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Document 61997CC0304

    Conclusioni dell'avvocato generale Fennelly del 17 dicembre 1998.
    Fernando Carbajo Ferrero contro Parlamento europeo.
    Dipendenti - Concorso interno - Nomina ad un posto di capo divisione.
    Causa C-304/97 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 1999 I-01749

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:622

    61997C0304

    Conclusioni dell'avvocato generale Fennelly del 17 dicembre 1998. - Fernando Carbajo Ferrero contro Parlamento europeo. - Dipendenti - Concorso interno - Nomina ad un posto di capo divisione. - Causa C-304/97 P.

    raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-01749


    Conclusioni dell avvocato generale


    Introduzione

    1 Il presente ricorso è diretto ad impugnare la nomina al posto di capodivisione all'Ufficio informazioni del Parlamento europeo a Madrid. La questione più complessa è sapere se un'istituzione possa stabilire delle condizioni di ammissione ad un concorso interno che si discostino da quelle fissate nell'originario avviso di posto vacante.

    I fatti e il contesto giuridico

    2 Il ricorrente, dipendente di grado A5, secondo scatto, presso l'Ufficio informazioni del Parlamento europeo a Madrid, aveva ricoperto ad interim il posto di capodivisione del detto ufficio per due periodi di undici mesi ciascuno, nel 1993 e dal 1994 al 1995.

    3 Il 10 gennaio 1994 il Parlamento europeo pubblicava l'avviso di posto vacante n. 7424, relativo al posto III/A/2743, destinato alla copertura del posto di capodivisione all'Ufficio informazioni di Madrid, mediante promozione o trasferimento all'interno dell'istituzione. Venivano richieste le seguenti qualifiche:

    «- studi universitari comprovati da un diploma o esperienza professionale che garantisca un livello equivalente;

    - esperienza consolidata in materia di relazioni pubbliche e in materia di giornalismo;

    - conoscenza approfondita del funzionamento dei mezzi d'informazione e del sistema di governo spagnolo;

    - eccellente conoscenza dei problemi europei;

    - conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali delle Comunità europee; eccellente conoscenza di un'altra di tali lingue. Per motivi di servizio, è richiesta la conoscenza approfondita della lingua spagnola. La conoscenza di altre lingue ufficiali delle Comunità europee sarà presa in considerazione».

    4 Tale procedimento stabiliva che nessuno dei candidati aspiranti al posto possedeva l'esperienza richiesta. Il 9 marzo 1994 il Parlamento europeo pubblicava il bando di concorso interno n. A/88 (in prosieguo: il «bando n. A/88»). Le condizioni di ammissione al concorso erano le seguenti:

    «A. Qualifiche ed esperienze richieste

    I candidati devono aver conseguito un diploma universitario ed aver svolto cinque anni di ininterrotto servizio in qualità di funzionario, agente temporaneo, o agente ausiliario all'interno delle istituzioni comunitarie

    B. Conoscenze linguistiche

    I candidati devono avere una perfetta padronanza della lingua spagnola nonché un'eccellente conoscenza di un'altra lingua dell'Unione europea».

    5 Il ricorrente partecipava al concorso e la commissione giudicatrice iscriveva il suo nome al secondo posto nell'elenco degli idonei. Il direttore generale della direzione generale dell'informazione del Parlamento aveva successivamente colloqui con i primi tre classificati; tenendo conto, in particolare, della graduatoria dei candidati al termine del concorso, della loro esperienza nel settore dell'informazione e in quello della gestione amministrativa, il direttore generale proponeva la nomina del ricorrente al posto in questione. Con nota 30 gennaio 1995, il segretario generale del Parlamento proponeva all'autorità che ha il potere di nomina, ossia al presidente del Parlamento europeo, che venisse nominato un altro candidato (in prosieguo: il «signor X»), che si era classificato al primo posto nell'elenco dei candidati dichiarati idonei. Con decisione 21 febbraio 1995, il presidente assegnava il posto al signor X.

    6 Il reclamo avanzato dal ricorrente il 29 maggio 1995 veniva respinto con lettera 6 ottobre seguente; il ricorso diretto ad ottenere l'annullamento, da un lato, della decisione con la quale viene nominato il signor X al posto di cui trattasi e, dall'altro, della decisione di non nominare il ricorrente a tale posto, è stato a sua volta respinto dal Tribunale di primo grado il 12 giugno 1997 (1).

    Esame dei motivi del ricorso

    7 Il signor Carbajo Ferrero ha dedotto sei motivi a sostegno del suo ricorso presentato dinanzi a questa Corte, che tratterò nell'ordine con cui il Tribunale di primo grado ha esaminato i motivi corrispondenti.

    8 Devo rilevare anzitutto, in quanto questione di applicazione generale, che il Parlamento europeo ha sollevato in modo eccessivo, nei confronti di tutti i motivi del ricorso, l'eccezione della loro irricevibilità in quanto il signor Carbajo Ferrero si sarebbe limitato a ripetere quanto dedotto dinanzi al Tribunale di primo grado. E' chiaro che tale argomento non è assolutamente valido. Il ricorso identifica, rispetto ad ogni motivo di appello, quegli elementi della sentenza impugnata contestati dal ricorrente, e sottolinea le sue motivazioni in tal senso. I suoi argomenti sono necessariamente basati su quelli precedentemente presentati al Tribunale di primo grado. Essi sarebbero irricevibili se non fossero stati dedotti dinanzi al Tribunale, ai sensi dell'art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

    Il primo motivo del ricorso

    9 La sostanza di questo motivo del ricorso, che viene presentato in modo alquanto disorganico alla rubrica riguardante lo sviamento di potere, consiste nel sostenere che il Parlamento europeo, nell'adottare il bando n. A/88, non avrebbe rispettato i termini dell'avviso di posto vacante n. 7424; ne è conseguito che il signor X, nonostante non potesse vantare un'«esperienza consolidata in materia di relazioni pubbliche ed in materia di giornalismo» entro il termine fissato per il concorso, ha potuto partecipare al concorso.

