14 Per quanto riguarda la riduzione trimestrale dell'importo dei contributi per lavoratore, la Commissione indica, al punto I della motivazione della decisione, che l'aiuto concesso alle imprese che esercitano principalmente la loro attività in uno dei settori più esposti alla concorrenza internazionale, che è costituito dalla differenza tra la riduzione di base e la riduzione maggiorata, ammonta a 26 248 BFR per anno e per lavoratore. Per contro, per quanto riguarda quelle imprese che occupano meno di venti lavoratori, il vantaggio trimestrale relativo a ciascuno dei loro cinque primi lavoratori è considerato dalla Commissione rientrare nella categoria degli aiuti de minimis che non rientrano pertanto nel campo d'applicazione dell'art. 92 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica art. 87 CE).

    I motivi dedotti dal Regno del Belgio

    15 Il governo belga deduce cinque motivi a sostegno del suo ricorso d'annullamento. Con i primi tre esso contesta la fondatezza della decisione impugnata in quanto innanzi tutto l'operazione Maribel bis/ter è una misura generale di politica economica, e non un aiuto, in secondo luogo, essa non ha incidenza sul commercio intracomunitario e, in terzo luogo, nell'ipotesi in cui fosse considerata come un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, essa deve beneficiare della deroga prevista dall'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato ed essere dichiarata compatibile con il mercato comune. Con i due primi motivi il governo belga contesta l'obbligo di procedere al recupero degli importi dei contributi sociali economizzati a titolo di aiuti nell'ambito dell'operazione Maribel bis/ter in quanto un recupero sarebbe sproporzionato e sarebbe inoltre impossibile da effettuare.

    Sulla natura dell'operazione Maribel bis/ter

    16 Con il primo motivo il governo belga contesta la fondatezza della decisione impugnata in quanto le riduzioni maggiorate concesse nell'ambito dell'operazione Maribel bis/ter costituiscono provvedimenti generali di politica economica esclusi dal campo d'applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato, e non aiuti ai sensi di questa disposizione. Nell'ambito di questo motivo, il governo belga esamina in particolare i criteri generali che consentono di distinguere le misure di aiuti di Stato dai provvedimenti generali di politica economica, l'eventuale giustificazione dell'operazione di cui trattasi e, in ultimo luogo, i vincoli di bilancio che limitano attualmente il suo campo d'applicazione.

    17 Basandosi essenzialmente sulle prese di posizione pubbliche della Commissione, in particolare la sua XXIV Relazione sulla politica della concorrenza del 1994 e sulla sua comunicazione 97/C 1/05 relativa al controllo degli aiuti di Stato e alla riduzione del costo del lavoro (GU 1997, C 1, pag. 10; in prosieguo: la «comunicazione del 1997»), il governo belga sostiene che, benché nella giurisprudenza della Corte manchino indicazioni chiare che consentano di operare la distinzione tra le due nozioni, l'art. 92 del Trattato non si applica ai provvedimenti generali applicabili a tutte le imprese di uno Stato membro, quando questi provvedimenti rispondono a requisiti obiettivi, non discriminatori e non discrezionali. Per «tutte le imprese» occorre intendere, secondo il governo belga, quelle che si trovano in una posizione obiettivamente analoga. Esso aggiunge che, in conformità della comunicazione del 1997, provvedimenti a favore di talune categorie di lavoratori non costituiscono, in quanto tali, aiuti di Stato quando si applicano automaticamente e senza discriminazione.

    18 Secondo la Commissione, partendo dal regime normale di diritto comune che si applica a tutte le imprese, occorre esaminare se le deroghe a questo regime, che favoriscono un gruppo più o meno rilevante di imprese, si inseriscono nella logica interna del sistema generale. Nella fattispecie, la giustificazione dei provvedimenti di alleggerimento degli oneri sociali adottati nell'ambito dell'operazione Maribel bis/ter dovrebbe essere ricercata nella logica interna del sistema generale di previdenza sociale belga e non nell'obiettivo specifico di tale operazione.

    19 Nella fattispecie, il governo belga sostiene che l'operazione Maribel bis/ter è un provvedimento generale che esprime una scelta di politica economica, consistente nel favorire la creazione di posti di lavoro nei settori industriali che occupano la maggior parte dei lavoratori manuali con basse retribuzioni dovute alla loro bassa qualificazione. Questo obiettivo chiarirebbe la limitazione del beneficio delle riduzioni maggiorate alle imprese che appartengono all'industria di trasformazione e a taluni settori del trasporto internazionale, trattandosi dei settori di attività economica più colpiti dai licenziamenti e dalle ristrutturazioni. Il governo belga rileva che, anche in questi settori, hanno diritto alle riduzioni maggiorate solo i lavoratori manuali che lavorano almeno per il 51% del numero massimo di ore o di giornate di lavoro autorizzate.

    20 Il governo belga riconosce che il riferimento alle imprese più esposte alla concorrenza internazionale, utilizzato per definire il campo d'applicazione dell'operazione Maribel bis/ter, è infelice, ma sottolinea che questo non rientrerebbe negli elementi pertinenti presi in considerazione per limitare l'operazione a taluni settori.

