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Document 61997CC0071

Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 26 marzo 1998.
Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna.
Inadempimento da parte di uno Stato - Mancata trasposizione di una direttiva.
Causa C-71/97.

Raccolta della Giurisprudenza 1998 I-05991

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:142

61997C0071

Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 26 marzo 1998. - Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna. - Inadempimento da parte di uno Stato - Mancata trasposizione di una direttiva. - Causa C-71/97.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-05991


Conclusioni dell avvocato generale


1 Nell'ambito del presente ricorso per inadempimento, proposto in forza dell'art. 169 del Trattato CE, la Commissione contesta al Regno di Spagna di non aver adempiuto gli obblighi che gli incombono in forza della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1) (in prosieguo: «la direttiva»).

2 Più in particolare la Commissione rimprovera al governo convenuto:

- di non aver designato le zone considerate vulnerabili e di non averle comunicato tali designazioni come previsto dall'art. 3 della direttiva

e, in secondo luogo,

- di non aver fissato i codici di buona pratica agricola e di non averli comunicati, come previsto dall'art. 4 della direttiva.

3 Infatti, l'art. 3 della direttiva prevede, al suo n. 2, che gli Stati membri designano, entro un periodo di due anni a decorrere dalla notifica della direttiva, come zone vulnerabili tutte le zone note del loro territorio che scaricano nelle acque individuate in conformità del paragrafo 1, e che concorrono all'inquinamento. Gli Stati membri notificano tale prima designazione alla Commissione entro sei mesi.

4 Ai sensi dell'art. 4 della direttiva, gli Stati membri fissano, nel termine di due anni a decorrere dalla notifica della direttiva, un codice o più codici di buona pratica agricola e ne presentano le modalità alla Commissione.

5 Una nota all'art. 12, n. 1, indica che la direttiva è stata notificata agli Stati membri il 19 dicembre 1991. Il termine per la designazione delle zone vulnerabili e la fissazione dei codici di buona pratica agricola è quindi scaduto il 18 dicembre 1993. Quello per la notifica delle zone vulnerabili, il 18 giugno 1994.

6 Emerge dal ricorso che, in data 17 febbraio 1997, il Regno di Spagna non aveva ancora comunicato alla Commissione le designazioni previste dall'art. 3 della direttiva e i codici di buona pratica agricola.

7 Il governo spagnolo osserva che l'attuazione della direttiva ha subito un ritardo sia a causa di difficoltà tecniche, sia perché, in tale settore, lo Stato e le comunità autonome dispongono di competenze concorrenti.

8 Al riguardo, è sufficiente rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, da un lato, «il carattere vincolante delle direttive implica che tutti gli Stati membri hanno l'obbligo di rispettare i termini da esse stabiliti, affinché sia garantita l'uniforme attuazione della relativa disciplina nell'intera Comunità» (2), e, dall'altro, «uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva» (3).

9 Parimenti, la Corte ha statuito (4) che «i Governi degli Stati membri partecipano ai lavori preparatori delle direttive e debbono pertanto essere in grado di predisporre, nel termine stabilito, i provvedimenti di legge necessari per la loro attuazione. Se, tuttavia, il termine stabilito per l'attuazione di una direttiva si rivela troppo breve, l'unico rimedio compatibile col diritto comunitario consiste, per lo Stato membro interessato, nel prendere, sul piano della Comunità, le iniziative idonee allo scopo di ottenere, da parte dell'istituzione comunitaria competente, un'adeguata proroga del termine stesso».

10 Il governo convenuto osserva ancora che, nella fattispecie, non si potrebbe parlare di inadempimento dal momento che, a suo avviso, un inadempimento comporterebbe la volontà di non adempiere l'obbligo stesso.

11 Non posso condividere questa tesi poiché, come rilevato dalla Corte(5), «la ricevibilità di un'azione ai sensi dell'art. 169 del Trattato dipende dal semplice accertamento obiettivo della trasgressione, non già dalla prova di qualsivoglia inerzia od opposizione da parte dello Stato membro interessato». Infatti, la valutazione di qualsiasi elemento morale, intenzionale, è estranea all'accertamento da parte della Corte di giustizia di un inadempimento di uno Stato membro dei suoi obblighi.

12 Per quanto riguarda l'obbligo di elaborare dei codici di buona pratica agricola, il governo spagnolo indica, nel suo controricorso, che sei delle diciassette comunità autonome hanno elaborato un codice di questo tipo e che i sei codici sono stati comunicati alla Commissione.

13 La Commissione, nella sua replica, riconosce di aver effettivamente ricevuto questi sei codici relativi alle comunità autonome rispettivamente di Andalusia, Cantabria, Madrid, Murcia, Navarra e Valencia. Essa non ritiene quindi necessario che la Corte si pronunci per quanto riguarda il rispetto dell'obbligo di fissare e di comunicare alla Commissione i codici di buona pratica agricola relativi alle dette comunità autonome.

14 Nella sua controreplica, il governo spagnolo conclude di nuovo per il rigetto del ricorso, stavolta perché, nel frattempo, quattordici comunità autonome avrebbero elaborato e comunicato codici di buona pratica agricola. Parimenti, sette comunità autonome avrebbero designato le zone vulnerabili, altre cinque avrebbero dichiarato che tali zone non esistono sul loro rispettivo territorio e la comunità di Andalusia avrebbe designato talune zone vulnerabili, ma non avrebbe ancora comunicato tale designazione alla Commissione.

15 Tuttavia emerge dalla giurisprudenza della Corte (6) che i provvedimenti emessi da uno Stato membro, per adempiere i suoi obblighi, dopo la proposizione del ricorso per inadempimento, non possono essere presi in considerazione dalla Corte. Tali provvedimenti adottati tardivamente potrebbero al massimo indurre la Commissione a ridurre l'ambito delle censure, o addirittura a rinunciare al ricorso. Ebbene, nella fattispecie, ciò non è avvenuto per quanto riguarda i provvedimenti a cui il governo spagnolo fa riferimento nella sua controreplica.

16 Pertanto propongo di accogliere le conclusioni della Commissione come formulate nella replica.

Conclusioni

17 Alla luce di quanto sopra, propongo alla Corte di:

- dichiarare che, non avendo fissato né comunicato alla Commissione i codici di buona pratica agricola previsti dall'art. 4 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, per quanto riguarda le comunità autonome diverse da quelle d'Andalusia, di Cantabria, di Madrid, di Murcia, di Navarra e di Valencia, e non avendo proceduto alla designazione di zone considerate come vulnerabili né comunicato tali designazioni alla Commissione come previsto dall'art. 3 della detta direttiva, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva;

- condannare il Regno di Spagna alle spese.

(1) - GU L 375, pag. 1.

(2) - Sentenza 22 settembre 1976, causa 10/76, Commissione/Italia (Racc. pag. 1359, punto 10).

(3) - V., ad esempio, sentenza 6 luglio 1995, causa C-259/94, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-1947, punto 5).

(4) - V., ad esempio, sentenza 1_ marzo 1983, causa 301/81, Commissione/Belgio (Racc. pag. 467, punto 11).

(5) - Ibid., punto 8.

(6) - V., ad esempio, sentenza 17 settembre 1987, causa 291/84, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. 3483).

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