    10 Quanto deciso dal Tribunale di primo grado in risposta a tali argomenti è esposto nei punti 45-60 della sua sentenza (2). I punti fondamentali possono essere sintetizzati come segue:

    - i requisiti posti nel bando n. A/88 potevano legittimamente limitarsi a riportare quelli enunciati all'art. 5, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), vale a dire un grado di istruzione di livello universitario o una esperienza professionale di livello equivalente. Quindi, il bando ha elencato con sufficiente precisione i requisiti necessari per coprire il posto; la commissione giudicatrice poteva valutare se i candidati rispondessero a tali condizioni (punti 48 e 49) (3);

    - allorché l'autorità che ha potere di nomina (l'«APN») decida di ampliare le proprie possibilità di scelta e di passare così da una fase della procedura di assunzione ad un'altra successiva, secondo l'ordine previsto dall'art. 29, n. 1, dello Statuto, essa è tenuta a garantire una corrispondenza tra i requisiti enunciati in un avviso di posto vacante e quelli che figurano nei bandi relativi alle fasi successive (punto 50) (4);

    - nel presente caso, «non vi è stata una modifica sostanziale nell'esame sostenuto dai candidati», in quanto le conoscenze e qualifiche professionali dei candidati furono saggiate dalla commissione giudicatrice nella seconda fase del concorso, vale a dire nell'ambito delle prove del concorso, piuttosto che nella prima fase, riguardante la verifica della conformità delle candidature ai requisiti stabiliti dal bando di concorso (punto 51);

    - in ogni caso, il bando n. A/88 non è stato modificato in modo tale da ledere il diritto dei membri del personale dell'istituzione a presentarsi al concorso e, pertanto, da favorire candidature esterne (punto 52). Il Parlamento europeo aveva sostenuto che il ragionamento seguito nella sentenza Van der Stijl non poteva essere applicato laddove gli interessi dei candidati interni non avevano subìto un pregiudizio nei confronti dei candidati esterni;

    - il Parlamento europeo ha affermato, senza essere contraddetto sul punto dal ricorrente, che la decisione dell'Ufficio del Parlamento 15 marzo 1989 ha stabilito che tra le condizioni di ammissione ad un concorso interno possono figurare unicamente l'anzianità di servizio e un diploma universitario e, se necessario, la conoscenza di una determinata lingua ufficiale (punto 53);

    - il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di indizi oggettivi, pertinenti e concordanti di un abuso di potere da cui poter desumere che le condizioni fissate nel bando n. A/88 erano state formulate in modo tale da permettere al signor X di partecipare al concorso (punti 54 e 55);

    - l'organizzazione di un concorso interno è stata utile al ricorrente, in quanto quest'ultimo non possedeva le qualifiche per essere nominato al posto mediante una promozione (punto 56).

    11 Il ricorrente deduce che la giurisprudenza citata dal Tribunale di primo grado non è pertinente, in quanto nella sua censura fa solo riferimento all'assegnazione di un singolo posto, e non di molteplici, come nella causa Marcato (5), o alla creazione di una lista di riserva, come nella causa Belardinelli (6). Il Tribunale di primo grado ha errato, quindi, nel ritenere che il bando di concorso potesse contenere solo i requisiti minimi stabiliti dall'art. 5, n. 1, capoverso 2, dello Statuto. Inoltre, vi fu una modifica sostanziale tra l'avviso di posto vacante e il bando n. A/88: i requisiti stabiliti dal primo per coprire il posto non erano riportati nel secondo. Tale modifica ha consentito ad altri dipendenti dell'istituzione, tra cui il signor X, di partecipare al concorso, mentre altrimenti ne sarebbero rimasti esclusi. Le prove delle conoscenze e delle qualifiche professionali espletate in una fase successiva, nell'ambito dello stesso concorso, sono irrilevanti; non è stato rispettato il procedimento a doppia fase stabilito dall'art. 5 dell'allegato III dello Statuto. Del pari, è irrilevante la circostanza che tale modifica non abbia arrecato vantaggio a candidature esterne, in quanto occorre una corrispondenza tra le condizioni stabilite nelle varie fasi anche quando il procedimento di assunzione resta interno all'istituzione. Qualora l'APN si fosse resa conto che le condizioni stabilite nell'avviso di posto vacante non erano più rispondenti alle esigenze del servizio, avrebbe dovuto revocare l'avviso originario per dare inizio ad un nuovo procedimento di assunzione in conformità a criteri differenti (7).

    12 Il Parlamento europeo sostiene che questo motivo è infondato, in quanto nessuna disposizione dello Statuto giustifica una distinzione tra i procedimenti di assunzione, o impone una maggiore o minore precisione nel redigere il bando di concorso, a seconda del numero di posti disponibili.

    13 La soluzione di tale problema dipende dall'interpretazione dell'art. 29, n.1, dello Statuto. Questo prevede che:

    «Per provvedere ai posti vacanti in un'istituzione, l'autorità che ha il potere di nomina, dopo avere esaminato :

    a) la possibilità di promozione e di trasferimento all'interno dell'istituzione (8);

    b) le possibilità di organizzare concorsi interni nell'ambito dell'istituzione;

    c) le domande di trasferimento presentate da funzionari di altre istituzioni delle tre Comunità europee,

    bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. La procedura di concorso è stabilita nell'allegato III.

    Può essere bandito un concorso anche per costituire una riserva ai fini di future assunzioni».

    14 Nella sentenza Van Belle la Corte osservò che l'art. 29 è «incluso nel capitolo dello Statuto relativo alle assunzioni» e «disciplina i criteri da seguire per l'occupazione di un posto vacante», e ritenne che l'istituzione deve esaminare «nell'ordine» le tre possibilità descritte al n. 1 (9).

    15 Dalle disposizioni generali dello Statuto consegue che allorché una istituzione decida di coprire un posto vacante mediante una promozione, ai sensi dell'art. 29, n. 1, lett. a), si applichi contemporaneamente anche l'art. 45, n. 1 (10). Nella sentenza Grassi/Consiglio, la Corte ha stabilito che, laddove una istituzione decida di attribuire un posto ad un dipendente mediante una promozione, essa goda di un ampio potere discrezionale, in particolare nella valutazione dei rispettivi meriti dei candidati, ma «l'esercizio di tale potere presuppone tuttavia lo scrupoloso esame dei fascicoli ed il coscienzioso rispetto delle condizioni stabilite nell'avviso di posti vacanti» (11). Tale discrezionalità deve, tuttavia, essere esercitata «entro i limiti ch'essa stessa si è imposta nell'avviso di posto vacante». Poiché la funzione essenziale dell'avviso di posto vacante, che deve riflettere «gli specifici requisiti necessari» dei candidati, è «informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, circa la natura dei requisiti necessari per l'assegnazione del posto considerato, al fine di metterli in grado di valutare l'opportunità di presentare la propria candidatura», l'istituzione non può modificare queste condizioni ex post facto; qualora si fosse resa conto che le condizioni stabilite nell'avviso di posto vacante erano più rigorose di quanto non richiedesse il servizio, l'istituzione aveva il potere di revocare l'avviso originario sostituendolo con un altro (12).