    21 Per quanto riguarda i settori esclusi dal beneficio dell'operazione Maribel bis/ter, il governo belga rileva che sono interessati il settore terziario e quello della costruzione e che la loro esclusione è basata su considerazioni obiettive, cioè sul fatto che il lavoro manuale si sviluppa fortemente nel settore terziario e che i lavoratori manuali del settore della costruzione sono sottoposti a regimi previdenziali e fiscali particolari.

    22 Il governo belga fa infine valere che l'operazione Maribel si inserisce in una politica di riduzione generalizzata degli oneri sociali. Esso chiarisce che i vincoli di bilancio ad esso imposti lo hanno obbligato ad agire in maniera progressiva, di modo che l'operazione Maribel bis/ter, che corrisponde alle prime fasi, non ha potuto ancora essere estesa a tutti i settori di attività economica. Una tale restrizione provvisoria e collegata a considerazioni di bilancio non farebbe perdere a quest'ultima il suo carattere di provvedimento generale di politica economica, quando essa presenta già un carattere sufficientemente generale. Nella fattispecie, le riduzioni maggiorate concesse nell'ambito dell'operazione Maribel bis/ter andrebbero a beneficio di un numero di imprese così rilevante che dovrebbero essere considerate sufficientemente generali per sfuggire alla qualifica di aiuti di Stato e pertanto all'applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato.

    Sul carattere selettivo delle riduzioni maggiorate

    23 In via preliminare si deve ricordare che l'art. 92, n. 1, del Trattato dichiara incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Sono considerati in particolare come aiuti gli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti (v. sentenza 1_ dicembre 1998, causa C-200/97, Ecotrade, Racc. pag. I-7907, punto 34).

    24 Non è contestato dal governo belga il fatto che, come la Commissione ha rilevato al punto 4 della motivazione della decisione impugnata, facendo usufruire talune imprese del beneficio consistente nella maggiorazione della riduzione del pagamento dei contributi sociali, il sistema istituito con l'operazione Maribel bis/ter riduce per queste ultime una parte dei loro costi e procura loro benefici finanziari che migliorano la loro posizione concorrenziale.

    25 Il carattere sociale di tali interventi statali non è sufficiente per sottrarli ipso facto alla qualifica di aiuti ai sensi dell'art. 92 del Trattato (sentenze 26 settembre 1996, causa C-241/94, Francia/Commissione, Racc. pag. I-4551, punto 21, e 29 aprile 1999, causa C-342/96, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-2459, punto 23). Infatti, l'art. 92, n. 1, del Trattato non distingue gli interventi a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti (sentenza 29 febbraio 1996, causa C-56/93, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-723, punto 79, e 26 settembre 1996, Francia/Commissione, sopramenzionata punto 20).

    26 Conformemente alla giurisprudenza costante, occorre verificare se le riduzioni maggiorate stabilite nell'ambito dell'operazione Maribel bis/ter non comportano vantaggi a beneficio esclusivo di talune imprese o di alcuni settori di attività e pertanto non soddisfino la condizione di specificità che costituisce una delle caratteristiche della nozione di aiuto di Stato, cioè il carattere selettivo dei provvedimenti di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza 26 settembre 1996, Francia/Commissione, sopramenzionata, punto 24, e Ecotrade, sopramenzionata, punto 40).

    27 Come ha giustamente rilevato il governo belga all'udienza, non si può sostenere che i provvedimenti controversi costituiscano aiuti di Stato poiché le autorità nazionali competenti disporrebbero di un potere discrezionale nell'applicazione della riduzione maggiorata degli oneri sociali (v. sentenza 26 settembre 1996, Francia/Commissione, sopramenzionata, punto 23). Nella fattispecie, le condizioni di concessione delle riduzioni maggiorate di cui trattasi sono stabilite dal legislatore belga, nei regi decreti sopramenzionati, e non conferiscono alle autorità competenti alcun margine discrezionale, in particolare nella scelta delle imprese o dei settori beneficiari.

    28 Non si può poi contestare, come hanno riconosciuto sia il governo belga sia la Commissione, che la limitazione dei provvedimenti controversi ai soli lavoratori manuali e, più in particolare, a quelli il cui orario di lavoro supera un certo numero di ore non sia sufficiente a concludere per l'esistenza di un aiuto ai sensi dell'art. 92 del Trattato.

    29 Tuttavia, come ammette il governo belga, le riduzioni maggiorate vanno a beneficio unicamente delle imprese che appartengono a taluni settori dell'industria di trasformazione definite dall'art. 1 del regio decreto 14 giugno 1993 in riferimento alla classificazione statistica risultante dal regolamento n. 3037/90 e ai settori determinati agli artt. 2 e 3 del regio decreto 22 febbraio 1994 e all'art. 1 del regio decreto 21 giugno 1994.

    30 Il governo belga ammette che sono così escluse dal beneficio delle riduzioni maggiorate le imprese che appartengono ad altri settori essi pure caratterizzati dalla presenza di una manodopera manuale. Tra queste ultime figurano, da un lato, le imprese che appartengono ai settori dell'industria di trasformazione non considerati dai regi decreti e, dall'altro, quelle che rientrano nel settore terziario e in quello della costruzione.

