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Document 61997CC0051

    Conclusioni dell'avvocato generale Cosmas del 5 febbraio 1998.
    Réunion européenne SA e a. contro Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV e Capitano della nave "Alblasgracht V002".
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Francia.
    Convenzione di Bruxelles - Interpretazione degli artt. 5, punti 1 e 3, e 6 - Domanda di risarcimento danni proposta dal destinatario o dall'assicuratore della merce sulla base della polizza di carico, contro un convenuto non emittente della polizza di carico ma considerato dal ricorrente come il vettore marittimo effettivo.
    Causa C-51/97.

    Raccolta della Giurisprudenza 1998 I-06511

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:45

    61997C0051

    Conclusioni dell'avvocato generale Cosmas del 5 febbraio 1998. - Réunion européenne SA e a. contro Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV e Capitano della nave "Alblasgracht V002". - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Francia. - Convenzione di Bruxelles - Interpretazione degli artt. 5, punti 1 e 3, e 6 - Domanda di risarcimento danni proposta dal destinatario o dall'assicuratore della merce sulla base della polizza di carico, contro un convenuto non emittente della polizza di carico ma considerato dal ricorrente come il vettore marittimo effettivo. - Causa C-51/97.

    raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-06511


    Conclusioni dell avvocato generale


    I - Osservazioni introduttive

    1 Con quattro questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte, la Cour de cassation francese chiede l'interpretazione dell'art. 5, punti 1 e 3, e dell'art. 2 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), così come modificata, da ultimo, dalla Convenzione del 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (2).

    II - I fatti

    2 Gli elementi di fatto della controversia non emergono con sufficiente chiarezza né dalla decisione di rinvio, né dalle osservazioni delle parti e nemmeno dal fascicolo della causa principale. Dagli elementi complessivi del fascicolo risulta che, nel maggio del 1988 (3), la società di diritto francese Brambi Fruits, con sede in Rungis (in prosieguo: la «Brambi»), aveva acquistato un'ingente quantitativo di pere dalla società di diritto australiano F.W. Year, avente sede in Melbourne.

    3 In base ad una polizza di carico al portatore emessa l'8 maggio 1992 a Sidney dalla società australiana Refrigerated Container Carriers PTY LTD, con sede in Sidney (in prosieguo: la «RCC»), la merce, costituita da otto contenitori frigoriferi nei quali erano contenuti 5 199 cartoni di pere, era stata caricata nel porto di Melbourne sulla nave Alblasgracht V002 per essere scaricata e consegnata nel porto di Rotterdam. La detta nave è a quanto pare di proprietà della società olandese Spliethoff's - non citata nella polizza di carico -, con sede in Amsterdam. La polizza di carico doveva essere soltanto comunicata alla Brambi.

    4 Da Rotterdam, i contenitori sono stati trasportati su strada, in base a lettere di vettura internazionali, verso Rungis, in Francia, dove ha sede la società Brambi. Le lettere di vettura per questa parte del trasporto risultano emesse dalla società Transeco e il mittente è indicato come «Conship».

    5 All'arrivo del carico a Rungis, la Brambi lo ha accettato con riserva, avendo constatato la presenza di avarie. Dette avarie consistevano in un avanzato grado di maturazione delle pere per difettosa refrigerazione (4). Quanto al danno risultante, esso è stato risarcito dalla società Réunion européenne e da altre nove società di assicurazione, attrici e ricorrenti in cassazione nella causa principale.

    6 Versato il risarcimento, gli assicuratori, surrogatisi nei diritti della società Brambi, adivano il Tribunal de commerce di Créteil, nella cui circoscrizione si trova Rungis. Tale azione era diretta, da un lato, contro la società RCC, che aveva emesso la polizza di carico per la parte marittima del trasporto e, dall'altro, a) contro la società Spliethoff's e b) contro il capitano comandante della nave Alblasgracht, nella loro qualità di vettori marittimi effettivi.

    7 Il Tribunal ha dichiarato che dalla corrispondenza tra le società Brambi e RCC era emerso che la consegna delle pere doveva avvenire a Rungis e che, di conseguenza, esso era competente a pronunciarsi sulla «transazione» tra le due società. Inoltre, evidentemente in conformità dell'art. 4, primo comma, della Convenzione, il Tribunal ha applicato il diritto francese e non le disposizioni della Convenzione, dato che l'Australia non è firmataria di quest'ultima. Inoltre il Tribunal ha ritenuto che la società RCC non avesse rispettato il proprio «contratto» e la condannava a versare un risarcimento pari a 400 000 FF circa agli assicuratori, nonché alle spese del giudizio (5).

    Il Tribunal si è invece dichiarato incompetente nei confronti degli altri due convenuti, considerando che non vi era alcun elemento che dimostrasse l'esistenza di un trasporto combinato da Melbourne a Rungis, che la località nella quale i convenuti dovevano effettuare la loro prestazione era Rotterdam e che pertanto, ai sensi della Convenzione, competenti nei loro confronti erano i giudici di Rotterdam, dove la merce doveva venire consegnata, o di Amsterdam, luogo di residenza dei convenuti.

    8 Su appello degli assicuratori, la Cour d'appel di Parigi ha confermato la sentenza di primo grado, precisando che la responsabilità della società Spliethoff's e del capitano della nave ha necessariamente una base contrattuale e che, di conseguenza, conformemente agli artt. 2 e 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, sono competenti i menzionati giudici olandesi.

    9 Contro tale sentenza, gli assicuratori hanno proposto ricorso in cassazione dinanzi alla Corte a qua. Con tale ricorso essi hanno fatto valere che la controversia con i convenuti non era di carattere contrattuale, come a torto aveva dichiarato il giudice di secondo grado, ma era una controversia in materia di delitti disciplinata dall'art. 5, punto 3, della Convenzione, con le relative conseguenze quanto al giudice competente. In subordine gli assicuratori hanno sostenuto che, in considerazione del fatto che tutti i tre convenuti fanno parte della stessa società di trasporti marittimi, la controversia è indivisibile. Di conseguenza, a giudizio delle ricorrenti in cassazione, poiché il giudice di secondo grado si è dichiarato competente per quanto riguarda il primo convenuto, esso avrebbe dovuto riconoscere la propria competenza anche per gli altri due convenuti.

    10 La Cour de cassation, ritenendo che ai fini della soluzione della controversia sia necessario interpretare la Convenzione, particolarmente in relazione al carattere autonomo della nozione di controversie «in materia contrattuale», ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali.

    III - Le questioni pregiudiziali

    1) Se l'azione con la quale il destinatario di merci risultate avariate al termine di un trasporto marittimo e successivamente terrestre, o il suo assicuratore surrogato nei suoi diritti per averlo risarcito, chiede il risarcimento del danno, basandosi sulla polizza di carico relativa al trasporto marittimo, non nei confronti di chi ha emesso detto documento a proprio nome, ma nei confronti della persona considerata dall'attore come l'effettivo vettore marittimo, si basi sul contratto di trasporto e rientri, per questo motivo o per un altro, nell'ambito della materia contrattuale ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione.

    2) Se, in caso di soluzione negativa delle precedente questione, si tratti di materia di delitti o di quasi delitti ai sensi dell'art. 5, punto 3, della Convenzione, o se ci si debba rifare alla regola di competenza di massima a favore degli organi giurisdizionali dello Stato nel cui territorio il convenuto ha il domicilio, sancita dall'art. 2 della Convenzione.

