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Document 61996CO0409
Order of the Court (Third Chamber) of 18 December 1997. # Sveriges Betodlares Centralförening and Sven Åke Henrikson v Commission of the European Communities. # Common agricultural policy - Agricultural conversion rate in the sugar sector - Appeal clearly unfounded. # Case C-409/96 P.
Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 18 dicembre 1997.
Sveriges Betodlares Centralförening e Sven Åke Henrikson contro Commissione delle Comunità europee.
Politica agricola comune - Tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero - Ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado manifestamente infondato.
Causa C-409/96 P.
Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 18 dicembre 1997.
Sveriges Betodlares Centralförening e Sven Åke Henrikson contro Commissione delle Comunità europee.
Politica agricola comune - Tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero - Ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado manifestamente infondato.
Causa C-409/96 P.
Raccolta della Giurisprudenza 1997 I-07531
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:635
Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 18 dicembre 1997. - Sveriges Betodlares Centralförening e Sven Åke Henrikson contro Commissione delle Comunità europee. - Politica agricola comune - Tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero - Ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado manifestamente infondato. - Causa C-409/96 P.
raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-07531
Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento che fissa il tasso di conversione agricolo specifico nel settore dello zucchero - Mancata fissazione per i nuovi Stati membri - Ricorso di un produttore e di un'associazione di produttori della Svezia - Irricevibilità
[Trattato CE, art. 173, quarto comma; regolamento (CE) della Commissione n. 1734/95]
E' irricevibile il ricorso di annullamento proposto da un produttore di barbabietole contro il regolamento n. 1734/95, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola, dei contributi alla produzione e del contributo complementare nel settore dello zucchero, in quanto non stabilisce il tasso di conversione applicabile per la Svezia, lo Stato membro nel quale agisce il produttore interessato.
Infatti, tale regolamento ha portata generale e la mancata fissazione di un tasso di conversione agricolo specifico da applicare alle vendite di barbabietole effettuate durante il periodo considerato da parte dei produttori stabiliti in Austria, Finlandia e Svezia è motivata nel regolamento, in modo oggettivo e uniforme per questi tre paesi, senza considerare la situazione specifica di alcuni produttori di tali paesi. Un atto non perde la sua indole di regolamento né per la possibilità di stabilire approssimativamente il numero o l'identità dei soggetti di diritto ai quali si applica né per il fatto di poter avere effetti concreti diversi per i vari soggetti, qualora sia assodato che l'applicazione di tale atto non prescinde da una situazione oggettivamente determinata.
Peraltro, non sono soddisfatte le condizioni che permetterebbero di considerare il ricorrente individualmente interessato dal detto regolamento, poiché la sua sfera giuridica non è intaccata per via di una situazione di fatto che lo distingua dalla generalità e lo identifichi alla stessa stregua di un destinatario, dato che esso è interessato solo nella sua veste oggettiva di produttore operante nel settore dello zucchero, alla stessa stregua di qualsiasi altro produttore.
E' altresì irricevibile il ricorso di annullamento diretto contro questo stesso regolamento da un'associazione di produttori di barbabietole, poiché, salvo circostanze particolari, come il ruolo che abbia potuto svolgere nell'ambito di un procedimento conclusosi con l'adozione dell'atto in questione, quest'ultima non può proporre un ricorso d'annullamento qualora i suoi membri non possano agire individualmente, non essendo sufficiente al riguardo la tutela di interessi generali e collettivi di una categoria di singoli soggetti.
Infine, non emerge che l'irricevibilità del ricorso privi i ricorrenti di qualsiasi legittimazione ad agire contro le eventuali conseguenze di un atto come il regolamento controverso, dato che non è provato che la validità di tale atto non possa essere contestata nell'ambito di una controversia nazionale che può dar luogo ad un rinvio pregiudiziale come previsto dall'art. 177 del Trattato e che gli interessati possono eventualmente, qualora ritengano di essere stati lesi direttamente per via di tale atto, impugnarlo promuovendo un'azione per responsabilità extracontrattuale ex artt. 178 e 215.