    31 In considerazione dell'esclusione di questi settori che, analogamente a quelli interessati dall'operazione Maribel bis/ter, occupano lavoratori manuali, la Commissione ha giustamente constatato al punto V della motivazione della decisione impugnata che la limitazione del beneficio delle riduzioni maggiorate a taluni settori di attività rende queste misure di riduzione selettive, di modo che esse soddisfano la condizione di specificità.

    Sul carattere derogatorio delle riduzioni maggiorate

    32 Né il numero elevato di imprese beneficiarie né la diversità e la rilevanza dei settori industriali ai quali queste imprese appartengono consentono di ritenere che l'operazione Maribel bis/ter costituisca, come sostiene il governo belga, un provvedimento generale di politica economica.

    33 Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, da un lato, aiuti sotto forma di programma di aiuti possono riguardare tutto un settore economico e rientrare tuttavia nel campo d'applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato (v. sentenza 14 ottobre 1987, causa 248/84, Germania/Commissione, Racc. pag. 4013, punto 18) e, dall'altro, un provvedimento destinato a esonerare parzialmente le imprese di un settore industriale specifico dagli oneri pecuniari derivanti dalla normale applicazione del sistema generale di previdenza sociale, senza che l'esonero sia giustificato dalla natura o dalla struttura di tale sistema, dev'essere considerato un aiuto (sentenza 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. pag. 709, punto 33).

    34 Di conseguenza, un provvedimento che ha come fine di favorire la creazione di posti di lavoro riducendo, per talune imprese, l'importo dei contributi sociali dev'essere qualificato come aiuto di Stato qualora non sia giustificato dalla natura o dalla struttura del sistema generale di previdenza sociale.

    35 Nella fattispecie, il sistema generale di protezione sociale istituito dalla legge 29 giugno 1981 ha come fine, ai sensi del suo art. 3, «di sostituire o completare il reddito professionale del lavoratore al fine di tutelarlo dalle conseguenze di taluni rischi del lavoro, di talune situazioni di famiglia e condizioni di vita e dei rischi sociali». Dall'art. 22 della stessa legge risulta che i contributi di previdenza sociale, che esprimono la solidarietà dei lavoratori e dei datori di lavoro, figurano tra i mezzi finanziari della previdenza sociale e sono pertanto destinati a contribuire alla realizzazione degli obiettivi perseguiti.

    36 Certo una riduzione maggiorata dei contributi di previdenza sociale che riguarda solo una categoria limitata di datori di lavoro a causa della loro appartenenza a taluni settori industriali, esonerandoli così da taluni oneri sociali, non presenta a prima vista un carattere derogatorio relativamente alla natura e alla struttura del sistema generale di protezione sociale.

    37 Inoltre, allo stato attuale del diritto comunitario, gli Stati membri conservano la competenza ad organizzare i loro sistemi previdenziali (v. sentenza 26 marzo 1996, causa C-238/94, García e a., Racc. pag. I-1673, punto 15). E' loro quindi consentito perseguire obiettivi di politica dell'occupazione come quelli fatti valere dal Regno del Belgio, tra i quali figurano in particolare il mantenimento di un alto livello occupazionale tra i lavoratori manuali e il mantenimento di un settore industriale al fine di equilibrare l'economia belga. Per quanto riguarda i costi della previdenza sociale, gli Stati membri sono anche invitati dalla Commissione a ridurre i costi della manodopera, come risulta in particolare dal punto 1 della sua comunicazione del 1997 nonché dal testo degli «Orientamenti in materia di aiuti all'occupazione» pubblicati nel 1995 dalla Commissione (GU C 334, pag. 4; in prosieguo: gli «orientamenti»).

    38 Per contro, occorre mettere in evidenza il fatto che le riduzioni maggiorate operate dalle autorità belghe al fine di raggiungere questo obiettivo hanno come unico effetto diretto di concedere un vantaggio economico alle sole imprese beneficiarie, esonerandole da una parte dei costi sociali che dovrebbero normalmente sostenere. Questo è vero a maggior ragione per i settori dell'orticoltura e della silvicoltura per i quali l'operazione Maribel bis/ter non può in nessun caso essere giustificata dagli obiettivi della politica dell'occupazione, come ha ammesso il governo belga.

    39 Pertanto, l'operazione Maribel bis/ter, che persegue una politica dell'occupazione con mezzi che presentano un beneficio diretto solo per la situazione concorrenziale delle imprese interessate appartenenti a taluni settori di attività economica, non è giustificata dalla natura e dalla struttura del regime di previdenza sociale vigente in Belgio.

    Sulle restrizioni di bilancio

    40 I chiarimenti del governo belga, secondo cui l'operazione Maribel bis/ter sarebbe un provvedimento generale di politica economica la cui estensione prevista a tutti i settori di attività economica potrebbe essere realizzata solo in maniera progressiva, per motivi relativi alle restrizioni di bilancio, non possono essere accolti.