    3) Se, qualora si tratti di materia di delitti o di quasi delitti, il luogo in cui il destinatario, dopo l'esecuzione del trasporto marittimo e successivamente del trasporto terrestre finale, si è limitato a constatare l'esistenza delle avarie delle merci consegnategli possa costituire, e a quali condizioni, il luogo ove è insorto il danno che la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 30 novembre 1976, causa 21/76, Bier/Mines de potasse d'Alsace (Racc. pag. 1735), ha considerato poter essere quello «in cui l'evento dannoso è avvenuto» ai sensi dell'art. 5, punto 3, della Convenzione.

    4) Se un convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente possa essere citato in un altro Stato contraente dinanzi all'organo giurisdizionale a cui sia stata proposta una domanda diretta contro un altro convenuto domiciliato al di fuori del territorio di qualsiasi Stato contraente, in quanto la lite presenterebbe carattere di indivisibilità, e non soltanto di connessione.

    IV - Lo sfondo normativo

    11 L'art. 2 della Convenzione stabilisce quanto segue:

    «2. Salve le disposizioni della presente Convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato (...)».

    12 L'art. 3 stabilisce che:

    «Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtù delle norme enunciate alle sezioni da 2 a 6 del presente titolo».

    13 L'art. 4 stabilisce che:

    «Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato contraente, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16».

    14 L'art. 5 della Convenzione recita:

    «Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

    1. in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o dev'essere eseguita (...).

    3. In materia di delitti o quasi delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto».

    15 L'art. 6 della Convenzione stabilisce che:

    «Il convenuto di cui all'articolo precedente potrà inoltre essere citato:

    1. in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi».

    16 Infine, l'art. 22 della Convenzione stabilisce quanto segue:

    «Ove più cause connesse siano proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti e siano pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.

    Tale giudice può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che la propria legge consenta la riunione di procedimenti e che il giudice preventivamente adito sia competente a conoscere delle due domande.

    Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente».

    V - Sul merito

    Sulla prima questione

    17 I convenuti sostengono che, in quanto l'azione esperita nei loro confronti si fonda sulla polizza di carico, vale a dire sull'instrumentum del contratto di trasporto, la controversia ha natura contrattuale. Invece il governo francese e il governo tedesco, come pure la Commissione, sostengono che, in quanto non esisteva alcun vincolo contrattuale tra l'acquirente e il vettore marittimo, la controversia non ha natura contrattuale.

    18 Il punto di vista dei convenuti non può venire accolto.

    19 Innanzi tutto si deve ricordare che con la Convenzione si vuole ottenere l'unificazione delle norme in materia di competenza internazionale degli Stati firmatari. Ciò avviene al fine, in particolare, di evitare, nei limiti del possibile, una molteplicità dei criteri di competenza giurisdizionale relativamente al medesimo rapporto giuridico, che può sfociare nella pronuncia di sentenze contrastanti e nella difficoltà di una loro esecuzione, e al fine di permettere, da una parte, all'attore di identificare facilmente il giudice che può adire e, dall'altra, al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato (6). In questo modo si rafforza la tutela giuridica delle persone residenti nella Comunità e si consolida la certezza del diritto.

    20 Nel sistema della Convenzione, la competenza internazionale dei giudici dello Stato contraente nel cui territorio risiede il convenuto costituisce il principio generale (art. 2), e solo in deroga a questo principio la Convenzione prevede alcuni casi specifici, tassativamente elencati, nei quali il convenuto, a seconda dei casi, può (in caso di competenze speciali) o deve (in caso di competenze esclusive o di proroga di competenza) essere citato dinanzi al giudice di un altro Stato contraente (7).

    Ciò in quanto, in genere, il convenuto si presume che sia processualmente la parte più debole in quanto subisce l'azione dell'attore, salvo in casi particolari in cui deve considerarsi più debole l'attore, quando la Convenzione favorisce l'attore (8).

    21 Così, l'art. 5 prevede casi di competenza speciale nei quali l'attore ha facoltà di citare il convenuto in una località diversa da quella del domicilio di quest'ultimo.

    L'istituzione di questa facoltà di scelta si è basata sull'idea che in alcuni casi ben determinati esiste un collegamento particolarmente stretto tra la controversia e il giudice che può venire chiamato a risolverla, ai fini dell'efficace trattazione della causa e dell'economia processuale (9).

    22 Una di queste ipotesi è quella delle controversie in materia contrattuale. La nozione di «controversie in materia contrattuale» non è definita nella Convenzione. Tuttavia, come ha ripetutamente sottolineato la Corte, al fine di garantire l'assoluta efficacia della Convenzione, questa nozione deve venir interpretata in maniera autonoma facendo riferimento al sistema e agli scopi della Convenzione e non mediante un rinvio alla qualificazione giuridica che il diritto nazionale da applicare attribuisce al rapporto giuridico in questione dinanzi al giudice nazionale (10).

    23 La nozione di controversia in materia contrattuale è stata chiarita in particolare nella sentenza 17 giugno 1992, Handte (11). In tale causa una società francese, con sede in Bonneville, aveva acquistato prodotti da una consociata di una società tedesca, avente sede in Strasburgo. Avendo accertato il carattere difettoso dei prodotti, essa aveva intentato un'azione di risarcimento di danni dinanzi al tribunale di Bonneville, tanto nei confronti della venditrice, quanto nei confronti della ditta tedesca produttrice. Di fronte alla questione se il rapporto tra subacquirente e produttore fosse di natura contrattuale (nel qual caso solo la società produttrice avrebbe potuto essere convenuta dinanzi al giudice del «luogo di esecuzione della prestazione») la Corte, ricordate le finalità della Convenzione, ha dichiarato che la nozione di controversia in materia contrattuale ai sensi dell'art. 5, n. 1, della Convenzione non può ricomprendere le fattispecie in cui non esista alcun obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un'altra (punto 15), come ad esempio il rapporto tra subacquirente e produttore, tra i quali si frappone il venditore intermedio, dal quale la merce è stata acquistata (punto 16).

    La Corte ha sottolineato che «in caso di contratti internazionali concatenati, le obbligazioni contrattuali delle parti possono variare da un contratto all'altro, talché i diritti contrattuali che il subacquirente può far valere nei confronti del proprio venditore immediato non necessariamente corrispondono agli obblighi che il produttore ha assunto nei confronti del primo acquirente» (punto 17).

    Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che, non esistendo un rapporto contrattuale tra produttore e subacquirente, del quale il primo può legittimamente ignorare tanto l'identità quanto il domicilio, il produttore non può prevedere dinanzi a quale giudice, oltre a quello del suo domicilio, potrebbe essere convenuto, in violazione del principio della certezza del diritto che la Convenzione persegue (punti 18-20).

    24 Da questa giurisprudenza si desume che, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione, che va interpretato restrittivamente (12) in quanto introduce una deroga all'art. 2, un'azione di risarcimento danni si fonda su una «controversia in materia contrattuale» se esiste un impegno liberamente assunto non già tra l'attore e un terzo o tra il convenuto e un terzo, bensì tra l'attore e il convenuto e purché l'attore faccia valere con la sua azione che il convenuto ha violato gli obblighi a lui derivanti appunto da tale impegno.

