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Document 61996TO0164

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 17 dicembre 1996.
Moccia Irme SpA contro Commissione delle Comunità europee.
CECA - Aiuti di Stato - Decisione individuale che nega l'autorizzazione alla concessione di un aiuto di Stato ad un'impresa siderurgica - Rinvio dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori necessari - Interesse all'ottenimento delle misure provvisorie richieste - Rigetto della domanda.
Causa T-164/96 R.

Raccolta della Giurisprudenza 1996 II-02261

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:205

61996B0164

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 17 dicembre 1996. - Moccia Irme SpA contro Commissione delle Comunità europee. - CECA - Aiuti di Stato - Decisione individuale che nega l'autorizzazione alla concessione di un aiuto di Stato ad un'impresa siderurgica - Rinvio dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori necessari - Interesse all'ottenimento delle misure provvisorie richieste - Rigetto della domanda. - Causa T-164/96 R.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina II-02261


Massima

Parole chiave


Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Interesse del ricorrente ad ottenere il provvedimento richiesto - Provvedimenti che non pregiudicano la decisione di merito - Sospensione di una decisione che nega la concessione di un aiuto ad un'impresa siderurgica e l'istanza di riapertura della procedura d'esame di tale aiuto - Rigetto - Domanda diretta ad ottenere che sia ordinato alla Commissione di ingiungere ad uno Stato membro di sospendere il versamento degli aiuti rientranti in un regime autorizzato - Rigetto

[Trattato CECA, artt. 4, lett. c), 34 e 39; decisione della Commissione n. 3855/91]

Massima


Una decisione della Commissione che nega l'autorizzazione alla concessione di un aiuto statale a un'impresa siderurgica ha carattere negativo. Un'impresa di tal genere non dimostra di avere alcun interesse ad ottenere in via d'urgenza la sospensione di siffatta decisione, dal momento che, in mancanza di una decisione positiva della Commissione che autorizzi gli aiuti controversi, trova applicazione il divieto delle sovvenzioni e degli aiuti previsto dall'art. 4, lett. c), del Trattato CECA.

Una tale impresa non comprova di avere nemmeno un interesse ad ottenere in via d'urgenza la riapertura della procedura d'esame dell'aiuto in questione, in quanto tale riapertura non condurrebbe necessariamente all'adozione da parte della Commissione di quella decisione positiva che, sola, potrebbe consentire allo Stato interessato di erogarle l'aiuto. Inoltre, una misura del genere non avrebbe carattere provvisorio, in quanto produrrebbe effetti identici a quelli che mira a realizzare il ricorso principale e pregiudicherebbe la stessa decisione sul merito.

Infine, allorché l'aiuto controverso si ricollega ad un regime di aiuti alla chiusura definitiva di impianti siderurgici già approvato dalla Commissione, un provvedimento provvisorio diretto ad ottenere che venga ordinato alla Commissione di invitare lo Stato membro interessato a sospendere l'erogazione degli aiuti alla chiusura alle altre imprese candidate avrebbe un'utilità soltanto apparente, in quanto non eviterebbe il decorso del termine stabilito nella decisione n. 3855/91, oltre il quale l'erogazione degli aiuti non può più aver luogo. D'altro canto, un simile provvedimento consistente nel rivolgere ad uno Stato membro l'ordine di sospendere un regime di aiuti già riconosciuto compatibile con il detto Trattato eccederebbe manifestamente le competenze attribuite alla Commissione.

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