    41 Anche qualora uno Stato membro dichiari la sua intenzione di estendere successivamente all'insieme della sua economia misure che esso limita, in un primo momento, a taluni settori di attività e quindi di generalizzarle, una tale intenzione non può essere presa in considerazione per escludere l'applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato, poiché, conformemente alla giurisprudenza della Corte ricordata al punto 25 della presente sentenza, queste misure devono essere valutate unicamente in funzione dei loro effetti.

    42 La soluzione inversa, la quale consisterebbe nel valutare il carattere di una misura che può costituire un aiuto illegittimo in funzione dell'intenzione dello Stato membro di generalizzarlo, porterebbe a privare il diritto comunitario della sua efficacia in materia di aiuti di Stato. Infatti lo Stato membro interessato sarebbe in grado, in un tale caso, di sfuggire alle norme comunitarie con la sola dichiarazione della sua intenzione di generalizzare, nel futuro, il provvedimento contestato.

    43 Lo stesso vale qualora lo Stato membro interessato possa far valere elementi in grado di costituire una prima tappa verso una generalizzazione della misura esaminata. Pertanto l'estensione dell'operazione Maribel bis/ter alle imprese che rientrano nei settori dell'orticoltura e della silvicoltura non può modificare per niente la valutazione effettuata su tale argomento relativo all'intenzione del governo belga.

    44 Da tutte queste considerazione risulta che la censura del governo belga secondo cui la Commissione ha ingiustamente ritenuto l'operazione Maribel bis/ter un aiuto ai sensi dell'art. 92 del Trattato non può essere accolta. Occorre quindi respingere il primo motivo del governo belga.

    Sull'incidenza dell'operazione Maribel bis/ter sugli scambi tra Stati membri

    45 Con il secondo motivo il governo belga sostiene che, nell'ipotesi in cui l'operazione Maribel bis/ter fosse considerata un aiuto ai sensi dell'art. 92 del Trattato, essa non pregiudica gli scambi intracomunitari.

    46 Esso aggiunge che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata, in particolare in quanto non precisa l'impatto dei provvedimenti controversi sugli scambi tra gli Stati membri e pertanto viola l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE).

    47 Per quanto riguarda l'incidenza dell'operazione Maribel bis/ter sugli scambi intracomunitari, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, allorché un aiuto concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto anche se l'impresa beneficiaria non partecipa direttamente alle esportazioni. Infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto ad un'impresa, la produzione interna può risultarne invariata o aumentare, con la conseguenza che le possibilità delle imprese con sede in altri Stati membri di esportare i loro prodotti nel mercato di questo Stato membro ne sono diminuite (sentenza 14 settembre 1994, cause riunite da C-278/92 a C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4103, punto 40).

    48 Nel caso di un programma di aiuti, la Commissione può limitarsi a studiarne le caratteristiche onde stabilire se questo dia un notevole vantaggio ai beneficiari rispetto ai loro concorrenti e sia tale da favorire essenzialmente le imprese che partecipano agli scambi fra Stati membri (sentenza Germania/Commissione, sopramenzionata, punto 18). Inoltre, nell'ipotesi di un aiuto non notificato, non è necessario che la motivazione della decisione della Commissione contenga una valutazione attualizzata dei suoi effetti sulla concorrenza e sul pregiudizio degli scambi tra Stati membri (sentenza 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, Racc. pag. I-307, punto 33).

    49 Conformemente a questa giurisprudenza, e contrariamente a quanto sostiene il governo belga, non è necessario nella fattispecie che le imprese beneficiarie dell'operazione Maribel bis/ter svolgano attività di esportazione. Esse possono anche operare solo a livello locale.

    50 Secondo la formulazione stessa dell'art. 1 del regio decreto 14 giugno 1993, ricordato al punto V della motivazione della decisione impugnata, il datore di lavoro è beneficiario della riduzione maggiorata quando «esercita la sua attività principalmente nel settore più esposto alla concorrenza internazionale». La decisione impugnata precisa, al punto precedente, che «lo scopo primario [delle riduzioni maggiorate] è quello di ridurre i costi delle imprese che, o sono esportatrici, o sono in concorrenza con le importazioni in Belgio di produzioni di imprese estere, cioè specialmente di altri Stati membri». Questa constatazione è corroborata da una «dichiarazione sul piano globale per l'occupazione» del governo belga, che, secondo le indicazioni che figurano allo stesso punto, è stata comunicata alla Commissione il 27 dicembre 1993 e nella quale questo governo adduceva in particolare il deterioramento dei risultati in materia di esportazioni per giustificare l'aumento delle riduzioni dei contributi sociali. Il governo belga non ha contestato l'effettività di questa dichiarazione.

    51 Pertanto, gli scambi intracomunitari possono essere pregiudicati dall'operazione di cui trattasi, in quanto quest'ultima, in qualità di aiuto settoriale, migliora la posizione contrattuale delle imprese interessate, sia sul mercato belga sia all'esportazione, rispetto alle imprese stabilite in altri Stati membri esonerandole da una parte dei loro costi sociali. Di conseguenza occorre ammettere che l'operazione Maribel bis/ter è tale da pregiudicare gli scambi tra Stati membri e da falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

    52 Inoltre, conformemente alla giurisprudenza della Corte ricordata ai punti 47 e 48 della presente sentenza, non si può addebitare alla Commissione, in tale situazione, una motivazione insufficiente in relazione ai requisiti dell'art. 190 del Trattato.

