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Document 61996TO0013

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 13 giugno 1997.
TEAM Srl e Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego (Kolprojekt) contro Commissione delle Comunità europee.
Programma PHARE - Decisione di annullare una gara e indizione di una nuova gara - Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Domanda di non luogo a provvedere - Eccezione di irricevibilità.
Causa T-13/96.

Raccolta della Giurisprudenza 1997 II-00983

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1997:87

61996B0013

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 13 giugno 1997. - TEAM Srl e Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego (Kolprojekt) contro Commissione delle Comunità europee. - Programma PHARE - Decisione di annullare una gara e indizione di una nuova gara - Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Domanda di non luogo a provvedere - Eccezione di irricevibilità. - Causa T-13/96.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-00983


Massima

Parole chiave


Ricorso di annullamento - Ricorso diretto contro la decisione di annullare una gara bandita nell'ambito del programma PHARE e l'indizione di una nuova gara - Ritiro del progetto che costituiva l'oggetto delle due gare - Ricorso divenuto privo di oggetto - Non luogo a provvedere

(Trattato CE, artt. 173 e 176)

Massima


Un ricorso diretto contro una decisione della Commissione di annullare una gara bandita nell'ambito del programma PHARE, riguardante l'aiuto economico ai paesi dell'Europa centrale e orientale e l'indizione di una nuova gara, diviene privo di oggetto, e non occorre più che il Tribunale si pronunci in merito, nell'ipotesi in cui il paese beneficiario richieda, in corso di giudizio, di ritirare dal programma PHARE il progetto che costituisce l'oggetto delle due gare e la Commissione accolga la sua domanda. In tale ipotesi, infatti, in cui non vi è più un appalto da aggiudicare e di conseguenza una sentenza del Tribunale che annullasse la decisione controversa e la nuova gara controversa non potrebbe dar luogo ai provvedimenti d'esecuzione previsti dall'art. 176 del Trattato, il ricorrente non ha più alcun interesse ad ottenere l'annullamento.

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