    25 Nella fattispecie, il giudice a quo chiede se, nelle condizioni descritte, la controversia tra attrici e convenuti sia in materia contrattuale in quanto conseguente ad un «contratto di trasporto». Quale «contratto di trasporto» però, e tra quali parti?

    26 Questo è un punto oscuro e le attrici e i convenuti, tanto negli atti presentati nella causa principale quanto nelle osservazioni presentate in questo procedimento pregiudiziale, hanno fornito pochi lumi in merito, per non dire che hanno accuratamente evitato di chiarirlo.

    27 Tuttavia, dagli accertamenti del giudice di primo grado e del giudice di secondo grado risulta che vi era un accordo tra la RCC e la Brambi sulla consegna delle pere a Rungis, accordo eventualmente intervenuto nell'ambito del contratto di trasporto tra le due società, che riguardava il trasporto della merce da Melbourne a Rungis (13). In ogni caso però il trasporto è stato effettuato in due fasi ben distinte e indipendenti tra loro, cioè una parte via mare e una parte via terra.

    28 Per la parte marittima, che è l'unica che qui interessa, la società RCC ha emesso una polizza di carico al portatore, nella quale si indicava come mittente la società Year (vale a dire la venditrice), mentre la società Brambi era indicata solo come persona a cui la polizza andava notificata, e il fatto che il trasporto sarebbe stato effettuato con la nave Alblasgracht. Secondo i giudici di primo e di secondo grado, benché la polizza di carico recasse l'indicazione tipo che si trattava di una polizza combinata (vale a dire valevole per diversi tipi di trasporto), essa in pratica riguardava solo la parte marittima del trasporto, poiché il porto di scarico e di consegna della merce era Rotterdam. Da questi elementi, il giudice di primo e quello di secondo grado hanno concluso che il vettore marittimo effettivo era la società Spliethoff's, che non è indicata sulla polizza di carico, ma che ha la gestione della nave con la quale è stato effettuato il trasporto.

    29 Quanto ai rapporti tra la Brambi e la Spliethoff's, non esiste alcun elemento concreto. Dagli argomenti addotti dalle parti nella causa principale e dalle loro osservazioni scritte dinanzi alla Corte di giustizia non emerge però l'esistenza di alcun vincolo contrattuale tra le due società. Al contrario, le attrici hanno sostenuto, senza essere contraddette in maniera convincente dai convenuti, che la RCC ha affidato in subappalto alla Spliethoff's il trasporto per via marittima (14). Ciò significa che logicamente è stato concluso un contratto tra la società RCC e la Spliethoff's (15). L'eventuale esistenza di un contratto del genere è tuttavia irrilevante nella fattispecie in quanto, comunque, la società Brambi è un terzo rispetto ad esso. Ciò in quanto, come si è detto (v. supra, paragrafo 20), per l'esistenza di una «controversia in materia contrattuale» ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione non è sufficiente che esista un contratto qualsiasi, anche relativo alla controversia, tra l'attore o il convenuto e un terzo, ma è necessario un contratto tra l'attore e il convenuto.

    30 Nella fattispecie, quindi, indipendentemente dalla natura giuridica della polizza di carico controversa (16) e indipendentemente dalla questione del rapporto tra le società RCC e Brambi, si trae una conclusione sufficientemente chiara dagli elementi agli atti: non sussisteva alcun vincolo contrattuale liberamente assunto tra la società Brambi, da un lato, e la società Spliethoff's e il capitano della nave, dall'altro.

    31 Poiché quindi i giudici nazionali, unici competenti ad accertare i fatti, hanno constatato che non esisteva alcun vincolo contrattuale tra la società Brambi e i convenuti, più esattamente tra la prima e la società Spliethoff's, la controversia in esame non è, in ogni caso, una controversia in materia contrattuale ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione (17).

    Sulla seconda questione

    32 Tutte le parti concordano sul fatto che, in quanto si pone la questione della responsabilità del vettore marittimo e la controversia non è in materia contrattuale, si tratta di una controversia in materia di delitti.

    33 Questo punto di vista dev'essere accolto.

    34 Come si è detto in precedenza, in deroga al principio generale della competenza internazionale del luogo del domicilio del convenuto, l'art. 5, punto 3, della Convenzione stabilisce che quest'ultimo può essere convenuto,

    «3) in materia di delitti o quasi delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto».

    35 Secondo la giurisprudenza della Corte, così come la nozione di «controversie in materia contrattuale» di cui all'art. 5, punto 1, anche la nozione di «controversie in materia di delitti o quasi delitti» di cui all'art. 5, punto 3, deve essere interpretata autonomamente. Per garantire una soluzione uniforme in tutti gli Stati membri, occorre riconoscere che tale nozione comprende «qualsiasi domanda mirante a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleghi alla materia contrattuale di cui all'art. 5, punto 1» (18).

    36 Nella fattispecie, dal momento che l'azione è diretta contro i convenuti come responsabili per l'avaria subita dalla merce durante il trasporto marittimo e dal momento che la controversia non è in materia contrattuale, si tratta necessariamente di una controversia da delitto o quasi delitto ai sensi dell'art. 5, punto 3, della Convenzione. Di conseguenza, ricorrendo un caso di competenza speciale, non si applica l'art. 2, che stabilisce una competenza generale.

    Sulla terza questione

    37 Con la terza questione si deve ritenere che il giudice a quo chieda se, in fattispecie come quella di cui alla causa principale, il luogo nel quale è semplicemente stata constatata l'avaria costituisca il «luogo ove è insorto il danno» ai sensi dell'art. 5, punto 3, della Convenzione, secondo l'interpretazione datane dalla Corte.

    38 La questione fa sorgere due problemi. Il primo è quello di determinare quale sia il luogo ove è insorto il danno nel caso di avaria verificatasi nel corso di un trasporto internazionale, come nella fattispecie di cui alla causa principale. Il secondo è se tale luogo coincida con quello in cui è semplicemente stata constatata l'avaria.

    39 Anzitutto, tutte le parti concordano sul fatto che il luogo nel quale è semplicemente stato constatato il danno non è rilevante, se non coincide con il luogo nel quale in realtà l'evento dannoso è avvenuto oppure con il luogo nel quale è insorto il danno. Inoltre, come si desume dalle loro osservazioni, i convenuti e il governo francese ritengono che, in circostanze come quelle della causa principale, il luogo ove è insorto il danno sia il punto di arrivo del viaggio marittimo, nel quale i convenuti dovevano consegnare la merce.

    40 Esaminiamo questi due aspetti.

    41 Come la Corte ha più volte riconosciuto, la regola sulla competenza internazionale speciale di base di cui all'art. 5, punto 3, la cui scelta è rimessa all'attore, si fonda sull'esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la controversia e altri giudici, diversi da quello del domicilio dell'attore, e mira poi alla buona amministrazione della giustizia e all'economia processuale (19).

    42 Il significato dell'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», che viene impiegata all'art. 5, punto 3, come criterio di competenza internazionale speciale, non è sempre chiaro. Già nella relazione Jenard (20) è stato sottolineato che «il comitato non ha ritenuto opportuno stabilire in maniera espressa se si debba tener conto del luogo in cui è stato commesso il fatto che ha provocato il danno, o invece del luogo in cui il danno si è verificato; esso ha invece giudicato preferibile adottare una formulazione ormai ripresa da diverse legislazioni».

