EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61997CC0214

Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 10 marzo 1998.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese.
Inadempimento da parte di uno Stato - Direttiva 75/440/CEE - Mancata trasposizione entro il termine stabilito.
Causa C-214/97.

Raccolta della Giurisprudenza 1998 I-03839

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:96

61997C0214

Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 10 marzo 1998. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese. - Inadempimento da parte di uno Stato - Direttiva 75/440/CEE - Mancata trasposizione entro il termine stabilito. - Causa C-214/97.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-03839


Conclusioni dell avvocato generale


1 Col presente ricorso la Commissione chiede alla Corte di giustizia la condanna della Repubblica portoghese per non essersi conformata agli obblighi che ad essa impone il diritto comunitario, in particolare la direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/440/CEE, relativa alla qualità richiesta per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU 194, pag. 34; in prosieguo: la «direttiva»). In concreto, la Commissione addebita al Portogallo di non aver adottato il piano di azione per il risanamento delle acque superficiali, e il corrispondente calendario di esecuzione, previsti entrambi dall'art. 4, n. 2 della direttiva 75/440, entro il 1_ gennaio 1989, in conformità al combinato disposto dell'art. 395 e dell'allegato XXXVI dell'Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee (GU L 302 del 15 novembre 1985). In subordine, la Commissione chiede che il Portogallo sia condannato per non aver rispettato l'obbligo di comunicarle i detti provvedimenti, in violazione dell'art. 10 della direttiva. La Commissione chiede al tempo stesso la condanna alle spese della convenuta.

2 Con lettera 12 agosto 1991, la Commissione ha chiesto al governo portoghese copia del piano di azione organico e del relativo calendario. Di fronte al silenzio dell'amministrazione portoghese, la Commissione ha rinnovato la sua richiesta il 13 novembre 1992 e il 22 gennaio 1993.

In data 19 maggio 1993 il governo portoghese ha inviato alla Commissione un documento intitolato «Programma di riduzione dell'inquinamento».

3 Con lettera di intimazione 13 gennaio 1994 la Commissione ha comunicato al governo portoghese che tale documento non soddisfaceva i requisiti di cui all'art. 4, n. 2, della direttiva, invitandolo a presentare osservazioni entro due mesi.

4 In data 10 giugno 1994 il governo portoghese, tramite la sua rappresentanza permanente presso l'Unione europea, ha comunicato alla Commissione che si stavano adottando i provvedimenti necessari per la trasposizione della direttiva e, in particolare, per l'elaborazione del programma di azione richiesto. Il governo portoghese ha chiesto un nuovo termine di due mesi per poter fornire ulteriori informazioni, data la complessità del procedimento in materia.

5 Non avendo ricevuto le informazioni richieste, in data 10 luglio 1995 la Commissione ha inviato alla Repubblica portoghese un parere motivato, intimandole di adottare, entro due mesi, i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva.

6 Il 1_ marzo 1996 il governo portoghese ha trasmesso alla Commissione un nuovo documento intitolato «programma di azione sistematico» con alcuni allegati. Dopo averli esaminati, la Commissione, ritenendo che la Repubblica portoghese continuasse a rimanere inadempiente ai requisiti dell'art. 4, n. 2, della direttiva, ha proposto il presente ricorso.

7 Nelle sue osservazioni dinanzi alla Corte, il governo portoghese non nega l'effettività dell'inadempimento, però fa presente che il «programma di azione sistematico» inviato alla Commissione il 1_ marzo 1996 soddisfa buona parte delle condizioni della direttiva. In ogni caso, il programma definitivo, la cui completa elaborazione ha comportato diversi ritardi, dovrebbe essere pronto entro il 31 ottobre 1997, data fino alla quale il governo portoghese chiede alla Corte di sospendere il procedimento.

8 Da quanto sopra risulta che la Repubblica portoghese ha commesso l'inadempimento che le si addebita.

Dato che la prima lettera della Commissione a tal riguardo reca una data di più di sei anni orsono e che il governo portoghese è rimasto ripetutamente inadempiente al suo impegno di conformarsi agli obblighi ad esso imposti dalla direttiva, non occorre a mio parere accogliere la richiesta di sospensione del procedimento. In ogni caso le relative spese devono essere poste a carico della convenuta ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.

Conclusione

9 Propongo alla Corte che, accogliendo il ricorso,

1) dichiari che la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 189 del Trattato CE, non definendo, entro il termine stabilito, il programma di azione sistematico per il risanamento delle acque superficiali e il relativo calendario, così come stabilisce l'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/440/CEE, relativa alla qualità richiesta per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri;

2) condanni la Repubblica portoghese alle spese.

Top