    16 Nella sentenza Van der Stijl (13) la Commissione aveva deciso di organizzare un concorso generale in forza di un bando di concorso che stabiliva condizioni per il posto assai meno rigorose di quelle fissate nell'avviso di posto vacante originario. La Corte ha affermato che, nonostante i principi enunciati nella sentenza Grassi fossero stati «posti a proposito di un procedimento di promozione interno, [essi] vanno applicati con ancor maggior rigore per quanto riguarda la corrispondenza tra l'avviso di posto vacante e il bando di concorso (...) [e che] qualsiasi altra interpretazione svuoterebbe di contenuto l'art. 29 dello Statuto, il quale prescrive alle istituzioni di esaminare la possibilità di valersi del personale già in servizio prima di bandire un concorso generale» (14).

    17 Nel presente caso, il Parlamento europeo, non essendo riuscito ad assegnare il posto mediante promozione o trasferimento all'interno dell'istituzione, aveva diritto di passare alla fase di organizzazione di un concorso interno. Il problema che consegue è sapere se esso aveva il diritto di basare il concorso su condizioni differenti e meno rigorose di quelle fissate nell'avviso di posto vacante.

    18 Mi sembra chiaro, sulla base sia del tenore e della lettera dell'art. 29, n. 1, sia della giurisprudenza della Corte, che un'istituzione non possa, in un bando di concorso interno all'istituzione, modificare le condizioni già stabilite nell'avviso di posto vacante. La disposizione accorda la precedenza, nell'ambito di un procedimento che comporta una serie di fasi successive, a coloro che prestano già servizio nell'istituzione (prime due fasi) o ai dipendenti delle istituzioni in genere (terza fase). Ogni qual volta l'istituzione intenda coprire un posto vacante, è tenuta ad osservare la procedura stabilita da questa disposizione; ogni fase successiva deve fare riferimento a quel posto, come descritto in precedenza. L'avviso di posto vacante fissa i parametri essenziali del procedimento, definendo in particolare la natura del «posto vacante»; ogni successiva variazione delle condizioni modifica la natura del posto vacante e quindi altera l'intero procedimento. Agire in tal modo significherebbe «modificare le regole del gioco».

    19 Qualora un'istituzione possa attenuare le condizioni stabilite nell'avviso di posto vacante nel passaggio dalla prima fase del procedimento all'organizzazione di un concorso interno, essa escluderebbe dalla promozione o dal trasferimento taluni dipendenti dell'istituzione di cui trattasi che avrebbero potuto rispondere alle condizioni meno rigorose definite nel bando di concorso. Tali dipendenti avrebbero diritto, naturalmente, di partecipare alla fase del concorso interno, ma questo è irrilevante; l'art. 29, n. 1, conferisce loro il diritto di veder esaminate le loro candidature prima che l'istituzione decida di organizzare un concorso interno. Inoltre, attenuando le condizioni nel bando di concorso, l'istituzione potrebbe ammettere al concorso dipendenti che non possiedono le qualifiche che essa stessa ha stabilito come necessarie nell'interesse del servizio.

    20 I problemi che derivano da tale interpretazione dell'art. 29, n. 1, non sono ancora terminati. Ad esempio, qualora l'istituzione decida che né una promozione o trasferimento né un concorso interno siano «in grado di portare alla nomina di una persona in possesso delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità», che costituisce il fondamentale obiettivo di tale disposizione (15), essa sarebbe legittimata ad esaminare le candidature per operare un trasferimento tra diverse istituzioni, ai sensi della lett. c). In ogni caso, la questione porta a definire se tale decisione deve essere presa in relazione al posto vacante così come descritto nell'avviso di posto vacante originario o come descritto nel meno rigoroso bando di concorso. Se fosse consentita una modifica delle condizioni nelle varie fasi, l'APN potrebbe attenuare ulteriormente le condizioni o, alternativamente, imporre condizioni ancor più rigorose di quelle poste nell'avviso di posto vacante originario, e nulla di ciò sembra conforme al tenore dell'art. 29, n. 1, dello Statuto.

    21 A mio parere, l'interpretazione dell'art. 29, n. 1, adottata dal Tribunale di primo grado nella presente causa costituisce un errore di diritto. Non vedo alcuna ragione per non riconoscere un'applicazione generale all'interpretazione della detta disposizione che la Corte ha fornito nella sentenza Grassi, nel senso che «qualora sia necessario assegnare un determinato posto, detta autorità deve rendersi conto, fin dal momento della redazione dell'avviso di posto vacante, degli specifici requisiti necessari; le disposizioni dello Statuto non sarebbero ottemperate, qualora essa precisasse tali requisiti solo dopo la pubblicazione dell'avviso» (16).

    Devo aggiungere che nel caso Grassi non è emersa alcuna questione relativa al favoreggiamento di candidature esterne, in quanto il procedimento di assunzione era totalmente interno, e si basava sull'art. 29, n. 1, lett. a), e sull'art. 45, n. 1, dello Statuto. Tale tesi è confermata dallo stesso tenore della sentenza Van der Stijl; il fatto che la Corte abbia affermato che i principi posti nella sentenza Grassi dovessero «essere applicati con ancor maggior rigore» laddove l'istituzione decidesse di bandire un concorso generale, non significa, come ha sostenuto il Parlamento europeo, che essi non dovessero essere applicati qualora l'istituzione organizzasse un concorso interno (17).