    43 Nella già ricordata sentenza 30 novembre 1976, Bier/Mines de potasse d'Alsace (21), la Corte ha rilevato che il significato dell'espressione di cui sopra «è dubbio qualora il luogo ove si è verificato l'evento che è all'origine di un danno si trovi in uno Stato diverso da quello del luogo ove è insorto il danno» (punto 13) e ha sollevato la questione se, in un caso del genere, si debba tener conto del luogo del fatto generatore del danno o del luogo in cui il danno è insorto, oppure si debba lasciare all'attore la facoltà di scegliere l'uno o l'altro di questi due criteri (punto 14).

    Secondo la stessa sentenza, tanto il luogo del fatto generatore del danno quanto il luogo in cui il danno è insorto possono costituire, a seconda dei casi, un significativo collegamento per la determinazione della competenza. Infatti, questi due luoghi possono costituire importanti elementi di collegamento tra la controversia e il giudice che ne conosce, dato che ciascuno dei luoghi stessi può, a seconda dei casi, fornire elementi particolarmente utili per quanto riguarda la prova e lo svolgimento del processo (punti 15-17) (22).

    La Corte ha perciò stabilito che, quando il luogo in cui è avvenuto il fatto che può far sorgere una responsabilità da delitto o da quasi delitto non coincide con il luogo in cui è insorto il danno, l'espressione, di cui all'art. 5, punto 3, della Convenzione, «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», va intesa nel senso che comprende tanto il luogo ove si è verificato l'evento generatore del danno quanto il luogo ove è insorto il danno, con la conseguenza che il convenuto può esser chiamato in giudizio, a scelta dell'attore, dinanzi al giudice o dell'uno o dell'altro luogo (punti 24 e 25) (23).

    La Corte ha affermato pure che la scelta del solo luogo in cui si è verificato l'evento che costituisce la causa del danno avrebbe come conseguenza, in molti casi, la possibile confusione per quanto riguarda le basi della competenza internazionale ai sensi degli art. 2 e 5, punto 3, della Convenzione, sicché quest'ultima disposizione risulterebbe in parte priva di ogni effetto utile (punto 20) (24).

    44 Nella causa Mines de potasse d'Alsace, il luogo in cui si è verificato l'evento generatore del danno (il luogo in cui la società francese aveva riversato rifiuti nel Reno ed aveva inquinato le acque) era chiaramente distinto dal luogo in cui era insorto il danno (il luogo in cui l'impresa di floricultura olandese aveva irrigato le sue piantagioni con acqua inquinata, danneggiandole così gravemente). Tuttavia questa distinzione non è sempre facile, mentre d'altro canto presenta difficoltà la determinazione esatta del luogo nel quale è insorto il danno. La giurisprudenza della Corte ha risolto in modo sufficientemente chiaro un certo numero di questioni in casi analoghi.

    45 Nella già ricordata sentenza 7 marzo 1995, Shevill e a. (25), la Corte ha affrontato la questione del giudice competente in caso di diffamazione a mezzo stampa quando il giornale è uscito in uno Stato, ma il danno è stato arrecato con la sua circolazione, tra l'altro, nello Stato di residenza del diffamato. La Corte ha dichiarato che sono competenti sia il giudice del luogo in cui è avvenuto il fatto che costituisce la causa del danno, cioè il giudice del luogo di pubblicazione del giornale, e ciò per l'intero danno morale (punti 24 e 25), sia il giudice del luogo in cui si è manifestato il danno. Come tale deve ritenersi «il luogo in cui il fatto generatore, che fa sorgere la responsabilità da delitto o quasi delitto del suo autore, ha prodotto i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima» (punto 28). Con queste considerazioni la Corte ha concluso che i giudici degli Stati nei quali circolava il giornale sono competenti a pronunciarsi unicamente sul risarcimento del danno morale arrecato attraverso la circolazione del giornale nello Stato corrispondente (punti da 29 a 33).

    46 Nella causa C-220/88, Dumez France e Tracoba, società francesi hanno intentato dinanzi ai giudici francesi un'azione di risarcimento danni contro banche tedesche, per il danno subìto in seguito al fallimento delle loro controllate aventi sede in Germania. Secondo le attrici, il danno era stato causato dall'interruzione di un programma di costruzione di immobili che un operatore immobiliare tedesco doveva realizzare in Germania, interruzione conseguente alla denuncia, da parte delle banche tedesche, dell'accordo sulla concessione di un prestito a quest'ultimo.

    Con la sentenza 11 gennaio 1990 nella causa di cui sopra (26) la Corte, dopo aver rilevato che il danno lamentato dalle società madri era una mera conseguenza indiretta del danno subìto dalle loro controllate in altro luogo (punti 13-16) e dopo aver disatteso un'interpretazione della Convenzione che avrebbe consentito all'attore, in casi non espressamente previsti, di determinare il giudice competente scegliendo il proprio domicilio (punto 19), ha dichiarato che «la norma di competenza giurisdizionale di cui all'art. 5, punto 3, della Convenzione non può essere interpretata nel senso che autorizzi chi agisce per il risarcimento di un danno che asserisce essere la conseguenza del pregiudizio subìto da altre persone, vittime dirette del fatto dannoso, a citare l'autore di questo fatto dinanzi ai giudici del luogo dove egli stesso ha constatato il danno nel proprio patrimonio» (punto 22, il corsivo è mio).

    47 Ai fini della causa in esame presenta maggior interesse la sentenza 19 ottobre 1995, Marinari (27). In tale causa il Marinari, cittadino italiano, aveva depositato titoli di credito in una banca inglese. I funzionari della banca, ritenendo che i titoli di credito fossero di origine sospetta, avevano aperto il plico e avevano informato la polizia, con la conseguenza dell'arresto del Marinari e del sequestro dei titoli di credito. Dopo essere stato assolto dalla giustizia inglese, il Marinari ha citato in giudizio la banca dinanzi ai giudici italiani chiedendo, da un lato, un risarcimento danni in misura pari al controvalore dei titoli di credito e, dall'altro, un risarcimento danni per la sua detenzione, per l'annullamento di vari contratti nonché un risarcimento pecuniario per il danno morale.

    Essendo stata posta la questione se siano competenti i giudici inglesi o quelli italiani, la Corte, dopo aver ricordato i principi che discendono dalla giurisprudenza Mines de potasse d'Alsace, Dumez France e Shevill e a., ha dichiarato che la possibilità dell'attore di scegliere tra i giudici del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto e quelli del luogo in cui è insorto il danno non può tuttavia venir estesa oltre le circostanze specifiche che la giustificano, altrimenti si correrebbe il rischio di svuotare di contenuto il principio generale sulla competenza dei giudici dello Stato contraente nel quale il convenuto ha il proprio domicilio e si giungerebbe a riconoscere, al di fuori dei casi espressamente previsti, la competenza internazionale dei giudici del domicilio dell'attore e ciò nonostante il fatto che riguardo alla competenza di questi giudici la Convenzione abbia manifestato il proprio sfavore escludendo, all'art. 3, secondo comma, l'applicazione di disposizioni nazionali che prevedono siffatti fori di competenza nei confronti di convenuti domiciliati nel territorio di uno Stato contraente (punto 13).