    53 In considerazione di quanto precede, il secondo motivo del governo belga, relativo all'assenza di incidenza dell'operazione Maribel bis/ter sugli scambi tra gli Stati membri e ad una violazione dell'obbligo di violazione, non può essere accolto.

    Sulla compatibilità dell'operazione Maribel bis/ter con il mercato comune

    54 Con il terzo motivo il governo belga sostiene che, nell'ipotesi in cui l'operazione Maribel bis/ter fosse considerata un aiuto che pregiudica gli scambi tra Stati membri, essa dev'essere dichiarata compatibile con il mercato comune in applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato. Esso addebita in particolare alla Commissione di non aver ammesso, né nella decisione impugnata né nel procedimento dinanzi alla Corte, che questa operazione presentasse un carattere di aiuto alla creazione di posti di lavoro.

    55 Secondo una giurisprudenza costante, nell'applicazione dell'art. 92, n. 3, del Trattato la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale il cui esercizio implica valutazioni di carattere economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario (sentenza 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione, Racc. pag. I-1433, punto 34).

    56 Per quanto riguarda l'esercizio del suo potere discrezionale, la Commissione afferma, in particolare al punto 13 degli orientamenti e al punto 1 della sua comunicazione del 1997, che ha tradizionalmente adottato un atteggiamento favorevole nei confronti degli aiuti che mirano a favorire la creazione di posti di lavoro.

    57 Tuttavia, come risulta dal punto IV della motivazione della decisione impugnata, la Commissione ha rifiutato, nella fattispecie, l'applicazione della deroga prevista all'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato essenzialmente perché le riduzioni maggiorate sono concesse senza alcuna contropartita sociale o economica diretta da parte delle imprese beneficiarie e non sono quindi collegate né alla creazione di posti di lavoro nelle piccole e medie imprese né all'assunzione di talune categorie di lavoratori che incontrono difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro. Di conseguenza, il regime di aiuto introdotto con l'operazione Maribel bis/ter non garantisce affatto che l'obiettivo di creazione di posti di lavoro possa essere raggiunto.

    58 In tale situazione il governo belga non ha presentato gli elementi che consentano di concludere che la Commissione ha superato i limiti del suo potere discrezionale ritenendo che l'operazione Maribel bis/ter non soddisfacesse le condizioni che consentono di beneficiare della deroga prevista all'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato.

    59 Poiché il rifiuto di concedere il beneficio dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato non è viziato da un errore manifesto di valutazione, il terzo motivo del governo belga dev'essere anch'esso respinto.

    Sul carattere sproporzionato dell'obbligo di recuperare l'aiuto

    60 Con il quarto motivo il governo belga contesta l'ingiunzione che gli è stata fatta di recuperare l'importo degli aiuti concessi sotto forma di una riduzione maggiorata dei contributi di previdenza sociale poiché un tale recupero avrebbe un carattere sproporzionato. A sostegno del suo motivo esso deduce tre argomenti.

    61 Innanzi tutto, il governo belga, che ammette che la Commissione dispone di un potere discrezionale per richiedere o meno il recupero di un aiuto illegittimo, ritiene tale provvedimento una sanzione proporzionata rispetto alla gravità dell'infrazione commessa, in considerazione dell'incertezza che ricadrebbe a suo parere sulla nozione di provvedimenti generali e sulla loro delimitazione rispetto alla nozione di aiuto.

    62 In secondo luogo, esso ritiene che, tenuto conto dell'obbligo di cooperazione di cui all'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), la Commissione aveva l'obbligo di limitare i danni derivanti dalla constatazione dell'illegittimità dell'operazione Maribel bis/ter e, a tale titolo, avrebbe dovuto ricorrere a mezzi meno vincolanti. Essa in particolare avrebbe dovuto intimare al governo belga di sospendere l'aiuto, che non era stato notificato, per il tempo in cui avrebbe proceduto all'esame della sua compatibilità con le norme del Trattato in materia di aiuti di Stato.

    63 Il governo belga addebita, infine, alla Commissione una mancanza di informazioni precise circa la sua intenzione di richiedere o meno il recupero degli importi concessi nell'ambito dell'operazione Maribel bis/ter. Non esprimendosi chiaramente al riguardo nella fase di esame, la Commissione avrebbe violato i diritti della difesa e il principio della certezza del diritto.

    Sul potere della Commissione di richiedere il recupero

    64 In via preliminare va ricordato che la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell'accertamento della sua illegittimità (sentenza 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-959, punto 66) e che l'obbligo per lo Stato di sopprimere un aiuto ritenuto dalla Commissione incompatibile con il mercato comune mira al ripristino della situazione precedente (sentenza 4 aprile 1995, causa C-350/93, Commissione/Italia, Racc. pag. I-699, punto 21). Il governo belga ha del resto ammesso questa funzione del rimborso degli importi concessi a titolo di aiuti illegittimi.