    22 Nei punti 48 e 49 della sua sentenza, il Tribunale di primo grado ha affermato, sulla base delle sentenze Marcato e Belardinelli, che sarebbe stato sufficiente che il bando di concorso contenesse, quali condizioni di ammissione, le condizioni minime stabilite dall'art. 5, n. 1, secondo capoverso, dello Statuto. Non vedo la pertinenza di queste sentenze con l'aspetto in questione nel presente procedimento. Nella causa Marcato i quattro posti vacanti in questione vennero annunciati nel bando di concorso, che fu pubblicato contemporaneamente all'avviso di posto vacante (18); non poteva sorgere, né è sorta invero, alcuna discordanza tra gli stessi. Nella causa Belardinelli la lite riguardava le condizioni di ammissione ad un concorso interno organizzato al fine di costituire una lista di riserva di dipendenti di grado B, e non per coprire un singolo posto vacante; non era quindi necessario, o addirittura possibile, definire le condizioni di ammissione con riguardo a un avviso di posto vacante. In ogni caso, nella fattispecie, la censura del ricorrente non verte sul fatto che il bando n. A/88 non sia stato sufficientemente preciso di per sé, bensì sul fatto che vi sia stata una modifica rispetto all'avviso di posto vacante n. 7424.

    23 Il Tribunale di primo grado sembra presumere che l'istituzione possa ovviare ad ogni discordanza tra l'avviso di posto vacante e il bando di concorso, provvedendo a valutare i requisiti descritti nel primo durante la fase delle prove fissate dal bando (punti 51 e 52). Tuttavia, l'art. 5 dell'allegato III dello Statuto prevede che la commissione giudicatrice di un'istituzione che organizzi un concorso debba anzitutto «stabilire l'elenco dei candidati che soddisfano alle condizioni fissate dal bando di concorso» prima di procedere alle prove stesse. La fase in cui viene applicata una regola, e la rigorosità con cui la stessa viene applicata, possono condurre a risultati diversi. Non si può dire che sia irrilevante che un particolare criterio venga posto come (rigorosa) condizione di partecipazione ad un concorso piuttosto che come un (meno rigoroso) principio per la valutazione delle prove del concorso da parte della commissione giudicatrice. A titolo esemplificativo, il ricorrente dichiara che il Parlamento europeo ha sostenuto dinanzi al Tribunale di primo grado che, se si fossero mantenute nel bando di concorso le stesse condizioni di ammissione enunciate nell'avviso di posto vacante, il signor X non avrebbe potuto partecipare al concorso, poiché non possedeva, alla data limite fissata per la presentazione delle candidature, il requisito della esperienza consolidata in materia di relazioni pubbliche e di giornalismo.

    24 Tale argomento del Parlamento europeo sembra indicare non solo che il bando di concorso attenuò davvero i requisiti di ammissione stabiliti nell'avviso di posto vacante, ma anche che questa modifica fu disposta espressamente per ammettere al concorso candidati che non possedevano tali requisiti.

    25 Al punto 56 della sua sentenza, il Tribunale di primo grado ha affermato, correttamente, che il ricorrente si giovò dell'organizzazione di un concorso interno, in quanto non godeva dei requisiti per essere nominato mediante una promozione o un trasferimento. Comunque, è evidente che questa affermazione non risponde all'argomento del ricorrente, vale a dire un candidato fu ammesso al concorso, quando non lo sarebbe stato se il concorso fosse stato organizzato in conformità all'avviso di posto vacante. La legittimità di tale tipo di argomento è pienamente riconosciuta dalla giurisprudenza (19).

    26 Il Tribunale di primo grado fa riferimento, al punto 53 della sua sentenza, ad una decisione dell'Ufficio del Parlamento 15 marzo 1989 che definisce le possibili condizioni di ammissione ad un concorso interno all'istituzione. Qualunque siano queste condizioni, non mi sembra che una decisione interna ad una istituzione possa prevalere su quanto prescritto dallo Statuto.

    27 In base a quanto precede si può concludere, a mio avviso, che dev'essere accolta la tesi del ricorrente secondo cui il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto nel ritenere che, nella fattispecie, non vi sia stata una violazione del procedimento di cui all'art. 29, n. 1, dello Statuto nell'assunzione del signor X da parte del Parlamento europeo.

    28 Il ricorrente ha cercato di far valere le irregolarità del bando di concorso come indizi di uno sviamento di potere, in casu l'impiego del procedimento di assunzione al fine di assumere un candidato preselezionato che non possedeva i requisiti per ricoprire il posto. La Corte deve accettare, e non vedo alcuna ragione per metterla in discussione, la decisione del Tribunale di primo grado secondo la quale il ricorrente non ha presentato indizi oggettivi, pertinenti e concordanti che dimostrino che la nomina fu fatta, o il concorso organizzato, per finalità diverse da quelle per cui è stato conferito all'APN il potere di nomina.

    29 Comunque, l'irregolarità commessa nello stabilire le condizioni nel bando di concorso sembra avere influenzato direttamente l'esito del concorso. Per tale motivo, la Corte dovrebbe, a mio parere, accogliere il ricorso del signor Carbajo Ferrero. Dovrei aggiungere, per dissipare ogni timore causato dal possibile annullamento della decisione di nomina del signor X al posto senza essere stato ascoltato nel procedimento in esame, che egli aveva la possibilità di intervenire come terzo avente un interesse alla soluzione della controversia (20). Egli doveva sicuramente essere a conoscenza del ricorso del signor Carbajo Ferrero tramite l'estratto pubblicatone nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (21), e la Corte, nell'emettere la decisione più appropriata in tale controversia, non può essere influenzata dal fatto che una terza parte interessata non sia intervenuta (22), in quanto questa ha ritenuto che l'istituzione di nomina avrebbe difeso sufficientemente i suoi diritti (23).

    30 Alla luce di quanto precede, sono del parere che debba essere annullata la sentenza del Tribunale di primo grado, nella parte in cui respinge la censura del signor Carbajo Ferrero riguardante le modifiche che il Parlamento europeo ha apportato alle condizioni per la nomina al posto III/A/2743 di capodivisione dell'Ufficio informazioni del Parlamento europeo a Madrid nel bando di concorso interno n. A/88, e che la decisione di nomina del signor X al posto di capodivisione e la decisione di non nominare il ricorrente al posto di cui trattasi debbano altresì essere annullate.