    Così, la Corte ha dichiarato che la nozione di «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» non può venire interpretata estensivamente fino a ricomprendere qualsiasi luogo in cui possono essere risentite le conseguenze dannose di un evento che abbia già provocato un danno effettivamente verificatosi in un altro luogo (punto 14).

    Più in particolare, questa nozione non comprende il luogo in cui la parte lesa sostiene di aver patito un pregiudizio patrimoniale in conseguenza di un danno iniziale insorto in un altro Stato contraente (punto 15).

    48 Dalla giurisprudenza di cui sopra si deduce, a mio parere, che per definire il «luogo in cui è insorto il danno» è importante la definizione di «danno» da prendere in considerazione. Per «danno» deve intendersi il pregiudizio patrimoniale o personale dell'attore, che si colleghi con un nesso causale diretto (28) con l'evento dannoso, cioè il comportamento illecito di cui si fa carico al convenuto ma non il danno indiretto, più remoto o subito di riflesso, lamentato dall'attore. Di conseguenza, il «luogo in cui è insorto il danno» è il luogo nel quale il fatto dannoso ha causato all'attore un danno nel senso testé esposto.

    49 Le sentenze di cui sopra offrono sufficienti elementi per definire il «luogo in cui è insorto il danno» nell'ipotesi di un'avaria verificatasi durante il trasporto internazionale di merci, come nella fattispecie.

    50 Si deve osservare anzitutto che l'obbligo fondamentale di ogni vettore è quello di prendere in consegna la merce in un punto per riconsegnarla senza danni in un altro punto. Di conseguenza il vettore è responsabile in linea di massima per ogni danno subìto dalla merce tra l'inizio e la fine del tragitto, vale a dire nel corso di quest'ultimo.

    51 Se il destinatario ha stipulato un contratto con un solo vettore, la responsabilità di quest'ultimo nei confronti del primo per avarie della merce subite nel corso del trasporto è di natura contrattuale. Se poi le due parti sono domiciliate nella Comunità, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione il destinatario può convenire il vettore dinanzi al giudice del luogo nel quale è stata consegnata o avrebbe dovuto essere consegnata la merce.

    52 Supponiamo però che il vettore, all'insaputa del destinatario, abbia affidato una parte del trasporto ad altro vettore (subappaltatore), sempre residente nel territorio comunitario, che abbia provocato l'avaria subita dalla merce. In questo caso il vettore iniziale continua ad essere responsabile nei confronti del destinatario in base al contratto tra loro stipulato. Il subappaltatore è responsabile nei confronti del vettore iniziale in forza del contratto che li vincola, mentre nei confronti del destinatario, con il quale non sussiste alcun vincolo contrattuale, è responsabile per fatto illecito (29).

    53 Nell'ultima ipotesi il destinatario, conformemente alla giurisprudenza Mines de potasse d'Alsace, può convenire il subappaltatore o dinanzi al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto oppure dinanzi al giudice del luogo in cui è insorto il danno.

    54 Il luogo in cui si è verificata l'avaria può essere noto all'attore e trovarsi all'interno della Comunità, nel qual caso il giudice competente, sotto questo aspetto, può essere facilmente individuato. Se invece questo luogo non può essere individuato o si trova fuori dal territorio della Comunità, risulta impossibile determinare il giudice competente (30). Se poi il comportamento pregiudizievole del convenuto si è protratto per tutta la durata del trasporto, sarebbe irragionevole costringere l'attore ad adire il giudice di tutte le località toccate dalla nave. In casi del genere quindi il destinatario dovrà limitarsi al luogo in cui è insorto il danno. Ci si chiede pertanto quale sia questo luogo.

    55 Anzitutto il luogo in cui è insorto il danno non può essere il luogo della «consegna finale» della merce, ovvero il luogo nel quale il vettore iniziale doveva consegnare la merce al destinatario, come sostengono le attrici.

    Le ragioni sono evidenti. In un trasporto internazionale che, come quello sul quale verte la causa principale, viene effettuato da più vettori successivi, esiste una serie di contratti di trasporto in successione nei quali i diritti e gli obblighi delle parti possono variare notevolmente. Il subappaltatore può ignorare il luogo nel quale il vettore iniziale ha concordato con il destinatario di consegnare la merce, come pure può ignorare l'esistenza e l'indirizzo di quest'ultimo. Questo luogo quindi non ha un rapporto organico con la controversia tra destinatario e subappaltatore. D'altro canto, come giustamente sottolinea la Commissione, le merci che formano oggetto di trasporti internazionali possono cambiare destinazione durante il tragitto, e allora il loro luogo di destinazione non può venire facilmente determinato o rischia di essere determinato arbitrariamente dall'attore, con la conseguenza che verrebbe incoraggiato il «forum shopping». Per di più, dato che di solito il luogo della consegna finale della merce è il luogo della sede commerciale dell'attore, come nella fattispecie, la scelta di questo luogo rischierebbe di introdurre come nuovo criterio di competenza internazionale il luogo del domicilio o della sede commerciale dell'attore, che la Convenzione considera con sfavore (31). Ciò rovescerebbe comunque la regola sancita dall'art. 2 della Convenzione nonché il sistema che questa ha inteso instaurare.

    56 D'altro canto, il luogo in cui è insorto il danno non può essere il luogo in cui quest'ultimo è stato semplicemente accertato dall'attore.

    Infatti, nell'ipotesi di un trasporto internazionale eseguito da più vettori successivi, come nella fattispecie, l'accertamento del preteso danno arrecato alla merce da un vettore intermedio può effettuarsi o in una delle tappe intermedie del tragitto o nel luogo di consegna della merce, oppure nel luogo nel quale le merci sono state inviate successivamente ecc., luoghi che il convenuto non poteva assolutamente prevedere. Così però, se il luogo in cui è stato accertato il danno fosse determinante, l'esistenza di una competenza internazionale dipenderebbe da elementi incerti ed aleatori e striderebbe con la finalità fondamentale della Convenzione, che consiste nel «determinare attribuzioni di competenza certe e prevedibili» (32). Inoltre, un'interpretazione di questo genere potrebbe avere la conseguenza di attribuire la competenza ad un giudice di un luogo senza alcun nesso con gli elementi della controversia, nel qual caso il giudice di tale luogo, dal punto di vista dell'efficacia della prova, sarebbe privo di ogni elemento pertinente (33). Infine l'attore potrebbe sempre sostenere di aver accertato il danno nel luogo del suo domicilio o della sua sede commerciale, con le conseguenze già descritte nel paragrafo precedente.

    57 A mio avviso, in un caso come quello in esame, il luogo in cui è insorto il danno non può essere diverso dal luogo fino al quale il subappaltatore, contro il quale agisce l'attore, era responsabile del trasporto della merce, vale a dire il luogo nel quale il subappaltatore doveva consegnarla.

    58 Innanzi tutto esiste un nesso causale tra l'evento dannoso e il danno. Le attrici hanno sostenuto che i convenuti, durante il trasporto, non si erano curati di mantenere la temperatura di refrigerazione prescritta, con la conseguenza che le pere sono maturate in anticipo. Questo comportamento dei convenuti, ammesso che sia vero, può provocare il deterioramento di una merce così delicata.

    Questo deterioramento della merce costituisce ipso iure e direttamente un danno patrimoniale in senso lato per il destinatario o il proprietario della merce (34). Il fatto che il deterioramento del prodotto si sia aggravato progressivamente (o a motivo della natura del prodotto o per incuria degli altri vettori) non ha importanza sotto il profilo che qui ci interessa e non fa venir meno il fatto che il danno è insorto durante il trasporto in questione e al più tardi al termine di esso (35).