    65 Con questa restituzione, il beneficiario è privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è ripristinata (sentenza 4 aprile 1995, Commissione/Italia, sopramenzionata, punto 22). Poiché la restituzione mira solo al ripristino della situazione precedente legittima, essa non può in via di principio essere considerata una sanzione.

    66 Da questa funzione del rimborso risulta anche che, in generale, salvo circostanze eccezionali, la Commissione non può disconoscere il suo potere discrezionale, ammesso dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 24 febbraio 1987, causa 310/85, Deufil/Commissione, Racc. pag. 901, punto 24), quando chiede allo Stato membro di recuperare le somme concesse a titolo di aiuto illegittimo poiché non fa che ripristinare la situazione precedente.

    67 Anche se il governo belga fa valere due casi particolari nei quali la Commissione è stata indotta a rinunciare ad una domanda di rimborso, nulla nella fattispecie indica l'esistenza di circostanze eccezionali che giustifichino la stessa soluzione. Inoltre il governo belga stesso non fa valere alcun elemento che consenta di concludere in tal senso, ma si limita a denunciare come sproporzionata la domanda di recupero.

    Sulla sproporzione tra l'inadempimento e l'obbligo di recupero

    68 Relativamente all'asserito carattere sproporzionato dell'obbligo di recuperare l'aiuto rispetto all'inadempimento addebitato al Regno del Belgio, occorre ricordare che secondo la giurisprudenza della Corte il recupero di un aiuto statale illegittimamente concesso, onde ripristinare lo status quo ante, non può, in linea di principio, ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato (sentenze 21 marzo 1990, Belgio/Commissione, sopramenzionata, punto 66, e 14 settembre 1994, Spagna/Commissione, sopramenzionata, punto 75).

    69 L'incertezza che caratterizza, secondo il governo belga, la nozione di provvedimenti generali e, di conseguenza, l'estensione del campo d'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato non può modificare questa valutazione e rendere inadeguata la domanda di recupero.

    70 Il governo belga stesso ha rilevato che la Commissione, con lettera 17 agosto 1993, aveva chiesto informazioni circa l'operazione Maribel bis/ter poco dopo la sua entrata in vigore. E' chiaro quindi che non ha potuto fraintendere l'intenzione della Commissione di verificare se questa operazione costituisse o meno un aiuto illegittimo. Del resto, la lettera che il ministero degli Affari sociali belga ha inviato il 15 settembre 1993 al rappresentante permanente del Belgio presso le Comunità, in seguito alla domanda della Commissione, fa riferimento alla nozione di «aiuto alle imprese esportatrici».

    71 Pertanto, l'incertezza circa la nozione di provvedimenti generali non poteva impedire al governo belga di sapere, fin dall'inizio dell'indagine, che l'operazione Maribel bis/ter poteva costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato. Di conseguenza alla luce della giurisprudenza della Corte, che, nella sentenza Deufil/Commissione sopramenzionata, aveva già riconosciuto alla Commissione il potere di intimare alle autorità nazionali di ordinare la restituzione degli importi versati e in considerazione della prassi sviluppata dalla Commissione in seguito a questa sentenza, tale governo non poteva non tener conto del rischio che la Commissione gli ordinasse di recuperare gli importi concessi a titolo dell'operazione Maribel bis/ter.

    72 Per quanto riguarda la prassi della Commissione, non si può né contestare né ignorare che, anche prima dell'introduzione dell'operazione Maribel bis/ter, la Commissione aveva come abitudine di ordinare il recupero quando constatava che un aiuto era incompatibile con le norme del Trattato in materia di aiuti di Stato (v. a tale riguardo, sentenze 13 luglio 1988, causa 102/87, Francia/Commissione, Racc. pag. 4067, punto 9; 14 febbraio 1990, Francia/Commissione, sopramenzionata, punto 6; 21 marzo 1990, Belgio/Commissione, sopramenzionata, punto 8; 21 marzo 1991, Italia/Commissione, sopramenzionata, punto 2, e 2 giugno 1993, causa C-183/91, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3131, punto 3).

    Sulla sospensione delle riduzioni maggiorate durante la fase d'esame

    73 Per quanto riguarda il secondo argomento del governo belga relativo alla violazione, da parte della Commissione, di un asserito obbligo di far ricorso ad una misura meno vincolante, occorre anzitutto ricordare che secondo la giurisprudenza della Corte, la Commissione, qualora constati che un aiuto è stato istituito o modificato senza essere stato notificato, ha il potere, dopo aver posto lo Stato membro interessato in condizioni di esprimersi al riguardo, di ingiungergli per mezzo di una decisione provvisoria, nelle more dell'esame dell'aiuto, di sospenderne immediatamente il versamento (sentenze 14 febbraio 1990, Francia/Commissione, sopramenzionata, punto 19, e 21 marzo 1991, Italia/Commissione, sopramenzionata, punto 46).