    Il secondo motivo del ricorso

    31 Questo motivo del ricorso verte sull'obiezione rivolta al Tribunale di primo grado per aver respinto la censura del ricorrente basata sulla presunta violazione del bando di concorso mediante un comportamento discriminatorio della commissione giudicatrice nell'ambito della prova linguistica. Nella sostanza, il Tribunale ha ritenuto che tale censura fosse stata sollevata per la prima volta all'udienza. Appare opportuno un breve riesame di questo motivo. E' importante ricordare che l'esito delle prove linguistiche sembra aver avuto un ruolo cruciale, forse decisivo, nella preferenza finale accordata al signor X piuttosto che al ricorrente. Come il signor Carbajo Ferrero sembra sapere fin dall'inizio, al termine degli esami un solo punto separava tali due candidati e la differenza era attribuibile alle prove linguistiche, ove il signor X ottenne cinque punti e il ricorrente quattro. Il direttore generale propose la nomina del ricorrente sulla base della sua maggiore esperienza nel settore delle pubbliche relazioni. Il segretario generale, notando che la scelta era estremamente difficile, raccomandò di attenersi alle conclusioni della commissione giudicatrice; ciò indusse l'APN ad una decisione in favore del signor X.

    32 Nella sua impugnazione, come nel suo ricorso iniziale, il signor Carbajo Ferrero ha sostenuto che, poiché le condizioni di ammissione al concorso riguardavano solo quei candidati aventi una «perfetta padronanza della lingua spagnola nonché un'eccellente conoscenza di un'altra lingua dell'Unione europea», la commissione giudicatrice aveva violato queste condizioni tenendo in considerazione le conoscenze di una terza e quarta lingua. Con una frase di particolare importanza in tale questione, egli prosegue dicendo che la commissione giudicatrice ha riservato un trattamento discriminatorio a quei candidati, tra cui il ricorrente, «che non hanno, legittimamente, prestato un'attenzione particolare alle specifiche domande eventualmente loro poste dalla commissione in una terza o quarta lingua».

    33 La prima osservazione da fare sulla censura così formulata è che, come ha evidenziato il Parlamento europeo nella sua comparsa di risposta, e ha confermato il Tribunale di primo grado, il bando di concorso, paragrafo III.B.2.c, contemplava una «conversazione libera volta a consentire alla commissione giudicatrice di accertare le conoscenze dei candidati nelle lingue ufficiali dell'Unione europea diverse dalla loro lingua principale». Il Tribunale di primo grado ha così ritenuto che la commissione giudicatrice non aveva travalicato i limiti posti dal bando di concorso valutando le conoscenze dei candidati in una terza o quarta lingua. Tale decisione non è stata impugnata nel ricorso. Rimane da considerare la censura del ricorrente sulla discriminazione data dal fatto che il signor X fu trattato più favorevolmente essendo stato esaminato in altre lingue, mentre il ricorrente non lo fu. Il primo problema è connesso alla formulazione della censura di discriminazione come riassunta nel precedente paragrafo.

    34 All'epoca del suo ricorso innanzi al Tribunale di primo grado, il signor Carbajo Ferrero era necessariamente al corrente, come ha evidenziato il Parlamento europeo, delle circostanze dei propri colloqui con la commissione giudicatrice e, in particolare, se egli fosse stato interrogato in una terza o quarta lingua. Egli sapeva anche, e lo ha asserito nel ricorso, che l'unico punto che lo separava dal signor X derivava dalle prove linguistiche. Tuttavia, si è limitato a rivendicare il legittimo diritto di non prestare particolare attenzione a tali domande. Ciò è molto diverso dalla sua censura attuale, con cui sostiene che non fu interrogato sul punto. A mio parere, l'affermazione fatta nel ricorso non era indipendente dalla sua censura allora frequente, anche se errata, che non potevano essere considerate terze o quarte lingue. In vista del ruolo fondamentale esercitato dalle prove linguistiche, sarei stato comprensivo con il ricorrente su tale questione, se avesse chiarito la sua posizione. Tuttavia, l'affermazione fatta nel ricorso è, nella migliore delle ipotesi, ambigua. Se mai, essa implica che egli fu interrogato in una terza o quarta lingua, ma che, per i legittimi motivi evidenziati, era impreparato. In tale contesto, non può esservi alcuna scusa plausibile che giustifichi il fatto che non abbia affermato, se ciò fosse necessario, che egli non fu esaminato in tale maniera.

    35 Nella sua replica nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado, il ricorrente ha continuato ad insistere sul punto che l'esame su una terza o quarta lingua era precluso e che il paragrafo III.B.2.c del bando significava solo che sarebbe stata tenuta in considerazione un'altra lingua oltre allo spagnolo. Ha continuato, comunque, a reclamare, «in subordine» che avrebbe probabilmente ottenuto più punti nelle prove linguistiche «se fosse stato interrogato allo stesso modo del [signor X] sulle sue conoscenze in una terza o quarta lingua - quod non». Non ha chiarito se sosteneva di non essere stato esaminato affatto in una terza o quarta lingua. La sua affermazione era di nuovo ambigua, laddove non vi era nulla che giustificasse tale ambiguità.

    36 Prima dell'udienza, il Tribunale di primo grado ha richiesto al Parlamento europeo la presentazione di alcuni documenti. Tra questi vi erano il rapporto della commissione giudicatrice e una tabella allegata (n. 5) che conteneva il punteggio ottenuto dai candidati nelle varie prove. Il ricorrente si è basato su questo documento durante l'udienza (v. punto 62 della sentenza) per sostenere la tesi della disparità di trattamento. Il signor X ha ricevuto tre punti in italiano e uno ciascuno in francese e inglese, mentre il ricorrente ha ricevuto tre punti in francese e uno in inglese. Ha confidato nel fatto che le caselle corrispondenti contenevano solo un trattino per dimostrare che non fu esaminato in altre lingue, vale a dire in italiano e portoghese, che aveva dichiarato di conoscere nell'atto di candidatura.

    37 Il Tribunale di primo grado ha dichiarato che l'argomento del ricorrente, secondo cui la commissione non avrebbe esaminato i candidati sulle loro conoscenze in tutte le lingue menzionate nel loro atto di candidatura, è stato sollevato per la prima volta in udienza, ma non l'ha considerato irricevibile per questo motivo (punti 70 e 71). Piuttosto ha ritenuto (punto 72) che le affermazioni di presunte irregolarità nell'ambito della prova linguistica erano «prive di sostegno e non sufficienti a dimostrare che la commissione giudicatrice non ha esaminato le sue conoscenze in tutte le lingue che aveva dichiarato di conoscere nell'atto di candidatura».