    59 D'altro canto, detto luogo è ben preciso e prevedibile da parte del convenuto e, di conseguenza, favorisce la certezza del diritto. In secondo luogo, per sua natura, esso ha uno stretto rapporto con la controversia tra il destinatario e il convenuto e facilita l'assunzione delle prove. Pertanto, esso agevola la buona amministrazione della giustizia. Inoltre, esso favorisce fino ad un certo punto anche l'attore, in quanto gli consente, qualora il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto sia difficile o impossibile da determinare oppure si trovi molto lontano, di scegliere un luogo che sia eventualmente più vicino al suo domicilio rispetto a quello del domicilio del convenuto. Se addirittura il vettore iniziale ha affidato il trasporto a un solo subappaltatore, il luogo di esecuzione della prestazione del vettore iniziale e il luogo nel quale è insorto il danno coincidono, fatto che limita i giudici competenti per territorio, a vantaggio della buona amministrazione della giustizia per l'intera controversia. Di conseguenza, questa soluzione tiene conto di tutti gli interessi in gioco e non si risolve nel favorire solo una delle parti.

    60 Nella fattispecie, poiché l'azione è diretta contro i convenuti che sono responsabili dell'avaria verificatasi durante il trasporto marittimo delle merci da Melbourne a Rotterdam, questo porto è stato l'ultimo punto in cui le merci si sono trovate sotto la responsabilità dei convenuti e hanno subìto le conseguenze dannose del comportamento illecito imputato a questi ultimi (36). Di conseguenza, questo punto va considerato come il luogo in cui è avvenuto il danno ai sensi dell'art. 5, punto 3, della Convenzione.

    Sulla quarta questione

    61 Tenuto conto dell'esposizione dei fatti che precede, si deve considerare che con l'ultima questione pregiudiziale il giudice a quo chiede in sostanza se la Convenzione consenta che persone domiciliate in uno Stato contraente, nei cui confronti sia diretta una domanda di risarcimento danni fondata sull'art. 5, punto 3, della Convenzione, vengano convenute dinanzi al giudice di un altro Stato contraente dinanzi al quale sia pendente un'altra domanda della stessa azione, diretta contro un convenuto non domiciliato in uno Stato contraente e per di più fondata sul diritto nazionale, per il fatto che la controversia in entrambe le cause si presenta «indivisibile» e non soltanto connessa.

    62 La questione pregiudiziale non si riferisce a disposizioni precise delle quali si chieda l'interpretazione. D'altro canto, mentre il termine «connessione» viene illustrato all'art. 22 della Convenzione, il termine «indivisibilità» della controversia, che viene menzionato nella questione pregiudiziale come probabile criterio di competenza, non figura nella Convenzione (37).

    63 Pertanto, si deve ricordare anzitutto che, conformemente all'art. 3 della Convenzione, la persona domiciliata in uno Stato contraente può essere citata dinanzi al giudice di un altro Stato contraente solo nelle ipotesi previste espressamente e tassativamente nelle sezioni da 2 a 6 del titolo II (38).

    64 L'art. 22, che si riferisce alla connessione, fa parte della sezione 8 del titolo II di cui sopra. Di conseguenza, questo articolo non si applica nella fattispecie.

    Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 24 giugno 1981, causa 150/80, Elephanten Schuh (39), «l'art. 22 della Convenzione contempla l'ipotesi in cui cause connesse siano promosse dinanzi a giudici di diversi Stati contraenti. Esso non attribuisce competenza; in particolare, esso non determina la competenza di un giudice di uno Stato contraente a statuire su una domanda connessa ad un'altra domanda dinanzi ad esso proposta a norma della Convenzione» (punto 19).

    «Quindi (...) l'art. 22 della Convenzione si applica solo quando azioni connesse siano esperite dinanzi ai giudici di due o più Stati contraenti» (punto 20).

    Nella fattispecie, indipendentemente dal se vi sia «connessione», ai sensi dell'art. 22 della Convenzione, tra la domanda esperita contro la RCC e quella diretta contro i convenuti, non sono state esperite azioni separate dinanzi ai giudici di più Stati membri. Pertanto, in ogni caso, non sussistono nemmeno i presupposti per l'applicazione dell'art. 22.

    65 Torniamo ora all'art. 3 della Convenzione. Delle sezioni da 2 a 6 del titolo II le sezioni 3 e 5 non interessano nel caso di specie. Dato però che l'art. 5 non offre la possibilità di cambiare il giudice competente, l'unica disposizione relativa all'oggetto della questione pregiudiziale è quella dell'art. 6, punto 1. Limiterò quindi il mio esame a questa disposizione.

    66 Come emerge dalla sua formulazione, presupposto necessario per l'applicazione di tale disposizione è, in primo luogo, il fatto che la controversia venga portata dinanzi al giudice del luogo del domicilio di uno dei convenuti (40). E' poi evidente che il domicilio del convenuto di cui trattasi dev'essere nel territorio di uno Stato contraente e, di conseguenza, tale convenuto dev'essere domiciliato in uno Stato contraente. Inoltre, come risulta dalla giurisprudenza, dovrà esistere, in secondo luogo, una connessione, ai sensi dell'art. 22, tra le domande che riguardano i convenuti (41).

    67 Per quanto riguarda il primo presupposto, si ricorda che la società RCC, nei cui confronti si cerca di ricollegare la controversia con i convenuti, non ha sede nella circoscrizione del Tribunal de commerce di Créteil, dove è stata esercitata l'azione nei suoi confronti, bensì in uno Stato non contraente. Di conseguenza, innanzi tutto per questo motivo i convenuti non possono essere citati dinanzi al detto giudice in forza dell'art. 6, punto 1, della Convenzione.

    68 Quanto al secondo presupposto, si osserva che alla Corte è stato chiesto, nella causa Kalfelis, se un criterio valido nel diritto nazionale, quale il litisconsorzio, facoltativo o necessario, possa essere utilizzato per definire la nozione di «connessione» ai sensi dell'art. 6, punto 1, della Convenzione nell'ipotesi di esercizio di più azioni contro lo stesso convenuto.

    69 La Corte ha sottolineato che l'art. 6, punto 1, costituisce un'eccezione al principio di cui all'art. 2 e che detta eccezione va interpretata in modo che non ponga a repentaglio tale principio (punto 8). Ciò si verificherebbe qualora un attore, citando in giudizio più convenuti, sottraesse uno di questi ultimi alla competenza dei giudici dello Stato del suo domicilio; per questo motivo è necessario che vi sia una connessione tra le domande promosse nei confronti di ciascuno dei convenuti (punto 9), connessione che deve venire determinata in modo autonomo (punto 10).

    Di conseguenza la Corte, dopo aver sottolineato che la finalità dell'art. 6, punto 1, come d'altronde anche dell'art. 22, è quella di evitare la pronuncia di sentenze tra loro contraddittorie negli Stati contraenti (punto 11), ha dichiarato che «il principio fissato dall'art. 6, n. 1, si applica quindi allorché le domande promosse nei confronti di più convenuti siano connesse al momento del loro esperimento, vale a dire se sussiste un interesse ad un'istruttoria e ad una pronuncia unica per evitare il rischio di soluzioni eventualmente incompatibili se le cause fossero decise separatamente. Spetta al giudice nazionale controllare di volta in volta se questa condizione è soddisfatta» (punto 12).