    74 Tuttavia, questa giurisprudenza non comporta che la Commissione sia tenuta ad intimare automaticamente allo Stato membro interessato di sospendere il versamento di un aiuto che non è stato notificato in conformità dell'art. 93, n. 3, del Trattato (sentenza del Tribunale 18 settembre 1995, causa T-49/93, SIDE/Commissione, Racc. pag. II-2501, punto 83). Infatti la soluzione inversa finirebbe con il privare del suo interesse l'obbligo legale imposto allo Stato membro dall'art. 93, n. 3, del Trattato di non dare esecuzione agli aiuti progettati prima della decisione finale della Commissione e avrebbe come conseguenza di rovesciare i ruoli degli Stati membri e della Commissione.

    75 In ogni caso, nella presente causa, un'intimazione di sospensione non avrebbe avuto lo stesso effetto dell'obbligo di recupero in quanto una parte delle riduzioni maggiorate era già stata effettuata al momento della prima richiesta di informazioni della Commissione, sia che questa sia intervenuta il 17 agosto 1993, secondo il governo belga, sia il 4 febbraio 1994, data indicata dalla Commissione nella decisione del 9 luglio 1996 e nella decisione impugnata.

    76 Inoltre, prima di intimare al governo belga di sospendere l'operazione Maribel bis/ter, la Commissione sarebbe stata tenuta, conformemente alla giurisprudenza della Corte, a porre il Regno del Belgio in condizioni di esprimersi al riguardo di un tale provvedimento (sentenze 21 marzo 1991, Italia/Commissione, sopramenzionata, punto 46, e 11 luglio 1996, causa C-39/94, SFEI e a./La Poste e a., Racc. pag. I-3547, punto 43), il che avrebbe necessariamente ritardato la sospensione dell'aiuto.

    Sulla mancanza di informazioni circa le intenzioni della Commissione

    77 Per quanto riguarda l'asserita mancanza di informazioni circa le intenzioni della Commissione di intimare, eventualmente, il recupero dell'aiuto illegittimo, occorre rilevare che la Commissione ha indicato, senza essere smentita, che la sua prima richiesta di informazioni che reca la data, secondo il governo belga stesso, del 17 agosto 1993 conteneva il seguente avvertimento: «la Commissione richiama l'attenzione del governo belga sulla lettera che essa ha inviato a tutti gli Stati membri il 3 novembre 1983 circa i loro obblighi ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato CEE nonché sulla comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 318/3 del 24 novembre 1983, che ricordava che ogni aiuto concesso illegittimamente può costituire oggetto di una domanda di rimborso».

    78 Occorre anche aggiungere che il penultimo comma della decisione 9 luglio 1996 rinviava di nuovo alla lettera 3 novembre 1983 e alla comunicazione pubblicata il 24 novembre 1983 e ricordava anche le lettere del 4 marzo 1991, 22 febbraio e 30 maggio 1995, inviate dalla Commissione a tutti gli Stati membri circa gli aiuti concessi illegittimamente e la comunicazione della Commissione agli Stati membri (GU 1995, C 156, pag. 5) sullo stesso argomento.

    79 Pertanto, la Commissione non ha affatto lasciato intendere che avrebbe rinunciato eventualmente a chiedere la restituzione degli importi concessi nell'ambito dell'operazione Maribel bis/ter. Di conseguenza, il governo belga non poteva ignorare il rischio di un eventuale recupero dell'aiuto illegittimo e le sue censure basate su una violazione del principio della certezza del diritto e dei diritti della difesa devono essere respinti.

    Sulla mancanza della motivazione

    80 In subordine il governo belga addebita alla Commissione di non aver motivato la sua decisione di ordinare il recupero dell'aiuto e di aver così violato l'art. 190 del Trattato.

    81 Dalla giurisprudenza della Corte, risulta che in via di principio la motivazione di una decisione dev'essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi invocati e dell'interesse che il destinatario dell'atto può avere alle relative spiegazioni (v. sentenze 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 809, punto 19, e 24 ottobre 1996, cause riunite C-329/93, C-62/95 e C-63/95, Germania e a./Commissione, Racc. pag. I-5151, punto 31).

    82 Tuttavia, in materia di aiuti di Stato, quando, contrariamente alle disposizioni dell'art. 93, n. 3, del Trattato, la sovvenzione programmata sia già stata corrisposta, la Commissione, che ha il potere di ingiungere alle autorità nazionali di ordinarne la restituzione, non è tenuta ad esporre specifici motivi per giustificare il suo esercizio (sentenza 14 settembre 1994, Spagna/Commissione, sopramenzionata, punto 78).

    83 Nella fattispecie, la decisione impugnata non contiene alcuna motivazione della domanda di recupero degli aiuti. Se questa mancanza totale di giustificazione, considerata isolatamente o in un altro contesto, può sembrare intollerabile, tenuto conto in particolare delle difficoltà amministrative che comporterà l'esecuzione di questa decisione, collegate all'esteso campo d'applicazione dell'operazione Meribel bis/ter ed alla sua complessità, occorre sottolineare che essa interviene senza sorpresa in un contesto ben conosciuto dal governo belga e nell'ambito di una decisione che chiarisce in maniera dettagliata i punti in cui gli aiuti di cui trattasi sono incompatibili con il mercato comune. Pertanto occorre anche respingere questa censura del governo belga.