    38 La censura del ricorrente nella fase in esame consiste nell'addurre che il Tribunale di primo grado ha errato nel ritenere che egli aveva sollevato questa censura per la prima volta in udienza. Egli ha affermato per la prima volta in modo esplicito che non fu esaminato in una terza o quarta lingua. Suggerisco di respingere questo motivo del ricorso. In primo luogo, il Tribunale di primo grado ha avuto l'opportunità di ascoltare gli argomenti e le dichiarazioni delle parti in udienza riguardanti l'interpretazione che doveva essere data alla tabella dell'allegato 5. Questa è una valutazione di fatto che non può essere riesaminata in appello. Nel giungere alla sua conclusione, il Tribunale aveva diritto di tenere in considerazione la cronistoria delle conclusioni del ricorrente e in particolare il fatto che la censura non fosse stata dedotta nel ricorso iniziale. In secondo luogo, nell'affermare che l'argomento fu sollevato per la prima volta in udienza, il Tribunale di primo grado ha trascurato il riferimento nella replica ad asseriti trattamenti differenziati nei confronti del signor X. Comunque, l'affermazione ivi fatta era, come ho detto, ambigua. In ogni caso, essa era già irricevibile per non essere stata sollevata nel ricorso. In terzo luogo, i riferimenti ad una terza o quarta lingua fatti dal ricorrente costantemente prima dell'udienza richiedevano di considerare lo spagnolo come lingua principale. Emerge dall'allegato 5 che al ricorrente fu invero attribuito un voto in inglese e fu quindi, presumibilmente, interrogato in tale lingua. L'incidenza della sua posizione evidenzia la difficoltà incontrata dal Tribunale di primo grado nel giungere ad una conclusione sui fatti. Non è compito di questa Corte operare accertamenti in assenza di un errore palese nella sentenza impugnata. A mio parere, su tale questione non ve ne furono.

    Il terzo e il quarto motivo del ricorso

    39 Il ricorrente ha sostenuto nel suo ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado che era prassi corrente che l'APN agisse in conformità alla proposta del direttore generale della direzione generale per l'informazione, e che l'autorità non avrebbe potuto discostarsene senza fornire adeguate giustificazioni. Sebbene il Parlamento europeo non abbia negato l'esistenza di tale prassi, il Tribunale di primo grado ha affermato che né lo Statuto né una disposizione regolamentare qualsiasi prevedevano che l'APN richiedesse la proposta del direttore generale competente, e tanto meno che fosse vincolata ad essa (punto 76). Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, l'APN ha il diritto di scegliere, nell'elenco dei candidati dichiarati idonei stabilito dalla commissione giudicatrice, il candidato o i candidati da nominare ai posti vacanti. Così come l'APN può non attenersi nella sua scelta al preciso ordine della graduatoria dei vincitori del concorso, essa deve, a maggior ragione, avere il diritto di discostarsi nella sua scelta dalla proposta di un organo consultivo, non prevista dalla normativa vigente e formulata dopo la stesura dell'elenco degli idonei (punto 77).

    40 Il ricorrente fa presente, come terzo motivo del ricorso, che la prassi generale di seguire la proposta del direttore generale competente ha carattere di «direttiva interna, con cui l'amministrazione impone a se stessa norme di condotta indicative, dalle quali essa non può allontanarsi senza precisarne i motivi che l'hanno indotta a ciò» (24).

    41 Il quarto motivo del ricorso si riferisce al più generale argomento sollevato dinanzi al Tribunale di primo grado sulla violazione della disposizione che ogni decisione sfavorevole ad un dipendente debba essere motivata, ai sensi dell'art. 25, n. 2, dello Statuto. Il Tribunale di primo grado ha osservato che l'APN è tenuta ad un obbligo di motivazione nella fase di rigetto del reclamo presentato da un candidato escluso contro la decisione con cui viene respinta la sua candidatura (25). La portata della motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze concrete, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi dedotti e dell'interesse che il destinatario può avere a ricevere chiarimenti (26). La motivazione fornita, in risposta al reclamo del signor Carbajo Ferrero, per la nomina del signor X anziché del ricorrente nel posto di cui trattasi, fu che l'APN ha preferito attenersi alla graduatoria dell'elenco dei candidati idonei stabilita dalla commissione giudicatrice (punto 85). Tale motivazione è sembrata sufficiente al Tribunale di primo grado. Essa era già implicita nell'affermazione, contenuta nella lettera che ha informato il ricorrente dei risultati del concorso, che era stato nominato il candidato figurante al primo posto nell'elenco degli idonei (punto 86). Il fatto che il ricorrente non sia stato informato, prima dell'inizio della presente controversia, che la differenza di punteggio tra i due candidati era data dalle prove linguistiche non si è ritenuto essenziale, in quanto la decisione dell'APN si basava sul punteggio totale ottenuto dai candidati (punto 87). In merito al parere del direttore generale, il Tribunale di primo grado ha stabilito che l'APN non era obbligata a richiederlo, poiché i candidati erano già stati classificati per ordine di merito dalla commissione giudicatrice del concorso, e che non vi era alcun obbligo di motivazione ulteriore se essa aveva preferito aderire alla graduatoria disposta da tale organo (punto 88).

    42 Il ricorrente adduce, inoltre, nel quarto motivo della sua impugnazione che avrebbe dovuto essere informato sui motivi per cui la commissione giudicatrice lo aveva classificato solo al secondo posto, mentre il signor X lo era stato al primo, nell'elenco dei candidati dichiarati idonei. In particolare, avrebbe dovuto essere informato sul carattere decisivo delle prove linguistiche, al fine di rendersi conto del presunto trattamento discriminatorio nell'esame su una terza e quarta lingua (27). Egli insiste poi sull'argomento delle motivazioni che dovevano essere fornite per discostarsi dalla proposta del direttore generale.

    43 La risposta del Parlamento europeo ad entrambi i motivi fu che le motivazioni fornite per la decisione dell'APN erano adeguate, compresa la decisione di non seguire la proposta del direttore generale.

    44 La decisione nella causa Pierrat riguardava un comitato consultivo, non previsto dallo Statuto, che fu creato appositamente per assistere l'APN nelle assunzioni, in assenza di ogni ente statutario simile (28). La posizione di tali comitati non può, secondo me, essere comparata con quella di un funzionario superiore, come il direttore generale competente, che veniva consultato dall'APN in forza di una prassi inevitabile, ma che forniva una proposta nell'ambito del concorso per cui era già stata nominata una commissione giudicatrice, ai sensi dello Statuto. Allorché l'APN preferisca aderire alla graduatoria stabilita dalla commissione giudicatrice, non occorre fornire un'ulteriore motivazione, oltre ai normali chiarimenti, per essersi discostati dalla proposta proveniente da fonti estranee alle disposizioni dello Statuto.