    70 Ciò vale nell'ipotesi di esercizio di più azioni contro diversi convenuti. Nella stessa causa, però, era stata posta la questione se, in caso di azione fondata, nel contempo, sulla responsabilità da illecito, sull'inadempimento di un'obbligazione contrattuale e sull'arricchimento senza causa, il giudice competente per un punto della domanda, in forza dell'art. 5, punto 3, possa pronunciarsi sugli altri punti della domanda non fondati sulla responsabilità da illecito.

    A questo proposito la Corte ha ricordato anzitutto che le competenze speciali elencate agli artt. 5 e 6 della Convenzione costituiscono deroghe al principio della competenza dei giudici dello Stato in cui è domiciliato il convenuto e, di conseguenza, vanno interpretate restrittivamente. Pertanto, la Corte ha dichiarato che il «giudice competente a norma dell'art. 5, n. 3, a conoscere del punto di una domanda che si fonda su una base costituita da illecito, non è competente a conoscere degli altri punti della stessa domanda che si fondano su fatti o atti diversi dall'illecito» (punto 19) (42).

    Invero, ha continuato la Corte, questa soluzione presenta l'inconveniente che i vari aspetti di una stessa controversia vengano giudicati da giudici diversi, ma questo inconveniente è compensato dalla facoltà dell'attore di investire di tutta la controversia il giudice del luogo del domicilio del convenuto e dalla facoltà che l'art. 22 offre, a determinate condizioni, al giudice primo adito di conoscere di tutta la controversia (punto 20).

    71 Da quanto in precedenza esposto si deduce che due domande della stessa azione di risarcimento, dirette contro diversi convenuti e fondate l'una sulla responsabilità contrattuale e l'altra sulla responsabilità da illecito, non sono tra di loro connesse.

    72 Per lo stesso motivo questa soluzione deve venire accolta anche nella fattispecie. Se il giudice che conosce della domanda con la quale si chiede un risarcimento danni per fatto illecito non è competente a pronunciarsi sulla domanda con la quale si chiede il risarcimento danni per responsabilità contrattuale, neppure il giudice che conosce di quest'ultima domanda (e in particolare in applicazione di disposizioni estranee alla Convenzione) può conoscere della prima domanda di cui sopra. Di conseguenza l'art. 6, punto 1, non può venir applicato nella fattispecie.

    VI - Conclusione

    Tenuto conto di quanto precede propongo di risolvere le questioni pregiudiziali nei seguenti termini:

    «1) In un'ipotesi come quella sulla quale verte la causa principale, l'azione con la quale il destinatario di una merce chiede un risarcimento danni nei confronti del vettore che si ritiene abbia provveduto alla parte marittima del trasporto, a seguito di un'avaria subita dalla merce durante detto trasporto, non fa sorgere una "controversia in materia contrattuale" ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione, in quanto non esiste un vincolo contrattuale liberamente assunto tra l'attore e il convenuto.

    2) Se con tale azione si fa valere la responsabilità del vettore per l'avaria e se non esiste un vincolo contrattuale tra attore e convenuto, la controversia è una controversia in materia di delitti, ai sensi dell'art. 5, punto 3, della Convenzione.

    3) Il luogo nel quale l'attore ha semplicemente accertato il danno non è rilevante per determinare "il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" ai sensi dell'art. 5, punto 3, della Convenzione come interpretato dalla Corte.

    4) Gli artt. 3 e 6, punto 1, della Convenzione vanno intesi nel senso che una persona domiciliata in uno Stato contraente non può essere convenuta dinanzi al giudice di un altro Stato contraente dinanzi al quale sia pendente un'azione diretta contro un altro convenuto non domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, per il motivo che la controversia presenterebbe un carattere di indivisibilità e non soltanto di connessione».

    (1) - GU 1972, L 299, pag. 32.

    (2) - GU 1989, L 285, pag. 1.

    (3) - Questa data si riferisce ai documenti relativi alla causa principale. Probabilmente si tratta di un errore poiché essa è anteriore di quattro anni all'effettuazione del trasporto controverso.

    (4) - V. la memoria dei convenuti dinanzi alla Cour d'appel e l'esposizione dei fatti riportata nella sentenza di primo grado.

    (5) - Ricordo che la società RCC non è comparsa dinanzi ai giudici francesi né ha del resto presentato osservazioni nel presente procedimento.

    (6) - Sentenze 3 luglio 1997, causa C-269/95, Benincasa (Racc. pag. I-3767, punti 25 e 26), e 20 marzo 1997, causa C-295/95, Farrell (Racc. pag. I-1683, punto 13).

    (7) - V. sentenza 17 giugno 1992, causa C-26/91, Handte (Racc. pag. I-3967, punto 13), e le sentenze, già citate alla nota 6, Benincasa (punto 13) e Farrell (punto 18).

    (8) - Sentenza Farrell, già ricordata alla nota 6 (punto 19).

    (9) - Sentenze 30 novembre 1976, causa 21/76, Bier/Mines de potasse d'Alsace (Racc. pag. 1735, punto 11), 29 giugno 1994, causa C-288/92, Custom Made Commercial (Racc. pag. I-2913, punto 12), ed altre.

    (10) - Sentenze 22 marzo 1983, causa 34/82, Peters (Racc. pag. 987, punti 9 e 10), 8 marzo 1988, causa 9/87, Arcado (Racc. pag. 1539, punti 10 e 11), Handte (punto 10), citata alla nota 7, e altre.

    (11) - Citata alla nota 7.

    (12) - V. sentenza 27 settembre 1988, causa 189/87, Kalfelis (Racc. pag. 5565, punto 19).

    (13) - V. supra, paragrafo 7.

    (14) - Le attrici hanno fatto valere, è vero, anche una corrispondente polizza di carico che sarebbe stata emessa dalla società Spliethoff's al momento del carico della merce (v. ad esempio la loro memoria in sede di ricorso in cassazione), ma non hanno prodotto elementi al riguardo.

    (15) - Per questa ragione anche la Cour d'appel ha ritenuto che nella fattispecie si configurasse una «controversia in materia contrattuale» e Rotterdam costituisse il luogo d'esecuzione dell'obbligazione contrattuale. Per i vari aspetti che può assumere il rapporto tra vettore e subappaltatore v. Ph. Delebeque, «Sous-traitance et transport», Le droit maritime français, 1995 (47, pag. 245).

    (16) - La Commissione esamina a fondo la questione se la polizza di carico contenga un contratto di trasporto marittimo o se la polizza costituisca la prova della stipulazione di un tale contratto o vengano trasferiti diritti reali sulle merci. Non mi pare che la soluzione di queste questioni abbia utilità nella fattispecie [v. al riguardo sentenza 19 giugno 1984, causa 71/83, Tilly Russ (Racc. pag. 2417), e le conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn nonché le osservazioni di R. Roland, «Le connaissement et le droit européen», Jurispudence du port d'Anvers, 1983-1984, pag. 403]. Basta constatare che una polizza di carico presuppone un contratto di trasporto. Una siffatta constatazione è tuttavia inutile nella fattispecie, in quanto un eventuale contratto di trasporto stipulato tra la RCC e la Brambi non ha alcuna rilevanza, mentre un contratto tra la Brambi e la Spliethoff's, che sarebbe pertinente, non è stato comprovato, né pare esistesse.

