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Document 61996TO0191

    Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 26 febbraio 1997.
    C.A.S. Succhi di Frutta SpA contro Commissione delle Comunità europee.
    Concorrenza - Procedimento sommario - Domanda di sospensione dell'esecuzione.
    Causa T-191/96 R.

    Raccolta della Giurisprudenza 1997 II-00211

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1997:22

    61996B0191

    Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 26 febbraio 1997. - C.A.S. Succhi di Frutta SpA contro Commissione delle Comunità europee. - Concorrenza - Procedimento sommario - Domanda di sospensione dell'esecuzione. - Causa T-191/96 R.

    raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-00211


    Massima

    Parole chiave


    1 Procedimento sommario - Presupposti di ricevibilità - Ricevibilità del ricorso principale - Difetto di pertinenza - Limiti

    (Trattato CE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1)

    2 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti per la concessione - Danno grave e irreparabile - Nozione - Onere della prova

    (Trattato CE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2; regolamento della Commissione n. 228/96)

    Massima


    3 La ricevibilità del ricorso principale non deve, in via di principio, venire esaminata nell'ambito del procedimento sommario. Essa deve invece essere riservata all'esame del ricorso principale -, salvo il caso in cui questo appaia, prima facie, manifestamente irricevibile - altrimenti si pregiudicherebbe la decisione del Tribunale nel merito.

    4 L'urgenza di emanare provvedimenti provvisori dev'essere valutata esaminando se l'esecuzione degli atti controversi, prima della decisione del Tribunale nel merito, possa arrecare al richiedente danni gravi e irreversibili, che non potrebbero essere riparati neanche in caso di annullamento dell'atto impugnato o che, benché provvisori, sarebbero sproporzionati rispetto all'interesse del resistente all'esecuzione dei suoi atti, anche se questi sono oggetto di un ricorso giurisdizionale. La prova di tali circostanze incombe al richiedente.

    Dev'essere quindi respinta una domanda di provvedimenti urgenti diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione di una decisione adottata nell'ambito dell'attuazione del regolamento n. 228/96, con il quale la Commissione ha fissato i criteri di sostituzione di pesche e albicocche alle mele e arance inizialmente previste quale corrispettivo della fornitura di succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni dell'Armenia e dell'Azerbaigian, poiché la ricorrente non ha apportato elementi di prova a sostegno delle proprie affermazioni, secondo le quali da una grave distorsione della concorrenza sul mercato della trasformazione industriale delle pesche, come conseguenza dell'adozione della decisione impugnata, risulterebbe un rischio di danno grave e irreparabile.

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