    45 Più in generale, mi sembra che il desiderio di aderire alla graduatoria stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso sia un motivo valido e sufficiente perché l'APN assuma un candidato piuttosto che un altro. Quest'ultima non è tenuta a spiegare le ragioni per cui la commissione giudicatrice è giunta ad una particolare graduatoria di merito, considerata l'indipendenza di quest'ultimo organo. Riguardo all'asserito inadempimento della commissione giudicatrice di non aver rispettato il bando di concorso nelle prove linguistiche, il signor Carbajo Ferrero era, come ho già detto sopra, nella posizione di poter verificare da solo le lingue nelle quali veniva esaminato e la conformità di tali prove con il bando di concorso. A mio parere, quindi, entrambi i motivi in esame vanno respinti.

    Il quinto motivo del ricorso

    46 Il ricorrente ha affermato dinanzi al Tribunale di primo grado che la decisione di nominare il candidato prescelto costituiva una violazione dei principi di buona amministrazione e di osservanza dell'interesse del servizio, nonché un errore manifesto di valutazione. Ha sostenuto, in particolare, che la commissione giudicatrice non poteva aver validamente ammesso al concorso, e classificato al primo posto, un candidato privo delle necessarie qualifiche ed esperienze per il posto di cui trattasi, che le prove linguistiche non avrebbero dovuto essere decisive dato che potevano fare attribuire un massimo di cinque punti su un totale di 105, e che la lingua italiana non era indispensabile per tale posto. L'APN avrebbe dovuto, invece, accogliere la proposta del direttore generale della direzione generale dell'informazione.

    47 Il Tribunale di primo grado ha respinto la tesi fondata sul principio di buona amministrazione poiché non vi erano indizi che dimostravano che la commissione giudicatrice fosse inidonea a valutare i candidati per il posto in questione (29). In merito all'interesse del servizio, esso ha affermato che, data l'ampiezza del potere discrezionale dell'autorità che ha il potere di nomina nel valutare l'interesse del servizio, il sindacato del Tribunale di primo grado deve limitarsi a verificare se questa si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non si sia avvalsa del suo potere in modo manifestamente errato (30). Inoltre, il lavoro della commissione giudicatrice è di natura comparativa, si basa sulle prestazioni dei candidati alle prove del concorso, e può essere soggetto al sindacato del giudice comunitario solo in caso di violazione evidente delle norme disciplinanti la sua attività (punto 101). Nella fattispecie, dopo aver esaminato la candidatura per il concorso e il curriculum vitae del candidato prescelto, il Tribunale di primo grado ha concluso che egli non fosse manifestamente inidoneo a ricoprire il posto in questione. Il fatto che la commissione giudicatrice gli abbia attribuito voti uguali a quelli del ricorrente in tutte le prove, salvo quelle linguistiche, dimostra che egli possiede le capacità per esercitare le funzioni relative al posto (punto 103).

    48 Il ricorrente adduce, nel ricorso, che il Tribunale di primo grado non ha tenuto conto del parere dato dal direttore generale competente all'APN, che evidenziava, in particolare, l'esperienza e la comprovata competenza del ricorrente e proponeva la sua nomina per il posto. Tuttavia, come ha evidenziato il Tribunale di primo grado, non era suo compito sostituirsi all'APN nella valutazione dei candidati (punto 99). Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che nulla induceva a pensare che il candidato vincente fosse manifestamente inadatto a ricoprire il posto in questione. Questa conclusione non è indebolita dalla dimostrazione di stima del direttore generale nei confronti del ricorrente. In ogni caso, il direttore generale non aveva partecipato alle prove organizzate dalla commissione giudicatrice, mentre queste costituivano una parte essenziale del procedimento di valutazione dei candidati stabilita nel bando di concorso. Quindi, non vi sono motivi per concludere che l'APN non abbia osservato il principio dell'interesse del servizio, o abbia commesso un errore manifesto di valutazione, aderendo alla graduatoria dell'elenco dei candidati dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice. Propongo, quindi, di respingere questo motivo del ricorso.

    Il sesto motivo del ricorso

    49 Il ricorrente afferma che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto respingendo la sua prova di un'asserita parzialità nella composizione della commissione giudicatrice. Nel suo ricorso aveva sostenuto che un membro della commissione, suo diretto superiore, aveva formulato contro di lui l'accusa infondata di nepotismo, informando il direttore generale della direzione generale dell'informazione che il ricorrente aveva proposto di destinare fondi della Comunità ad un'associazione presieduta da suo fratello. Il direttore generale aveva mostrato la lettera al ricorrente e chiesto spiegazioni. Tale comportamento avrebbe dovuto, a suo parere, provocare l'allontanamento del soggetto accusatore dalla commissione giudicatrice.

    50 Il Parlamento europeo ha negato di aver avuto conoscenza della lettera. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che il signor Carbajo Ferrero non ha fornito una prova adeguata circa la sua esistenza (punto 109) ed ha respinto tale addebito.

    51 Sono d'accordo con il ricorrente che le sue dichiarazioni sull'esistenza della lettera non possono essere respinte per la sua impossibilità di produrre un documento che, in ogni caso, era stato in possesso della controparte. Ciò nonostante, propongo che tale motivo venga respinto, poiché la censura di parzialità non è stata, comunque, provata. Sembra che sia stato chiesto al ricorrente di spiegare le proposte della destinazione di fondi ad un ente associato con una persona che portava il suo stesso cognome. La corrispondenza dei cognomi fu, apparentemente, una semplice coincidenza. Il ricorrente non afferma che gli fu impossibile fornire tale chiarimento o che questo fu respinto e tace sulla questione se tale elemento abbia avuto ulteriori ripercussioni per lui e se l'accusatore abbia manifestato un qualsiasi segno di parzialità o di pregiudizio nei suoi confronti. In assenza di ogni affermazione in senso contrario, la naturale conclusione è che la sua spiegazione circa un comprensibile malinteso fu accolta. Propongo quindi di respingere questo motivo del ricorso perché non suffragato da elementi.