    84 Dalle considerazioni sopra esposte risulta che il motivo relativo al carattere sproporzionato dell'obbligo di recuperare gli importi concessi non può essere accolto.

    Sull'impossibilità di eseguire l'obbligo di recuperare l'aiuto

    85 Con quest'ultimo motivo il governo belga sostiene che gli è assolutamente impossibile recuperare gli importi concessi sotto forma di riduzioni maggiorate a causa in particolare dell'esteso campo d'applicazione e della complessità dell'operazione Maribel bis/ter. Esso fa presente che dovrebbe procedere, in più di 2 000 imprese e trimestre per trimestre, alla verifica del numero di lavoratori manuali occupati in periodi precisi. Inoltre, il recupero sarebbe escluso in anticipo nel caso delle imprese che nel frattempo sono fallite.

    86 La Commissione, che eccepisce l'irricevibilità di questo motivo, rileva giustamente che l'impossibilità assoluta fatta valere non può invalidare la decisione impugnata, in quanto appare solo nella fase dell'esecuzione. Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che eventuali difficoltà, procedurali o di altro tipo, nell'esecuzione dell'atto impugnato non possono incidere sulla legittimità di quest'ultimo (sentenza 14 settembre 1994, Spagna/Commissione, sopramenzionata, punto 80). Per contro la Commissione non può imporre, con una decisione come quella impugnata, rischiando la sua invalidità, un obbligo la cui esecuzione sarebbe, fin dall'origine, in maniera obiettiva e assoluta, impossibile da realizzare. Pertanto il motivo del governo belga può essere accolto solo in quanto il recupero obiettivamente non avrebbe mai potuto essere eseguito.

    87 Occorre aggiungere che, dopo la scadenza del termine per presentare un ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione che intima ad uno Stato membro di recuperare un aiuto illegittimo, l'argomento relativo ad un'impossibilità assoluta di esecuzione di una tale intimazione è il solo motivo di difesa che lo Stato membro interessato può ancora far valere nel ricorso presentato dalla Commissione sulla base dell'art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato (sentenze 15 gennaio 1986, causa 52/84, Commissione/Belgio, Racc. pag. 89, punti 13 e 14; 2 febbraio 1989, causa 94/87, Commissione/Germania, Racc. pag. 175, punto 8; Commissione/Grecia, sopramenzionata, punto 10, e 29 gennaio 1998, causa C-280/95, Commissione/Italia, Racc. pag. I-259, punto 13).

    88 Inoltre lo Stato membro che, in occasione dell'esecuzione della decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, incontri difficoltà impreviste o imprevedibili o si renda conto di conseguenze non considerate dalla Commissione, deve sottoporre tali problemi alla valutazione di quest'ultima, proponendo appropriate modifiche della decisione stessa. In tal caso la Commissione e lo Stato membro, in forza della norma che impone agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie doveri reciproci di reale collaborazione, norma che informa soprattutto l'art. 5 del Trattato, debbono collaborare in buona fede per superare le difficoltà nel pieno rispetto delle norme del Trattato e soprattutto di quelle relative agli aiuti (sentenza 4 aprile 1995, causa C-348/93, Commissione/Italia, Racc. pag. I-673, punto 17). Alla luce di queste considerazioni occorre esaminare gli argomenti del governo belga a sostegno di questa censura rispettando i limiti posti al presente ricorso di annullamento.

    89 Il fatto che un certo numero di imprese siano state dichiarate fallite successivamente alla decisione impugnata non è tale da impedire il recupero dell'aiuto presso la maggior parte delle imprese che continuano la loro attività. Questo argomento non è quindi pertinente (v., in tal senso, sentenza 14 settembre 1994, Spagna/Commissione, sopramenzionata, punto 80).

    90 Per quanto riguarda le difficoltà di ordine amministrativo e pratico che il gran numero di imprese interessate porterà necessariamente con sé, dalla sentenza 29 gennaio 1998, Commissione/Italia, sopramenzionata, risulta che nemmeno esse sono tali da consentire di ritenere il recupero tecnicamente impossibile da realizzare. Infatti, nonostante l'incontestabile presenza delle difficoltà quali enunciate dal governo belga al momento stesso dell'intimazione impugnata nulla prova, da un lato, che è assolutamente impossibile procedere al recupero e, dall'altro, che questa impossibilità assoluta esisteva già al momento in cui la Commissione ha adottato la decisione impugnata. Riconoscere in tale situazione un'impossibilità di recupero significherebbe mettere in discussione l'efficacia del diritto comunitario in materia di aiuti di Stato, cosa che non può essere ammessa.

    91 Di conseguenza occorre respingere anche l'ultimo motivo del governo belga relativo all'impossibilità di un recupero.

    92 Poiché nessuno degli argomenti del governo belga è stato accolto, occorre quindi respingere il ricorso.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    93 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Regno del Belgio alle spese e poiché questo è rimasto soccombente, le spese vanno poste a suo carico.$

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    (Sesta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

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