    (17) - Vale la pena di rilevare che l'eventuale esistenza di un vincolo contrattuale tra la Brambi e la Spliethoff's e, di conseguenza, la qualificazione della loro controversia quale «controversia in materia contrattuale» non significa affatto che anche la controversia con il capitano della nave sia una controversia in materia contrattuale, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione. La Brambi non può logicamente aver stipulato un contratto con il capitano della nave singolarmente. Questi era semplicemente un dipendente del vettore effettivo e quindi, se esiste una responsabilità nei confronti del destinatario, questa responsabilità può essere solo una responsabilità da illecito. Ne consegue, come vedremo in seguito, che per ogni domanda dell'azione di risarcimento danni, da un lato nei confronti della Spliethoff's e dall'altro nei confronti del capitano, è competente un giudice diverso ai sensi della Convenzione, indipendentemente dal fatto che le domande delle attrici derivino o meno dalla stessa causa in senso lato (v. infra, paragrafo 70).

    (18) - Sentenza Kalfelis (punti 16 e 17), già ricordata alla nota 12, e sentenza 26 marzo 1992, causa C-261/90, Reichert e a. (Racc. pag. I-2149, punto 16).

    (19) - V. sentenza Mines de potasse d'Alsace (punto 11), citata alla nota 9, e sentenze 19 settembre 1995, causa C-364/93, Marinari (Racc. pag. I-2719, punto 10 e segg.), e 7 marzo 1995, causa C-68/93, Shevill e a. (Racc. pag. I-415, punto 19 e segg.), ed altre.

    (20) - GU 1979, C 59, pag. 26.

    (21) - V. supra, nota 9.

    (22) - V. anche sentenza Shevill e a. (punto 21), già citata alla nota 19.

    (23) - V. anche sentenze Marinari (punto 11) e Shevill e a. (punto 20), già citata alla nota 19.

    (24) - V. anche le due sentenze già ricordate alla nota 19, Marinari (punto 12) e Shevill e a. (punto 22).

    (25) - Supra, nota 19.

    (26) - Racc. 1990, pag. I-49.

    (27) - Già citata alla nota 19.

    (28) - E' importante rilevare che la responsabilità in materia di delitti o quasi delitti non può esistere se non a condizione che sia possibile accertare un nesso causale tra il danno e il fatto dal quale esso trae origine (v. sentenza Mines de potasse d'Alsace, citata alla nota 9, punto 16).

    (29) - V. supra, paragrafo 32 e segg. Per il difficile problema della responsabilità dei vettori successivi in materia di trasporto combinato v. M. Remond-Gouilloud, Droit maritime, Pedone, Parigi, 1993, paragrafo 601 e segg.

    (30) - A mio parere, in considerazione della difficoltà di definire il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, non è concepibile che il luogo in cui è insorto il danno coincida con questo «luogo», come propone il governo tedesco.

    (31) - V. sentenza Dumez France e Tracoba (punti 16-18) e sentenza 19 gennaio 1993, causa C-89/91, Shearson Lehman Hutton Inc. (Racc. pag. I-139, punto 17).

    (32) - Sentenza Marinari (punto 19), già citata alla nota 19.

    (33) - V. la stessa sentenza, punto 20.

    (34) - Il governo tedesco ritiene che si debba tener conto della questione di stabilire a chi appartenga la proprietà delle merci durante il trasporto. Ciò però restringerebbe ingiustificatamente la sfera dei legittimati a far valere l'art. 5, punto 3, della Convenzione. D'altro canto il chiarimento di tale questione renderebbe eccessivamente difficile l'individuazione della competenza del giudice adito. Di conseguenza questo criterio è inidoneo nella fattispecie.

    (35) - V., in questo senso, H. Gaudemet-Tallon, Les conventions de Bruxelles et de Lugano, LGDJ, Parigi, 1993, paragrafo 191.

    (36) - La questione se essi siano effettivamente responsabili dell'avaria o meno non ha importanza sotto il profilo che qui ci interessa, vale a dire la determinazione del giudice competente a pronunciarsi sulla controversia. La questione si collega al merito della controversia che il giudice adito non deve esaminare per pronunciarsi sulla propria competenza (v. sentenza Custom Made Commercial, punto 20, già citata alla nota 9) e sarà esaminata dal giudice competente in base alle disposizioni della Convenzione. Così, se risulta che l'evento dannoso è avvenuto effettivamente durante il trasporto marittimo e che il vettore ne è responsabile, il giudice dovrà accogliere la domanda e condannare il convenuto. Se non viene dimostrato il fondamento di fatto dell'azione o se il danno non può venir imputato al subappaltatore (perché ad esempio il vettore aveva scelto contenitori inidonei) o se vi è motivo di esonerare dalla responsabilità il subappaltatore (ad esempio se il danno è dovuto a forza maggiore), il giudice dovrà disattendere la domanda e condannerà eventualmente l'attore alle spese per lite temeraria. Per l'applicazione dell'art. 5, punto 3, della Convenzione, ha importanza il fondamento di fatto della domanda, il luogo in cui, secondo la domanda stessa, e secondo gli elementi fatti valere all'attore, l'evento dannoso è avvenuto o è insorto il danno. La determinazione di questo luogo certo presuppone una valutazione dei fatti da parte del giudice adito conformemente alle norme processuali del diritto nazionale (v. citata sentenza Shevill, punti 36 e 41). Questa valutazione è necessaria perché il giudice adito si pronunci, anche d'ufficio (v. sentenza Shearson Lehman Hutton, punto 10, già citata alla nota 31), sulla sua stessa competenza.

    (37) - Forse il giudice a quo ha presente il litisconsorzio necessario (indivisibilité o connexité renforcée) del diritto francese (v. paragrafo 8 e nota 12 delle conclusioni dell'avvocato generale Darmon nella causa Kalfelis, già citata alla nota 12). Come esporrò in seguito (v. paragrafo 68 delle presenti conclusioni), la Corte, nella sentenza Kalfelis, non ha accolto questo criterio come criterio di competenza internazionale.

    (38) - Almeno senza il suo assenso. Nella fattispecie non viene in questione né una proroga di competenza per accordo tra le parti ai sensi dell'art. 17 della Convenzione, né una proroga tacita di competenza ai sensi dell'art. 18 poiché in ogni modo i convenuti, in linea di massima, sono comparsi in giudizio e si sono difesi.

    (39) - Racc. 1981, pag. 1671.

    (40) - V. P. Gothot-D. Holleaux, La convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, Parigi, 1985, paragrafo 114 e H. Gaudemet-Tallon, op. cit., paragrafo 223.

    (41) - V. sentenza Kalfelis, già citata alla nota 12. Conforme è pure la dottrina (v. Gaudemet-Tallon, op. cit., paragrafo 224, e Gothot-Holleaux, op. cit., paragrafo 111).

    (42) - Rilevo che la Corte non si è conformata al parere dell'avvocato generale Darmon, secondo il quale la controversia in materia contrattuale, che è quella fondamentale, canalizza tutte le controversie accessorie che sorgono a seguito del contratto, di modo che la competenza si determina solo in base all'art. 5, punto 1 (v. conclusioni, paragrafo 28 e segg.).

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