    Sulle spese

    52 Il ricorrente vede accolto, a mio parere, uno dei motivi dell'impugnazione. Inoltre, la Corte ha la possibilità di decidere definitivamente sul motivo in questione e di accogliere il ricorso, senza rinviare il caso al Tribunale di primo grado (31). Essa deve, quindi, statuire sulle spese (32). L'equità non richiede che le spese del presente procedimento siano ripartite tra le parti (33). Il Parlamento europeo deve essere pertanto condannato al pagamento di tutte le spese processuali (34).

    Conclusione

    53 Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di:

    «1) annullare la sentenza del Tribunale di primo grado nella misura in cui riguarda il primo motivo del ricorso;

    2) annullare la decisione 21 febbraio 1995, relativa alla nomina di capodivisione dell'Ufficio informazioni del Parlamento europeo a Madrid e la corrispondente decisione di non nominare il ricorrente a detto posto;

    3) condannare il Parlamento europeo a sostenere tutte le spese, comprese quelle del ricorrente».

    (1) - Sentenza 12 giugno 1997, causa T-237/95, Carbajo Ferrero (Racc. PI pagg. I-A-141, II-429; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

    (2) - I numeri dei punti indicati tra parentesi nel testo principale si riferiscono alla sentenza impugnata.

    (3) - Sentenza 14 giugno 1972, causa 44/71, Marcato/Commissione (Racc. pag. 427, punto 14); sentenza 12 luglio 1989, causa 225/87, Belardinelli e a./Corte di giustizia (Racc. pag. 2353, punti 13 e 14).

    (4) - Sentenza 22 maggio 1996, causa T-140/94, Gutiérrez/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-241, II-689, punto 43); sentenza 28 febbraio 1989, cause riunite 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 e 232/87, Van der Stijl e Cullington/Commissione (Racc. pag. 511; in prosieguo: la «sentenza Van der Stijl»).

    (5) - Sentenza citata alla nota 3.

    (6) - Sentenza citata alla nota 3.

    (7) - Sentenza 7 febbraio 1990, causa C-81/88, Müllers/CES (Racc. pag. I-249).

    (8) - Emerge sia dal resto del testo sia dalle altre versioni linguistiche di questa disposizione che si intende la singola «istituzione».

    (9) - Sentenza 5 dicembre 1974, causa 176/73, Van Belle/Consiglio (Racc. pag. 1361, punti 5 e 6). In realtà, l'indizione di concorsi generali menzionata alla fine della prima frase del paragrafo 1 costituisce una quarta possibilità.

    (10) - Questa tesi è stata adottata dal Tribunale di primo grado nella sentenza 21 febbraio 1995, causa T-506/93, Moat/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-43, II-147, punto 37).

    (11) - Sentenza 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi/Consiglio (Racc. pag. 1099, punti 26 e 38); v. anche sentenza 18 marzo 1997, cause riunite T-178/95 e T-179/95, Picciolo e Calò/Comitato delle regioni (Racc. PI pagg. I-A-51, II-155, punto 85).

    (12) - Sentenza Grassi, citata alla nota 11, punti 38-43; v. anche sentenza Picciolo, citata alla nota 11, punto 87.

    (13) - Sentenza citata alla nota 4.

    (14) - Ibidem, punto 52; il corsivo é mio.

    (15) - Sentenza 22 marzo 1995, causa T-586/93, Kotzonis/CES (Racc. pag. II-665, punto 93).

    (16) - Sentenza citata alla nota 11, punto 39.

    (17) - Ibidem, punto 52.

    (18) - Quindi il primo argomento del candidato fu descritto come riguardante il «bando di concorso n. COM/484-487/70»; la conclusione della Corte fu che, «in quanto diretta contro il bando di concorso, la domanda del ricorrente va perciò respinta» (punto 16).

    (19) - V., ad esempio, la sintesi al riguardo dell'avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni per la sentenza Van der Stijl, citata alla nota 4, paragrafo 28.

    (20) - Art. 37 dello Statuto (CE) della Corte di giustizia, esteso al Tribunale di primo grado dall'art. 46 di tale Statuto.

    (21) - Sentenza 20 marzo 1991, causa T-1/90, Pérez-Minguez Casariego/Commissione (Racc. pag. II-143, punto 43).

    (22) - Sentenze 10 dicembre 1969, causa 12/69, Wonnerth/Commissione (Racc. pag. 577, punto 8); 9 luglio 1981, causa 184/80, Van Zaanen/Corte dei conti (Racc. pag. 1951, punto 13); Pérez-Minguez Casariego/Commissione, citata alla nota 21, punto 43; v. anche le conclusioni dell'avvocato generale Gordon Slynn nella sentenza Van Zaanen, Racc. pag. 1971.

    (23) - Sentenza Pérez-Minguez Casariego/Commissione, citata alla nota 21, punto 42.

    (24) - Sentenza 26 ottobre 1993, causa T-22/92, Weißenfels/Parlamento europeo (Racc. pag. II-1095, punto 40). Egli ha anche fatto riferimento alla sentenza 26 gennaio 1995, causa T-60/94, Pierrat/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I-A-23, II-77, punto 33). Gli elementi cui ha fatto riferimento il ricorrente appaiono, tuttavia, al punto 35.

    (25) - Punto 83 della sentenza impugnata; sentenza Pierrat/Corte di giustizia, citata alla nota 24, punto 30.

    (26) - Punto 82 della sentenza impugnata; sentenza 29 febbraio 1996, causa T-280/94, Lopes/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I-A-77, II-239, punto 148).

    (27) - V. il secondo motivo del ricorso discusso sopra.

    (28) - V. anche sentenze 9 luglio 1987, cause riunite 44/85, 77/85, 294/85 e 295/85, Hochbaum e Rawes/Commissione (Racc. pag. 3259), e 30 gennaio 1992, causa T-25/90, Schönherr/CES (Racc. pag. II-63).

    (29) - Punto 98 della sentenza impugnata; v. anche sentenza 22 giugno 1990, cause riunite T-32/89 e T-39/89, Marcopulos/Corte di giustizia (Racc. II-281, punti 37 e 40).

    (30) - Punto 99 della sentenza impugnata, e sentenza 15 febbraio 1996, causa T-589/93, Ryan-Sheridan/FEACVT (Racc. PI pagg. I-A-27, II-77, punto 132).

    (31) - Art. 54 dello Statuto CE della Corte di giustizia.

    (32) - Art. 122, n. 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

    (33) - Art. 122, n. 2, secondo capoverso, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

    (34) - Art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

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